La legge di stabilità 2011 e le altre novità fiscali dott. Roberto Castegnaro Roberto Castegnaro Argomenti trattati La finanziaria o legge di stabilità 2011 Elenchi clienti e fornitori ovvero la nuova Comunicazioni telematiche delle operazioni IVA Operatori intracomunitari nuovo obbligo di comunicazione Altre novità fiscali 2011 Territorialità IVA servizi culturali scientifici didattici Nuovo tasso legale Divieto di compensazione con iscrizioni a ruolo scadute Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 - argomenti Leasing immobiliare - modifica al regime delle imposte di registro e ipocatastali - Imposta sostitutiva sui contratti di leasing immobiliare in corso Aumento delle sanzioni – Strumenti deflattivi del contenzioso Regime Iva per le cessioni di immobili Proroghe e disposizioni varie C. 41 - Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina C. 47 - Imposta sostitutiva premi di produttività C. 48 - Proroga agevolazione del 55% per risparmio energetico C. 54 - Detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 - Premessa La legge di stabilità 2011 definitivamente approvata in data 7 dicembre 2010 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 297 del 21.12.2010 (Supplemento Ordinario n. 281/L) ed è formata da un solo articolo per complessivamente 171 commi. La legge finanziaria cambia nome - non cambia invece il pessimo modo di legiferare. Un unico mega-articolo, per facilitarne l’approvazione, ma che non agevola la comprensione. Salvo diversa esplicita precisazione le relative disposizioni, entrano in vigore il 1° gennaio 2011. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Leasing immobiliare – Per parificare il trattamento tributario del contratto di leasing immobiliare ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a quello dei trasferimenti operati con altri strumenti contrattuali, dal 1° gennaio 2011, sono disposte le seguenti modificazioni: - la registrazione dei contratti di leasing immobiliare è facoltativa; - c’è responsabilità solidale fra società di leasing e utilizzatore per il pagamento dell’imposta di registro e imposte ipo-catastali; - è abrogata norma con la quale si prevedeva che l’imposta di registro (1%) pagata sui canoni di locazione finanziaria, può essere scomputata dalle imposte ipo-catastali dovute (0,5+1,5%) al momento del riscatto. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Leasing immobiliare – E previsto ancora, ma di minor interesse: - la riduzione alla metà (dal 4 al 2%) delle imposte ipo-catastali nel caso di cessione di fabbricati strumentali per natura di cui siano parte fondi immobiliari chiusi; - Registro e ipo-catastali fisse, alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile in leasing, o nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore; Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Leasing immobiliare – Leasing immobiliare tabella raffronto regole 2010 e 2011 Descrizione La società di leasing acquista l’immobile per concederlo in locazione finanziaria Regole in vigore fino al 31.12.2010 dal 1.1.2011 Imp. di Registro fissa 168 € Imp. Ipocatastali al 2% (0,5+1,5%) Imp. di Registro fissa 168 € Imp. Ipocatastali al 4% (1+3%) (*) Sui Canoni leasing Imposta di Registro 1% Nessuna imposta di registro in quanto la registrazione del contratto è solo in caso d’uso. In caso d’uso l’imposta sarà dell’1% o 2% su abitativo (**) All’esercizio dell’opzione di riscatto dell’immobile Imp. di Registro fissa 168 € Imp. Ipocatastali al 2% meno l’imposta di registro 1% pagata sulle rate del leasing Imp. di Registro fissa 168 € Imp. Ipocatastali fisse 168+168 €. (*) Per i fabbricati strumentali, se la cessione non rientra nel campo IVA le ipo-catastali sono pari al 3% (2+1) stessa misura per i fabbricati abitativi se la cessione è esente art. 10 c. 8-bis o non rientra in campo IVA. (**) Auspicabile una conferma ministeriale, ipotesi di imposta fissa (Busani sole24ore 24.1.11) Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – c. 16. In deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti (del contratto di leasing immobiliare) sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastali da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011. La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. La norma citata parla di base imponibile delle ipo-catastali al riscatto dell’immobile che come precisato dall’A.F. è pari al valore dell’immobile al momento della stipula del contratto. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Quindi sono chiamato a pagare ora (31.3.2011) le imposte ipo-catastali 2% (3% se abitativo) che avrei dovuto pagare al riscatto dell’immobile. - naturalmente come da disciplina previgente dal versamento deduco l’imposta di registro 1% pagata sui canoni leasing al 31.12.2010 - visto che pago in anticipo – viene concesso uno sconto pari al 4% moltiplicato per gli anni che residuano dalla scadenza del contratto di leasing immobiliare. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Circa le modalità di versamento la norma demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011, tale provvedimento è stato emanato in data 14.01.2011 ed è identificato col protocollo n. 6275 /2011. Il provvedimento detta le modalità e le relative specifiche tecniche, previste per il versamento telematico dell’imposta sostitutiva dovuta sui contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011. La data d’avvio della procedura telematica, per il versamento della nuova imposta sostitutiva, sarà stabilita con un successivo Provvedimento. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Soggetti Obbligati Il provvedimento non precisa se l’imposta sostitutiva sul leasing immobiliare, deve essere versata dalla società di leasing o dall’utilizzatore ma si limita a precisare che: - tenute al versamento sono le parti contraenti; - l’assolvimento dell’imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso l’erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti.. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Contratti soggetti all’imposta sostitutiva Il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali è dovuto per i contratti di locazione finanziaria: -aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011. - per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita. Non è, invece dovuta l’imposta sostitutiva per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Scadenza e modalità di calcolo il provvedimento conferma la scadenza del pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2011 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, riprende le disposizioni di legge precisando che: - “La misura dell’imposta sostitutiva è determinata applicando all’importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l’aliquota nella misura rispettivamente del: 2 per cento per i fabbricati strumentali; 3 per cento per i fabbricati abitativi. Dall’imposta così calcolata si scomputa l’imposta di registro (di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del TU. di registro ( DPR. n. 131/86) , corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dell’immobile, ed infine riducendo l’importo risultante, di una percentuale forfetaria pari al 4 per cento moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.” Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Scadenza e modalità di calcolo Nel calcolo della riduzione, non viene chiarito come considerare le frazioni di anno. Viene invece chiarito a pag. 3 del provvedimento, che: Non risulta, più dovuta l’imposta di registro in relazione ai contratti di locazione finanziaria di immobili in corso alla data del 1° gennaio 2011. riepilogo delle modalità di calcolo Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Tabella modalità di calcolo Descrizione Calcolo Imposta sostitutiva lorda sul costo originario importo Valore x 2% se fabbr. strumentale + Valore x 3% se fabbricato abitativo Dedotto – imposta di registro pagata fino alla data di versamento 1% dei canoni leasing dell’imposta sostitutiva sui canoni leasing al 31.12.2010. - Totale parziale = Dedotto una riduzione pari al 4% moltiplicato per i numero degli anni residui di durata del contratto - Importo netto da versare entro il 31 marzo 2011 = Foglio calcolo Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Maggiori poteri di accertamento C. 17 Introduce modifiche all’art. 41-bis dell’accertamento e all’art. 54 del testo IVA, il fisco potrà così accertare il contribuente, per la stessa imposta e per lo stesso anno già oggetto di precedente accertamento. Si deroga quindi alla norma che prevedeva tale possibilità solo in caso di sopraggiunti nuovi elementi. C. 18/22 Rimodulazione delle sanzioni sugli istituti deflattivi del contenzioso fiscale Si modificano al rialzo le sanzioni applicabili nei casi di: Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Accertamento con adesione Accertamento con adesione = definizione in contraddittorio con l’ufficio (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) A decorrere dal 1° febbraio 2011 - Aumentano da ¼ a 1/3 del minimo, le sanzioni previste nei casi di accertamento con adesione. Per quanto riguarda l’adesione ai processi verbali di constatazione e l’adesione agli inviti al contraddittorio, poiché per questi istituti la penalità in caso di adesione è ridotta alla metà, la sanzione passa da 1/8 del minimo a 1/6 del minimo. Aumentano da ¼ a 1/3 del minimo, anche le sanzioni previste nei casi di rinuncia alla impugnazione di atti di accertamento, di conseguenza se l’atto non è stato preceduto da un invito o da un processo verbale la sanzione ridotta alla metà diventa pari a 1/6 del minimo. Queste disposizioni si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Conciliazione giudiziale Conciliazione giudiziale = Accordo con l’ufficio in fase di contenzioso (D.Lgs. n. 546/92 ) C. 19 - A decorrere dai ricorsi presentati dal 1° febbraio 2011 - Nel caso di conciliazione giudiziale, le sanzioni passano quindi dal 33,33% al 40%. Ravvedimento Operoso Vengono rimodulate le penalità che consentono al contribuente di regolarizzare le inadempienze prima che vengano contestate dall’amministrazione finanziaria. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Ravvedimento operoso Riportiamo il testo del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 aggiornato con le nuove penalità applicabili alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo (10% del 30% = 3%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo (12,5% del 30% = 3.75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Ravvedimento operoso comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 aggiornato con le nuove penalità 1. La sanzione è ridotta, .......... c) ad un decimo del minimo (3%) di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Dal 1° febbraio la regolarizzazione nei 90 gg. costerà 26 euro (258x10%) mentre la relativa imposta dovuta potrà essere regolarizzata versando il 3,75% (30% x1/8). Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Definizione atti di irrogazione delle sanzioni Il comma 3 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472/97 è modificato con decorrenza dagli atti emessi dal 1° febbraio 2011 Titolo: Procedimento di irrogazione delle sanzioni Le sanzioni ivi previste sono modificate da ¼ a 1/3 “3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.”. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Definizione atti di irrogazione delle sanzioni Titolo: Irrogazione immediata Il comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 472/97 è modificato con decorrenza dagli atti emessi dal 1° febbraio 2011 Le sanzioni ivi previste sono modificate da ¼ a 1/3 1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'. 2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – R & S – Credito d'imposta per attività di ricerca affidate alle università Il c. 25 prevede un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, secondo le modalità stabilite con apposito decreto. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Piccola Propr. Contadina – Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina a regime Il c. 41 Rende permanente l’agevolazione prevista per l’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli. L’agevolazione prevede che tali operazioni scontino: 1. l’imposta fissa di Registro e Ipotecaria; 2. l’imposta catastale pari all’1%; 3. l'onorario notarile ridotto a metà. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Proroga 55% – Proroga agevolazione del 55% per risparmio energetico per il 2011 Con il comma 48 si proroga di un anno, fino al 31.12.2011, l’agevolazione del 55% per le spese sul risparmio energetico. La detrazione potrà, però, essere ripartita in dieci anni e non più in cinque.. Unica novità rispetto alla normativa vigente è la ripartizione della detrazione in dieci anni e non più in cinque.. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Regime IVA immobili – Immobili abitativi - modifica al regime IVA Il comma 86 modifica l’art. 10 del testo IVA prolungando da 4 a 5 anni, il periodo, da fine costruzione, entro il quale le imprese costruttrici possono cedere gli immobili abitativi assoggettandoli a IVA. Trascorso tale termine l’operazione sarà esente con la conseguenza di dover rettificare l’IVA detratta. In particolare avrò: 1. la rettifica della detrazione iva sull’immobile ceduto, che comporta il versamento in un’unica soluzione dell’iva, a sua tempo detratta, per i decimi mancanti al compimento del decennio; 2. l’indetraibilità IVA sugli acquisti, in misura corrispondente all’incidenza delle operazioni delle operazioni esenti sull’ammontare complessivo di tutte operazioni effettuate (pro rata); 3. la rettifica della detrazione Iva per gli acquisti di beni ammortizzabili, nel caso in cui la percentuale di variazione del pro rata sia superiore di dieci punti rispetto all’anno di originaria detrazione. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Regime IVA immobili – Immobili abitativi - modifica al regime IVA Poichè i fabbricati sono sempre considerati beni ammortizzabili, Ipotizzando la cessione al sesto anno dalla data di fine lavori, fine lavori 2005 vendita nel 2010, dovrò: 1. restituire i 4/10 dell’IVA detratta in fase di costruzione; 2. Incidere sulla detraibilità IVA dell’anno (pro-rata). 3. rettificare l’IVA detratta sui gli altri beni ammortizzabili se la percentuale del pro-rata di indetraibilità varia di oltre 10 punti rispetto alla % vigente alla fine lavori o nell’anno di acquisto. Sulla differenza fra IVA detratta nell’anno di acquisto e IVA ricalcolata col nuovo pro-rata, calcolo 1/10 sugli immobili e 1/5 sugli altri cespiti. Roberto Castegnaro Legge di stabilità 2011 – Regime IVA immobili – Immobili abitativi - modifica al regime IVA Ricordo che: - rimane invariata l’applicazione Iva anche, oltre il termini (elevato a 5 anni) per gli immobili abitativi realizzati in attuazione di programmi di edilizia convenzionata a condizione che siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni. - per i fabbricati strumentali rimane, invece, fissato in quattro 4 anni dalla ultimazione dei lavori il termine previsto per la cessione con Iva da parte dell’impresa di costruzione o ripristino. Però per tali fabbricati è comunque prevista per il cedente la possibilità di optare per l’imponibilità Iva (con applicazione del reverse charge), evitando così i danni sull’indetraibilità descritti. Centro Studi Castegnaro f [email protected] i n e