Il nuovo redditometro
La comunicazione delle
operazioni IVA
dott. Roberto Castegnaro
Roberto Castegnaro
Spesometro
IL NUOVO REDDITOMETRO = DIMMI QUANTO SPENDI E TI DIRO’ QUANTO
GUADAGNI
Il DL. 78/2010 ha previsto una profonda modifica del cosiddetto redditometro
prevedendo che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere
determinato sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del
periodo d'imposta”.
Comprare un’auto o una casa, iscriversi a un circolo sportivo o a una scuola
privata comporterà la presunzione di aver percepito un reddito pari alla spesa
sostenuta.
Inversione onere della prova, sarà il contribuente a dimostrare che le spese
sostenute o parte di esse sono :
1. finanziate da “terze economie” (indebitamento, prestiti o donazioni ricevuti
da genitori e da familiari o parenti in generale);
2. risparmi accumulati nel tempo;
3. redditi esenti, o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
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Spesometro – decorrenza e DM. attuativo –
le nuove regole si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo
d'imposta 2009.
Fino al periodo d'imposta 2008 (accertabile fino al 31 dicembre 2013) è
ancora operativo il “vecchio” redditometro.
Manca tuttavia un apposito decreto a completamento delle nuove disposizioni
Un apposito D.M. determinerà in modo analitico la procedura di calcolo del
nuovo “redditometro”.
La pubblicazione del provvedimento è prevista per il mese di marzo 2011.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che regolamenta il nuovo
redditometro, il fisco si è attivato per raccogliere le informazioni sulla spesa dei
contribuenti prevedendo il nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni IVA .
Roberto Castegnaro
Spesometro – primi adempimenti –
Per poter prevenire eventuali future contestazioni, anche per i contribuenti è
opportuno attivarsi per essere in grado di fornire le giuste argomentazioni.
Anche se non obbligatorio è più che opportuno conservare la documentazione
che di seguito indichiamo per poterla eventualmente utilizzare nel
contraddittorio con l’ufficio.
1. Estratti conto bancari e relative contabili;
2. Mutui e prestiti stipulati;
3. Ricevute delle spese per: palestre, centri benessere, viaggi, vacanze, abbonamenti per
campionati sportivi ecc.;
4. Iscrizioni a scuole private, circoli sportivi, golf club;
5. Spese per posti barca, rifornimenti natanti ecc.;
6. Donazioni e regalie ricevuti da familiari e altri parenti (copia assegni, bonifici e/o
ricevute);
7. Fatture d’acquisto di auto, barche, moto e altri veicoli;
8. Dichiarazioni dei redditi, modello CUD se non obbligati alla dichiarazione;
9. Certificazione di redditi esenti o tassati alla fonte;
10. Smobilizzo di titoli, vendita di immobili, auto e altri beni registrati.
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Comunicazione delle operazioni IVA – premessa –
L’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni IVA è introdotto con
l’art. 21 del DL. 31 maggio 2010, n. 78, manovra d’estate 2010.
la norma istituisce il nuovo obbligo di comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a euro 3.000,00.
Con provvedimento Prot. n. 2010/184182, il direttore Dell’AE. ha fornito le
istruzioni operative.
Obiettivi del provvedimento:
1. limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti;
2. acquisire i dati per le verifiche tramite il nuovo spesometro;
3. combattere l’evasione incrociando i dati cliente/fornitore.
Di fatto per le imprese:
1. si reintroduce l’obbligo di presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori in
forma più dettagliata di quanto previsto per il passato;
2. si impone di identificare tutti i clienti anche i non titolari di partita IVA.
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Comunicazione delle operazioni IVA – soggetti obbligati –
Sono obbligati alla comunicazione, tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, quindi tutti i titolari di partita IVA, che effettuano operazioni
rilevanti ai fini di tale imposta.
Dal tenore letterale della norma non sembrano essere previsti esoneri
oggettivi, non risultano esonerati dall’obbligo nemmeno coloro che applicano i
seguenti particolari regimi contabili:
1.delle nuove iniziative produttive ex art. 13 L. 388/2000;
2.della legge 398/2001 previsto per le associazioni sportive ecc.
Circa il regime dei minimi ex art. 1 c. 96-117 della L. 244/2007 (finanziaria 2008)
si ritiene che non siano soggetti all’obbligo in quanto non effettuano operazioni
rilevanti ai fini IVA:
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Comunicazione delle operazioni IVA – Oggetto della comunicazione
Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
rese e ricevute, quindi le operazioni fatte con clienti e fornitori per le quali i
corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o
superiore a:
euro 3.000 al netto dell’IVA, quando vige l’obbligo di emissione della fattura:
euro 3.600 al lordo dell’IVA, quando non ricorre l’obbligo di emissione della
fattura (es. scontrino, ricevuta fiscale).
Attenzione! il provvedimento attuativo pone dei limiti maggiori a quelli indicati in
3.000 euro dalla legge.
Nel caso viaggio aereo ai fini del limite, si considera solo il corrispettivo riferito alla
tratta italiana.
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Comunicazione delle operazioni IVA – Verifica del limite –
Contratti collegati
Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del
limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i
predetti contratti.
Contratti di appalto e con corrispettivi periodici
Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione, noleggio, locazione
e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da
comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano
complessivamente di importo pari o superiore a euro 3.000.
Rientra in questo caso anche l’Agente di commercio.
Per le altre tipologie di contratto (es. compravendita) il superamento della soglia
deve essere sempre collegato alla singola operazione (risp. 1 telefisco 2011).
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Comunicazione delle operazioni IVA – Adempimenti 2010 –
Per il periodo d’imposta 2010 vale un unico limite di valore dell’operazione,
determinato in euro 25.000, la comunicazione è inoltre limitata alle sole
operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Non sono pertanto interessati all’obbligo per il 2010 tutti coloro che adempiono
alle operazioni attive unicamente attraverso i corrispettivi derivanti da scontrini
o ricevute fiscali, queste operazioni non rilevano anche per il 2011, ma solo fino
a tutto il mese di aprile.
Presentiamo una tabella delle operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione,
i riferimenti salvo diversa indicazione sono al DPR. 633/72.
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – No obbligo fatturazione –
Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione
Rif.to
1) cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico,
in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio
o in forma ambulante;
Art. 22 n. 1
2) prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici
esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
Art. 22 n. 2
3) prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
Art. 22 n. 3
4) prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma
ambulante o nell'abitazione dei clienti;
Art. 22 n. 4
5) prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di
credito e da società finanziarie o fiduciarie;
Art. 22 n. 5
6) operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 vale a
dire concessione e negoziazione di crediti, assicurazioni, valute estere, titoli, riscossione tributi,
scommesse, locazioni e affitti, mandato e mediazione relative a operazioni esenti, poste e infine
biblioteche, discoteche, musei e simili.
Art. 22 n. 6
Agricoltori con volume d’affari fino a 7 mila euro
Art. 34 c. 6
Attività in regime IVA cd. monofase, sali e tabacchi, giornali, fiammiferi, telefoni pubblici, schede
e ricariche telefoniche, trasporti pubblici ecc.
Art. 74 c. 1
Attività di intrattenimento in regime forfettario
Art. 74 c. 6
Cessioni di carburanti dei distributori stradale
DPR. 444/97
Operazioni nel settore delle telecomunicazioni
DM. 366/2000
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Esclusioni dalla comunicaz. –
Esclusioni iniziali
Sono escluse, dall’obbligo di comunicazione:
le operazioni effettuate nel 2010 e fino al 30 aprile 2011.
per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura.
Chi opera solo con i corrispettivi si dovrà pertanto attivare per identificare i
clienti per le operazioni effettuate dal 1° maggio 2011 e naturalmente se di
importo rilevante ai fini dell’obbligo in parola.
Si ritiene che l’emissione della fattura su richiesta del cliente, non faccia perdere
l’esclusione iniziale (2010 e primi mesi del 2011) dall’obbligo di comunicazione in
quanto oggettivamente l’operazione rimane “non soggetta” all’obbligo di
fatturazione.
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Esclusioni dalla comunicaz. –
Esclusioni a regime
A regime sono escluse dall’obbligo di comunicazione, quelle operazioni i cui
dati sono già in possesso dell’amministrazione finanziaria, si tratta delle
seguenti operazioni:
1. importazioni;
2. esportazioni art. 8, lettere a) e b) del DPR. n. 633/72;
3. operazioni nei confronti di soggetti black list di cui al DM. 4 maggio 1999,
al DM. 21 novembre 2001;
4. operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi
dell’art. 7 del DPR. n. 605/73, si tratta di casi particolari, Banche,
Assicurazioni e amministratori di condominio.
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Esclusioni dalla comunicaz. –
Risposte di telefisco 2011
le cessioni degli immobili sono escluse dall’obbligo di comunicazione in
quanto già monitorate tramite l’obbligo di registrazione del relativo atto notarile
Sussiste l’obbligo di comunicazione con riferimento alle:
1. cessioni di beni mobili registrati (autovetture ecc.) in quanto non oggetto di
monitoraggio da parte dell’anagrafe tributaria (art. 7 DPR. 605/73);
2. le operazioni intracomunitarie in quanto i modelli intra non contengono le
informazioni richieste.
Le prestazioni di servizi intra (art. 7ter) non dovrebbero indicarsi in quanto
non sono operazioni rilevanti ai fini IVA.
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Dati da riportare –
Il provvedimento prevede che nella comunicazione vanno indicati, per
ciascuna cessione o prestazione;
l’anno di riferimento;
la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale della controparte;
i corrispettivi dovuti dal cliente (cessionario o committente), o al fornitore
(cedente o prestatore), secondo le condizioni contrattuali,
l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non
imponibili o esenti;
se non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi di IVA
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Dati da riportare –
Non residenti
Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, si devono indicare i dati di
cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del DPR. n. 605/73 vale a dire:
a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
sesso e il domicilio fiscale;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione
sociale o la ditta, il domicilio fiscale.
Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica,
devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una
delle persone che ne hanno la rappresentanza;
Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la
via, il numero civico e il codice di avviamento postale.;
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Dati da riportare –
In realtà sulla base dei tracciati tecnici allegati al provvedimento stesso, si
comprende che:
la comunicazione sarà analitica per ogni operazione fatta, viene infatti
richiesta la “data dell’operazione” si invia quindi separatamente ogni
singola registrazione che rientra nei limiti di valore previsti.
Il provvedimento prevede che:
il privato residente non sia tenuto a fornire i propri dati anagrafici ma solo il
codice fiscale;
il soggetto non residente privo di codice fiscale dovrà fornire tutti i sui dati
anagrafici.
Appare più che opportuno acquisire tutti i dati del cliente chiedendo magari
copia di un documento di identità.
Poiché i dati oggetto di questa comunicazione potranno essere usati
dall’amministrazione finanziaria per determinare il reddito presunto del cliente
(cd. Spesometro) il rischio di ricevere un codice fiscale inesistente o fasullo
non è da trascurare.
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Raccolta Dati –
Tipo soggetto:  Impresa  Professionista  Privato (no partita IVA, allegare documento di identità) (*)
Residenza:  barrare se Soggetto NON residente in Italia.
Ragione Sociale o Cognome Nome
Indirizzo nr.
CAP - Città
Codice fiscale
Partita Iva
Data di nascita
Comune di nascita
Prov.
Stato di nascita
Domicilio Fiscale (Residenza)
La parte in grigio è riservata ai professionisti, e altri, soggetti a ritenuta d’acconto ai fini della compilazione della
dichiarazione modello 770.
(*) Nel caso di soggetto non residente privo di codice fiscale allegare documento di identità (punto 3.2 del provvedimento
Prot. n. 2010/184182) in caso di soggetto privato residente è comunque opportuno allegare un documento di identità.
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Momento rilevante –
Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto
obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli articoli
del DPR. n. 633/72 numero:
23 - registro delle fatture;
24 - registro dei corrispettivi;
25 - registro degli acquisti.
In mancanza del momento di registrazione ai fini IVA, si farà riferimento al
momento di effettuazione dell’operazione così come individuato dall’art. 6 DPR.
633/72.
Cessione beni = consegna o spedizione
Prestazioni di servizi = pagamento o fatturazione se antecedente.
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Termini –
La comunicazione va inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello
di riferimento.
Rettifica dell’invio entro 30 giorni
Non oltre 30 giorni dalla scadenza è consentita la trasmissione di una
comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché
essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga,
previo annullamento della precedente comunicazione.
Invii per il 2010
Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata fino al
31 ottobre 2011.
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Sanzioni –
Sanzioni e ravvedimento
L'omissione delle comunicazioni, o l’effettuazione con dati incompleti o falsi è
soggetta a una sanzione tra i 258 e i 2.065 euro.
Si ritiene applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, versando quindi 1/8
del minimo della sanzione (32 euro) si dovrebbe poter regolarizzare l’omessa
o incompleta presentazione.
Sul punto sono necessari chiarimenti ministeriali in particolare per coordinare
il ravvedimento con la rettifica gratuita entro 30 giorni e per confermare i
termini entro i quali il ravvedimento è usufruibile (un anno dalla scadenza o
dalla presentazione della dichiarazione?).
Centro Studi Castegnaro
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