L’IVA NELLE IMPRESE
RICETTIVE
Tutti i servizi prestati dall’albergatore ai clienti sono
imponibili IVA. Le prestazioni di alloggio e di ristorazione
offerte dalle imprese ricettive sono soggette a IVA al 10%.
L’affitto delle sale congressuali è soggetto ad IVA al 20%
L’albergatore, per legge, è tenuto a rilasciare al cliente la
ricevuta o la fattura fiscale.
La liquidazione IVA si attua attraverso il metodo
“imposta da imposta”.
Le imprese ricettive sono tenute alla compilazione
dei seguenti registri fiscali:
a) REGISTRO DELLE FATTURE DI VENDITA;
b) REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO;
c) REGISTRO DEI CORRISPETTIVI.
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Per le agenzie di viaggio la normativa Iva varia
in base al tipo di attività svolta.
Se l'attività è di intermediazione, la
liquidazione Iva avviene con il regime
ordinario cioè il regime di detrazione “imposta
da imposta”.
La produzione del viaggio richiede, invece, la
liquidazione Iva con il regime speciale definito
detrazione base da base.
L'agenzia dettagliante che svolge l'attività di
intermediazione percepisce una commissione
dal cliente.
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Il compenso deve essere fatturato, annotato nei
registri Iva e sarà imponibile ai fini Iva con
aliquota normale al 20%. La vendita di
biglietteria internazionale da parte dell'agenzia
di viaggi, non è imponibile ai fini Iva ma deve
ugualmente essere registrata.
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Le agenzie di viaggio che svolgono attività
di tour operator sono sottoposte a un regime
speciale Iva che è disciplinato dall'articolo
74 ter del decreto del D.P.R. n. 633/1972.
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La produzione del viaggio viene considerata
un'unica prestazione, organizzata sostenendo
costi per l'acquisto di servizi nei diversi paesi
del mondo. Non è possibile ricorrere al
metodo della detrazione imposta da imposta.
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CASO AZIENDALE
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