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Fiscal
N. 3-4 Anno XX - Marzo/Aprile 2013
Lavori in casa? Più convenienti,
ma solo fino al 30 giugno
entro il mese di giugno detrazione del 50% per i lavori di recupero
del patrimonio edilizio e del 55% per quelli di risparmio energetico
di Oliviero Franceschi
S
ono quasi in dirittura di
arrivo le forti agevolazioni previste per chi
voglia fare la messa a punto
del proprio immobile, abitazione principale o secondaria.
Ancora alcuni mesi e poi si
passerà alla detrazione del
36% sia per i lavori di ristrutturazione che per quelli di
risparmio energetico...
I.P.
Le nuove detrazioni
Chi ha tempo non aspetti tempo: il 30 giugno 2013 è una
data fatidica per chi vuol fare
lavori in casa. Entro questo
termine la detrazione per i
lavori della casa, quelli cosiddetti di recupero del patrimonio edilizio, spetta sul 50%
delle spese sostenute invece
che sul 36%. Sempre fino al
prossimo 30 giugno, anche il
limite massimo da considerare
è raddoppiato, passando dagli
ordinari 48.000 euro di spesa
complessiva per immobile a
ben 96.000 euro. Se a ciò si
aggiunge che - sempre fino al
30 giugno - anche la detrazione per i lavori di risparmio
energetico spetta con la percentuale del 55% della spesa,
si capisce come l’occasione sia
ghiotta e per chi avesse da tempo in cantiere qualche lavoretto per migliorare il proprio
appartamento o un altro immobile, il momento è decisamente propizio. Del resto, dopo
aver alleggerito stipendi e tredicesime, destinati a pagare
l’Imu e imposto altri aumenti, l’amministrazione finanziaria sembra quasi voler offrire
un’altra chance, aumentando
gli sconti a disposizione del
cittadino.
La legge di stabilità dell’anno
passato ha reso le due detra-
zioni strutturali, cioè a tempo
indeterminato. Il cambiamento
non è da poco considerato che
le due detrazioni, introdotte in
tempi diversi, erano state finora accomunate da una certa
precarietà, poiché tra minacce
di abolizione o di riduzione
venivano prorogate di tanto in
tanto, in un clima di assoluta
incertezza. Da circa un anno
invece sono diventate, per così
Sommario
2-3-8 Valorizzare l’immobile
con l’aiuto del fisco
4
730, si parte
con i dichiarativi
6
L’Esperto risponde
10
Lo sapevate che...
14
Scadenze
www. agendelegali.cOM
2
dire, a tempo indeterminato e
si tratta di una giusta “promozione” per delle detrazioni che
hanno letteralmente conquistato gli italiani e che sono state
ampiamente utilizzate (si pensi alla detrazione del 36%).
E dopo il 30 giugno? Entrambe le detrazioni scenderanno
al 36% delle spese sostenute.
Perciò chi avesse le possibilità
di anticipare i lavori potrebbe
fare un bel colpo, perché
potrebbe usufruire di un maggiore risparmio fiscale.
Lavori di riqualificazione
del patrimonio edilizio
La detrazione Irpef del 36%
spetta per i lavori di manutenzione ordinaria per le sole parti comuni degli edifici, per i
lavori di manutenzione straordinaria, per quelli di restauro
e risanamento conservativo,
per i lavori di ristrutturazione
edilizia e per altre specifiche
categorie di interventi, elencate dal legislatore.
Tra queste ultime ricordiamo
ad esempio la realizzazione di
autorimesse o posti auto, la
cablatura degli edifici, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi (porte
blindate, apposizione o sostituzione di serrature, casseforti a muro, ecc.).
Gli interventi agevolabili sono
dunque moltissimi: per avere
una panoramica, un elenco è
Fiscal Flash
pubblicato nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle Entrate, disponibile presso
gli uffici locali e sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
volazione (D. L. 13/5/2011 n.
70). I cittadini che si apprestano a intraprendere delle opere
nell’appartamento potranno
pertanto cominciare senza tanti pensieri. Restano ovviamente obbligatorie le altre comuIl bonus
nicazioni, se necessarie, come
Fino al 30 giugno lo sconto la Scia al Comune e la comuper le ristrutturazioni edilizie è nicazione alla Asl.
pari al 50% delle spese sostenute, su un importo massimo Autocertificazione
di 96.000 euro che va riferito e dichiarazione dei redditi
al singolo immobile.
Abolito l’obbligo della comuDopo il 30 giugno invece la nicazione di inizio lavori al
percentuale tornerà al 36% del- Centro operativo di Pescara,
le spese e fino ad un importo per i piccoli lavori nell’apparmassimo di 48.000 euro. dal- tamento per i quali non è prel’anno passato inoltre, la detra- vista alcuna autorizzazione,
zione va ripartita tra tutti gli c’è il problema di come stabiaventi diritto in dieci rate an- lire la data ufficiale del loro
nuali, senza eccezioni.
inizio, utile per alcune situaIn passato infatti coloro che zioni. L’Agenzia delle Entrate
avvano un età non inferiore ha indicato perciò che il conrispettivamente a 75 e 80 anni tribuente potrà ricorrere ad una
potevano dividere la detrazio- dichiarazione sostitutiva di atto
ne in cinque rate oppure in tre. di notorietà da lui sottoscritta,
Dal 2012 invece le rate sono con cui autocertificare l’inizio
diventate 10 per tutti.
dei lavori (Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle
Adempimenti semplificati
Entrate del 2 novembre 2011).
Il 2011 sarà ricordato non solo
per la promozione di cui si par- 730 e Unico
lava, ma anche per l’abolizio- Molti dati che non devono più
ne di alcune regole che aveva- essere comunicati preventivano sempre rappresentato lo mente al fisco, dovranno però
spauracchio per quanti inten- essere riportati nel quadro E
devano approfittare del bonus. del 730 o su quello corrisponInnanzitutto è stata eliminata la dente del modello Unico (quacomunicazione preventiva al dro RP).
Centro Operativo di Pescara, Nel modello 730, ad esempio,
che doveva in passato rigorosa- troviamo infatti una sezione
mente precedere l’inizio dei ad hoc, la sezione “IIIB” del
lavori, pena la perdita dell’age- quadro E, dove vanno specifi-
N. 3-4 Anno XX - Marzo/Aprile 2013 - FiscalFlash pubblicazione mensile, edizione CEDAF S.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 Roma - Spediz. in abbon. post. comma 20 lett.
b) Legge 662/96 Roma - Stampato da: Pubbliprint Service snc - Tel. 06 2031165 Dir. resp.: Paolo Ricci - Iscr.Trib. Roma n.134-14/3/95 - Tutti i diritti riservati
Fiscal Flash
cate alcune informazioni tra
cui: i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento; nel caso in cui i
lavori siano effettuati dal detentore o dal conduttore anziché dal possessore, vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione o
di comodato; per gli immobili non ancora accatastati si
comunicano al fisco anche gli
estremi della domanda di accatastamento.
Gli altri cambiamenti
Le semplificazioni degli ultimi
anni sono state numerose. Con
il Decreto 70/2011 è stata abolito l’obbligo di indicare nelle
fatture l’importo della mano
d’opera impiegata, un rompicapo di cui imprese e cittadini non sentono certo la mancanza.
Con il D.L. 98/2011 invece è
stata ridotta dal 10% al 4% la
ritenuta d’acconto trattenuta
dalle banche e dalle poste sui
bonifici incassati dagli esecutori dei lavori di ristrutturazioni edilizie e per il risparmio
energetico. Per tener conto della crisi di liquidità delle imprese, la trattenuta è stata contenuta in una misura sicuramente più accettabile.
Infine, con la manovra d’estate (D.L. 13/8/2011 n. 138), è
stato modificato un altro punto dolente della disciplina. Per
molto tempo il diritto alla detrazione in caso di vendita della casa si trasferiva in capo al
compratore. La norma invece
è stata completamente riscritta: il venditore può scegliere
3
se continuare tranquillamente
a “scaricare” dalle tasse gli
importi pagati fino alla fine
del periodo di detrazione (che
ordinariamente dura dieci anni) oppure trasferire il diritto
all’acquirente, facendolo chiaramente “pesare” nel prezzo di
vendita. Un incentivo in più
perciò a fare i lavori e migliorare il proprio immobile.
Qualche tempo fa l’Agenzia
delle Entrate è ritornata sull’argomento nella Circolare n.
19/2012 ed ha chiarito che tuttavia, nel silenzio delle parti,
il diritto alla detrazione si
intende trasferito a chi compra. La stessa Circolare evidenzia che, in caso di trasferimento di proprietà, anche le
rate residue del 55%, spettante per i lavori di risparmio
energetico, seguiranno la stessa regola.
fiscale del beneficiario della
detrazione, la partita Iva dell’impresa e la causale dell’intervento.
Proprio su quest’ultimo punto
è intervenuta di recente l’Agenzia delle Entrate che ha
specificato che occorre riportare chiaramente gli estremi
della legge n. 449/1997, pena
la perdita delle agevolazioni.
La minaccia nasce dal fatto
che l’indicazione consente di
far sapere con certezza alla
banca o alle poste che si tratta di lavori di recupero del
patrimonio edilizio e che perciò si deve trattenere una ritenuta del 4%.
Inoltre occorre conservare le
fatture dell’impresa che effettua i lavori e le ricevute degli
altri oneri eventuali, per esibirle prontamente a richiesta
del fisco.
50% e bonifici
Anche se molti adempimenti
sono stati eliminati, resta l’obbligo di effettuare i pagamenti con bonifico bancario o
postale, indicando il codice
Risparmio energetico
È stata prorogata fino al prossimo 30 giugno la detrazione
del 55% sugli interventi di
risparmio
continua a pagina 8
energetico.
Ritira da
una copia di
FiScal FlaSH
4
Fiscal Flash
Arriva il 730, tra conferme e novità
non pagano irpef i fabbricati non locati già assoggettati all’imu
di Daniele Cuppone e
Alberto Martinelli
È
iniziato il primo round del
match più atteso, quello delle dichiarazioni dei redditi.
I modelli sono stati pubblicati da
settimane sul sito dell’Agenzia delle entrate e le istruzioni sono in
corso di approfondimento da parte
degli esperti. Ecco le novità da
conoscere sul 730/2013...
Quando la consegna
Cominciamo subito con le date
importanti: i contribuenti che presentano il 730 al proprio sostituto
d’imposta devono farcela entro e
non oltre il prossimo 30 aprile
2013, mentre chi consegna il
modello ai Caf o ai professionisti
abilitati (dottori commercialisti,
esperti contabili, consulenti del
lavoro, ecc.) avrà tempo fino al 31
maggio 2013.
Fabbricati e detrazioni
Anche quest’anno non mancano le
novità, specie per quanto riguarda
il mondo della casa. Dopo il fragoroso salasso dell’Imu 2012, ad
attendere i contribuenti finalmente
una piacevole novità. I redditi degli
immobili non esenti dall’Imu e che
se non sono stati affittati, non
saranno tassati dall’imposta sui
redditi, l’Irpef, e dalle relative
addizionali. Nel quadro “B”, occorrerà ugualmente indicare tali immobili, come si fa ogni anno: tuttavia nel prospetto di liquidazione
sarà evidenziata la parte di reddito imponibile loro riferita che non
sarà tassata.
Salvi a metà invece i terreni del
quadro “A”: anche per loro e alle
stesse condizioni dei fabbricati è
previsto quest’anno che non pagheranno né Irpef né addizionali sul
reddito dominicale. Naturalmente
devono essere non locati e non
esenti dall’Imu. Rimane però la
tassazione sul reddito agrario, ma
anche in questo caso possiamo
comunque parlare di un buon alleggerimento dell’imposta.
Nuovi righi, nuove colonne
Come abbiamo visto, se il fabbricato è esente da Imu tutto resta
come prima e saranno dovute Irpef
e addizionali. In questo caso però
ricordatevi di barrare la nuova
colonna 12 del quadro “B”. Stesso discorso per i terreni esenti da
Imu e che pertanto pagheranno
anche sul reddito dominicale: in
questo caso barrate la nuova colonna 9 del quadro “A”. Per fare un
esempio, sono esenti dall’Imu e
perciò soggetti ad Irpef e addizionali i terreni ricadenti in alcune
aree montane o di collina.
Come abbiamo detto, i redditi fondiari (cioè di terreni e fabbricati)
sottratti alla tassazione dell’Irpef
e delle addizionali perché assoggettati all’Imu saranno evidenziati nel nuovo rigo 147 della sezione “Altri dati” del prospetto di
liquidazione, “modello 730-3”.
Infatti l’importo sgravato da Irpef
e compagnia potrebbe essere ugualmente considerato in relazione alle prestazioni previdenziali e
assistenziali.
Immobili storici
Tornando al quadro “B”, grosse
novità anche per gli immobili storici e questa volata decisamente
meno gradevoli per i cittadini.
Cambia infatti il regime agevolato
previsto per questi beni in virtù
delle eventuali forti spese manutentive sopportate dai proprietari.
Quest’anno il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico
concessi in locazione è costituito
dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per
cento e ridotta del 50 per cento, e
il canone di locazione ridotto del
35 per cento.
Nel quadro B la rendita catastale
di tali fabbricati va indicata nella
misura ridotta del 50 per cento. In
passato invece si indicava la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste
per le abitazioni della zona censuaria nella quale era collocato il fabbricato.
Inoltre nel caso di applicazione
della tassazione ordinaria (senza
cioè affitto con il sistema della cd.
“cedolare secca”), l’importo del
canone di locazione non rilevava
per la determinazione del reddito
imponibile del fabbricato, ma
dovevano solo essere compilate le
colonne del codice canone e del
canone di locazione.
Affittare una stanza
Nella colonna 2 del quadro “B”
(relativo ai redditi dei fabbricati) si
riportano come ogni anno i codici
di utilizzo degli immobili, quelli
che permettono a chi presta assistenza fiscale di attribuire il giusto
peso all’immobile stesso.
Un’altra novità è prevista per il
caso seguente. In tempi di magra,
non sono pochi gli italiani che
avendo a disposizione un appartamento troppo grande per i propri
bisogni, hanno ritenuto opportuno
condividerlo con un ospite affittando una stanza.
In questo caso, poiché l’immobile
è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte è in locazione, nel quadro “B” andrà indicato rispettivamente il nuovo codice di utilizzo “11” (locazione in
regime di libero mercato) o il nuovo codice “12” (locazione a canone “concordato”).
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Fiscal Flash
L' Esperto risponde
a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi
i quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651
RIPETIZIONI
E REDDITOMETRO
Mia figlia sta prendendo
delle ripetizioni molto
costose da un professore
in pensione, ma non ha
mai chiesto la ricevuta. Ho sentito
alla radio che i pensionati non saranno accertati dal redditometro.
Volevo sapere se è così e se mia
figlia potrebbe avere dei problemi
col fisco.
?
La risposta al quesito è positiva.
Come divulgato dall’Agenzia delle
Entrate con un recente Comunicato
stampa, i titolari di solo reddito da
pensione non saranno soggetti al
redditometro.
La decisione è stata presa per tutelare le fasce deboli dimenticando
probabilmente di riflettere sul fatto
che ci sono pensioni bassissime ma
anche pensioni molto elevate. Fermo restando la responsabilità del
docente, anche a sua figlia potrebbe essere contestata la mancata
richiesta di ricevuta per la prestazione.
le di possesso del 50% e per gli
altri 6 mesi quella del 100%; poi
dovrà sottrarre quanto finora pagato e infine versare la differenza con
la sanzione del 3,75% e gli interessi legali del 2,5% calcolati dalla
scadenza al giorno del versamento.
Trattandosi di seconda casa l’operazione andrà eseguita per le due
quote, quella a favore dello stato e
quella a favore del comune. Sanzioni e interessi si sommano all’imposta e si versano insieme nel modello F24.
SUCCESSIONE
A RATE MA SOLO
CON GARANZIA
Nel 2009 ho ricevuto per
testamento un immobile
per il quale ho presentato regolarmente la dichiarazione di successione e pagato le
imposte. Ora qualche settimana fa
mi è arrivata una comunicazione dell’amministrazione che mi richiede
un importo come imposta di successione. Cos’è successo? Ha sbagliato
il mio commercialista?
E se devo pagare posso richiedere le
rate?
?
RAVVEDIMENTO IMU
Nel pagare quanto dovuto a titolo di Imu sulla
mia seconda casa, mi
sono accorto di aver fatto un errore. A fine giugno infatti la
percentuale di possesso dell’immobile è passata dal 50 al 100%. Posso ancora rimediare? Devo pagare
delle sanzioni?
?
La risposta al quesito è positiva. Il
lettore dovrà ricalcolare l’Imu effettivamente dovuta per il 2012 considerando per 6 mesi la percentua-
Dalla documentazione fattaci pervenire dalla cortese lettrice, possiamo
dire che il consulente non ha sbagliato. L’imposta di successione
infatti viene liquidata direttamente
dall’ufficio e arriva solitamente dopo
la presentazione della dichiarazione
di successione.
La lettrice potrà richiedere la rateizzazione degli importi ma, trattandosi di imposta di successione, dovrà
probabilmente prestare idonea garanzia, come ad esempio una fidejussione bancaria o l’iscrizione
di ipoteca sull’immobile a favore
dell’erario.
DETRAZIONE 50%
AL FAMILIARE
SENZA RESIDENZA
Il mio architetto dice che
la detrazione del 36% ai
fini Irpef per i lavori di
ristrutturazione compete
al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su
cui si effettuano i lavori, anche se
l’immobile è diverso da quello di
residenza.
Vorrei sapere, quindi, se posso beneficiare delle detrazioni sulla parte
dei lavori che ho pagato, considerando le seguenti condizioni: sono
sposato in regime di separazione dei
beni; l’immobile oggetto di ristrutturazione è intestato a mia moglie;
sono residente in un altro Comune.
?
La risposta al quesito è positiva. La
detrazione Irpef per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, che per
le spese sostenute fino al 30 giugno
è elevata dal 36% al 50%, si applica anche a favore del coniuge convivente e con riferimento ad un immobile diverso da quello principale in
cui i coniugi convivono. Pertanto,
anche se il coniuge non ha la residenza nel Comune in cui è sito il fabbricato su cui viene effettuato l’intervento, può ugualmente usufruire delle agevolazioni, purché sostenga
effettivamente le spese (i bonifici
devono essere eseguiti da lui e le fatture devono essere a lui intestate).
E L’IVA DOVE VA?
Ho un piccolo negozio di
sviluppo e stampa foto
con annessa una cartoleria. Come ogni anno a
dicembre effettuo degli acquisti di
?
Fiscal Flash
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L' Esperto risponde
a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi
i quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651
piccoli prodotti promozionali, quali
calendari, agende personalizzate,
penne, portachiavi che, offro come
omaggio natalizio, o direttamente ai
clienti che si presentano presso il mio
negozio, o tramite spedizioni postali
a studi od uffici commerciali che da
sempre sono miei affezionati clienti.
A fronte di diverse interpretazioni
vorrei sapere qual è il giusto trattamento dell’Iva sulle relative fatture.
Per quanto riguarda il trattamento
ai fini Iva, va fatta una distinzione
se i beni dati in omaggio fanno parte dell’attività dell’impresa, cioè se
sono prodotti o commercializzati
dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati. Per i beni
acquistati, l’Iva non è detraibile,
tranne quando il costo unitario
(imponibile) non supera a 25,82
euro; la relativa cessione non è soggetta a Iva. Se, invece, i beni rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, l’Iva è detraibile
(a prescindere dal valore del bene),
e la cessione va assoggettata a imposta. Consigliamo comunque al nostro lettore di richiedere per tali
omaggi una fattura dall’azienda fornitrice distinta da quella di acquisto merci destinate alla rivendita.
l’estratto del conto corrente da cui
sono usciti i soldi (!!). L’importo è
modesto ma solo per principio non
voglio ripagare quanto già pagato.
Prima di fare ricorso volevo sapere
se posso rivolgermi al garante del
contribuente.
Nel caso specifico consigliamo al lettore di consultare immediatamente la
banca al fine di verificare e certificare la correttezza della trasferimento. Non sono pochi i casi in cui le
banche trasmettono il flusso di versamento con qualche inesattezza, ad
esempio, un codice fiscale diverso da
quello del contribuente. Se cosi fosse, nella quasi totalità dei casi, fornendo all’Agenzia delle Entrate i dati
corretti del flusso, certificati da una
dichiarazione bancaria, non dovrebbe essere difficile ottenere la riconciliazione del versamento con il suo
Modello Unico e lo sgravio con l’autotutela. In caso contrario, ovvero di
inerzia o altra responsabilità dell’agenzia, il passo successivo è sicuramente il ricorso, una volta pervenuta la cartella esattoriale, (previa
mediazione). Sicuramente da fare la
segnalazione al Garante.
RAVVEDIMENTO
PER UNICO
MODELLO UNICO:
GARANTE
O AUTOTUTELA?
Ho ricevuto un avviso di
irregolarità relativo alla
mia dichiarazione dei
redditi modello Unico
2011. Si tratta del pagamento di una
delle quattro rate Irpef che l’Ufficio
“non legge”. Allo sportello un funzionario mi ha detto che la banca
non ha trasmesso quel pagamento,
nonostante io avessi prodotto l’originale con il timbro bancario (!) e
?
Esiste la possibilità di
utilizzare il ravvedimento per una dichiarazione
dei redditi - Modello Unico persone Fisiche - non presentata? In caso affermativo quali sono le
modalità operative da seguire?
?
È possibile regolarizzare una dichiarazione non presentata nei termini,
presentandola però entro 90 giorni
dalla scadenza, con contestuale pagamento della sanzione di 25,00
euro da versare con il codice tribu-
to 8911. Si precisa che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano
omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute
indicate dai sostituti d’imposta.
INTERESSI
MUTUO CASA
Io e mia moglie possediamo entrambi alcuni immobili e stiamo per acquistarne un altro in comproprietà. Mia moglie è a mio carico, ma
tra qualche anno, per vari motivi, non
lo sarà più. Se destiniamo l’appartamento da acquistare ad abitazione
principale, possiamo detrarre interamente gli interessi del mutuo che verrà
stipulato per l’acquisto? Ci conviene
acquistarlo in comproprietà oppure è
meglio che lo acquisti solo io?
?
Innanzitutto, la proprietà di altri
immobili non impedisce di usufruire
della detrazione degli interessi del
relativo mutuo ipotecario, se l’appartamento acquistato viene adibito ad
abitazione principale. Quanto alla
seconda domanda, è difficile consigliare il lettore sull’acquisto o meno
in comproprietà, senza conoscere i
dati reddituali del nucleo familiare.
Ricordiamo comunque che la detrazione spetta solo al proprietario dell’immobile che sia anche intestatario
del mutuo e che la detrazione del
19% è consentita su un importo massimo di interessi di 4.000,00 euro.
Infine, come più volte ricordato su
questa rubrica, se il mutuo accordato dalla banca supera il costo di acquisizione dell’appartamento, la detrazione degli interessi riguarderà solo
la parte di interessi stessi proporzionale al costo dell’appartamento.
8
continua da pagina 3
Dopo tale data la detrazione
sarà inglobata in quella del
36%. Fino al 30 giugno la detrazione spetta per i lavori rientranti nelle seguenti categorie:
a) interventi di riqualificazione globale degli edifici; b)
interventi sugli involucri degli
edifici; c) installazione di pannelli solari; d) sostituzione di
impianti di climatizzazione
invernale.
Vediamo più in dettaglio di
cosa si tratta.
a) Gli interventi di riqualificazione energetica sono quelli che permettono di raggiungere un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale non superiore
ai valori dal D.M. 11 marzo
2008. La norma perciò non
individua una serie di interventi che sono agevolati quanto un risultato, la riduzione del
fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale.
Per questi lavori si ha diritto
alla detrazione del 55% della
spesa sostenuta, fino ad un massimo di ben 181.818,18 euro
(detrazione massima 100 mila
euro), da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
b) Gli interventi sugli involucri degli edifici comprendono
tutti i lavori che permettono di
isolare l’edificio, agendo ad
esempio con materiale coibente sull’involucro dello stabile
delimitando il volume riscaldato e che rispettano determinati requisiti di trasmittanza
termica (dispersione del calore) stabiliti dalla norma; tra
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essi ad esempio possono rientrare l’installazione di infissi e
finestre e la posa in opera di
pavimenti che ottengano il
miglioramento auspicato. Per
questi lavori la spesa massima
agevolata è pari a 109.090,90
(detrazione massima 60.000
euro).
c) Nel terzo gruppo, invece,
troviamo gli interventi di
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici o industriali: la detrazione Irpef
(55%) si applica come nel caso
precedente su una spesa massima di 109.090,90 (detrazione massima 60.000 euro).
d) Nell’ultimo gruppo abbiamo la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: la detrazione del 55%, spetta fino a
un valore massimo di 30.000
euro, su un importo di spesa
perciò al massimo di 54.545,45
euro. In questa categoria rientrano gli interventi di trasformazione degli impianti di riscaldamento autonomo in centralizzato.
La detrazione spetta solo se il
nuovo impianto è dotato di
contabilizzatori di calore che
permettono la gestione del
calore individualizzata, mentre
non si ha diritto ad alcuno
sconto fiscale per la trasformazione inversa dell’impianto, da
centralizzato ad autonomo. Dal
2008 è agevolata anche la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
(cioè che sfruttano il sottosuolo come serbatoio di calore).
Dal 2012 la detrazione è stata estesa anche alle spese per
la sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria.
Interventi particolari
Non essendo stabilito esattamente quali sono gli interventi di riqualificazione energetica, tale categoria comprende qualsiasi intervento
che incida sulla prestazione
energetica dell’edificio, apportando la maggior efficienza richiesta. Rispettandone le
condizioni possono perciò essere ricondotti in questa categoria (che ha limiti di spesa
più alti) anche interventi delle altre tipologie.
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lo sapevate che...................
OPZIONE E REVOCA
PER LA CEDOLARE
SECCA
Novità in tema di locazioni ad uso
abitativo stipulate con la cd “cedolare secca”. In un recente intervento, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che il modello 69 non
deve essere presentato per molti
contratti per i quali l’opzione per
la cedolare secca sia stata espressa nell’Unico 2012.
Restano tuttavia assoggettati al
modello 69 alcuni casi.
Innanzitutto continuano ad essere
soggetti all’obbligo i nuovi contratti: per essi occorrerà presentare il modello 69 o il modello Siria
telematico.
Obbligo anche per i contratti già
stipulati e per i quali si è in presenza della prima scadenza contrattuale, anche per il rinnovo
automatico previsto dalla legge.
Ad esempio se un contratto di
durata 4+4 ha la prima scadenza
(relativa ai primi quattro anni) a
fine marzo 2013 e il contribuente
ha esercitato l’opzione in Unico
2012, è necessario presentare il
modello 69 entro il 30 aprile 2013,
garantendo così la validità dell’opzione anche per i quattro anni
successivi anni, salvo revoche. In
caso contrario, la prima annualità
contrattuale che ha inizio a marzo
2013 sconterà il regime di tassazione ordinario Irpef del reddito.
Altro caso in cui occorre presentare il modello 69 è quello in cui
il contribuente vuole applicare la
cedolare secca in un’annualità
intermedia di contratto. Ad esempio, se il contratto è stato sottoscritto il 1° marzo 2012 senza fare
alcuna scelta al momento della
registrazione, se il proprietario
decide di applicare la cedolare dal
2013, il modello 69 dovrà essere
presentato entro il 2 aprile 2013,
cioè in corrispondenza della scadenza dell’imposta di registro
annuale.
Infine, nell’ipotesi di revoca dell’opzione, secondo la Circolare n.
20/E del 2012 la revoca può essere comunicata sia in carta libera
sia utilizzando il modello 69. Ad
esempio se il locatore ha scelto la
cedolare in Unico 2012, ma intende abbandonarla, per applicare il
regime Irpef dovrà presentare il
modello 69 e versare l’imposta di
registro.
sempre accessibile dall’area dedicata ai servizi online sul sito internet www.agenziaentrate.it, grazie
alla quale sono controllabili: le
anomalie evidenziate in sede di
trasmissione della dichiarazione
sulla base dei controlli telematici
tra Unico 2011 (redditi 2010) e
Gerico 2011; gli inviti a presentare il modello degli studi di settore del periodo d’imposta 2010,
rivolti ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato; le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di
settore compilati per il 2010, inviate quest’anno ai contribuenti
tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel,
e le relative risposte trasmesse.
STUDI DI SETTORE
E CASSETTO
FISCALE
Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2013.
Con un recente Comunicato l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che sono aumentati i servizi usufruibili dai cittadini sul proprio
“cassetto fiscale” e che ora comprendono anche gli studi di settore.
Richiedendo all’Agenzia il codice
pin personale i cittadini possono
accedere da anni al proprio cassetto fiscale disponibile nell’area
riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile consultare moltissime informazioni
utili, verificando ad esempio i quadri della dichiarazione dei redditi
presentati o i versamenti delle
imposte e dei contributi effettuati.
Da pochi giorni i titolari di partita Iva possono accedere anche alle
informazioni relative alla propria
posizione rispetto agli studi di settore. È infatti disponibile una nuova sezione del Cassetto fiscale,
SUCCESSIONE, STOP
AGLI ESTRATTI
CATASTALI
Importante risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in tema di documentazione da allegare alla dichiarazione di successione presentata
dagli eredi.
L’Agenzia ha dichiarato che i dati
catastali relativi agli immobili
oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti
d’ufficio dall’Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano
più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” (come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e),
del D. Lgs. n. 346 del 1990).
La decisione
discende tra
continua a pagina 12
12
Fiscal Flash
lo sapevate che...................
continua da pagina 10
l’altro dall’art. 6 dello Statuto del
contribuente che prevede che l’Amministrazione finanziaria debba
garantire l’assolvimento dell’obbligazione tributaria con il minor
aggravio possibile per il contribuente. Al fine di facilitare gli adempimenti imposti al contribuente, il
comma 4 dell’art. 6 sancisce il
divieto di chiedere, in ogni caso,
“documenti e informazioni già in
possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”, acquisibili ai sensi
dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
l’imposta manifesta un certo comportamento e presuppone, dunque
la scelta di non aderire alla cedolare secca. Viceversa la remissione
in bonis nell’ambito della cedolare
secca è ammessa solo se il contribuente è coerente e assolve a tutte
le formalità e gli obblighi previsti,
omettendo solo la presentazione
entro i termini del “modello 69”.
Per perfezionare la remissione in
bonis, fermo restando il rispetto
delle altre condizioni richieste, il
contribuente deve versare la sanzione di 258 euro con il modello
F24, senza possibilità di compensare l’importo con crediti eventualmente disponibili, utilizzando
il codice tributo “8114”.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 febbraio 2013.
STUDI DI SETTORE,
PRONTE LE BOZZE
CEDOLARE SECCA
E REMISSIONE
IN BONIS
Con il D.L. 16/2012 è stato introdotto il nuovo istituto della “remissione in bonis”, che può essere
utilizzato anche da chi presenta
tardivamente cioè oltre il termine
per il pagamento dell’imposta di
registro, il “modello 69. Per usufruire della remissione in bonis
occorre però che il tardivo assolvimento dell’obbligo non rappresenti un semplice ripensamento o
una scelta a posteriori basata su
ragioni di opportunità, ma costituisca il voler rimediare ad un
errore negli adempimenti.
Ad esempio non può usufruire della remissione in bonis chi presenta tardivamente il modello 69 dopo
aver già pagato l’imposta di registro, in quanto il pagamento del-
L’Agenzia delle Entrate ha messo
a disposizione sul proprio sito
www.agenzientrate.it le prime bozze degli studi di settore 2013, i
modelli di comunicazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi per il
2012. i modelli interessati sono 29
così suddivisi: 11 modelli per le
manifatture, 15 modelli per il commercio e 3 per i professionisti.
Come sempre il modello deve
essere utilizzato per comunicare i
dati rilevanti per l’applicazione
dello studio di settore e costituisce parte integrante dell’Unico
2013. Pertanto, i contribuenti tenuti alla presentazione devono barrare la casella “Studi di settore”
presente nel frontespizio del modello Unico e inviare lo studio
all’Agenzia delle Entrate in via
telematica insieme all’Unico.
Gli studi di settore si applicano
agli esercenti attività di impresa o
di lavoro autonomo che svolgono,
come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore.
Sono esclusi dall’applicazione
degli studi di settore i contribuenti con inizio dell’attività nel corso
del periodo d’imposta; coloro che
hanno invece cessato l’attività nel
periodo d’imposta; i contribuenti
con un ammontare di ricavi o compensi superiore a 5.164.569 euro;
i soggetti in un periodo di non normale svolgimento dell’attività; chi
determina il reddito con criteri
“forfetari”; gli incaricati alle vendite a domicilio; contribuenti con
categoria reddituale diversa da
quella prevista nel quadro degli
elementi contabili contenuto nel
modello; i cosiddetti contribuenti
“minimi”; chi presenta una causa
di inapplicabilità indicata nel
decreto di approvazione dello specifico studio di settore.
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Fiscal Flash
MARZO 2013
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FEBBRAIO 2013
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INTRASTAT
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APRILE 2013
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RAVVEDIMENTO
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Gran Bretagna - Tynemouth Pier
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13 M
IVA ANNUALE – TASSA BOLLATURA
REGISTRI – VERS. IVA – RITENUTE
DICHIARAZIONI D’INTENTO
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REGISTRO
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18 19 20 21 22 23 24
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25 26 27 28
29 30
28 G
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30 S
31 D
Pasqua
le scadenze di
Marzo/aprile
MARZO
Lunedì 4
Scadenza prorogata ad oggi poiché il 2
marzo è sabato.
REGISTRO
Scade oggi il termine per registrare
i nuovi contratti di locazione di
immobili stipulati il 1° febbraio 2013
e per pagare l’imposta di registro
(2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di
locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece,
per chi ha optato per la “cedolare
secca”. Il versamento dell’imposta
di registro dovrà essere effettuato
presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23
ed i seguenti codici tributo:
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1a
annualità;
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero
periodo;
114T - Imposta di registro per proroghe;
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici;
113T - Imposta di registro per risoluzioni.
Lunedì 18
IVA ANNUALE
Scade il termine per effettuare il
versamento dell’IVA relativa al 2012
risultante dalla dichiarazione annuale (unica soluzione o prima rata). Il
versamento deve essere effettuato
utilizzando il codice tributo 6099.
Chi presenta la dichiarazione IVA
insieme al modello UNICO può
effettuare il versamento, maggiorato di interessi, entro il prossimo 17
giugno.
TASSA BOLLATURA REGISTRI
Scade oggi il termine per versare la
tassa annuale stabilita nella misura
forfettaria di € 309,87 (elevata a €
516,46 se il capitale sociale alla data
del 1° gennaio supera 516.456,90
euro) dovuta dalle società di capitali per la numerazione e bollatura dei
libri sociali. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 7085.
RITENUTE IRPEF
Vanno versate le ritenute operate nel
mese di Febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle
provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio.
Versamento delle ritenute operate
dai condomini sui corrispettivi corrisposti a Febbraio per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere o servizi.
DICHIARAZIONI D’INTENTO
I contribuenti Iva devono presentare,
per via telematica, la comunicazione
dei dati relativi alle lettere d’intento
ricevute nel mese di febbraio 2013
da parte degli esportatori abituali che
possono effettuare acquisti senza
applicazione dell’IVA.
Scadenza prorogata ad oggi poiché il
16 marzo è sabato.
IVA MENSILE
Ultimo giorno utile per versare l’IVA relativa al mese di febbraio. Il
codice tributo da utilizzare è il 6002
- Versamento IVA mensile febbraio.
Mercoledì 20
VA.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Scade oggi il termine per regolariz-
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APRILE 2013
Lunedì dell’Angelo
REGISTRO
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VERS. IVA – RITENUTE
DICHIARAZIONI D’INTENTO
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RAVVEDIMENTO
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Marocco - Casablanca
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MARZO 2013
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Anniversario Liberazione
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27 28 29 30 31
28 D
29 L
30 M
REGISTRO – 730 – BLACK LIST
ELENCO CLIENTI-FORNITORI
zare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il
18 febbraio scorso. Per usufruire del
ravvedimento i contribuenti devono
versare le somme dovute, più la sanzione ridotta al 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 19 febbraio
fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per
il pagamento delle sanzioni e degli
interessi sono i seguenti:
8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
1991 - Interessi ravvedimento IVA.
Per il ravvedimento operoso delle
ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e
versati insieme al tributo principale.
Lunedì 25
INTRASTAT
Entro oggi devono essere presentati
gli elenchi Intrastat delle cessioni
e/o acquisti e prestazioni di servizi
intracomunitari effettuati a febbraio
2013 (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via
telematica.
APRILE
Martedì 2
Scadenza prorogata ad oggi poiché il
30 marzo è sabato, il 31 è domenica di
Pasqua e lunedì è festivo.
REGISTRO
Scade oggi il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1°
marzo 2013 e per il versamento dell’imposta di registro (2% o 1% per
alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuo-
15
3
Fiscal Flash
vi o rinnovati tacitamente. Nessun
pagamento, invece, per chi ha optato
per la “cedolare secca”. Per le modalità di versamento ed i codici tributo
si veda la scadenza del 4 marzo.
OPERAZIONI CON PARADISI
FISCALI
Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione
delle operazioni effettuate a febbraio
2013 (operatori mensili), nei confronti di operatori residenti in Paesi
a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).
Martedì 16
IVA MENSILE
Ultimo giorno utile per versare l’IVA relativa al mese di Marzo. Il
codice tributo da utilizzare è il 6003
- Versamento IVA mensile Marzo.
RITENUTE IRPEF
Vanno versate le ritenute operate nel
mese di Marzo sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di
commercio.
Versamento delle ritenute operate
dai condomini sui corrispettivi corrisposti a Marzo per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o
servizi.
DICHIARAZIONI D’INTENTO
I contribuenti Iva devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d’intento ricevute nel mese di
Marzo 2013 da parte degli esportatori abituali che possono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA.
intracomunitari effettuati a Marzo
2013 (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via
telematica.
Mercoledì 17
Martedì 30
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Scade oggi il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il
18 Marzo scorso. Per usufruire del
ravvedimento i contribuenti devono
versare le somme dovute, più la sanzione ridotta al 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 19 marzo fino
al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il
pagamento delle sanzioni e degli
interessi sono i seguenti:
8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
1991 - Interessi sul ravvedimento
IVA.
Per il ravvedimento operoso delle
ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e
versati insieme al tributo principale.
REGISTRO
Scade oggi il termine per registrare
i nuovi contratti di locazione di
immobili stipulati il 1° aprile 2013
e per pagare l’imposta di registro
(2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di
locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece,
per chi ha optato per la “cedolare
secca”.
Venerdì 26
Scadenza prorogata ad oggi poiché il
25 aprile è festivo.
INTRASTAT
Entro oggi devono essere presentati
gli elenchi Intrastat delle cessioni
e/o acquisti e prestazioni di servizi
MODELLO 730
Scade il termine per presentare il
modello 730 presso i sostituti d’imposta.
OPERAZIONI CON PARADISI
FISCALI
Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione
delle operazioni effettuate a marzo
2013 (operatori mensili), nei confronti di operatori residenti in Paesi
a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).
ELENCO CLIENTI
E FORNITORI
Scade la presentazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd Spesometro o Elenco clienti e fornitori)
per le operazioni attive e passive
dell’anno 2012.
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Fiscal Marzo-Aprile 2013