h s a l f Fiscal N. 3-4 Anno XX - Marzo/Aprile 2013 Lavori in casa? Più convenienti, ma solo fino al 30 giugno entro il mese di giugno detrazione del 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e del 55% per quelli di risparmio energetico di Oliviero Franceschi S ono quasi in dirittura di arrivo le forti agevolazioni previste per chi voglia fare la messa a punto del proprio immobile, abitazione principale o secondaria. Ancora alcuni mesi e poi si passerà alla detrazione del 36% sia per i lavori di ristrutturazione che per quelli di risparmio energetico... I.P. Le nuove detrazioni Chi ha tempo non aspetti tempo: il 30 giugno 2013 è una data fatidica per chi vuol fare lavori in casa. Entro questo termine la detrazione per i lavori della casa, quelli cosiddetti di recupero del patrimonio edilizio, spetta sul 50% delle spese sostenute invece che sul 36%. Sempre fino al prossimo 30 giugno, anche il limite massimo da considerare è raddoppiato, passando dagli ordinari 48.000 euro di spesa complessiva per immobile a ben 96.000 euro. Se a ciò si aggiunge che - sempre fino al 30 giugno - anche la detrazione per i lavori di risparmio energetico spetta con la percentuale del 55% della spesa, si capisce come l’occasione sia ghiotta e per chi avesse da tempo in cantiere qualche lavoretto per migliorare il proprio appartamento o un altro immobile, il momento è decisamente propizio. Del resto, dopo aver alleggerito stipendi e tredicesime, destinati a pagare l’Imu e imposto altri aumenti, l’amministrazione finanziaria sembra quasi voler offrire un’altra chance, aumentando gli sconti a disposizione del cittadino. La legge di stabilità dell’anno passato ha reso le due detra- zioni strutturali, cioè a tempo indeterminato. Il cambiamento non è da poco considerato che le due detrazioni, introdotte in tempi diversi, erano state finora accomunate da una certa precarietà, poiché tra minacce di abolizione o di riduzione venivano prorogate di tanto in tanto, in un clima di assoluta incertezza. Da circa un anno invece sono diventate, per così Sommario 2-3-8 Valorizzare l’immobile con l’aiuto del fisco 4 730, si parte con i dichiarativi 6 L’Esperto risponde 10 Lo sapevate che... 14 Scadenze www. agendelegali.cOM 2 dire, a tempo indeterminato e si tratta di una giusta “promozione” per delle detrazioni che hanno letteralmente conquistato gli italiani e che sono state ampiamente utilizzate (si pensi alla detrazione del 36%). E dopo il 30 giugno? Entrambe le detrazioni scenderanno al 36% delle spese sostenute. Perciò chi avesse le possibilità di anticipare i lavori potrebbe fare un bel colpo, perché potrebbe usufruire di un maggiore risparmio fiscale. Lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio La detrazione Irpef del 36% spetta per i lavori di manutenzione ordinaria per le sole parti comuni degli edifici, per i lavori di manutenzione straordinaria, per quelli di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia e per altre specifiche categorie di interventi, elencate dal legislatore. Tra queste ultime ricordiamo ad esempio la realizzazione di autorimesse o posti auto, la cablatura degli edifici, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (porte blindate, apposizione o sostituzione di serrature, casseforti a muro, ecc.). Gli interventi agevolabili sono dunque moltissimi: per avere una panoramica, un elenco è Fiscal Flash pubblicato nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle Entrate, disponibile presso gli uffici locali e sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. volazione (D. L. 13/5/2011 n. 70). I cittadini che si apprestano a intraprendere delle opere nell’appartamento potranno pertanto cominciare senza tanti pensieri. Restano ovviamente obbligatorie le altre comuIl bonus nicazioni, se necessarie, come Fino al 30 giugno lo sconto la Scia al Comune e la comuper le ristrutturazioni edilizie è nicazione alla Asl. pari al 50% delle spese sostenute, su un importo massimo Autocertificazione di 96.000 euro che va riferito e dichiarazione dei redditi al singolo immobile. Abolito l’obbligo della comuDopo il 30 giugno invece la nicazione di inizio lavori al percentuale tornerà al 36% del- Centro operativo di Pescara, le spese e fino ad un importo per i piccoli lavori nell’apparmassimo di 48.000 euro. dal- tamento per i quali non è prel’anno passato inoltre, la detra- vista alcuna autorizzazione, zione va ripartita tra tutti gli c’è il problema di come stabiaventi diritto in dieci rate an- lire la data ufficiale del loro nuali, senza eccezioni. inizio, utile per alcune situaIn passato infatti coloro che zioni. L’Agenzia delle Entrate avvano un età non inferiore ha indicato perciò che il conrispettivamente a 75 e 80 anni tribuente potrà ricorrere ad una potevano dividere la detrazio- dichiarazione sostitutiva di atto ne in cinque rate oppure in tre. di notorietà da lui sottoscritta, Dal 2012 invece le rate sono con cui autocertificare l’inizio diventate 10 per tutti. dei lavori (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Adempimenti semplificati Entrate del 2 novembre 2011). Il 2011 sarà ricordato non solo per la promozione di cui si par- 730 e Unico lava, ma anche per l’abolizio- Molti dati che non devono più ne di alcune regole che aveva- essere comunicati preventivano sempre rappresentato lo mente al fisco, dovranno però spauracchio per quanti inten- essere riportati nel quadro E devano approfittare del bonus. del 730 o su quello corrisponInnanzitutto è stata eliminata la dente del modello Unico (quacomunicazione preventiva al dro RP). Centro Operativo di Pescara, Nel modello 730, ad esempio, che doveva in passato rigorosa- troviamo infatti una sezione mente precedere l’inizio dei ad hoc, la sezione “IIIB” del lavori, pena la perdita dell’age- quadro E, dove vanno specifi- N. 3-4 Anno XX - Marzo/Aprile 2013 - FiscalFlash pubblicazione mensile, edizione CEDAF S.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 Roma - Spediz. in abbon. post. comma 20 lett. b) Legge 662/96 Roma - Stampato da: Pubbliprint Service snc - Tel. 06 2031165 Dir. resp.: Paolo Ricci - Iscr.Trib. Roma n.134-14/3/95 - Tutti i diritti riservati Fiscal Flash cate alcune informazioni tra cui: i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore o dal conduttore anziché dal possessore, vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato; per gli immobili non ancora accatastati si comunicano al fisco anche gli estremi della domanda di accatastamento. Gli altri cambiamenti Le semplificazioni degli ultimi anni sono state numerose. Con il Decreto 70/2011 è stata abolito l’obbligo di indicare nelle fatture l’importo della mano d’opera impiegata, un rompicapo di cui imprese e cittadini non sentono certo la mancanza. Con il D.L. 98/2011 invece è stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto trattenuta dalle banche e dalle poste sui bonifici incassati dagli esecutori dei lavori di ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico. Per tener conto della crisi di liquidità delle imprese, la trattenuta è stata contenuta in una misura sicuramente più accettabile. Infine, con la manovra d’estate (D.L. 13/8/2011 n. 138), è stato modificato un altro punto dolente della disciplina. Per molto tempo il diritto alla detrazione in caso di vendita della casa si trasferiva in capo al compratore. La norma invece è stata completamente riscritta: il venditore può scegliere 3 se continuare tranquillamente a “scaricare” dalle tasse gli importi pagati fino alla fine del periodo di detrazione (che ordinariamente dura dieci anni) oppure trasferire il diritto all’acquirente, facendolo chiaramente “pesare” nel prezzo di vendita. Un incentivo in più perciò a fare i lavori e migliorare il proprio immobile. Qualche tempo fa l’Agenzia delle Entrate è ritornata sull’argomento nella Circolare n. 19/2012 ed ha chiarito che tuttavia, nel silenzio delle parti, il diritto alla detrazione si intende trasferito a chi compra. La stessa Circolare evidenzia che, in caso di trasferimento di proprietà, anche le rate residue del 55%, spettante per i lavori di risparmio energetico, seguiranno la stessa regola. fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva dell’impresa e la causale dell’intervento. Proprio su quest’ultimo punto è intervenuta di recente l’Agenzia delle Entrate che ha specificato che occorre riportare chiaramente gli estremi della legge n. 449/1997, pena la perdita delle agevolazioni. La minaccia nasce dal fatto che l’indicazione consente di far sapere con certezza alla banca o alle poste che si tratta di lavori di recupero del patrimonio edilizio e che perciò si deve trattenere una ritenuta del 4%. Inoltre occorre conservare le fatture dell’impresa che effettua i lavori e le ricevute degli altri oneri eventuali, per esibirle prontamente a richiesta del fisco. 50% e bonifici Anche se molti adempimenti sono stati eliminati, resta l’obbligo di effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, indicando il codice Risparmio energetico È stata prorogata fino al prossimo 30 giugno la detrazione del 55% sugli interventi di risparmio continua a pagina 8 energetico. Ritira da una copia di FiScal FlaSH 4 Fiscal Flash Arriva il 730, tra conferme e novità non pagano irpef i fabbricati non locati già assoggettati all’imu di Daniele Cuppone e Alberto Martinelli È iniziato il primo round del match più atteso, quello delle dichiarazioni dei redditi. I modelli sono stati pubblicati da settimane sul sito dell’Agenzia delle entrate e le istruzioni sono in corso di approfondimento da parte degli esperti. Ecco le novità da conoscere sul 730/2013... Quando la consegna Cominciamo subito con le date importanti: i contribuenti che presentano il 730 al proprio sostituto d’imposta devono farcela entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2013, mentre chi consegna il modello ai Caf o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) avrà tempo fino al 31 maggio 2013. Fabbricati e detrazioni Anche quest’anno non mancano le novità, specie per quanto riguarda il mondo della casa. Dopo il fragoroso salasso dell’Imu 2012, ad attendere i contribuenti finalmente una piacevole novità. I redditi degli immobili non esenti dall’Imu e che se non sono stati affittati, non saranno tassati dall’imposta sui redditi, l’Irpef, e dalle relative addizionali. Nel quadro “B”, occorrerà ugualmente indicare tali immobili, come si fa ogni anno: tuttavia nel prospetto di liquidazione sarà evidenziata la parte di reddito imponibile loro riferita che non sarà tassata. Salvi a metà invece i terreni del quadro “A”: anche per loro e alle stesse condizioni dei fabbricati è previsto quest’anno che non pagheranno né Irpef né addizionali sul reddito dominicale. Naturalmente devono essere non locati e non esenti dall’Imu. Rimane però la tassazione sul reddito agrario, ma anche in questo caso possiamo comunque parlare di un buon alleggerimento dell’imposta. Nuovi righi, nuove colonne Come abbiamo visto, se il fabbricato è esente da Imu tutto resta come prima e saranno dovute Irpef e addizionali. In questo caso però ricordatevi di barrare la nuova colonna 12 del quadro “B”. Stesso discorso per i terreni esenti da Imu e che pertanto pagheranno anche sul reddito dominicale: in questo caso barrate la nuova colonna 9 del quadro “A”. Per fare un esempio, sono esenti dall’Imu e perciò soggetti ad Irpef e addizionali i terreni ricadenti in alcune aree montane o di collina. Come abbiamo detto, i redditi fondiari (cioè di terreni e fabbricati) sottratti alla tassazione dell’Irpef e delle addizionali perché assoggettati all’Imu saranno evidenziati nel nuovo rigo 147 della sezione “Altri dati” del prospetto di liquidazione, “modello 730-3”. Infatti l’importo sgravato da Irpef e compagnia potrebbe essere ugualmente considerato in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Immobili storici Tornando al quadro “B”, grosse novità anche per gli immobili storici e questa volata decisamente meno gradevoli per i cittadini. Cambia infatti il regime agevolato previsto per questi beni in virtù delle eventuali forti spese manutentive sopportate dai proprietari. Quest’anno il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro B la rendita catastale di tali fabbricati va indicata nella misura ridotta del 50 per cento. In passato invece si indicava la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale era collocato il fabbricato. Inoltre nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (senza cioè affitto con il sistema della cd. “cedolare secca”), l’importo del canone di locazione non rilevava per la determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma dovevano solo essere compilate le colonne del codice canone e del canone di locazione. Affittare una stanza Nella colonna 2 del quadro “B” (relativo ai redditi dei fabbricati) si riportano come ogni anno i codici di utilizzo degli immobili, quelli che permettono a chi presta assistenza fiscale di attribuire il giusto peso all’immobile stesso. Un’altra novità è prevista per il caso seguente. In tempi di magra, non sono pochi gli italiani che avendo a disposizione un appartamento troppo grande per i propri bisogni, hanno ritenuto opportuno condividerlo con un ospite affittando una stanza. In questo caso, poiché l’immobile è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte è in locazione, nel quadro “B” andrà indicato rispettivamente il nuovo codice di utilizzo “11” (locazione in regime di libero mercato) o il nuovo codice “12” (locazione a canone “concordato”). e x u L e SILVER GOLD D Gioielli per i tuoi occhi distribuito da: w 6 Fiscal Flash L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi i quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651 RIPETIZIONI E REDDITOMETRO Mia figlia sta prendendo delle ripetizioni molto costose da un professore in pensione, ma non ha mai chiesto la ricevuta. Ho sentito alla radio che i pensionati non saranno accertati dal redditometro. Volevo sapere se è così e se mia figlia potrebbe avere dei problemi col fisco. ? La risposta al quesito è positiva. Come divulgato dall’Agenzia delle Entrate con un recente Comunicato stampa, i titolari di solo reddito da pensione non saranno soggetti al redditometro. La decisione è stata presa per tutelare le fasce deboli dimenticando probabilmente di riflettere sul fatto che ci sono pensioni bassissime ma anche pensioni molto elevate. Fermo restando la responsabilità del docente, anche a sua figlia potrebbe essere contestata la mancata richiesta di ricevuta per la prestazione. le di possesso del 50% e per gli altri 6 mesi quella del 100%; poi dovrà sottrarre quanto finora pagato e infine versare la differenza con la sanzione del 3,75% e gli interessi legali del 2,5% calcolati dalla scadenza al giorno del versamento. Trattandosi di seconda casa l’operazione andrà eseguita per le due quote, quella a favore dello stato e quella a favore del comune. Sanzioni e interessi si sommano all’imposta e si versano insieme nel modello F24. SUCCESSIONE A RATE MA SOLO CON GARANZIA Nel 2009 ho ricevuto per testamento un immobile per il quale ho presentato regolarmente la dichiarazione di successione e pagato le imposte. Ora qualche settimana fa mi è arrivata una comunicazione dell’amministrazione che mi richiede un importo come imposta di successione. Cos’è successo? Ha sbagliato il mio commercialista? E se devo pagare posso richiedere le rate? ? RAVVEDIMENTO IMU Nel pagare quanto dovuto a titolo di Imu sulla mia seconda casa, mi sono accorto di aver fatto un errore. A fine giugno infatti la percentuale di possesso dell’immobile è passata dal 50 al 100%. Posso ancora rimediare? Devo pagare delle sanzioni? ? La risposta al quesito è positiva. Il lettore dovrà ricalcolare l’Imu effettivamente dovuta per il 2012 considerando per 6 mesi la percentua- Dalla documentazione fattaci pervenire dalla cortese lettrice, possiamo dire che il consulente non ha sbagliato. L’imposta di successione infatti viene liquidata direttamente dall’ufficio e arriva solitamente dopo la presentazione della dichiarazione di successione. La lettrice potrà richiedere la rateizzazione degli importi ma, trattandosi di imposta di successione, dovrà probabilmente prestare idonea garanzia, come ad esempio una fidejussione bancaria o l’iscrizione di ipoteca sull’immobile a favore dell’erario. DETRAZIONE 50% AL FAMILIARE SENZA RESIDENZA Il mio architetto dice che la detrazione del 36% ai fini Irpef per i lavori di ristrutturazione compete al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui si effettuano i lavori, anche se l’immobile è diverso da quello di residenza. Vorrei sapere, quindi, se posso beneficiare delle detrazioni sulla parte dei lavori che ho pagato, considerando le seguenti condizioni: sono sposato in regime di separazione dei beni; l’immobile oggetto di ristrutturazione è intestato a mia moglie; sono residente in un altro Comune. ? La risposta al quesito è positiva. La detrazione Irpef per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, che per le spese sostenute fino al 30 giugno è elevata dal 36% al 50%, si applica anche a favore del coniuge convivente e con riferimento ad un immobile diverso da quello principale in cui i coniugi convivono. Pertanto, anche se il coniuge non ha la residenza nel Comune in cui è sito il fabbricato su cui viene effettuato l’intervento, può ugualmente usufruire delle agevolazioni, purché sostenga effettivamente le spese (i bonifici devono essere eseguiti da lui e le fatture devono essere a lui intestate). E L’IVA DOVE VA? Ho un piccolo negozio di sviluppo e stampa foto con annessa una cartoleria. Come ogni anno a dicembre effettuo degli acquisti di ? Fiscal Flash 7 L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi i quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651 piccoli prodotti promozionali, quali calendari, agende personalizzate, penne, portachiavi che, offro come omaggio natalizio, o direttamente ai clienti che si presentano presso il mio negozio, o tramite spedizioni postali a studi od uffici commerciali che da sempre sono miei affezionati clienti. A fronte di diverse interpretazioni vorrei sapere qual è il giusto trattamento dell’Iva sulle relative fatture. Per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva, va fatta una distinzione se i beni dati in omaggio fanno parte dell’attività dell’impresa, cioè se sono prodotti o commercializzati dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati. Per i beni acquistati, l’Iva non è detraibile, tranne quando il costo unitario (imponibile) non supera a 25,82 euro; la relativa cessione non è soggetta a Iva. Se, invece, i beni rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, l’Iva è detraibile (a prescindere dal valore del bene), e la cessione va assoggettata a imposta. Consigliamo comunque al nostro lettore di richiedere per tali omaggi una fattura dall’azienda fornitrice distinta da quella di acquisto merci destinate alla rivendita. l’estratto del conto corrente da cui sono usciti i soldi (!!). L’importo è modesto ma solo per principio non voglio ripagare quanto già pagato. Prima di fare ricorso volevo sapere se posso rivolgermi al garante del contribuente. Nel caso specifico consigliamo al lettore di consultare immediatamente la banca al fine di verificare e certificare la correttezza della trasferimento. Non sono pochi i casi in cui le banche trasmettono il flusso di versamento con qualche inesattezza, ad esempio, un codice fiscale diverso da quello del contribuente. Se cosi fosse, nella quasi totalità dei casi, fornendo all’Agenzia delle Entrate i dati corretti del flusso, certificati da una dichiarazione bancaria, non dovrebbe essere difficile ottenere la riconciliazione del versamento con il suo Modello Unico e lo sgravio con l’autotutela. In caso contrario, ovvero di inerzia o altra responsabilità dell’agenzia, il passo successivo è sicuramente il ricorso, una volta pervenuta la cartella esattoriale, (previa mediazione). Sicuramente da fare la segnalazione al Garante. RAVVEDIMENTO PER UNICO MODELLO UNICO: GARANTE O AUTOTUTELA? Ho ricevuto un avviso di irregolarità relativo alla mia dichiarazione dei redditi modello Unico 2011. Si tratta del pagamento di una delle quattro rate Irpef che l’Ufficio “non legge”. Allo sportello un funzionario mi ha detto che la banca non ha trasmesso quel pagamento, nonostante io avessi prodotto l’originale con il timbro bancario (!) e ? Esiste la possibilità di utilizzare il ravvedimento per una dichiarazione dei redditi - Modello Unico persone Fisiche - non presentata? In caso affermativo quali sono le modalità operative da seguire? ? È possibile regolarizzare una dichiarazione non presentata nei termini, presentandola però entro 90 giorni dalla scadenza, con contestuale pagamento della sanzione di 25,00 euro da versare con il codice tribu- to 8911. Si precisa che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. INTERESSI MUTUO CASA Io e mia moglie possediamo entrambi alcuni immobili e stiamo per acquistarne un altro in comproprietà. Mia moglie è a mio carico, ma tra qualche anno, per vari motivi, non lo sarà più. Se destiniamo l’appartamento da acquistare ad abitazione principale, possiamo detrarre interamente gli interessi del mutuo che verrà stipulato per l’acquisto? Ci conviene acquistarlo in comproprietà oppure è meglio che lo acquisti solo io? ? Innanzitutto, la proprietà di altri immobili non impedisce di usufruire della detrazione degli interessi del relativo mutuo ipotecario, se l’appartamento acquistato viene adibito ad abitazione principale. Quanto alla seconda domanda, è difficile consigliare il lettore sull’acquisto o meno in comproprietà, senza conoscere i dati reddituali del nucleo familiare. Ricordiamo comunque che la detrazione spetta solo al proprietario dell’immobile che sia anche intestatario del mutuo e che la detrazione del 19% è consentita su un importo massimo di interessi di 4.000,00 euro. Infine, come più volte ricordato su questa rubrica, se il mutuo accordato dalla banca supera il costo di acquisizione dell’appartamento, la detrazione degli interessi riguarderà solo la parte di interessi stessi proporzionale al costo dell’appartamento. 8 continua da pagina 3 Dopo tale data la detrazione sarà inglobata in quella del 36%. Fino al 30 giugno la detrazione spetta per i lavori rientranti nelle seguenti categorie: a) interventi di riqualificazione globale degli edifici; b) interventi sugli involucri degli edifici; c) installazione di pannelli solari; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta. a) Gli interventi di riqualificazione energetica sono quelli che permettono di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori dal D.M. 11 marzo 2008. La norma perciò non individua una serie di interventi che sono agevolati quanto un risultato, la riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Per questi lavori si ha diritto alla detrazione del 55% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di ben 181.818,18 euro (detrazione massima 100 mila euro), da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. b) Gli interventi sugli involucri degli edifici comprendono tutti i lavori che permettono di isolare l’edificio, agendo ad esempio con materiale coibente sull’involucro dello stabile delimitando il volume riscaldato e che rispettano determinati requisiti di trasmittanza termica (dispersione del calore) stabiliti dalla norma; tra Fiscal Flash essi ad esempio possono rientrare l’installazione di infissi e finestre e la posa in opera di pavimenti che ottengano il miglioramento auspicato. Per questi lavori la spesa massima agevolata è pari a 109.090,90 (detrazione massima 60.000 euro). c) Nel terzo gruppo, invece, troviamo gli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali: la detrazione Irpef (55%) si applica come nel caso precedente su una spesa massima di 109.090,90 (detrazione massima 60.000 euro). d) Nell’ultimo gruppo abbiamo la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: la detrazione del 55%, spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro, su un importo di spesa perciò al massimo di 54.545,45 euro. In questa categoria rientrano gli interventi di trasformazione degli impianti di riscaldamento autonomo in centralizzato. La detrazione spetta solo se il nuovo impianto è dotato di contabilizzatori di calore che permettono la gestione del calore individualizzata, mentre non si ha diritto ad alcuno sconto fiscale per la trasformazione inversa dell’impianto, da centralizzato ad autonomo. Dal 2008 è agevolata anche la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (cioè che sfruttano il sottosuolo come serbatoio di calore). Dal 2012 la detrazione è stata estesa anche alle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Interventi particolari Non essendo stabilito esattamente quali sono gli interventi di riqualificazione energetica, tale categoria comprende qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, apportando la maggior efficienza richiesta. Rispettandone le condizioni possono perciò essere ricondotti in questa categoria (che ha limiti di spesa più alti) anche interventi delle altre tipologie. Ritira da una copia di FiScal FlaSH La qualità premia È arrivato il 730 La qualità premia Acquistalo subito 10 Fiscal Flash lo sapevate che................... OPZIONE E REVOCA PER LA CEDOLARE SECCA Novità in tema di locazioni ad uso abitativo stipulate con la cd “cedolare secca”. In un recente intervento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il modello 69 non deve essere presentato per molti contratti per i quali l’opzione per la cedolare secca sia stata espressa nell’Unico 2012. Restano tuttavia assoggettati al modello 69 alcuni casi. Innanzitutto continuano ad essere soggetti all’obbligo i nuovi contratti: per essi occorrerà presentare il modello 69 o il modello Siria telematico. Obbligo anche per i contratti già stipulati e per i quali si è in presenza della prima scadenza contrattuale, anche per il rinnovo automatico previsto dalla legge. Ad esempio se un contratto di durata 4+4 ha la prima scadenza (relativa ai primi quattro anni) a fine marzo 2013 e il contribuente ha esercitato l’opzione in Unico 2012, è necessario presentare il modello 69 entro il 30 aprile 2013, garantendo così la validità dell’opzione anche per i quattro anni successivi anni, salvo revoche. In caso contrario, la prima annualità contrattuale che ha inizio a marzo 2013 sconterà il regime di tassazione ordinario Irpef del reddito. Altro caso in cui occorre presentare il modello 69 è quello in cui il contribuente vuole applicare la cedolare secca in un’annualità intermedia di contratto. Ad esempio, se il contratto è stato sottoscritto il 1° marzo 2012 senza fare alcuna scelta al momento della registrazione, se il proprietario decide di applicare la cedolare dal 2013, il modello 69 dovrà essere presentato entro il 2 aprile 2013, cioè in corrispondenza della scadenza dell’imposta di registro annuale. Infine, nell’ipotesi di revoca dell’opzione, secondo la Circolare n. 20/E del 2012 la revoca può essere comunicata sia in carta libera sia utilizzando il modello 69. Ad esempio se il locatore ha scelto la cedolare in Unico 2012, ma intende abbandonarla, per applicare il regime Irpef dovrà presentare il modello 69 e versare l’imposta di registro. sempre accessibile dall’area dedicata ai servizi online sul sito internet www.agenziaentrate.it, grazie alla quale sono controllabili: le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 (redditi 2010) e Gerico 2011; gli inviti a presentare il modello degli studi di settore del periodo d’imposta 2010, rivolti ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato; le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il 2010, inviate quest’anno ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le relative risposte trasmesse. STUDI DI SETTORE E CASSETTO FISCALE Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2013. Con un recente Comunicato l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che sono aumentati i servizi usufruibili dai cittadini sul proprio “cassetto fiscale” e che ora comprendono anche gli studi di settore. Richiedendo all’Agenzia il codice pin personale i cittadini possono accedere da anni al proprio cassetto fiscale disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile consultare moltissime informazioni utili, verificando ad esempio i quadri della dichiarazione dei redditi presentati o i versamenti delle imposte e dei contributi effettuati. Da pochi giorni i titolari di partita Iva possono accedere anche alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore. È infatti disponibile una nuova sezione del Cassetto fiscale, SUCCESSIONE, STOP AGLI ESTRATTI CATASTALI Importante risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in tema di documentazione da allegare alla dichiarazione di successione presentata dagli eredi. L’Agenzia ha dichiarato che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” (come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990). La decisione discende tra continua a pagina 12 12 Fiscal Flash lo sapevate che................... continua da pagina 10 l’altro dall’art. 6 dello Statuto del contribuente che prevede che l’Amministrazione finanziaria debba garantire l’assolvimento dell’obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile per il contribuente. Al fine di facilitare gli adempimenti imposti al contribuente, il comma 4 dell’art. 6 sancisce il divieto di chiedere, in ogni caso, “documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”, acquisibili ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. l’imposta manifesta un certo comportamento e presuppone, dunque la scelta di non aderire alla cedolare secca. Viceversa la remissione in bonis nell’ambito della cedolare secca è ammessa solo se il contribuente è coerente e assolve a tutte le formalità e gli obblighi previsti, omettendo solo la presentazione entro i termini del “modello 69”. Per perfezionare la remissione in bonis, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste, il contribuente deve versare la sanzione di 258 euro con il modello F24, senza possibilità di compensare l’importo con crediti eventualmente disponibili, utilizzando il codice tributo “8114”. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 febbraio 2013. STUDI DI SETTORE, PRONTE LE BOZZE CEDOLARE SECCA E REMISSIONE IN BONIS Con il D.L. 16/2012 è stato introdotto il nuovo istituto della “remissione in bonis”, che può essere utilizzato anche da chi presenta tardivamente cioè oltre il termine per il pagamento dell’imposta di registro, il “modello 69. Per usufruire della remissione in bonis occorre però che il tardivo assolvimento dell’obbligo non rappresenti un semplice ripensamento o una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità, ma costituisca il voler rimediare ad un errore negli adempimenti. Ad esempio non può usufruire della remissione in bonis chi presenta tardivamente il modello 69 dopo aver già pagato l’imposta di registro, in quanto il pagamento del- L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito www.agenzientrate.it le prime bozze degli studi di settore 2013, i modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi per il 2012. i modelli interessati sono 29 così suddivisi: 11 modelli per le manifatture, 15 modelli per il commercio e 3 per i professionisti. Come sempre il modello deve essere utilizzato per comunicare i dati rilevanti per l’applicazione dello studio di settore e costituisce parte integrante dell’Unico 2013. Pertanto, i contribuenti tenuti alla presentazione devono barrare la casella “Studi di settore” presente nel frontespizio del modello Unico e inviare lo studio all’Agenzia delle Entrate in via telematica insieme all’Unico. Gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore. Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta; coloro che hanno invece cessato l’attività nel periodo d’imposta; i contribuenti con un ammontare di ricavi o compensi superiore a 5.164.569 euro; i soggetti in un periodo di non normale svolgimento dell’attività; chi determina il reddito con criteri “forfetari”; gli incaricati alle vendite a domicilio; contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello; i cosiddetti contribuenti “minimi”; chi presenta una causa di inapplicabilità indicata nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore. Ritira da una copia di FiScal FlaSH Archiviare? Subito... Con Nelle migliori cartolibrerie 14 1 V 2 S 3 D Fiscal Flash MARZO 2013 16 S 17 D 18 L 4 L 5 M 20 M 6 M 21 G 7 G 22 V 8 V 23 S 9 S 24 D 10 D 25 L 11 L 14 G 15 V FEBBRAIO 2013 L M M G 4 5 6 7 V S D L M M G V S D 1 2 1 2 5 6 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 3 4 INTRASTAT 27 M APRILE 2013 3 RAVVEDIMENTO 26 M Gran Bretagna - Tynemouth Pier 12 M 13 M IVA ANNUALE – TASSA BOLLATURA REGISTRI – VERS. IVA – RITENUTE DICHIARAZIONI D’INTENTO 19 M REGISTRO 7 15 16 17 18 19 20 21 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 28 G 29 V 30 S 31 D Pasqua le scadenze di Marzo/aprile MARZO Lunedì 4 Scadenza prorogata ad oggi poiché il 2 marzo è sabato. REGISTRO Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° febbraio 2013 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo: 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1a annualità; 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive; 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; 114T - Imposta di registro per proroghe; 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici; 113T - Imposta di registro per risoluzioni. Lunedì 18 IVA ANNUALE Scade il termine per effettuare il versamento dell’IVA relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale (unica soluzione o prima rata). Il versamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 6099. Chi presenta la dichiarazione IVA insieme al modello UNICO può effettuare il versamento, maggiorato di interessi, entro il prossimo 17 giugno. TASSA BOLLATURA REGISTRI Scade oggi il termine per versare la tassa annuale stabilita nella misura forfettaria di € 309,87 (elevata a € 516,46 se il capitale sociale alla data del 1° gennaio supera 516.456,90 euro) dovuta dalle società di capitali per la numerazione e bollatura dei libri sociali. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 7085. RITENUTE IRPEF Vanno versate le ritenute operate nel mese di Febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a Febbraio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. DICHIARAZIONI D’INTENTO I contribuenti Iva devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d’intento ricevute nel mese di febbraio 2013 da parte degli esportatori abituali che possono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA. Scadenza prorogata ad oggi poiché il 16 marzo è sabato. IVA MENSILE Ultimo giorno utile per versare l’IVA relativa al mese di febbraio. Il codice tributo da utilizzare è il 6002 - Versamento IVA mensile febbraio. Mercoledì 20 VA. RAVVEDIMENTO OPEROSO Scade oggi il termine per regolariz- 1 L 2 M 3 M APRILE 2013 Lunedì dell’Angelo REGISTRO BLACK LIST 16 M VERS. IVA – RITENUTE DICHIARAZIONI D’INTENTO 17 M RAVVEDIMENTO 18 G 4 G 19 V 5 V 20 S S 21 D 7 D 22 L 8 L 9 6 M 23 M 24 M 10 M 11 G Marocco - Casablanca 12 V 13 S 14 D 15 L MARZO 2013 L M M G 4 5 6 7 V S D 1 2 8 9 10 L M M G 3 6 7 25 G Anniversario Liberazione 26 V INTRASTAT 27 S MAGGIO 2013 V S D 3 4 1 2 5 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 28 D 29 L 30 M REGISTRO – 730 – BLACK LIST ELENCO CLIENTI-FORNITORI zare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 18 febbraio scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta al 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 19 febbraio fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti: 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 1991 - Interessi ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale. Lunedì 25 INTRASTAT Entro oggi devono essere presentati gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a febbraio 2013 (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica. APRILE Martedì 2 Scadenza prorogata ad oggi poiché il 30 marzo è sabato, il 31 è domenica di Pasqua e lunedì è festivo. REGISTRO Scade oggi il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2013 e per il versamento dell’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuo- 15 3 Fiscal Flash vi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Per le modalità di versamento ed i codici tributo si veda la scadenza del 4 marzo. OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate a febbraio 2013 (operatori mensili), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”). Martedì 16 IVA MENSILE Ultimo giorno utile per versare l’IVA relativa al mese di Marzo. Il codice tributo da utilizzare è il 6003 - Versamento IVA mensile Marzo. RITENUTE IRPEF Vanno versate le ritenute operate nel mese di Marzo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a Marzo per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. DICHIARAZIONI D’INTENTO I contribuenti Iva devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d’intento ricevute nel mese di Marzo 2013 da parte degli esportatori abituali che possono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA. intracomunitari effettuati a Marzo 2013 (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica. Mercoledì 17 Martedì 30 RAVVEDIMENTO OPEROSO Scade oggi il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 18 Marzo scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta al 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 19 marzo fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti: 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 1991 - Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale. REGISTRO Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° aprile 2013 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Venerdì 26 Scadenza prorogata ad oggi poiché il 25 aprile è festivo. INTRASTAT Entro oggi devono essere presentati gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi MODELLO 730 Scade il termine per presentare il modello 730 presso i sostituti d’imposta. OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate a marzo 2013 (operatori mensili), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”). ELENCO CLIENTI E FORNITORI Scade la presentazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd Spesometro o Elenco clienti e fornitori) per le operazioni attive e passive dell’anno 2012. FISCAL FLASH PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA Fiscal Flash è in distribuzione gratuita presso tutti i punti vendita Edipro. Chiama il numero 0774.570889 per sapere qual’è il tuo punto vendita più vicino.