IVA e imposte indirette L’IVA nel settore immobiliare Prende forma la nuova prassi amministrativa basata sulla Legge IVA entrata in vigore il 1. gennaio 2010 fine del 2009, l’AFC aveva indicato quale parametro per la delimitazione l’esistenza, prima dell’inizio dei lavori, di contratti (o contratti preliminari) di appalto e/o di vendita per l’intera costruzione o per parti indipendenti di essa (cfr. Info IVA concernente la transizione 01, n. 2.5.3.2). Successivamente, a seguito dell’intervento degli operatori del settore, questa prassi è stata abbandonata. Il nuovo Info IVA 04 concernente il settore “Edilizia” prevede una delimitazione, tra vendita esclusa dall’imposta e fornitura imponibile in esecuzione di un contratto d’appalto, sostanzialmente basata sulla proprietà del terreno: Ŝ Ŝ 1. Introduzione Con la pubblicazione della versione definitiva dell’Info IVA 04 concernente il settore “Edilizia” e la presentazione all’organo consultivo del progetto di Info IVA 17 concernente il settore “Amministrazione, locazione e vendita di immobili” sta prendendo forma la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito “AFC”), Divisione principale IVA, nel settore immobiliare e delle costruzioni. Di seguito sono trattati alcuni dei punti che si distanziano dalle regole in vigore fino alla fine del 2009. 2. Ŝ La fornitura fondiaria: la delimitazione tra il contratto d’appalto e il contratto di compravendita La nuova Legge IVA entrata in vigore il 1. gennaio 2010 (di seguito “LIVA”) non contempla più la fattispecie del consumo proprio in caso di edificazione o lavori su immobili, destinati all’alienazione o alla messa a disposizione per l’uso e il godimento senza opzione o ad un altro scopo privato o escluso dall’imposta. Ne discende che, a differenza di quanto accadeva fino alla fine del 2009, il contribuente non ha più il diritto di dedurre le imposte precedenti relative all’edificazione di costruzioni per proprio conto quando dette costruzioni sono destinate ad un’utilizzazione esclusa dall’imposta o al di fuori di un’attività d’impresa. Si rende inoltre necessaria una correzione delle imposte precedenti gravanti l’infrastruttura. In questo contesto l’AFC ha interamente rivisto la propria prassi in materia di delimitazione tra edificazione per proprio conto e per conto di terzi. In un primo tempo, appoggiandosi sulla prassi sviluppata sotto l’egida della vecchia Legge IVA in vigore fino alla 24 | n° 3 - Marzo 2011 | se il terreno appartiene all’acquirente, l’edificazione della costruzione vale sempre quale fornitura in esecuzione di un contratto d’appalto; se il terreno appartiene a terzi, è necessario distinguere tra la vendita del terreno (esclusa dall’imposta) e l’edificazione della costruzione, che vale quale fornitura in esecuzione di un contratto d’appalto; se il terreno appartiene all’impresa edile, si verifica una vendita esclusa dall’imposta solo in presenza di una serie di criteri cumulativi. Allorché anche uno solo dei predetti criteri non è soddisfatto, l’operazione si qualifica quale fornitura in esecuzione di un contratto d’appalto. In particolare spicca l’esigenza che l’acquirente acquisti l’oggetto in base a piani e progetti terminati. L’AFC vorrebbe applicare in questo contesto una tolleranza del 5% sul prezzo forfetario offerto, cosicché la qualifica quale vendita esclusa dall’imposta rimarrebbe invariata nella misura in cui i maggiori costi scaturenti da modifiche richieste dall’acquirente non dovessero superare detta soglia. La prassi indicata nell’Info IVA 04 concernente il settore è applicabile retroattivamente a far data dal 1. gennaio 2010. Tuttavia, in considerazione di quanto inizialmente pubblicato, per un periodo transitorio dal 1. gennaio al 30 giugno 2010 il contribuente poteva scegliere tra detta prassi e quella a suo tempo pubblicata nell’Info IVA concernente la transizione 01. 3. L’opzione Il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, come pure la messa a disposizione per l’uso e il godimento di fondi o parti di fondi sono di principio esclusi dall’imposta, senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente (articolo 21 capoverso 2 n. 20 e 21 LIVA). Già la vecchia normativa in vigore fino alla fine del 2009 permetteva l’assoggettamento volontario delle cifre d’affari derivanti da tali prestazioni purché il destinatario (acquirente, locatario, eccetera) fosse anch’esso un contribuente IVA ed utilizzasse il fondo almeno in parte per scopi imponibili. Dal 1. gennaio 2010 la possibilità di optare per l’assoggettamento delle cifre d’affari derivanti dal trasferimento e dalla costituzione di diritti reali su fondi, come pure dalla messa a disposizione per l’uso e il godimento di fondi o parti di fondi, è stata notevolmente estesa e resta preclusa solo nei casi in cui il destinatario utilizza il fondo per scopi esclusivamente privati (articolo 22 LIVA). Dall’entrata in vigore della LIVA è pertanto possibile optare anche quando il destinatario non è un contribuente, come potrebbe ad esempio essere il caso per la locazione di immobili o la vendita di edifici a studi medici, scuole, enti pubblici o, più semplicemente, a imprese non contribuenti. concernente l’attribuzione delle prestazioni, statuisce che la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato se il rappresentate (i) può provare che agisce in qualità di rappresentante, (ii) può identificare chiaramente il rappresentato e (iii) comunica espressamente l’esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione o l’esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze. Nel progetto di Info IVA 17 concernente il settore l’AFC fornisce indicazioni su come intende interpretare la nuova normativa con riferimento alle compravendite e alle locazioni immobiliari. L’esistenza di un rapporto di rappresentanza è riconosciuto dall’AFC solo alle seguenti condizioni: Ŝ Ŝ Ŝ 4. Gli alloggi per il personale Come si è già avuto modo di menzionare, la locazione di immobili o parti di immobili è esclusa dall’imposta, senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente (articolo 21 capoverso 2 n. 21 LIVA). Secondo quanto pubblicato nell’Opuscolo n. 04 “Edilizia” valevole fino al 31 dicembre 2009, l’affitto di alloggi fatturato dall’impresa edile al suo personale o al personale di altre imprese operanti sul cantiere valeva quale operazione esclusa dall’imposta. La prassi pubblicata nell’Info IVA 04 concernente il settore introduce una nuova distinzione: la locazione degli alloggi è considerata esclusa dall’imposta solo nella misura in cui si riferisce a camere in costruzioni permanenti, mentre è imponibile se riferita a costruzioni mobili, come baracche e simili. 5. per le compravendite immobiliari, se il rappresentato figura quale alienante/acquirente sull’atto pubblico; per le locazioni immobiliari in generale, se sul contratto di locazione figura il proprietario (rappresentato) quale locatore; per le locazioni di case e appartamenti di vacanza, se il sul contratto di locazione figura il proprietario (rappresentato) quale locatore e il rappresentante non riceve alcuna garanzia da parte del locatario. L’attribuzione delle prestazioni Contrariamente alla vecchia normativa, che prevedeva una rappresentanza diretta solo quando l’operazione veniva effettuata esplicitamente in nome e per conto del rappresentato, l’articolo 20 capoverso 2 LIVA, 25 | n° 3 - Marzo 2011 | 6. La deduzione dell’imposta precedente 6.1. Gli immobili liberi precedentemente locati Secondo la prassi in vigore fino al 31 dicembre 2009 gli immobili rimasti vuoti che il contribuente non utilizzava più per realizzare operazioni imponibili originavano, di norma al più tardi dopo 12 mesi, una modifica di utilizzazione totale con conseguente consumo proprio. La LIVA in vigore dal 1. gennaio 2010 regola la deduzione dell’imposta precedente in modo sostanzialmente diverso rispetto alla precedente normativa. L’esistenza del diritto alla deduzione dell’imposta precedente non dipende infatti più dalla realizzazione di cifra d’affari imponibile, bensì dall’esercizio di un’attività d’impresa, fatta salva un’eventuale correzione o riduzione dell’imposta precedente in applicazione degli articoli 29 e 33 LIVA. Con riferimento agli immobili precedentemente locati e rimasti temporaneamente liberi, il progetto di Info IVA 17 concernente il settore precisa che il diritto alla deduzione dell’imposta precedente ad essi riconducibile continua a sussistere nella misura in cui era precedentemente dato. In altre parole, le imposte precedenti gravanti gli immobili rimasti liberi sono deducibili in funzione dell’attività d’impresa che vi si svolgeva prima che rimanessero vuoti, tenendo presenti eventuali correzioni o riduzioni che vi si applicavano. 6.2. Il valore del terreno e l’urbanizzazione grezza Fino al 31 dicembre 2009 tutti i costi inerenti il valore del terreno, compresi i costi per l’urbanizzazione grezza, non erano posti al beneficio della deduzione dell’imposta precedente. L’articolo 24 capoverso 6 lettera c LIVA, in vigore dal 1. gennaio 2010, stabilisce che il valore del terreno non fa parte della base di calcolo. Ne discende che l’imposta precedente gravante i costi per l’urbanizzazione grezza, che fanno sì parte del valore del terreno (cfr. Info IVA 04 concernente il settore, n. 10) ma sono riferiti alla futura Elisa Antonini Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law Studio Bär & Karrer, Lugano edificazione del medesimo, possono essere dedotti a titolo di imposta precedente, purché il contribuente non utilizzi il terreno per scopi esclusi dall’imposta. Per maggiori informazioni: AFC; Info IVA 04 concernente il settore “Edilizia”, disponibile dal 3 febbraio 2011, in: http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/ 00130/00947/01033/index.html?lang=it [21.03.2011] AFC; Info IVA 17 concernente il settore “Amministrazione, locazione e vendita di immobili”, progetto del 21 gennaio 2011 Schumacher Rudolf; Immobilien – Unverändert hohe Komplexität, Der Schweizer Treuhänder, 5/2010, in: http://www.treuhaender.ch/GetAttachment.axd? attaName=f4c8a513-4a69-4c28-a570-a8621d2d2802 [21.03.2011]