L’applicazione del favor rei in caso di irregolarità IVA
Nella recente sentenza n. 26126 del 27 dicembre scorso, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno stabilito, in tema di irregolarità IVA, che l’obbligo del
cessionario o committente di pagare l’IVA in caso di mancata trasmissione della
fattura e omesso pagamento da parte del cedente o fornitore del servizio, abbia
natura di sanzione e che, di conseguenza, debba applicarsi la nuova disciplina
sanzionatoria più favorevole. Secondo il principio del favor rei, infatti, se la legge
in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori
stabiliscono sanzioni di entità differente, andrà applicata la legge che impone la
sanzione più favorevole.
I giudici di legittimità nel caso di specie hanno dovuto chiarire se le somme
dovute a titolo di IVA, a seguito della violazione, avessero natura di sanzioni o di
tributi: se sanzioni, va applicata la più favorevole, se tributi, questi sono ancor
oggi dovuti anche se abrogati successivamente alla violazione.
Richiamando brevemente i fatti, la pronuncia trae origine da una verifica fiscale
nel corso della quale venivano acquisiti appunti riferibili a operazioni extra
contabili; successivamente veniva contestata alla società l’omessa
autofatturazione di operazioni imponibili, l’omessa fatturazione di operazioni
imponibili e la presentazione della dichiarazione annuale con dati non conformi
al reale volume d’affari. Respinto il ricorso e rigettato l’appello, la società
ricorreva per cassazione, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il principio
del favor rei a seguito dell’abrogazione dell’art. 41 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
633, che stabilisce la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta evasa, in
caso di omessa regolarizzazione a fronte di fattura non ricevuta, da parte dell’art.
6, comma 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che invece prevede una sanzione
amministrativa pari al 100% dell'imposta.
La Cassazione, disponendo che andava applicata la sanzione più favorevole ora
in vigore e stabilita dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha
motivato la decisione sostenendo che il debitore di imposta è il cedente, pertanto
il cessionario che ha acquistato beni o servizi senza fattura, deve essere punito
esclusivamente con la sanzione pari al 100% dell’imposta dovuta, mentre
l’imposta evasa deve essere versata dal soggetto passivo di imposta, cioè il
venditore.
Si tratta di una pronuncia estremamente importante, che si oppone alla tesi
sostenuta dall'Ufficio e da parte della stessa Cassazione, che anche in altre
pronunce simili al caso in esame, hanno ritenuto che le somme dovute a titolo di
IVA rappresentassero delle vere e proprie imposte, e quindi ancor oggi dovute,
anche se successivamente abrogate.
Dott. Silvia Machieraldo
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