Dal 1° gennaio, obbligo di
fatturazione per tutti i servizi fuori
campo IVA
Si tratta di una delle novità in materia, già contenute nel DL
216/2012 e inserite nella legge di stabilità, che ieri ha ottenuto il via
libera dal Senato
Con l’approvazione da parte del Senato della legge di stabilità 2013, le novità in
materia di fatturazione, contenute nell’art. 1 del DL 216/2012, sono state
accorpate nel predetto provvedimento, così da consentirne una conversione in
legge più spedita. In tale ambito, come detto, si introducono diverse e rilevanti
modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune delle quali impattano in
maniera significativa sulle procedure poste in essere dalle aziende.
In questa sede, si intende focalizzare l’attenzione sulle novità previste sul versante
delle operazioni attive, e più nello specifico per le prestazioni di servizi, per le
quali il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un generalizzato
obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per
carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR
633/72.
Sul punto, si ricorda che già a far data dal 1° gennaio 2010, a seguito delle novità
introdotte dal DLgs. n. 18/2010, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per
le prestazioni di servizi, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72,
rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE. Tale adempimento, tuttavia, era
di fatto stato introdotto come una sorta di “corollario” dell’ulteriore obbligo di
inserimento delle predette prestazioni di servizi negli elenchi Intrastat.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro
normativo è il seguente:
- prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro
Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente
comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva
territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura
“inversione contabile”;
- prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso,
nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.
Evidenziando sin da subito che, a differenza di quanto previsto in precedenza, in
cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art.
7-ter, resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1°
gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di servizi, e
quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR
633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21,
comma 6-bis del DPR 633/72.
Tale attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi delineate, poiché è
espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle
prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da
parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito. Ciò che
rileva, dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del
presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere
assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione
contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.
L’IVA deve essere assolta dal committente UE nel suo Paese
Esemplificando:
- servizio di consulenza legale reso da avvocato italiano nei confronti di una
società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR
633/72, imposta dovuta in Francia ad opera del committente con inversione
contabile. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di fatturazione, in quanto è stato
verificato il requisito della debenza d’imposta ad opera del committente UE;
- servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano nei
confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile situato in Francia:
prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72,
in quanto l’immobile non è situato nel territorio dello Stato. L’imposta è in tal
caso dovuta in Francia, quale Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore
dell’imposta non è il committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in
Francia, bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA in Francia
per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non sussiste l’obbligo di emissione
della fattura.
Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente
la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di
emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano
effettuate fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al
debitore del tributo.
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