I Focus N. 07 del 24.02.2012 A cura di Giovanni Zangrilli L’Iva nell’editoria Ai sensi dell’art. 74, lett. c), del DPR n. 633/72, nonché del DM 9 aprile 1993 (1), per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei libri, dei relativi supporti integrativi e dei cataloghi, l’IVA è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico in relazione al numero delle copie vendute o al numero delle copie, consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del settanta per cento per i libri e dell’ottanta per cento per i giornali quotidiani e periodici, con esclusione di quelli pornografici e di quelli ceduti unitamente a supporti integrativi a ad altri beni. Ciò comporta che – mentre solitamente l’IVA è applicata come un’imposta sui consumi “plurifase”, in cui è il consumatore finale (cosiddetto, contribuente "di fatto" o "inciso") su di cui la stessa grava, anche se gli adempimenti contabili e l'obbligo di versamento all'Erario fanno capo a tutti gli altri soggetti (cosiddetti, contribuenti "di diritto") che, quali imprenditori, artisti o professionisti, titolari di partita IVA in genere, partecipano anche a una sola fase del processo di produzione e di commercializzazione del prodotto o del servizio destinato al consumo, in modo tale che l’imposta venga pagata in tutti i passaggi nella misura corrispondente all'incremento che il bene o il servizio subisce rispetto allo stadio di commercializzazione precedente – nello speciale regime previsto per l’editoria, ma non solo (2), la stessa assume invece, contrariamente alla preaccennata regola generale, la veste d’imposta “monofase”, in cui il contribuente di fatto è sempre il consumatore finale, ma quello di diritto è solo il primo soggetto che partecipa al processo economico di 1 In G.U. n. 86 del 14 apr. 1993. Il DM non è stato mai aggiornato e pertanto, non avendo recepito tutte le modifiche e le semplificazioni successivamente apportate in tema d’IVA, risulta in parte superato e non più attuale. 2 Altri regimi monofase sono, ad es., quelli previsti per il commercio dei monopoli di Stato, per le agenzie di viaggi, per le prestazioni di telefonia e per la vendita di schede telefoniche 1 produzione o di commercializzazione. Nella commercializzazione dei prodotti editoriali, pertanto, l'unica cessione vera e propria (quella cioè soggetta a Iva) è quella tra l'editore e l'acquirente finale, mentre il rivenditore e anche gli eventuali precedenti distributori (sia nazionali che locali), pur svolgendo un'attività essenziale per la vendita del bene, non sono giuridicamente e fiscalmente, ai fini dell’IVA, parti della compravendita. Tra editore e consumatore finale la vendita è, quindi, sempre "diretta" e ciò giustifica l'applicazione dell'imposta esclusivamente da parte dell'editore e l'esclusione di tutti gli altri soggetti. Premessa Così brevemente delineata in premessa, la normativa dettata dal citato art. 74, co. 1, lett. c), del DPR n. 633/72, passiamo ora ad analizzare nello specifico le relative pratiche modalità operative, non senza averne prima puntualizzati, meglio precisandoli, gli ambiti soggettivi e oggettivi. Ambito soggettivo Per quel che concerne l’ambito soggettivo, come visto, per il commercio dei prodotti in esame la normativa IVA prevede uno speciale regime “monofase”, con cioè corresponsione dell’imposta da parte, ed esclusivamente, dell’editore, intendendosi per tale: colui che intraprende l’iniziativa economica editoriale; o colui che, in mancanza di uno specifico contratto d’editoria, concretamente si assume il rischio della realizzazione dell’opera per il relativo successivo sfruttamento economico; o, per i prodotti editoriali esteri, colui che ne effettua l’importazione per poi commercializzarli all’interno dello Stato; o, per le copie teletrasmesse in facsimile dall’estero, colui che provvede a distribuirle nel territorio dello Stato. In particolare: sono equiparati agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione delle copie delle pubblicazioni trasmesse in facsimile dall’estero; sono considerati editori anche i soggetti che provvedono alla distribuzione delle copie delle pubblicazioni teletrasmesse con fax dall’estero; e, qualora la stampa della pubblicazione venga commissionata da un operatore non stabilito a un soggetto residente per la successiva commercializzazione, il soggetto passivo dovrà essere identificato: nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero; nello stesso soggetto non residente identificatosi direttamente in Italia; 2 nel rappresentante fiscale nominato in Italia; in loro mancanza, nel cessionario che acquista nell’esercizio d’impresa i prodotti editoriali per poi commercializzarli, al quale sarà, in tal caso, riferibile lo speciale regima previsto dall’art. 74, lett. c), del DPR n. 633/72. L’autore di libri, che cede i suoi scritti direttamente al rivenditore, assume la qualifica di editore e, conseguentemente, in quanto editore di sé stesso, deve corrispondere l’IVA sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando il regime monofase previsto dall’art. 74, co. 1, lett. c), del DPR n. 633/72 3 Ambito oggettivo Per quanto invece all’ambito oggettivo, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2009/47/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 che, modificando l’allegato III della precedente Direttiva 2006/112/CE, elencante le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammesse a godere di un’aliquota IVA ridotta, parla di “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi e il materiale stampato analogo, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipo di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità”. I prodotti editoriali, per rientrare nel regime in esame, devono, inoltre, riportare il relativo prezzo di vendita, nonché quello di eventuali abbonamenti ridotti: in copertina; o in un allegato contenente anche il titolo dell’opera e l’indicazione dell’editore, l’assenza di tale requisito, infatti, fa sì che al loro commercio si renda applicabile il regime ordinario IVA 4 . Prodotti editoriali soggetti al regime speciale per l’editoria Rientrano tra i prodotti editoriali soggetti allo speciale regime di cui trattasi: a) i giornali quotidiani, cioè quelle pubblicazioni che escono giornalmente e che contengono notizie di vario genere, politiche, sportive, economiche, d’attualità, informative ecc.; b) i giornali periodici, cioè le pubblicazioni registrate come tali presso il Tribunale, ai sensi della legge n. 47/48 5 e successive modifiche, che contengano però, non essendo sufficiente la loro mera registrazione quale prodotto editoriale periodico, contenuti divulgativi e abbiano scadenze d’uscita fisse settimanali, mensili, trimestrali o superiori (6). La non sufficienza della mera registrazione presso il 3 Ris. n. 132 del 15 nov. 2004 4 Ris. n. 625628 del 10 sett. 1991 e circ. n. 328 del 24 dic. 1997 5 Legge rubricata come “Disposizioni sulla stampa”, in G.U. n. 43 del 20 feb. 1948. 6 Ris. n. 88 del 19 giu. 2000 3 Tribunale è legata al fatto che “la sua finalità liberale e garantista del diritto di libera manifestazione del pensiero a mezzo stampa, non prevede che il Tribunale prenda visione della pubblicazione ed abbia discrezionalità in merito alla registrazione”(7). Fra i periodici non è peraltro possibile, essendo riconducibile all’esercizio dell’attività tessile, ricomprendere anche un periodico, regolarmente registrato, che però si presenta oggettivamente costituito da una normale maglietta di cotone, commercializzata dal produttore con cadenza periodica e decorata con frasi di volta in volta diverse (8); c) i libri, cioè tutti i prodotti dell’arte libraria, di qualsiasi dimensione e anche se solo illustrati o di carattere informativo, purché realizzati su di un qualsiasi (ad es. compact disk) supporto fisico, non invece se editi on-line. Rientrano a pieno diritto tra i prodotti dell’arte libraria anche: le ristampe di libri d’antiquariato, i libri d’arte, anche se editi in occasione di mostre e simili, i libri di immagini, i libri per i bambini, gli estratti di libri e riviste. Per tali devono intendersi quelli costituiti da una parte ben definita di una composizione libraria, o di una pubblicazione periodica, che riproduca, di regola, un’opera dell’ingegno e, al fine di poter rientrare nello speciale regime dell’editoria, devono recare l’indicazione del titolo o della testata della pubblicazione da cui originano (9); d) cataloghi, cioè tutti quei prodotti editoriali costituiti da: elenchi di beni e prezzi, comunicazioni di natura commerciale, depliants, opuscoli aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale 10; e) pubblicazioni elettorali, l’Agenzia delle entrate (11) ha precisato che possono essere considerate rientranti nello speciale regime in trattazione, sempre che siano stampate e abbiano carattere informativo, anche delle pubblicazioni, edite nell’ambito di un servizio elettorale, contenenti raccolte di leggi elettorali, il calendario delle elezioni, i nominativi dei candidati ecc.; 7 Ris. n. 88 cit. 8 Ris. n. 293 dell’11 ago. 1994 9 Circ. n. 63 del 7 ago. 1990 10 Decreto Legge n. 313 del 2 sett. 1997 11 Ris. n. 223 del 13 agosto 2009 4 f) supporti integrativi ai prodotti editoriali, sonori o videomagnetici, ceduti, anche gratuitamente, per un prezzo indistinto e in un’unica confezione, unitamente ai giornali quotidiani o periodici e ai libri, e funzionalmente connessi. La condizione della connessione funzionale: può ritenersi soddisfatta solo se il bene congiunto costituisce un complemento illustrativo o didattico del prodotto editoriale, il quale pertanto deve avere per oggetto esclusivo o prevalente il contenuto del bene congiunto (ad esempio: rivista di musica con disco o rivista di filatelia con francobollo); deve essere attestata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla legge n. 15/68, presentata, ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/72, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate; in detta dichiarazione, nel caso di beni funzionalmente connessi a periodici, dovranno essere riportati anche gli estremi della registrazione in Tribunale, ai sensi della legge n. 47/48; la presentazione della dichiarazione dagli editori deve avvenire prima della commercializzazione; il momento d’immissione in commercio si identifica nella data di copertina ovvero, in mancanza, nel momento in cui l'editore consegna il prodotto editoriale al distributore o al punto vendita (12). L’ammissione dei “supporti” al regime monofase - collegata alla inscindibilità del prodotto composto e alla complementarità degli elementi che appunto lo compongono (es. rivista e compact disk) – è quindi condizionata al fatto: che il supporto annesso sia costituito, tenuto conto delle caratteristiche oggettive che presenta, da un prodotto merceologicamente qualificabile come disco, anche digitale, nastro, videocassetta, anche magnetica con programma informatico, compact disk, floppy disk; che la sua cessione avvenga con confezione unitaria e prezzo indistinto, unitamente a una pubblicazione qualificabile come, nei sensi prima esposti, “editoriale”; che i due beni (es. rivista e floppy disk), anche se non materialmente assemblati, costituiscano comunque un’unica confezione; che non sia consentita la vendita separata dei due beni; che il costo d’acquisto del “supporto” o delle spese per la sua commercializzazione, a carico dell’editore, per così come risultanti dalle relative fatture, non sia superiore al 50% del prezzo di vendita al pubblico dell’intera confezione. 12 Circ. n. 209 del 27 ago. 1998 5 Qualora ciò non fosse, pur restando ferma l’applicazione del regime monofase, sull’intero prezzo della confezione si renderà applicabile, anziché quella eventualmente ridotta, l’aliquota ordinaria IVA del 21%. Nell’ipotesi invece in cui la confezione contenga un supporto, venduto congiuntamente con la pubblicazione, diverso da un “supporto integrativo” come prima identificato, il cui valore ha un costo superiore al 10%, ma inferiore al 50% del prezzo di confezione, si dovrà assumere, al fine della suddivisione del prezzo indistinto dell’intera confezione e dell’applicazione dell’IVA con l’aliquota propria di ciascun bene, come base imponibile su di cui imputare l’aliquota propria del bene diverso, il costo allo stesso specificatamente riferibile, applicando l’aliquota del 4%, prevista per la pubblicazione, sulla base imponibile costituita dalla differenza tra il prezzo dell’intera confezione e il costo del supporto considerato “non” integrativo, come da seguente esempio: euro 3,10: prezzo indistinto di una confezione unitaria composta da un periodico più un gadget di cui: euro 2,58: prezzo al pubblico dell’intera confezione, euro 0,52: costo del gadget (superiore al 10% ma inferiore al 50% di 2,58); si avrà che: su euro 0,52, si applicherà l’IVA, propria del gadget, del 21%, su euro 2,06 (2,58 – 0,52), si applicherà l’IVA ridotta del 4%. Le cessioni di “pubblicazioni abbinate” - intendendosi per tali quelle di quotidiani, periodici e libri con allegati aventi caratteristiche di una pubblicazione a stampa (es. giornale con libro, periodico con giornale), uniti o meno che siano in una confezione assemblata, con prezzo al pubblico complessivo unitario stampato sulla confezione cellofanata o sulle singole testate, inferiore alla somme dei prezzi ottenibili singolarmente dai due prodotti - vanno trattate come vendite di un unico prodotto editoriale non, quindi, come vendite di un prodotto editoriale con bene congiunto applicando il trattamento fiscale previsto per le cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri utilizzando il sistema di resa prevista per il prodotto editoriale a cui è abbinata la pubblicazione a stampa (13); g) dispacci periodici registrati delle agenzia di stampa. A tal riguardo occorre fare una precisazione. I notiziari quotidiani e i dispacci delle agenzie di stampa in via generale non rientrano nello speciale regime dell’editoria; al riguardo, infatti, così si è espressa l’Amministrazione finanziaria con, tra le altre, la circolare n. 13 Circ. n. 328 del 24 dic. 1997 6 63/90, parte n. 1, …” a completamento di tale quadro si rammenta che anche i notiziari e i dispacci delle agenzie di stampa scontano, a decorrere dalla medesima data dell'1 gennaio, la stessa aliquota del 4 per cento, attesa la loro equiparazione, ai soli fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani …”. Ciò però, come detto, in via generale. Poiché se detti “dispacci”, si estrinsecano nella diffusione periodica, di ritagli e informazioni da giornali e riviste, per il tramite di pubblicazioni periodiche regolarmente registrata presso il Tribunale, alle loro cessioni si rende pienamente applicabile il regime speciale previsto per l’editoria (14). Prodotti editoriali non soggetti al regime speciale per l’editoria Non rientrano tra i prodotti editoriali soggetti allo speciale regime di cui trattasi: a) i notiziari quotidiani e i dispacci delle agenzie di stampa (15). Con la ris. n. 490961/90, è stato precisato che però, invece, rientrano nello speciale regime i “Dispacci di informazioni”, consistenti nella diffusione di ritagli e informazioni da giornali e riviste e costituiti da una pubblicazione periodica, regolarmente registrata presso il Tribunale ; b) i giornali periodici gratuiti quali veicoli per la diffusione di messaggi pubblicitari. Come precisato dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 13/05, la distribuzione gratuita del periodico si sostanzia, infatti, in un adempimento di una specifica obbligazione dedotta nei contratti di pubblicità e costituisce un mezzo attraverso il quale fare pubblicità e quindi, in siffatta ipotesi, è da escludere che l’editore possa avvalersi del regime di cui all’art. 74 co. 1 lett. c,) del DPR n. 633/72. La cessione gratuita dei giornali come mezzo di diffusione di messaggi pubblicitari è stata oggetto d’esame, sia pur sotto un diverso profilo, anche da parte della D.R.E. della Regione Lombardia che, con risoluzione n. 52209 del 15 giugno 1999, vi ha riscontrato due diverse fattispecie con differenti ipotesi di soluzione: 1) soggetto che esercita esclusivamente il servizio di diffusione di messaggi pubblicitari con qualsiasi mezzo, tra i quali anche la stampa e la distribuzione di pubblicazioni: in questo caso la stampa delle pubblicazioni non costituisce “attività editoriale”, per la quale è richiesta apposita autorizzazione del Tribunale, e la distribuzione gratuita di pubblicazioni portanti messaggi pubblicitari è da intendersi come attività strumentale all’effettuazione del servizio di diffusione dei messaggi stessi, con conseguente ininfluenza della stessa ai fini IVA; 14 Con la ris. n. 490961 del 10 nov. 1990 15 Circ. n. 63 del 7 ago. 1990 7 2) soggetto che svolge normalmente l’attività di “edizione e commercializzazione” di pubblicazioni in genere: in questo caso si è in presenza di una vera e propria attività editoriale e anche la stampa della cosiddetta free press, per la quale è richiesta l’autorizzazione del Tribunale, rientra nell’attività propria dell’impresa e, conseguentemente, la distribuzione gratuita di tale stampa è da ritenersi assoggettata a IVA, a nulla influendo il fatto che il contenuto delle pubblicazioni sia costituito esclusivamente da messaggi pubblicitari. c) gli atti, le relazioni e i bilanci di enti e società (16); d) le agende, i diari e i calendari. Per quel che attiene alle agende e ai diari (17), ma le motivazione ben possono essere estese anche ai calendari, l’Agenzia delle entrate, per chiarirne il perché dell’esclusione dal regime dell’editoria, espressamente richiestone per il prodotto “Samarcanda”, ha precisato: “Dalla lettura, in particolare, dell’art. 5 della legge n. 47 del 1948, che individua le attribuzioni del Tribunale in materia di registrazione di giornali e periodici, emerge l’assenza di qualsiasi potere di valutazione da parte del Tribunale sia in merito al contenuto della pubblicazione, che al bene, inteso in senso materiale, oggetto della registrazione. La citata legge n.47, attesa la sua finalità liberale e garantista del diritto di libera manifestazione del pensiero a mezzo stampa, non prevede che il Tribunale prenda visione della pubblicazione ed abbia discrezionalità in merito alla registrazione. Ne consegue che ai fini fiscali la semplice registrazione presso il Tribunale, come dato formale, non è di per sé sufficiente per il riconoscimento di un bene come periodico. E’ altresì necessario, infatti, che il bene abbia caratteristiche tali da poterlo identificare come periodico. Si ritiene, pertanto, necessaria la sussistenza di due requisiti che riguardano l’aspetto contenutistico del bene e la registrazione dello stesso come periodico presso il tribunale. Nel caso in rassegna, il prodotto editoriale “ Smemoranda” non appare riconducibile alla categoria dei periodici per l’assenza di talune caratteristiche essenziali, quali il contenuto divulgativo e il collegamento della pubblicazione con scadenze fisse (settimanali,mensili, trimestrali etc…..). Riguardo poi alla possibilità che il bene in questione si possa qualificare come libro la scrivente ha più volte precisato che possono considerarsi tali tutti i lavori dell’arte libraria, di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo purché stampati. Il libro si caratterizza peraltro per avere una funzione divulgativa e scientifica, di cui l’agenda è priva. E’ opportuno sottolineare che la circolare n. 63 del 7 agosto 1990 ha espressamente escluso dalla nozione di libri, i prodotti editoriali costituiti dai diari scolastici, dei quali è palese l’affinità contenutistica con le agende. Sulla base di quanto precisato 16 Ris. n. 13 del 4 feb. 2005. 17 Circ. n. 63/90 cit. e ris. n. 88 del 19 giu. 2000 8 la scrivente ritiene che il bene di cui trattasi non possa essere considerato un libro ne’ un periodico”. Come visto, l’esclusione per detti prodotti discende, in particolare ed estrema sintesi, dal fatto che gli stessi non hanno contenuto divulgativo e/o scientifico; ciò porta a ritenere che, qualora invece gli stessi riportassero anche tali contenuti, nulla osterebbe a poterli considerare al pari dei “libri” e, conseguentemente, a farli rientrare nello speciale regime dell’editoria; e) supporti (quali dischi, nastri ecc.) se ceduti separatamente dai prodotti editoriali; f) prodotti editi on-line; ciò in quanto le cessioni telematiche sono da configurarsi quale “commercio elettronico diretto”, con impossibilità di estendere loro i benefici previsti per il settore editoriale dalla normativa IVA. L’Agenzia delle entrate ha, infatti, al riguardo precisato (18) che le norme sull’editoria:“… hanno evidentemente introdotto benefici in favore del settore editoriale, da limitare - secondo quanto emerso nella circolare n. 328 del 1997 – ai soli prodotti editoriali su supporto cartaceo. Ciò in base alla circostanza che la disciplina vigente nel settore considerava solo questi ultimi come prodotti editoriali; peraltro, lo stesso criterio alternativo stampate di determinazione dell’imposta, forfetizzata della resa delle copie ed invendute, induce a ritenere che i suddetti benefici siano stati introdotti a vantaggio di editori che pubblicano solo su carta stampata. La legge n. 62 del 2001, menzionata dall’istante, ha dettato nuove norme sull’editoria, estendendo con l’art.1 la nozione di prodotto editoriale anche a quelli “destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico (…)”. Tale norma ha quindi ampliato la qualificazione di prodotto editoriale anche a prodotti diffusi su un supporto diverso da quello cartaceo, come i periodici trasmessi in via elettronica; tuttavia, si ritiene che ciò non consenta di estendere anche a questi ultimi i benefici IVA applicabili ai primi, per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, si evidenzia che le suddette agevolazioni riguardano cessioni di beni editoriali, caratterizzati da una fruizione materiale, in quanto acquisiti attraverso i canali tradizionali di diffusione, quali il punto di vendita (edicola) o la spedizione presso il domicilio dell’utente. I periodici on line - oggetto d’interpello - si caratterizzano, invece, per il fatto di essere fruibili in forma digitale, attraverso le vie elettroniche, sulla postazione telematica dell’acquirente: questi potrà decidere se consultare il periodico on line solo a video ovvero procedere anche alla sua materializzazione attraverso la stampa. In ogni caso, tutte le fasi di tale commercializzazione si 18 Ris. n.186 del 30 sett. 2003 9 svolgono in rete, venendo cosi contraddistinte dalla funzione imprescindibile del mezzo telematico, il quale dunque rappresenta l’esclusivo tramite di consegna dei prodotti editoriali on line. Sulle relative transazioni, costituenti il c.d. commercio elettronico (diretto), la direttiva comunitaria 2002/38/CE del 7 maggio 2002 – recepita di recente dall’ordinamento nazionale con un decreto legislativo sulla base della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14 – ha dettato una specifica disciplina IVA. Tale direttiva, nell’art.1, comma 1, lettera a), secondo trattino, ha qualificato le forniture on line (tramite internet) come “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, fornendone - nell’allegato L - un elenco a titolo illustrativo: 1. “Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; 2. fornitura di software e relativo aggiornamento; 3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa disposizione di basi di dati; 4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; 5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza”. Il contenuto meramente esemplificativo di tale elenco, rafforzato dall’inciso “inter alia” contenuto nella norma sopra citata, rende inoltre manifesto che la disciplina del commercio elettronico trova applicazione estensiva a tutte le transazioni che avvengono integralmente attraverso le vie telematiche; l’assoggettamento di queste ultime alle regole stabilite dall’art.9 della Direttiva 17 maggio 1977, n.388, qualifica poi le medesime come ordinarie prestazioni di servizi, a prescindere dalla valutazione della natura del bene immateriale cui si accede dalla propria postazione telematica. Con riferimento alla fattispecie in esame si ritiene, coerentemente con quanto sopra esposto, che l’oggetto della transazione effettuata dalla società non sia la cessione del periodico registrato, bensì un generico servizio che consente l’accesso al sito della medesima, sul quale l’associato rinviene tale pubblicazione. Conseguentemente il corrispettivo pagato alla società non è riferibile a cessioni di beni (editoriali), bensì al servizio telematico di consultazione dell’acquirente, grazie al quale egli fruisce sulla propria postazione le circolari periodicamente redatte dall’Associazione. Peraltro, la circostanza che tale consultazione venga di solito offerta dagli editori “digitali” insieme ad una serie di servizi aggiuntivi, quali la selezione di informazioni, un costante aggiornamento dei contenuti, una ricerca “per parola chiave” sui numeri arretrati, rafforza l’ipotesi che il corrispettivo attenga ad ultimo, si della legge percepito dall’editore digitale una generica prestazione di servizi di accesso al proprio sito. Da evidenzia n. 47 che la registrazione eseguita dalla società, ai sensi del 1948, non vale a qualificare la fattispecie, agli effetti 10 dell’IVA, come rientrante ex se nel regime speciale per l’editoria, nonché nell’ambito applicativo della norma che stabilisce l’aliquota ridotta per tale settore. Infatti, l’attività di registrazione è da intendersi posta con riferimento agli obblighi che la legge pone genericamente su coloro che iniziano a pubblicare; sul punto, peraltro, la Suprema Corte (Cass. Civ., 9 novembre 1994, n.9288, sez. un.) ha sostenuto che il relativo adempimento, in quanto inerente ad una forma di pubblicità necessaria, non sia sufficiente di per sé a far supporre la nascita di un’impresa editoriale e, quindi, a ritenere “editoriali” i suoi prodotti. Premesso quanto sopra, si ritiene che le cessioni on line della società manifestino una differente natura rispetto ai prodotti editoriali agevolati dal decreto sull’IVA ed, in quanto afferenti generiche prestazioni di servizi, siano - contrariamente a quanto sostenuto dall’istante – da assoggettare alle regole ordinarie di tale imposta.”; g) appositamente richiesta, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che nel regime dell’editoria non è poi possibile, essendo riconducibile all’esercizio dell’attività tessile, ricomprendere anche un periodico, regolarmente registrato, che però si presenta oggettivamente costituito da una normale maglietta di cotone, commercializzata dal produttore con cadenza periodica e decorata con frasi di volta in volta diverse 19 ; Aliquote IVA Alle cessioni e alle importazioni di prodotti editoriali si rende generalmente applicabile, ai sensi del n. 18, della Tab. A parte seconda, allegata al DPR n. 633/72, l’aliquota IV ridotta del 4%, così come, ai sensi del successivo n. 35, alla carta occorrente per stamparli e alle relative prestazioni di composizione, legatoria, stampa ecc. Scontano invece l’imposta ordinaria del 21% i giornali pornografici e gli altri prodotti editoriali che, come prima evidenziato, non sono considerati tali ai fini che ci occupano (es. diari, cataloghi, calendari ecc.) Si propone un prospetto riportante le aliquote IVA applicabili, a prescindere dal regime IVA (speciale o ordinario) cui sono soggetti, ai prodotti editoriali e alle relative prestazioni Prodotto/prestazione Aliquota Giornali e riviste periodiche,anche in braille e anche se ceduti con supporti funzionalmente connessi, registrati ai sensi dell’art. 5 della legge n. 47/48 (art. 4% 19 Ris. n. 293 dell’11 agosto 1994 11 2 legge n. 384/89) Giornali e periodici con supporti integrativi non funzionalmente connessi 4% o 21% a seconda se siano o meno presenti le seguenti condizioni: confezione unica prezzo indistinto costo del supporto minore o uguale al 50% del prezzo di vendita dell’intero prodotto assemblato Giornali e periodici con gadget non funzionalmente connesso e di costo 4% minore o uguale al 10% del prezzo del prodotto assemblato Giornali e periodici con gadget non funzionalmente connesso e di 4% costo sul valore del prodotto editoriale maggiore o uguale al 10% ma minore o uguale al 50% del prezzo del prodotto 10% o 21% assemblato sul valore del gadget Periodici non registrati 21% Giornali e periodici pornografici 21% Libri, con esclusione di quelli d’antiquariato, anche in braille e anche se ceduti con supporti 4% funzionalmente connessi Libri con supporti integrativi non funzionalmente connessi 4% o 21% a seconda se siano o meno presenti le seguenti condizioni: confezione unica prezzo indistinto costo del supporto minore o uguale al 50% del prezzo di vendita dell’intero prodotto assemblato Libri con gadget non funzionalmente 4% connesso e di costo maggiore o uguale al sul valore del prodotto editoriale 10% ma minore o uguale al 50% del prezzo del prodotto assemblato 10% o 21% sul valore del gadget Quotidiani, periodici associazioni e sportive libri editi da dilettantistiche, 4% associazioni senza fine di lucro e pro-loco Cataloghi d’informazione 4% Altri cataloghi 21% 12 Notiziari,quotidiani e dispacci delle 4% agenzie di stampa Edizioni musicali su stampa 4% Carte geografiche, carte nautiche e globi stampati 4% Carta destinata alle pubblicazioni di cui al n. 18 della Tab. A/II, allegata al DPR n. 4% 633/72 Materiale tipografico e simile attinente a 4% campagne elettorali Composizioni di legatoria, stampa, composizione, montaggio e duplicazioni per i prodotti di cui ai nn. 18 e 35 della 4% Tab. A/II, allegata al DPR n. 633/72 Prestazioni d’intermediazione rappresentanza relative a con 21% prodotti editoriali Pagine giornalistiche confezionate, chiavi in mano, da società cooperativa (service) 21% (20) e cedute a editori per essere pubblicate Atti e pubblicazioni perseguimento istituzionali, delle dalla cedute, proprie nel finalità Presidenza della non soggette (21) Repubblica, dal Senato, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale Pubblicazioni estere cedute a, o importate non soggette (22) da, biblioteche universitarie Pubblicazioni cedute, in occasione di manifestazioni partiti politici propagandistiche, rappresentarti dai non soggette (23) nelle assemblee nazionali e regionali Per quel che concerne i prodotti editoriali in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio magnetici per non vedenti o ipovedenti, l’aliquota ridotta del 4% - già prevista, giusto art. 2, co. 9, del DL n. 669/96, per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, per le cessioni poste in essere direttamente nei confronti dei soggetti presentanti menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva e del linguaggio – si rende 20 21 22 23 Ris. Art. Art. Art. n. 33 del 31 gen. 2002 5, co. 5, DPR n. 633/72 3, co. 7, DL n. 90/90 4, co. 5, DPR n. 633/72 13 ora applicabile, ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. d), della legge n. 388/2000, anche alle cessioni non direttamente effettuate dai soggetti non o ipovedenti, purché destinati ad essere da loro utilizzati 24 . L’aliquota del 4% si applica anche per le prestazioni di composizione, montaggio e duplicazione dei prodotti in braille. Determinazione dell’imposta Ai sensi del co. 1, lett. c), prima parte, del DPR n. 633/72, per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, l’imposta è dovuta dagli editori: a) o col “Sistema delle copie vendute”, cioè sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al’effettivo l numero di copie vendute; b) o col “Sistema di forfetizzazione della resa”, cioè in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70% per i libri e dell’80% 25 per i giornali quotidiani e periodici, con esclusione delle pubblicazioni: pornografiche; o cedute unitamente a supporti integrativi o ad altri beni Per poter operare nel “Sistema delle copie vendute”, occorre manifestarne l’opzione, barrando l’apposito rigo del quadro VO, della dichiarazione annuale IVA da presentarsi l’anno successivo a quello in cui la scelta è stata operata, con effetto vincolante triennale. Dal momento che, come già visto gli editori possono utilizzare due diversi sistemi di determinazione dell’imposta, gli stessi sono ammessi esercitare l’opzione anche: o solo per ciascuna testata o titolo; o per ciascun singolo numero di pubblicazione. Nel primo caso (opzione solo per ciascuna testata o titolo): l’opzione ha effetto finché non verrà revocata, entro il termine e con la modalità predetta, e avrà, comunque, effetto vincolante per tre anni. Nel secondo (opzione per ciascun singolo numero di pubblicazione): l’opzione non potrà che essere vincolante per un solo periodo d’imposta e può essere 24 Circ. n. 1 del 3 gen. 2001 25 Percentuali così fissate dall’art. 52, co. 75, della legge n. 448/01 14 comunicata cumulativamente, in sede di dichiarazione annuale, per i numeri relativi all’intero anno. OSSERVA E’, comunque, ammesso il comportamento concludente, di cui all’art. 1 del DPR n. 442/97, secondo cui “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti dei contribuenti o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”; il che implica l’effettuazione, da parte del contribuente, di tutti quegli adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime e l’osservazione, in luogo di quelli operanti per il regime di base, dei relativi obblighi; fermo restando, naturalmente, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per avvalersi del regime opzionale scelto. Si ricorda che, anche se il comportamento concludente sostituisce la scelta opzionale scritta, non inficiando la legittimità del regime concretamente utilizzato, la mancata barratura della predetta casella - quadro VO, rende comunque ugualmente irrogabile la sanzione comminata dall’art. 11, c. 1, lett. a), del D.LGS n. 471/97, per omessa comunicazione; sanzione che però potrebbe anche non essere irrogata, qualora nella stessa si riscontrasse una mera violazione formale, ai sensi dell’art.10, co. 3, della L. n.212/00 (c.d. Statuto del Contribuente). Per tutti i prodotti editoriali, affinché possa applicarsi il regime speciale, costituisce condizione imprescindibile l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell’imposta, sulla pubblicazione o su di un apposito allegato riportante anche il titolo della pubblicazione e l’indicazione dell’editore. In sua mancanza, restando comunque ferma l’eventuale IVA al 4% (26), al commercio del prodotto editoriale si rendono applicabili le disposizioni generali che disciplinano l’imposta. Prima di procedere all’esame dei due “sistemi”, torna utile precisare che nel campo dell’editoria è solitamente utilizzato il “contratto estimatorio”, di cui all’art. 1556 c.c, sulla base del quale l'editore affida al rivenditore il prodotto editoriale, restandone proprietario fino al momento in cui lo stesso non venga ceduto all'acquirente finale, per riscuoterne poi il prezzo al netto del corrispettivo spettante al rivenditore medesimo. 26 Ris. n. 625628 del 19 settembre 1991 15 La restituzione dei prodotti invenduti dal rivenditore all'editore non dà luogo a un’autonoma operazione imponibile Sistema delle copie vendute Per quanto riguarda il sistema delle copie vendute, questo contempla che l’imposta venga calcolata dall’editore sul numero effettivo delle copie vendute al pubblico; quindi sulla differenza (base imponibile) tra quelle da lui consegnate o spedite e quelle restituitegli in quanto rimaste invendute. Ciò comporta, anche al fine di superare la presunzione di cessione, che l’editore istituisca una speciale registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del Dpr 633/1972, sul quale annotare, per ciascuna pubblicazione: la data di consegna o spedizione; le quantità consegnate o spedite; la descrizione del prodotto editoriale la data di restituzione; le quantità restituite; quelle cedute; il prezzo di copertina; la base imponibile Nel Sistema delle copie vendute, il momento impositivo per l’editore coincide in genere con quello dell’effettiva vendita e, pertanto, egli è tenuto ad adempiere ai conseguenti obblighi di fatturazione e registrazione entro i 15 giorni successivi a quello in cui la cessione gli viene comunicata 27 . Per le cessioni “in abbonamento”, il momento impositivo invece coincide invece, trattandosi di cessioni periodiche o continuative, col pagamento totale o parziale (acconti) del corrispettivo. Anche se le cessioni in abbonamento non realizzano alcuna resa effettiva, è possibile per le stesse applicare il regime forfettario di cui si dirà in prosieguo; ciò, naturalmente, sempre che non vi ricorrano ipotesi ostativa28 (come ad esempio per le pubblicazioni pornografiche) di cui pure in appresso. Per le cessioni “in omaggio”, soggette a IVA ai sensi dell’art. 2, n. 4, del DPR n. 633/72, il momento impositivo si realizza all’atto della consegna o della spedizione della pubblicazione 29. Alla luce di quanto sopra, stante anche il regime “monofase” in cui agisce, l’editore pertanto: 27 Circ. n. 328 del 24 dic. 1997 28 Circ. n. 328 cit. 29 Ris. n. 490961 del 10 nov. 1990 16 deve emettere fattura, o registrare i corrispettivi, entro i quindici giorni dal momento in cui il distributore gli comunica il numero delle copie effettivamente vendute, facendo riferimento al prezzo di vendita al pubblico e non al reale corrispettivo riscosso; può emettere un unico documento per le cessioni poste in essere nel corso di un mese solare con lo stesso distributore; non può esporre in fattura l’imposta separatamente dal prezzo, dovendo indicarvi il prezzo al lordo dell’IVA e riportarvi l’indicazione che l’imposta è stata assolta dall’editore; deve annotare le operazioni sull’apposito registro, riportandovi separatamente l’ammontare complessivo dell’imponibile e della relativa imposta; deve effettuare nell’apposito registro le annotazioni relative alla riscossione del canone per le cessioni in abbonamento. La rivendita di copie di pubblicazioni oggetto di resa da parte dei rivenditori, se si è operato col Sistema della resa effettiva, è da considerarsi, a differenza di quanto si vedrà in seguito, per il Sistema della resa forfettaria, imponibile. Qualora le pubblicazioni rimaste invendute venissero cedute, avendo perso il loro valore intrinseco di prodotti editoriali, dall’editore a raccoglitori o rivenditori di carta da macero per essere da questi trasformati e riutilizzati, tali cessioni rientreranno nello speciale regime, di cui al c. 7 , sempre dell’art. 74, del DPR n. 633/72, applicabile per le cessioni, tra le altre, appunto di carta da macero 30. Sistema di forfetizzazione della resa Il sistema di forfetizzazione della resa prevede che l'IVA venga assolta sulla base delle copie consegnate o spedite, anche se cedute a titolo gratuito, diminuite di una percentuale a titolo di forfetizzazione della resa pari a: 70% per i libri; 80% per i quotidiani e in periodici. L’imposta dovuta sarà, quindi, da calcolarsi moltiplicando tutte le copie consegnate o spedite, anche in abbonamento, per il relativo prezzo al netto di dette percentuali forfettarie di resa. La rivendita di copie di pubblicazioni oggetto di resa da parte dei rivenditori, sé si è operato col Sistema della resa forfettaria, è da considerarsi non imponibile; ciò in quanto dette pubblicazioni sono già state assoggettate a IVA all’atto della relativa consegna o spedizione. 30 Ris. n. 231 del 15 lug. 2002 17 Qualora però: le rese fossero ri-commercializzate con una veste editoriale diversa, le stesse, dovendo essere in tal caso considerate un nuovo prodotto editoriale, saranno nuovamente da assoggettarsi ad imposizione 31; i prodotti editoriali rimasti invenduti venissero ceduti dall’editore a raccoglitori o rivenditori di carta da macero per essere da questi trasformati e riutilizzati, tali cessioni rientreranno nello speciale regime, di cui al c. 7 , sempre dell’art. 74, del DPR n. 633/72, applicabile per le cessioni, tra le altre, di carta da macero 32 Il sistema della forfetizzazione è escluso: per le pubblicazioni pornografiche e per quelle cedute congiuntamente a supporti integrativi o altri beni. Per quel che concerne i supporti integrativi, è da precisarsi che, a seguito dell’emanazione del D.LGS n. 56/98, non sono più considerati tali quelli aventi lo scopo di integrare in modo funzionale il contenuto del prodotto editoriale al quale sono allegati; ciò comporta che, in presenza di funzionalità tra pubblicazione e supporto, il sistema della forfetizzazione può trovare legittimo ingresso; per i cataloghi, a prescindere dall’aliquota IVA (4 o 21%, come prima visto, a seconda se contengano informazioni librarie o di diversa natura) loro applicabile; per le pubblicazioni cedute da associazioni sportive dilettantistiche, dalle pro-loco e dalle altre associazioni no profit che già operano, per opzione o meno, in un regime IVA forfettario. Anche se le cessioni in abbonamento non realizzano alcuna resa effettiva, è possibile per le stesse applicare il regime forfettario; ciò, naturalmente, sempre che non vi ricorra alcuna delle ipotesi ostative33 (come ad esempio per le pubblicazioni pornografiche) prima evidenziate. Gli editori che applicano il “Sistema della resa forfettaria ("forfetizzazione della resa") devono: 1) istituire il "registro delle tirature", numerato e tenuto ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633/1972; 2) annotarvi, entro il mese successivo a quello di consegna o di spedizione delle copie: a) il numero delle copie consegnate o spedite (con esclusione di quelle di cui alle successive lettere b) e c) 31 Circ. n. 63 del 7 ago. 1990 e Ris. n. 460905 del 13 feb. 1993 32 Ris. n. 231 del 15 lug. 2002 33 Circ. n. 328 cit. 18 b) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con esclusione di quelle di cui alla successiva lettera c) c) il numero di copie cedute senza applicazione dell'imposta in esportazione o cessione intracomunitaria d) il numero di copie costituenti la resa forfetaria, calcolata sul numero di copie consegnate o spedite di cui alla precedente lettera a) e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di ciascuna copia f) l'ammontare dei corrispettivi, determinato moltiplicando il prezzo di cui alla lettera e) per il numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lettera a), diminuito di quelle costituenti la resa forfetaria di cui alla lettera d) g) l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto delle percentuali di forfetizzazione della resa h) l'ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi di cui alle lettere f) e g), diminuito, a norma del comma 4 dell'articolo 27, delle percentuali ivi indicate i) l'ammontare della relativa imposta. Le annotazioni possono essere eseguite globalmente per ciascun mese solare. Se però nel corso del mese si verifica una variazione del prezzo di vendita al pubblico, l’annotazione globale deve essere sdoppiata. Nel Sistema della resa forfettaria il momento impositivo coincide con la consegna o spedizione dei beni, anche in presenza: di contratti estimatori; di contratti di deposito con rappresentanza; di abbonamenti omaggio/gratuiti, soggetti ad imposizione ai sensi dell’art. 2, n. 4, del DPR n. 633/72. In tale ultima fattispecie, il numero delle copie andrà a sommarsi a quelle di cui al n. 2, lett. a) della prima riportata elencazione e, previa applicazione della relativa forfetizzazione, concorrerà con le stesse alla determinazione della base imponibile su di cui calcolare l’IVA dovuta. Le copie cedute a titolo di campione gratuito debbono specifica indicazione impressa sia sopra riportare la relativa il prezzo di vendita al pubblico che sulla copertina riportante il titolo della pubblicazione e le relative quantità debbono essere annotate in un apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/72. 19 Il Sistema in esame non contempla l’obbligo, eccezion fatta per le esportazioni e per le cessioni intracomunitarie, di emissione della fattura. Qualora venisse facoltativamente emessa: dovrà riportare l’indicazione che l'imposta è stata assolta dall'editore ai sensi dell'articolo 74 del DPR 633/1972; sarà, stante detta indicazione, esente da bollo. Rivalsa e detrazione Come detto, il settore dell'editoria è caratterizzato da un sistema particolare, che si distingue nettamente sia dal metodo ordinario sia da quelli forfetari, in quanto, in deroga al principio generale che vede l'IVA applicata in ogni fase di commercializzazione del bene o del servizio fino al consumo, l'imposta diventa "monofase", venendo corrisposta una sola volta e da un solo soggetto: l’editore. E' quest'ultimo, quindi, l'unico soggetto passivo d'imposta per la commercializzazione dei prodotti editoriali. Tutti gli altri soggetti che intervengono nei successivi passaggi (distributori, commercianti e rivenditori), fino alla vendita all'acquirente finale, restano fuori dall'imposta, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale. A loro, tuttavia, non è preclusa la detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto dei beni, diversi dai prodotti editoriali, utilizzati nello svolgimento dell'attività di commercializzazione di questi ultimi. La possibilità della detrazione (e dell'eventuale rimborso) pur in assenza di "operazioni imponibili" deriva dalle espresse previsioni degli articoli 7, comma 3, del Dm 9/4/93 (ma a condizione che venga utilizzato il "registro degli acquisti"), e 19, comma 3, lettera e), del Dpr 633/1972. Nel campo dell’editoria, pertanto, l'IVA deve essere corrisposta unicamente dall'editore (contribuente di diritto) sul prezzo di copertina della pubblicazione e l'imposta rimane condensata nel prezzo di vendita della pubblicazione e non può essere separatamente addebitata in fattura. Da ciò deriva che gli atti di cessione effettuati dall'editore e dai successivi operatori sono equiparati, ai sensi del secondo comma dell’art.74, alle operazioni di cui al terzo comma dell'art.2 dello stesso decreto n.633/72 (34). In via generale, quindi: nella ipotesi di applicazione dell'imposta con il sistema della resa forfetaria, fanno fede, ai fini della determinazione del debito d'imposta, le annotazioni richieste da 34 Riss. n. 502898 del 20.06.73 e n. 548817 del 20.03.74 20 effettuare nell'apposito registro previsto, atteso che l'emissione della fattura è facoltativa. Naturalmente, in caso di emissione del documento, il numero delle pubblicazioni indicatevi deve trovare puntuale riscontro con le copie consegnate o spedite, annotate nell'indicato registro; nel caso di opzione per l'applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute gli editori sono invece tenuti all'emissione, in relazione al momento di effettuazione dell'operazione e nei termini indicati nel comma 3, di apposita fattura o documento equipollente, che viene, in tal modo, ad assumere rilievo ai fini dell'applicazione del tributo. In tale ipotesi, infatti, al fine della determinazione della base imponibile deve essere specificamente indicato, oltre al prezzo pattuito dalle parti, quello di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, delle pubblicazioni vendute. In entrambe le ipotesi, comunque, cioè sia che l'imposta venga assolta in base al sistema della resa forfetaria che in base alle copie effettivamente vendute, in luogo dell'ammontare dell'imposta deve essere indicato, sulle fatture di vendita o su documenti di addebito, che l'imposta è assolta dall'editore, con gli estremi della relativa norma di riferimento. Infatti, poiché l'IVA è assolta dall'editore sul prezzo di vendita al pubblico e quindi anche in relazione ai successivi passaggi, questi ultimi sono da considerare irrilevanti ai fini dell'applicazione del tributo. In sostanza, l'art.74 contiene un'espressa deroga ad alcune disposizioni contenute nel titolo primo e secondo del DPR n. 633/72 e successive modificazioni e, in particolare, all'istituto della rivalsa, previsto nell'art.18 di detto decreto, che appunto si concretizza nel diritto - obbligo del soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi di addebitare il tributo all'altra parte contraente, attraverso lo strumento tecnico della fattura, la quale assume, nel contempo, rilevanza ai fini del successivo esercizio del diritto alla detrazione da parte dell'acquirente. Questi meccanismi fondamentali dell'IVA (rivalsa e detrazione) permettono di far gravare l'imposta sull'ultimo anello della catena, il consumatore finale, che, non potendo recuperare l'imposta pagata da nessun altro soggetto, si configura, in sostanza, come contribuente di fatto. Nel particolare sistema impositivo previsto dall'art.74 deve, pertanto, ritenersi, inapplicabile l'istituto della rivalsa anche se l'imposta pagata dall'editore si riferisce e copre - come già sopra precisato - tutte le successive fasi di commercializzazione. 21 Sulla base di tali considerazioni, la fattura emessa dell'editore o dai successivi cedenti di pubblicazioni, non assume quindi rilevanza né ai fini della rivalsa, né ai fini della detrazione, la quale ultima è preclusa a tutti i cessionari dei prodotti editoriali inclusi nella disciplina dell'art.74 35. Concludendo: 1) nel regime dell’editoria: è inapplicabile la rivalsa dell’IVA da parte del cedente; è inapplicabile la detrazione dell’IVA da parte dell’acquirente; è ammessa la detrazione dell’IVA corrisposta per l’acquisto, anche comunitario, o per l’importazione di beni e servizi impiegati nella produzione, edizione e commercio dei prodotti editoriali; i “distributori” di prodotti editoriali sono ammessi a detrarre l’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 19, co. 3, lett. e), del DPR n. 633/72, secondo il quale la indetraibilità non si applica “per le operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 74, concernente disposizioni relative a particolari settori” ; i “rivenditori” (es. edicolanti e librai) di prodotti editoriali, dispensati dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633/72, sono ammessi alla detrazione e al rimborso dell’IVA concernente l’imposta relativa a prestazioni di servizio o a beni diversi dalle pubblicazioni. Il diritto è condizionato alla tenuta del registro acquisti (36). Per quel che concerne distributori e rivenditori vi è da precisare che quanto prima esposto si riferisce a soggetti che agiscono in nome proprio, in esecuzione di un contratto estimatorio o di una vera e propria cessione;ciò in quanto, qualora agissero invece in nome e per conto dell’editore, in esecuzione di contratti di deposito con rappresentanza o di altre tipologie contrattuali similari, il corrispettivo afferente tale attività d’intermediazione sarebbe soggetto a IVA nei modi ordinari, con applicazione delle normali regole in tema di detrazione e rimborso. Importazioni, esportazioni, acquisti e cessioni intracomunitarie Importazioni Come per le importazioni in genere, anche per quelle afferenti prodotti editoriali, l’IVA è riscossa in Dogana sulla base del loro prezzo al pubblico praticato nel territorio dello Stato italiano. Valgono le seguenti regole: a richiesta dell’importatore, qualora l’immissione dei prodotti avvenga in vista di una loro successiva commercializzazione, il valore delle pubblicazioni viene ridotto della percentuale di resa forfettaria che gli è propria (70 o 80%); 35 Ris. n. 490234 del 23 lug. 1990 36 Circ. n. 100 del 24 apr. 1996 22 l’imposta assolta in Dogana non è mai detraibile; per le successive vendite non è obbligatoria l’emissione della fattura; qualora la stessa (o un suo equipollente) fosse comunque emessa, occorrerà riportarvi l’annotazione che trattasi di cessione con imposta assolta dall’importatore a norma dell’art. 74 del DPR n. 633/72. Ove i prodotti importati fossero carenti di uno de prima evidenziati elementi essenziali per l'applicazione del particolare regime previsto dall’art.74, lett. c), come ad esempio il prezzo di vendita al pubblico espresso nei modi prestabiliti, ovvero non siano direttamente utilizzati per finalità commerciali, l'imposta dovrà essere assolta all'atto dell'importazione con i normali criteri di determinazione del valore doganale, e, successivamente, su ogni transazione dei beni stessi, restando preclusa, anche nelle successive fasi di commercializzazione, l'applicazione del particolare regime dell'imposizione una tantum (37). Differente disciplina si renderà, invece, applicabile nei casi in cui un editore commetta all'estero la stampa di pubblicazioni da commercializzare nello Stato. In tali ipotesi, trattandosi di edizioni nazionali, l'imposta si renderà' dovuta, con riferimento al primo atto di commercializzazione all'interno, con le modalità di cui all'art.74, salvo la detrazione dell'imposta assolta per l'importazione liquidata con i criteri previsti dal Testo Unico delle leggi doganali approvato con DPR 23 gennaio 1973, n.43 38. Esportazioni Per quel che concerne le esportazioni di prodotti editoriali, occorre distinguere tra le seguenti due fattispecie: 1) pubblicazioni esportate non direttamente dall'editore, bensì dal cessionario delle stesse. In tale ipotesi: l’editore applica l’IVA secondo le modalità proprie dell’editoria, per così come stabilite dall’art. 74, lett. c), del DPR n. 63372; l’invio in proprio all’estero dei prodotti editoriali da parte del distributore, costituisce una cessione all’esportazione a norma dell’art. 8, co. 1, lett. a), dello stesso DPR; tenuto conto delle particolari modalità dell’applicazione dell’imposta nel settore, che prevedono la liquidazione e il versamento dell’IVA da parte dell’editore, senza gravami sui successivi passaggi, nel caso di specie in capo al distributore non viene però a costituirsi alcun plafond, non venendogli, in relazione alla fattura relativa alla cessione dei beni addebitata alcuna imposta in via di rivalsa. 37 Circ. n. 63 del 7 ago. 1990 38 Circ. n. 63 cit. 23 Analoghi effetti fiscali vengono a determinarsi anche nel caso in cui tra editore e distributore venga stipulato un contratto estimatorio o similare; 2) pubblicazioni esportate direttamente dall’editore, anche se dandone incarico a un distributore. In tale ipotesi, dal momento che l'editore non cede i beni ma, restandone proprietario, incarica soltanto il distributore di spedirli all'estero, si avrà che l'esportazione sarà riferibile esclusivamente all'editore, che applicherà il regime proprio dell’editoria considerando, come in qualsiasi altra esportazione, non imponibili la cessione. La fattura, emessa dal distributore per la prestazione di servizi resa all'editore dovrà essere regolarmente assoggettata al tributo, tale operazione non potendo essere considerata accessoria alla distribuzione dei prodotti editoriali, in quanto non riferibile a cessioni effettuate nel territorio dello Stato (39). Acquisti intracomunitari Le operazioni intracomunitarie che hanno ad oggetto quotidiani, periodici, supporti integrativi e libri sono disciplinate dalla normativa comunitaria ordinaria dettata dal D.L. n.331/93 e dal DM 9 aprile 1993, artt. 5, 6 e 7, pubblicato sulla G.U. n.86 del 14 aprile 1993. In particolare, è necessario distinguere due ipotesi: 1) beni non destinati a successiva commercializzazione; 2) beni destinati alla successiva commercializzazione in Italia. Nel primo caso: a) l'imposta si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato; b) l’IVA non è detraibile. Nel secondo caso, sono previsti due modi alternativi per l'assolvimento dell’Iva: a) Sistema dello copie vendute: l’imposta è dovuta sugli acquisti effettuati, tramite inversione contabile della fatturazione (reverse charge), la stessa non potrà essere detratta, per le successive vendite non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora però tale documento, o altro d’addebito del corrispettivo, venisse comunque emesso, dovrà recare, in luogo dell’imposta, l’annotazione che trattasi di operazione con imposta assolta dall’acquirente comunitario; b) sistema della forfetizzazione della resa: 39 Circ. 63/90 cit. 24 l’imposta si applicherà assumendo, ai fini della determinazione della base imponibile, il numero delle copie acquistate al netto della percentuale (70 e/o 80%) di forfetizzazione della resa. Devono essere presentati, con riferimento al periodo di registrazione delle relative fatture, i modelli Intrastat acquisti. Per gli acquisti intracomunitari posti in essere “a uso privato” si seguono invece le regole previste per le vendite su corrispondenza su catalogo, disciplinate dall’art. 40, commi 3 e 5 del DPR n. 633/72. Commi questi in base ai quali: co. 3 “ In deroga all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.; co 4 “Le disposizioni del comma 3 non si applicano: a) “omissis” b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.” Cessioni intracomunitarie Anche per le cessioni intracomunitarie occorre distinguere occorre distinguere due diverse fattispecie: 1) cessioni di pubblicazioni verso soggetti privati o comunque privi di identificazione IVA; 2) cessioni di pubblicazioni verso soggetti IVA comunitari. Nel primo caso, le cessioni si considerano “interne” e, quindi, da assoggettarsi ad imposta in Italia. Nel secondo, ci si troverà in presenza di una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell’art. 41 del DL n. 331/93. Per le stesse occorrerà altresì: 25 annotare, in un registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 633/72, distintamente e giornalmente ed entro il mese successivo a quello di spedizione o consegna, per ciascuna testata o titolo, il numero delle copie cedute senza applicazione dell’imposta; emettere la relativa fattura con l’indicazione che trattasi di cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell’art. 46, co. 2, del DL n. 331/93; annotare distintamente detto documento nel registro delle fatture emesse. Salvo che ci si avvalga delle semplificazioni di cui al DPR n. 435/01. Devono essere presentati, con riferimento al periodo di registrazione delle relative fatture, i modelli Intrastat cessioni. Cessioni di pubblicazioni estere a biblioteche universitarie Ai sensi dell’art. 3, co. 7, del Dl n. 90/90, “Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.” Dal momento che detti organismi solitamente non hanno strutture atte al disbrigo delle relative pratiche doganali, gli stessi si avvalgono o di librai nazionali o di commissionari di editori esteri, che provvedono a seconda dei casi: o a corrispondere l’IVA in dogana per le pubblicazioni provenienti da Stati extraUe; o a corrispondere l’IVA sull’acquisto intracomunitario per i prodotti provenienti da Stati appartenenti alla Ue e a presentare il relativo modello Intrastat acquisti; a cedere poi le pubblicazioni alle biblioteche universitarie senza applicazione dell’imposta. Prestazioni accessorie e prestazioni relative alla produzione di prodotti editoriali Esaminiamo ora, da ultimo, in tema di determinazione della base imponibile, qual è il trattamento che, agli effetti dell'IVA, assumono le prestazioni accessorie nel particolare settore commerciale oggetto del presente lavoro. A tal fine – premesso: a) che ai sensi dell'art.12 del DPR n. 633/72, le prestazioni accessorie indicatevi, effettuate dallo stesso soggetto che pone in essere l'operazione principale nei confronti del medesimo committente o cessionario non sono soggette all'imposta in via autonoma, ma concorrono a formare la base imponibile dell'operazione principale alla quale ineriscono, assumendone, conseguentemente, lo stesso regime impositivo e la stessa aliquota e che, pertanto ogni prestazione secondaria assume il carattere dell'accessorietà solo se effettuata tra gli stessi soggetti che hanno posto in essere l'operazione principale cui afferisce; b) che, nel particolare settore dell’editoria, assume rilievo anche la disposizione contenuta nel successivo all'art.16, co.3, che dispone che per le prestazioni di 26 servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni l'IVA si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti; ciò al fine primario di assicurare il medesimo onere fiscale per l'acquisizione di beni, sia che a tal fine si pongano in essere tipici contratti di compravendita, sia che si pongano in essere specifici contratti d'opera, di appalto e simili aventi per oggetto la produzione dei beni stessi - si avrà che anche per quel che concerne l’editoria, nei casi di prestazioni di opera o di appalto che comportano la consegna di semilavorati prevista per questi ultimi beni, mentre si applicherà l'aliquota si renderà applicabile l'aliquota del prodotto finito, merceologicamente individuato, quando l'oggetto della prestazione prevede la consegna di tale bene, indipendentemente dalla circostanza che il prestatore utilizzi o meno beni o materiali propri; in buona sostanza l'aliquota applicabile alle prestazioni di servizi che comunque comportano la produzione di beni, anche a ciclo non integrato, è quella relativa alla cessione del bene, anche semilavorato, consegnato al committente sulla base del relativo contratto d'opera (40). Le prestazioni di intermediazioni rese da agenti con rappresentanza relative al commercio dei prodotti editoriali, che si estrinsecano nella conclusione di contratti in nome e per conto di un editore, sono soggette a Iva con il sistema ordinario, con fatturazione e applicazione dell'aliquota ordinaria del 21% su tutte le provvigioni pagate dall'editore all'agente; ciò in quanto le loro prestazioni non rientrano nel regime monofase dell’editoria 41. Anche per le prestazioni dei distributori delle pubblicazioni che addebitano a ciascun editore i corrispettivi per trasporto, trabalzo, strillonaggio o altre prestazioni accessorie, deve essere sempre emessa fattura con l'addebito dell'Iva al 21%. Copyright© La Lente sul Fisco 40 Circ. n. 63/90 cit. 41 Art. 8, co. 1, del D.LGS n. 313/97 27