Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 51 13.02.2015 Fatture false: dal decreto sulla certezza del diritto prospettive assolutorie A cura di Marco Ertman e Civita Di Russo Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Reati tributari Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti si configura allorquando sono dichiarati elementi passivi fittizi. L’attuale definizione normativa di elementi passivi fittizi contempla le sole componenti “artefatte” della base imponibile. Nell’IVA la base imponibile è lorda e le fatture per operazioni inesistenti non agiscono su di essa. Ne deriva che l’inserimento in dichiarazione di fatture per operazione inesistenti, tecnicamente, non integra il reato in oggetto in relazione all’IVA. Solo dopo le modifiche alla norma proposte con il Decreto Legislativo sulla certezza del diritto, le fatture per operazioni inesistenti saranno tipicamente causa di illecito penale ex art 2 D.Lgs 74/2000. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Premessa Lo schema di Decreto Legislativo sulla certezza del diritto, approvato in via preliminare1 dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014, in attuazione della Legge Delega n. 23/2014, incide anche in materia penale tributaria, modificando sia l’assetto sanzionatorio che la tipizzazione dei reati fiscali. Invero la repressione penale degli illeciti tributari è affidata al D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 che, all’art. 1, reca le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione della norma. La riforma in predicato interviene proprio sull’art. 1 del D.Lgs. 74/2000, modificando la definizione di elementi passivi fittizi e, in tal senso, aggiunge il riferimento all’imposta dovuta che, fino ad oggi, era del tutto assente nel testo di legge. In buona sostanza, laddove il Decreto Legislativo sulla certezza del diritto dovesse entrare in vigore senza modificazioni, l’articolo 1 del D.Lgs 74/00 assumerebbe il seguente tenore letterale: “per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto” “e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta"1 Gli effetti della riforma Sebbene, ad una prima lettura, sia difficile cogliere la reale portata di siffatta correzione di rotta, tale integrazione del dettato normativo avrà estrema rilevanza nei futuri processi, ampliando i profili di punibilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 1 Il quinto comma dell'art. 1 della legge delega n. 23/2014 prevede che "gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato", inoltre il comma settimo della norma citata prevede anche che: "il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati". Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Di converso, l'intervento in commento è destinato a retroagire sull'interpretazione della norma in vigore, consolidando le prospettive assolutorie nei processi in corso ed in quelli che interesseranno le ipotesi di reato commesse fino alle dichiarazioni annuali trasmesse nel 2014. La riforma in analisi comprova, esattamente, la presa d’atto da parte del legislatore di un cortocircuito tecnico - giuridico che rischia di rendere il reato di dichiarazione fraudolenta a mezzo di fatture per operazioni inesistenti inefficace in relazione agli illeciti iva perpetrati fino all'eventuale entrata in vigore della nuova norma. Il legislatore delegato, nell’introdurre il riferimento all’imposta dovuta - e non più alla sola base imponibile del tributo - corregge un difetto di taratura della precedente definizione di elementi passivi fittizi rispetto alla generale esigenza di repressione delle frodi documentali in materia di IVA. Procediamo con ordine logico, con rigore giuridico e con la sintesi dovuta al lettore. Il reato di dichiarazione fraudolenta Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74/00: "E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi." Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74/00: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi." Il reato è, quindi, puramente dichiarativo, consumato all’atto della trasmissione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ed all’imposta sul valore aggiunto2 e il comportamento sanzionato dal Legislatore deve essere individuato nell’introduzione3 di elementi passivi fittizi nella 2 Cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 42111 del 26.11.2010. 3 Secondo un recente orientamento, rilevante soprattutto sotto il profilo probatorio, non è possibile ritenere integrato il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 al contribuente che non ha conservato i documenti ideologicamente falsi (fatture, schede carburante etc.) nei registri contabili e nella documentazione fiscale dell’azienda e ciò anche se i Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info dichiarazione annuale. Il testo, ad oggi in vigore, dell’art. 1 del D.Lgs 74/00 definisce, poi, gli elementi passivi fittizi. Essi sono costituiti dalle “componenti … che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”. Ciò che più conta, comunque, è che attualmente la norma non opera alcun riferimento all’imposta dovuta4, ma si limita a perimetrare gli elementi passivi fittizi nell’area della base imponibile. II.DD. e IVA. Base imponibile L’attuale assetto del reato è allora ben definito con riferimento alle imposte dirette in cui la base imponibile è il reddito netto, ovvero la somma algebrica di costi e ricavi d’esercizio. Per converso la base imponibile IVA è costituita dai corrispettivi lordi fatturati. I costi non influiscono in alcun modo su di essa ed il reato è mal tarato rispetto alla volontà di contrasto delle frodi IVA. L'IVA è un tributo che radica le proprie fonti nel diritto comunitario. L'art. 73 della Direttiva del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, dispone che "Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ... la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo …" Già nella direttiva europea la definizione di base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto è, perciò, lorda. Non v'è alcuna plausibile interpretazione che consenta di volgerla al "netto" posto che il "netto" dell’IVA si determina al di fuori della base imponibile, in fase di liquidazione del versamento periodico, attraverso la tecnica della detrazione dell’imposta dall’imposta, ovvero dell’iva a credito dall’IVA a debito. Il Legislatore italiano è ovviamente conforme alla direttiva europea citata e l’art. 13 del D.P.R. 633/72, in tema di IVA, stabilisce che “La base imponibile … è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ...” relativi costi sono stati esposti in dichiarazione. Cfr. in proposito Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 40198 del 29.9.2014. 4 Proprio in tal senso interviene l’integrazione che il legislatore delegato si propone di attuare. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il legislatore italiano in tema di iva stabilisce che “La base imponibile … è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ...” Il funzionamento dell’iva si articola quindi su una base imponibile lorda che determina la autoliquidazione dell’imposta a debito lorda già in sede di fatturazione e da cui è detratta l’iva a credito ex art. 19 del D.P.R. 633/72 5 all’atto del versamento, mensile, trimestrale od annuale che sia. In diverse parole, il netto dell’IVA non è originato nell’ambito della base imponibile attraverso la deduzione degli oneri d’impresa o di lavoro autonomo, ma è determinato solo successivamente in virtù della detrazione dell’imposta a credito generata dagli acquisti imponibili incorsi nel periodo d’imposta. Chiunque operi nel diritto fiscale con la consapevolezza dei più basilari rudimenti del tributo ben conosce la differenza tra la deduzione e la detrazione, tra il dedurre ed il detrarre6. In sintesi, se vero è che la base imponibile delle imposte dirette è netta, per cui i costi fittizi recati in dichiarazione annuale dalle fatture per operazioni inesistenti riducono artatamente il reddito dichiarato e, in quanto tali, 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Art. 19, Detrazione Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Omissis 6 Sul punto piaccia leggere la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: “In definitiva, in materia di Iva, non assume rilievo la ricostruzione del reddito d’impresa … in quanto la base imponibile è costituita direttamente dall’ammontare dei corrispettivi delle singole operazioni (sintomatiche della capacità di spesa del consumatore finale, sul quale grava l’imposta). Non interessa, quindi, nemmeno la disciplina del computo dei componenti del reddito, prevista dall’art. 75 del … Tuir … se non con riferimento alla parte del “prezzo” degli acquisti costituito dall’Iva che può essere portata in detrazione, ma non in base alla disciplina delle II.DD., bensì in forza della specifica disposizione, già citata, dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 … I “soggetti Iva”, che non sono i soggetti passivi dell’imposta … “pagano” l’Iva o direttamente all’erario o, indirettamente, “a monte” sugli acquisti e, quindi, il contenuto del loro obbligo di versamento … viene determinato in basa alla differenza tra l’Iva già “pagata” e quella incassata. I giudici di merito hanno confuso detrazione d’imposta con gli oneri deducibili” (Corte di Cassazione Sent. Del 4 febbraio 2003, n. 1633). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info costituiscono gli elementi passivi fittizi che caratterizzano il reato, di contro in materia di imposta sul valore aggiunto la base imponibile del tributo è sempre e comunque lorda, stante l’attuale assetto del diritto comunitario e dell’art. 13 del D.P.R. 633/72. Dall’IVA lorda esposta in fattura su una base imponibile costituita dai corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi si giunge allora al versamento netto, attraverso la tecnica della detrazione dell’imposta a credito dall’imposta a debito, ex art. 19 del D.P.R. 633/72, e non della deduzione dei costi d’impresa dai ricavi. Pertanto le fatture per operazioni inesistenti non possono influire sulla base imponibile del tributo, che è sempre al lordo dei costi, siano essi reali o fittizi. Tali fatture determinano, in realtà, un minor debito erariale direttamente in sede di versamento dell’IVA, senza per questo aver influito sulla base imponibile del tributo. Dunque le fatture “false” non sono una fonte di elementi passivi fittizi, per come sono stati fino ad oggi testualmente definiti nell'art. 1 del D.Lgs. 74/00. Le fatture per operazioni inesistenti non introducono affatto in dichiarazione IVA elementi passivi fittizi ex art. 1 del D.Lgs. 74 e, almeno finché non sarà corretta la definizione stessa di elemento passivo, tecnicamente non integrano il reato previsto dall’art. 2 del medesimo Decreto Legislativo. Considerazioni conclusive Si rende allora improcrastinabile un’inversione di tendenza dell’attuale giurisprudenza che ha meccanicamente ritenuto consumato il reato di dichiarazione fraudolenta a fini IVA ogni qual volta sono state accertate fatture per operazioni insistenti. Tale lettura della legge penale è infatti fondata più sulla comune percezione dell’illecito che non sul dato testuale del diritto tributario. Se così non fosse non si comprenderebbe affatto la ragione dell’intervento di modifica della definizione di elementi passivi fittizi proposto dal Legislatore delegato nel decreto sulla certezza del diritto. Se il governo ha ritenuto integrare tale definizione penale è perché fino ad oggi, a fronte delle frodi IVA, v’erano un vuoto normativo ed un difetto di tutela che devono essere assolutamente risolti. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Si profilano quindi prospettive assolutorie nei processi per i reati commessi e che saranno commessi prima della prossima entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 1 del D.Lgs. 74/00, perché fino a quel giorno è ormai chiaro che rimarranno il difetto di tutela ed il vuoto normativo. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info