Il bilancio di esercizio 2005 Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona Centro Studi e Ricerche La rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili Articolo 1, comma 469, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici prima esistenti. AMBITO SOGGETTIVO Possono eseguire la rivalutazione ex articoli 10-16 della Legge n.342/2000 i soggetti titolari di reddito d’impresa: soggetti IReS: società di capitali ed enti commerciali residenti, enti pubblici e privati (ex articolo 73, comma 1, lettera c), del nuovo TUIR), società ed enti non residenti aventi stabile organizzazione in Italia; soggetti IRPeF: imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, anche in contabilità semplificata. AMBITO OGGETTIVO Possono costituire oggetto di rivalutazione: i beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa); le partecipazioni in società controllate e collegate (cfr. articolo 2359 del Codice civile) costituenti immobilizzazioni. il perfezionamento della rivalutazione potrebbe determinare degli apprezzabili vantaggi con riferimento alle partecipazioni che non si qualificano per l’esenzione; con riferimento, invece, alle partecipazioni che fruiscono del regime della participation exemption, va considerato il concorso solo parziale alla formazione del reddito delle eventuali plusvalenze realizzate in assenza della rivalutazione (9% dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 e 16% dal 1° gennaio 2007). AMBITO TEMPORALE I beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ed essere ancora presenti in quello relativo all’esercizio successivo (2005), in cui è eseguita la rivalutazione. L’oggettiva “rivalutabilità” deve sussistere già nel primo dei predetti esercizi. Articolo 1, comma 470, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Riconoscimento generalmente differito al 1° gennaio 2008 del maggior valore attribuito ai beni rivalutati. Articolo 1, comma 471, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. IMPOSTA SOSTITUTIVA Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP pari: al 12% per i beni ammortizzabili; al 6% per i beni non ammortizzabili. Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva coincide con il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale la rivalutazione è perfezionata. Articolo 1, comma 476, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86. Consentito anche il cd. riallineamento dei valori fiscali rispetto a quelli (maggiori) civilistici. Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori Circolare n. 57/E del 25 giugno 2002 (con riferimento alla Legge n. 448/2001) Ammortamenti Le quote di ammortamento dei beni rivalutati devono essere commisurate al nuovo valore a essi attribuito a decorrere dall'esercizio in cui la rivalutazione produce effetti fiscali e fino a esaurimento di tale valore. Pertanto i maggiori ammortamenti civilistici fiscalmente non riconosciuti saranno recuperati al termine del processo di ammortamento civilistico, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 102 del TUIR. Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori Circolare n. 57/E del 25 giugno 2002 (con riferimento alla Legge n. 448/2001) Spese di manutenzione Ai fini del calcolo del limite del 5 per cento di deducibilità delle spese di manutenzione, ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del TUIR, il costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili comprenderà gli eventuali maggiori valori attribuiti in sede di rivalutazione solo a partire dall'esercizio dal quale decorrono gli effetti fiscali della rivalutazione. Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori Circolare n. 57/E del 25 giugno 2002 Cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee al regime di impresa dei beni rivalutati prima della decorrenza degli effetti fiscali Nel caso in cui si verifichino le ipotesi indicate, la rivalutazione, con riferimento a quei particolari beni, rimane priva di effetti fiscali. Le medesime conseguenze si producono anche nel caso in cui i beni rivalutati vengono successivamente conferiti prima della decorrenza degli effetti fiscali. L’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 86/2002, stabilisce che le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalle ipotesi in esame devono essere calcolate con “riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione” (da intendersi come “il loro valore fiscale nell’esercizio in cui si verificano le ipotesi in esame, determinato senza tenere conto della rivalutazione eseguita”). Al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta pari all’ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni oggetto delle ipotesi di cui si sta trattando, nei limiti dell’importo pagato. Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori Il riconoscimento differito comporta l’introduzione di un “doppio binario” temporaneo tra i valori civilistici dei beni oggetto di rivalutazione e i relativi valori fiscali, richiedendo la rilevazione di una conseguente fiscalità differita attiva, qualora ne esistano i presupposti. L’eccezione del rilascio dei fondi in presenza di residui fiscali capienti 2006-2007 e di improbabili realizzi nel biennio. Annotazioni contabili della rivalutazione SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA: devono annotare la rivalutazione nel relativo inventario e nella nota integrativa, indicando il prezzo di costo dei beni rivalutati e le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione (Circolare n.207/E del 2000). SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: devono redigere un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione eseguita, da presentare, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria. LIMITE ECONOMICO ALLA RIVALUTAZIONE I valori risultanti dalla rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo: alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa (valore in uso); ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri (valore di mercato). CATEGORIE OMOGENEE La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (per i beni materiali ammortizzabili: anno di acquisizione del bene e relativo coefficiente d’ammortamento). In relazione ai beni immobili e ai beni mobili registrati il decreto attuativo individua specifiche categorie. Immobili: aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali “per destinazione” ex articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, fabbricati strumentali “per natura”, ex articolo 43, comma 2, secondo periodo del TUIR. Beni mobili registrati: aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale, nonché navi e imbarcazioni non iscritte in tale registro. Beni immateriali: la rivalutazione può distintamente per ciascuno di essi. essere effettuata I beni a deducibilità limitata e a uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria. Per tutti i beni facenti parte della medesima categoria omogenea deve essere adottato un unico criterio di rivalutazione. LE MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE Costo storico Fondo ammortamento pregresso (31/12/2004) Percentuale ammortamento Quota ammortamento anno 2005 1.000 (600) 10% (100) Valore netto di bilancio al termine dell’esercizio 2005, in assenza di rivalutazione = 300 Ammortamento residuo al 31/12/2005 = 3 anni Valore economico = 900 Rivalutazione max = 900 - [1000-(600+100)]= 600 I) La rivalutazione del costo storico del bene (produce, nella maggior parte dei casi, sia un allungamento del periodo di ammortamento residuo, quantomeno fiscale, sia un incremento dell’ammontare massimo ammortizzabile nel singolo esercizio) Bene a Diversi Riserva di rivalutazione Debiti tributari 600 528 72 Costo storico rivalutato = 1.600 - Valore netto = 900 Amm.to contabile residuo = 5 anni (160) e 7 mesi ½ (100) Amm.to fiscale residuo = 2 anni (100); 4 anni (160) e 4 mesi ½ (60) II) La rivalutazione del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento (si mantiene inalterata la durata residua dell’ammortamento) N.B. Il valore lordo del bene non dovrebbe eccedere il valore di sostituzione “a nuovo” dello stesso Bene a Diversi Fondo ammortamento Riserva di rivalutazione Debiti tributari 2.000 1.400 528 72 Costo storico rivalutato = 3.000 - Valore netto = 900 Amm.to contabile residuo = 3 anni Amm.to fiscale residuo = 2 anni (100); 2 anni (300) e 4 mesi (100) III) La riduzione del fondo ammortamento (particolarmente idonea ai fini dell’eliminazione dal bilancio delle rettifiche operate in applicazione di norme tributarie) Fondo amm.to a Diversi Riserva di rivalutazione Debiti tributari 600 528 72 Costo storico rivalutato = 1.000 / Valore netto = 900 Amm.to contabile residuo = 9 anni Amm.to fiscale residuo = 2 anni (100 “storico”); 7 anni (100) IV) La contestuale rivalutazione del costo storico del bene e riduzione del fondo ammortamento Diversi a Diversi Bene (1) Fondo amm.to Riserva di rivalutazione Debiti tributari (1) 600 450 150 528 72 fino al valore massimo di sostituzione “a nuovo” = 1.450 Costo storico rivalutato = 1.450 - Valore netto = 900 Amm.to contabile residuo = 6 anni (145) e 2 mesi ½ (30) Amm.to fiscale residuo = 2 anni (100); 4 anni (145) e 10 mesi (120) Articolo 1, comma 472, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) Il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: E’ possibile effettuare il versamento anche in 10 per cento nel 2006; unica soluzione (cfr. Circolare n.6/E del 2006). 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori Circolare n.57/E del 25 giugno 2002 Attribuzione del saldo attivo di rivalutazione ai soci Nel caso di attribuzione del saldo attivo ai soci o partecipanti, l’importo attribuito concorre al reddito imponibile del soggetto che ha effettuato la rivalutazione e dei soci o partecipanti. La norma prevede che al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è concesso un credito d’imposta, ai fini IRPeF ed IReS, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla parte di saldo attivo attribuito. L’importo del saldo attivo attribuito ai soci o partecipanti concorre al reddito anche se si verifica in data anteriore a quella di decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione. Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori Circolare n.57/E del 25 giugno 2002 Attribuzione del saldo attivo di rivalutazione ai soci In tal caso, l’articolo 4, comma 3, del D.M. n. 86/2002, derogando espressamente al principio del differimento di tali effetti, prevede che i maggiori valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti “dalla stessa data”. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che i maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel quale il saldo attivo distribuito ha concorso al reddito. Nel caso di distribuzione parziale della riserva, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori opera fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci e il contribuente dovrà indicare i beni per i quali opera tale riconoscimento. Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori Circolare n.57/E del 25 giugno 2002 Utilizzo del saldo attivo a copertura di perdite Il saldo attivo di rivalutazione può essere liberamente destinato a copertura delle perdite, anche nell’esercizio precedente a quello in cui si producono gli effetti fiscali. Tale utilizzo non ha alcuna conseguenza ai fini della rivalutazione: il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni rivalutati continuerà a decorrere dal secondo (n.d.r. da leggersi ora “terzo”) esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale sociale, ovvero accantonato in un’apposita riserva, la cui denominazione contenga il riferimento alla Legge di rivalutazione. L’eventuale attribuzione del saldo attivo ai soci o ai partecipanti, mediante distribuzione della riserva, ovvero mediante riduzione del capitale sociale, comporta la tassazione in capo alla società e ai soci delle somme distribuite, incrementate dell’imposta sostitutiva corrispondente. In caso di distribuzione, il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell’ente ai soli fini delle imposte sui redditi Qualora, all’atto della rivalutazione, l’impresa ritenga probabile una distribuzione della riserva in esercizi successivi, si dovranno stanziare le relative imposte differite (riferite alle sole imposte sui redditi). Articolo 9, comma 2, D.M. n. 162/2001 La distribuzione del saldo attivo è fiscalmente irrilevante per i soggetti in contabilità semplificata. A seguito della riforma del sistema fiscale statale, che ha sostituito il meccanismo del credito d’imposta sui dividendi con quello dell’esenzione parziale (pari al 60% per i soggetti I.R.Pe.F. e al 95% per i soggetti I.Re.S.), la distribuzione del saldo di rivalutazione netto distribuibile concorrerebbe alla determinazione del reddito imponibile del socio limitatamente al 40% ovvero al 5%, rispettivamente in caso di soggetti IRPeF detentori di partecipazioni qualificate o in regime d’impresa ovvero di soggetti IReS, oppure subirebbe la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta in capo ai soci detentori di partecipazioni non qualificate ovvero di soggetti non residenti. Articolo 1, comma 473, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Articolo 1, comma 473, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. Articolo 1, comma 474, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area. Articolo 1, comma 475, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: a) 40 per cento nel 2006; Dovrebbe essere possibile effettuare il versamento anche in unica soluzione. b) 35 per cento nel 2007; c) 25 per cento nel 2008. Il meccanismo di deduzione extra-contabile Articolo 109 del TUIR Dal principio della “dipendenza rovesciata” al “quasi doppio binario” Il “doppio binario” L’abrogazione dell’articolo 2426, comma 2, del Codice civile, che consentiva l’interferenza fiscale sul bilancio attraverso l’iscrizione di rettifiche di valore o accantonamenti stanziati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ha reso necessaria una disposizione che consentisse deduzioni extra-contabili, sia per fruire di norme sovvenzionali, sia per utilizzare limiti forfetari. Articolo 109, comma 4, lett. b), TUIR Norme generali sui componenti del reddito d’impresa Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: b) quelli, che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge (utili spettanti ai dipendenti, agli amministratori, a taluni associati in partecipazione, quota di TFR destinata ai fondi pensione, erogazioni liberali, ecc.). Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR Norme generali sui componenti del reddito d’impresa Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: … Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni Cfr. articolo 11, comma 1, lettera d), e quelli dei fondi. n.2, del D.Lgs. n.38/2005. Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR Norme generali sui componenti del reddito d’impresa Doppio binario consentito per: - ammortamenti ordinari “eccedenti” dei beni materiali - ammortamenti anticipati e integrali (< € 516) dei beni materiali - ammortamenti “eccedenti” dei beni immateriali (avviamento incluso) - svalutazione “eccedente” dei crediti - svalutazione “eccedente” per rischi contrattuali sui lavori di durata ultrannuale - accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni cicliche su navi e aerei - accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni sui beni gratuitamente devolvibili - accantonamenti “eccedenti” per operazioni e concorsi “a premio” Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. Parole aggiunte dall’articolo 7, comma 10, lett. Parole soppresse dall’articolo 7, comma 10, lett. a), del D.Lgs. n.247/2005 (Correttivo all’IReS) b), del D.Lgs. n.247/2005 (Correttivo all’IReS) L’ammontare dell’eccedenza è ridotta degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le deduzioni extra-contabili possono essere fruite anche dagli imprenditori che non hanno utili contabili o riserve da vincolare in sospensione d’imposta. Viene altresì meno l’interferenza fiscale sulle poste del patrimonio netto: il vincolo della sospensione d’imposta opera infatti solo “per masse” e produce effetti solo in caso di distribuzione ai soci. Il vincolo grava anche sulle cd. riserve “di capitale”. L’impatto sul bilancio della fiscalità differita L’art.6 della Legge delega n.366/2001, al punto a), prevedeva di “[…] stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio della competenza, occorre tener conto degli effetti della fiscalità differita”. • Introduzione nell’Attivo dello schema di Stato Patrimoniale delle voci “C.II.4-bis) Crediti tributari” e “C.II.4-ter) Imposte anticipate”; • integrazione nel Passivo della voce “B.2 Fondo imposte, anche differite” e nello schema di Conto economico della voce “22) imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate”. Con riferimento alle differenze temporanee imponibili, il Principio contabile n.25, come di recente rivisto dall’OIC, conferma che le differenze patrimoniali tra il valore di una attività e di una passività secondo criteri civilistici e quello a fini fiscali possono sorgere anche a seguito di operazioni di acquisizione e conferimento di aziende e di fusioni o scissioni. • Nell’esercizio in cui si producono le differenze temporanee “deducibili” si effettuerà la seguente rilevazione: • CII4-ter) Imposte pre-pagate a 22b) Imposte differite • Nell’esercizio in cui le predette differenze si riverseranno: • 22b) Imposte differite a CII4-ter) Imposte pre-pagate Le eventuali rettifiche di stima aventi per oggetto le imposte differite attive precedentemente stanziate dovrebbero essere così contabilizzate: 22b) Imposte differite a CII4-ter) Imposte prepagate La rilevazione delle eventuali imposte differite attive in precedenza non contabilizzate per carenza dei citati presupposti, nell’esercizio in cui tali presupposti vengano a verificarsi: CII4-ter) Imposte prepagate a 22b) Imposte differite Novità nello schema di Nota Integrativa • un apposito prospetto contenente (art.2427, n.14): a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, l’aliquota applicata, nonché le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico o nel patrimonio netto, le voci escluse e le relative motivazioni; b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti, l’ammontare e le motivazioni della eventuale mancata iscrizione. IMPOSTE DIFFERITE – IReS ESERCIZI 2006 2007 2008 2009 B6) Omaggi 2004 >25,82 Euro -106 -106 -106 -106 B6) Omaggi 2003 >25,82 Euro -186 -186 -186 B10a) Quota deducibile ammortamento avviamento -516 -516 -516 -516 B14) Spese di rappresentanza 2004 -116 -116 -116 -116 B14) Spese di rappresentanza 2003 -177 -177 -177 B14) Spese di rappresentanza 2002 -152 -152 B14) Spese di rappresentanza 2001 -655 Spese di manutenzione ex art.102 c.6 Tuir 2004 -493 TOTALE -424 -558 -516 -2.580 -464 -531 -304 -655 -493 Ammortamenti anticipati ex art.102 c.3 Tuir TOTALE IMPONIBILE 2010 -493 -493 -493 -2.465 21.215 17.820 57.330 96.365 -2.401 -1.746 19.621 16.695 56.321 89.006 imposte differite passive 0 0 6.475 5.474 18.586 30.535 imposte differite attive 792 576 0 0 0 1.368 IMPOSTE DIFFERITE – IRAP ESERCIZI 2006 2007 2008 2009 B6) Omaggi 2004 >25,82 Euro -106 -106 -106 -106 B6) Omaggi 2003 >25,82 Euro -186 -186 -186 B10a) Quota deducibile ammortamento avviamento -516 -516 -516 -516 B14) Spese di rappresentanza 2004 -116 -116 -116 -116 B14) Spese di rappresentanza 2003 -177 -177 -177 B14) Spese di rappresentanza 2002 -152 -152 B14) Spese di rappresentanza 2001 -655 Spese di manutenzione ex art.102 c.6 Tuir 2004 -493 TOTALE -424 -558 -516 -2.580 -464 -531 -304 -655 -493 Ammortamenti anticipati ex art.102 c.3 Tuir TOTALE IMPONIBILE 2010 -493 -493 -493 -2465 21.215 17.820 57.330 96.365 -2.401 -1.746 19.621 16.695 56.321 89.006 imposte differite passive 0 0 834 709 2.394 3.937 imposte differite attive 102 74 0 0 0 176 Nota Integrativa (art.2427, n.14) Esercizio corrente Esercizio precedente Saldo IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE 34.472 28.935 5.537 IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE 1.544 340 1.204 TOTALE SALDO ECONOMICO 4.333 Aliquote applicabili ESERCIZI 2006 2007 2008 2009 OLTRE IRAP 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% IRES 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% Le novità in materia di determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze (cfr. articolo 1, comma 131, della Legge n.266/2005) Articolo 1, comma 131, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte (a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002) nei precedenti periodi d’imposta (articolo 6 D.L. 10 gennaio 2006 n.2, in vigore dal 12 gennaio 2006). Articolo 5, comma 2, del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 Art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003: “Non rientrano nell’esenzione di cui all’articolo 87 ed all’articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi […] le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo [quarto (?)] periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente [...]”. La “prima versione” del D.L. n. 203/2005 prorogava gli effetti della norma transitoria per ulteriori due periodi d’imposta. Tale disposizione è stata eliminata dal Legge n.248/2005. Le modifiche al regime della participation exemption Articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. n. 203/2005 Articolo 64, comma 1, del TUIR: “Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’art. 58, comma 2”. Articolo 5, comma 1, lett. b) del D.L. n. 203/2005 Art. 87 del TUIR: “Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società o enti […] con i seguenti requisiti: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente [...]” NOVITA’ Articolo 5, comma 3, del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il Decreto Legge n.203/2005 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2005. Il Decreto è entrato in vigore il 4 ottobre 2005. Modifiche all’articolo 5, comma 1, lett. b) del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 Nel testo della Legge n.248/2005 (entrato in vigore il 3 dicembre 2005), che ha convertito con modificazioni il D.L. n.203/2005, nell’articolo 5, lettera b) le parole: «nella misura del 95 per cento» sono state sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007». Modifiche all’articolo 5, comma 1, lett. b) del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 Pertanto, l’attuale formulazione dell’articolo 87 del TUIR risulta essere la seguente: “Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007 le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società o enti […] con i seguenti requisiti: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente [...]”. Articolo 5, comma 1, lett. b) del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 L’articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legge in esame prevede: 1. la riduzione al 95% (91% ovvero 84%) della percentuale di esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption) 100% (D.Lgs. n. 344/2003) ESENZIONE 95% (D.L. n. 203/2005), 91% ovvero 84% (Legge n. 248/2005) DL n. 203/2005, come modificato dalla Legge n. 248/2005 Cessione plusvalenti di partecipazioni, che si qualificano per l’esenzione, detenute da soggetti IReS: Periodo Percentuale di esenzione 1/1/2004 – 3/10/2005 100% 4/10/2005 – 2/12/2005 95% 3/12/2005 – 31/12/2006 91% Dall’1/1/2007 84% Articolo 5, comma 1, lett. b) del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 2. il contestuale allungamento dagli attuali 12 mesi a 18 mesi del periodo minimo di possesso richiesto ai fini dell’applicabilità della disciplina in esame. 12 mesi (D.Lgs. n. 344/2003) HOLDING PERIOD 18 mesi (D.L. n. 203/2005) Articolo 5, comma 1, lett. c) del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 Art. 97, comma 1-bis, del TUIR: “Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo di imposta”. Ai fini del pro rata patrimoniale, le partecipazioni – in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del TUIR – si continuano a qualificare per l’esenzione se possedute ininterrottamente da 12 mesi. Articolo 5, comma 1, lett. d) del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 Art. 101, comma 1-bis, del TUIR: “Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 è subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente [...]”. Restano indeducibili le minusvalenze realizzate su partecipazioni detenute ininterrottamente per almeno 12 mesi Asimmetria rispetto al trattamento previsto per le plusvalenze “esenti” Assonime, Lettera circolare del 30 settembre 2005 Assonime ha segnalato alcune asimmetrie nel sistema di esenzione delle plusvalenze, come ridisegnato dal D.L. n. 203/2005: 1) a fronte della parziale esenzione delle plusvalenze, permane la totale indeducibilità dei costi relativi alla cessione delle partecipazioni; 2) a fronte della parziale esenzione delle plusvalenze, permane la totale indeducibilità delle minusvalenze realizzate; 3) a fronte dell’allungamento a 18 mesi del periodo minimo di possesso, non è stata adeguata la disciplina relativa all’indeducibilità delle minusvalenze, le quali divengono indeducibili una volta realizzato l’ininterrotto possesso per soli 12 mesi; 4) non è stata adeguata la disciplina del pro rata patrimoniale, in ragione della quale le partecipazioni “rilevanti” continuano a essere quelle aventi i requisiti per fruire dell’esenzione possedute ininterrottamente da almeno 12 mesi. Le modifiche relative alla disciplina dell’ammortamento dell’avviamento (articolo 5-bis della Legge n. 248/2005) Le modifiche all’articolo 103, comma 3, del TUIR Nell’articolo 5-bis della Legge n. 248/2005 (cd. Collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 2006) viene introdotta una modifica all’articolo 103, comma 3, del TUIR, volta a incidere sul processo di ammortamento fiscale dell’avviamento: “Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un ventesimo del valore stesso”. Modifica prevista dall’articolo 1, comma 521, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006). Articolo 1, comma 521, della Legge n. 266/2005 “All’articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo»”. Le modifiche all’articolo 103, comma 3, del TUIR E’ quindi previsto un allungamento dei termini per l’ammortamento fiscale dell’avviamento da 10 periodi d’imposta (per gli esercizi chiusi sino al 2 dicembre 2005), a 20 (per quelli chiusi tra il 3 dicembre e il 31 dicembre 2005) e a 18 (per quelli chiusi dal 1° gennaio 2006, “[…] anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti”. Le modifiche all’art. 103, co. 3, TUIR – interpretazione letterale – Periodo Ammortamento Periodi d’imposta chiusi sino al 02/12/2005 1/10 Periodi d’imposta chiusi dal 3 al 31/12/2005 1/20 Periodi d’imposta chiusi dal 01/01/2006 1/18 Doppio binario civilistico fiscale L’art. 2426, n.6, prevede l’ammortamento civilistico dell’avviamento entro un periodo di 5 anni. Commissione Finanze della Camera, interrogazione a risposta immediata n.5-05099 del 17/1/2006 Confermata dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate in occasione degli incontri con la stampa specializzata (cfr. Circolare n.6/E/2006). “[…] i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (a partire dall’esercizio 2005) dovranno determinare le quote di ammortamento del valore di avviamento nel rispetto dei nuovi limiti massimi applicando al costo originario la nuova percentuale (5,56 per cento) senza rideterminare le quote di ammortamento in un lasso temporale di 18 esercizi”. Introduzione della disciplina del c.d. “dividend washing” (cfr. articolo 5-quinquies della Legge n. 248/2005) Dividend Washing L’articolo 5-quinquies della Legge n. 248/ 2005 (provvedimento Collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 2006) ha introdotto una norma antielusiva sul dividend washing modificando l’articolo 109 del TUIR. Dividend washing Articolo 109, comma 3-bis, del TUIR: “Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi.” Dividend washing Articolo 109, comma 3-ter, del TUIR: “Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 87”. Dividend washing Articolo 109, comma 3-quater, del TUIR: “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo di imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis”. Dividend washing Articolo 5-quinquies, comma 2, della Legge n.248/2005: “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006”. Dividend washing Articolo 5-quinquies, comma 3, della Legge n. 248/2005 “Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d’imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344, il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 [...]”. Dividend washing Articolo 5-quinquies, comma 3, della Legge n. 248/2005 “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili”. Dividend washing Articolo 5-quinquies, comma 3, della Legge n. 248/2005 La predetta disposizione prevede l’obbligo di comunicazione, da parte del contribuente, dei dati e delle notizie relativi alle minusvalenze di ammontare superiore a euro 50.000,00, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati, realizzate a decorrere dal periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. n.344/2003. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione rendono indeducibili le eventuali minusvalenze realizzate. Dividend washing Articolo 5-quinquies, comma 4, della Legge n. 248/2005 “Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo”. Leasing finanziario Informativa civilistica Problematiche e novità fiscali La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Leasing finanziario: contratto di locazione di beni materiali (mobili e immobili) e immateriali (per es., software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che se ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto). [Cfr. Circolari della Banca d’Italia n.49/1989 e n.217/1986] In sostanza tale operazione realizza una forma di finanziamento per l’uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria L’articolo 2424 del Codice civile dispone che, nella macroclasse B dell’attivo del bilancio dei soggetti locatori, le immobilizzazioni siano rappresentate “con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria”. Tale disposizione si applica esclusivamente alle società iscritte nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 113 del T.U.B. (soggetti non operanti nei confronti del pubblico). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria La relazione governativa alla legge delega chiarisce che “per […] le locazioni finanziarie andrebbe codificato il trattamento contabile in grado di meglio rispecchiarne l’essenza economica” e che “[…] parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il c.d. metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Metodo patrimoniale I contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati in base alla forma giuridica negoziale e pertanto, i beni oggetto di locazione sono rilevati come attività patrimoniali da parte del concedente e dallo stesso ammortizzati, mentre sono contabilizzati a conto economico i canoni corrisposti da parte dell’utilizzatore; quest’ultimo contabilizza periodicamente, in funzione della loro competenza economica, come costi d’esercizio, i canoni contrattualmente dovuti. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Metodo finanziario Nel bilancio dell’utilizzatore il bene locato è iscritto fra le proprie immobilizzazioni e assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al capitale e registrando per competenza la componente finanziaria del canone e gli oneri accessori. Il concedente iscrive in bilancio un credito per la parte relativa al capitale, registrando per competenza la parte finanziaria del canone e gli oneri accessori. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria La contabilizzazione delle operazioni di leasing continuerà a essere effettuata con l’utilizzo del c.d. metodo patrimoniale. La riforma introduce però l’obbligo (art.2427, co.1, n.22), per l’utilizzatore (locatario), di inserire in nota integrativa un apposito prospetto dal quale risultino: • il valore attuale delle rate (canoni) non scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo previsto dal contratto; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio • l’onere finanziario effettivo attribuibile all’esercizio in base al principio di competenza economica (non necessariamente coincidente con il tasso di interesse indicato nel contratto; da calcolarsi in funzione dei complessivi oneri finanziari e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti tra la data di entrata in vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Gli oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza fra il valore corrente di mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipula del relativo contratto (compresi eventuali “costi diretti iniziali del locatore” Cfr. IAS 17) e l’ammontare complessivo delle somme [canoni anticipati e periodici] da corrispondersi). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria • l’ammontare complessivo residuo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati stanziati nell’esercizio; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Raccomandazione OIC 1 Qualora di importo apprezzabile, nella nota integrativa del locatario devono essere fornite informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico qualora tali operazioni fossero state rilevate con il metodo finanziario. Pertanto, è opportuno integrare la Nota Integrativa con l’indicazione degli ulteriori effetti indiretti (per esempio, imposte sul reddito anticipate e differite). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Andranno rilevati nella Nota Integrativa del locatario, se di importo apprezzabile: • il valore attuale del bene locato, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati e di eventuali rettifiche e riprese di valore; • il debito implicito verso il locatore, originariamente pari al valore del bene e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria • l’onere finanziario di competenza dell’esercizio (ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti); • le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell’esercizio; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria • il relativo effetto fiscale; • l’effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul patrimonio netto che si otterrebbe applicando il metodo finanziario; lo scopo è quello di far emergere l’eventuale riserva latente intrinseca nel diritto di opzione finale (pari alla differenza fra il prezzo di riscatto contrattualmente previsto per l’acquisto finale del bene e il presumibile valore di mercato del bene al momento del riscatto). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Sale e lease back A 1. Cede il bene B 2. Concede il bene in locazione È un’operazione di vendita e concomitante operazione di leasing finanziario per il “riacquisto” – attraverso un contratto di leasing – del bene originariamente di proprietà. Nel caso in cui l’operazione di retrolocazione possiede i requisiti per essere considerata finanziaria, è necessario rilevare la vendita in quanto non si può trascurare il sottostante negozio giuridico. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Sale e lease back L’eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita originaria e il valore netto contabile dello stesso alla data dell’operazione) va rilevata nel conto economico applicando il principio della competenza. Sarà, pertanto, necessario iscrivere tra i risconti passivi la plusvalenza di competenza degli esercizi successivi e l’imputazione graduale della stessa tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di leasing. In Nota Integrativa va illustrata la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza e l’effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell’esercizio e sul patrimonio netto. Modifiche relative alla disciplina del LEASING IMMOBILIARE (cfr. articolo 5-ter della Legge n. 248/2005) Modifiche all’articolo 102, comma 7, del TUIR L’articolo 5-quater della Legge n. 248/2005 prevede la modifica dell’articolo 102, comma 7, del TUIR, nel modo seguente: “[…] indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l’impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili”. Modifiche all’articolo 102, comma 7, del TUIR • Durata compresa tra 8 e 15 anni (metà del periodo di ammortamento con un “minimo” e un “massimo”) • Vale solo per i nuovi contratti, in quanto il comma 2 dell’articolo 5-ter della Legge n. 248/2005 prevede che “La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (dal 4 dicembre 2005). LEASING IMMOBILIARE: il problema del costo dei terreni in capo al conduttore L’articolo 102 del TUIR Ammortamento dei beni materiali La disciplina del leasing è contenuta nell’articolo 102 del TUIR, rubricato l’ammortamento dei beni materiali. Deducibilità dei canoni Articolo 102, comma 7, del TUIR “[…] indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l’impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili […]”. Modifica introdotta con l’articolo 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.38 del 28 febbraio 2005, il quale ha dato attuazione alla delega attribuita al Governo per il recepimento dei principi contabili internazionali. Il leasing di terreni Il principio di equivalenza secondo l’Agenzia delle Entrate Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004 “[…] il trattamento fiscale dei canoni derivanti da un contratto di locazione finanziaria per l’acquisizione di un terreno deve essere equivalente a quello applicabile al costo sostenuto per l’acquisto di un terreno a titolo di proprietà [...]”. Il leasing di terreni Principio di equivalenza Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004 Oggetto dell’interpello era la deducibilità dei canoni relativi all’acquisizione con un contratto di locazione finanziaria di un terreno edificabile sul quale installare un impianto di riciclaggio e lavorazione di materiale inerte (sabbia, ghiaia, eccetera) senza la realizzazione di alcuna opera edilizia specifica. Indeducibilità dei canoni Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004 “[...] in virtù del principio di equivalenza tra l’acquisizione del bene in proprio e l’acquisizione attraverso un contratto di locazione finanziaria, così come non sono ammesse in deduzione … le quote di ammortamento di un terreno strumentale, non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi ad un terreno acquisito in leasing […]”. Indeducibilità dei canoni Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004 L’Amministrazione finanziaria si è espressa con riferimento all’indeducibilità dei canoni in capo all’utilizzatore del bene in leasing. La società di leasing può quindi evidentemente ammortizzare il bene immobile concesso in locazione sempre nella misura e nei limiti stabiliti dall’articolo 102 del TUIR. Deducibilità degli interessi passivi Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004 “ [...] è, invece, deducibile la quota parte costituita dagli interessi passivi impliciti relativi al contratto di leasing per l’acquisizione di un terreno [...]”. Il leasing di terreni Principio di equivalenza Risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004: “così come non sono ammesse in deduzione dal reddito d’impresa le quote di ammortamento di un terreno strumentale, non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi ad un terreno acquisiti in leasing”. Sulla stessa linea: - Risoluzione n. 69/E/2004 (leasing azionario); - Risoluzione n. 27/E/2005 (leasing di beni immateriali); - Risposta n. 2005/78112 del 24 maggio 2005 (leasing d’azienda). Indeducibilità dei canoni Risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004 Principio di equivalenza: se e nella misura in cui l’ammortamento di un bene strumentale è ammesso in deduzione, anche i canoni di leasing finanziario risultano deducibili. Cambia solo il periodo minimo (inferiore) e il criterio di ripartizione (pro-rata temporis “stretto”) del costo lungo la vita utile. Indeducibilità dei canoni Risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004 Principio di equivalenza: “doppio binario” contabile - fiscale relativo al bene riscattato, per il quale il costo fiscale sarebbe pari alla somma del prezzo corrisposto per l’esercizio dell’opzione di acquisto e della quota capitale dei canoni non dedotti. Le possibili “distorsioni” in caso di cessione del contratto … Il leasing di terreni Il Principio Contabile nazionale n. 16 “Nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell’ammortamento sulla base di stime. In quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch’esso va ammortizzato” (cfr. Principio Contabile nazionale n. 16, § D.XI.7). Sul caso del terreno su cui insiste un fabbricato l’Amministrazione finanziaria NON si è espressa. Il leasing di terreni Il Principio contabile internazionale IAS n. 16 “58. I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile del fabbricato”. Il leasing di terreni Il Principio contabile internazionale IAS n. 16 59. Se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, la parte di costo relativa alla bonifica del terreno è ammortizzata durante il periodo di benefici ottenuti dall'avere sostenuto tali costi. In alcuni casi, il terreno stesso può avere una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in modo da riflettere i benefici che ne derivano” (cfr. principio contabile internazionale n. 16, § 58-59). Il leasing di terreni Osservazioni critiche all’approccio dell’Agenzia 1. L’articolo 102, comma 7, del TUIR, NON prevede un diverso trattamento della quota parte di canone riconducibile al costo del bene condotto in leasing, rispetto a quella relativa agli interessi passivi. 2. L’articolo 102, comma 7, del TUIR, pone quale unica condizione per la deducibilità del canone di leasing quella della durata del contratto. 3. Il trattamento in termini di competenza è quello dei servizi, considerato che il riscatto finale è una mera opzione concessa al conduttore. Mancato riscontro nella normativa attualmente vigente Il leasing di terreni Area che incorpora un fabbricato Legge Tremonti-bis Riconosciuta la possibilità di beneficiare dell’agevolazione anche per le aree che incorporano un fabbricato strumentale per natura. Credito per aree svantaggiate ex-lege n. 388/2000 E’ interamente agevolabile il costo dell’investimento rappresentato dall’acquisizione (in proprietà o in leasing) del terreno su cui insiste il fabbricato (cfr. Circolare n. 38/E del 9 maggio 2002). Il leasing di terreni Area che rappresenta la pertinenza di un fabbricato Cassazione n. 2641 del 27 aprile 1984 Ai fini dell’IVA, viene postulato il principio generale secondo il quale le aree pertinenziali soggiacciono allo stesso regime tributario del bene al quale accedono. Il leasing di terreni Terreno agricolo Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 I terreni non sono ammortizzabili, anche se assolvono a una funzione di strumentalità nell’esercizio dell’attività. Rettifica della precedente Circolare n. 98/E/2000 Risoluzione n. 27/E del 5 febbraio 2003 Sono agevolabili gli acquisti di impianti di nuovi vigneti e le spese sostenute per l’ampliamento, la riattivazione o l’ammodernamento di vigneti preesistenti. Ammortamento dei terreni Anche qualora si accettasse il “principio di equivalenza” … “L’originario comma 10 della bozza dell’articolo 67 del TUIR (attuale articolo 102) prevedeva espressamente che il costo dei fabbricati strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni andava assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza, fatti salvi i fabbricati costruiti o acquistati prima dell’entrata in vigore del testo unico, per i quali il costo poteva essere assunto al lordo di dette aree. […]” Ammortamento dei terreni “Nella nota ministeriale illustrativa relativa al citato comma 10 si affermava che la disposizione ivi contenuta era intesa a chiarire «la non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati in aderenza al Codice civile, superando dubbi interpretativi che hanno fino ad ora dato luogo a non uniformi orientamenti degli Uffici»”. ! Ammortamento dei terreni “… poiché l’anzidetta disposizione NON è stata riprodotta nella definitiva stesura del comma 10 dell’articolo 67 (ndA. attuale articolo 102), è da ritenersi che sia tuttora valido il precedente orientamento ministeriale innanzi richiamato (ndA. Risoluzione n. 2/042 del 4 luglio 1975), nel senso cioè che il costo dei fabbricati in parola va assunto al lordo del costo delle aree su cui insistono i fabbricati stessi nonché di quello delle aree che costituiscono pertinenza”. Ammortamento dei terreni “Tanto più che – con riferimento alla rivalutazione obbligatoria dei fabbricati e delle aree fabbricabili delle imprese ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n.413 – il Ministero delle finanze, con circolare n. 9 del 28 aprile 1992 …, ha escluso da quell’ambito le aree accatastate unitamente a un fabbricato o comunque ammortizzabili come pertinenza di un fabbricato, …”. Estratto da M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Giuffrè Editore, 1999, pagina 1036. Ammortamento e leasing dei terreni Ammortamento dei terreni Anche qualora si accettasse il principio di equivalenza, condivisa la tesi della deducibilità «a monte» dell’ammortamento delle aree su cui insistono i fabbricati strumentali, dovrebbe pervenirsi a coerenti conclusioni in ordine «all’operazione a valle», cioè alla deducibilità integrale dei canoni di leasing aventi per oggetto i medesimi cespiti. Deducibilità dei canoni di leasing sui terreni aventi le predette caratteristiche La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le operazioni in valuta È stata prevista una differente disciplina a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l’attivo circolante. Le novità sono contenute nei seguenti articoli: • art.2425, n.17-bis): introduzione di una voce che riporti l’effetto netto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli vigenti alle date di effettuazione dell’operazione; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni in valuta • art.2425-bis, co.2: “I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni in valuta • art.2426, n.8-bis): “le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al c.e. e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali immateriali e quelle finanziarie … devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni in valuta L’art.2426, n.8-bis) dispone che “le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni […]”. Secondo l’OIC il termine immobilizzazioni deve essere limitato alle immobilizzazioni non monetarie. Infatti, dato che per le poste in valuta del passivo non è operata alcuna distinzione, pertanto tutte devono essere convertite al tasso di cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio, anche i crediti finanziari immobilizzati vanno iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni in valuta • art.2427, n.6-bis): viene richiesta una specifica indicazione circa gli effetti (significativi) che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio. •Inoltre, tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può anche essere condizionata dal “rischio Paese”, si è prevista la seguente modifica: (art.2427, n.6) … tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio Paese) è condizionata, non solo dalle valute di regolamento, bensì anche dal Paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche (Rel. Gov.) La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Riserva Utili su cambi Tale riserva ha la funzione di impedire la distribuzione ai soci di utili non ancora materialmente realizzati, però può essere utilizzata fin dall’esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti. L’importo dell’utile netto su cambi che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota dello stesso utile netto su cambi non assorbita da un’eventuale perdita conseguita dalla società. Utile netto su cambi 1000 Risultato dell’esercizio Importo da iscrivere a riserva non distribuibile 2000 1000 600 600 -300 0 La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le modifiche all’art.110, commi 3 e 4, del TUIR Articolo 11, comma 1, lettera e), nn.2 e 3 del D.Lgs. n.38/2005 Il comma 3 è sostituito dal seguente: “La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio. Il comma 4 è abrogato”. I nuovi contenuti minimi della nota integrativa e della relazione sulla gestione Informazioni integrative in bilancio derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali Articolo 2427-bis del Codice civile Articolo 2428, comma 2, n.6-bis del Codice civile Le informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari (articolo 2427-bis del Codice civile) Nella NOTA INTEGRATIVA sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura; 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture: a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Le informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari (articolo 2427-bis del Codice civile) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, a eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. Le informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari (articolo 2427-bis del Codice civile) Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Le informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari (articolo 2427-bis del Codice civile) Il fair value NON è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell’Unione Europea. Articolo 2428, comma 2, n.6-bis del Codice civile La relazione sulla gestione deve fornire ulteriori informazioni in ordine al possesso di strumenti finanziari: “in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”. D.Lgs. 30 dicembre 2003, n.394 (Attuazione della direttiva 2001/65/CE) Le considerazioni fatte per la nota integrativa e la relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio valgono anche per: • la nota integrativa al bilancio consolidato; • la relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato; • la nota integrativa del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari; • la relazione sulla gestione allegata al bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Disciplina dei gruppi societari Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Pubblicità (art.2497-bis) Obblighi per la società soggetta all’attività di direzione e coordinamento: • indicazione negli atti e nella corrispondenza della società o dell’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta; • iscrizione, a cura degli amministratori, in apposita sezione del Registro delle Imprese (sezione in cui sono indicati i soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggetti); • esposizione, in apposita sezione della Nota integrativa, di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che su di essa esercita l’attività di direzione e coordinamento (Cfr. OIC 1, par. 10). Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Pubblicità (art.2497-bis, co.5) Obblighi per gli amministratori della società soggetta all’attività di direzione e coordinamento: • indicazione nella Relazione sulla gestione dei rapporti con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché dell’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati. Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Motivazione delle decisioni (art.2497-ter) Le decisioni delle società soggette all’attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di queste deve essere dato adeguato conto nella Relazione sulla Gestione. Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Schema sugli adempimenti pubblicitari A carico della “controllata” La società controllata deve indicare la propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento: • negli atti e nella corrispondenza; • a cura degli amministratori, mediante l’iscrizione nel Registro imprese. Registro Imprese Presso il Registro delle Imprese è istituita un’apposita sezione nella quale sono indicati le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono soggette Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003 modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Schema sugli adempimenti pubblicitari Responsabilità degli amministratori Bilancio Gli amministratori che omettono la pubblicità dell’appartenenza al gruppo o la mantengono quando la soggezione è cessata sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi Gli amministratori delle controllate devono esporre: • in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della controllante; • nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con la controllante e con le altre società del gruppo, nonché l’effetto che l’attività di direzione e coordinamento ha avuto sull’impresa e sui suoi risultati. Operazioni con parti correlate Articolo 2391-bis del Codice civile Le operazioni con parti correlate (articolo 2391-bis del Codice civile) Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione. Le operazioni con parti correlate (articolo 2391-bis del Codice civile) I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea. Le principali novità del decreto correttivo IRES che incidono sul bilancio (D.Lgs. 247/2005) Disposizioni generali Art. 20-bis, TUIR: “Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi (...) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata”. Qualificazione come reddito di partecipazione e, quindi, come reddito d’impresa, del differenziale percepito in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale o di liquidazione. Art. 6, comma 1 - Determinazione della base imponibile Art. 86, comma 5-bis, del TUIR: “Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni” Art. 6, comma 2 - Determinazione della base imponibile Art. 87 del TUIR: “[...] 1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. 3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui alla articolo 109, comma 9, lettera b). Art. 6, comma 2 - Determinazione della base imponibile Art. 87 del TUIR: 3. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.” Il comma 7 è abrogato. Art. 6, comma 3 - Determinazione della base imponibile Art. 88, comma 4, del TUIR: 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni. Art. 6, comma 9 - Determinazione della base imponibile Art. 102, comma 6, TUIR: 6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. Art. 6, comma 9 - Determinazione della base imponibile Art. 102, comma 8, TUIR: 8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili. Articolo 12, comma 1, lettera b) - Fusione di società - Modifica all’articolo 172, comma 6 del TUIR All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Il trattamento contabile dell’avanzo di fusione – articolo 23, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n.310 – Articolo 23, D.Lgs. n. 310/2004 Integrazione all’articolo 2504-bis del Codice civile Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi rischi ed oneri. Quando tale “avanzo” è originato dalla previsione di futuri risultati economici sfavorevoli della incorporata, esso deve essere allocato ad un “fondo oneri futuri”, utilizzabile a fronte delle perdite attese. Se l’avanzo rappresenta la conseguenza di un’acquisizione ben negoziata (“buon affare”), esso deve essere imputato ad una specifica riserva del patrimonio netto della società risultante dalla fusione. La riforma del risparmio – Legge del 28 dicembre 2005, n.262 – Articolo 2, comma 2, della Legge n. 262/2005 Integrazione all’articolo 2400 del Codice civile Al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico, i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza (in caso di opzione per il sistema dualistico di governance) e i componenti del consiglio di amministrazione (in caso di opzione per il sistema monistico di governance) devono rendere noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Nuovo obbligo in capo ai componenti degli organi di controllo Articolo 3, comma 1, della Legge n. 262/2005 Modifiche all’articolo 2393 del Codice civile la possibilità di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società azionarie con deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nuovo obbligo in capo ai componenti degli organi di controllo Le principali novità Integrazione all’articolo 2412 del Codice civile E’ modificato l’articolo 2412 del Codice civile in ordine ai limiti di emissione dei prestiti obbligazionari. In particolare, la soglia di emissione rappresentata dal doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, deve essere ridotta degli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere. Articolo 11, comma 1, lettera a), della Legge n. 262/2005 Le principali novità Integrazione all’articolo 2412 del Codice civile Sono abrogate le disposizioni previste dall’articolo 2412, settimo comma, del Codice civile relative ai prestiti obbligazionari emessi all’estero da società italiane, ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato. Articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge n. 262/2005 Le principali novità Modifica all’articolo 2621, comma 1, del Codice civile Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni. Le principali novità Modifica all’articolo 2621, comma 4, del Codice civile […] Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa. Inasprimento delle sanzioni per false comunicazioni sociali. Le principali novità Modifica all’articolo 2622, comma 4, del Codice civile […] La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. NOVITA’ Le principali novità Integrazioni agli articoli 2625, 2635 e 2638 del Codice civile Sono state inasprite le sanzioni penali previste per i reati societari, quali – per esempio – le false comunicazioni sociali, le false comunicazioni sociali in danno delle società, soci, creditori, l’omessa comunicazione del conflitto di interessi e il ricorso abusivo al credito. Si veda l’articolo 39, rubricato “Aumento delle sanzioni penali e amministrative”. L’entrata in vigore (articolo 42 della Legge n.262/2005) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (12 gennaio 2006), le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte. Per le società già iscritte nel registro delle imprese alla data del 12 gennaio 2006, il recepimento negli statuti delle disposizioni legislative deve avvenire entro il 12 gennaio 2007. Nel silenzio della norma, “[…] si ritiene possibile concludere che, per le società costituite successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 262/2005, le previsioni di cui alla legge in commento da inserirsi in statuto siano immediatamente operative” (cfr. Circolare ABI n. 52 del 3 gennaio 2006).