Il bilancio
di esercizio 2005
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
Centro Studi e Ricerche
La rivalutazione
dei beni d’impresa
e delle aree fabbricabili
Articolo 1, comma 469, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui
alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e
successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui
al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti
dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della
demolizione degli edifici prima esistenti.
AMBITO SOGGETTIVO
Possono eseguire la rivalutazione ex articoli 10-16 della Legge
n.342/2000 i soggetti titolari di reddito d’impresa:
 soggetti IReS: società di capitali ed enti commerciali residenti,
enti pubblici e privati (ex articolo 73, comma 1, lettera c), del
nuovo TUIR), società ed enti non residenti aventi stabile
organizzazione in Italia;
 soggetti IRPeF: imprese individuali, società in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate, anche in contabilità
semplificata.
AMBITO OGGETTIVO
Possono costituire oggetto di rivalutazione:
 i beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa);
 le partecipazioni in società controllate e collegate (cfr. articolo
2359 del Codice civile) costituenti immobilizzazioni.
 il perfezionamento della rivalutazione potrebbe determinare degli apprezzabili
vantaggi con riferimento alle partecipazioni che non si qualificano per l’esenzione;
 con riferimento, invece, alle partecipazioni che fruiscono del regime della
participation exemption, va considerato il concorso solo parziale alla formazione del
reddito delle eventuali plusvalenze realizzate in assenza della rivalutazione (9% dal 3
dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 e 16% dal 1° gennaio 2007).
AMBITO TEMPORALE
I beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio
in corso alla data del 31 dicembre 2004 ed essere ancora
presenti in quello relativo all’esercizio successivo
(2005), in cui è eseguita la rivalutazione.
L’oggettiva “rivalutabilità” deve sussistere già nel primo
dei predetti esercizi.
Articolo 1, comma 470, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale è stata
eseguita.
Riconoscimento generalmente differito al
1° gennaio 2008 del maggior valore
attribuito ai beni rivalutati.
Articolo 1, comma 471, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i
beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non
ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con
riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta
un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP pari:
 al 12% per i beni ammortizzabili;
 al 6% per i beni non ammortizzabili.
Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva
coincide con il termine per il versamento
del saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo di imposta
nel quale la rivalutazione è perfezionata.
Articolo 1, comma 476, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e
473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità
stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
Consentito anche il cd. riallineamento dei valori fiscali
rispetto a quelli (maggiori) civilistici.
Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori
Circolare n. 57/E del 25 giugno 2002
(con riferimento alla Legge n. 448/2001)
Ammortamenti
Le quote di ammortamento dei beni rivalutati devono essere
commisurate al nuovo valore a essi attribuito a decorrere
dall'esercizio in cui la rivalutazione produce effetti fiscali e fino a
esaurimento di tale valore. Pertanto i maggiori ammortamenti
civilistici fiscalmente non riconosciuti saranno recuperati al termine
del processo di ammortamento civilistico, nel rispetto dei limiti
indicati dall'articolo 102 del TUIR.
Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori
Circolare n. 57/E del 25 giugno 2002
(con riferimento alla Legge n. 448/2001)
Spese di manutenzione
Ai fini del calcolo del limite del 5 per cento di deducibilità delle
spese di manutenzione, ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del
TUIR, il costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili
comprenderà gli eventuali maggiori valori attribuiti in sede di
rivalutazione solo a partire dall'esercizio dal quale decorrono gli
effetti fiscali della rivalutazione.
Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori
Circolare n. 57/E del 25 giugno 2002
Cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee al regime di
impresa dei beni rivalutati prima della decorrenza degli effetti fiscali
Nel caso in cui si verifichino le ipotesi indicate, la rivalutazione, con riferimento a quei
particolari beni, rimane priva di effetti fiscali. Le medesime conseguenze si producono
anche nel caso in cui i beni rivalutati vengono successivamente conferiti prima della
decorrenza degli effetti fiscali. L’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 86/2002, stabilisce
che le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalle ipotesi in esame devono essere
calcolate con “riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione” (da intendersi come
“il loro valore fiscale nell’esercizio in cui si verificano le ipotesi in esame, determinato
senza tenere conto della rivalutazione eseguita”).
Al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta pari
all’ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni oggetto delle
ipotesi di cui si sta trattando, nei limiti dell’importo pagato.
Conseguenze del riconoscimento
differito dei maggiori valori
Il riconoscimento differito comporta l’introduzione di un
“doppio binario” temporaneo tra i valori civilistici dei beni
oggetto di rivalutazione e i relativi valori fiscali, richiedendo la
rilevazione di una conseguente fiscalità differita attiva,
qualora ne esistano i presupposti.
L’eccezione del rilascio dei fondi in presenza di residui fiscali
capienti 2006-2007 e di improbabili realizzi nel biennio.
Annotazioni contabili della rivalutazione
SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA: devono annotare la
rivalutazione nel relativo inventario e nella nota integrativa,
indicando il prezzo di costo dei beni rivalutati e le eventuali
rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione
(Circolare n.207/E del 2000).
SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: devono redigere
un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi
di costo e la rivalutazione eseguita, da presentare, a richiesta,
all’Amministrazione finanziaria.
LIMITE ECONOMICO ALLA RIVALUTAZIONE
I valori risultanti dalla rivalutazione non possono in
nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai
beni con riguardo:
 alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,
all’effettiva possibilità
di economica
utilizzazione
nell’impresa (valore in uso);
ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati
regolamentati italiani o esteri (valore di mercato).
CATEGORIE OMOGENEE
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla
medesima categoria omogenea (per i beni materiali
ammortizzabili: anno di acquisizione del bene e relativo
coefficiente d’ammortamento).
In relazione ai beni immobili e ai beni mobili registrati il decreto
attuativo individua specifiche categorie.
Immobili: aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati
strumentali “per destinazione” ex articolo 43, comma 2, primo periodo, del
TUIR, fabbricati strumentali “per natura”, ex articolo 43, comma 2, secondo
periodo del TUIR.
Beni mobili registrati: aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni
iscritte nel registro internazionale, nonché navi e imbarcazioni non
iscritte in tale registro.
Beni immateriali: la rivalutazione può
distintamente per ciascuno di essi.
essere effettuata
I beni a deducibilità limitata e a uso promiscuo possono essere
esclusi dalla relativa categoria.
Per tutti i beni facenti parte della medesima categoria omogenea
deve essere adottato un unico criterio di rivalutazione.
LE MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE
Costo storico
Fondo ammortamento pregresso (31/12/2004)
Percentuale ammortamento
Quota ammortamento anno 2005
1.000
(600)
10%
(100)
Valore netto di bilancio al termine dell’esercizio 2005, in assenza
di rivalutazione = 300
Ammortamento residuo al 31/12/2005 = 3 anni
Valore economico = 900
Rivalutazione max = 900 - [1000-(600+100)]= 600
I) La rivalutazione del costo storico del bene (produce, nella
maggior parte dei casi, sia un allungamento del periodo di
ammortamento residuo, quantomeno fiscale, sia un incremento
dell’ammontare massimo ammortizzabile nel singolo esercizio)
Bene
a
Diversi
Riserva di rivalutazione
Debiti tributari
600
528
72
Costo storico rivalutato = 1.600 - Valore netto = 900
Amm.to contabile residuo = 5 anni (160) e 7 mesi ½ (100)
Amm.to fiscale residuo = 2 anni (100); 4 anni (160) e 4 mesi ½ (60)
II) La rivalutazione del costo storico del bene e del relativo
fondo di ammortamento (si mantiene inalterata la durata
residua dell’ammortamento)
N.B. Il valore lordo del bene non dovrebbe eccedere il valore di sostituzione
“a nuovo” dello stesso
Bene
a
Diversi
Fondo ammortamento
Riserva di rivalutazione
Debiti tributari
2.000
1.400
528
72
Costo storico rivalutato = 3.000 - Valore netto = 900
Amm.to contabile residuo = 3 anni
Amm.to fiscale residuo = 2 anni (100); 2 anni (300) e 4 mesi (100)
III) La riduzione del fondo ammortamento (particolarmente
idonea ai fini dell’eliminazione dal bilancio delle rettifiche operate in
applicazione di norme tributarie)
Fondo
amm.to
a
Diversi
Riserva di rivalutazione
Debiti tributari
600
528
72
Costo storico rivalutato = 1.000 / Valore netto = 900
Amm.to contabile residuo = 9 anni
Amm.to fiscale residuo = 2 anni (100 “storico”); 7 anni (100)
IV) La contestuale rivalutazione del costo storico del bene e
riduzione del fondo ammortamento
Diversi
a
Diversi
Bene (1)
Fondo amm.to
Riserva di rivalutazione
Debiti tributari
(1)
600
450
150
528
72
fino al valore massimo di sostituzione “a nuovo” = 1.450
Costo storico rivalutato = 1.450 - Valore netto = 900
Amm.to contabile residuo = 6 anni (145) e 2 mesi ½ (30)
Amm.to fiscale residuo = 2 anni (100); 4 anni (145) e 10 mesi (120)
Articolo 1, comma 472, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
Il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della disposizione di
cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per
cento. L’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre
rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi:
E’ possibile effettuare il versamento anche in
 10 per cento nel 2006;
unica soluzione (cfr. Circolare n.6/E del 2006).
 45 per cento nel 2007;
 45 per cento nel 2008.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori
Circolare n.57/E del 25 giugno 2002
Attribuzione del saldo attivo di rivalutazione ai soci
Nel caso di attribuzione del saldo attivo ai soci o partecipanti, l’importo
attribuito concorre al reddito imponibile del soggetto che ha effettuato
la rivalutazione e dei soci o partecipanti. La norma prevede che al
soggetto che ha effettuato la rivalutazione è concesso un credito
d’imposta, ai fini IRPeF ed IReS, pari all’ammontare dell’imposta
sostitutiva riferibile alla parte di saldo attivo attribuito. L’importo del
saldo attivo attribuito ai soci o partecipanti concorre al reddito anche se
si verifica in data anteriore a quella di decorrenza degli effetti fiscali
della rivalutazione.
Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori
Circolare n.57/E del 25 giugno 2002
Attribuzione del saldo attivo di rivalutazione ai soci
In tal caso, l’articolo 4, comma 3, del D.M. n. 86/2002, derogando
espressamente al principio del differimento di tali effetti, prevede che i
maggiori valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti
“dalla stessa data”. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso
che i maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio
del periodo d'imposta nel quale il saldo attivo distribuito ha concorso al
reddito. Nel caso di distribuzione parziale della riserva, il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori opera fino a concorrenza
degli importi attribuiti ai soci e il contribuente dovrà indicare i beni per
i quali opera tale riconoscimento.
Conseguenze del riconoscimento differito dei maggiori valori
Circolare n.57/E del 25 giugno 2002
Utilizzo del saldo attivo a copertura di perdite
Il saldo attivo di rivalutazione può essere liberamente destinato a
copertura delle perdite, anche nell’esercizio precedente a quello in cui si
producono gli effetti fiscali. Tale utilizzo non ha alcuna conseguenza ai
fini della rivalutazione: il riconoscimento fiscale del maggior valore
attribuito ai beni rivalutati continuerà a decorrere dal secondo (n.d.r. da
leggersi ora “terzo”) esercizio successivo a quello con riferimento al
quale la rivalutazione è eseguita.
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, al netto
dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale
sociale, ovvero accantonato in un’apposita riserva, la cui
denominazione contenga il riferimento alla Legge di rivalutazione.
L’eventuale attribuzione del saldo attivo ai soci o ai
partecipanti, mediante distribuzione della riserva, ovvero
mediante riduzione del capitale sociale, comporta la tassazione in
capo alla società e ai soci delle somme distribuite, incrementate
dell’imposta sostitutiva corrispondente.
In caso di distribuzione, il saldo aumentato dell’imposta
sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società
o dell’ente ai soli fini delle imposte sui redditi
Qualora, all’atto della rivalutazione, l’impresa ritenga probabile una
distribuzione della riserva in esercizi successivi, si dovranno
stanziare le relative imposte differite (riferite alle sole imposte sui
redditi).
Articolo 9, comma 2, D.M. n. 162/2001
La distribuzione del saldo attivo è fiscalmente irrilevante per i
soggetti in contabilità semplificata.
A seguito della riforma del sistema fiscale statale, che ha sostituito
il meccanismo del credito d’imposta sui dividendi con quello
dell’esenzione parziale (pari al 60% per i soggetti I.R.Pe.F. e al
95% per i soggetti I.Re.S.), la distribuzione del saldo di
rivalutazione netto distribuibile concorrerebbe alla determinazione
del reddito imponibile del socio limitatamente al 40% ovvero al
5%, rispettivamente in caso di soggetti IRPeF detentori di
partecipazioni qualificate o in regime d’impresa ovvero di soggetti
IReS, oppure subirebbe la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta in
capo ai soci detentori di partecipazioni non qualificate ovvero di
soggetti non residenti.
Articolo 1, comma 473, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o
risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici
esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l’attività d’impresa.
Articolo 1, comma 473, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che
fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla
medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree
fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal
fine si considerano comprese in distinte categorie le aree
edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
Articolo 1, comma 474, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che
l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorché previa demolizione
del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi
all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di
accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area.
Articolo 1, comma 475, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi:
a) 40 per cento nel 2006;
Dovrebbe essere possibile effettuare il
versamento anche in unica soluzione.
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
Il meccanismo
di deduzione extra-contabile
Articolo 109 del TUIR
Dal principio della “dipendenza rovesciata”
al “quasi doppio binario”
Il “doppio binario”
L’abrogazione dell’articolo 2426, comma 2, del Codice
civile, che consentiva l’interferenza fiscale sul bilancio
attraverso l’iscrizione di rettifiche di valore o
accantonamenti stanziati esclusivamente in applicazione
di norme tributarie, ha reso necessaria una disposizione
che consentisse deduzioni extra-contabili, sia per fruire di
norme sovvenzionali, sia per utilizzare limiti forfetari.
Articolo 109, comma 4, lett. b), TUIR
Norme generali sui componenti del reddito d’impresa
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto
economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia
deducibili:
b) quelli, che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione di legge (utili spettanti ai dipendenti, agli
amministratori, a taluni associati in partecipazione, quota di TFR
destinata ai fondi pensione, erogazioni liberali, ecc.).
Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR
Norme generali sui componenti del reddito d’impresa
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se
e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo
all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili:
… Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di
valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione
finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli
ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli
interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto
economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei
redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni
Cfr. articolo 11, comma 1, lettera d),
e quelli dei fondi.
n.2, del D.Lgs. n.38/2005.
Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR
Norme generali sui componenti del reddito d’impresa
Doppio binario consentito per:
- ammortamenti ordinari “eccedenti” dei beni materiali
- ammortamenti anticipati e integrali (< € 516) dei beni materiali
- ammortamenti “eccedenti” dei beni immateriali (avviamento incluso)
- svalutazione “eccedente” dei crediti
- svalutazione “eccedente” per rischi contrattuali sui lavori di durata ultrannuale
- accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni cicliche su navi e aerei
- accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni sui beni gratuitamente devolvibili
- accantonamenti “eccedenti” per operazioni e concorsi “a premio”
Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR
In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili
d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si
riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in
cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla
riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore
all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto
del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle
riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito
ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa
corrispondenti.
Parole aggiunte dall’articolo 7, comma 10, lett.
Parole soppresse dall’articolo 7, comma 10, lett.
a), del D.Lgs. n.247/2005 (Correttivo all’IReS)
b), del D.Lgs. n.247/2005 (Correttivo all’IReS)
L’ammontare dell’eccedenza è ridotta degli ammortamenti,
delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore
relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle
riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio distribuiti,
che hanno concorso alla formazione del reddito.
Le deduzioni extra-contabili possono essere fruite anche dagli
imprenditori che non hanno utili contabili o riserve da vincolare in
sospensione d’imposta.
Viene altresì meno l’interferenza fiscale sulle poste del patrimonio
netto: il vincolo della sospensione d’imposta opera infatti solo
“per masse” e produce effetti solo in caso di distribuzione ai soci.
Il vincolo grava anche sulle cd. riserve “di capitale”.
L’impatto sul bilancio della fiscalità differita
L’art.6 della Legge delega n.366/2001, al punto a), prevedeva di “[…]
stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio della
competenza, occorre tener conto degli effetti della fiscalità differita”.
• Introduzione nell’Attivo dello schema di Stato Patrimoniale delle voci
“C.II.4-bis) Crediti tributari” e “C.II.4-ter) Imposte anticipate”;
• integrazione nel Passivo della voce “B.2 Fondo imposte, anche differite”
e nello schema di Conto economico della voce “22) imposte sul reddito,
correnti, differite e anticipate”.
Con riferimento alle differenze temporanee imponibili, il Principio contabile
n.25, come di recente rivisto dall’OIC, conferma che le differenze
patrimoniali tra il valore di una attività e di una passività secondo criteri
civilistici e quello a fini fiscali possono sorgere anche a seguito di operazioni
di acquisizione e conferimento di aziende e di fusioni o scissioni.
• Nell’esercizio in cui si producono le differenze temporanee
“deducibili” si effettuerà la seguente rilevazione:
• CII4-ter) Imposte pre-pagate a
22b) Imposte differite
• Nell’esercizio in cui le predette differenze si riverseranno:
• 22b) Imposte differite
a
CII4-ter) Imposte pre-pagate
Le eventuali rettifiche di stima aventi per oggetto le imposte
differite attive precedentemente stanziate dovrebbero essere così
contabilizzate:
22b) Imposte differite
a
CII4-ter) Imposte prepagate
La rilevazione delle eventuali imposte differite attive in
precedenza non contabilizzate per carenza dei citati presupposti,
nell’esercizio in cui tali presupposti vengano a verificarsi:
CII4-ter) Imposte prepagate
a
22b) Imposte differite
Novità nello schema di Nota Integrativa
• un apposito prospetto contenente (art.2427, n.14):
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, l’aliquota applicata,
nonché le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico o nel patrimonio netto, le
voci escluse e le relative motivazioni;
b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio
attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti, l’ammontare
e le motivazioni della eventuale mancata iscrizione.
IMPOSTE DIFFERITE – IReS
ESERCIZI
2006
2007
2008
2009
B6) Omaggi 2004 >25,82 Euro
-106
-106
-106
-106
B6) Omaggi 2003 >25,82 Euro
-186
-186
-186
B10a) Quota deducibile ammortamento
avviamento
-516
-516
-516
-516
B14) Spese di rappresentanza 2004
-116
-116
-116
-116
B14) Spese di rappresentanza 2003
-177
-177
-177
B14) Spese di rappresentanza 2002
-152
-152
B14) Spese di rappresentanza 2001
-655
Spese di manutenzione ex art.102 c.6 Tuir 2004
-493
TOTALE
-424
-558
-516
-2.580
-464
-531
-304
-655
-493
Ammortamenti anticipati ex art.102 c.3 Tuir
TOTALE IMPONIBILE
2010
-493
-493
-493
-2.465
21.215
17.820
57.330
96.365
-2.401
-1.746
19.621
16.695
56.321
89.006
imposte differite passive
0
0
6.475
5.474
18.586
30.535
imposte differite attive
792
576
0
0
0
1.368
IMPOSTE DIFFERITE – IRAP
ESERCIZI
2006
2007
2008
2009
B6) Omaggi 2004 >25,82 Euro
-106
-106
-106
-106
B6) Omaggi 2003 >25,82 Euro
-186
-186
-186
B10a) Quota deducibile ammortamento
avviamento
-516
-516
-516
-516
B14) Spese di rappresentanza 2004
-116
-116
-116
-116
B14) Spese di rappresentanza 2003
-177
-177
-177
B14) Spese di rappresentanza 2002
-152
-152
B14) Spese di rappresentanza 2001
-655
Spese di manutenzione ex art.102 c.6 Tuir 2004
-493
TOTALE
-424
-558
-516
-2.580
-464
-531
-304
-655
-493
Ammortamenti anticipati ex art.102 c.3 Tuir
TOTALE IMPONIBILE
2010
-493
-493
-493
-2465
21.215
17.820
57.330
96.365
-2.401
-1.746
19.621
16.695
56.321
89.006
imposte differite passive
0
0
834
709
2.394
3.937
imposte differite attive
102
74
0
0
0
176
Nota Integrativa (art.2427, n.14)
Esercizio corrente
Esercizio precedente
Saldo
IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE
34.472
28.935
5.537
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE
1.544
340
1.204
TOTALE SALDO ECONOMICO
4.333
Aliquote applicabili
ESERCIZI
2006
2007
2008
2009
OLTRE
IRAP
4,25%
4,25%
4,25%
4,25%
4,25%
IRES
33,00%
33,00%
33,00%
33,00%
33,00%
Le novità in materia di
determinazione delle plusvalenze e
delle minusvalenze
(cfr. articolo 1, comma 131, della Legge n.266/2005)
Articolo 1, comma 131, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006)
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di
partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di
imposta indicato all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344, il costo fiscalmente
rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle
svalutazioni dedotte (a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2002) nei precedenti periodi d’imposta (articolo 6
D.L. 10 gennaio 2006 n.2, in vigore dal 12 gennaio 2006).
Articolo 5, comma 2,
del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005
Art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003:
“Non rientrano nell’esenzione di cui all’articolo 87 ed all’articolo 58
del testo unico delle imposte sui redditi […] le plusvalenze relative alle
azioni o quote realizzate entro il secondo [quarto (?)] periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza
delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2003 e nel precedente [...]”.
La “prima versione” del D.L. n. 203/2005
prorogava gli effetti della norma
transitoria per ulteriori due periodi
d’imposta.
Tale disposizione è stata
eliminata dal Legge n.248/2005.
Le modifiche al regime della
participation exemption
Articolo 5, comma 1, lettera a)
del D.L. n. 203/2005
Articolo 64, comma 1, del TUIR:
“Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di
cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute
ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente
inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura
corrispondente alla percentuale di cui all’art. 58, comma 2”.
Articolo 5, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 203/2005
Art. 87 del TUIR:
“Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate e determinate
ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o
quote di partecipazioni in società o enti […] con i seguenti
requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese
precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data più recente [...]”
NOVITA’
Articolo 5, comma 3,
del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005
“Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per
le cessioni effettuate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto”.
Il
Decreto
Legge
n.203/2005 è stato
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 3 ottobre
2005.
Il Decreto è entrato
in vigore il 4
ottobre 2005.
Modifiche all’articolo 5, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005
Nel testo della Legge n.248/2005 (entrato in vigore il 3
dicembre 2005), che ha convertito con modificazioni il D.L.
n.203/2005, nell’articolo 5, lettera b) le parole: «nella
misura del 95 per cento» sono state sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell’84 per
cento a decorrere dal 2007».
Modifiche all’articolo 5, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005
Pertanto, l’attuale formulazione dell’articolo 87 del TUIR risulta
essere la seguente:
“Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a
decorrere dal 2007 le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi
dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di
partecipazioni in società o enti […] con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese
precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data più recente [...]”.
Articolo 5, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005
L’articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legge in esame
prevede:
1. la riduzione al 95% (91% ovvero 84%) della percentuale di
esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation
exemption)
100% (D.Lgs. n. 344/2003)
ESENZIONE
95% (D.L. n. 203/2005),
91% ovvero 84% (Legge n. 248/2005)
DL n. 203/2005,
come modificato dalla Legge n. 248/2005
Cessione plusvalenti di partecipazioni, che si qualificano per
l’esenzione, detenute da soggetti IReS:
Periodo
Percentuale di esenzione
1/1/2004 – 3/10/2005
100%
4/10/2005 – 2/12/2005
95%
3/12/2005 – 31/12/2006
91%
Dall’1/1/2007
84%
Articolo 5, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005
2. il contestuale allungamento dagli attuali 12 mesi a 18 mesi del
periodo minimo di possesso richiesto ai fini dell’applicabilità
della disciplina in esame.
12 mesi (D.Lgs. n. 344/2003)
HOLDING
PERIOD
18 mesi (D.L. n. 203/2005)
Articolo 5, comma 1, lett. c)
del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005
Art. 97, comma 1-bis, del TUIR:
“Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87,
comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le
partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo
giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del
periodo di imposta”.
Ai fini del pro rata patrimoniale, le partecipazioni – in presenza degli
altri requisiti previsti dall’articolo 87 del TUIR – si continuano a
qualificare per l’esenzione se possedute ininterrottamente da 12 mesi.
Articolo 5, comma 1, lett. d)
del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005
Art. 101, comma 1-bis, del TUIR:
“Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi
previsti alle lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 è
subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in
data più recente [...]”.
Restano indeducibili le minusvalenze
realizzate su partecipazioni detenute
ininterrottamente per almeno 12 mesi
Asimmetria rispetto al
trattamento previsto per
le plusvalenze “esenti”
Assonime,
Lettera circolare del 30 settembre 2005
Assonime ha segnalato alcune asimmetrie nel sistema di
esenzione delle plusvalenze, come ridisegnato dal D.L. n.
203/2005:
1) a fronte della parziale esenzione delle plusvalenze, permane
la totale indeducibilità dei costi relativi alla cessione delle
partecipazioni;
2) a fronte della parziale esenzione delle plusvalenze, permane
la totale indeducibilità delle minusvalenze realizzate;
3) a fronte dell’allungamento a 18 mesi del periodo minimo di
possesso, non è stata adeguata la disciplina relativa
all’indeducibilità delle minusvalenze, le quali divengono
indeducibili una volta realizzato l’ininterrotto possesso per
soli 12 mesi;
4) non è stata adeguata la disciplina del pro rata
patrimoniale, in ragione della quale le partecipazioni
“rilevanti” continuano a essere quelle aventi i requisiti per
fruire dell’esenzione possedute ininterrottamente da almeno
12 mesi.
Le modifiche relative alla disciplina
dell’ammortamento dell’avviamento
(articolo 5-bis della Legge n. 248/2005)
Le modifiche all’articolo 103, comma 3, del TUIR
Nell’articolo 5-bis della Legge n. 248/2005 (cd. Collegato alla
Legge Finanziaria per l’anno 2006) viene introdotta una modifica
all’articolo 103, comma 3, del TUIR, volta a incidere sul processo
di ammortamento fiscale dell’avviamento:
“Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto
nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a
un ventesimo del valore stesso”.
Modifica prevista dall’articolo 1,
comma 521, della Legge n. 266/2005
(Legge Finanziaria per l’anno 2006).
Articolo 1, comma 521,
della Legge n. 266/2005
“All’articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 30
settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo»”.
Le modifiche all’articolo 103, comma 3, del TUIR
E’ quindi previsto un allungamento dei termini per
l’ammortamento fiscale dell’avviamento da 10 periodi
d’imposta (per gli esercizi chiusi sino al 2 dicembre
2005), a 20 (per quelli chiusi tra il 3 dicembre e il 31
dicembre 2005) e a 18 (per quelli chiusi dal 1° gennaio
2006, “[…] anche con riferimento alle residue quote di
ammortamento del valore di avviamento iscritto in
periodi di imposta precedenti”.
Le modifiche all’art. 103, co. 3, TUIR
– interpretazione letterale –
Periodo
Ammortamento
Periodi d’imposta chiusi sino al
02/12/2005
1/10
Periodi d’imposta chiusi dal 3 al
31/12/2005
1/20
Periodi d’imposta chiusi dal 01/01/2006
1/18
Doppio binario
civilistico fiscale
L’art. 2426, n.6, prevede
l’ammortamento
civilistico
dell’avviamento entro un
periodo di 5 anni.
Commissione Finanze della Camera,
interrogazione a risposta immediata
n.5-05099 del 17/1/2006
Confermata dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate in occasione degli
incontri con la stampa specializzata (cfr. Circolare n.6/E/2006).
“[…] i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (a
partire dall’esercizio 2005) dovranno determinare le quote di ammortamento
del valore di avviamento nel rispetto dei nuovi limiti massimi applicando al
costo originario la nuova percentuale (5,56 per cento) senza rideterminare le
quote di ammortamento in un lasso temporale di 18 esercizi”.
Introduzione della disciplina del c.d.
“dividend washing”
(cfr. articolo 5-quinquies della Legge n. 248/2005)
Dividend Washing
L’articolo 5-quinquies della Legge n. 248/
2005 (provvedimento Collegato alla Legge
Finanziaria per l’anno 2006) ha introdotto una
norma antielusiva sul dividend washing
modificando l’articolo 109 del TUIR.
Dividend washing
Articolo 109, comma 3-bis, del TUIR:
“Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non
possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero
dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il
realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze
negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1,
lettere c) e d) e i relativi costi.”
Dividend washing
Articolo 109, comma 3-ter, del TUIR:
“Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni acquisite nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che
soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle
lettere c) e d) dell’articolo 87”.
Dividend washing
Articolo 109, comma 3-quater, del TUIR:
“Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del
decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973
n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di
natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel
periodo di imposta o in quello precedente sulle azioni,
quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al
comma 3-bis”.
Dividend washing
Articolo 5-quinquies, comma 2, della Legge
n.248/2005:
“Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal
periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1°
gennaio 2006”.
Dividend washing
Articolo 5-quinquies, comma 3, della Legge n. 248/2005
“Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al
comma 1, di ammontare superiore a 50 mila euro, derivanti da
operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più
operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a
decorrere dal periodo d’imposta cui si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344, il contribuente comunica
all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire
l’accertamento della conformità delle relative operazioni alle
disposizioni dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600 [...]”.
Dividend washing
Articolo 5-quinquies, comma 3, della Legge n. 248/2005
“Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni,
nonché le procedure e i termini delle stesse. In caso di
comunicazione omessa, incompleta o infedele, la
minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono
fiscalmente indeducibili”.
Dividend washing
Articolo 5-quinquies, comma 3, della Legge n. 248/2005
La predetta disposizione prevede l’obbligo di comunicazione, da
parte del contribuente, dei dati e delle notizie relativi alle
minusvalenze di ammontare superiore a euro 50.000,00, derivanti
da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati
regolamentati, realizzate a decorrere dal periodo di imposta cui si
applicano le disposizioni del D.Lgs. n.344/2003. L’omessa,
incompleta o infedele comunicazione rendono indeducibili le
eventuali minusvalenze realizzate.
Dividend washing
Articolo 5-quinquies, comma 4, della Legge n. 248/2005
“Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di
imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti
sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente
quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle
disposizioni del presente articolo”.
Leasing finanziario
Informativa civilistica
Problematiche e novità fiscali
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
Leasing finanziario: contratto di locazione di beni materiali (mobili e
immobili) e immateriali (per es., software), acquistati o fatti costruire dal
locatore su scelta e indicazione del conduttore che se ne assume tutti i rischi
e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al
termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito
(riscatto). [Cfr. Circolari della Banca d’Italia n.49/1989 e n.217/1986]
In sostanza tale operazione realizza una forma di finanziamento per l’uso di
un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà
del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del
locatario.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
L’articolo 2424 del Codice civile dispone che, nella macroclasse B
dell’attivo del bilancio dei soggetti locatori, le immobilizzazioni siano
rappresentate “con separata indicazione di quelle concesse in locazione
finanziaria”.
Tale disposizione si applica esclusivamente alle società iscritte
nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 113 del T.U.B.
(soggetti non operanti nei confronti del pubblico).
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
La relazione governativa alla legge delega chiarisce che “per
[…] le locazioni finanziarie andrebbe codificato il
trattamento contabile in grado di meglio rispecchiarne
l’essenza economica” e che “[…] parrebbe corretto
prevederne la contabilizzazione secondo il c.d. metodo
finanziario in luogo di quello patrimoniale”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
Metodo patrimoniale
I contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati in base alla
forma giuridica negoziale e pertanto, i beni oggetto di locazione
sono rilevati come attività patrimoniali da parte del concedente e
dallo stesso ammortizzati, mentre sono contabilizzati a conto
economico i canoni corrisposti da parte dell’utilizzatore;
quest’ultimo contabilizza periodicamente, in funzione della loro
competenza economica, come costi d’esercizio, i canoni
contrattualmente dovuti.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
Metodo finanziario
Nel bilancio dell’utilizzatore il bene locato è iscritto fra le proprie
immobilizzazioni e assoggettato ad ammortamento in funzione della
sua vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al
capitale e registrando per competenza la componente finanziaria del
canone e gli oneri accessori. Il concedente iscrive in bilancio un
credito per la parte relativa al capitale, registrando per competenza la
parte finanziaria del canone e gli oneri accessori.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
La contabilizzazione delle operazioni di leasing continuerà a
essere effettuata con l’utilizzo del c.d. metodo patrimoniale.
La riforma introduce però l’obbligo (art.2427, co.1, n.22), per
l’utilizzatore (locatario), di inserire in nota integrativa un apposito
prospetto dal quale risultino:
• il valore attuale delle rate (canoni) non scadute, determinato
utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo previsto
dal contratto;
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
• l’onere finanziario effettivo attribuibile all’esercizio in base al
principio di competenza economica (non necessariamente
coincidente con il tasso di interesse indicato nel contratto; da calcolarsi
in funzione dei complessivi oneri finanziari e della durata del contratto
in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti tra la data di entrata in
vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Gli oneri
finanziari complessivi sono pari alla differenza fra il valore corrente di
mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipula del relativo
contratto (compresi eventuali “costi diretti iniziali del locatore” Cfr.
IAS 17) e l’ammontare complessivo delle somme [canoni anticipati e
periodici] da corrispondersi).
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
• l’ammontare complessivo residuo al quale i beni oggetto di
locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell’esercizio
qualora
fossero
stati
considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati stanziati
nell’esercizio;
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
Raccomandazione OIC 1
Qualora di importo apprezzabile, nella nota integrativa del
locatario devono essere fornite informazioni circa gli effetti che
si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico
qualora tali operazioni fossero state rilevate con il metodo
finanziario. Pertanto, è opportuno integrare la Nota Integrativa
con l’indicazione degli ulteriori effetti indiretti (per esempio,
imposte sul reddito anticipate e differite).
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
Andranno rilevati nella Nota Integrativa del locatario, se di importo
apprezzabile:
• il valore attuale del bene locato, al netto degli ammortamenti che
sarebbero stati stanziati e di eventuali rettifiche e riprese di valore;
• il debito implicito verso il locatore, originariamente pari al valore del
bene e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle
quote di capitale incluse nei canoni contrattuali;
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
• l’onere
finanziario di competenza dell’esercizio (ottenuto
attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi
passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei
contratti);
• le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di
competenza dell’esercizio;
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di locazione finanziaria
• il relativo effetto fiscale;
• l’effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul
patrimonio netto che si otterrebbe applicando il metodo finanziario;
lo scopo è quello di far emergere l’eventuale riserva latente
intrinseca nel diritto di opzione finale (pari alla differenza fra il
prezzo di riscatto contrattualmente previsto per l’acquisto finale del
bene e il presumibile valore di mercato del bene al momento del
riscatto).
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Sale e lease back
A
1. Cede il bene
B
2. Concede il bene in locazione
È un’operazione di vendita e concomitante operazione di leasing
finanziario per il “riacquisto” – attraverso un contratto di leasing – del
bene originariamente di proprietà.
Nel caso in cui l’operazione di retrolocazione possiede i requisiti per
essere considerata finanziaria, è necessario rilevare la vendita in quanto
non si può trascurare il sottostante negozio giuridico.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Sale e lease back
L’eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita
originaria e il valore netto contabile dello stesso alla data
dell’operazione) va rilevata nel conto economico applicando il
principio della competenza. Sarà, pertanto, necessario iscrivere tra i
risconti passivi la plusvalenza di competenza degli esercizi successivi e
l’imputazione graduale della stessa tra i proventi del conto economico,
in base alla durata del contratto di leasing.
In Nota Integrativa va illustrata la metodologia adottata per il risconto
della plusvalenza e l’effetto determinato dal complesso di tali
appostazioni sul risultato netto dell’esercizio e sul patrimonio netto.
Modifiche relative alla disciplina del
LEASING IMMOBILIARE
(cfr. articolo 5-ter della Legge n. 248/2005)
Modifiche all’articolo 102, comma 7, del TUIR
L’articolo 5-quater della Legge n. 248/2005 prevede la modifica
dell’articolo 102, comma 7, del TUIR, nel modo seguente:
“[…] indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per
l’impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di
locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore
alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività
esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni
mobili, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di
quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili”.
Modifiche all’articolo 102, comma 7, del TUIR
• Durata compresa tra 8 e 15 anni (metà del periodo di
ammortamento con un “minimo” e un “massimo”)
• Vale solo per i nuovi contratti, in quanto il comma 2
dell’articolo 5-ter della Legge n. 248/2005 prevede che
“La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto” (dal 4 dicembre
2005).
LEASING IMMOBILIARE:
il problema del costo dei terreni
in capo al conduttore
L’articolo 102 del TUIR
Ammortamento dei beni materiali
La disciplina del leasing è contenuta nell’articolo
102 del TUIR, rubricato l’ammortamento dei
beni materiali.
Deducibilità dei canoni
Articolo 102, comma 7, del TUIR
“[…] indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per
l’impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di
locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a
otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa
stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili […]”.
Modifica introdotta con l’articolo 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.38
del 28 febbraio 2005, il quale ha dato attuazione alla delega attribuita al
Governo per il recepimento dei principi contabili internazionali.
Il leasing di terreni
Il principio di equivalenza secondo l’Agenzia delle Entrate
Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004
“[…] il trattamento fiscale dei canoni derivanti da
un contratto di locazione finanziaria per
l’acquisizione di un terreno deve essere equivalente
a quello applicabile al costo sostenuto per l’acquisto
di un terreno a titolo di proprietà [...]”.
Il leasing di terreni
Principio di equivalenza
Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004
Oggetto dell’interpello era la deducibilità dei canoni relativi
all’acquisizione con un contratto di locazione finanziaria di un
terreno edificabile sul quale installare un impianto di riciclaggio e
lavorazione di materiale inerte (sabbia, ghiaia, eccetera) senza la
realizzazione di alcuna opera edilizia specifica.
Indeducibilità dei canoni
Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004
“[...] in
virtù del principio di equivalenza tra
l’acquisizione del bene in proprio e l’acquisizione
attraverso un contratto di locazione finanziaria, così
come non sono ammesse in deduzione … le quote di
ammortamento di un terreno strumentale, non sono
deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi ad
un terreno acquisito in leasing […]”.
Indeducibilità dei canoni
Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004
L’Amministrazione finanziaria si è espressa con riferimento
all’indeducibilità dei canoni in capo all’utilizzatore del bene in
leasing.
La società di leasing può quindi evidentemente
ammortizzare il bene immobile concesso in locazione
sempre nella misura e nei limiti stabiliti dall’articolo
102 del TUIR.
Deducibilità degli interessi passivi
Risoluzione 19/E del 23 febbraio 2004
“ [...] è, invece, deducibile la quota parte costituita
dagli interessi passivi impliciti relativi al contratto
di leasing per l’acquisizione di un terreno [...]”.
Il leasing di terreni
Principio di
equivalenza
Risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004:
“così come non sono ammesse in
deduzione dal reddito d’impresa le quote
di ammortamento di un terreno
strumentale, non sono deducibili i
canoni di locazione finanziaria relativi
ad un terreno acquisiti in leasing”.
Sulla stessa linea:
- Risoluzione n. 69/E/2004
(leasing azionario);
- Risoluzione n. 27/E/2005
(leasing di beni immateriali);
- Risposta n. 2005/78112 del
24 maggio 2005 (leasing
d’azienda).
Indeducibilità dei canoni
Risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004
Principio di equivalenza: se e nella misura in cui
l’ammortamento di un bene strumentale è ammesso in
deduzione, anche i canoni di leasing finanziario risultano
deducibili. Cambia solo il periodo minimo (inferiore) e il
criterio di ripartizione (pro-rata temporis “stretto”) del costo
lungo la vita utile.
Indeducibilità dei canoni
Risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004
Principio di equivalenza: “doppio binario” contabile - fiscale
relativo al bene riscattato, per il quale il costo fiscale sarebbe
pari alla somma del prezzo corrisposto per l’esercizio
dell’opzione di acquisto e della quota capitale dei canoni non
dedotti. Le possibili “distorsioni” in caso di cessione del
contratto …
Il leasing di terreni
Il Principio Contabile nazionale n. 16
“Nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei
terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai
fini dell’ammortamento sulla base di stime. In quei casi, invece, in
cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo
stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente
quello del terreno, con la conseguenza che anch’esso va
ammortizzato” (cfr. Principio Contabile nazionale n. 16, § D.XI.7).
Sul caso del terreno su cui insiste un fabbricato
l’Amministrazione finanziaria NON si è espressa.
Il leasing di terreni
Il Principio contabile internazionale
IAS n. 16
“58. I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati
separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente.
Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i
terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono
ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono
attività ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul
quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del
valore ammortizzabile del fabbricato”.
Il leasing di terreni
Il Principio contabile internazionale
IAS n. 16
59. Se il costo del terreno include i costi di smantellamento,
rimozione e bonifica, la parte di costo relativa alla bonifica del
terreno è ammortizzata durante il periodo di benefici ottenuti
dall'avere sostenuto tali costi. In alcuni casi, il terreno stesso può
avere una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in
modo da riflettere i benefici che ne derivano” (cfr. principio
contabile internazionale n. 16, § 58-59).
Il leasing di terreni
Osservazioni critiche all’approccio dell’Agenzia
1. L’articolo 102, comma 7, del TUIR, NON prevede un diverso
trattamento della quota parte di canone riconducibile al costo del bene
condotto in leasing, rispetto a quella relativa agli interessi passivi.
2. L’articolo 102, comma 7, del TUIR, pone quale unica condizione per la
deducibilità del canone di leasing quella della durata del contratto.
3. Il trattamento in termini di competenza è quello dei servizi, considerato
che il riscatto finale è una mera opzione concessa al conduttore.
Mancato riscontro nella normativa attualmente vigente
Il leasing di terreni
Area che incorpora un fabbricato
Legge Tremonti-bis
Riconosciuta la possibilità di beneficiare
dell’agevolazione anche per le aree che
incorporano un fabbricato strumentale per
natura.
Credito per aree
svantaggiate ex-lege
n. 388/2000
E’ interamente agevolabile il costo
dell’investimento
rappresentato
dall’acquisizione (in proprietà o in leasing)
del terreno su cui insiste il fabbricato (cfr.
Circolare n. 38/E del 9 maggio 2002).
Il leasing di terreni
Area che rappresenta la
pertinenza di un fabbricato
Cassazione n. 2641
del 27 aprile 1984
Ai fini dell’IVA, viene postulato il principio
generale secondo il quale le aree
pertinenziali soggiacciono allo stesso regime
tributario del bene al quale accedono.
Il leasing di terreni
Terreno agricolo
Circolare n. 98/E
del 17 maggio 2000
I terreni non sono ammortizzabili, anche se
assolvono a una funzione di strumentalità
nell’esercizio dell’attività.
Rettifica della precedente
Circolare n. 98/E/2000
Risoluzione n. 27/E
del 5 febbraio 2003
Sono agevolabili gli acquisti di impianti di
nuovi vigneti e le spese sostenute per
l’ampliamento,
la
riattivazione
o
l’ammodernamento di vigneti preesistenti.
Ammortamento dei terreni
Anche qualora si accettasse il “principio di equivalenza”
… “L’originario comma 10 della bozza dell’articolo 67 del
TUIR (attuale articolo 102) prevedeva espressamente che il
costo dei fabbricati strumentali non suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni andava assunto al
netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di
quelle che ne costituiscono pertinenza, fatti salvi i fabbricati
costruiti o acquistati prima dell’entrata in vigore del testo
unico, per i quali il costo poteva essere assunto al lordo di
dette aree. […]”
Ammortamento dei terreni
“Nella nota ministeriale illustrativa relativa al citato comma
10 si affermava che la disposizione ivi contenuta era intesa a
chiarire «la non ammortizzabilità dei terreni e delle aree
occupate dai fabbricati in aderenza al Codice civile,
superando dubbi interpretativi che hanno fino ad ora
dato luogo a non uniformi orientamenti degli Uffici»”.
!
Ammortamento dei terreni
“… poiché l’anzidetta disposizione NON è stata riprodotta
nella definitiva stesura del comma 10 dell’articolo 67
(ndA. attuale articolo 102), è da ritenersi che sia tuttora
valido il precedente orientamento ministeriale innanzi
richiamato (ndA. Risoluzione n. 2/042 del 4 luglio 1975),
nel senso cioè che il costo dei fabbricati in parola va
assunto al lordo del costo delle aree su cui insistono i
fabbricati stessi nonché di quello delle aree che
costituiscono pertinenza”.
Ammortamento dei terreni
“Tanto più che – con riferimento alla rivalutazione obbligatoria dei
fabbricati e delle aree fabbricabili delle imprese ai sensi della legge 30
dicembre 1991, n.413 – il Ministero delle finanze, con circolare n. 9 del
28 aprile 1992 …, ha escluso da quell’ambito le aree accatastate
unitamente a un fabbricato o comunque ammortizzabili come
pertinenza di un fabbricato, …”.
Estratto da M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, Le imposte
sui redditi nel Testo Unico, Giuffrè Editore, 1999, pagina
1036.
Ammortamento e leasing dei terreni
Ammortamento dei terreni
Anche qualora si accettasse il principio di equivalenza, condivisa la
tesi della deducibilità «a monte» dell’ammortamento delle aree su
cui insistono i fabbricati strumentali, dovrebbe pervenirsi a coerenti
conclusioni in ordine «all’operazione a valle», cioè alla deducibilità
integrale dei canoni di leasing aventi per oggetto i medesimi cespiti.
Deducibilità dei canoni di leasing
sui terreni aventi le predette
caratteristiche
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le operazioni in valuta
È stata prevista una differente disciplina a seconda che le
operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l’attivo
circolante.
Le novità sono contenute nei seguenti articoli:
• art.2425, n.17-bis): introduzione di una voce che riporti
l’effetto netto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi
rispetto a quelli vigenti alle date di effettuazione
dell’operazione;
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni in valuta
• art.2425-bis, co.2: “I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri
relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni in valuta
• art.2426, n.8-bis): “le attività e passività in valuta, ad eccezione
delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite
su cambi devono essere imputati al c.e. e l’eventuale utile netto
deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al
realizzo. Le immobilizzazioni materiali immateriali e quelle
finanziarie … devono essere iscritte al tasso di cambio al momento
del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura
dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni in valuta
L’art.2426, n.8-bis) dispone che “le attività e passività in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni […]”.
Secondo l’OIC il termine immobilizzazioni deve essere limitato alle
immobilizzazioni non monetarie.
Infatti, dato che per le poste in valuta del passivo non è operata
alcuna distinzione, pertanto tutte devono essere convertite al tasso di
cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio, anche i crediti
finanziari immobilizzati vanno iscritti al tasso di cambio a pronti
alla data di riferimento del bilancio.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni in valuta
• art.2427, n.6-bis): viene richiesta una specifica indicazione circa gli effetti
(significativi) che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli
espressi alla data di chiusura dell’esercizio.
•Inoltre, tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso
da parte del debitore può anche essere condizionata dal “rischio Paese”, si è
prevista la seguente modifica: (art.2427, n.6) … tenuto conto che la
valutazione dei crediti (c.d. rischio Paese) è condizionata, non solo dalle
valute di regolamento, bensì anche dal Paese della controparte, è stata
introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree
geografiche (Rel. Gov.)
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Riserva Utili su cambi
Tale riserva ha la funzione di impedire la distribuzione ai soci di utili non
ancora materialmente realizzati, però può essere utilizzata fin dall’esercizio
della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti.
L’importo dell’utile netto su cambi che deve essere iscritto nella riserva non
distribuibile è pari alla quota dello stesso utile netto su cambi non assorbita da
un’eventuale perdita conseguita dalla società.
Utile netto
su cambi
1000
Risultato
dell’esercizio
Importo da iscrivere
a riserva non distribuibile
2000
1000
600
600
-300
0
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le modifiche all’art.110, commi 3 e 4, del TUIR
Articolo 11, comma 1, lettera e),
nn.2 e 3 del D.Lgs. n.38/2005
Il comma 3 è sostituito dal seguente: “La valutazione secondo il cambio
alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche
sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati,
non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data
di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il
rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche
essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.
Il comma 4 è abrogato”.
I nuovi contenuti minimi
della nota integrativa
e della relazione sulla gestione
Informazioni integrative in bilancio derivanti
dall’applicazione dei principi contabili internazionali
Articolo 2427-bis del Codice civile
Articolo 2428, comma 2, n.6-bis del Codice civile
Le informazioni relative al valore equo “fair value”
degli strumenti finanziari
(articolo 2427-bis del Codice civile)
Nella NOTA INTEGRATIVA sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair
value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai
sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati
raggruppamenti di tali attività;
b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura
degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore
possa essere recuperato.
Le informazioni relative al valore equo “fair value”
degli strumenti finanziari
(articolo 2427-bis del Codice civile)
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati
strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono
all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del
contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, a eccezione del
caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze
previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di
utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
Le informazioni relative al valore equo “fair value”
degli strumenti finanziari
(articolo 2427-bis del Codice civile)
Il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile
individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non
sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato
per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può
essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione
generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile
individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di
valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore
di mercato.
Le informazioni relative al valore equo “fair value”
degli strumenti finanziari
(articolo 2427-bis del Codice civile)
Il fair value NON è determinato se l’applicazione dei criteri indicati
al comma precedente non dà un risultato attendibile.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 2428,
comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario,
di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica
di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi
contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con
la disciplina in materia dell’Unione Europea.
Articolo 2428, comma 2, n.6-bis del Codice civile
La relazione sulla gestione deve fornire ulteriori informazioni in
ordine al possesso di strumenti finanziari:
“in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se
rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione
del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per
ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di
credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei
flussi finanziari”.
D.Lgs. 30 dicembre 2003, n.394
(Attuazione della direttiva 2001/65/CE)
Le considerazioni fatte per la nota integrativa e la relazione sulla
gestione allegata al bilancio di esercizio valgono anche per:
• la nota integrativa al bilancio consolidato;
• la relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato;
• la nota integrativa del bilancio delle banche e degli altri istituti
finanziari;
• la relazione sulla gestione allegata al bilancio delle banche e
degli altri istituti finanziari.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Disciplina dei gruppi societari
Disciplina dei “gruppi” societari
(art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004)
Pubblicità (art.2497-bis)
Obblighi per la società soggetta all’attività di direzione e coordinamento:
• indicazione negli atti e nella corrispondenza della società o dell’ente alla
cui attività di direzione e coordinamento è soggetta;
• iscrizione, a cura degli amministratori, in apposita sezione del Registro
delle Imprese (sezione in cui sono indicati i soggetti che esercitano l’attività
di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggetti);
• esposizione, in apposita sezione della Nota integrativa, di un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente
che su di essa esercita l’attività di direzione e coordinamento (Cfr. OIC 1,
par. 10).
Disciplina dei “gruppi” societari
(art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004)
Pubblicità (art.2497-bis, co.5)
Obblighi per gli amministratori della società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento:
• indicazione nella Relazione sulla gestione dei rapporti con chi
esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società
che vi sono soggette, nonché dell’effetto che tale attività ha avuto
sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.
Disciplina dei “gruppi” societari
(art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004)
Motivazione delle decisioni (art.2497-ter)
Le decisioni delle società soggette all’attività di direzione
e coordinamento, quando da questa influenzate, devono
essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione
ha inciso sulla decisione.
Di queste deve essere dato adeguato conto nella Relazione
sulla Gestione.
Disciplina dei “gruppi” societari
(art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004)
Schema sugli adempimenti pubblicitari
A carico della
“controllata”
La società controllata deve indicare la propria soggezione
all’altrui attività di direzione e coordinamento:
• negli atti e nella corrispondenza;
• a cura degli amministratori, mediante l’iscrizione nel
Registro imprese.
Registro Imprese
Presso il Registro delle Imprese è istituita un’apposita
sezione nella quale sono indicati le società che esercitano
attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono
soggette
Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003 modificato
dal D.Lgs. n.37/2004)
Schema sugli adempimenti pubblicitari
Responsabilità degli
amministratori
Bilancio
Gli
amministratori
che
omettono
la
pubblicità
dell’appartenenza al gruppo o la mantengono quando la
soggezione è cessata sono responsabili dei danni che la
mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi
Gli amministratori delle controllate devono esporre:
• in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della
controllante;
• nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con la
controllante e con le altre società del gruppo, nonché
l’effetto che l’attività di direzione e coordinamento ha avuto
sull’impresa e sui suoi risultati.
Operazioni con parti correlate
Articolo 2391-bis del Codice civile
Le operazioni con parti correlate
(articolo 2391-bis del Codice civile)
Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi
generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle
operazioni con parti correlate e li rendono noti nella
relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da
esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle
caratteristiche dell’operazione.
Le operazioni con parti correlate
(articolo 2391-bis del Codice civile)
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni
realizzate direttamente o per il tramite di società
controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di
competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole
adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella
relazione all’assemblea.
Le principali novità
del decreto correttivo IRES
che incidono sul bilancio
(D.Lgs. 247/2005)
Disposizioni generali
Art. 20-bis, TUIR: “Ai fini della determinazione dei redditi di
partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni
assegnati ai soci o agli eredi (...) si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7,
indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata”.
Qualificazione come reddito di partecipazione e, quindi, come
reddito d’impresa, del differenziale percepito in caso di recesso,
esclusione, riscatto, riduzione del capitale o di liquidazione.
Art. 6, comma 1 - Determinazione della base imponibile
Art. 86, comma 5-bis, del TUIR:
“Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore
normale dei beni ricevuti a titolo di
ripartizione del capitale e delle riserve di
capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni”
Art. 6, comma 2 - Determinazione della base imponibile
Art. 87 del TUIR:
“[...] 1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla
categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti
alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente
con riferimento a ciascuna categoria.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi
previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo
86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai
sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui alla
articolo 109, comma 9, lettera b).
Art. 6, comma 2 - Determinazione della base imponibile
Art. 87 del TUIR:
3. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito
per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.”
Il comma 7 è abrogato.
Art. 6, comma 3 - Determinazione della base imponibile
Art. 88, comma 4, del TUIR:
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere
a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato
fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione
alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
relativamente agli apporti effettuati dai possessori di
strumenti finanziari similari alle azioni.
Art. 6, comma 9 - Determinazione della base imponibile
Art. 102, comma 6, TUIR:
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal
bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono,
sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;
per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti,
nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti
costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata,
per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di
deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi
periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui
costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
Art. 6, comma 9 - Determinazione della base imponibile
Art. 102, comma 8, TUIR:
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le
quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale
risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del
costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo
le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50
per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento
già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi
di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 del codice civile,
concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
Articolo 12, comma 1, lettera b)
- Fusione di società -
Modifica all’articolo 172, comma 6 del TUIR
All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da
concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle
riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e
delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano
non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il
capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore
della partecipazione annullata.
Il trattamento contabile
dell’avanzo di fusione
– articolo 23, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n.310 –
Articolo 23, D.Lgs. n. 310/2004
Integrazione all’articolo 2504-bis del Codice civile
Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce
del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di
risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi rischi ed
oneri.
Quando tale “avanzo” è originato dalla
previsione di futuri risultati economici
sfavorevoli della incorporata, esso deve
essere allocato ad un “fondo oneri
futuri”, utilizzabile a fronte delle perdite
attese.
Se l’avanzo rappresenta la conseguenza
di un’acquisizione ben negoziata
(“buon affare”), esso deve essere
imputato ad una specifica riserva del
patrimonio netto della società risultante
dalla fusione.
La riforma del risparmio
– Legge del 28 dicembre 2005, n.262 –
Articolo 2, comma 2, della Legge n. 262/2005
Integrazione all’articolo 2400 del Codice civile
Al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico, i
sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza (in caso di opzione
per il sistema dualistico di governance) e i componenti del consiglio di
amministrazione (in caso di opzione per il sistema monistico di
governance) devono rendere noti all’assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
Nuovo obbligo in capo ai componenti
degli organi di controllo
Articolo 3, comma 1, della Legge n. 262/2005
Modifiche all’articolo 2393 del Codice civile
la possibilità di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori di società azionarie con deliberazione del
collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti.
Nuovo obbligo in capo ai
componenti degli organi di controllo
Le principali novità
Integrazione all’articolo 2412 del Codice civile
E’ modificato l’articolo 2412 del Codice civile in ordine ai limiti di
emissione dei prestiti obbligazionari. In particolare, la soglia di
emissione rappresentata dal doppio del capitale sociale, della riserva
legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato,
deve essere ridotta degli importi relativi a garanzie comunque
prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche
estere.
Articolo 11, comma 1, lettera
a), della Legge n. 262/2005
Le principali novità
Integrazione all’articolo 2412 del Codice civile
Sono abrogate le disposizioni previste dall’articolo 2412, settimo
comma, del Codice civile relative ai prestiti obbligazionari emessi
all’estero da società italiane, ovvero da loro controllate o
controllanti, se negoziate nello Stato.
Articolo 11, comma 1, lettera
b), della Legge n. 262/2005
Le principali novità
Modifica all’articolo 2621, comma 1, del Codice civile
Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i
soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali
non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.
Le principali novità
Modifica all’articolo 2621, comma 4, del Codice civile
[…] Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo
comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e
l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.
Inasprimento delle sanzioni per false comunicazioni
sociali.
Le principali novità
Modifica all’articolo 2622, comma 4, del Codice civile
[…] La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo
comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un
numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della
popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia
consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità
complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
NOVITA’
Le principali novità
Integrazioni agli articoli 2625, 2635 e 2638 del Codice civile
Sono state inasprite le sanzioni penali previste per i reati societari, quali
– per esempio – le false comunicazioni sociali, le false comunicazioni
sociali in danno delle società, soci, creditori, l’omessa comunicazione
del conflitto di interessi e il ricorso abusivo al credito.
Si veda l’articolo 39, rubricato “Aumento delle sanzioni
penali e amministrative”.
L’entrata in vigore
(articolo 42 della Legge n.262/2005)
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (12
gennaio 2006), le società iscritte nel registro delle imprese alla data di
entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l’atto
costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.
Per le società già iscritte nel registro delle imprese alla data del 12 gennaio
2006, il recepimento negli statuti delle disposizioni legislative deve avvenire
entro il 12 gennaio 2007.
Nel silenzio della norma, “[…] si ritiene possibile concludere che, per le
società costituite successivamente alla data di entrata in vigore della Legge
n. 262/2005, le previsioni di cui alla legge in commento da inserirsi in statuto
siano immediatamente operative” (cfr. Circolare ABI n. 52 del 3 gennaio
2006).
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Principali novità sul bilancio di esercizio 13-3