* LEASING
In ambito fiscale
Il codice civile non menziona il contratto di locazione
finanziaria che viene identificato come contratto “atipico”.
Nella legislazione tributaria invece, il contratto di leasing è
definito in maniera precisa e sono presenti alcune note fiscali
che devono essere rispettate.
I canoni di locazione finanziaria rappresentano per
l'utilizzatore (impresa o lavoratore autonomo) un costo
deducibile in sede di dichiarazione dei redditi(IRPEF/IRES),
secondo la seguente normativa.
*
Il DL 16/2012 è intervenuto a modificare la disciplina contenuta
nell'art.102, comma 7, del TUIR in merito alla deducibilità dei canoni
di leasing da parte delle imprese. La norma riguarda le imprese
utilizzatrici che utilizzano il metodo patrimoniale, cioè le imprese che
avendo preso un bene in leasing imputano a Conto
economico i canoni di locazione finanziaria.
*
LA NORMA PRECEDENTE
La norma precedente prevedeva che, l'impresa utilizzatrice poteva dedurre i canoni di
locazione finanziaria solamente se il contratto rispettava dei particolari limiti di
durata.
Essi erano:
Generalità dei beni mobili
Durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale.
Beni immobili Durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale.
Se applicando tale regola si ha un risultato inferiore a undici anni, ovvero, superiore a
diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è,
rispettivamente, inferiore a 11 anni, ovvero, pari almeno a 18 anni.
Autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali, dei veicoli adibiti ad
uso pubblico, dei veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di
imposta)
Durata non inferiore a 4 anni.
La durata del periodo di ammortamento va determinata tenendo conto del coefficiente
di ammortamento applicabile in base all'attività esercitata dall'impresa.
LA NORMA ATTUALE
Per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 i canoni di
locazione finanziaria sono deducibili a prescindere dalla durata
del contratto:
Per la Generalità dei beni mobili in un tempo non inferiore a 2/3
del periodo di ammortamento fiscale.
Per il leasing immobiliare se:
Calcolando i 2/3 del periodo di ammortamento si ha un risultato
inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto anni, la
deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente,
non inferiore a 11 anni, ovvero , pari almeno a 18 anni.
Per gli autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente
strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico, dei veicoli dati in
uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) per
un periodo non inferiore a 4 anni.
DURATA DEL CONTRATTO INFERIORE RISPETTO AI 2/3
DELL'AMMORTAMENTO FISCALE
La Alfa Srl stipula, il primo giorno dell'anno, un contratto di leasing finanziario
relativo ad alcuni computer.
Durata del contratto 3 anni.
Coefficiente di ammortamento: 20%.
Periodo di ammortamento fiscale: 5 anni (100 : 20).
Canoni complessivi: 49.050 euro.
SVOLGIMENTO
La durata del contratto è di 3 anni.
Il periodo di ammortamento fiscale è di 5 anni. I 2/3 del periodo di
ammortamento fiscale sono pari a 3 anni e 4 mesi (5 anni x 12 mesi = 60 mesi
- 60 x 2/3 = 40 mesi - 40 mesi : 12 mesi = 3 anni e 4 mesi).
I canoni di leasing di competenza di ciascun esercizio ammontano a 16.350
euro (49.050 : 3).
I canoni di leasing deducibili sono determinati considerando un periodo di 3
anni e 4 mesi.
Pertanto si avrà:
49.050 : 40 mesi = 1.226,25 canone mensile deducibile
1.226,25 x 12 mesi = 14.714 canone annuo deducibile
14.703 x 4 mesi = 4.905 canone deducibile per gli ultimi 4 mesi
Costo portato a Conto Economico Costo fiscalmente deducibile I
esercizio 16.350 14.715 II esercizio 16.350 14.715 III esercizio 16.350 14.715
IV esercizio (4 mesi) 4.905 TOTALE 49.050 49.050
• IRAP;
• IRPEF;
• IRES;
• IMU.
*
L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, nota anche con
l'acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre
1997 n.446 dal governo Prodi, dall'allora ministro delle finanze Vincenzo
Visco. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta propria della
Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della
produzione netto delle imprese, ossia, in termini generali, il reddito
prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di
natura finanziaria.
È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e
non applicata all'utile di esercizio. La legge che l'ha istituita prevede che il
90% del gettito sia attribuito alle regioni allo scopo di finanziare il Fondo
Sanitario Nazionale. Nel 2011 il gettito dell'IRAP ha finanziato il 30%
della spesa sanitaria italiana.
*
La base imponibile IRAP è data da: (valore della
produzione – Costi di produzione + Costi del
personale + svalutazioni immobilizzazioni e Crediti
+ accantonamenti Rischi e Altri accantonamenti).
Pertanto la quota capitale del canone e gli
ammortamenti, che sono inclusi nei costi di
produzione, riducono la base imponibile.
Gli interessi, impliciti nei contratti di leasing, come
per tutte le altre forme di finanziamento, non
riducono la base imponibile Il leasing ai fini IRAP
risulta vantaggioso rispetto all’acquisto diretto
/altro finanziamento grazie alla maggiore quota
capitale deducibile rispetto all’ammortamento.
*
IMPOSTE
DIRETTE
L'Imposta municipale propria o Imposta
municipale unica (IMU) è
un'imposta del sistema tributario italiano che si
applica sulla componente
immobiliare del patrimonio, atta ad accorpare
in un unico tributo l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali
dovute in relazione ai redditi
fondiari su beni non locati, e l'imposta
comunale sugli immobili (ICI).
*
IMPOSTE
DIRETTE
* L'imposta sul reddito delle persone fisiche,
abbreviata con l'acronimo IRPEF, è
un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e
generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte
sui Redditi, emanato con d.P.R. n. 917 del 22
dicembre 1986.
* È stata istituita con la riforma del sistema tributario
del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito
fiscale per lo Stato italiano. Infatti nel 2009, a
fronte di Entrate Tributarie pari a 433,37 miliardi,
184,89 erano dovuti a IRPEF.
*
IMPOSTE
DIRETTE
L'IRES, acronimo di Imposta sul reddito delle società è
una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,50%.
Ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi sono soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società:
Società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio
dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività
commerciale;
enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio
dello Stato che non hanno come oggetto l'esercizio di attività commerciale;
società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica,
non residenti nel territorio dello Stato.
L'IRES, istituita col decreto legislativo n. 344/2003, ha sostituito l'IRPEG ed è
entrata effettivamente in vigore il primo gennaio 2004. Il legislatore ha voluto
modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al
modello prevalente nei Paesi dell'Unione Europea.
*
Il contratto di leasing è soggetto a queste due
imposte indirette:
* IVA;
* IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E
CATASTALI;
*
THE END
L’aliquota di riferimento, applicata al canone periodico da
corrispondere al locatore, è in via generale la medesima
che si sarebbe applicata in caso di cessione dei beni
oggetto del contratto di leasing.
La detrazione dell’IVA opera nell’esercizio in cui vengono
registrate le fatture relative al leasing.
Vi sono regole particolari applicabili per alcune tipologie
di beni:
* AUTOVEICOLI ;
* TELEFONI CELLULARI;
*
IMPOSTE
INDIRETTE
A seguito delle più recenti modifiche normative,
l’IVA sui canoni di leasing relativi ad autoveicoli
è ammessa in detrazione nella misura forfetaria
del
- 40% per la generalità dei soggetti;
- 35% per il settore dell’agricoltura e della
pesca;
- 50% per gli autoveicoli con propulsori non a
combustione interna,
ferma restando la detrazione integrale per i
veicoli che formano oggetto dell’attività
dell’impresa (autonoleggi, scuole guida, taxi …)
e per gli agenti e rappresentanti di commercio.
*
IVA
Il legislatore fiscale prevede la detraibilità
parziale al 50% dell’IVA per i canoni di leasing
relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre.
*
IVA
Il contratto di leasing è soggetto a: imposta di
registro in misura fissa, in quanto è imponibile ai
fini IVA come prestazioni di servizi (quindi in linea
col principio dell’alternatività tra l’imposta di
registro e l’IVA).
* imposta ai fini “ipo-catastali”, relativa agli
immobili strumentali, cosi strutturata alla luce
delle modifiche introdotte dalla “Legge di Stabilità”
a partire dal 1° gennaio 2011:
* imposta in misura proporzionale pari al 4%, in sede
di rogito notarile di acquisto dell’immobile
strumentale oggetto del contratto di leasing;
* imposta in misura fissa in sede di riscatto finale.
*
IMPOSTE
INDIRETTE
CREATORI: Giuseppe Putignano;
Domingo Capasso;
Fabrizio Signorile.
Si ringrazia la collaborazione del sito:
http://www.leasint.it/le-note-fiscali.asp
*
Scarica

LEASING in ambito Fiscale