* LEASING In ambito fiscale Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria che viene identificato come contratto “atipico”. Nella legislazione tributaria invece, il contratto di leasing è definito in maniera precisa e sono presenti alcune note fiscali che devono essere rispettate. I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore (impresa o lavoratore autonomo) un costo deducibile in sede di dichiarazione dei redditi(IRPEF/IRES), secondo la seguente normativa. * Il DL 16/2012 è intervenuto a modificare la disciplina contenuta nell'art.102, comma 7, del TUIR in merito alla deducibilità dei canoni di leasing da parte delle imprese. La norma riguarda le imprese utilizzatrici che utilizzano il metodo patrimoniale, cioè le imprese che avendo preso un bene in leasing imputano a Conto economico i canoni di locazione finanziaria. * LA NORMA PRECEDENTE La norma precedente prevedeva che, l'impresa utilizzatrice poteva dedurre i canoni di locazione finanziaria solamente se il contratto rispettava dei particolari limiti di durata. Essi erano: Generalità dei beni mobili Durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale. Beni immobili Durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale. Se applicando tale regola si ha un risultato inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni, ovvero, pari almeno a 18 anni. Autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico, dei veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) Durata non inferiore a 4 anni. La durata del periodo di ammortamento va determinata tenendo conto del coefficiente di ammortamento applicabile in base all'attività esercitata dall'impresa. LA NORMA ATTUALE Per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 i canoni di locazione finanziaria sono deducibili a prescindere dalla durata del contratto: Per la Generalità dei beni mobili in un tempo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale. Per il leasing immobiliare se: Calcolando i 2/3 del periodo di ammortamento si ha un risultato inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni, ovvero , pari almeno a 18 anni. Per gli autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico, dei veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) per un periodo non inferiore a 4 anni. DURATA DEL CONTRATTO INFERIORE RISPETTO AI 2/3 DELL'AMMORTAMENTO FISCALE La Alfa Srl stipula, il primo giorno dell'anno, un contratto di leasing finanziario relativo ad alcuni computer. Durata del contratto 3 anni. Coefficiente di ammortamento: 20%. Periodo di ammortamento fiscale: 5 anni (100 : 20). Canoni complessivi: 49.050 euro. SVOLGIMENTO La durata del contratto è di 3 anni. Il periodo di ammortamento fiscale è di 5 anni. I 2/3 del periodo di ammortamento fiscale sono pari a 3 anni e 4 mesi (5 anni x 12 mesi = 60 mesi - 60 x 2/3 = 40 mesi - 40 mesi : 12 mesi = 3 anni e 4 mesi). I canoni di leasing di competenza di ciascun esercizio ammontano a 16.350 euro (49.050 : 3). I canoni di leasing deducibili sono determinati considerando un periodo di 3 anni e 4 mesi. Pertanto si avrà: 49.050 : 40 mesi = 1.226,25 canone mensile deducibile 1.226,25 x 12 mesi = 14.714 canone annuo deducibile 14.703 x 4 mesi = 4.905 canone deducibile per gli ultimi 4 mesi Costo portato a Conto Economico Costo fiscalmente deducibile I esercizio 16.350 14.715 II esercizio 16.350 14.715 III esercizio 16.350 14.715 IV esercizio (4 mesi) 4.905 TOTALE 49.050 49.050 • IRAP; • IRPEF; • IRES; • IMU. * L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 dal governo Prodi, dall'allora ministro delle finanze Vincenzo Visco. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta propria della Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ossia, in termini generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria. È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio. La legge che l'ha istituita prevede che il 90% del gettito sia attribuito alle regioni allo scopo di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale. Nel 2011 il gettito dell'IRAP ha finanziato il 30% della spesa sanitaria italiana. * La base imponibile IRAP è data da: (valore della produzione – Costi di produzione + Costi del personale + svalutazioni immobilizzazioni e Crediti + accantonamenti Rischi e Altri accantonamenti). Pertanto la quota capitale del canone e gli ammortamenti, che sono inclusi nei costi di produzione, riducono la base imponibile. Gli interessi, impliciti nei contratti di leasing, come per tutte le altre forme di finanziamento, non riducono la base imponibile Il leasing ai fini IRAP risulta vantaggioso rispetto all’acquisto diretto /altro finanziamento grazie alla maggiore quota capitale deducibile rispetto all’ammortamento. * IMPOSTE DIRETTE L'Imposta municipale propria o Imposta municipale unica (IMU) è un'imposta del sistema tributario italiano che si applica sulla componente immobiliare del patrimonio, atta ad accorpare in un unico tributo l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI). * IMPOSTE DIRETTE * L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. * È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano. Infatti nel 2009, a fronte di Entrate Tributarie pari a 433,37 miliardi, 184,89 erano dovuti a IRPEF. * IMPOSTE DIRETTE L'IRES, acronimo di Imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,50%. Ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi sono soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società: Società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale; enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno come oggetto l'esercizio di attività commerciale; società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. L'IRES, istituita col decreto legislativo n. 344/2003, ha sostituito l'IRPEG ed è entrata effettivamente in vigore il primo gennaio 2004. Il legislatore ha voluto modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell'Unione Europea. * Il contratto di leasing è soggetto a queste due imposte indirette: * IVA; * IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI; * THE END L’aliquota di riferimento, applicata al canone periodico da corrispondere al locatore, è in via generale la medesima che si sarebbe applicata in caso di cessione dei beni oggetto del contratto di leasing. La detrazione dell’IVA opera nell’esercizio in cui vengono registrate le fatture relative al leasing. Vi sono regole particolari applicabili per alcune tipologie di beni: * AUTOVEICOLI ; * TELEFONI CELLULARI; * IMPOSTE INDIRETTE A seguito delle più recenti modifiche normative, l’IVA sui canoni di leasing relativi ad autoveicoli è ammessa in detrazione nella misura forfetaria del - 40% per la generalità dei soggetti; - 35% per il settore dell’agricoltura e della pesca; - 50% per gli autoveicoli con propulsori non a combustione interna, ferma restando la detrazione integrale per i veicoli che formano oggetto dell’attività dell’impresa (autonoleggi, scuole guida, taxi …) e per gli agenti e rappresentanti di commercio. * IVA Il legislatore fiscale prevede la detraibilità parziale al 50% dell’IVA per i canoni di leasing relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. * IVA Il contratto di leasing è soggetto a: imposta di registro in misura fissa, in quanto è imponibile ai fini IVA come prestazioni di servizi (quindi in linea col principio dell’alternatività tra l’imposta di registro e l’IVA). * imposta ai fini “ipo-catastali”, relativa agli immobili strumentali, cosi strutturata alla luce delle modifiche introdotte dalla “Legge di Stabilità” a partire dal 1° gennaio 2011: * imposta in misura proporzionale pari al 4%, in sede di rogito notarile di acquisto dell’immobile strumentale oggetto del contratto di leasing; * imposta in misura fissa in sede di riscatto finale. * IMPOSTE INDIRETTE CREATORI: Giuseppe Putignano; Domingo Capasso; Fabrizio Signorile. Si ringrazia la collaborazione del sito: http://www.leasint.it/le-note-fiscali.asp *