Spese di rappresentanza Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona Articolo 108 del T.U.I.R. “Spese relative a più esercizi” Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 33, lettera p), della Legge Finanziaria per l’anno 2008 i periodi dal secondo al quarto il comma 2, dell’articolo 108, del T.U.I.R. sono sostituiti dai seguenti: “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50 (euro 25,82)”. Detta disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (cfr. art. 1, comma 34, della Legge Finanziaria 2008).