Spese di rappresentanza
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
Articolo 108 del T.U.I.R. “Spese relative a più esercizi”
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 33, lettera p), della Legge
Finanziaria per l’anno 2008 i periodi dal secondo al quarto il comma 2,
dell’articolo 108, del T.U.I.R. sono sostituiti dai seguenti:
“Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento
se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal Ministro
dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione
delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e
dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese
relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro
50 (euro 25,82)”.
Detta disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 (cfr. art. 1, comma 34, della Legge
Finanziaria 2008).
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Finanziaria 2008-5 - Confindustria Vicenza