Modifiche al regime della
participation exemption
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
Le modifiche al regime della
participation exemption
Articolo 1, comma 33, lettera h), Legge Finanziaria 2008
“Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986,
n.917 sono apportate le seguenti modificazioni:
[…] h) all’articolo 87, comma 1, le parole «del 91 per cento, e dell’84 per
cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti «del 95 per cento»”.
La modifica in oggetto avrà effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte
ai fini fiscali nei periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio
2004.
Le modifiche al regime della
participation exemption
Cessioni o atti realizzativi perfezionati a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Quota imponibile
Condizione
95%
-
84%
Se dedotte svalutazioni ante
D.Lgs. n.344/2003 (sino a
concorrenza del relativo
ammontare)
Le modifiche al regime della
participation exemption
L’articolo 1, comma 58, lettera c), della Legge Finanziaria per
l’anno 2008 prevede il ripristino del c.d. “holding period”, per
accedere al regime della participation exemption, ai dodici mesi
solari interi (in precedenza diciotto – cfr. art.87, co. 1, lett. a),
TUIR). E’ prevista, quindi, anche l’abrogazione della
disposizione di cui all’art.101, co.1-bis, del TUIR (cfr. articolo 1,
comma 58, lettera f), che stabiliva in dodici mesi il “periodo
minimo” ai fini delle minusvalenze PEX.
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Finanziaria 2008-8 - Confindustria Vicenza