CONFIGURAZIONE DEL REGIME COSIDDETTO
“PARTICIPATION EXEMPTION” NELL’AMBITO DEI
SOGGETTI IRPEF.
Marco dott. Roselli
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Il regime cosiddetto participation exemption si applica alle plusvalenze
patrimoniali derivanti dalla cessione di partecipazioni. Nella prima parte di questo
lavoro tratteremo questo particolare reddito di impresa regolato dall’art. 86 del Testo
Unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (di seguito Testo Unico).
Le plusvalenze sono individuate con un criterio residuale rispetto a quello
utilizzato per i ricavi: danno infatti luogo a plusvalenze le cessioni di beni diversi da
quelli che generano ricavi (art. 85 del testo unico delle imposte sul reddito).
Si definisce plusvalenza l’incremento del valore di beni o di un complesso di
beni, nel caso contrario il minor valore realizzato prende il nome di minusvalenza.
Le plusvalenze si presentano come componenti straordinarie di reddito di
impresa, derivanti da eventi non ricorrenti o da fatti eccezionali, non essendo i
corrispettivi delle cessioni di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività d’ impresa.
Altra caratteristica delle plusvalenze è che esse derivano solo da cessioni di
beni e non anche da prestazioni di servizi, queste ultime – ove non diano luogo a
ricavi – saranno perciò imponibili, come già rilevato, titolo di componente
reddituale <<atipica>> e non di plusvalenza1.
Possono generare plusvalenze oltre i beni inscritti in bilancio secondo il criterio
patrimoniale, anche i beni strumentali non esposti in bilancio perché il loro costo è
stato interamente dedotto nell’esercizio d’acquisto.
Le plusvalenze interessano oltre che i soggetti IRES anche i soggetti IRPEF in
contabilità ordinaria e in contabilità semplificata, nell’eventualità che sia stato
1
R. Lupi, Diritto tributario, Milano, pag. 134
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istituito il registro dei beni ammortizzabili; ne rimangono esclusi i soggetti che
determinano forfetariamente il proprio reddito.
Le fattispecie di dismissioni di beni strumentali relativi all’impresa, generano
plusvalenze ai sensi art. 86 del Testo Unico come riformato dal decreto legislativo
12/12/2003 n. 344 (di seguito decreto) emanato in base alla delega al governo per la
revisione del sistema fiscale di cui all’articolo 4 della legge delega del 7/04/2003 n.
80 (di seguito delega):
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per
la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa2.
Esaminiamo alcuni aspetti di queste componenti del reddito di impresa derivanti
dall’alienazione di beni.
Le più frequenti sono le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso.
Nel caso della vendita ai sensi dell’art. 1470 del codice civile, la plusvalenza si
determina dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, ed il valore fiscalmente riconosciuto del bene alienato.
Per quanto riguarda la permuta ai sensi dell’art. 1552 c.c. la plusvalenza è
determinata dall’eventuale conguaglio in denaro a condizione che vengano inscritti
in bilancio allo stesso valore al quale era inscritto il bene trasferito.
2
D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 art. 86,comma 1.
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Caso particolare è il trasferimento coattivo del bene o per un atto dell’autorità
giudiziaria che si configura come vendita forzata o in conseguenza di una
disposizione della pubblica amministrazione, il più frequente è l’esproprio per
pubblica utilità, il calcolo della plusvalenza viene quantificato come la differenza
dell’indennizzo e il valore fiscalmente riconosciuto del bene.
Nell’ipotesi di plusvalenze realizzate mediante un risarcimento danni, al fine di
determinare la plusvalenza conseguita alla perdita del bene, bisogna sottrarre
dall’indennizzo derivato, al netto degli oneri di diretta imputazione, il valore
fiscalmente riconosciuto del bene. Nell’eventualità che il bene abbia perso solo
parzialmente la propria utilità economica, bisogna confrontare l’indennizzo con la
perdita di valore del bene, al netto del fondo ammortamento.
Se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’attività di
impresa, valgono le stesse regole ricordate per la vendita di beni. Il valore del
trasferimento è determinato sulla base del valore normale ai sensi dell’art. 9 del
Testo Unico. Bisogna ricordare che per alcuni beni, che hanno perso un valore
commerciale nell’ambito imprenditoriale, e a determinate condizioni, con la loro
alienazione non si realizzano plusvalenze.
Nell’eventualità che una società si trasferisca in un paese estero o un
imprenditore individuale sposti la propria residenza all’estero ai sensi dell’art. 166
del testo unico, ai fini delle imposte dirette, si genera una plusvalenza uguale al
valore normale dei beni trasferiti.
L’art. 86 del testo unico consente di non imputare integralmente la plusvalenza
all’esercizio di realizzo, ma di poterla rateizzare in quote costanti, non oltre al quarto
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anno, se i beni ceduti sono stati posseduti per almeno tre anni. Per le società sportive
il tempo minimo per poter rateizzare è di un anno.
L’art. 4, comma 1, lettera c, della legge delega introduce una rilevante novità,
un regime d’esenzione, noto come participation exemption, per le plusvalenze
realizzate su partecipazioni, quando si verificano determinati requisiti.
Per capire l’importanza di questo nuovo regime, è necessario inserirlo nel nuovo
assetto dei rapporti tra fiscalità delle società e fiscalità dei soci che si basa sul
criterio di tassazione del reddito al momento della produzione e non all’atto della
sua distribuzione3; infatti la riforma introduce l’esclusione parziale ( 95 per cento per
i soggetti IRES e 60 per cento per i soggetti IRPEF) dei dividendi dalla base
imponibile, ma le plusvalenze derivanti dalla vendita delle partecipazioni non sono
altro che utili non distribuiti o ancora non realizzati.
Per i soggetti IRPEF, l’esenzione ai sensi dell’art. 58, comma 2 del testo unico
risulta essere uguale al 60% della plusvalenza, per corrispondenza sono indeducibili
il 60% dei costi inerenti al realizzo della partecipazione; per simmetria le
minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni aventi determinati requisiti
sono indeducibili per il 60% del loro ammontare. Chiaramente il regime della
participation exemption non si applica alle partecipazioni detenute dalle persone
fisiche al di fuori del regime di impresa4, per i soggetti non imprenditori la cessione
di partecipazione costituisce reddito diverso. I soggetti IRPEF dove trova
applicazione la participation exemption sono gli imprenditori individuali e le società
3
4
Agenzia delle Entrate, Circolare del 04/08/2004 n. 36, cap.1
Agenzia delle Entrate, Circolare del 16/06/2004 n.25, cap. 5, par 2.
5
di persone, mentre per espressa disposizione di legge ne vengono escluse le società
semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate.
I requisiti per poter usufruire di questo regime agevolato per la cessione delle
partecipazioni posso essere qualificati come oggettivi e soggettivi. Questi ultimi
vengono definiti soggettivi perché verificati in capo al partecipante, art. 87 comma 1
lettera a) e b) del testo unico.
Le partecipazioni per poter godere del regime agevolato devono essere
classificate
nella
categoria
delle
immobilizzazioni
finanziarie,
voce
B,
raggruppamento III, n. 1, dello stato patrimoniale, o comunque la condizione
dell’iscrizione nelle immobilizzazione finanziarie si ritiene soddisfatta nel caso in
cui le partecipazioni risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e
precisi della contabilità5, nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.
L’iscrizione nel primo bilancio rende irrilevanti successivi riclassificazioni delle
partecipazioni al fine del regime agevolato di cui art. 87 del testo unico. La norma
prevede un regime transitorio per le partecipazioni possedute prima dell’entrata in
vigore della riforma, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo 87,
commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal
presente decreto legislativo, già posseduti o in essere all'inizio del primo periodo
d'imposta cui si applicano le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui
redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, il requisito di cui allo
stesso articolo 87, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti
finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle
5
Agenzia delle Entrate, Circolare del 04/08/2004 n. 36, cap. 2, par 3.2
6
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta
precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del citato
testo unico; per quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata
in vigore delle disposizioni del testo unico, come modificate dal presente decreto, il
medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione nella medesima
categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta6
Tale possesso deve essere ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente, nell’eventualità che l’imprenditore acquisti in periodi differenti le
medesime partecipazioni per quantificare il periodo di possesso si utilizza il criterio
L.I.F.O. (last in first out) che prevede nell’ipotesi che vengano acquistate le
medesime partecipazioni in momenti differenti; che siano cedute per prime le
partecipazioni che sono state acquistate per ultime.
Altri due requisiti possono essere qualificati come oggettivi perché sono riferiti
a caratteristiche proprie della società partecipata e sono previsti dall’art. 87 comma 1
lettera c) e d) del testo unico.
L’esercizio ininterrotto di una attività d’impresa come definita dall’art. 55 del
testo unico, deve essere posseduto almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta
precedente al realizzo. La circostanza che la partecipazione sia stata acquistata più
recentemente dei tre anni non influenza il regime dell’esenzione essendo tale qualità
riferita alla partecipazione.
Come precisa la circolare n. 36 del 04/08/2004, il concetto di impresa
commerciale “secondo la definizione di cui all’articolo 55” ricomprende non solo le
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Decreto Legislativo del 12 dicembre 2003 n. 344, art. 4, comma1, lettera g).
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attività indicate nell’articolo 2195 del codice civile, ma anche le attività di cui al
successivo comma 2 (………). Realizzano, pertanto, l’esercizio di impresa
commerciale, tra l’altro, le seguenti attività: prestazioni di servizi non previste
nell’articolo 2195 del c.c. se organizzate in forma di impresa;
sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque
interne;
esercizio delle attività agricole ove spettino alle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, alle stabili organizzazione di persone fisiche non residenti
esercenti attività di impresa7.
Senza possibilità di prova contraria, si considera inesistente tale requisito
quando le partecipazioni sono relative ad una società il cui valore del patrimonio è
costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, oppure sono i fabbricati e gli impianti
utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Per calcolare la percentuale del
patrimonio della società investito in immobili (non attinenti all’attività di impresa) si
devono rapportare il valore corrente di tali immobili e il valore corrente dell’attivo
patrimoniale.
Altresì si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli
immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata
svolge l’attività agricola8
Per le azioni che sono negoziate nei mercati regolamentari la norma prevede
presunzione assoluta di “commercialità” di queste società.
7
8
Agenzia delle Entrate, Circolare del 04/08/2004 n. 36, cap. 2, par 3.4.
D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 art. 87,comma 1, lettera d).
8
Il comma 4 dell’art.87 prevede che alle plusvalenze realizzate mediante offerte
pubbliche di vendita si applica l’esenzione9 a prescindere dal requisito dell’esercizio
da parte della società di attività economica.
Ultimo requisito necessario per usufruire della agevolazione è che la residenza
della partecipata deve essere posta in un paese o territorio diverso da quelli a regime
fiscale privilegiato, salvo dimostrare con l’esercizio dell’interpello secondo le
modalità dell’art. 167, comma 5, lettera b) del testo unico, che la localizzazione della
partecipazione in paese inserito nella black-list (approvata con decreto ministeriale
il 21 novembre 2001 e modificata dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2002) non
era finalizzata ad assoggettare i proventi ad un regime fiscale di favore; più
precisamente ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale del 21 novembre
2001, n. 429, recante disposizioni di attuazione dell’attuale art. 167 del testo unico, il
soggetto deve dimostrare che i proventi realizzati dalla partecipata sono stati
realizzati e tassati integralmente per almeno il 75 per cento del loro ammontare in
paesi non rientranti nella black-list. Tale istanza può essere presentata da chiunque
detenga
una
partecipazione
potenzialmente
qualificabile
per
l’esenzione,
indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di controllo o collegamento e
quindi, prescindendo dalla sussistenza dei presupposti per attivare l’interpello volto
alla disapplicazione del disposto di cui agli articoli 167 e 168 del nuovo TUIR10.
Questo requisito deve essere verificato sin dall’inizio del terzo anno d’imposta
precedente dal momento dell’alienazione delle plusvalenze esenti, nell’ipotesi che la
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D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 art. 87,comma 1, lettera d.
Agenzia delle Entrate, Circolare del 04/08/2004 n. 36, cap. 2, par 3.3.
10
9
società partecipata derivi da operazioni di riorganizzazione societaria i requisiti
previsti devono essere posseduti dalle “dante causa” per il medesimo arco temporale.
Per terminare lo studio di questo regime agevolato, analizziamo brevemente le
relazioni con altri istituti inseriti nella riforma del testo unico.
Nell’ipotesi di partecipazioni riferite a delle holding, i requisiti di cui alle
lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del testo unico, si riferiscono alle società
indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei
confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del
patrimonio sociale della partecipante11
Il regime c.d. participation exemption in attuazione della lettera f del primo
comma dell’art. 4 della legge delega si mette in relazione con i regimi che prevedono
l’indeducibilità degli interessi passivi. Più precisamente art 97 del testo unico
prevede il pro rata patrimoniale, tale regime si applica sugli interessi deducibili dopo
l’applicazione della Thin Capitalization. Al termine del periodo di imposta se il
patrimonio netto contabile è minore del valore delle partecipazioni, in regime di
esenzione bisogna calcolare l’eccedenza del valore della partecipazione esente. Si
rapporta l’eccedenza delle partecipazioni esenti non finanziate con il capitale netto,
si
determina
così
la
quota
d’interessi
passivi
indeducibili.
La ragione
dell’indeducibilità è che l’eccedenza del valore del libro di tali partecipazioni
rispetto al capitale netto contabile si presume finanziata dal capitale di debito.12
L’art. 96 del testo unico prevede il c.d. pro rata generale, che stabilisce che gli
interessi passivi che residuano dopo l’applicazione delle norme previste dagli art. 97
11
12
Agenzia delle Entrate, Circolare del 04/08/2004 n. 36, cap. 2, par 3.5.
Agenzia delle Entrate, Circolare del 06/06/2004 n. 25, cap. 5, par 2.
10
e 98 del medesimo testo sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi13 ricomprendendo anche i redditi
esenti o non imponibili.
Per il regime della trasparenza di cui all’art. 116 del testo unico che produrrebbe
in capo alle persone fisiche detentrici delle quote un reddito tassabile nell’ambito
IRPEF, la società che ha optato per tale regime non può assoggettare al regime della
participation exemption eventuali partecipazioni possedute, altrimenti l’opzione per
il regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria non può
essere esercitata, o se esercitata perde efficacia14.
Come gia ricordato il regime agevolato in questione che per i soggetti IRPEF
comporta una esenzione del 60 per cento delle plusvalenze parallelamente prevede
una indeducibilità delle minusvalenze. Questa circostanza può incentivare un
comportamento elusivo da parte di alcuni contribuenti che al momento del realizzo
constatano che le partecipazioni detenute non solo non produrranno alcuna
plusvalenza ma che hanno perso parte del loro valore iniziale. Il legislatore ha
previsto perciò che il regime participation exemption deve essere applicato
obbligatoriamente, ed ha introdotto una nuova norma antielusiva; l’art. 2 comma 1
lettera e del d. lgs. n. 344, che apporta modifiche alla lettera f) del comma 3, dell’art.
37/bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29/09/1973
aggiungendo fra i comportamenti elusivi anche “le classificazioni in bilancio” aventi
ad oggetto i beni e i rapporti di cui art. 81 (nell’ultima versione rinumerato art. 67),
13
D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 art. 96, comma 1.
D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 art. 116, comma 1.
14
11
comma 1, lettere dalla c) alla c-quinquies) del testo unico. Ai fini della agevolazione
participation exemption le classificazioni successive alla prima chiusura di esercizio
non sono rilevanti per il regime impositivo delle partecipazioni detenute. Mentre i
comportamenti
che
potrebbero
determinare
il
cambiamento
di
regime
dall’indeducibilità delle minusvalenze al regime ordinario con la deducibilità delle
minusvalenze di cui art. 101 del testo unico si possono ricondurre ai c.d. requisiti
oggettivi delle partecipazioni. Ricordiamo il requisito della commerciabilità, e della
presunzione assoluta della mancanza del requisito nella circostanza che il patrimonio
fosse costituito da immobili, un acquisto di immobili, da parte della partecipata,
senza un apparente motivo economico si potrebbe configurare come un
comportamento elusivo.
Per concludere questo lavoro affronteremo un esempio di un caso concreto.
Ipotizziamo che una società possieda delle partecipazioni di una holding, che queste
partecipazioni siano state iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo
bilancio chiuso nel periodo di possesso, e che siano state possedute ininterrottamente
per più di due anni. Il requisito della classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie è stato rispettato, infatti, come previsto dalla norma il
possesso è stato ininterrotto per più di un anno. Inoltre la società partecipata risulta
residente in un paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato.
Affinché le partecipazioni della holding possano beneficiare del regime
participation exemption, bisogna verificare l’ultima condizione ovvero la
“commerciabilità” delle partecipate della holding.
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Se il patrimonio sociale effettivo delle partecipazioni della holding è costituito
prevalentemente da società che esercitano attività di impresa, la società partecipante
della holding può usufruire del regime participation exemption.
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La disciplina delle plusvalenze patrimoniali nell`IRPEF: config