Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte seconda Lezione 12 Scienza delle finanze – CLEP a.a. 2010-2011 Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali Anno Sistema di tassazione e aliquota 1982 IRPEG 27% ILOR 16,2%, deducibile dall’Irpeg IRPEG 36% ILOR deducibile dall’Irpeg per il 75% ILOR integralmente indeducibile dall’Irpeg Imposta sul patrimonio netto: 0,75%. IRPEG: 37% Deduzione dei nuovi apporti di capitale dall’imponibile dell’imposta patrimoniale Dual income tax: Il costo opportunità di un finanziamento con capitale proprio (nuove sottoscrizioni e utili trattenuti dal 1996) è tassato con l’aliquota agevolata del 19%. L’aliquota media non può essere inferiore al 27% Abolizione dell’Ilor, dell’imposta patrimoniale, dei contributi sanitari e altre forme minori di prelievo Introduzione dell’Irap: imposta regionale sul valore aggiunto tipo reddito netto: aliquota normale 4,25% La base di riferimento per il calcolo della Dit è moltiplicata per 1,2 Irpeg: 36% Moltiplicatore DIT: 1,4 Abolizione dell’aliquota media minima del 27% Abolizione Dit sugli incrementi di capitale dal giugno 2001 Irpeg: 34% Ires: 33% Abolizione integrale della Dit Ires: 27,5% e Irap 3,9% 1983 1991 1992 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2008 Aliquota complessiva sui profitti 38,8% 46,37% 47,83% 52,2% 53,2% 43,2%-53,2% 31,25%-41,25% 23,25%-40,25% 38,25% 37,25% 31,4% 2 Principali riforme Riforma 1997-98: Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.) Introduzione dell’Irap Introduzione di un sistema di tassazione duale: Dual Income Tax (Dit) Riforma 2001-2004 Abolizione della Dit Introduzione dell’Ires Participation exemption Consolidato fiscale (Thin capitalisation) Legge finanziaria 2008 Riduzione aliquote Ires e Irap Ampliamento base imponibile Legge finanziaria 2009 Robin tax 3 Irap: Imposta regionale sulle attività produttive 4 Irap (1998) Imposta molto innovativa sia nel presupposto che nella definizione della base imponibile Platea molto ampia di contribuenti Base imponibile molto ampia Preleva molto gettito con t relativamente bassa Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti commerciali e non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale). NON SOLO IMPRESE E SOCIETA’!!! Platea di contribuenti molto più ampia! Sono esclusi i contribuenti minimi Contenzioso con lavoratori autonomi senza stabile organizzazione 5 Irap (1998) Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per un’impresa in contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali). Non sono deducibili gli interessi passivi, e il costo del lavoro (con alcune importanti eccezioni, vedi dopo). Sono deducibili i contributi Inail. Per le società di capitali (e per opzione per tutte quelle in contabilità ordinaria) la base imponibile è ricavata direttamente dai dati di bilancio (LF 2008) Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti arti e professioni …. Pubblica Amministrazione: 8,5% sulle retribuzioni annue lorde Banche ed enti finanziari: margine di intermediazione – 50% dividendi; -90% ammortamenti e -90% altre spese amministrative … Esercenti arti e professioni: differenza fra ammontare compensi e costi Tranne interessi e personale dipendente) Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%), ridotta a 3,9% con LF 2008. Possibilità da parte delle regioni di aumentare aliquota (+ o – 1) 6 Irap La base imponibile è calcolata per sottrazione, ma lo stesso risultato si avrebbe sommando utili, interessi e costo del lavoro (VA come somma dei redditi, invece che come differenza fra ricavi delle vendite e costi per materie prime) 7 Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto 1. Ricavi delle vendite 2. Costi per materie prime 3. Salari e stipendi 4. Contributi assist. e previd. 5. Ammortamenti 6. Interessi e proventi attivi 7. Interessi passivi 8. BI IRPEG (utili) 9. BI IRAP (per sottrazione) 10. BI IRAP (per addizione) 1.000 200 300 120 50 100 150 280 630 630 1-2-3-4-5+6-7 1-2-4-5 8+3+7-6 • Base imponibile IRPEG = Utili = 1000-200-(300+120)-50+100-150 = 280 Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto = per sottrazione: 1000-200-120 -50=630 (NB hp deduzione contributi) per addizione: 280+300+150-100= 630 Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione! 8 Irap: agevolazioni Nel tempo si sono stratificate una serie di agevolazioni (che non riguardano mai la PA), tra cui: Deduzione per PMI: pari a 7350 euro con base imponibile fino a 180.759,91 euro, poi decresce fino ad annullarsi a 180.991,91 euro; (9500 per società persone , imprese individuali e esercenti arti e professioni) Due insiemi alternativi di deduzioni, con varie finalità incentivanti: Per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: deduzione contributi previdenziali e assistenziali (inclusi contributi a fondi pensione) +4600 (5000 nel 2007) euro per dipendente aumentato a 9200 (10000 nel 2007) nel mezzogiorno; Deduzione spese per apprendisti, contratti FL, disabili; deduzioni per personale addetto a ricerca e sviluppo; per i soggetti con componenti positive della base imponibile che non superano 400.000 euro, deduzione di 1850 euro per dipendente, con un massimo di cinque; + 20000 euro se aggiuntivo rispetto al costo del lavoro 2004 (aumentato in alcune aree svantaggiate); 9 Chi paga? Dati Dichiarazione Irap 2005 PA e enti pubblici 26% Persone fisiche 9% Società di persone 8% Enti non commerciali 1% Società di capitali 56% Gettito complessivo: quasi 40 miliardi di euro nel 2007! 10 Obiettivi dell’IRAP (enunciati dal governo istitutivo) avvio del decentramento fiscale (Irap destinata alle regioni); semplificazione del sistema fiscale e contributivo; maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine alla scelta dei fattori produttivi; diminuzione del costo del lavoro per il complesso dell’economia; riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e sul patrimonio delle imprese; una diminuzione del vantaggio fiscale all’indebitamento; quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. L’Irap è neutrale rispetto alle scelte finanziarie. 11 La neutralità del prelievo rispetto alle scelte delle imprese Scelte di investimento (costo del capitale) Scelte finanziarie (costo del capitale di debito e proprio) Scelte di occupazione (costo del lavoro) Scelte fra fattori produttivi Scelte di localizzazione (tassazione media effettiva) Scelte di distribuzione degli utili Scelte organizzativa (vedi lez.3) 12 La neutralità del prelievo rispetto alle scelte delle imprese: approfondimento Effetto Ires e Irap: sul costo del capitale sul costo del lavoro 13 Ires e Irap e tassazione del fattore lavoro (1) Situazione in assenza di imposte: = F(L)-wL Π F w 0 L L FL = cl = w 14 Ires e Irap e la tassazione del fattore lavoro (2) Con imposte: = F(L)-wL-Ts Ts = (cp+ci)wL + ts (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + tr (F(L)-ciwL) = [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-ts)- tr (F(L)-ciwL Π F w(1 cp ci) (1 - t ) - t F t ci w 0 L L s r L r FL (1-tr -ts) = w[(1+cp+ci)(1-ts)-tr ci] NB: aggiungo e tolgo tr (1+cp+ci) t r (1 cp) FL cl w (1 cp + ci ) (1 t s t r ) 15 deduzione contributi da base Irap retirbuzione lorda oneri sociali Irap costo del lavoro Normativa 2006 15000 4812 842,01 20654,01 30000 9624 1684,02 41308,02 Cuneo in % costo del lavoro Cuneo in % retribuzione lorda 0,274 0,377 0,274 0,377 retirbuzione lorda oneri sociali Irap costo del lavoro l. finanziaria 2007 15000 30000 4812 9624 425 1062,5 20237 40686,5 Cuneo in % costo del lavoro Cuneo in % retribuzione lorda 0,259 0,349 retirbuzione lorda oneri sociali Irap costo del lavoro l. finanziaria 2007 agevolazione territoriale 15000 30000 4812 9624 212,5 850 20024,5 40474 Cuneo in % costo del lavoro Cuneo in % retribuzione lorda 0,251 0,335 0,263 0,356 0,259 0,349 solo ded contributi retirbuzione lorda oneri sociali Irap costo del lavoro 15000 4812 637,5 20449,5 30000 9624 1275 40899 Ires e Irap e tassazione del fattore capitale (1) Ipotesi bene non ammortizzabile Situazione in assenza di imposte = F(K)-rK Π F r 0 K K FK = cK = r 17 Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (2) Con imposte, ipotesi deducibilità IP: finanziamento con debito; = F(K)-rK-Ts Ts = ts (F(K)- rK) + tr F(K) = (F(K)- rK)(1-ts)- tr F(K) Π F r (1 - t ) - t F 0 K K s r K FK (1-tr -ts) = r(1-ts) (1 - t s ) tr FK cK r (1 )r (1 t s t r ) (1 t s t r ) 18 Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (3) Con imposte, ipotesi finanziamento con capitale proprio (non deducibilità del relativo costo) = F(K)-rK-Ts Ts = ts F(K) + tr F(K) = (F(K)- rK-(ts+ tr)F(K)) Π F r - (t t )F 0 K K s r K FK (1-tr -ts) = r r FK cK (1 t s t r ) 19 Dual income tax (1997-2001) (1) DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società). ROC = r* DE96 r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio DE96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30.9.96 (quando fu presentata riforma con collegato LF 97). Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile! 20 Dual income tax (1997-2001) (2) Perché solo incrementi? ROC = r* DE96 Max effetti incentivanti, minimizzazione perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB l’effetto è cumulativo! Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27% 21 Dual income tax (1997-2001): esempio (r*=7%) Esercizio 1997 incrementi di capitale investito dal 1996 utile di esercizio ante imposte imposte aliquota media utili a riserva (ipotesi no distribuzione) Esercizio 1998 nuovi incrementi di capitale investito dai soci incrementi di capitale investito dal 1996 a1) utile di esercizio ante imposte a2) imposte a3) aliquota media b1) utile di esercizio ante imposte b2) imposte (senza vincolo 27%) b3) aliquota media (senza vincolo 27%) b4) imposte dovute (tenendo conto vincolo 27%) 100 mila 50 mila 0,19*(0,07*100mila)+ 0,37*(50mila - 0,07*100mila) = 17,24 =17,24/50 = 34,48<37% 50mila-17,24mila = 32,76mila 100 mila 100+100+32,76 =232,76mila 50mila 0,19*(0,07*232,76mila)+ 0,37*(50mila - 0,07*232mila) = 15,568 15,568/50 = 31,13% 25mila 0,19*(0,07*232,76mila)+ 0,37*(25mila - 0,07*232mila) = 6,318 6,318/25 = 25,27% 0,27%*25mila = 6,75 22 Costo del capitale in diverse ipotesi di finanziamento (imposte sulle società) (Investimento=100; r=r*=5%) Legislazione 1996 Legislazione 1998-2000 aliquota sulla ROC = 19% Debito Autofin Nuove Debito Autofin. Nuove . azioni azioni Legislazione 2004 aliquota unica 33% Debito Autofin. Nuove azioni Margine operativo 5 12,29 10,68 5,36 6,98 6,98 minimo 5,34 7,97 7,97 Interessi passivi 5 0 0 5,00 0 0 5,00 0 0 Utili 0 12,29 10,68 0,36 6,98 6,98 0,34 7,97 7,97 Imposta patrimoniale 0 0,75 0,00 Ilor/Irap 0 1,99 1,73 0,23 0,30 0,30 0,23 0,34 0,34 Imposta sulla "remunerazione ordinaria" 0,95 0,95 Irpeg 0 4,55 3,95 0,13 0,73 0,73 0,11 2,63 2,63 Imposte totali 0 7,29 5,68 0,36 1,98 1,98 0,34 2,97 2,97 Interesse/margine netto 5 5,00 5,00 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Costo del capitale (p) 5,00% 12,29% 10,68% 5,36% 6,98% 6,98% 5,34% 7,97% 7,97% Tasso di interesse di mercato (i) 5% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Cuneo % di imposta (p-i)/p 0% 59,30% 53,20% 6,75% 28,35% 28,35% 6,34% 37,25% 37,25% Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamento e diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di inflazione: 2%) 12.0% Retained earnings Debt New Equity 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Decreto legge 185, 28 novembre 2008 Art. 6 (Deduzione dall’IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi) A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. 2. Rimborsi… (Problema della deducibilità: giudizio in corso, più volte rinviato, presso la Corte Costituzionale) 1. 25 Legge 102 del 3/8/2009 conv. D.l. 78 del 1/7/2009 Art. 5. Detassazione degli investimenti in macchinari 1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. 2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. 3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter. … (vedi dopo) 3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. 26 Legge 102 del 3/8/2009 conv. D.l. 78 del 1/7/2009 Art. 5 Detassazione degli investimenti in macchinari ….. 3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. 27 Riferimenti bibliografici P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2008. Per saperne di più: P.M.Panteghini, La tassazione delle società, Il Mulino, Bologna, 2005 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società, Tributi, Supplemento 3, 2008, http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Documenti/Rivista%20Tributi/trib uti_SUPPLEMENTO_3_def.pdf, S. Giannini, M.C.Guerra, Per chi e perché si taglia il cuneo: le imprese, www.lavoce.info, 9.10.2006 Rapporto Finanza Pubblica 2007, Il Mulino, Bologna, 2008 Rapporto Finanza Pubblica 2008, Il Mulino, Bologna, 2009 28