Tassazione del reddito di
impresa e delle società –
parte seconda
Lezione 12
Scienza delle finanze – CLEP
a.a. 2010-2011
Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali
Anno
Sistema di tassazione e aliquota
1982
IRPEG 27%
ILOR 16,2%, deducibile dall’Irpeg
IRPEG 36%
ILOR deducibile dall’Irpeg per il 75%
ILOR integralmente indeducibile dall’Irpeg
Imposta sul patrimonio netto: 0,75%.
IRPEG: 37%
Deduzione dei nuovi apporti di capitale dall’imponibile
dell’imposta patrimoniale
Dual income tax: Il costo opportunità di un finanziamento con
capitale proprio (nuove sottoscrizioni e utili trattenuti dal 1996) è
tassato con l’aliquota agevolata del 19%. L’aliquota media non può
essere inferiore al 27%
Abolizione dell’Ilor, dell’imposta patrimoniale, dei contributi
sanitari e altre forme minori di prelievo
Introduzione dell’Irap: imposta regionale sul valore aggiunto tipo
reddito netto: aliquota normale 4,25%
La base di riferimento per il calcolo della Dit è moltiplicata per 1,2
Irpeg: 36%
Moltiplicatore DIT: 1,4
Abolizione dell’aliquota media minima del 27%
Abolizione Dit sugli incrementi di capitale dal giugno 2001
Irpeg: 34%
Ires: 33%
Abolizione integrale della Dit
Ires: 27,5% e Irap 3,9%
1983
1991
1992
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2003
2004
2008
Aliquota complessiva
sui profitti
38,8%
46,37%
47,83%
52,2%
53,2%
43,2%-53,2%
31,25%-41,25%
23,25%-40,25%
38,25%
37,25%
31,4%
2
Principali riforme
 Riforma 1997-98:
 Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre
imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.)
 Introduzione dell’Irap
 Introduzione di un sistema di tassazione duale: Dual
Income Tax (Dit)
 Riforma 2001-2004
 Abolizione della Dit
 Introduzione dell’Ires
 Participation exemption
 Consolidato fiscale
 (Thin capitalisation)
 Legge finanziaria 2008
 Riduzione aliquote Ires e Irap
 Ampliamento base imponibile
 Legge finanziaria 2009
 Robin tax
3
Irap:
Imposta
regionale
sulle attività produttive
4
Irap (1998)
 Imposta molto innovativa sia nel presupposto che nella
definizione della base imponibile
 Platea molto ampia di contribuenti
 Base imponibile molto ampia
 Preleva molto gettito con t relativamente bassa
 Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività
diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di
servizi.
 Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti
commerciali e non commerciali, esercenti arti e professioni,
amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il
valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale).
 NON SOLO IMPRESE E SOCIETA’!!! Platea di contribuenti molto
più ampia!
 Sono esclusi i contribuenti minimi
 Contenzioso con lavoratori autonomi senza stabile
organizzazione
5
Irap (1998)
 Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per un’impresa in
contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie
di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti, canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali). Non sono deducibili gli
interessi passivi, e il costo del lavoro (con alcune importanti eccezioni,
vedi dopo). Sono deducibili i contributi Inail.
 Per le società di capitali (e per opzione per tutte quelle in contabilità
ordinaria) la base imponibile è ricavata direttamente dai dati di bilancio
(LF 2008)
 Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti
finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti
arti e professioni ….
 Pubblica Amministrazione: 8,5% sulle retribuzioni annue lorde
 Banche ed enti finanziari: margine di intermediazione – 50% dividendi; -90%
ammortamenti e -90% altre spese amministrative …
 Esercenti arti e professioni: differenza fra ammontare compensi e costi
Tranne interessi e personale dipendente)
Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%),
ridotta a 3,9% con LF 2008. Possibilità da parte delle regioni di
aumentare aliquota (+ o – 1)
6
Irap
La base imponibile è calcolata per
sottrazione, ma lo stesso risultato si
avrebbe sommando utili, interessi e
costo del lavoro (VA come somma
dei redditi, invece che come
differenza fra ricavi delle vendite e
costi per materie prime)
7
Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto
1. Ricavi delle vendite
2. Costi per materie prime
3. Salari e stipendi
4. Contributi assist. e previd.
5. Ammortamenti
6. Interessi e proventi attivi
7. Interessi passivi
8. BI IRPEG (utili)
9. BI IRAP (per sottrazione)
10. BI IRAP (per addizione)
1.000
200
300
120
50
100
150
280
630
630
1-2-3-4-5+6-7
1-2-4-5
8+3+7-6
• Base imponibile IRPEG = Utili = 1000-200-(300+120)-50+100-150
= 280
 Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto =
 per sottrazione: 1000-200-120 -50=630 (NB hp deduzione
contributi)
 per addizione: 280+300+150-100= 630
Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione!
8
Irap: agevolazioni
Nel tempo si sono stratificate una serie di agevolazioni
(che non riguardano mai la PA), tra cui:
 Deduzione per PMI: pari a 7350 euro
con base
imponibile fino a 180.759,91 euro, poi decresce fino ad
annullarsi a 180.991,91 euro; (9500 per società persone ,
imprese individuali e esercenti arti e professioni)
 Due insiemi alternativi di deduzioni, con varie finalità
incentivanti:
 Per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: deduzione
contributi previdenziali e assistenziali (inclusi contributi a
fondi pensione) +4600 (5000 nel 2007) euro per dipendente
aumentato a 9200 (10000 nel 2007) nel mezzogiorno;
 Deduzione spese per apprendisti, contratti FL, disabili;
deduzioni per personale addetto a ricerca e sviluppo; per i
soggetti con componenti positive della base imponibile che
non superano 400.000 euro, deduzione di 1850 euro per
dipendente, con un massimo di cinque; + 20000 euro se
aggiuntivo rispetto al costo del lavoro 2004 (aumentato in
alcune aree svantaggiate);
9
Chi paga?
Dati Dichiarazione Irap 2005
PA e enti pubblici
26%
Persone fisiche
9%
Società di persone
8%
Enti non commerciali
1%
Società di capitali
56%
Gettito complessivo: quasi 40
miliardi di euro nel 2007!
10
Obiettivi dell’IRAP
(enunciati dal governo istitutivo)
 avvio del decentramento fiscale (Irap destinata
alle regioni);
 semplificazione del sistema fiscale e contributivo;
 maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine
alla scelta dei fattori produttivi;
 diminuzione del costo del lavoro per il complesso
dell’economia;
 riduzione delle imposte dirette gravanti sugli
utili e sul patrimonio delle imprese;
 una
diminuzione
del
vantaggio
fiscale
all’indebitamento; quindi una maggiore neutralità
del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi
di finanziamento delle imprese. L’Irap è neutrale
rispetto alle scelte finanziarie.
11
La neutralità del prelievo rispetto alle
scelte delle imprese
 Scelte di investimento (costo del capitale)
 Scelte finanziarie (costo del capitale di debito e
proprio)
 Scelte di occupazione (costo del lavoro)
 Scelte fra fattori produttivi
 Scelte di localizzazione (tassazione media
effettiva)
 Scelte di distribuzione degli utili
 Scelte organizzativa (vedi lez.3)
12
La neutralità del prelievo rispetto alle scelte
delle imprese: approfondimento
 Effetto Ires e Irap:
 sul costo del capitale
 sul costo del lavoro
13
Ires e Irap e tassazione del fattore lavoro (1)
Situazione in assenza di imposte:
 = F(L)-wL
Π
F w 0
L
L
FL = cl = w
14
Ires e Irap e la tassazione del fattore lavoro (2)
Con imposte:
 = F(L)-wL-Ts
Ts = (cp+ci)wL + ts (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + tr (F(L)-ciwL)
 = [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-ts)- tr (F(L)-ciwL
Π
 F  w(1  cp  ci)  (1 - t ) - t F  t ci w  0
L
L
s
r
L
r
FL (1-tr -ts) = w[(1+cp+ci)(1-ts)-tr ci]
NB: aggiungo e tolgo tr (1+cp+ci)
t r (1  cp)
FL  cl  w (1  cp + ci 
)
(1  t s  t r )
15
deduzione contributi da base Irap
retirbuzione lorda
oneri sociali
Irap
costo del lavoro
Normativa 2006
15000
4812
842,01
20654,01
30000
9624
1684,02
41308,02
Cuneo in % costo del lavoro
Cuneo in % retribuzione lorda
0,274
0,377
0,274
0,377
retirbuzione lorda
oneri sociali
Irap
costo del lavoro
l. finanziaria 2007
15000
30000
4812
9624
425
1062,5
20237
40686,5
Cuneo in % costo del lavoro
Cuneo in % retribuzione lorda
0,259
0,349
retirbuzione lorda
oneri sociali
Irap
costo del lavoro
l. finanziaria 2007
agevolazione territoriale
15000
30000
4812
9624
212,5
850
20024,5
40474
Cuneo in % costo del lavoro
Cuneo in % retribuzione lorda
0,251
0,335
0,263
0,356
0,259
0,349
solo ded contributi
retirbuzione lorda
oneri sociali
Irap
costo del lavoro
15000
4812
637,5
20449,5
30000
9624
1275
40899
Ires e Irap e tassazione del fattore capitale (1)
Ipotesi bene non ammortizzabile
Situazione in assenza di imposte
 = F(K)-rK
Π
 F r  0
K
K
FK = cK = r
17
Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (2)
Con imposte, ipotesi
deducibilità IP:
finanziamento
con
debito;
 = F(K)-rK-Ts
Ts = ts (F(K)- rK) + tr F(K)
 = (F(K)- rK)(1-ts)- tr F(K)
Π
 F  r  (1 - t ) - t F  0
K
K
s
r
K
FK (1-tr -ts) = r(1-ts)
(1 - t s )
tr
FK  cK  r (1 
)r
(1  t s  t r )
(1  t s  t r )
18
Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (3)
Con imposte, ipotesi finanziamento con capitale proprio
(non deducibilità del relativo costo)
 = F(K)-rK-Ts
Ts = ts F(K) + tr F(K)
 = (F(K)- rK-(ts+ tr)F(K))
Π
 F  r  - (t  t )F  0
K
K
s
r
K
FK (1-tr -ts) = r
r
FK  cK 
(1  t s  t r )
19
Dual income tax (1997-2001) (1)
 DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione
ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del
19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a
seconda della società).
 ROC = r* DE96
 r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con
riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere
conto maggior rischio
 DE96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello
esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30.9.96
(quando fu presentata riforma con collegato LF 97).
 Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%,
invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo
imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su
un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui
costo (IP) è deducibile!
20
Dual income tax (1997-2001) (2)
 Perché solo incrementi? ROC = r* DE96
 Max effetti incentivanti, minimizzazione
perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo:
NB l’effetto è cumulativo!
 Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il
processo
 Sempre per timore di perdere gettito fino al
2000 vi fu una aliquota media minima del 27%
21
Dual income tax (1997-2001): esempio (r*=7%)
Esercizio 1997
incrementi di capitale investito dal 1996
utile di esercizio ante imposte
imposte
aliquota media
utili a riserva (ipotesi no distribuzione)
Esercizio 1998
nuovi incrementi di capitale investito dai soci
incrementi di capitale investito dal 1996
a1) utile di esercizio ante imposte
a2) imposte
a3) aliquota media
b1) utile di esercizio ante imposte
b2) imposte (senza vincolo 27%)
b3) aliquota media (senza vincolo 27%)
b4) imposte dovute (tenendo conto vincolo 27%)
100 mila
50 mila
0,19*(0,07*100mila)+
0,37*(50mila - 0,07*100mila)
= 17,24
=17,24/50 = 34,48<37%
50mila-17,24mila = 32,76mila
100 mila
100+100+32,76 =232,76mila
50mila
0,19*(0,07*232,76mila)+
0,37*(50mila - 0,07*232mila)
= 15,568
15,568/50 = 31,13%
25mila
0,19*(0,07*232,76mila)+
0,37*(25mila - 0,07*232mila)
= 6,318
6,318/25 = 25,27%
0,27%*25mila = 6,75
22
Costo del capitale in diverse ipotesi di
finanziamento (imposte sulle società)
(Investimento=100; r=r*=5%)
Legislazione
1996
Legislazione 1998-2000
aliquota sulla ROC =
19%
Debito Autofin Nuove Debito Autofin. Nuove
.
azioni
azioni
Legislazione 2004
aliquota unica 33%
Debito Autofin. Nuove
azioni
Margine operativo
5
12,29 10,68
5,36
6,98
6,98
minimo
5,34
7,97
7,97
Interessi passivi
5
0
0
5,00
0
0
5,00
0
0
Utili
0
12,29 10,68
0,36
6,98
6,98
0,34
7,97
7,97
Imposta patrimoniale
0
0,75
0,00
Ilor/Irap
0
1,99
1,73
0,23
0,30
0,30
0,23
0,34
0,34
Imposta sulla
"remunerazione ordinaria"
0,95
0,95
Irpeg
0
4,55
3,95
0,13
0,73
0,73
0,11
2,63
2,63
Imposte totali
0
7,29
5,68
0,36
1,98
1,98
0,34
2,97
2,97
Interesse/margine netto
5
5,00
5,00
5
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Costo del capitale (p)
5,00% 12,29% 10,68% 5,36% 6,98% 6,98% 5,34% 7,97% 7,97%
Tasso di interesse di
mercato (i)
5% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Cuneo % di imposta
(p-i)/p
0% 59,30% 53,20% 6,75% 28,35% 28,35% 6,34% 37,25% 37,25%
Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamento
e diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di
inflazione: 2%)
12.0%
Retained earnings
Debt
New Equity
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Decreto legge 185, 28 novembre 2008
Art. 6 (Deduzione dall’IRES della quota di IRAP relativa
al costo del lavoro e degli interessi)
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un
importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente
riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi
passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi
assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e
assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo
11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo
decreto.
2. Rimborsi…
(Problema della deducibilità: giudizio in corso, più volte rinviato,
presso la Corte Costituzionale)
1.
25
Legge 102 del 3/8/2009 conv. D.l. 78 del 1/7/2009
Art. 5. Detassazione degli investimenti in macchinari
1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari
e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21
dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.
L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire
degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui
al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita'
estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti
aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3-ter. … (vedi dopo)
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire
l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate
piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle
specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.
26
Legge 102 del 3/8/2009 conv. D.l. 78 del 1/7/2009
Art. 5 Detassazione degli investimenti in macchinari
…..
3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di
importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche
mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del
codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto si presume un
rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da
imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di
perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi
di imposta successivi.
27
Riferimenti bibliografici
 P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi
nell’economia italiana, Bologna Il Mulino,
ed. 2008.
Per saperne di più:
 P.M.Panteghini, La tassazione delle società, Il Mulino, Bologna,
2005
 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione di studio
sull'imposizione fiscale sulle società, Tributi, Supplemento 3,
2008,
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Documenti/Rivista%20Tributi/trib
uti_SUPPLEMENTO_3_def.pdf,
 S. Giannini, M.C.Guerra, Per chi e perché si taglia il cuneo: le
imprese, www.lavoce.info, 9.10.2006
 Rapporto Finanza Pubblica 2007, Il Mulino, Bologna, 2008
 Rapporto Finanza Pubblica 2008, Il Mulino, Bologna, 2009
28
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SF Lezione 12 Tassaz..