Tassazione del reddito di impresa e delle società Lezione 3 Scienza delle finanze II - CLEP a.a. 2005-2006 Tassazione e tipologie di imprese • Imprese individuali e società di persone: soggetti Irpef (in vigore dal 1974) • Società di capitali: soggetti Ires (dal 2004; prima Irpeg, dal 1974) • Le Srl a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di coop a responsabilità limitata) e rientranti nell’ambito di applicazione degli studi di settore possono optare per il “regime di trasparenza” (quello delle società di persone) • Base imponibile: la base di partenza è in entrambi i casi l’utile civilistico, a cui vengono apportate variazioni in aumento e diminuzione che riflettono le diverse finalità della norma civilistica e di quelle fiscali • Le principali differenze fra le due tipologie di soggetti (Ires e Irpef) riguardano il trattamento di dividendi e plusvalenze. • Criterio di competenza 2 Componenti positive e negative dell’imponibile Componenti positive Componenti negative Ricavi: Costi di esercizio • Cessioni di beni e prestazioni di servizi… Variazioni delle rimanenze: Ammortamenti • Fifo, Lifo, costo medio… (ma in prospettiva IAS/IFSR: Lifo non più consentito) • Costo storico; • Metodo lineare; • Ammortamento anticipato Plusvalenze patrimoniali relative ai beni dell’impresa Minusvalenze (rateizzabili in cinque anni se detenuti da almeno tre anni) Plusvalenze da cessioni di partecipazioni (40% se soggetti Irpef e altre condizioni) Sopravvenienze attive Sopravvenienze passive Dividendi e utili (40% se soggetti Irpef) Interessi attivi Interessi passivi (Thin Cap e pro-rata) 3 Aliquote e modalità di tassazione Soggetti Irpef: • Il reddito delle imprese individuali è attributo all’imprenditore; • Il reddito delle società di persone viene imputato pro-quota in capo ai soci e incluso nell’imponibile Irpef, indipendentemente dalla sua distribuzione • Non si pone problema di doppia imposizione • Aliquote Irpef (2005): Scaglioni € Aliquote Fino a 26.000 23% Da 26.000 a 33.500 33% Da 33.500 a 100.000 39% Oltre 100.000 43% 4 Aliquote e modalità di tassazione Soggetti Ires: • Aliquota proporzionale del 33% (dal 2004) • Possibilità di doppia imposizione in capo ai soci: • Dividendi • Plusvalenze • Tassazione dei dividendi in capo a un socio persona fisica: • Partecipazioni qualificate (2% dei diritti in assemblea ordinaria e 5% del capitale se società quotate; 20% dei diritti di volto o 25% del capitale se non quotata): inclusione del 40% dei dividendi nell’imponibile Irpef • Partecipazioni non qualificate: 12,5% • Tassazione delle plusvalenze azionarie: • Partecipazioni qualificate: inclusione del 40% delle plusvalenze realizzate nell’imponibile Irpef • Partecipazioni non qualificate: 12,5% 5 Regime delle perdite • Soggetti Ires: • La perdita realizzata in un certo periodo d’imposta, può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto (art.84). Non è previsto il carry back. • Per le imprese di nuova istituzione le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. • Soggetti Irpef: • Per quanto riguarda le società di persone, secondo l’art. 8 Tuir, la perdita realizzata dalla società è imputata ai soci per “trasparenza” ossia in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e da questi ultimi utilizzata in diminuzione del reddito. • Il legislatore distingue tra società in contabilità ordinaria e semplificata: ai soci delle prime è concesso l’utilizzo della perdita esclusivamente in diminuzione di redditi aventi la stessa natura con i medesimi termini previsti per le società di capitali, mentre per gli altri le perdite possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo ma non riportate in esercizi successivi. 6 Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali Anno Sistema di tassazione e aliquota 1982 IRPEG 27% ILOR 16,2%, deducibile dall’Irpeg IRPEG 36% ILOR deducibile dall’Irpeg per il 75% ILOR integralmente indeducibile dall’Irpeg Imposta sul patrimonio netto: 0,75%. IRPEG: 37% Deduzione dei nuovi apporti di capitale dall’imponibile dell’imposta patrimoniale Dual income tax: Il costo opportunità di un finanziamento con capitale proprio (nuove sottoscrizioni e utili trattenuti dal 1996) è tassato con l’aliquota agevolata del 19%. L’aliquota media non può essere inferiore al 27% Abolizione dell’Ilor, dell’imposta patrimoniale, dei contributi sanitari e altre forme minori di prelievo Introduzione dell’Irap: imposta regionale sul valore aggiunto tipo reddito netto: aliquota normale 4,25% La base di riferimento per il calcolo della Dit è moltiplicata per 1,2 Irpeg: 36% Moltiplicatore DIT: 1,4 Abolizione dell’aliquota media minima del 27% Abolizione Dit sugli incrementi di capitale dal giugno 2001 Irpeg: 34% Ires: 33% Abolizione integrale della Dit 1983 1991 1992 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2003 2004 Aliquota complessiva sui profitti 38,8% 46,37% 47,83% 52,2% 53,2% 43,2%-53,2% 31,25%-41,25% 23,25%-40,25% 38,25 7 37,25 Principali riforme Riforma 1997-98: Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.) Introduzione dell’Irap Introduzione di un sistema di tassazione duale: Dual Income Tax (Dit) Riforma 2001-2004 Abolizione della Dit Introduzione dell’Ires Participation exemption Consolidato fiscale Thin capitalisation 8 Irap (1998) • Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. • Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti commerciali e non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale). • Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per un’impresa in contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti). Non sono deducibili gli interessi passivi e il costo del lavoro (ad esclusione dei contratti di apprendistato e formazione lavoro, personale R&D, …). • Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti arti e professioni…. • Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%). Possibilità da parte delle regioni di aumentare aliquota (+ o – 1); bloccata dal 2003. 9 Irap • La base imponibile è calcolata per sottrazione, ma lo stesso risultato si avrebbe sommando utili, interessi e costo del lavoro (VA come somma dei redditi, invece che come differenza fra ricavi delle vendite e costi per materie prime) 10 Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto 1. Ricavi delle vendite 2. Costi per materie prime 3. Salari e stipendi 4. Oneri sociali 5. Ammortamenti 6. Interessi e proventi attivi 7. Interessi passivi 8. BI IRPEG (utili) 9. BI IRAP (per sottrazione) 10. BI IRAP (per addizione) 1.000 200 300 120 50 100 150 280 750 750 1-2-3-4-5+6-7 1-2-5 8+3+4+7-6 • Base imponibile IRPEG = Utili = 1000-200-(300+120)-50+100-150 = 280 • Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto = per sottrazione: 1000-200-50=750 per addizione: 280+(300+120)+150-100= 750 11 Chi paga? Irap - Distribuzione imposta netta Dichiarazioni dei redditi 2002 - Anno d'imposta 2001 Amministrazioni ed enti pubblici 26% Persone fisiche 10% Societa' di persone 9% Enti non commerciali 1% Gettito complessivo: più di 30 miliardi di euro! Societa' di capitali ed enti commerciali 54% 12 Obiettivi dell’IRAP (enunciati dal governo istitutivo) • avvio del decentramento fiscale (Irap destinata alle regioni); • semplificazione del sistema fiscale e contributivo; • maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine alla scelta dei fattori produttivi; • diminuzione del costo del lavoro per il complesso dell’economia; • riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e sul patrimonio delle imprese; • una diminuzione del vantaggio fiscale all’indebitamento; quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. L’Irap è neutrale rispetto alle scelte finanziarie. 13 L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (1) Situazione in assenza di imposte: = F(L)-wL Π F w 0 L L FL = cl= w 14 L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (2) Con Imposte: = F(L)-wL-Ts Ts = (cp+ci)wL + ts (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + tr (F(L)-ciwL) = [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-ts)- tr (F(L)-ciwL Π F w(1 cp ci) (1 - t ) - t F t ci w 0 L L s r L r FL (1-tr -ts) = w[(1+cp+ci)(1-ts)-tr ci] NB: aggiungo e tolgo tr (1+cp+ci) t r (1 cp) FL cl w (1 cp + ci ) (1 t s t r ) 15 L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (2) Costo del lavoro prima del’Irap: FL cl w (1 cp + ci cs) con cs contributi sanitari Costo del lavoro considerando solo gli oneri diretti connessi all’Irap: FL cl w (1 cp + ci t r (1 cp)) Costo del lavoro considerando oneri gli oneri diretti e quelli indiretti connessi all’Irap: t r (1 cp) FL cl w (1 cp + ci ) (1 t s t r ) 16 Costo del lavoro per w (lordo di contributi a carico del lavroatore e di Irpef) =1 Industria con più di 50 dipendenti -Operai 1997 Cl (senza fisc 1997) per w=100 Contributi sanitari, previd. ed assist. TFR (aliquota indicativa) 2005 no oneri oneri diretti fiscalizz. diretti e indiretti 153,27 46,36 6,91 145,94 33,08 6,91 5,95 100 53,27 0,3476 100 45,94 0,3148 Irap Ires salario (al lordo) irpef e contributi lavoratori Cuneo di imposta Cuneo diimposta in % Cl 2005 149,47 33,08 6,91 6,35 3,13 100 49,47 0,3310 17 L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (3) Cuneo di imposta sul lavoro (in percentuale del costo del lavoro) per le imprese industriali con più di 50 dipendenti – Operai Proposte di modifica base imponibile Irap 2005 - 33% CL 30,5% - contributi e TFR 30,7% Cuneo % sul datore (oneri diretti) 31,5% Cuneo % sul datore (oneri diretti e indiretti) 33,1% - CL 28,6% 31,7% 31,9% 28,6% 18 Dual income tax (1997-2001) (1) • DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società). • ROC = r* DE96 • r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio • DE96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30.9.96 (quando fu presentata riforma con collegato LF 97). • Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile! 19 Dual income tax (1997-2001) (2) • Perché solo incrementi? ROC = r* DE96 • Max effetti incentivanti, minimizzazione perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB l’effetto è cumulativo! • Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo • Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27% 20 Dual income tax (1997-2001): esempio (r*=7%) Esercizio 1997 incrementi di capitale investito dal 1996 utile di esercizio ante imposte imposte aliquota media utili a riserva (ipotesi no distribuzione) Esercizio 1998 nuovi incrementi di capitale investito dai soci incrementi di capitale investito dal 1996 a1) utile di esercizio ante imposte a2) imposte a3) aliquota media b1) utile di esercizio ante imposte b2) imposte (senza vincolo 27%) b3) aliquota media (senza vincolo 27%) b4) imposte dovute (tenendo conto vincolo 27%) 100 mila 50 mila 0,19*(0,07*100mila)+ 0,37*(50mila - 0,07*100mila) = 17,24 =17,24/50 = 34,48<37% 50mila-17,24mila = 32,76mila 100 mila 100+100+32,76 =232,76mila 50mila 0,19*(0,07*232,76mila)+ 0,37*(50mila - 0,07*232mila) = 15,568 15,568/50 = 31,13% 25mila 0,19*(0,07*232,76mila)+ 0,37*(25mila - 0,07*232mila) = 6,318 6,318/25 = 25,27% 0,27%*25mila = 6,75 21 La riforma della riforma (2001-2004) • Progressiva abolizione della Dit (attuata subito, nel 2001, sui nuovi incrementi di capitale proprio) • Legge delega n.80/2003 di riforma del sistema fiscale erariale (delega decaduta) • Introduzione dell’Ires, con aliquota del 33% in sostituzione dell’Irpeg. (d. lgs. 344/2003) • • • • Abolizione del credito di imposta ai dividendi Participation exemption Thin capitalisation Consolidato • Previsione di progressiva abolizione dell’Irap, a partire dalla riduzione del costo del lavoro (non attuata) 22 Costo del capitale nei diversi regimi Ipotesi UCK-d = pi con i= D, RE, NSI Hp bene non ammortizzabile (d0; UCK = pi ) • Se IP deducibili e finanziamento con debito, c’è neutralità: pD = r • Ma se il finanziamento è con capitale proprio: pRE = pNSI = r/(1-ts) • L’imposta (ts)è distorsiva 23 Fin. Costo del capitale in diversi regimi fiscali pre riforma (1996) D p RE NSI D r r + tk p RE (1 t l t s ) r p NSI (1 t l t s ) DIT- ROC al 19% Ires 2004 r(1 - t s ) pD (1 t r t s ) r(1 - t ' s ) pD (1 t r t ' s ) p RE p NSI r r - r * (t s t a ) p RE ' (1 t t s) r (1 t r t s ) r r * (t s t a ) (1 t r t s ) p NSI r (1 t r t ' s ) 24 Costo del capitale in diverse ipotesi di finanziamento (imposte sulle società) (Investimento=100; r=r*=5%) Legislazione 1996 Legislazione 1998-2000 aliquota sulla ROC = 19% Debito Autofin Nuove Debito Autofin. Nuove . azioni azioni Margine operativo minimo Interessi passivi Utili Imposta patrimoniale Ilor/Irap Imposta sulla "remunerazione ordinaria" Irpeg Imposte totali Interesse/margine netto Costo del capitale (p) Tasso di interesse di mercato (i) Cuneo % di imposta (p-i)/p 5 5 0 0 0 12,29 0 12,29 0,75 1,99 10,68 0 10,68 0,00 1,73 Legislazione 2004 aliquota unica 33% Debito Autofin. Nuove azioni 5,36 5,00 0,36 6,98 0 6,98 6,98 0 6,98 5,34 5,00 0,34 7,97 0 7,97 7,97 0 7,97 0,23 0,30 0,30 0,23 0,34 0,34 0,95 0,95 0 4,55 3,95 0,13 0,73 0,73 0,11 2,63 2,63 0 7,29 5,68 0,36 1,98 1,98 0,34 2,97 2,97 5 5,00 5,00 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 12,29% 10,68% 5,36% 6,98% 6,98% % 5,34% 7,97% 7,97% 5% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0% 59,30% 53,20% 6,75% 28,35% 28,35% 6,34% 37,25% 37,25% 25 Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamento e diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di inflazione: 2%) 12.0% Retained earnings Debt New Equity 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 26 Thin Capitalisation (Thin Cap) (1) • Forma di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi introdotta con Ires (2004) • Scopo principale: contrastare fenomeni elusivi specifici, in particolare quelli in cui il socio, spesso con residenza estera in un paese a bassa aliquota, avendo conferito capitale di debito anziché di rischio, si fa remunerare con interessi anziché con utili, per ridurre il carico fiscale. • A seguito di contestazioni comunitarie (cfr.la causa C-324/00 Lankhorst-Hohorst, con sentenza del 12 dicembre 2002, che ha condannato il regime tedesco), la Thin Cap ha assunto in alcuni paesi UE, tra cui l’Italia, una portata generale, al fine di non discriminare fra operazioni intraprese con soggetti residenti e non residenti. 27 Thin Capitalisation (Thin Cap) (2) • In Italia, le norme contro la Thin Cap sono volte a penalizzare il finanziamento con debito garantito dai soci qualificati e si estendono ai casi in cui il socio (o parti correlate) offra come garanzia a un intermediario creditizio cespiti appartenenti al proprio patrimonio personale (garanzie reali) o fideiussioni. • Se il rapporto fra i finanziamenti del socio e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dello stesso socio è maggiore di 4 a 1 (5 a 1 nel 2004), scatta l’indeducibilità degli interessi passivi (a meno che non si dimostri la capacità di credito…) • La normativa non si applica alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione degli studi di settore (fino a 5.154.569 euro di ricavi). 28 Thin Capitalisation (Thin Cap) (3) • Dal punto di visto del contributo che il fisco può fornire al riequilibrio nella struttura finanziaria delle imprese vi sono differenze di rilievo, tra una norma come la Thin Cap e la Dit: con la Dit un maggiore equilibrio era raggiunto tramite una minore tassazione del capitale proprio, mentre con la Thin Cap si opera aggravando il costo del debito. la Dit operava con continuità e con progressione, mentre la Thin Cap penalizza l’indebitamento quando supera la soglia prefissata (necessariamente arbitraria) di quattro a uno tra finanziamento e patrimonio netto. In questo modo, crea discontinuità nelle convenienze fiscali. 29 Participation exemption (PEX) (1) • Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società collegate o controllate. • Abolizione del credito di imposta sui dividendi infrasocietari (metodo per eliminare doppia imposizione) • Esclusione del 95% dei dividendi (altro modo, non del tutto equivalente, di eliminare la doppia imposizione) • Esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni se: – – – – la partecipazione è tra le immobilizzazioni finanziarie è stata detenuta per almeno un anno la partecipata esercita una effettiva attività commerciale la partecipata non è localizzata in un paese a fiscalità privilegiata. • Indeducibilità delle corrispondenti minusvalenze 30 Participation exemption (PEX) (2) • Motivazioni: – Abolizione credito ai dividendi tendenza internazionale – Esenzione plusvalenze giustificata per similitudine con esenzione dividendi, come modo per evitare doppia tassazione – Evoluzione altri paesi UE – Evitare delocalizzazione holding 31 Participation exemption (PEX) (3) • Problemi: – Esenzione plusvalenze più discutibile, rispetto a esenzione dividendi come modo per evitare la doppia tassazione: non tutte le plusvalenze derivano da utili già tassati o che saranno assoggettati a tassazione – Diverso trattamento partecipazioni iscritte o meno nelle immobilizzazioni finanziarie – Diverso trattamento plusvalenze da cessione partecipazioni e da cessione rami di azienda – Modifiche finanziaria: progressiva limitazione nella quota di plusvalenze esenti, mentre le corrispondenti minusvalenze continuano a restare indeducibili 32 Consolidato fiscale (1) • Consolidato fiscale: possibilità di compensare utili e perdite del gruppo (2004) • Prima non era previsto, ma vi erano altri istituti (credito di imposta e possibilità di svalutazione delle partecipazioni) che consentivano, con notevole flessibilità, forme indirette di compensazione • Regime previsto è più diretto e trasparente. • Vi sono due regimi: – Consolidato relativo a società ed enti residenti – Consolidato relativo a società ed enti non residenti • La coesistenza di due regimi e soprattutto di una differenza in ambito UE non sembra compatibile con le norme comunitarie. 33 Consolidato fiscale (2) • Consolidato relativo a società ed enti residenti: – L’opzione può essere esercitata se la partecipazione diretta o indiretta della controllante supera il 50% del capitale sociale e dell’utile di bilancio della controllata • Consolidato relativo a società ed enti non residenti: – Consolidamento pro-quota – All in all out 34