Tassazione del reddito di
impresa e delle società
Lezione 3
Scienza delle finanze II - CLEP
a.a. 2005-2006
Tassazione e tipologie di imprese
• Imprese individuali e società di persone: soggetti Irpef (in vigore
dal 1974)
• Società di capitali: soggetti Ires (dal 2004; prima Irpeg, dal 1974)
• Le Srl a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente da
persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di coop a
responsabilità limitata) e rientranti nell’ambito di applicazione degli
studi di settore possono optare per il “regime di trasparenza” (quello
delle società di persone)
• Base imponibile: la base di partenza è in entrambi i casi l’utile
civilistico, a cui vengono apportate variazioni in aumento e
diminuzione che riflettono le diverse finalità della norma civilistica e
di quelle fiscali
• Le principali differenze fra le due tipologie di soggetti (Ires e Irpef)
riguardano il trattamento di dividendi e plusvalenze.
• Criterio di competenza
2
Componenti positive e negative dell’imponibile
Componenti positive
Componenti negative
Ricavi:
Costi di esercizio
• Cessioni di beni e prestazioni di servizi…
Variazioni delle rimanenze:
Ammortamenti
• Fifo, Lifo, costo medio…
(ma in prospettiva IAS/IFSR: Lifo non più consentito)
• Costo storico;
• Metodo lineare;
• Ammortamento anticipato
Plusvalenze patrimoniali relative ai beni dell’impresa
Minusvalenze
(rateizzabili in cinque anni se detenuti da almeno tre anni)
Plusvalenze da cessioni di partecipazioni (40% se
soggetti Irpef e altre condizioni)
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Dividendi e utili (40% se soggetti Irpef)
Interessi attivi
Interessi passivi (Thin Cap
e pro-rata)
3
Aliquote e modalità di tassazione
Soggetti Irpef:
• Il reddito delle imprese individuali è attributo
all’imprenditore;
• Il reddito delle società di persone viene imputato pro-quota
in capo ai soci e incluso nell’imponibile Irpef,
indipendentemente dalla sua distribuzione
• Non si pone problema di doppia imposizione
• Aliquote Irpef (2005):
Scaglioni €
Aliquote
Fino a 26.000
23%
Da 26.000 a 33.500
33%
Da 33.500 a 100.000
39%
Oltre 100.000
43%
4
Aliquote e modalità di tassazione
Soggetti Ires:
• Aliquota proporzionale del 33% (dal 2004)
• Possibilità di doppia imposizione in capo ai soci:
• Dividendi
• Plusvalenze
• Tassazione dei dividendi in capo a un socio persona fisica:
• Partecipazioni qualificate (2% dei diritti in assemblea ordinaria e
5% del capitale se società quotate; 20% dei diritti di volto o 25%
del capitale se non quotata): inclusione del 40% dei dividendi
nell’imponibile Irpef
• Partecipazioni non qualificate: 12,5%
• Tassazione delle plusvalenze azionarie:
• Partecipazioni qualificate: inclusione del 40% delle plusvalenze
realizzate nell’imponibile Irpef
• Partecipazioni non qualificate: 12,5%
5
Regime delle perdite
• Soggetti Ires:
• La perdita realizzata in un certo periodo d’imposta, può essere portata in
diminuzione del reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto
(art.84). Non è previsto il carry back.
• Per le imprese di nuova istituzione le perdite realizzate nei primi tre
periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
•
Soggetti Irpef:
• Per quanto riguarda le società di persone, secondo l’art. 8 Tuir, la
perdita realizzata dalla società è imputata ai soci per
“trasparenza” ossia in proporzione alla quota di partecipazione
agli utili e da questi ultimi utilizzata in diminuzione del reddito.
• Il legislatore distingue tra società in contabilità ordinaria e
semplificata: ai soci delle prime è concesso l’utilizzo della perdita
esclusivamente in diminuzione di redditi aventi la stessa natura
con i medesimi termini previsti per le società di capitali, mentre per
gli altri le perdite possono essere computate in diminuzione del
reddito complessivo ma non riportate in esercizi successivi.
6
Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali
Anno
Sistema di tassazione e aliquota
1982
IRPEG 27%
ILOR 16,2%, deducibile dall’Irpeg
IRPEG 36%
ILOR deducibile dall’Irpeg per il 75%
ILOR integralmente indeducibile dall’Irpeg
Imposta sul patrimonio netto: 0,75%.
IRPEG: 37%
Deduzione dei nuovi apporti di capitale dall’imponibile
dell’imposta patrimoniale
Dual income tax: Il costo opportunità di un finanziamento con
capitale proprio (nuove sottoscrizioni e utili trattenuti dal 1996) è
tassato con l’aliquota agevolata del 19%. L’aliquota media non può
essere inferiore al 27%
Abolizione dell’Ilor, dell’imposta patrimoniale, dei contributi
sanitari e altre forme minori di prelievo
Introduzione dell’Irap: imposta regionale sul valore aggiunto tipo
reddito netto: aliquota normale 4,25%
La base di riferimento per il calcolo della Dit è moltiplicata per 1,2
Irpeg: 36%
Moltiplicatore DIT: 1,4
Abolizione dell’aliquota media minima del 27%
Abolizione Dit sugli incrementi di capitale dal giugno 2001
Irpeg: 34%
Ires: 33%
Abolizione integrale della Dit
1983
1991
1992
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2003
2004
Aliquota complessiva
sui profitti
38,8%
46,37%
47,83%
52,2%
53,2%
43,2%-53,2%
31,25%-41,25%
23,25%-40,25%
38,25
7
37,25
Principali riforme
 Riforma 1997-98:
 Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre
imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.)
 Introduzione dell’Irap
 Introduzione di un sistema di tassazione duale: Dual
Income Tax (Dit)
 Riforma 2001-2004
 Abolizione della Dit
 Introduzione dell’Ires
 Participation exemption
 Consolidato fiscale
 Thin capitalisation
8
Irap (1998)
• Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta
alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi.
• Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti commerciali e
non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni
pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto
nel territorio nazionale).
• Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per un’impresa in
contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie
di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti). Non
sono deducibili gli interessi passivi e il costo del lavoro (ad esclusione
dei contratti di apprendistato e formazione lavoro, personale R&D, …).
• Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti
finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti
arti e professioni….
• Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%). Possibilità
da parte delle regioni di aumentare aliquota (+ o – 1); bloccata dal 2003.
9
Irap
• La base imponibile è calcolata per
sottrazione, ma lo stesso risultato si
avrebbe sommando utili, interessi e costo
del lavoro (VA come somma dei redditi,
invece che come differenza fra ricavi delle
vendite e costi per materie prime)
10
Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto
1. Ricavi delle vendite
2. Costi per materie prime
3. Salari e stipendi
4. Oneri sociali
5. Ammortamenti
6. Interessi e proventi attivi
7. Interessi passivi
8. BI IRPEG (utili)
9. BI IRAP (per sottrazione)
10. BI IRAP (per addizione)
1.000
200
300
120
50
100
150
280
750
750
1-2-3-4-5+6-7
1-2-5
8+3+4+7-6
• Base imponibile IRPEG = Utili = 1000-200-(300+120)-50+100-150 =
280
• Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto =
 per sottrazione: 1000-200-50=750
 per addizione: 280+(300+120)+150-100= 750
11
Chi paga?
Irap - Distribuzione imposta netta
Dichiarazioni dei redditi 2002 - Anno d'imposta 2001
Amministrazioni ed
enti pubblici
26%
Persone fisiche
10%
Societa' di persone
9%
Enti non
commerciali
1%
Gettito complessivo:
più di 30 miliardi di euro!
Societa' di capitali
ed enti commerciali
54%
12
Obiettivi dell’IRAP (enunciati dal governo istitutivo)
• avvio del decentramento fiscale (Irap destinata alle
regioni);
• semplificazione del sistema fiscale e contributivo;
• maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine alla
scelta dei fattori produttivi;
• diminuzione del costo del lavoro per il complesso
dell’economia;
• riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e
sul patrimonio delle imprese;
• una diminuzione del vantaggio fiscale all’indebitamento;
quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in
ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle
imprese. L’Irap è neutrale rispetto alle scelte
finanziarie.
13
L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (1)
Situazione in assenza di imposte:
 = F(L)-wL
Π
F w 0
L
L
FL = cl= w
14
L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (2)
Con Imposte:
 = F(L)-wL-Ts
Ts = (cp+ci)wL + ts (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + tr (F(L)-ciwL)
 = [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-ts)- tr (F(L)-ciwL
Π
 F  w(1  cp  ci)  (1 - t ) - t F  t ci w  0
L
L
s
r
L
r
FL (1-tr -ts) = w[(1+cp+ci)(1-ts)-tr ci]
NB: aggiungo e tolgo tr (1+cp+ci)
t r (1  cp)
FL  cl  w (1  cp + ci 
)
(1  t s  t r )
15
L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (2)
Costo del lavoro prima del’Irap:
FL  cl  w (1  cp + ci  cs) con cs  contributi sanitari
Costo del lavoro considerando solo gli oneri diretti connessi
all’Irap:
FL  cl  w (1  cp + ci  t r (1  cp))
Costo del lavoro considerando oneri gli oneri diretti
e quelli indiretti connessi all’Irap:
t r (1  cp)
FL  cl  w (1  cp + ci 
)
(1  t s  t r )
16
Costo del lavoro per w (lordo di contributi a carico del lavroatore e di Irpef) =1
Industria con più di 50 dipendenti -Operai
1997
Cl (senza fisc 1997) per w=100
Contributi sanitari, previd. ed assist.
TFR (aliquota indicativa)
2005
no
oneri
oneri diretti
fiscalizz.
diretti
e indiretti
153,27
46,36
6,91
145,94
33,08
6,91
5,95
100
53,27
0,3476
100
45,94
0,3148
Irap
Ires
salario (al lordo) irpef e contributi lavoratori
Cuneo di imposta
Cuneo diimposta in % Cl
2005
149,47
33,08
6,91
6,35
3,13
100
49,47
0,3310
17
L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (3)
Cuneo di imposta sul lavoro (in percentuale del costo del lavoro)
per le imprese industriali con più di 50 dipendenti – Operai
Proposte di modifica base imponibile
Irap
2005
- 33% CL
30,5%
- contributi e
TFR
30,7%
Cuneo % sul datore
(oneri diretti)
31,5%
Cuneo % sul datore
(oneri diretti e
indiretti)
33,1%
- CL
28,6%
31,7%
31,9%
28,6%
18
Dual income tax (1997-2001) (1)
• DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione
ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del 19%. Il
rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della
società).
• ROC = r* DE96
• r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con
riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto
maggior rischio
• DE96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente
alla chiusura dell’esercizio in corso al 30.9.96 (quando fu
presentata riforma con collegato LF 97).
• Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al
37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale
proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità
rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!
19
Dual income tax (1997-2001) (2)
• Perché solo incrementi? ROC = r* DE96
• Max effetti incentivanti, minimizzazione perdita di
gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB l’effetto è
cumulativo!
• Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il
processo
• Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000
vi fu una aliquota media minima del 27%
20
Dual income tax (1997-2001): esempio (r*=7%)
Esercizio 1997
incrementi di capitale investito dal 1996
utile di esercizio ante imposte
imposte
aliquota media
utili a riserva (ipotesi no distribuzione)
Esercizio 1998
nuovi incrementi di capitale investito dai soci
incrementi di capitale investito dal 1996
a1) utile di esercizio ante imposte
a2) imposte
a3) aliquota media
b1) utile di esercizio ante imposte
b2) imposte (senza vincolo 27%)
b3) aliquota media (senza vincolo 27%)
b4) imposte dovute (tenendo conto vincolo 27%)
100 mila
50 mila
0,19*(0,07*100mila)+
0,37*(50mila - 0,07*100mila)
= 17,24
=17,24/50 = 34,48<37%
50mila-17,24mila = 32,76mila
100 mila
100+100+32,76 =232,76mila
50mila
0,19*(0,07*232,76mila)+
0,37*(50mila - 0,07*232mila)
= 15,568
15,568/50 = 31,13%
25mila
0,19*(0,07*232,76mila)+
0,37*(25mila - 0,07*232mila)
= 6,318
6,318/25 = 25,27%
0,27%*25mila = 6,75
21
La riforma della riforma (2001-2004)
• Progressiva abolizione della Dit (attuata subito, nel
2001, sui nuovi incrementi di capitale proprio)
• Legge delega n.80/2003 di riforma del sistema fiscale
erariale (delega decaduta)
• Introduzione dell’Ires, con aliquota del 33% in
sostituzione dell’Irpeg. (d. lgs. 344/2003)
•
•
•
•
Abolizione del credito di imposta ai dividendi
Participation exemption
Thin capitalisation
Consolidato
• Previsione di progressiva abolizione dell’Irap, a
partire dalla riduzione del costo del lavoro (non attuata)
22
Costo del capitale nei diversi regimi
Ipotesi
UCK-d = pi con i= D, RE, NSI
Hp bene non ammortizzabile (d0; UCK = pi )
• Se IP deducibili e finanziamento con debito, c’è
neutralità:
pD = r
• Ma se il finanziamento è con capitale proprio:
pRE = pNSI = r/(1-ts)
• L’imposta (ts)è distorsiva
23
Fin.
Costo del capitale in diversi regimi fiscali
pre riforma
(1996)
D
p
RE
NSI
D
 r
r + tk
p RE 
(1  t l  t s )
r
p NSI 
(1  t l  t s )
DIT- ROC al 19%
Ires 2004
r(1 - t s )
pD 
(1  t r  t s )
r(1 - t ' s )
pD 
(1  t r  t ' s )
p
RE
p NSI
r
r - r * (t s  t a ) p 

RE
'
(1

t

t
s)
r
(1  t r  t s )
r  r * (t s  t a )

(1  t r  t s )
p 
NSI
r
(1  t r  t ' s )
24
Costo del capitale in diverse ipotesi di finanziamento
(imposte sulle società)
(Investimento=100; r=r*=5%)
Legislazione
1996
Legislazione 1998-2000
aliquota sulla ROC =
19%
Debito Autofin Nuove Debito Autofin. Nuove
.
azioni
azioni
Margine operativo
minimo
Interessi passivi
Utili
Imposta patrimoniale
Ilor/Irap
Imposta sulla
"remunerazione
ordinaria"
Irpeg
Imposte totali
Interesse/margine netto
Costo del capitale (p)
Tasso di interesse di
mercato (i)
Cuneo % di imposta
(p-i)/p
5
5
0
0
0
12,29
0
12,29
0,75
1,99
10,68
0
10,68
0,00
1,73
Legislazione 2004
aliquota unica 33%
Debito Autofin. Nuove
azioni
5,36
5,00
0,36
6,98
0
6,98
6,98
0
6,98
5,34
5,00
0,34
7,97
0
7,97
7,97
0
7,97
0,23
0,30
0,30
0,23
0,34
0,34
0,95
0,95
0
4,55
3,95
0,13
0,73
0,73
0,11
2,63
2,63
0
7,29
5,68
0,36
1,98
1,98
0,34
2,97
2,97
5
5,00
5,00
5
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00 12,29% 10,68% 5,36% 6,98% 6,98%
%
5,34% 7,97% 7,97%
5%
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
0% 59,30% 53,20% 6,75% 28,35% 28,35% 6,34% 37,25% 37,25%
25
Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamento
e diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di
inflazione: 2%)
12.0%
Retained earnings
Debt
New Equity
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
26
Thin Capitalisation (Thin Cap) (1)
• Forma di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi
introdotta con Ires (2004)
• Scopo principale: contrastare fenomeni elusivi specifici, in
particolare quelli in cui il socio, spesso con residenza estera in
un paese a bassa aliquota, avendo conferito capitale di debito
anziché di rischio, si fa remunerare con interessi anziché con
utili, per ridurre il carico fiscale.
• A seguito di contestazioni comunitarie (cfr.la causa C-324/00
Lankhorst-Hohorst, con sentenza del 12 dicembre 2002, che ha
condannato il regime tedesco), la Thin Cap ha assunto in alcuni
paesi UE, tra cui l’Italia, una portata generale, al fine di non
discriminare fra operazioni intraprese con soggetti residenti e
non residenti.
27
Thin Capitalisation (Thin Cap) (2)
• In Italia, le norme contro la Thin Cap sono volte a penalizzare
il finanziamento con debito garantito dai soci qualificati e si
estendono ai casi in cui il socio (o parti correlate) offra come
garanzia a un intermediario creditizio cespiti appartenenti al
proprio patrimonio personale (garanzie reali) o fideiussioni.
• Se il rapporto fra i finanziamenti del socio e la quota di
patrimonio netto contabile di pertinenza dello stesso socio è
maggiore di 4 a 1 (5 a 1 nel 2004), scatta l’indeducibilità degli
interessi passivi (a meno che non si dimostri la capacità di
credito…)
• La normativa non si applica alle imprese che rientrano
nell’ambito di applicazione degli studi di settore (fino a
5.154.569 euro di ricavi).
28
Thin Capitalisation (Thin Cap) (3)
• Dal punto di visto del contributo che il fisco può
fornire al riequilibrio nella struttura finanziaria delle
imprese vi sono differenze di rilievo, tra una norma
come la Thin Cap e la Dit:
 con la Dit un maggiore equilibrio era raggiunto tramite una
minore tassazione del capitale proprio, mentre con la Thin
Cap si opera aggravando il costo del debito.
 la Dit operava con continuità e con progressione, mentre la
Thin Cap penalizza l’indebitamento quando supera la soglia
prefissata (necessariamente arbitraria) di quattro a uno tra
finanziamento e patrimonio netto. In questo modo, crea
discontinuità nelle convenienze fiscali.
29
Participation exemption (PEX) (1)
• Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da
partecipazioni in società collegate o controllate.
• Abolizione del credito di imposta sui dividendi
infrasocietari (metodo per eliminare doppia imposizione)
• Esclusione del 95% dei dividendi (altro modo, non del
tutto equivalente, di eliminare la doppia imposizione)
• Esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni
se:
–
–
–
–
la partecipazione è tra le immobilizzazioni finanziarie
è stata detenuta per almeno un anno
la partecipata esercita una effettiva attività commerciale
la partecipata non è localizzata in un paese a fiscalità privilegiata.
• Indeducibilità delle corrispondenti minusvalenze
30
Participation exemption (PEX) (2)
• Motivazioni:
– Abolizione credito ai dividendi tendenza
internazionale
– Esenzione plusvalenze giustificata per similitudine
con esenzione dividendi, come modo per evitare
doppia tassazione
– Evoluzione altri paesi UE
– Evitare delocalizzazione holding
31
Participation exemption (PEX) (3)
• Problemi:
– Esenzione plusvalenze più discutibile, rispetto a
esenzione dividendi come modo per evitare la doppia
tassazione: non tutte le plusvalenze derivano da utili
già tassati o che saranno assoggettati a tassazione
– Diverso trattamento partecipazioni iscritte o meno
nelle immobilizzazioni finanziarie
– Diverso trattamento plusvalenze da cessione
partecipazioni e da cessione rami di azienda
– Modifiche finanziaria: progressiva limitazione nella
quota di plusvalenze esenti, mentre le corrispondenti
minusvalenze continuano a restare indeducibili
32
Consolidato fiscale (1)
• Consolidato fiscale: possibilità di compensare utili
e perdite del gruppo (2004)
• Prima non era previsto, ma vi erano altri istituti
(credito di imposta e possibilità di svalutazione delle
partecipazioni) che consentivano, con notevole
flessibilità, forme indirette di compensazione
• Regime previsto è più diretto e trasparente.
• Vi sono due regimi:
– Consolidato relativo a società ed enti residenti
– Consolidato relativo a società ed enti non residenti
• La coesistenza di due regimi e soprattutto di una
differenza in ambito UE non sembra compatibile con
le norme comunitarie.
33
Consolidato fiscale (2)
• Consolidato relativo a società ed enti residenti:
– L’opzione può essere esercitata se la partecipazione
diretta o indiretta della controllante supera il 50% del
capitale sociale e dell’utile di bilancio della controllata
• Consolidato relativo a società ed enti non
residenti:
– Consolidamento pro-quota
– All in all out
34
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SFII - 3 Tassazione