La tassazione di dividendi e
plusvalenze
LEZIONE 2
Tassazione internazionale delle società - PARTE II Clamep
Economia della tassazione e della regolazione dei mercati
finanziari-Clamfim
4 crediti – 30 ore
8.11.2008- 15.12.2008
Utili societari
 I dividendi possono essere soggetti a doppia
imposizione
 Vi sono buone motivazioni per “sistema classico”?
 Sistemi di integrazione più rigorosi (ma di difficile
applicazione)
 Partnership approach
 Tassazione dividendi in via ordinaria in capo al socio e plusvalenze
da utili trattenuti alla maturazione
 Sistemi di integrazione più frequentemente adottati
 tassazione utili trattenuti con imposta societaria
 credito di imposta o, più recentemente, attenuazione
tassazione in sede personale (aliquote di ridotta entità o
solo parziale inclusione nella base imponibile imposta
personale)
 tassazione agevolata anche per plusvalenze
2
Dividendi: funzionamento del credito di imposta
Obiettivo, se piena integrazione su utili distribuiti:
T= Tp +Ts= tpDIV
L’imposizione complessiva coincide con l’imposta sul socio; si
ha piena integrazione fra le due imposte. L’imposta
societaria (funge da “acconto” dell’imposta personale.

Es. utili tutti distribuiti a un solo azionista:
UD=U(1-ts), dove ts = aliquota imposta societaria
Tp = tp(UD+ts/(1-ts) UD) - ts/(1-ts) UD, dove tp = aliquota imposta
personale
Tp = tpUD/(1-ts) -UD ts/(1-ts) = (tp-ts)UD/(1-ts)
Tp = U(tp-ts)
T = Tp+Ts =tpU-tsU+tsU= tp U

NB se il socio è società di capitali tp=ts; Tp = 0, non c’è
doppia
(o multipla) tassazione a fronte di diversi
passaggi societari.

Se tp<ts: rimborso!
3
Credito di imposta ai dividendi
 Credito totale (in Italia opzionale per partecipazioni
non qualificate)
 completa eliminazione della doppia imposizione
 tassazione dei dividendi solo con PT (es.Irpef)
 l’imposta societaria funge da acconto
 Sistema abolito in Italia (2004) e anche in altri paesi
europei, perché incompatibile con i principi del
Trattato dell’UE, se limitato ai residenti e ai dividendi
di fonte interna
 Sentenze della ECJ
 Soluzioni diverse nei vari paesi, ma nessuno ha esteso
il credito
4
Integrazione fra imposte personali e societarie
in Italia
 Occorre distinguere fra partecipazioni qualificate e non:
 Qualificate: 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e
5% del capitale se società quotate; 20% dei diritti di voto o
25% del capitale se non quotata
 Tassazione dei dividendi in capo a un socio persona
fisica:
 Dal 1978 al 2004: credito di imposta ai dividendi (opzionale
al 12,5% per partecipazioni non qualificate). La misura del
credito variava al variare dell’aliquota, in modo da rendere il
credito totale.
 Dal 2004: esenzione parziale, o cedolare (12,5%) se non
qualificate. Non elimina la doppia imposizione
 Tassazione delle plusvalenze azionarie:
 Fino al 1990 sostanzialmente esenti
 Solo dal 1998 tassazione uniforme e generalizzata
Problema della tassazione alla realizzazione o alla
maturazione
5
Tassazione dei soci in Italia (da 2004)
Situazione dal 2004:
Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze
azionarie in capo a un socio persona fisica:
 Partecipazioni qualificate: inclusione del
49,72% dei dividendi nell’imponibile Irpef. La %
è stata aumentata dal 40% al 49,72% a seguito
della riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al
27,5%
 Partecipazioni non qualificate: 12,5%
 Tassazione delle plusvalenze alla realizzazione
6
Esercizio (1)
1. Nel 2003 l’aliquota Irpeg era il 36% e il credito di imposta i
9/16 dei dividendi netti.
• Le aliquote Irpef erano le seguenti:
–
–
–
–
–
Fino a 15000 euro: 23%
da 15000 a 29000:
29%
da 29000 a 32600:
31%
da 32600 a 70000:
39%
oltre 70000: 45%.
• Descrivere il funzionamento del credito e ricavare
l’imposizione complessiva sul socio e sulla società,
nell’ipotesi di piena distribuzione degli utili e per diverse
tipologie di azionisti.
• Calcolare se e se si quando poteva convenire ad un
azionista con partecipazioni non qualificate optare per il
credito, invece che per la tassazione definitiva del 12,5%.
7
Esercizio (2)
2. Nel 2004 l’aliquota Ires è il 33% e un socio qualificato deve
includere il 40% dei dividendi in Irpef.
 Le aliquote Irpef sono le seguenti:
 Fino a 26000 euro: 23%
 da 26000 a 33500: 33%
 da 33500 a 100000: 39%
 oltre 100000: 43%



Calcolate se e se si quando il nuovo regime è più
conveniente del precedente (usate nel confronto le nuove
aliquote Irpef e ricalcolate il credito di imposta ai dividendi
sulla base della nuova aliquota Ires del 33%)
Calcolate la tassazione complessiva sui dividendi per un
socio qualificato, ipotizzando che l’aliquota Ires sia il
27,5% e la percentuale di inclusione dei dividendi in Irpef
sia il 49,72%
Calcolate la tassazione complessiva sui dividendi
nell’ipotesi di partecipazioni non qualificate
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Tassazione relativa di interessi,
dividendi e plusvalenze azionarie
 Interessi: deducibili (con limiti) in capo
alla società; tassati con 12,5%-27% in
capo al creditore
 Dividendi: tassazione in capo alla società
+ 12,5% o 49,72% nella base Irpef
 Plusvalenze: idem, ma alla realizzazione
 Anche considerando le imposte personali, il
sistema tributario discrimina a favore del
debito
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Confronto fra regimi: credito e parziale esenzione
Imposta complessiva (società più socio) su un utile di 100
tassato con un'Ires del 33% e poi integralmente distribuito
ad un unico soggetto
soggetto
soggetto
soggetto
con aliquota con aliquota con aliquota
pari a 0
pari a 33
pari a 43
credito di imposta
cedolare secca (12,5%)
inclusione in irpef
del 40% dell'utile distribuito
0
33
43
41,375
41,375
41,375
33
41,844
44,524
I soggetti a basso reddito preferiscono il credito di imposta
I soggetti ad alto reddto preferiscono la cedolare secca
Esercizio: rifare gli stessi calcoli con nuova aliquota Ires del 27,5% e aumento
percentuale inclusione
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Imposta sui profitti e scelte di
investimento e finanziamento (1)
 Hp: prescindiamo da ammortamenti e, inizialmente,
anche da imposte
  F  w L  rK
con F(K, L) funzione di produzione
F  w
F r
L
K
 Un’impresa che massimizza i profitti impiega i fattori
produttivi fino a che la produttività marginale uguaglia il
loro costo.
 Le imposte introducono un “cuneo” fra questi due valori
 Questo “cuneo” è una misura da cui dipendono gli effetti
distorsivi dell’imposta
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Imposta sui profitti e scelte di
investimento e finanziamento (2)
Fk, r
Assenza di imposte
Fk
B
r
Costo
opportunità
K0
K
12
Imposta sui profitti e scelte di
investimento e finanziamento (3)
 Hp: imposta sui profitti con interessi deducibili.
Finanziamento con debito
  F  wL  rK - t(F  wL  rK)
FK (1  t)  r(1  t)
FK  r
 L’imposta è neutrale (ma attenzione non stiamo
considerando gli ammortamenti!)
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Imposta sui profitti e scelte di
investimento e finanziamento (3)
 Hp: imposta sui profitti. Finanziamento con capitale
proprio
  F  wL  rK - t(F  wL)
FK (1  t)  r
FK  r
 L’imposta è distorsiva sulle scelte di investimento
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Imposta sui profitti e scelte di
investimento e finanziamento (2)
Fk, r)
Imposta sui profitti
Fk
Cuneo
B
r
Costo
opportunità
K1
K0
K
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Conclusioni
 L’imposta sui profitti (con interessi deducibili e
ammortamento uguale al vero ammortamento
economico):
 è neutrale se il finanziamento è con debito
 è distorsiva se il finanziamento è con capitale proprio
 Distorce le scelte di finanziamento (incentivo a
indebitarsi)
 Precisazioni/estensioni:
 Ammortamenti fiscali e “vero” ammortamento
economico
 Imposte personali (ma abbiamo visto che in Italia non
compensano la discriminazione in capo alla società)
 Inflazione (contribuisce ad avvantaggiare il debito)
16
Tassazione delle plusvalenze
17
Tassazione delle plusvalenze (CG): aspetti
problematici (1)
•
•
•
•
•
Alcuni CG sono imputabili a variazioni nel livello dei prezzi:
andrebbero tassate solo le plusvalenze reali (difficilmente si corregge
per l’inflazione).
In alcuni casi, es. zero coupon bond, le variazioni patrimoniali non si
discostano dal reddito: andrebbero tassate come il relativo reddito
es. interessi); così è in molti ordinamenti tra cui il nostro
I CG possono essere di origine speculativa: vi è generalmente
consenso che questi debbano essere tassati più onerosamente di altri
CG, ma è difficile distinguere (in alcuni casi si fa riferimento al
periodo di detenzione)
Se i CG derivano da utili trattenuti e già tassati in capo alla società
si pone problema di doppia imposizione
I CG dovrebbero essere tassati al netto delle eventuali minusvalenze
(solitamente le minusvalenze sono deducibili dai redditi di uguale
natura per evitare comportamenti elusivi)
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Tassazione delle plusvalenze (CG): aspetti
problematici (2)
•
•
•
•
•
Tassazione alla maturazione o al realizzo?
Equità: secondo un concetto di reddito entrata andrebbero tassate
alla maturazione
Efficienza: la tassazione alla maturazione evita il fenomeno del
lock in effect
Elusione: la tassazione alla maturazione elimina l’interesse a
trasformare altri redditi in plusvalenze, per beneficiare dei vantaggi
del differimento, e a realizzare subito le minus, posticipando il
realizzo delle plus
Controindicazioni della tassazione alla maturazione:
–
–
Difficoltà di conoscenza del prezzo di mercato del titolo (per titoli non
quotati e per soggetti non tenuti alla contabilità a prezzi di mercato)
Possibili vincoli di liquidità per il contribuente
19
Tassazione retrospettiva delle plusvalenze maturate
•
Possibile applicazione:
–
–
–
–
–
Si tassano le plusvalenze alla realizzazione
Si corregge la tassazione per tener conto del vantaggio del
differimento dell’imposta
Se non si conosce il valore del titolo alla fine di ogni periodo
(ossia il CG maturato di periodo in periodo) si può presumere
un certo sentiero di maturazione delle plusvalenze
Le imposte dovute su tali incrementi maturati (veri o presunti)
vengono capitalizzate attraverso un opportuno tasso di
interesse (ad esempio di un paniere di titoli rappresentativi)
Un correttivo di questo tipo è stato introdotto con la riforma
1998 (equalizzatore). Abolito nel 2001
20
Tassazione retrospettiva delle plusvalenze
Hp: r=5%; t=10%; titolo acquistato 1/1/2001 al prezzo p=1000 e
venduto il 31/12/2003 al prezzo di 1500
CG
Relativa imposta
maturato capitalizzata
CG
Relativa imposta
imputato capitalizzata
(es. 1/3)
31/12/2001
200
0,10*200*(1+0,05)2
=22,05
166,67
0,10*166,67*(1+
0,05)2 = 18,37
31/12/2002
100
0,10*100*(1+0,05)
= 10,5
166,67
0,10*166,67*(1+
0,05) =17,50
31/12/2003
200
0,10*200= 10
166,67
0,10*166,67
=16,667
Totale
500
52,55
500
52,54
21
Riforma 1998: principali obiettivi
•
Prima della riforma: le plusvalenze erano generalmente
escluse dal prelievo. Tassate solo se derivanti da titoli
partecipativi (azioni o quote di società) con regimi
sostitutivi fortemente agevolativi (tassazione sospesa per
titoli quotati)
•
Obiettivo riforma 1998: introdurre un sistema generale e
omogeneo su tutti i redditi delle attività finanziarie.
Finalità:
–
–
–
Equità: evitare che redditi di uguale natura siano tassati in
modo difforme;
Efficienza: evitare di distorcere le scelte allocative;
Efficacia antielusiva: se il sistema non è generale e
uniforme si apre la possibilità di arbitraggi volti a sfruttare il
differenziale di tassazione.
22
Riforma 1998: principali caratteristiche
 Principali caratteristiche della riforma 1998:
 Progressiva uniformità delle aliquote: ne permangono
due (12,5% e 27%, tuttora in vigore) ma l’obiettivo era
unificazione al 19% o 20% (come la prima aliquota Irpef
di allora)
 Generalità della tassazione (soprattutto con la tassazione
generalizzata delle plusvalenze e dei derivati)
 Tassazione delle plusvalenze alla maturazione
 Ampio coinvolgimento degli intermediari
nell’accertamento e nel prelievo dell’imposta.
 Tre regimi di prelievo:
 Risparmio amministrato
 Risparmio gestito
 Regime della dichiarazione
Con i primi due sistemi è centrale il ruolo degli intermediari.
23
E’ garantito anche l’anonimato.
Regime del risparmio amministrato
 Risparmio amministrato: il risparmiatore tiene i propri
titoli, quote o certificati in custodia o amministrazione
presso intermediari, senza affidarne loro la gestione.
 La tassazione di interessi e dividendi avviene con le
imposte sostitutive descritte in precedenza.
 Sulle plusvalenze l’intermediario effettua il prelievo del
12,5% sulla singola operazione. Le minus possono essere
dedotte dalla plus nell’anno in corso o nei quattro
successivi.
 Il prelievo avviene in forma anonima a carico
dell’intermediario
 L’opzione per questo regime non è ammessa per le
partecipazioni qualificate
24
Regime del risparmio gestito (1)


Risparmio gestito: il risparmiatore affida a un intermediario la
gestione di parte o di tutto il proprio patrimonio. E’ il sistema più
innovativo della riforma 1998.
Si applica con alcuni adattamenti anche ai fondi comuni e alle
Sicav. In questo modo gestioni collettive e individuali del
risparmio hanno lo stesso trattamento fiscale (il fisco è neutrale…)

la tassazione dei redditi di capitale (interessi e dividendi) e dei redditi
diversi (plusvalenze e proventi da derivati) è unitaria e contestuale
 la base imponibile, infatti, è il risultato netto di gestione:
Valore del patrimonio al termine del periodo
meno
Valore del patrimonio all’inizio del periodo
più prelievi
meno conferimenti e altri redditi (es. i redditi tassati al 5%, ad eccezione
depositi c/c bancari la cui giacenza media non ecceda il 5% dell’attivo
gestito…. )
25
Regime del risparmio gestito (2)
 Sono dunque comprese nel risultato netto di gestione:




Tutte le plusvalenze,
I proventi dei prodotti derivati
I redditi tassati al 12,5%
Gli interessi sui c/c bancari la cui giacenza media non superi il
5% dell’attivo
 Il risultato netto di gestione:
 è tassato al 12,5%
 se negativo può compensare il risultato positivo dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto
 I CG sono tassati alla maturazione
 Il prelievo avviene in forma anonima
 Le minusvalenze e le altre perdite sono deducibili anche da
redditi di diversa natura (es. interessi e dividendi tassati al
12,5%). Importante vantaggio rispetto agli altri regimi.
26
Regime della dichiarazione
 Regime della dichiarazione: opzionale ai primi
due e obbligatorio nel caso il risparmiatore non si
affidi ad un intermediario per la custodia o
gestione delle proprie attività patrimoniali.
 I redditi di capitale (interessi e dividendi) sono
assoggettati alle imposte sostitutive descritte in
precedenza.
 Il regime non è anonimo ed è soggetto a
monitoraggio
27
Tassazione delle plusvalenze nei tre regimi
 Riforma 1998: per equiparare la tassazione delle plusvalenze
alla maturazione nel caso di risparmio gestito, con quella al
realizzo, nel caso di dichiarazione e risparmio amministrato si
applicava un correttivo chiamato equalizzatore.
 Equalizzatore abolito nel 2001
 Adesso vi è un regime misto, che crea distorsioni
 Le plusvalenze realizzate nell’ambito del risparmio gestito
sono tassate alla maturazione
 Le altre sono tassate al realizzo
 Discriminazione fra fondi comuni interni ed esteri (tassati al
realizzo)
 Legge delega di riforma fiscale n. 80/2003 prevedeva il ritorno
generalizzato ad un sistema di tassazione delle plusvalenze al
momento del realizzo.
28
Proposte di riforma: unificazione delle aliquote
 Precedente governo: unificazione dell’aliquota al livello
intermedio tra 12,5% e 27%. Sistema coerente di imposizione
diretta tipo Dit Nordica
 Legge delega 80/2003: unificazione al 12,5%.
 Dibattito su opportunità innalzamento aliquota del 12,5% (tra
le più basse nella UE, ma i confronti internazionali sono
difficili)
 La differenza tra 12,5% e 27% non è giustificabile sia sotto il
profilo dell’equità, sia sotto quello dell’efficienza
 Il livello a cui decidere di uniformare le aliquote dipende da
molti fattori, ma soprattutto deve essere deciso congiuntamente
alla tassazione del reddito di impresa e degli altri redditi,
inclusi quelli di lavoro. Come abbiamo visto la tassazione dei
redditi di capitale è un tassello centrale nel definire il sistema
di imposizione diretta
29
Effetti dell’unificazione delle aliquote
 Un aumento generalizzato dell’aliquota del 12,5% potrebbe avere
effetto controproducenti, come si nota dalla seguente tabella, che
tiene conto anche dell’imposta societaria (Ires, ad aliquota del
33%)
Interessi tranne depositi bancari e postali
Interessi su depositi bancari e postali
Dividendi e CG azionista non qualificato
Dividendi e CG azionista qualificato
Redditi delle società di persone
Legislazione Aliquota
Aliquota
vigente
unica 23% unica 27%
12,50%
23%
27%
27%
23%
27%
41,38%
48,41%
51,09%
39,16%39,16%39,16%44.52%
44.52%
44.52%
23%-43%
23%-43% 23%-43%
Occorre tenere conto dei riflessi dell’imposta societaria!
L. F. 2008 prevede riduzione Ires dal 33% al 27,5% e aumento
percentuale inclusione in Irpef: cosa cambia? (rifare confronti).
30
Proposte di riforma
 Governi di centro sinistra in genere favorevoli a aliquota
intermedia tra 12,5% e 27% e tassazione delle plusvalenze alla
maturazione (equalizzatore), ma con molte differenze che
hanno impedito attuazione riforma; d.d.l. delega 2006 (non
approvato) rinviava l’uniformità delle aliquote e prevedeva:



Fondi comuni: tassazione alla realizzazione con equalizzatore
(anche per fondi esteri);
Tassazione alla maturazione (come adesso) per regime di
risparmio gestito individuale (es. gestioni patrimoniali);
Tassazione alla realizzazione per risparmio amministrato (come
adesso), ma con equalizzatore e con possibilità di dedurre
minusvalenze anche da redditi di capitale
 Governi di centro destra (es. legge delega 80/2003): favorevoli
a unificazione aliquote al 12,5% e ritorno generalizzato ad un
sistema di tassazione delle plusvalenze al momento del
realizzo. Vedremo ….
31
Proposte di riforma: principi
Il livello a cui decidere di uniformare le aliquote
dipende da molti fattori, ma soprattutto deve
essere deciso congiuntamente alla tassazione
del reddito di impresa e degli altri redditi, inclusi
quelli di lavoro. Come abbiamo visto la
tassazione dei redditi di capitale è un tassello
centrale nel definire il sistema di imposizione
diretta
32
Proposte di riforma: problemi
 Timori che un aumento dell’aliquota del 12,5% possa
rivelarsi un boomerang, con effetti negativi sul gettito:
 Costituisca in larga parte una partita di giro, per gli interessi sui
titoli del debito pubblico.


Argomentazione: per collocare i titoli più tassati lo stato dovrebbe
aumentare il rendimento lordo; a fronte delle maggiori entrate vi
sarebbero maggiori spese per interessi
Obiezione: non vi può essere traslazione completa (i soggetti
interessati all’aumento dell’aliquota detengono meno di un quarto
dei titoli in circolazione)
 Possa provocare una fuga di capitali.


Argomentazione: si preferirebbe investire all’estero per evitare la
maggiore imposta.
Obiezione: non vi è perfetta mobilità di capitali (ad es. home bias);
vi è monitoraggio e soprattutto direttiva UE sullo scambio di
informazioni. Tuttavia, la concorrenza fiscale può giustificare la
non inclusione in Irpef (vedi motivazioni Dit Nordica) e t
33
relativamente bassa.
Riferimenti bibliografici
M.C. Guerra,
 Lettura 3, La tassazione dei dividendi
 Lettura 4, Tassazione delle plusvalenze
 Lettura 5 La tassazione delle attività
finanziarie in Italia dopo la riforma Visco
Approfondimenti:
Ministero dell’Economia e delle finanze, Commissione di
studio sulla tassazione dei redditi di capitale e dei
redditi diversi di natura finanziaria, Relazione finale,
Tributi, SSEF, www.finanze.it
G. Ricotti, A. Sanelli, Conti finanziari e fiscalità: un’analisi
storica, presentato al Convegno “I conti finanziari: la
storia, i metodi, l’Italia, i confronti internazionali”,
Perugia, SADIBA, Banca d’Italia, 1-2 dicembre 2005.
34
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TIS II parte Clamep