Tassazione del reddito delle
società di capitali
IRES
IRES: Imposta sul Reddito delle Società
Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura
Soggetti passivi:
- Società per Azioni, Società in accomandita per azioni, Società a
Responsabilità limitata e Società Cooperative residenti nel
territorio dello Stato
- enti pubblici e privati anche quando non hanno come oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- Società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello
Stato, che producono reddito in Italia
Base Imponibile: Reddito d'impresa = utile/perdita risultante dal
conto economico (codice civile) corretto per tener conto delle
variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa
fiscale
- normativa per le società di persone identica tranne: dividendi,
plusvalenze, interessi passivi
Aliquota: t=27,5% (N.B: prima Finanziaria 2008 era 33%)
Precisazione
dividendi
• Gli utili distribuiti da società soggette ad Ires
concorrono a formare il reddito di impresa
della società che li riceve in misura pari al 5%
del loro ammontare.
Gli Oneri Finanziari
Interessi attivi: concorrono a formare il reddito d'impresa
Interessi passivi:
- sono deducibili fino a concorrenza degli
interessi attivi
- l'eventuale eccedenza e deducibile entro il
limite del 30% del reddito operativo lordo
(ROL)
- dall'esercizio 2010:
* la quota di ROL non utilizzata potrà
essere portata ad incremento del ROL dei
successivi periodi di imposta, aumentando
così la soglia di deducibilità degli interessi
Gli Oneri Finanziari (cont.)
Nel nostro attuale ordinamento, dunque,  può essere
uguale a uno o minore di uno:
 = 1 se Interessi Passivi (IP) < Interessi Attivi (IA)
 = 1 se IP ≤ IA+30% ROL
 < 1 se IP> IA+30% ROL, in particolare, poiché
 IP =IA + 30%ROL, se ne deduce che:
 = (IA + 30%ROL)/IP
ESEMPIO:
CONSIDERIAMO UNA SOCIETA’ DI CAPITALI:
- IA = 100
- R.O.L = 5.000
 Totale max di IP deducibili = IA + 30% R.O.L = (100 + 0,3x5.000) =
=100 + 1.500= 1.600
- Se IP = 2.000  IP> IA + 30% R.O.L  IP deducibili = 1.600;
= 1.600/2.000 = 0,8 (<1)
NB: la società potrà dedurre i restanti 400 negli esercizi successivi.
- Se IP = 1.600  IP= IA + 30% R.O.L  IP interamente deducibili
= 1.600/1.600 = 1
- Se IP = 1.000  IP< IA + 30% R.O.L  IP interamente deducibili =
1.600/1.000 = 1,6 ma siccome  [0;1] allora consideriamo  = 1
NB: la società potrà aumentare di 600 (la parte del R.O.L non utilizzata) la
quota di IP deducibili nell’anno successivo.
Gli Oneri Finanziari (cont.)
Esempio
Valore della produzione
Costi della produzione
di cui
12.000
9.000
Ammortamenti
Canoni Leasing
Interessi passivi
Interessi attivi
900
100
2.000
500
Calcolo il ROL: Valore della produzione - Costi della produzione + Ammortamenti +
+ Canoni leasing =12.000 – 9.000 + 900 + 100=4.000
Calcolo l’ammontare massimo di interessi passivi deducibile:
30% ROL + Interessi Attivi= 30% 4.000 + 500 = 1.700
Interessi passivi (2.000) > ammontare massimo di interessi passivi deducibile (1.700)
Interessi passivi indeducibili = 300
Ammortamenti I
• Procedimento con cui il costo di un bene strumentale
di durata pluriennale è ripartito tra i diversi esercizi
di utilizzo.
• Termine di riferimento: costo d’acquisto del bene
(costo storico):
• la somma delle quote di ammortamento non può
eccedere il valore del bene al momento dell’acquisto.
AMMORTAMENTI II
• Ammortamento ordinario: risulta dall'applicazione di coefficienti
stabiliti dal Ministero delle Finanze al costo dei beni. Il primo anno il
coefficiente e' ridotto della metà. Dovrebbe riflettere il logorio normale
dei beni utilizzati.
• Ammortamento accelerato: l'utilizzazione è superiore a quella
normale e l'ammortamento avviene più rapidamente.
• Ammortamento anticipato: consiste nel raddoppiare le quote
d'ammortamento dei primi tre esercizi dal momento dell'utilizzo del
bene.
- LF 2008: non sono più ammessi ammortamenti accelerati e anticipati
La variazione delle scorte
• Variazione delle rimanenze finali rispetto alle consistenze
iniziali.
• In presenza di prezzi non costanti, si pongono delicati
problemi di valutazione delle scorte.
• Il legislatore italiano attribuisce ampia libertà alle imprese
nella determinazione del valore delle rimanenze:
FIFO (first in first out): le rimanenze sono valutate ai prezzi correnti. Se i
prezzi aumentano, il valore delle rimanenze aumenta e quindi il profitto
aumenta e la base imponibile Ires aumenta
LIFO (last in first out): le rimanenze sono valutate al costo storico. Se i
prezzi aumentano, il valore delle rimanenze coincide con quello iniziale
e quindi il profitto si riduce e la base imponibile Ires si riduce
– Alle imprese converrà adottare il LIFO in periodi di inflazione
Plusvalenze I
Le plusvalenze II
Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso partecipazioni
societarie.
dal 2004 (riforma Tremonti): Participation exemption (PEX): rientra
nella base imponibile solo il 5% delle plusvalenze se:
a) La società cui si riferisce la partecipazione non risiede in paradisi
fiscali (o se si dimostra che non si sono ottenuti privilegi fiscali dal
possesso delle partecipazioni)
b) la società partecipata svolge un’attività commerciale
c) La partecipazione risulta iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
d) partecipazioni detenute da almeno un anno.
Tali requisiti devono essere soddisfatti congiuntamente
Ratio: correttivo alla doppia tassazione: utili non distribuiti o
andamento dei mercati azionari?
Però: Indeducibilità delle perdite (minusvalenze e svalutazioni)
IRES E PROFITTO ECONOMICO
Nella legislazione fiscale sono vari gli aspetti che allontanano la base
imponibile dal vero profitto
• I beni capitali sono ammortizzati al costo storico
 in periodi di inflazione ciò comporta una sopravvalutazione dei
profitti (che una volta era rozzamente compensata con la possibilità di
ricorrere all’ammortamento anticipato, oggi non più)
• La valutazione delle scorte, qualora sia condotta con l’applicazione del
metodo FIFO, comporta una sopravvalutazione dei profitti, in presenza
di processi inflattivi
• Gli interessi passivi sono deducibili nel loro valore nominale. In periodi
di inflazione, in questo caso si sopravvaluta il costo del capitale e si
sottovaluta quindi il profitto
i = r + r + 
Tax interesse nominale
Tax interesse reale
Mantenimento reale del valore del prestito
Mantenimento del valore reale
della remunerazione del prestito
Tassazione dei Gruppi societari: il consolidato fiscale
Le società legate da rapporti di partecipazione hanno interesse a
compensare i propri utili con le perdite delle società partecipate
 abbattimento della BI  riduzione carico fiscale complessivo.
Consolidato fiscale: è possibile determinare in capo alla società
capogruppo un’unica base imponibile valida per tutte le società
del gruppo. L’imponibile è pari alla somma algebrica degli
imponibili di ciascuna società (compensazioni).
Requisiti: solo se la partecipazione (diretta o indiretta) della controllante > 50% del
capitale sociale e dell’utile della controllata
Pro: evita la doppia tassazione (degli utili della partecipata che diventano dividendi per
la controllante)
Contro: non tutte le società appartengono a Gruppi societari
• No compensazione
• Parziale doppia tassazione sugli utili distribuiti
 Problemi di equità
Consolidato relativo a società ed enti residenti
Per soggetti residenti a cui si applica l’Ires e i soggetti non residenti
controllanti
• Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il
gruppo ma si segue un sistema opzionale biunivoco, ossia l’opzione
deve essere esercitata congiuntamente sia dalla società
partecipante che dalla partecipata.
• L’opzione rimane irrevocabile per un triennio, salvo il venir meno
del requisito del controllo.
Requisito aggiuntivo:
Operare sul territorio nazionale tramite una stabile organizzazione
Vantaggi aggiuntivi:
Gestione deducibilità IP in consolidato (compensazione IP e IA + 30%
R.O.L di tutte le unità del gruppo)
Consolidato relativo a società ed enti non residenti
• E’ prevista la possibilità di estensione della tassazione di gruppo anche
alle società ed enti non residenti.
• L’opzione per il consolidato mondiale è facoltativa e vincola i soggetti
partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo di tempo non
inferiore a cinque esercizi.
• Resta fermo il requisito del controllo.
Società controllate non residenti; controllante di grado più elevato
residente
Requisiti aggiuntivi:
• principio all in, all out
• Revisione dei bilanci dei consolidati da parte di soggetti qualificati
Consolidamento dei bilanci PRO QUOTA controllante, secondo regole IRES
Esclusione dalla BI dei dividendi distribuiti da una controllata ad un’altra
società del gruppo
Credito d’imposta per le imposte pagate dalle controllate estere nel proprio
paese di residenza (vs doppia tassazione)
Consolidato fiscale (nazionale o mondiale) pone una questione di
Equità  Non tutte le società appartengono a gruppi societari
No doppia tassazione utili (sono tassati solo a livello individuale)
Possibilità di compensare perdite e utili in capo ad ogni singolo socio
Imposta personale e imposta societaria
Tesi 1) l'imposta societaria svolge un ruolo autonomo rispetto all'imposta
sulle persone fisiche→ capacità contributiva della società
autonoma rispetto a quella dell'individuo.
La tassazione può avvenire attraverso due diverse modalità:
1. Sistema classico: autonoma e addizionale (doppia tassazione degli
utili, società e percettore)
2. Esenzione totale: autonoma e sostitutiva (tassazione utili solo in
capo alla società)
Tesi 2) l'imposta societaria svolge un ruolo integrativo dell'imposta
personale →bisogna tassare in capo alla società la parte di utili
non distribuita.
Anche in questo caso si possono attivare due diverse modalità:
3. Integrazione completa: attribuzione ai soci di tutto l'utile,
indipendentemente dalla distribuzione
4. Credito d'imposta: eliminare la doppia tassazione degli utili (società e
percettore)
Effetti dell’imposizione societaria sulla scelta di distribuzione degli utili
Neutralità: carico fiscale uguale al variare della quota di utili distribuiti
Tassazione in capo all’impresa(addizionale o sostitutiva all’imposta personale)
1 Sistema classico (addizionale)
t aliquota dell' imposta societaria (su tutto l' utile  U)
t p aliquota dell' imposta personale (su utili distribuit i  D)
UN  utili dopo l' applicazio ne dell' imposta  U(1 - t)
d  D/UN
T  tU  t p D  tU  t p dU (1  t ) onere fiscale complessiv o
τ  t  t p d( 1  t) onere fiscale per unità di utile
Non è neutrale, perché all' aumentare di d , quota di utili distribuit a,
aumenta il carico fiscale.
d  0   t
d  1    t  t p( 1  t)
2 Esenzione completa
(tassazione sostitutiva in capo all’impresa)
• Utili tassati esclusivamente presso
l'impresa
• Dividendi esenti
L’imposta societaria non ha ruolo autonomo (integrazione o
imputazione)
3 Integrazione completa
L’utile d’impresa rientra nella base imponibile dell’imposta personale,
indipendentemente dalla sua distribuzione:
=tp
Piena neutralità
Società di persone, srl che optino per il regime di trasparenza
4 Credito d’imposta totale o imputazione
T  tU  t p dUN (1  c)  cdUN onere fiscale complessiv o
T
UN
 UN

 t  t p d
(1  c)  cd
onere fiscale per unità di utile
U
U
 U

poiché UN / U  (1  t )

  t  d t p (1  c)  c (1  t )
t
1 t
Non garantisce la neutralità , perché il carico fiscale dipende
c
dalla relazione tra l' aliquota
dell' imposta personale e quella dell' imposta societaria .
d  0   t
d 1  tp
Neutralità solo se t  t p
Tassazione e tipologie di imprese
in Italia (1)
1. Imprese individuali e società di persone:
soggetti Irpef (1974)
 Il reddito delle imprese individuali è attributo
all’imprenditore;
 Il reddito delle società di persone viene imputato proquota in capo ai soci e incluso nell’imponibile Irpef,
indipendentemente dalla sua distribuzione
 Non si pone problema di doppia imposizione
 Aliquote Irpef
Integrazione completa
NB: dal 2004 anche per le s.r.l che optano per il regime di
trasparenza (n° di soci non superiore a 10)
Tassazione e tipologie di imprese in
Italia (2)
2. Società di capitali: soggetti Ires (dal
2004; Irpeg: dal 1974)
 Aliquota proporzionale del 33% (dal 2004) e
del 27,5% dal 2008
 Possibilità di doppia imposizione in capo ai
soci:
 Dividendi
 Plusvalenze
 Sistema classico, con doppia tassazione
degli utili contenuta (non tutto l’utile netto
distribuito sotto forma di dividendi entra nella
base imponibile dell’Irpef
Integrazione fra imposte personali e societarie
in Italia
Occorre ricordare la distinzione fra partecipazioni qualificate
e non:
 Qualificate: 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e
5% del capitale se società quotate; 20% dei diritti di voto o
25% del capitale se non quotata
Situazione dal 2012:
Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze azionarie in
capo a un socio persona fisica:
 Partecipazioni qualificate: inclusione del 49,72% dei dividendi
nell’imponibile Irpef. La % è stata aumentata dal 40% al 49,72% a
seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5%
 Partecipazioni non qualificate: 26%
 Tassazione delle plusvalenze alla realizzazione
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Confronto
 Impresa individuale o società di persone
(indipendentemente dalla distribuzione degli utili):
 Irpef con aliquote da 23% a 43%
 Società di capitali
Tassazione dei dividendi:
 Partecipazioni qualificate: 0,275+t irpef*0,4972*(1-0,275),
ossia dal 35,8% al 43% a seconda t Irpef. Percentuale
inclusione calcolata in modo da far sì che tassazione
complessiva per socio con reddito ultimo scaglione sia = 43%
(aliquota Irpef ultimo scaglione)
 Partecipazioni non qualificate: 0,275+0,26*(1-0,275)=45%
 Tassazione degli utili trattenuti: 27,5% più tassazione
delle plusvalenze (26% o parziale inclusione in Irpef) alla
realizzazione
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