La tassazione delle attività
finanziarie
Lezione 13
Scienza delle finanze - CLEP
a.a. 2010-2011
Il regime fiscale dei redditi delle attività finanziarie
(interessi, dividendi e plusvalenze) distingue tre casi (1)
1.
Redditi percepiti da persone fisiche al di fuori di ogni attività di
impresa:
 12,5% sugli interessi delle obbligazioni pubbliche e delle più
rilevanti tipologie di obbligazioni private (durata maggiore 18 mesi)
 inclusione del 49,72% (era 40% con Ires al 33%) di dividendi e
plusvalenze azionarie nell’imponibile Irpef per partecipazioni
qualificate (nel caso dei titoli quotati, almeno il 2% dei diritti di voto
esercitabili nell’assemblea ordinaria o il 5% del capitale della
società partecipata. Nel caso dei titoli non quotati le due percentuali
salgono, rispettivamente, al 20 e al 25%);
 12,5% sulle plusvalenze e sui dividendi, derivanti da
partecipazioni non qualificate, ossia quelle che riguardano il
pubblico dei risparmiatori che detengono porzioni molto piccole del
capitale delle società (vedi sopra);
 12,5% sul risultato di gestione dei fondi comuni, in capo al fondo;
 27% sui depositi e conti correnti bancari e postali, accettazioni
bancarie, titoli atipici, obbligazioni inferiori 18 mesi
Il regime fiscale dei redditi delle attività finanziarie
(interessi, dividendi e plusvalenze) distingue tre casi (2)
2. Redditi percepiti da un soggetto-Irpef che esercita
attività di impresa
 dividendi e plusvalenze azionarie sono inclusi per il
49,72% (era 40% con Ires al 33%) nell’imponibile Irpef, con
aliquote che vanno attualmente da un minimo del 23% ad un
massimo del 43%. (Lo stesso trattamento si ha nel caso in cui
questi redditi vadano a un socio persona fisica diversa da
impresa su partecipazioni qualificate; vedi slide precedente)
 interessi e altri redditi di capitale sono inclusi in Irpef e
sottoposti a tassazione ordinaria
Il regime fiscale dei redditi delle attività finanziarie
(interessi, dividendi e plusvalenze) distingue tre casi (3)
3. Redditi percepiti da società di capitali
dividendi e plusvalenze azionarie godono di un
regime di sostanziale esenzione (se valgono le
condizioni per la cosiddetta PEX)
interessi e altri redditi di capitale sono inclusi in Ires
e sottoposti a tassazione ordinaria
La tassazione per un soggetto persona fisica che non
esercita attività di impresa (1)
1.
Interessi:




Non sono inclusi in Irpef (erosione base imponibile Irpef e scostamento
da Comprehensive Income Tax)
Tassazione proporzionale (non progressiva); reale (non personale)
In passato molte discriminazioni. Esenzione dei titoli pubblici fino al
1986. Nel tempo si è proceduto ad una uniformità delle aliquote, ma
permangono ancora due aliquote: 12,5% e 27% poco giustificabili sia
sul piano dell’equità, sia su quello dell’efficienza
Dal primo gennaio 1997 non si applica ritenuta alla fonte, ma imposta
sostitutiva dell’Irpef, operata dagli intermediari. (modifica importante
per soggetti per i quali la ritenuta era d’acconto o che essendo esenti,
avevano diritto a un rimborso, come nel caso di investitori non residenti;
sistema attuale più trasparente ed efficiente per la negoziazione dei titoli,
che avviene su rendimenti lordi)
La tassazione per un soggetto persona fisica che non
esercita attività di impresa (2)
2. Dividendi: differenza fra soci con partecipazioni qualificate e non
qualificate




Fino al 2003 era in vigore un credito di imposta ai dividendi, in
grado di rimborsare l’imposta pagata in capo alla società a titolo di
Irpeg. I dividendi erano inclusi nell’imponibile Irpef. Il sistema era
obbligatorio per soci con partecipazioni qualificate e opzionale per altri
soci (in alternativa all’imposta sostitutiva con aliquota 12,5%)
Dal 2004 il sistema del credito di imposta è stato abolito. I dividendi
su partecipazioni non qualificate restano assoggettati al 12,5% (senza
più opzione) e gli altri (partecipazioni qualificate) devono essere inclusi
in Irpef il 40% (da 2008: 49,72%) dei dividendi
Tra i motivi dell’abolizione del credito vi sono alcune sentenze della
Corte di Giustizia Europea che hanno condannato regimi di
tassazione dei dividendi che discriminano fra soci residenti e non
residenti (come è solitamente il caso del credito, che è riservato ai soli
soci residenti). L’abolizione dei sistemi di imputazione (credito di
imposta) è tratto comune ad altri paesi UE.
Ora la doppia tassazione (Ires/Irpef) è solo attenuata, non è eliminata
La tassazione per un soggetto persona fisica che non
esercita attività di impresa (3)
3. Plusvalenze (redditi diversi)
3a. Plusvalenze azionarie: anche in questo caso, come per i dividendi, vi
è differenza fra plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni
qualificate e non qualificate



Fino al 2003: 12,5% se derivanti da cessioni di partecipazioni non
qualificate; 27% se qualificate
Dal 2004: 12,5% se derivanti da cessioni di partecipazioni non
qualificate; inclusione del 40% (da 2008: 49,72%) della
plusvalenze in Irpef, se qualificate
Dalla tassazione alla maturazione (riforma del 1998) alla
tassazione al realizzo (dal 2001, con abolizione equalizzatore)
3b. Altre plusvalenze (relative a qualsiasi tipo di partecipazione, ogni
altro valore mobiliare, valute e metalli preziosi): 12,5%. Vengono
compresi fra i redditi diversi anche tutti i proventi dei derivati, con
o senza attività sottostanti.
Tassazione delle plusvalenze (CG): aspetti
problematici (1)
•
•
•
•
•
Alcuni CG sono imputabili a variazioni nel livello dei prezzi:
andrebbero tassate solo le plusvalenze reali (difficilmente si
corregge per l’inflazione).
In alcuni casi, es. zero coupon bond, le variazioni patrimoniali non si
discostano dal reddito: andrebbero tassate come il relativo reddito
es. interessi); così è in molti ordinamenti tra cui il nostro
I CG possono essere di origine speculativa: vi è generalmente
consenso che questi debbano essere tassati più onerosamente di altri
CG, ma è difficile distinguere (in alcuni casi si fa riferimento al
periodo di detenzione)
Se i CG derivano da utili trattenuti e già tassati in capo alla società
si pone problema di doppia imposizione
I CG dovrebbero essere tassati al netto delle eventuali minusvalenze
(solitamente le minusvalenze sono deducibili dai redditi di uguale
natura)
Tassazione delle plusvalenze (CG): aspetti
problematici (2)
•
•
•
•
•
Tassazione alla maturazione o al realizzo?
Equità: secondo un concetto di reddito entrata andrebbero tassate
alla maturazione
Efficienza: la tassazione alla maturazione evita il fenomeno del
lock in effect
Elusione: la tassazione alla maturazione elimina l’interesse a
trasformare altri redditi in plusvalenze, per beneficiare dei vantaggi
del differimento, e a realizzare subito le minus, posticipando il
realizzo delle plus
Controindicazioni della tassazione alla maturazione:
–
–
Difficoltà di conoscenza del prezzo di mercato del titolo (per titoli non
quotati e per soggetti non tenuti alla contabilità a prezzi di mercato)
Possibili vincoli di liquidità per il contribuente
Tassazione retrospettiva delle plusvalenze maturate
•
Possibile applicazione:
–
–
–
–
–
Si tassano le plusvalenze alla realizzazione
Si corregge la tassazione per tener conto del vantaggio del
differimento dell’imposta
Se non si conosce il valore del titolo alla fine di ogni periodo
(ossia il CG maturato di periodo in periodo) si può presumere
un certo sentiero di maturazione delle plusvalenze
Le imposte dovute su tali incrementi maturati (veri o presunti)
vengono capitalizzate attraverso un opportuno tasso di
interesse (ad esempio di un paniere di titoli rappresentativi)
Un correttivo di questo tipo è stato introdotto con la riforma
1998 (equalizzatore). Abolito nel 2001
Tassazione retrospettiva delle plusvalenze
Hp: r=5%; t=10%; titolo acquistato 1/1/2001 al prezzo p=1000 e
venduto il 31/12/2003 al prezzo di 1500
CG
Relativa imposta
maturato capitalizzata
CG
Relativa imposta
imputato capitalizzata
(es. 1/3)
31/12/2001
200
0,10*200*(1+0,05)2
=22,05
166,67
0,10*166,67*(1+
0,05)2 = 18,37
31/12/2002
100
0,10*100*(1+0,05)
= 10,5
166,67
0,10*166,67*(1+
0,05) =17,50
31/12/2003
200
0,10*200= 20
166,67
0,10*166,67
=16,667
Totale
500
52,55
500
52,54
Riforma 1998: principali obiettivi
•
Prima della riforma: le plusvalenze erano generalmente
escluse dal prelievo. Tassate solo se derivanti da titoli
partecipativi (azioni o quote di società) con regimi
sostitutivi fortemente agevolativi (tassazione sospesa per
titoli quotati)
•
Obiettivo riforma 1998: introdurre un sistema generale e
omogeneo su tutti i redditi delle attività finanziarie.
Finalità:
–
–
–
Equità: evitare che redditi di uguale natura siano tassati in
modo difforme;
Efficienza: evitare di distorcere le scelte allocative;
Efficacia antielusiva: se il sistema non è generale e
uniforme si apre la possibilità di arbitraggi volti a sfruttare il
differenziale di tassazione.
Riforma 1998: principali caratteristiche
 Principali caratteristiche della riforma 1998:
 Progressiva uniformità delle aliquote: ne permangono
due (12,5% e 27%, tuttora in vigore) ma l’obiettivo era
unificazione al 19% o 20% (come la prima aliquota Irpef
di allora)
 Generalità della tassazione (soprattutto con la tassazione
generalizzata delle plusvalenze e dei derivati)
 Tassazione delle plusvalenze alla maturazione
 Ampio coinvolgimento degli intermediari
nell’accertamento e nel prelievo dell’imposta.
 Tre regimi di prelievo:
 Risparmio amministrato
 Risparmio gestito
 Regime della dichiarazione
Con i primi due sistemi è centrale il ruolo degli intermediari.
E’ garantito anche l’anonimato.
Regime del risparmio amministrato
 Risparmio amministrato: il risparmiatore tiene i propri
titoli, quote o certificati in custodia o amministrazione
presso intermediari, senza affidarne loro la gestione.
 La tassazione di interessi e dividendi avviene con le
imposte sostitutive descritte in precedenza.
 Sulle plusvalenze l’intermediario effettua il prelievo del
12,5% sulla singola operazione. Le minus possono essere
dedotte dalla plus nell’anno in corso o nei quattro
successivi.
 Il prelievo avviene in forma anonima a carico
dell’intermediario
 L’opzione per questo regime non è ammessa per le
partecipazioni qualificate
Regime del risparmio gestito (1)


Risparmio gestito: il risparmiatore affida a un intermediario la
gestione di parte o di tutto il proprio patrimonio. E’ il sistema più
innovativo della riforma 1998.
Si applica con alcuni adattamenti anche ai fondi comuni e alle
Sicav. In questo modo gestioni collettive e individuali del
risparmio hanno lo stesso trattamento fiscale (il fisco è neutrale…)

la tassazione dei redditi di capitale (interessi e dividendi) e dei redditi
diversi (plusvalenze e proventi da derivati) è unitaria e contestuale
 la base imponibile, infatti, è il risultato netto di gestione:
Valore del patrimonio al termine del periodo
meno
Valore del patrimonio all’inizio del periodo
più prelievi
meno conferimenti e altri redditi (es. i redditi tassati al 5%, ad eccezione
depositi c/c bancari la cui giacenza media non ecceda il 5% dell’attivo
gestito…. )
Regime del risparmio gestito (2)
 Sono dunque comprese nel risultato netto di gestione:




Tutte le plusvalenze,
I proventi dei prodotti derivati
I redditi tassati al 12,5%
Gli interessi sui c/c bancari la cui giacenza media non superi il
5% dell’attivo
 Il risultato netto di gestione:
 è tassato al 12,5%
 se negativo può compensare il risultato positivo dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto
 I CG sono tassati alla maturazione
 Il prelievo avviene in forma anonima
 Le minusvalenze e le altre perdite sono deducibili anche da
redditi di diversa natura (es. interessi e dividendi tassati al
12,5%). Importante vantaggio rispetto agli altri regimi.
Regime della dichiarazione
 Regime della dichiarazione: opzionale ai primi
due e obbligatorio nel caso il risparmiatore non si
affidi ad un intermediario per la custodia o
gestione delle proprie attività patrimoniali.
 I redditi di capitale (interessi e dividendi) sono
assoggettati alle imposte sostitutive descritte in
precedenza.
 Il regime non è anonimo ed è soggetto a
monitoraggio
Tassazione delle plusvalenze nei tre regimi
 Riforma 1998: per equiparare la tassazione delle plusvalenze
alla maturazione nel caso di risparmio gestito, con quella al
realizzo, nel caso di dichiarazione e risparmio amministrato si
applicava un correttivo chiamato equalizzatore.
 Equalizzatore abolito nel 2001
 Adesso vi è un regime misto, che crea distorsioni
 Le plusvalenze realizzate nell’ambito del risparmio gestito
sono tassate alla maturazione
 Le altre sono tassate al realizzo
 Discriminazione fra fondi comuni interni ed esteri (tassati al
realizzo)
Proposte di riforma
 Governi di centro sinistra in genere favorevoli a aliquota
intermedia tra 12,5% e 27% e tassazione delle plusvalenze alla
maturazione (equalizzatore), ma con molte differenze che
hanno impedito attuazione riforma; d.d.l. delega 2006 (non
approvato) rinviava l’uniformità delle aliquote e prevedeva:



Fondi comuni: tassazione alla realizzazione con equalizzatore
(anche per fondi esteri);
Tassazione alla maturazione (come adesso) per regime di
risparmio gestito individuale (es. gestioni patrimoniali);
Tassazione alla realizzazione per risparmio amministrato (come
adesso), ma con equalizzatore e con possibilità di dedurre
minusvalenze anche da redditi di capitale
 Governi di centro destra (es. legge delega 80/2003): favorevoli
a unificazione aliquote al 12,5% e ritorno generalizzato ad un
sistema di tassazione delle plusvalenze al momento del
realizzo. Vedremo ….
Proposte di riforma: principi
Il livello a cui decidere di uniformare le aliquote
dipende da molti fattori, ma soprattutto deve essere
deciso congiuntamente alla tassazione del reddito di
impresa e degli altri redditi, inclusi quelli di lavoro.
Come abbiamo visto la tassazione dei redditi di
capitale è un tassello centrale nel definire il sistema
di imposizione diretta
Proposte di riforma: problemi
 Timori che un aumento dell’aliquota del 12,5% possa
rivelarsi un boomerang, con effetti negativi sul gettito:
 Costituisca in larga parte una partita di giro, per gli interessi sui
titoli del debito pubblico.


Argomentazione: per collocare i titoli più tassati lo stato dovrebbe
aumentare il rendimento lordo; a fronte delle maggiori entrate vi
sarebbero maggiori spese per interessi
Obiezione: non vi può essere traslazione completa (i soggetti
interessati all’aumento dell’aliquota detengono meno di un quarto
dei titoli in circolazione)
 Possa provocare una fuga di capitali.


Argomentazione: si preferirebbe investire all’estero per evitare la
maggiore imposta.
Obiezione: non vi è perfetta mobilità di capitali (ad es. home bias);
vi è monitoraggio e soprattutto direttiva UE sullo scambio di
informazioni. Tuttavia, la concorrenza fiscale può giustificare la
non inclusione in Irpef (vedi motivazioni Dit Nordica) e t
relativamente bassa.
Riferimenti bibliografici
P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi
nell’economia italiana, Bologna Il
Mulino, ed. 2010.
Per saperne di più:
 Ministero dell’Economia e delle finanze, Commissione di studio
sulla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di
natura finanziaria, Relazione finale, Tributi, Supplemento 2,
2008,
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Documenti/Rivista%20Tributi/So
gei%20supp_2.pdf
 G. Ricotti, A. Sanelli, Conti finanziari e fiscalità: un’analisi
storica, presentato al Convegno “I conti finanziari: la storia, i
metodi, l’Italia, i confronti internazionali”, Perugia, SADIBA,
Banca d’Italia, 1-2 dicembre 2005.
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Lezione 5 – La tassazione delle attività finanziarie in Italia