Particolare
procedura
di
tassazione, prevista per tutte le
tipologie di reddito indicate e
dettagliate all’art. 17 del TUIR
(Testo Unico delle Imposte sui
Redditi)
►TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO;
►PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE
IN FORMA DI CAPITALE;
►EMOLUMENTI
ARRETRATI
PER
PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE
RIFERIBILI AD ANNI PRECEDENTI;
►INDENNITA’
PERCEPITE
PER
LA
CESSAZIONE
DEI
RAPPORTI
DI
COLLABORAZIONE
COORDINATA
E
CONTINUATIVA;
Restano fuori da questo particolare
sistema di tassazione separata quegli
emolumenti
la
cui
ritardata
percezione
non
trova
giustificazione
nel
precedente
elenco. Questi ultimi sono, pertanto,
soggetti al normale sistema di
tassazione. Ai fini dell’applicazione
della ritenuta, si cumulano con gli altri
compensi del periodo di paga in cui
vengono corrisposti.
La tassazione separata viene
calcolata
sulla
base
di
un’aliquota media, ricavata in
relazione alla capacità media di
reddito del dipendente, nel
biennio
che
precede
la
corresponsione dell’importo
Imponibile fiscale penultimo anno
Imposta calcolata su reddito
medio ultimo biennio
100
Totale imponibile fiscale biennio
Imponibile
2
Reddito medio ultimo biennio
ALIQUOTA MEDIA
Imponibile fiscale ultimo anno
Ipotizzando di dover corrispondere ad un
dipendente:
- Nel mese di Gennaio 2009 un arretrato a
tassazione separata riferito al 2007, pari
ad Euro 500,00;
- Reddito del dipendente nel biennio:
ANNO 2008: 24.500,00 Euro
ANNO 2007: 20.150,00 Euro
ARRETRATO
FAP
Euro 500,00
Euro 45,95
Euro 20.150,00
Euro 24.500,00
Euro 454,05
Euro 44.650,00
Euro 22.325,00
REDDITO MEDIO
IMPOSTA SUL REDDITO MEDIO
Euro 15.000,00
Euro 5.427,75
Euro 7.325,00
ALIQUOTA MEDIA
Euro 5.427,75 x 100 / 22.325,00
24,31%
/2
IMPOSTA SU ARRETRATO A TASSAZIONE SEPARATA
Euro 454,05 x 24,31%
110,38
La cessazione del rapporto di lavoro
produce effetti patrimoniali, per il
lavoratore, specificatamente riconducibili
al trattamento di fine rapporto, che
consiste in: una somma di denaro
commisurata all’anzianità di servizio
maturata, dal lavoratore, durante il
rapporto
L’obbligazione del datore di lavoro
alla sua corresponsione sorge per
effetto
della
cessazione
del
rapporto.
Tutto ciò che può essere considerato
indennità di fine rapporto deve essere
assoggettato
a
TASSAZIONE
SEPARATA
Con riferimento alle quote di TFR,
maturate fino al Dicembre 2000, per la
determinazione dell’imponibile fiscale si
deducono Euro 309,87 per ogni anno di
anzianità
aziendale
a
cui
è
commisurato il TFR. Tale somma è
frazionata a mese (309,87/12= 25,82 Euro
mensili). Nel caso di rapporto a tempo
parziale
la
deduzione
andrà
riproporzionata al part-time.
Applicata la deduzione
si ottiene il
Trattamento di Fine Rapporto imponibile,
al quale si applica l’aliquota di
tassazione, si otterrà così l’imposta
dovuta da trattenere al dipendente a cui si
scorporeranno eventuali imposte pagate
per le anticipazioni
L’aliquota di tassazione è l’aliquota
media con cui deve essere tassato
l’imponibile fiscale del TFR maturato
al 31 Dicembre 2000
144
MESI DI COMMISURAZIONE
DEL TFR
IMPONIBILE DI
RIFERIMENTO
IMPOSTA
IMPONIBILE DI
RIFERIMENTO
SOMME TOTALI CORRISPOSTE
A TITOLO DI TFR
IMPOSTA CALCOLATA SU
IMPONIBILE ANNUO DI
RIFERIMENTO
IMPONIBILE DI
RIFERIMENTO
100
ALIQUOTA
MEDIA
Poniamo di dover
corrispondere un TFR
pari
ad
Euro
14.385,55
ad
un
dipendente assunto il
12 Aprile 1993 e
licenziato
il
24
Agosto 2000
1993
9
1994
12
1995
12
1996
12
1997
12
1998
12
1999
12
2000
8
totali
89
Con decorrenza dal I gennaio 2001, non è
più applicabile la deduzione di Euro
309,87 per ogni anno di maturazione del
TFR.
Tuttavia
l’Amministrazione
Finanziaria ha consentito una detrazione
di Euro 61,97, per ogni anno di
maturazione del TFR, compreso nel
periodo: I gennaio 2001 – 31 dicembre
2005
Dal I gennaio 2006 l’unica detrazione
d’imposta che il sostituto potrà
riconoscere, in sede di tassazione del
TFR, sarà quella prevista per la
cessazione di rapporti di lavoro a
tempo
determinato
di
durata
effettiva non superiore a 2 anni, pari
a 61,97 Euro annui
Con il nuovo metodo …
Come per gli arretrati a tassazione
separata
anche
per
il
TFR,
l’Amministrazione Finanziaria provvederà
a ricalcolare l’imposta dovuta sulla base
della capacità media di reddito del
contribuente nei 5 anni precedenti a quello
in cui è maturato il diritto alla percezione
La rivalutazione del TFR viene tassata a
parte,
applicando
ogni
anno,
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari
all’11% all’atto della sua determinazione
a fine anno e deve essere versata entro
il 16 febbraio dell’anno successivo
Si ipotizzi che un
dipendente assunto il
3 gennaio 1995, in
data 2 gennaio 2002,
dopo 7 anni di
servizio
cessi
il
proprio rapporto di
lavoro.
1995
12
1996
12
1997
12
1998
12
1999
12
2000
12
2001
12
2002
0
TOT
84
Si ipotizzi un dipendente
assunto il 10 gennaio 2007 e
cessato il 30 novembre 2008.
Il fondo TFR ammonta ad
Euro 3.740,19 di cui 197,10 di
rivalutazione
del
fondo
maturato il 31/12/2007 e
rivalutato a novembre 2008
2007
12
2008
11
totali
23
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Tassazione Separata