Particolare procedura di tassazione, prevista per tutte le tipologie di reddito indicate e dettagliate all’art. 17 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ►TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO; ►PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN FORMA DI CAPITALE; ►EMOLUMENTI ARRETRATI PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE RIFERIBILI AD ANNI PRECEDENTI; ►INDENNITA’ PERCEPITE PER LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA; Restano fuori da questo particolare sistema di tassazione separata quegli emolumenti la cui ritardata percezione non trova giustificazione nel precedente elenco. Questi ultimi sono, pertanto, soggetti al normale sistema di tassazione. Ai fini dell’applicazione della ritenuta, si cumulano con gli altri compensi del periodo di paga in cui vengono corrisposti. La tassazione separata viene calcolata sulla base di un’aliquota media, ricavata in relazione alla capacità media di reddito del dipendente, nel biennio che precede la corresponsione dell’importo Imponibile fiscale penultimo anno Imposta calcolata su reddito medio ultimo biennio 100 Totale imponibile fiscale biennio Imponibile 2 Reddito medio ultimo biennio ALIQUOTA MEDIA Imponibile fiscale ultimo anno Ipotizzando di dover corrispondere ad un dipendente: - Nel mese di Gennaio 2009 un arretrato a tassazione separata riferito al 2007, pari ad Euro 500,00; - Reddito del dipendente nel biennio: ANNO 2008: 24.500,00 Euro ANNO 2007: 20.150,00 Euro ARRETRATO FAP Euro 500,00 Euro 45,95 Euro 20.150,00 Euro 24.500,00 Euro 454,05 Euro 44.650,00 Euro 22.325,00 REDDITO MEDIO IMPOSTA SUL REDDITO MEDIO Euro 15.000,00 Euro 5.427,75 Euro 7.325,00 ALIQUOTA MEDIA Euro 5.427,75 x 100 / 22.325,00 24,31% /2 IMPOSTA SU ARRETRATO A TASSAZIONE SEPARATA Euro 454,05 x 24,31% 110,38 La cessazione del rapporto di lavoro produce effetti patrimoniali, per il lavoratore, specificatamente riconducibili al trattamento di fine rapporto, che consiste in: una somma di denaro commisurata all’anzianità di servizio maturata, dal lavoratore, durante il rapporto L’obbligazione del datore di lavoro alla sua corresponsione sorge per effetto della cessazione del rapporto. Tutto ciò che può essere considerato indennità di fine rapporto deve essere assoggettato a TASSAZIONE SEPARATA Con riferimento alle quote di TFR, maturate fino al Dicembre 2000, per la determinazione dell’imponibile fiscale si deducono Euro 309,87 per ogni anno di anzianità aziendale a cui è commisurato il TFR. Tale somma è frazionata a mese (309,87/12= 25,82 Euro mensili). Nel caso di rapporto a tempo parziale la deduzione andrà riproporzionata al part-time. Applicata la deduzione si ottiene il Trattamento di Fine Rapporto imponibile, al quale si applica l’aliquota di tassazione, si otterrà così l’imposta dovuta da trattenere al dipendente a cui si scorporeranno eventuali imposte pagate per le anticipazioni L’aliquota di tassazione è l’aliquota media con cui deve essere tassato l’imponibile fiscale del TFR maturato al 31 Dicembre 2000 144 MESI DI COMMISURAZIONE DEL TFR IMPONIBILE DI RIFERIMENTO IMPOSTA IMPONIBILE DI RIFERIMENTO SOMME TOTALI CORRISPOSTE A TITOLO DI TFR IMPOSTA CALCOLATA SU IMPONIBILE ANNUO DI RIFERIMENTO IMPONIBILE DI RIFERIMENTO 100 ALIQUOTA MEDIA Poniamo di dover corrispondere un TFR pari ad Euro 14.385,55 ad un dipendente assunto il 12 Aprile 1993 e licenziato il 24 Agosto 2000 1993 9 1994 12 1995 12 1996 12 1997 12 1998 12 1999 12 2000 8 totali 89 Con decorrenza dal I gennaio 2001, non è più applicabile la deduzione di Euro 309,87 per ogni anno di maturazione del TFR. Tuttavia l’Amministrazione Finanziaria ha consentito una detrazione di Euro 61,97, per ogni anno di maturazione del TFR, compreso nel periodo: I gennaio 2001 – 31 dicembre 2005 Dal I gennaio 2006 l’unica detrazione d’imposta che il sostituto potrà riconoscere, in sede di tassazione del TFR, sarà quella prevista per la cessazione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, pari a 61,97 Euro annui Con il nuovo metodo … Come per gli arretrati a tassazione separata anche per il TFR, l’Amministrazione Finanziaria provvederà a ricalcolare l’imposta dovuta sulla base della capacità media di reddito del contribuente nei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione La rivalutazione del TFR viene tassata a parte, applicando ogni anno, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari all’11% all’atto della sua determinazione a fine anno e deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo Si ipotizzi che un dipendente assunto il 3 gennaio 1995, in data 2 gennaio 2002, dopo 7 anni di servizio cessi il proprio rapporto di lavoro. 1995 12 1996 12 1997 12 1998 12 1999 12 2000 12 2001 12 2002 0 TOT 84 Si ipotizzi un dipendente assunto il 10 gennaio 2007 e cessato il 30 novembre 2008. Il fondo TFR ammonta ad Euro 3.740,19 di cui 197,10 di rivalutazione del fondo maturato il 31/12/2007 e rivalutato a novembre 2008 2007 12 2008 11 totali 23