10 IN PRIMO PIANO N. 1 gennaio 2008 TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE Gli attesi chiarimenti operativi delle Entrate La tassazione delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare di MICHELA MAGNANI Dottore commercialista in Bologna C on la circolare n. 70 del 18.12. 007 (Modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare – Dlgs 5.12. 2005, n. 252) l’Agenzia delle Entrate ha finalmente reso noto il proprio orientamento circa il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate (sotto forma di rendita o di capitale) dai fondi di previdenza complementare. Infatti, se da un lato, per gli aderenti dall’1.1.2007, la tassazione applicabile sembrava chiara e assolutamente conveniente, diverso era il caso di coloro che, già prima di tale data, aderivano ad una qualche forma di previdenza integrativa. Nei confronti dei soggetti precedentemente menzionati doveva appunto essere chiarito quale fosse il regime fiscale del cd. periodo transitorio cioè delle prestazioni pensionistiche relative a montanti scaturiti da versamenti effettuati in periodi in cui vigevano regimi fiscali differenti. Norme applicabili dal 2007 Vediamo cosa preveda il Dlgs n. 252 relativamente alla tassazione delle prestazioni pensionistiche conseguenti a versamenti di contributi effettuati dopo l’1.1.2007 e ai contributi versati prima di tale data. L’art. 50, comma 2, lett. h-bis) Tuir, ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma di capitale che in forma periodica. In merito alle modalità di tassazione, l’art. 11, comma 6, Dlgs n. 252 prevede che, sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita sia in forma di capitale, è operata una ritenuta a titolo di imposta del 15%. Tale aliquota è ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°. Il soggetto erogante le prestazioni in forma di capitale o di rendita, sui montanti conseguenti a contributi versati ai fondi di previdenza complementa- re dall’1.1.2007, dovrà applicare la tassazione sostitutiva mediante ritenuta a titolo d’imposta con aliquota: n del 15%; n riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni anno di iscrizione eccedente il 15° di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti; n del 9%, dopo 20 anni di iscrizione successivi ai primi 15 (per un totale di almeno 35 anni di iscrizione). L’ammontare imponibile è al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (ad esempio il rendimento del fondo e, per le prestazioni in forma di rendita, i rendimenti che si originano nella fase di erogazione) e dei contributi non dedotti. Infatti, in via di principio, è prevista la sola tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa. In merito alle modalità di computo degli anni di iscrizione al fondo per avere di- ritto alla riduzione 0,30% la circolare precisa che: n si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale prescindendo dall’effettivo versamento di contributi; n per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione e se la data di iscrizione è anteriore all’1.1.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15 (non è chiara l’applicabilità di tale precisazione nella considerazione che, come si vedrà, per i vecchi iscritti, con riferimento alle quote maturate fino al 31.12.2006, si applicano le precedenti previsioni normative). Infine, poiché tali redditi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, gli stessi non confluiscono nel reddito complessivo; pertanto non sono soggetti alle addizionali regionali e comunali. Regimi fiscali precedenti Il regime applicabile alle prestazioni conseguenti a montanti accumulati fino al 31.12.2006 è invece regolato dall’art. 23, commi 5 e 7, Dlgs n. 252 che prevede le modalità di tassazione delle prestazioni pensionistiche maturate anteriormente all’entrata in vigore delle nuove norme nei confronti di soggetti già iscritti ai fondi di previdenza complementare (vecchi iscritti ai vecchi fondi compresi). In merito al regime fiscale delle somme maturate fino al 31.12.2006 per i soggetti già iscritti ai fondi pensione a tale data, la circolare conferma che alle prestazioni relative ai montanti pregressi si rendono applicabili le disposizioni protempore vigenti in relazione al periodo di maturazione. Pertanto, tali prestazioni devono essere suddivise in: n parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31.12.2000; n parte di prestazione per gli importi maturati dall’1.1.2001 al 31.12.2006; n parte di prestazione relativa agli importi maturati a decorrere dall’1.1.2007 ciascuna delle quali soggetta a una diversa modalità di tassazione. In sintesi, si ritiene di potere distinguere la tassazione delle prestazioni erogate – in forma di capitale e in forma di rendita – nei montanti, tempo per tempo maturati, secondo le modalità di seguito indicate. n Finanziaria 2008 Un’ultima segnalazione riguar da le modifiche al Dlgs. n. 252 operate dalla Finanziaria 2008. All’art. 23 di tale provvedimen to viene inserito il nuovo com ma 7bis in base al quale “nel caso di conferimento alla for ma pensionistica complemen tare di quote di Tfr maturate entro il 31.12.2006 resta fer ma, in occasione dell’erogazio ne delle prestazioni, l’applica zione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incre mentare convenzionalmente la posizione individuale in corri spondenza dei periodi di for mazione del Tfr conferito…”. In pratica, sembrerebbe che qualora siano state versate al fondo pensione, dopo l’1.1. 2007, quote di Tfr maturate precedentemente, le relative prestazioni saranno “conven zionalmente” tassate come se fossero state versate nell’anno di effettiva maturazione. PRESTAZIONI IN CAPITALE E SOTTO FORMA DI RENDITA: TUTTI I CRITERI DI TASSAZIONE DOPO LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE MODALITÀ DI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CAPITALE NEI CONFRONTI DEI NUOVI ISCRITTI Dopo avere calcolato l’imposta sul reddito di riferimento sulla base degli scaglioni vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la formula: Dopo avere ricordato che per i “nuovi iscritti”, le prestazioni pensionistiche in capitale, fin dall’emanazione del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono erogabili in capitale nella misura massima del 50 per cento del montante finale accumulato alla data di accesso alla prestazione – salvo l’ipotesi in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale accumulato sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale – la circolare precisa che ogni quota di prestazione K1, K2, e K3, ciascuna riferita all’ammontare maturato alla fine di ogni periodo (rispettivamente M1, M2, M3), dovrà essere tassata “separatamente” con un’aliquota che, come si vedrà, scaturisce da un particolare Reddito di Riferimento. imposta su RR / imponibile (e cioè RR) x 100 Parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31 dicembre 2000 erogata in forma di capitale La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2000 (si vedano in proposito anche le precisazio ni contenute nella circolare n. 235/E del 9 ottobre 1998), regolamentata dall’articolo 13, comma 9 del D.Lgs. n. 124/1993, prevede che le prestazioni in forma di capitale (per tali dovendosi intendere le “altre indennità e somme” diverse dal TFR spettanti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) siano comunque soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a) del TUIR (ora articolo 17). In base a tali norme, le stesse prestazioni sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’aliquota determinata con i criteri previsti per la tassazione del TFR applicando la riduzione annuale ivi prevista (e cioè l’abbattimento di 309,87 euro) proporzionalmente alle quote di accantona mento annuale al TFR destinato alla forma pensionistica complementare (la circolare definisce tali somme con il termine B1 che, in pratica, costituiscono la base imponibile della prestazione in forma di capitale per la parte riferita all’importo maturato fino al 31 dicembre 2000 e cioè K1). Parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 erogata in forma di capitale Anche il montante relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, erogato in forma di capitale, è soggetto a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a bis) del TUIR (in vigore fino al 31.12.2006) ed è tassato con le modalità previste dall’articolo 20 (anch’esso in vigore fino al 31.12.2006) dello stesso TUIR su un imponibile (B2) al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari assoggettati a imposta nella fase di accumulo (e, cioè presso il fondo pensione, con un’aliquota dell’11%). permette di ottenere l’unica aliquota (aliquota media del RR fino al 31 dicembre 2006) che verrà applicata sulle basi imponibili, B1 e B2, relative ai due periodi considerati. Sulla parte di prestazione relativa al montante maturato nel periodo in commento, gli uffici finanziari non provvederanno ad alcuna riliquidazione dell’imposta. Parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2007 erogata in forma di capitale Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale relative ai montanti accumulati dal 1° gennaio 2007 (K3), sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 252/2005, saranno tassate, come visto, con una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, su una base imponibile, B3, che esclude i redditi già assoggettati a imposta e la parte di prestazione relativa a contributi non dedotti. L’aliquota prima indicata è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Tuttavia, tale riduzione, non può superare i 6 punti percentuali, Dopo 35 anni di iscrizione ai fondi pensione senza che sia avvenuto il riscatto della propria posizione la tassazione scenderà, quindi, al 9%. Quindi secondo la circolare, la tassazione definitiva delle prestazioni sarà data dalla sommato ria delle imposte (I1, I2,e I3) così come sopra brevemente determinate relative ai tre periodi. MODALITÀ DI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN RENDITA La circolare conferma che per determinare il regime fiscale applicabile alle prestazioni in forma periodica ovvero, alle quote di prestazioni erogate in forma periodica qualora la prestazione pensionistica avvenga parte in capitale e parte in rendita, si dovrà procedere in modo analogo. Parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31 dicembre 2000 erogata in forma di rendita Ai sensi dell’articolo 48 bis) del TUIR allora in vigore, e ancora applicabile sulle quote maturate fino al 31.12.2000, le prestazioni periodiche relative alla previdenza complementare si collocano tra i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente e sono tassati su un Gli imponibili B1 e B2 afferenti gli importi maturati nei due periodi sopra considerati (e cioè imponibile pari all’87,5% dell’ammontare corrisposto. fino al 31.12.2000 e dall’1.1.2001), sono quindi tassati separatamente con un’aliquota determinata su un Reddito di Riferimento che considera, al numeratore, le prestazioni in Parte di prestazione relativa ai montanti delle prestazioni accumulate forma di capitale riferite all’importo maturato fino al 31.12.2000 (K1) – al netto dei contributi dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 erogata in forma di rendita versati dal lavoratore fino a tale data non eccedenti il 4% – e dall’1/1/2001 al 31/12/2006 (K2) – al netto dei redditi già assoggettati a imposta e delle somme non dedotte – . Al denominato Ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lett. d) del TUIR (in vigore fino al 31.12.2006) le re devono invece essere indicati il numero degli anni e frazioni di anno di effettiva contribuzio prestazioni pensionistiche in forma periodica sono tassate sulla base delle aliquote progressi ne fino al 31 dicembre 2006. ve di cui all’articolo 13 del TUIR al netto, non solo, dei redditi che hanno già scontato imposte La circolare presenta una formula così fatta: (o relativi a contributi non dedotti) nella fase di erogazione, ma anche al netto dei rendimenti (tassati) maturati durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica di cui all’artico RR =(K1 – C + K2 – E)/n * 12) lo 44, lett. gquinquies) del TUIR. IN PRIMO PIANO N. 1 gennaio 2008 11 SEGUE – PRESTAZIONI IN CAPITALE E SOTTO FORMA DI RENDITA: TUTTI I CRITERI DI TASSAZIONE DOPO LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Poiché entrambe le prestazioni sopra indicate sono assoggettate a tassazione con le aliquote progressive, le stesse dovranno essere riportate in dichiarazione dei redditi e concorreranno anche a formare la base imponibile delle addizionali all’IRPEF. Parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2007 erogata in forma di rendita Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita, relative ai montanti accumulati dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 252/2005 saranno tassate con una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, con esclusione della parte di prestazione corrispon dente ai redditi già assoggettati a imposta. L’aliquota prima indicata è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Tuttavia, tale riduzione non può superare i 6 punti percentuali, Dopo 35 anni di iscrizione ai fondi pensione senza che sia avvenuto il riscatto della propria posizione la tassazione scenderà, quindi, al 9%. Tali prestazioni, in quanto tassate con una ritenuta a titolo d’imposta, non devono essere riportate in dichiarazione. IL CASO PARTICOLARE DEI C.D. “VECCHI ISCRITTI AI VECCHI FONDI” L’articolo 23, comma 7, lett. c) conferma la possibilità già prevista per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l’intero ammontare (ivi compresa, quindi, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). In tal caso, trova applicazione il regime tributario vigente fino al 2006 e prima commentato (salvo che per l’importo della prestazione maturato fino al 31 dicembre 2000 relativamente al quale si applica l’aliquota del TFR ovvero, se la prestazione è corrisposta in dipendenza di contratti assicurativi, si applica la ritenuta a titolo di imposta di cui all’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 sulla parte relativa al rendimento e l’aliquota del TFR sulla rimanente parte). Diversamente, è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui gli stessi optino per l’applicazione dell’articolo 11 del Dlgs n. 252/2007, l’importo della prestazione in forma di capitale non può eccedere il montante maturato fino al 31 dicembre 2006, aumentato del 50 per cento del montante maturato successivamente. ESEMPLIFICAZIONE – TASSAZIONE DELLE SOMME MATURATE ANTE 1° GENNAIO 2007 PER I SOGGETTI GIÀ ISCRITTI AI FONDI PENSIONE ED EROGATE IN FORMA DI CAPITALE RR = K1 – C + K2 – E x 12 n a = IRR x 100 RR I1 = a x B1 I2 = a x B2 In cui: RR = reddito di riferimento per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006 K1 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all’importo maturato fino al 31 dicembre 2000 K2 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all’importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 C = contributi versati, fino al 31 dicembre 2000, dal lavoratore non eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, riferibili proporzionalmente a K1 E = redditi assoggettati a imposta e somme non dedotte, riferibili proporzionalmente a K2 n = numero di anni di effettiva contribuzione al fondo, fino al 31 dicembre 2006 a = aliquota media del reddito di riferimento fino al 31 dicembre 2006 IRR = imposta sul reddito di riferimento fino al 31 dicembre 2006 B1 = base imponibile di K1 (considerando anche la quota di deduzione di 309,87 euro corrispondente alla quota di TFR destinata alla previdenza complementare) B2 = base imponibile di K2 I1 = imposta di B1 I2 = imposta di B2 Relativamente a K3, ridotto dei redditi assoggettati a imposta e delle somme non dedotte, proporzionalmente a esso riferibili, si avrà: I3 = a3 x B3 in cui a3 = l’aliquota d’imposta determinata ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 B3 = base imponibile di K3 I 3 = imposta di B3 L’imposta complessivamente dovuta sulla prestazione in forma di capitale sarà: I = I1 + I2 + I3 ESEMPLIFICAZIONE – TASSAZIONE DELLE SOMME MATURATE ANTE 1° GENNAIO 2007 PER I SOGGETTI GIÀ ISCRITTI AI FONDI PENSIONE ED EROGATE IN FORMA DI RENDITA 1) Gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 erogati in forma di rendita sono tassati con le aliquote di cui all’art. 11 Tuir su un impomibile pari all’87,5% dell’ammontare corrisposto. 2) Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 erogati in forma di rendita sono tassati con le aliquote di cui all’art. 11 Tuir su un imponibile pari al 100% dell’ammonatare corrisposto. Poiché entrambe le prestazioni sopra descritte sono assoggettate a tassazione con le aliquote progressive, le stesse dovranno essere riportate in dichiarazione dei redditi e concorreranno anche a formare la base imponibile delle addizionali Irpef.