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ASSOCIAZIONI
S
ERVIZI
S
ANITÀ CONTRATTO
PREVIDENZAFORMAZIONE
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FONDO MARIO NEGRI
LA TASSAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
EROGATE DAL FONDO
L’evoluzione della normativa fiscale e i diversi criteri della tassazione delle prestazioni in base alla loro tipologia
Riccardo Pisani
evoluzione della normativa fiscale della previdenza complementare ha seguito un percorso non facile. Per arrivare alla struttura attuale le norme hanno subito diverse rivisitazioni.
Fino all’aprile del 1993 l’integrale deducibilità dal reddito imponibile del contributo
a carico del datore di lavoro e la non concorrenza alla formazione del reddito di quello versato dal lavoratore, si accompagnavano alla tassazione delle prestazioni su base ordinaria.
La disciplina era affidata a scarne disposizioni normative, accumulatesi in modo
frammentario nel corso degli anni.
Nel 1993 il governo ha dato alla materia la prima disciplina compiuta e organica,
emanando il decreto legislativo 124. Purtroppo, la normativa è stata fortemente influenzata dalle difficili condizioni della finanza pubblica che hanno obbligato il legislatore a una serie di vincoli economici, soprattutto in materia fiscale.
A completamento e piena attuazione della normativa, sono stati necessari due interventi legislativi, uno alla fine dello stesso anno e uno due anni più tardi (la cosiddetta riforma Dini). Infine, cinque anni dopo è stata emanata una corposa circolare esplicativa.
Un complessivo riordino della disciplina fiscale della previdenza complementare da
parte del legislatore è stato introdotto nel 2000, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001,
con la nuova normativa delineata nel decreto legislativo 47.
La normativa tributaria deputata alla disciplina della previdenza complementare
raggiunge la fase finale della sua lunga evoluzione nel 2005, con l’emanazione del
decreto legislativo 252, entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e tuttora vigente.
Il decreto ridisegna il regime tributario delle prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare, assoggettando a una forma di imposizione sostitutiva gli importi maturati a far data dall’entrata in vigore dello stesso decreto (1° gennaio 2007).
Le due riforme rivestono non poca importanza, anche perché delimitano tre distinti periodi storici in cui maturano altrettanti montanti che verranno utilizzati per il calcolo
delle prestazioni (vedi grafico a pagina seguente).
L’
Il regime fiscale
Il regime fiscale delle prestazioni erogate dal Fondo Negri, così come da tutta la generalità dei fondi pensione, è particolarmente complesso e articolato per i vecchi
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iscritti, in quanto trovano applicazione, pur se in via transitoria, norme
scritte in periodi storici diversi. È notevolmente semplificato invece per
gli iscritti dopo il 1° gennaio 2007. Le
agevolazioni fiscali contenute nel
decreto 252, per vari motivi non potevano essere riconosciute anche retroattivamente. Si possono quindi
verificare casi in cui sono applicate
fino a tre tipologie diverse di tassazione alla medesima prestazione:
quella ordinaria, che segue il principio di progressività dell’imposta (riferita al montante M1), quella operata separatamente (riferita al montante M2) e quella mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta (riferita al montante M3), sostanzialmente più bassa rispetto alle
altre due.
tati a imposta sostitutiva dell’11%;
2. proventi esclusi dal risultato della
gestione;
3. quota pari al 12,5% della rendita
sul montante maturato fino al 31
dicembre 2000;
4. somme percepite in dipendenza
della garanzia di rendimento minimo o di rimborso dei contributi versati, con riferimento al singolo
iscritto;
5. contributi non dedotti;
6. quote di contributo obbligatorio a
carico dell’iscritto, non eccedenti il
4% della retribuzione, versate fino
al 31 dicembre 2000.
pazione al fondo, a partire dal 15°.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito
che per “anno completo di partecipazione” deve intendersi un periodo di
365 giorni decorrenti dalla data di
iscrizione alla forma di previdenza
complementare e che il periodo di
partecipazione anteriore al 2007 è
utile per un massimo di 15 anni.
Almeno il 50% del montante finale
accumulato delle prestazioni pensionistiche (al netto di eventuali somme
già percepite a titolo di anticipazione
e non reintegrate al momento di accesso alla prestazione) deve essere
erogato in rendita periodica.
Quindi, l’ammontare maturato sul
proprio conto individuale “partecipa”
alla formazione dell’imponibile della
prestazione spettante, al netto degli
importi elencati sopra.
Prestazioni
interamente in capitale
Gli importi imponibili
Gli importi erogati dal Fondo a titolo di
prestazione non sono totalmente assoggettati a tassazione: la regola generale prevede che le prestazioni pensionistiche sono imponibili per il loro
ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi esenti o già assoggettati a imposta, tra cui:
1. rendimenti conseguiti già assogget-
M1
M2
1° gennaio 2001
(d.lgs. n. 47 del
18 febbraio 2000)
66
OTTOBRE 2013
M3
1° gennaio 2007
(d.lgs. n. 252 del
5 dicembre 2005)
Prestazioni in rendita
Per tutti gli iscritti deve essere considerata separatamente la rendita derivante dal montante maturato fino
al 31 dicembre 2006 (del quale quello maturato fino al 31 dicembre 2000
è imponibile all’87,5%) e quella a
partire dal 1° gennaio 2007: la prima subisce una tassazione ordinaria, con applicazione delle aliquote
in vigore nell’anno in cui è erogata
la prestazione; alla seconda è applicato il nuovo regime introdotto dal
decreto 252 che prevede l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 15%, con riduzione dello 0,3%
per ogni anno completo di parteci-
Tutti gli iscritti al Fondo hanno, in
deroga alla norma generale, la facoltà di chiedere che la prestazione
sia erogata interamente in capitale:
in questo caso, però, la prestazione
è assoggettata al regime fiscale più
penalizzante in vigore fino al 31 dicembre 2006 (e cioè la tassazione
separata con applicazione dell’aliquota ricalcolata dal Fondo – cosiddetta “aliquota interna” – per i “nuovi iscritti” e con applicazione di quella cui è stato assoggettato il Tfr, e
limitatamente al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, per i
“vecchi iscritti”; per tutti gli iscritti, il
montante maturato dal 1° gennaio
2001 è assoggettato a tassazione separata con applicazione dell’aliquota interna); nel solo caso in cui
la rendita derivante dalla conver-
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sione di almeno il 70% del montante maturato dal 1° gennaio 2007 risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’iscritto ha la facoltà di chiedere, per la parte maturata dal 1°
gennaio 2007, l’applicazione del più
favorevole regime fiscale di tassazione in via sostitutiva al 15% con le
eventuali riduzioni.
A tale proposito, occorre ricordare
che, per chi non rientra in quest’ultima casistica e per tutti coloro che risultano cessati al 31 dicembre 2006,
al montante maturato dal 2001 al
2006 non si applica l’esenzione dei
redditi già assoggettati a imposta sostitutiva dell’11%.
Prestazioni parte in capitale
e parte in rendita
Se la prestazione è liquidata parte in
capitale e parte in rendita, occorre distinguere i seguenti casi:
Liquidazione dell’intera prestazione
parte in capitale e parte in rendita
䡵 al montante maturato fino al
2006 si applica il precedente regime fiscale, ossia con tassazione
separata per la parte in capitale
(vedi paragrafo “Prestazioni interamente in capitale”) e tassazione
ordinaria per la parte in rendita;
䡵 al montante maturato dal 1° gennaio 2007:
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– se l’intera prestazione è liquidata 50% in rendita e 50% in capitale, in entrambe le parti è applicato il più favorevole regime fiscale di tassazione in via sostitutiva al 15%;
– se la prestazione in capitale è liquidata in percentuale maggiore, la rendita è assoggettata alla
ritenuta a titolo di imposta del
15% e il capitale subisce il meno
favorevole regime fiscale in vigore fino al 2006.
Liquidazione della prestazione
䡵 montante maturato fino al 2006
chiesto interamente in capitale: si
applica il precedente regime fiscale a tassazione separata (vedi
paragrafo “Prestazioni interamente in capitale”);
䡵 montante maturato dal 1° gennaio 2007:
– se è liquidato 50% in rendita e
50% in capitale, su entrambe le
parti è applicato il più favorevole
regime fiscale di tassazione in via
sostitutiva al 15% (con riduzioni);
– se è liquidato in percentuale
maggiore in capitale, la rendita è
assoggettata alla ritenuta a titolo
di imposta del 15% (con riduzioni)
e il capitale subisce il meno favorevole regime fiscale in vigore fino al 2006.
Anticipazioni e reintegri
Una norma contenuta nel decreto
252 stabilisce che tutti gli iscritti a
una forma pensionistica complementare possono chiedere, in alcuni
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casi e con precise modalità, un’anticipazione della posizione previdenziale maturata.
Il Fondo opera in deroga alle disposizioni di legge generali: in qualsiasi
momento, per sostenere spese sanitarie per sé, coniuge e figli, a seguito di
gravissime situazioni, per terapie e
interventi straordinari, l’iscritto può
chiedere il 100% dell’accantonamento costituito mediante il conferimento
del Tfr. Anche per l’acquisto o la ristrutturazione della prima abitazione
per sé o per i figli, si può chiedere il
100% dell’accantonamento costituito
mediante il conferimento del Tfr, decorso un periodo di otto anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Per altre diverse esigenze,
invece, si può chiedere, dopo otto anni di iscrizione a forme di previdenza
complementare, fino all’80% dell’accantonamento costituito mediante il
conferimento del Tfr.
Agli importi riferiti al periodo dal 1°
gennaio 2007 è applicata la ritenuta
a titolo di imposta del 15% (con possibilità di riduzione come già visto) in
caso di erogazione per sostenere spese sanitarie, e una ritenuta del 23%
negli altri casi.
Le anticipazioni erogate vanno imputate prioritariamente agli importi
maturati fino al 2000, poi agli importi maturati dal 2001 al 2006 e, per
l’eccedenza, a quelli maturati dal
2007 (metodo Fifo). In sede di tassazione si applicano i regimi fiscali pro
tempore vigenti.
Le somme erogate a titolo di antici-
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pazione, solo a far data dal 1° gennaio 2007 e con riferimento a montanti maturati da tale data, possono
essere reintegrate mediante versamenti in unica soluzione o contributi periodici.
La norma generale contenuta nel decreto 252 prevede che sulle somme
eccedenti il limite di deducibilità (€
5.164,57) è riconosciuto all’iscritto un
credito di imposta in misura pari all’imposta versata al momento dell’erogazione dell’anticipazione; tuttavia, dal momento che ai contributi
versati al nostro ente si applica, in deroga e per tutta la durata del periodo
transitorio, il più favorevole regime fiscale di completa deducibilità, senza, cioè, alcun limite, per quanto riguarda il Fondo Negri nessun credito
di imposta può essere riconosciuto in
sede di reintegro delle anticipazioni.
Il ripristino della posizione contributiva avviene mediante imputazione
pro quota ai vari elementi che hanno composto l’anticipazione (contributi dedotti, contributi non dedotti,
rendimenti già tassati ecc.).
Riscatti
Chi non ha maturato il diritto di accedere alle prestazioni pensionistiche del Fondo, può chiedere il riscatto della propria posizione individuale maturata. Il decreto 252
precisa che può essere chiesto un
importo fino al 50% in caso di cessazione del rapporto di lavoro che
comporti l’inoccupazione protratta
per almeno 12 mesi e non oltre i 48,
o per ricorso a procedure di mobilità o cassa integrazione.
Oppure può essere richiesto l’intero
ammontare in tre casi: per cessazione del rapporto di lavoro che comporti l’inoccupazione protratta per oltre 48 mesi, per l’inabilità permanente che comporti una riduzione della
capacità lavorativa a meno di un terzo, o in caso di decesso dell’aderente
prima della maturazione del diritto di
accesso alla prestazione.
Anche in questo caso il Fondo Negri
opera in deroga alla norma, prevedendo la possibilità di chiedere fino
all’intera posizione maturata: tuttavia, limitatamente al montante maturato dal 1° gennaio 2007, gli importi erogati eccedenti i limiti consentiti
dalla legge subiscono una tassazione
più penalizzante, con applicazione di
un’aliquota secca del 23%.
Secondo la regola generale, i montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007 sono soggetti alla ritenuta
a titolo d’imposta del 15% (sempre
con possibilità di riduzione). In caso di
riscatto per cause diverse da quelle
esposte sopra, ai montanti maturati
dal 1° gennaio 2007 è applicata una
ritenuta nella misura del 23%.
Gli importi riferiti ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 sono tassati separatamente, mediante applicazione dell’aliquota del Tfr per i “vecchi
iscritti” e di quella interna per i “nuovi
iscritti”. Così come quelli maturati dal
2001 al 2006, a eccezione del caso di
cessazione del rapporto di lavoro prima di aver maturato i requisiti per il
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I RISCATTI IN BREVE
䡵 Montanti maturati fino al 31 dicembre 2000: tassazione separata, con applicazione dell’aliquota Tfr per i “vecchi iscritti” e di quella interna per i “nuovi iscritti”.
䡵 Montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre
2006:
• pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà
delle parti (ad esempio: dissesto finanziario del datore di
lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale):
• tassazione separata (vedi paragrafo “Prestazioni interamente in capitale”);
cessazione
del rapporto di lavoro prima dei requisiti
•
per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza:
• tassazione ordinaria.
䡵 Montanti maturati dal 1° gennaio 2007:
• cessazione dell’attività lavorativa per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione
ordinaria o straordinaria:
• ritenuta a titolo d’imposta al 15% (con riduzioni) sul
50% del montante maturato;
• ritenuta fissa del 23% sull’eventuale ulteriore porzione di riscatto richiesta;
• ritenuta fissa del 23% sull’intero importo erogato, nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la ma-
pensionamento nel regime obbligatorio, in cui agli importi erogati è applicata la tassazione ordinaria (vedi box
qui sopra).
I vantaggi della
previdenza complementare
del Fondo Negri
La complessa rifor ma nor mativa
della previdenza complementare
in Italia ha indubbiamente apportato notevoli vantaggi di natura fiscale all’intero sistema: il suo sviluppo era uno dei principali obiettivi che il legislatore si era posto nel
2004, a distanza di 10 anni dall’importante riforma del sistema previdenziale pubblico.
La tassazione in via sostitutiva delle
prestazioni maturate dal 2007 ha
turazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del
Fondo;
cessazione
dell’attività lavorativa che ha comportato
•
l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a
12 mesi e non superiore a 48 mesi:
• ritenuta a titolo di imposta al 15% (con riduzioni) sul
50% del montante maturato;
• ritenuta fissa del 23% sull’eventuale ulteriore porzione di riscatto richiesta;
• ritenuta fissa del 23% sull’intero importo erogato nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del
Fondo;
cessazione
dell’attività lavorativa, che ha comportato
•
l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, oppure a causa di un’invalidità permanente che ha comportato la riduzione della capacità di lavoro a meno di
un terzo:
• ritenuta a titolo d’imposta al 15% (con riduzioni) sull’intero ammontare erogato;
• ritenuta fissa del 23% sull’intero importo erogato, nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del
Fondo;
• altre cause, diverse dalle precedenti:
• ritenuta fissa del 23% sull’intero importo erogato;
• decesso dell’iscritto:
• ritenuta a titolo d’imposta al 15% (con riduzioni) sull’intero ammontare erogato.
semplificato sensibilmente i procedimenti di calcolo e snellito il metodo di
erogazione. Il regime fiscale introdotto è inoltre notevolmente più favorevole dei precedenti: il sistema basato
sulla tassazione separata, con applicazione dell’aliquota media degli ultimi 5 anni e con un prelievo generalmente non inferiore al 32%, è stato sostituito da uno costituito dal prelievo
del 15%, con possibilità di riduzione fino al 9%. Gli iscritti, pertanto, potranno contare, indipendentemente dai
rendimenti futuri, su differenze impositive certamente positive.
Facciamo un esempio numerico. Ipotizziamo che un dirigente di 40 anni
che percepisce un reddito lordo iniziale di € 90.000 annui, crescente in
misura pari all’inflazione, si iscriva
oggi al Fondo Negri con apporto di
Tfr. Ipotizziamo anche un rendimento del Fondo del 3% annuo e un tasso d’inflazione atteso del 2% annuo.
I risultati sono sorprendenti: al raggiungimento dell’età pensionabile la
tassazione finale del Tfr destinato alla previdenza complementare è pari
a circa un terzo di quella che risulterebbe nel caso in cui lo stesso Tfr fosse lasciato in azienda.
Un’ultima considerazione: il Fondo
Negri, nel momento in cui eroga la
prestazione, in rendita o in capitale,
è sostituto di imposta, quindi opera e
versa le ritenute fiscali di legge. Per
lo stesso motivo, l’anno successivo è
tenuto alla compilazione del modello
Cud di certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute operate.
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CLICK.FAMILY
ASSIDIR
Un anno di successi per la polizza online “Responsabilità civile della famiglia”
riservata agli associati Manageritalia
M
olti genitori, zii o nonni di bambini che vanno a scuola avranno avuto la sorpresa, quest’anno, di
scoprire che i loro figli o nipoti non utilizzeranno più libri di carta ma gli
e-book, i libri digitali. Questo è sicuramente un cambiamento epocale del
nostro modo di vivere: è la conferma
di come le tecnologie hanno preso
sempre più piede nella vita quotidiana di ognuno di noi.
Tecnologie che sostituiscono i supporti tradizionali e che modificano radicalmente il modo in cui vengono svolte operazioni che, in passato, richiedevano la nostra presenza in orari e in
luoghi fissati da altri anziché da noi.
Se ce ne fossimo dimenticati, è l’ecommerce che porta il negozio all’interno del nostro ufficio o della
nostra casa e noi siamo già abituati a utilizzare questi sistemi per dare
disposizioni alla banca, pagare il
canone Rai, prenotare viaggi aerei,
alberghi e auto, comprare libri ecc.
In questo scenario, l’anno scorso è
nato “e-commerce Assidir”, un servizio progettato e realizzato per venire incontro alle esigenze di “rispar miare tempo” degli associati
Manageritalia.
Un servizio in grado di portare un consulente assicurativo virtuale presso
ognuno di noi, semplicemente utilizzando il nostro pc o il nostro tablet, a
qualsiasi ora del giorno e della notte,
ovunque ci troviamo.
i dettagli vedi box a destra e consulta il sito www.assidir.it da cui è possibile scaricare l’intera documentazione informativa.
Click.family, la prima polizza
online di successo
Le modalità di utilizzo sono semplicissime e non è necessario né un corso
di formazione né un libretto di istruzioni: è sufficiente mettersi davanti al
proprio pc, tablet e, dopo essere entrati nell’area riservata di Assidir,
scegliere nel menu di sinistra “preventivi online”.
Il sistema, da qui in avanti, vi guiderà ad ogni passo per l’elaborazione di
un preventivo e la sua semplicità di
utilizzo è certamente una delle chiavi
del successo che click.family ha avuto in questo suo primo anno di vita.
Si prende visione della descrizione
Il primo passo del progetto è stato
una copertura tanto semplice quanto necessaria: l’assicurazione “del capofamiglia”, che riguarda l’importante problema della responsabilità
civile verso terzi denominata
click.family. Una tutela di ampio respiro per eventuali richieste di risarcimento per i danni che il contraente e i suoi familiari conviventi possano avere involontariamente causato
ad altre persone nella vita privata e
in qualità di proprietario di casa. Per
Come elaborare un preventivo
e stipulare click.family
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La responsabilità civile della famiglia
Click.family è una polizza che copre il contraente e il suo nucleo
familiare convivente dalle richieste di risarcimento di danni causati, involontariamente, ad altre persone. Vale per la sfera della
vita privata in generale e non riguarda quindi quella professionale, né le responsabilità obbligatorie per legge (ad esempio rc
autoveicoli) né, infine, richieste di risarcimento in campo penale. La casistica degli eventi coperti è innumerevole ed è impossibile delimitarla. Facciamo solo alcuni esempi: la proprietà e la
conduzione dell’abitazione principale, la responsabilità per gli atti dei figli minori, per danni causati dal proprio animale o causati nel tempo libero (sci, bicicletta e così via).
È la polizza più semplice e che costa meno, nonostante preveda
massimali assicurati molto elevati, ma è la più necessaria: tutela
una famiglia da impreviste e imprevedibili perdite economiche,
il cui valore può arrivare in alcuni casi a cifre altissime (immaginate se sulla pista da sci urto e procuro una frattura a una celebrità!).
PERCHÉ SCEGLIERE CLICK.FAMILY DAL SITO ASSIDIR?
Perché offre agli associati Manageritalia un costo di assoluta convenienza, ma soprattutto le migliori estensioni di garanzia, non
sempre tutte presenti nelle coperture offerte sul mercato, come:
del prodotto, si dà l’ok alla presa visione del fascicolo informativo
click.family e dell’informativa sulla
privacy, si confermano o variano i
dati anagrafici. A questo punto, si
entra nel vivo del preventivo: scelta
del massimale, eventuali estensioni
della copertura standard e questionario di adeguatezza (fornendo le informazioni necessarie per valutare la
corrispondenza della polizza che si
sta elaborando rispetto alle specifiche esigenze assicurative).
Infatti, in caso di incongruenze o di incompletezza delle informazioni, il sistema segnalerà immediatamente la
criticità e, se non si interviene modificando quanto inserito in precedenza,
non si può ricevere il preventivo richiesto: un sistema come quello di Assidir, nato per fornire un servizio agli
associati privo di errori, non consenti-
䡵 responsabilità civile per la proprietà e/o conduzione di abitazioni secondarie, compresi i danni al fabbricato causati involontariamente dall’affittuario;
䡵 danni causati a terzi da scoppio ed esplosione dovute a fughe
di gas a uso domestico;
䡵 responsabilità come committente di lavori domestici di straordinaria manutenzione;
䡵 responsabilità per la proprietà, oltre che di animali domestici, di
animali da sella;
䡵 responsabilità della terza persona cui l’assicurato ha dato in affido il proprio cane;
䡵 responsabilità dei figli studenti dell’assicurato che prendono in
affitto un appartamento in Italia e/o in Europa;
䡵 danni derivanti dagli infortuni degli addetti ai servizi domestici,
compresi baby sitter, anche se prestatori di lavoro occasionale;
䡵 massimali assicurati idonei per un livello di tutela di prim’ordine.
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Click.family è un prodotto
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile sul sito www.assidir.it
rà quindi di proseguire oltre. Ma nessun problema: si riceverà un messaggio di avviso coi riferimenti utili di Assidir per trovare una soluzione. Se, invece, le informazioni fornite saranno
sufficienti e congruenti, il preventivo,
numerato e riconoscibile, verrà conservato in memoria per un massimo di
sessanta giorni, durante i quali si potrà, in qualsiasi momento, rivederlo
online.
Quando si vorrà, si potrà passare alla
fase di ordine della copertura e verrà
permesso di entrare nelle videate di
“acquisto”.Anche in questa fase il sistema dà conto di cosa stiamo facendo
e, in occasione dei “momenti chiave”,
provvederà a inviare a tutte le controparti interessate un’email di conferma
di ciò che è stato fatto.
Per effettuare il pagamento del premio, e perfezionare così l’acquisto on-
line, sono state scelte due carte di credito con un’utenza estremamente ampia nel mercato italiano: MasterCard
e Visa.
Entro pochi giorni dall’acquisto vi
giungerà comunque a casa il contratto assicurativo cartaceo da sottoscrivere, inclusa la copia da restituire ad
Assidir. È bene inoltre ricordare che la
decorrenza della copertura assicurativa parte dalle ore 24 del giorno in cui
è andato a buon fine il pagamento del
premio.
Infine, volendo sintetizzare in poche
parole le peculiarità della polizza
click.family, possiamo asserire che è
grazie alla bontà del prodotto, alla
semplicità di sottoscrizione e condizioni particolarmente vantaggiose che
ha reso così ampia la famiglia degli
assicurati in un solo anno dalla sua
presentazione.
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LE 4 REGOLE
PER UNA PRATICA CORRETTA
FASDAC
Nel 2013 sono state semplificate alcune regole per la presentazione di una pratica in forma indiretta. Seguiamo passo per passo cosa si deve fare per chiedere
un rimborso
1. Un solo evento di malattia
per ogni assistito
La pratica deve riferirsi a un solo
evento di malattia per ogni singolo
assistito.
Fanno eccezione le pratiche per la richiesta di rimborso di soli medicinali
e di soli ticket (vedi box qui sotto).
Oltre alla documentazione di spesa
(fatture, ricevute ecc.), l’iscritto dovrà aver cura di raccogliere la documentazione sanitaria (certificati
medici, cartella clinica ecc.) analiticamente indicata nelle Norme per
il conseguimento delle prestazioni
Fasdac 2013 per ciascuna tipologia
di prestazione (accertamenti diagnostici, ricoveri, cure odontoiatriche ecc.).
2. Sei mesi per la raccolta e
la presentazione della
documentazione di spesa
La pratica deve essere chiusa e presentata alla propria Associazione territoriale Manageritalia entro sei mesi dalla data del primo documento di
spesa del 2013. Rimane il termine di
24 mesi se il primo documento di spesa è anteriore al primo gennaio 2013.
Se ad esempio il primo documento di
spesa per una visita specialistica è
datato 5 giugno 2013, la pratica potrà raccogliere ulteriori spese successivamente sostenute per il medesimo
evento di malattia e assistito (accertamenti diagnostici, farmaci ecc.) ed
essere presentata per il rimborso al
massimo entro il 5 dicembre 2013.
3. Fotocopie dei documenti
al posto degli originali
Poiché il Fondo si accinge ad adottare un sistema di lettura ottica denominato Ocr (Optical character recognition) per il riconoscimento e l’acquisizione automatica dei dati contenuti in ciascun documento (sanitario
e di spesa), è importante che le fotocopie siano solo in bianco e nero e di
buona qualità (il contrasto tra il testo
e lo sfondo deve essere il più possibile marcato).
4. Come chiedere il rimborso
PRATICHE DI SOLI MEDICINALI
Contrariamente alla disciplina generale, possono essere
presentate richieste di rimborso per soli medicinali anche
se relativi a diversi eventi di malattia. Tali richieste sono
sottoposte a un’unica franchigia di 51,65 euro, a prescindere dall’importo ammissibile.
Per questa tipologia di pratiche vige la disciplina generale del termine di sei mesi per la raccolta e la presentazione dei documenti di spesa.
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OTTOBRE 2013
Deve essere presentata una specifica richiesta mediante la compilazione dei moduli P01/M (per le pratiche
mediche) e P01/D (per le pratiche
odontoiatriche).
I moduli devono essere debitamente
compilati e firmati dal titolare iscritto al Fasdac (dirigente in servizio,
prosecutore volontario, pensionato
diretto, pensionato indiretto) anche
se le spese sono state sostenute per
un proprio familiare.
Il modulo per il rimborso delle cure
odontoiatriche P01/D deve essere
compilato anche dall’odontoiatra
per la parte di sua competenza.
Scarica

revidenza ormazione anità ontra tt o ssociazioni er