21-10-2013 15:39 Pagina 65 ASSOCIAZIONI S ERVIZI S ANITÀ CONTRATTO PREVIDENZAFORMAZIONE ••21infoMANAGER FONDO MARIO NEGRI LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO L’evoluzione della normativa fiscale e i diversi criteri della tassazione delle prestazioni in base alla loro tipologia Riccardo Pisani evoluzione della normativa fiscale della previdenza complementare ha seguito un percorso non facile. Per arrivare alla struttura attuale le norme hanno subito diverse rivisitazioni. Fino all’aprile del 1993 l’integrale deducibilità dal reddito imponibile del contributo a carico del datore di lavoro e la non concorrenza alla formazione del reddito di quello versato dal lavoratore, si accompagnavano alla tassazione delle prestazioni su base ordinaria. La disciplina era affidata a scarne disposizioni normative, accumulatesi in modo frammentario nel corso degli anni. Nel 1993 il governo ha dato alla materia la prima disciplina compiuta e organica, emanando il decreto legislativo 124. Purtroppo, la normativa è stata fortemente influenzata dalle difficili condizioni della finanza pubblica che hanno obbligato il legislatore a una serie di vincoli economici, soprattutto in materia fiscale. A completamento e piena attuazione della normativa, sono stati necessari due interventi legislativi, uno alla fine dello stesso anno e uno due anni più tardi (la cosiddetta riforma Dini). Infine, cinque anni dopo è stata emanata una corposa circolare esplicativa. Un complessivo riordino della disciplina fiscale della previdenza complementare da parte del legislatore è stato introdotto nel 2000, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, con la nuova normativa delineata nel decreto legislativo 47. La normativa tributaria deputata alla disciplina della previdenza complementare raggiunge la fase finale della sua lunga evoluzione nel 2005, con l’emanazione del decreto legislativo 252, entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e tuttora vigente. Il decreto ridisegna il regime tributario delle prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare, assoggettando a una forma di imposizione sostitutiva gli importi maturati a far data dall’entrata in vigore dello stesso decreto (1° gennaio 2007). Le due riforme rivestono non poca importanza, anche perché delimitano tre distinti periodi storici in cui maturano altrettanti montanti che verranno utilizzati per il calcolo delle prestazioni (vedi grafico a pagina seguente). L’ Il regime fiscale Il regime fiscale delle prestazioni erogate dal Fondo Negri, così come da tutta la generalità dei fondi pensione, è particolarmente complesso e articolato per i vecchi OTTOBRE 2013 65 21-10-2013 15:39 Pagina 66 FONDO MARIO NEGRI ••21infoMANAGER iscritti, in quanto trovano applicazione, pur se in via transitoria, norme scritte in periodi storici diversi. È notevolmente semplificato invece per gli iscritti dopo il 1° gennaio 2007. Le agevolazioni fiscali contenute nel decreto 252, per vari motivi non potevano essere riconosciute anche retroattivamente. Si possono quindi verificare casi in cui sono applicate fino a tre tipologie diverse di tassazione alla medesima prestazione: quella ordinaria, che segue il principio di progressività dell’imposta (riferita al montante M1), quella operata separatamente (riferita al montante M2) e quella mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta (riferita al montante M3), sostanzialmente più bassa rispetto alle altre due. tati a imposta sostitutiva dell’11%; 2. proventi esclusi dal risultato della gestione; 3. quota pari al 12,5% della rendita sul montante maturato fino al 31 dicembre 2000; 4. somme percepite in dipendenza della garanzia di rendimento minimo o di rimborso dei contributi versati, con riferimento al singolo iscritto; 5. contributi non dedotti; 6. quote di contributo obbligatorio a carico dell’iscritto, non eccedenti il 4% della retribuzione, versate fino al 31 dicembre 2000. pazione al fondo, a partire dal 15°. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che per “anno completo di partecipazione” deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrenti dalla data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e che il periodo di partecipazione anteriore al 2007 è utile per un massimo di 15 anni. Almeno il 50% del montante finale accumulato delle prestazioni pensionistiche (al netto di eventuali somme già percepite a titolo di anticipazione e non reintegrate al momento di accesso alla prestazione) deve essere erogato in rendita periodica. Quindi, l’ammontare maturato sul proprio conto individuale “partecipa” alla formazione dell’imponibile della prestazione spettante, al netto degli importi elencati sopra. Prestazioni interamente in capitale Gli importi imponibili Gli importi erogati dal Fondo a titolo di prestazione non sono totalmente assoggettati a tassazione: la regola generale prevede che le prestazioni pensionistiche sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi esenti o già assoggettati a imposta, tra cui: 1. rendimenti conseguiti già assogget- M1 M2 1° gennaio 2001 (d.lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000) 66 OTTOBRE 2013 M3 1° gennaio 2007 (d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005) Prestazioni in rendita Per tutti gli iscritti deve essere considerata separatamente la rendita derivante dal montante maturato fino al 31 dicembre 2006 (del quale quello maturato fino al 31 dicembre 2000 è imponibile all’87,5%) e quella a partire dal 1° gennaio 2007: la prima subisce una tassazione ordinaria, con applicazione delle aliquote in vigore nell’anno in cui è erogata la prestazione; alla seconda è applicato il nuovo regime introdotto dal decreto 252 che prevede l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 15%, con riduzione dello 0,3% per ogni anno completo di parteci- Tutti gli iscritti al Fondo hanno, in deroga alla norma generale, la facoltà di chiedere che la prestazione sia erogata interamente in capitale: in questo caso, però, la prestazione è assoggettata al regime fiscale più penalizzante in vigore fino al 31 dicembre 2006 (e cioè la tassazione separata con applicazione dell’aliquota ricalcolata dal Fondo – cosiddetta “aliquota interna” – per i “nuovi iscritti” e con applicazione di quella cui è stato assoggettato il Tfr, e limitatamente al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, per i “vecchi iscritti”; per tutti gli iscritti, il montante maturato dal 1° gennaio 2001 è assoggettato a tassazione separata con applicazione dell’aliquota interna); nel solo caso in cui la rendita derivante dalla conver- ••21infoMANAGER 21-10-2013 15:39 sione di almeno il 70% del montante maturato dal 1° gennaio 2007 risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’iscritto ha la facoltà di chiedere, per la parte maturata dal 1° gennaio 2007, l’applicazione del più favorevole regime fiscale di tassazione in via sostitutiva al 15% con le eventuali riduzioni. A tale proposito, occorre ricordare che, per chi non rientra in quest’ultima casistica e per tutti coloro che risultano cessati al 31 dicembre 2006, al montante maturato dal 2001 al 2006 non si applica l’esenzione dei redditi già assoggettati a imposta sostitutiva dell’11%. Prestazioni parte in capitale e parte in rendita Se la prestazione è liquidata parte in capitale e parte in rendita, occorre distinguere i seguenti casi: Liquidazione dell’intera prestazione parte in capitale e parte in rendita 䡵 al montante maturato fino al 2006 si applica il precedente regime fiscale, ossia con tassazione separata per la parte in capitale (vedi paragrafo “Prestazioni interamente in capitale”) e tassazione ordinaria per la parte in rendita; 䡵 al montante maturato dal 1° gennaio 2007: Pagina 67 – se l’intera prestazione è liquidata 50% in rendita e 50% in capitale, in entrambe le parti è applicato il più favorevole regime fiscale di tassazione in via sostitutiva al 15%; – se la prestazione in capitale è liquidata in percentuale maggiore, la rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del 15% e il capitale subisce il meno favorevole regime fiscale in vigore fino al 2006. Liquidazione della prestazione 䡵 montante maturato fino al 2006 chiesto interamente in capitale: si applica il precedente regime fiscale a tassazione separata (vedi paragrafo “Prestazioni interamente in capitale”); 䡵 montante maturato dal 1° gennaio 2007: – se è liquidato 50% in rendita e 50% in capitale, su entrambe le parti è applicato il più favorevole regime fiscale di tassazione in via sostitutiva al 15% (con riduzioni); – se è liquidato in percentuale maggiore in capitale, la rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del 15% (con riduzioni) e il capitale subisce il meno favorevole regime fiscale in vigore fino al 2006. Anticipazioni e reintegri Una norma contenuta nel decreto 252 stabilisce che tutti gli iscritti a una forma pensionistica complementare possono chiedere, in alcuni 21-10-2013 15:39 Pagina 68 FONDO MARIO NEGRI ••21infoMANAGER casi e con precise modalità, un’anticipazione della posizione previdenziale maturata. Il Fondo opera in deroga alle disposizioni di legge generali: in qualsiasi momento, per sostenere spese sanitarie per sé, coniuge e figli, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari, l’iscritto può chiedere il 100% dell’accantonamento costituito mediante il conferimento del Tfr. Anche per l’acquisto o la ristrutturazione della prima abitazione per sé o per i figli, si può chiedere il 100% dell’accantonamento costituito mediante il conferimento del Tfr, decorso un periodo di otto anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Per altre diverse esigenze, invece, si può chiedere, dopo otto anni di iscrizione a forme di previdenza complementare, fino all’80% dell’accantonamento costituito mediante il conferimento del Tfr. Agli importi riferiti al periodo dal 1° gennaio 2007 è applicata la ritenuta a titolo di imposta del 15% (con possibilità di riduzione come già visto) in caso di erogazione per sostenere spese sanitarie, e una ritenuta del 23% negli altri casi. Le anticipazioni erogate vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 2000, poi agli importi maturati dal 2001 al 2006 e, per l’eccedenza, a quelli maturati dal 2007 (metodo Fifo). In sede di tassazione si applicano i regimi fiscali pro tempore vigenti. Le somme erogate a titolo di antici- 68 OTTOBRE 2013 pazione, solo a far data dal 1° gennaio 2007 e con riferimento a montanti maturati da tale data, possono essere reintegrate mediante versamenti in unica soluzione o contributi periodici. La norma generale contenuta nel decreto 252 prevede che sulle somme eccedenti il limite di deducibilità (€ 5.164,57) è riconosciuto all’iscritto un credito di imposta in misura pari all’imposta versata al momento dell’erogazione dell’anticipazione; tuttavia, dal momento che ai contributi versati al nostro ente si applica, in deroga e per tutta la durata del periodo transitorio, il più favorevole regime fiscale di completa deducibilità, senza, cioè, alcun limite, per quanto riguarda il Fondo Negri nessun credito di imposta può essere riconosciuto in sede di reintegro delle anticipazioni. Il ripristino della posizione contributiva avviene mediante imputazione pro quota ai vari elementi che hanno composto l’anticipazione (contributi dedotti, contributi non dedotti, rendimenti già tassati ecc.). Riscatti Chi non ha maturato il diritto di accedere alle prestazioni pensionistiche del Fondo, può chiedere il riscatto della propria posizione individuale maturata. Il decreto 252 precisa che può essere chiesto un importo fino al 50% in caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti l’inoccupazione protratta per almeno 12 mesi e non oltre i 48, o per ricorso a procedure di mobilità o cassa integrazione. Oppure può essere richiesto l’intero ammontare in tre casi: per cessazione del rapporto di lavoro che comporti l’inoccupazione protratta per oltre 48 mesi, per l’inabilità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, o in caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto di accesso alla prestazione. Anche in questo caso il Fondo Negri opera in deroga alla norma, prevedendo la possibilità di chiedere fino all’intera posizione maturata: tuttavia, limitatamente al montante maturato dal 1° gennaio 2007, gli importi erogati eccedenti i limiti consentiti dalla legge subiscono una tassazione più penalizzante, con applicazione di un’aliquota secca del 23%. Secondo la regola generale, i montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007 sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 15% (sempre con possibilità di riduzione). In caso di riscatto per cause diverse da quelle esposte sopra, ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 è applicata una ritenuta nella misura del 23%. Gli importi riferiti ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 sono tassati separatamente, mediante applicazione dell’aliquota del Tfr per i “vecchi iscritti” e di quella interna per i “nuovi iscritti”. Così come quelli maturati dal 2001 al 2006, a eccezione del caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di aver maturato i requisiti per il ••21infoMANAGER 22-10-2013 13:25 Pagina 69 I RISCATTI IN BREVE 䡵 Montanti maturati fino al 31 dicembre 2000: tassazione separata, con applicazione dell’aliquota Tfr per i “vecchi iscritti” e di quella interna per i “nuovi iscritti”. 䡵 Montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: • pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (ad esempio: dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale): • tassazione separata (vedi paragrafo “Prestazioni interamente in capitale”); cessazione del rapporto di lavoro prima dei requisiti • per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza: • tassazione ordinaria. 䡵 Montanti maturati dal 1° gennaio 2007: • cessazione dell’attività lavorativa per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria: • ritenuta a titolo d’imposta al 15% (con riduzioni) sul 50% del montante maturato; • ritenuta fissa del 23% sull’eventuale ulteriore porzione di riscatto richiesta; • ritenuta fissa del 23% sull’intero importo erogato, nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la ma- pensionamento nel regime obbligatorio, in cui agli importi erogati è applicata la tassazione ordinaria (vedi box qui sopra). I vantaggi della previdenza complementare del Fondo Negri La complessa rifor ma nor mativa della previdenza complementare in Italia ha indubbiamente apportato notevoli vantaggi di natura fiscale all’intero sistema: il suo sviluppo era uno dei principali obiettivi che il legislatore si era posto nel 2004, a distanza di 10 anni dall’importante riforma del sistema previdenziale pubblico. La tassazione in via sostitutiva delle prestazioni maturate dal 2007 ha turazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo; cessazione dell’attività lavorativa che ha comportato • l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi: • ritenuta a titolo di imposta al 15% (con riduzioni) sul 50% del montante maturato; • ritenuta fissa del 23% sull’eventuale ulteriore porzione di riscatto richiesta; • ritenuta fissa del 23% sull’intero importo erogato nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo; cessazione dell’attività lavorativa, che ha comportato • l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, oppure a causa di un’invalidità permanente che ha comportato la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo: • ritenuta a titolo d’imposta al 15% (con riduzioni) sull’intero ammontare erogato; • ritenuta fissa del 23% sull’intero importo erogato, nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo; • altre cause, diverse dalle precedenti: • ritenuta fissa del 23% sull’intero importo erogato; • decesso dell’iscritto: • ritenuta a titolo d’imposta al 15% (con riduzioni) sull’intero ammontare erogato. semplificato sensibilmente i procedimenti di calcolo e snellito il metodo di erogazione. Il regime fiscale introdotto è inoltre notevolmente più favorevole dei precedenti: il sistema basato sulla tassazione separata, con applicazione dell’aliquota media degli ultimi 5 anni e con un prelievo generalmente non inferiore al 32%, è stato sostituito da uno costituito dal prelievo del 15%, con possibilità di riduzione fino al 9%. Gli iscritti, pertanto, potranno contare, indipendentemente dai rendimenti futuri, su differenze impositive certamente positive. Facciamo un esempio numerico. Ipotizziamo che un dirigente di 40 anni che percepisce un reddito lordo iniziale di € 90.000 annui, crescente in misura pari all’inflazione, si iscriva oggi al Fondo Negri con apporto di Tfr. Ipotizziamo anche un rendimento del Fondo del 3% annuo e un tasso d’inflazione atteso del 2% annuo. I risultati sono sorprendenti: al raggiungimento dell’età pensionabile la tassazione finale del Tfr destinato alla previdenza complementare è pari a circa un terzo di quella che risulterebbe nel caso in cui lo stesso Tfr fosse lasciato in azienda. Un’ultima considerazione: il Fondo Negri, nel momento in cui eroga la prestazione, in rendita o in capitale, è sostituto di imposta, quindi opera e versa le ritenute fiscali di legge. Per lo stesso motivo, l’anno successivo è tenuto alla compilazione del modello Cud di certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute operate. OTTOBRE 2013 69 ••21infoMANAGER 21-10-2013 15:39 Pagina 70 CLICK.FAMILY ASSIDIR Un anno di successi per la polizza online “Responsabilità civile della famiglia” riservata agli associati Manageritalia M olti genitori, zii o nonni di bambini che vanno a scuola avranno avuto la sorpresa, quest’anno, di scoprire che i loro figli o nipoti non utilizzeranno più libri di carta ma gli e-book, i libri digitali. Questo è sicuramente un cambiamento epocale del nostro modo di vivere: è la conferma di come le tecnologie hanno preso sempre più piede nella vita quotidiana di ognuno di noi. Tecnologie che sostituiscono i supporti tradizionali e che modificano radicalmente il modo in cui vengono svolte operazioni che, in passato, richiedevano la nostra presenza in orari e in luoghi fissati da altri anziché da noi. Se ce ne fossimo dimenticati, è l’ecommerce che porta il negozio all’interno del nostro ufficio o della nostra casa e noi siamo già abituati a utilizzare questi sistemi per dare disposizioni alla banca, pagare il canone Rai, prenotare viaggi aerei, alberghi e auto, comprare libri ecc. In questo scenario, l’anno scorso è nato “e-commerce Assidir”, un servizio progettato e realizzato per venire incontro alle esigenze di “rispar miare tempo” degli associati Manageritalia. Un servizio in grado di portare un consulente assicurativo virtuale presso ognuno di noi, semplicemente utilizzando il nostro pc o il nostro tablet, a qualsiasi ora del giorno e della notte, ovunque ci troviamo. i dettagli vedi box a destra e consulta il sito www.assidir.it da cui è possibile scaricare l’intera documentazione informativa. Click.family, la prima polizza online di successo Le modalità di utilizzo sono semplicissime e non è necessario né un corso di formazione né un libretto di istruzioni: è sufficiente mettersi davanti al proprio pc, tablet e, dopo essere entrati nell’area riservata di Assidir, scegliere nel menu di sinistra “preventivi online”. Il sistema, da qui in avanti, vi guiderà ad ogni passo per l’elaborazione di un preventivo e la sua semplicità di utilizzo è certamente una delle chiavi del successo che click.family ha avuto in questo suo primo anno di vita. Si prende visione della descrizione Il primo passo del progetto è stato una copertura tanto semplice quanto necessaria: l’assicurazione “del capofamiglia”, che riguarda l’importante problema della responsabilità civile verso terzi denominata click.family. Una tutela di ampio respiro per eventuali richieste di risarcimento per i danni che il contraente e i suoi familiari conviventi possano avere involontariamente causato ad altre persone nella vita privata e in qualità di proprietario di casa. Per Come elaborare un preventivo e stipulare click.family ••21infoMANAGER 21-10-2013 15:39 Pagina 71 La responsabilità civile della famiglia Click.family è una polizza che copre il contraente e il suo nucleo familiare convivente dalle richieste di risarcimento di danni causati, involontariamente, ad altre persone. Vale per la sfera della vita privata in generale e non riguarda quindi quella professionale, né le responsabilità obbligatorie per legge (ad esempio rc autoveicoli) né, infine, richieste di risarcimento in campo penale. La casistica degli eventi coperti è innumerevole ed è impossibile delimitarla. Facciamo solo alcuni esempi: la proprietà e la conduzione dell’abitazione principale, la responsabilità per gli atti dei figli minori, per danni causati dal proprio animale o causati nel tempo libero (sci, bicicletta e così via). È la polizza più semplice e che costa meno, nonostante preveda massimali assicurati molto elevati, ma è la più necessaria: tutela una famiglia da impreviste e imprevedibili perdite economiche, il cui valore può arrivare in alcuni casi a cifre altissime (immaginate se sulla pista da sci urto e procuro una frattura a una celebrità!). PERCHÉ SCEGLIERE CLICK.FAMILY DAL SITO ASSIDIR? Perché offre agli associati Manageritalia un costo di assoluta convenienza, ma soprattutto le migliori estensioni di garanzia, non sempre tutte presenti nelle coperture offerte sul mercato, come: del prodotto, si dà l’ok alla presa visione del fascicolo informativo click.family e dell’informativa sulla privacy, si confermano o variano i dati anagrafici. A questo punto, si entra nel vivo del preventivo: scelta del massimale, eventuali estensioni della copertura standard e questionario di adeguatezza (fornendo le informazioni necessarie per valutare la corrispondenza della polizza che si sta elaborando rispetto alle specifiche esigenze assicurative). Infatti, in caso di incongruenze o di incompletezza delle informazioni, il sistema segnalerà immediatamente la criticità e, se non si interviene modificando quanto inserito in precedenza, non si può ricevere il preventivo richiesto: un sistema come quello di Assidir, nato per fornire un servizio agli associati privo di errori, non consenti- 䡵 responsabilità civile per la proprietà e/o conduzione di abitazioni secondarie, compresi i danni al fabbricato causati involontariamente dall’affittuario; 䡵 danni causati a terzi da scoppio ed esplosione dovute a fughe di gas a uso domestico; 䡵 responsabilità come committente di lavori domestici di straordinaria manutenzione; 䡵 responsabilità per la proprietà, oltre che di animali domestici, di animali da sella; 䡵 responsabilità della terza persona cui l’assicurato ha dato in affido il proprio cane; 䡵 responsabilità dei figli studenti dell’assicurato che prendono in affitto un appartamento in Italia e/o in Europa; 䡵 danni derivanti dagli infortuni degli addetti ai servizi domestici, compresi baby sitter, anche se prestatori di lavoro occasionale; 䡵 massimali assicurati idonei per un livello di tutela di prim’ordine. Visita il sito www.assidir.it e prova a fare un preventivo click.family: in pochi minuti potrai dare tranquillità a tutta la tua famiglia! Click.family è un prodotto Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile sul sito www.assidir.it rà quindi di proseguire oltre. Ma nessun problema: si riceverà un messaggio di avviso coi riferimenti utili di Assidir per trovare una soluzione. Se, invece, le informazioni fornite saranno sufficienti e congruenti, il preventivo, numerato e riconoscibile, verrà conservato in memoria per un massimo di sessanta giorni, durante i quali si potrà, in qualsiasi momento, rivederlo online. Quando si vorrà, si potrà passare alla fase di ordine della copertura e verrà permesso di entrare nelle videate di “acquisto”.Anche in questa fase il sistema dà conto di cosa stiamo facendo e, in occasione dei “momenti chiave”, provvederà a inviare a tutte le controparti interessate un’email di conferma di ciò che è stato fatto. Per effettuare il pagamento del premio, e perfezionare così l’acquisto on- line, sono state scelte due carte di credito con un’utenza estremamente ampia nel mercato italiano: MasterCard e Visa. Entro pochi giorni dall’acquisto vi giungerà comunque a casa il contratto assicurativo cartaceo da sottoscrivere, inclusa la copia da restituire ad Assidir. È bene inoltre ricordare che la decorrenza della copertura assicurativa parte dalle ore 24 del giorno in cui è andato a buon fine il pagamento del premio. Infine, volendo sintetizzare in poche parole le peculiarità della polizza click.family, possiamo asserire che è grazie alla bontà del prodotto, alla semplicità di sottoscrizione e condizioni particolarmente vantaggiose che ha reso così ampia la famiglia degli assicurati in un solo anno dalla sua presentazione. OTTOBRE 2013 71 ••21infoMANAGER 21-10-2013 15:39 Pagina 72 LE 4 REGOLE PER UNA PRATICA CORRETTA FASDAC Nel 2013 sono state semplificate alcune regole per la presentazione di una pratica in forma indiretta. Seguiamo passo per passo cosa si deve fare per chiedere un rimborso 1. Un solo evento di malattia per ogni assistito La pratica deve riferirsi a un solo evento di malattia per ogni singolo assistito. Fanno eccezione le pratiche per la richiesta di rimborso di soli medicinali e di soli ticket (vedi box qui sotto). Oltre alla documentazione di spesa (fatture, ricevute ecc.), l’iscritto dovrà aver cura di raccogliere la documentazione sanitaria (certificati medici, cartella clinica ecc.) analiticamente indicata nelle Norme per il conseguimento delle prestazioni Fasdac 2013 per ciascuna tipologia di prestazione (accertamenti diagnostici, ricoveri, cure odontoiatriche ecc.). 2. Sei mesi per la raccolta e la presentazione della documentazione di spesa La pratica deve essere chiusa e presentata alla propria Associazione territoriale Manageritalia entro sei mesi dalla data del primo documento di spesa del 2013. Rimane il termine di 24 mesi se il primo documento di spesa è anteriore al primo gennaio 2013. Se ad esempio il primo documento di spesa per una visita specialistica è datato 5 giugno 2013, la pratica potrà raccogliere ulteriori spese successivamente sostenute per il medesimo evento di malattia e assistito (accertamenti diagnostici, farmaci ecc.) ed essere presentata per il rimborso al massimo entro il 5 dicembre 2013. 3. Fotocopie dei documenti al posto degli originali Poiché il Fondo si accinge ad adottare un sistema di lettura ottica denominato Ocr (Optical character recognition) per il riconoscimento e l’acquisizione automatica dei dati contenuti in ciascun documento (sanitario e di spesa), è importante che le fotocopie siano solo in bianco e nero e di buona qualità (il contrasto tra il testo e lo sfondo deve essere il più possibile marcato). 4. Come chiedere il rimborso PRATICHE DI SOLI MEDICINALI Contrariamente alla disciplina generale, possono essere presentate richieste di rimborso per soli medicinali anche se relativi a diversi eventi di malattia. Tali richieste sono sottoposte a un’unica franchigia di 51,65 euro, a prescindere dall’importo ammissibile. Per questa tipologia di pratiche vige la disciplina generale del termine di sei mesi per la raccolta e la presentazione dei documenti di spesa. 72 OTTOBRE 2013 Deve essere presentata una specifica richiesta mediante la compilazione dei moduli P01/M (per le pratiche mediche) e P01/D (per le pratiche odontoiatriche). I moduli devono essere debitamente compilati e firmati dal titolare iscritto al Fasdac (dirigente in servizio, prosecutore volontario, pensionato diretto, pensionato indiretto) anche se le spese sono state sostenute per un proprio familiare. Il modulo per il rimborso delle cure odontoiatriche P01/D deve essere compilato anche dall’odontoiatra per la parte di sua competenza.