LE NOVITA’ FISCALI 2009 PER LE AZIENDE
L’IRAP – IVA PER CASSA
SPESE DI RAPPRESENTANZA
ALBERTO TRABALLI
Dottore Commercialista in Monza
Venerdì, 20 marzo 2009
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Normativa: Legge 244/07 (Finanziaria 2008)
nuova determinazione della
 base imponibile Irap
Obiettivi: contenuti nella relazione illustrativa alla
Finanziaria 2008 nonché nella CM 60/E del
20/10/2008, si intende “sganciare” il tributo
Regionale dall’imposta sul reddito, in modo che
l’IRAP non venga percepita come una sorta di
“copia” dell’IRES, ovvero semplificare le regole di
determinazione della base imponibile Irap
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
 Per i soggetti IRES ed Irpef in regime di
contabilità ordinaria a seguito di una specifica
opzione applicano l’IRAP sulla base del conto
economico (opzione 2 marzo 2009) senza il
riferimento alle variazioni di natura fiscale
 I soggetti Irpef in regime di contabilità
semplificata e in regime di contabilità ordinaria,
senza la manifestazione dell’opzione, dovranno
determinare l’IRAP secondo le vecchie modalità,
ovvero apportando le variazioni in aumento ed in
diminuzione
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
 Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali (per obbligo o per
scelta), la base imponibile è determinata facendo
riferimento al bilancio
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Decorrenza: periodo di imposta successivo al 31/12/2007,
quindi per le società con esercizio solare a partire dal 2008.
Meccanismo:
 il distacco dell’imponibile Ires ed IRPEF è stato attuato
mediante l’abrogazione dell’art. 11 bis del D.lgs 446/97,
ove era stato affermato che i componenti positivi e
negativi rilevanti dovevano essere assunti apportando
ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione
previste ai fini delle imposte sui redditi. Quindi diventa
un’imposta la cui base imponibile deriva per intero dai
dati di bilancio: in tale modo viene annullato ogni
disallineamento tra bilancio ed valori ai fini IRAP, ed
eliminando le imposte differite ed anticipate IRAP.
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Regola generale per i soggetti IRES
Differenza tra valori e costi della produzione, di cui
alle macroclassi A e B del Conto Economico (art.
2425 del c.c.) con esclusione delle voci di cui ai
numeri 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13).
Ovvero:
9) Personale
Sono iscritti i costi sostenuti per il personale dipendente ivi
incluso il lavoro interinale per il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma. I Co.co.co. vanno nel B7. Non
vanno in B9 i costi che seppur a beneficio del personale sono
da classificare per loro natura nelle altre voci (vedi vestiario in
B6)
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Regola generale per i soggetti IRES
10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Comprende tutte le svalutazioni per perdite durevoli di valore
delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, non imputabili
alla voce E21.
10d) svalutazione dei crediti nell’attivo circolante
Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti
commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante. Devono
invece essere iscritte alla voce B14 le perdite su crediti non
derivanti da valutazioni
12) Accantonamenti per rischi
Comprende gli accantonamenti ai fondi rischi quali :
-
Fondi rischi per cause in corso;
-
Fondi rischi per garanzie prodotti
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Regola generale per i soggetti IRES
13) Altri accantonamenti
Comprende accantonamenti che rappresentano costi certi
nell’esistenza ma di importo stimato. Il principio contabile n.
19 prevede i seguenti fondi per oneri:
-
Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili,
ecc…)
-
Fondi per buoni sconti e concorso a premio.
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Esempio di costi integralmente deducibili
Ai fini Irap sono ora integralmente deducibili per
esempio:
 I costi relativi agli ammortamenti e ai costi di gestione
delle autovetture aziendali;
 I costi dei telefoni cellulari;
 Le spese di manutenzione ordinaria;
 Le spese di rappresentanza;
 Gli ammortamenti iscritti in conto economico anche
per importi superiori al max consentito.
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Eccezione al criterio generale:
 Marchi e avviamento per i quali la norma prevede
la deducibilità degli ammortamenti limitatamente
ad un 18.mo del costo a prescindere
dall’imputazione a conto economico.
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Indeducibilità specifiche:
C
O
N
F
E
R
M
E
a) Le spese per il personale dipendente ed
assimilato classificate in voci diverse di cui alla
lettera B) punto n. 9 dell’art. 2425; - IC41
b) Interessi passivi leasing (determinati sulla
base del piano finanziario) – IC42 modello Irap
c) Lavoro autonomo occasionale
d) Le collaborazioni coordinate e continuative
e) Costi per attività commerciali occasionali
f) Utili spettanti agli associati in partecipazione
(solo lavoro)
g) Perdite su crediti – IC 43
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Indeducibilità specifiche:
N
O
V
I
T
À
a) ICI – IC44 modello Irap
b) Plusvalenze (IC45 modello Irap)
e minusvalenze (IC52)
derivanti da cessioni di immobili
non strumentali
c) Ammortamenti marchi e brevetti
per importi non superiori a
18mo indip. dall’imputaz. a CE – IC53
e IC46 modello Irap
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Principio di correlazione:

Il c. 4 dell’art. 5 prevede che i componenti positivi e negativi
classificabili in voci del CE diverse da quelle indicate (A ed B),
concorrono alla formazione della base imponibile se:
 correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi di imposta precedenti o successivi.
Esempio:
a) Rilevano i resi o sconti riferite a vendite di precedenti esercizi,
classificati nella voce E21 del conto economico;
b) Rilevano le rivalutazioni straordinarie delle rimanenze di
magazzino per cambiamenti dei criteri di valutazione,
classificate nella voce E20;
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
c) I risarcimenti assicurativi conseguenti ad eventi straordinari
rispetto alla gestione ordinaria (ad esempio incendio) che
hanno determinato una perdita delle giacenze di magazzino,
classificate nella voce E20 del CE, concorrono a formare la
base imponibile IRAP anche se percepiti nello stesso periodo
di imposta in cui si è verificata la perdita dei beni
(RM 30/1/2009).
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
 Rilevanza ai fini IRAP dei ricavi per adeguamento
agli studi di settore nonostante non transitino a
conto economico;
 Irrilevanza dei maggiori ricavi per adeguamento
ai parametri, analogamente a quanto avveniva in
passato
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Alcuni aspetti da osservare ai sensi dell’art. 1 c. 51
della L. 244/2007
 Le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia
stata rinviata in applicazione della precedente disciplina
dell’Irap, continuano ad applicarsi le regole precedenti
 Concorrono alla formazione della base imponibile le quote
residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive
conseguite fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2007 e
la cui tassazione sia stata rateizzata;
 Si possono dedurre le quote di costo sospese nei precedenti
esercizi (spese rappresentanza)
NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP
Versamento Irap e Ravvedimento:
Considerato che il legislatore non ha
riproposto l’impossibilità del ravvedimento per
le violazioni dell’obbligo di versamento
dell’IRAP, si ritiene possa trovare
RM
n. 43
del
7/2/09
applicazione il ravvedimento di cui
all’art. 13 c. 1 lett a del Dlgs 18
dicembre 1997 n. 472, con
riferimento alle violazioni dell’obbligo
di versamento in acconto o a
saldo dell’IRAP relativi ai periodi di
imposta 2007 e seguenti .
IRAP
Normativa: ART. 1 C. 52 DELLA l. 244/2007
(Finanziaria 2008) la dichiarazione IRAP non
deve essere più presentata in forma unificata
L’aliquota Irap è passata dal 4,25% al 3,9%
Deducibilità 10% IRAP
Normativa:
 ART. 6 D.L. 29/11/2008 (decreto anticrisi)
convertito in Legge 28/1/2009 n. 2
Deducibilità , dal periodo di imposta in corso al 31/12/2008, di
una quota dell’IRAP ai fini IRPEF o IRES relativa al costo del
lavoro ed agli interessi
Obiettivi: arginare i contenziosi dovuti all’istanza di
rimborso dell’Irpef o Ires per la quota corrispondente
all’IRAP assolta ed indeducibile ai fini delle imposte sui
redditi. (si sostiene la presenza di una duplicazione di
imposte) (rinvio da parte delle Commissioni alla Corte
Costituzionale contrasto con l’art. 53 della costituzione)
L’indeducibilità prevista dall’Art. 1 c. 2 del Dlgs 446/1997
IRAP
Aspetti soggettivi
 I contribuenti ammessi sono sia i soggetti IRPEF che i
soggetti IRES.
 Esclusioni possibili: per i soggetti che determinano la
base imponibile secondo il metodo retributivo vedi enti
non commerciali e amministrazioni pubbliche.
IRAP
Importo della deduzione
 Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco: La
deduzione è forfetaria e pari al 10% dell’IRAP versata
nel periodo di imposta, senza la necessità di
distinguere la quota parte d’imposta riferita agli
interessi passivi e alle spese per il personale
dipendente che in ogni caso devono aver concorso a
formare la base imponibile IRAP
 Ciò significa che la deduzione non compete per i
contribuenti che non sostengono, nel periodo di
imposta, spese per il personale o in alternativa
interessi passivi
IRAP
Deduzione per cassa e non per competenza
La deduzione deve avvenire in deroga al criterio per
competenza previsto per le imprese, utilizzando bensì
il criterio per cassa
IRAP
Deduzione del 10% per coloro che hanno presentato
istanza di rimborso delle imposte dirette
 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “ per i periodi di
imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2008, per i quali è stata presentata istanza ai sensi
dell’art. 38 del Dpr 602 del 1973 spetta il rimborso delle
imposte sul reddito, previa rideterminazione della base
imponibile al netto del 10 per cento dell’IRAP assolta
nel periodo di imposta
IRAP
Calcolo rimborso
Imponibile Ires = 100.000
Ires a debito = 33.000
Costi del personale = 10.000
Irap competenza 2006 = 4000
Rideterminazione base imponibile Ires
Imponibile Ires 100.000
10% Irap (4000 x 10%) = 400
Nuova base imponibile Ires 99.600 x 33% = 32,868
Ires di competenza = 33.000
Imposta rimborsabile = 132
IRAP
Tempi per la presentazione dell’istanza di rimborso
delle imposte dirette
 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: i contribuenti che
non hanno presentato istanza di rimborso potranno farlo,
esclusivamente in via telematica, con riferimento ai
versamenti per i quali non siano decorsi i 48 mesi dal saldo
dell’imposta dovuta per ogni periodo di imposta
IRAP
 Rimborso delle maggiori imposte dirette per soci di
società di persone e di capitali che hanno optato per il
regime di trasparenza
Procedura:
a) La società di persone e quelle trasparenti dovranno
rideterminare il reddito di ogni periodo d’imposta
tenendo conto della deduzione del 10% dell’IRAP.
b) La società comunicherà ai propri soci la quota del
minor reddito di spettanza affinchè ciascun socio
ridetermini l’imposta individuale e possa quindi
presentare l’istanza di rimborso
IRAP
Società di capitali che hanno optato per il consolidato
fiscale
 La deduzione forfetaria deve essere calcolata su base
individuale, la conseguenza è che il soggetto
consolidante procederà alla somma algebrica dei
redditi già determinati al netto della deduzione IRAP.
 Relativamente ai rimborsi per gli anni precedenti la
società consolidante dovrà presentare l’istanza di
rimborso sulla base degli imponibili IRES determinati
dalle singole società
 Per i periodi precedenti l’opzione, saranno le singole
società a chiedere il rimborso
IVA PER CASSA
IVA PER CASSA
Normativa:
art.7 c. 1 del
DL. 185/2008,
convertito in L. 28/1/2009 n. 2, estende la
disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad
esigibilità differita contenuta nell’art. 6 del DPR
633/72
Obiettivi: si intende evitare i gravosi risvolti
finanziari dell’anticipo del versamento dell’IVA
rispetto all’eventuale incasso della fattura.
IVA PER CASSA

Si riferisce a tutte le operazioni documentate
da fatture che intercorrono tra imprese o esercenti
arti e professioni, con volume d’affari da stabilirsi
con:
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 sulla base di autorizzazione comunitaria come
previsto dalla direttiva n. 2006/112/C
IVA PER CASSA
Meccanismo:
Estensione del differimento dell’esigibilità
dell’IVA al momento dell’incasso della
fattura, anziché a quello della sua emissione;
contestualmente il cessionario potrà detrarre
l’IVA solo al momento del pagamento del
corrispettivo.
Prima del DL 185/08 era previsto solo per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dello Stato e degli
Enti pubblici.
IVA PER CASSA
Soggetti interessati ed esclusi
Soggetti interessati: tutti coloro che esercitano
un’attività di impresa arte o professione.
Rientrano nel riferimento di impresa:
- sia quella commerciale;
- Sia quella agricola.
Soggetti esclusi: i privati consumatori, le
operazioni con i quali, in mancanza della
documentazione dalla quale emergano i dati
del cliente, farebbero nascere problemi
applicativi
IVA PER CASSA
Soggetti interessati ed esclusi
Soggetti esclusi:
a) sono i soggetti che si avvalgono dei regimi
speciali (agricoltura, intrattenimenti, agenzie
di viaggio, regime del margine)
b) Sono i soggetti che assolvono l’imposta con il
meccanismo
dell’inversione
contabile
(reverse-charge)
Limitazione di carattere generale: dovrà essere
determinata dal decreto del ministero che
individuerà
il
volume d’affari
annuo
(relazione tecnica ipotizza 200 mila euro)
IVA PER CASSA
Data di effettuazione delle operazioni
Per le cessioni: coincide con la consegna, per i
beni mobili e con la stipulazione del contratto
per i beni immobili
Per le prestazioni di servizio: si considerano
effettuate al momento del pagamento del
corrispettivo
Pertanto per le prestazioni di servizi
potrebbe non sussistere il problema potendo
emettersi la relativa fattura al momento del
corrispettivo
IVA PER CASSA
Esigibilità dopo un anno
Al fine di limitare temporalmente il differimento,
viene stabilito che l’imposta diventa
comunque esigibile dopo il decorso di un
anno
dal
momento
dell’effettuazione
dell’operazione (consegna della merce o
emissione della fattura)
IVA PER CASSA
Esigibilità dopo un anno
Esempio: cessione di merce effettuata in data 2
febbraio 2009 di 10.000 euro oltre Iva del
20% pari a 2000 euro. Il pagamento avviene il
31 maggio 2010.
a) l’imposta
di
2000
rimane
sospesa
temporaneamente fino al pagamento;
b) La fattura viene pagata il 31 maggio quindi a
partire dal 1° febbraio 2010 l’IVA diventa
esigibile in quanto è passato un anno senza
che sia avvenuto il pagamento.
IVA PER CASSA
Esigibilità dopo un anno
Assoggettamento a procedure concorsuali
Il predetto limite temporale di un anno non
opera se l’acquirente dei beni o il
committente dei servizi, prima del decorso
del termine annuale, sia stato assoggettato a
procedure concorsuali o esecutive.
Il
debitore deve ritenersi assoggettato a
procedura esecutiva solo con l’atto di
pignoramento (art. 491 del cpc)
IVA PER CASSA
Dubbi in merito al termine “assoggettato a
procedura”.
a) Presentato entro l’anno dal compimento
dell’operazione il ricorso per il concordato
preventivo o l’istanza di fallimento;
b) Entro l’anno sia avvenuta la dichiarazione di
fallimento o sia stato dichiarato aperto il
concordato preventivo
IVA PER CASSA
Vantaggio comunque, apertura della procedura
porta alla sospensione dell’esigibilità
dell’IVA fino all’effettivo incasso del credito e
comunque in proporzione alla somma
effettivamente riscossa.
Pertanto nulla dovrà essere anticipato in tale
caso allo Stato.
IVA PER CASSA
Condizioni formali di emissione della fattura
 La fattura deve recare l’annotazione che si tratta
di “operazione con IVA ad esigibilità differita ai
sensi dell’art. 7 del DL 185/2008”
 in mancanza di questa annotazione il differimento
non opera.
IVA PER CASSA
Aspetti operativi
 I software dovranno adeguarsi per tenere conto:
a) Della data in cui l’operazione si considera
effettuata;
b) Data di decorso dell’anno dal momento
dell’effettuazione dell’operazione (termine al cui
scadere comunque l’IVA diventa esigibile)
c) Data dell’insorgenza in capo all’acquirente o
committente delle procedure esecutive;
d) Data in cui si verifica il pagamento del
corrispettivo (incasso) – problematiche per i
“semplificati”
IVA PER CASSA
Abrogazione di alcune disposizioni
 I commi da 2 a 4 dell’art. 16 del DL 185 del 2008, convertito in
legge 28/1/2009, ribadito dalla CM 10/E del 19 marzo 2009,
hanno eliminato una serie di adempimenti posti a carico dei
contribuenti che non avevano trovato applicazione a causa
della mancata adozione delle necessarie disposizioni attuative
a) Comunicazione preventiva delle compensazioni superiori a 10
mila euro effettuati da soggetti titolari di partita Iva
b) Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti della grande
distribuzione e commercio al minuto ed attività assimilate
c) Obbligo di memorizzazione su supporto elettronico delle
operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi
effettuate tramite distributori automatici
Spese di rappresentanza
Le spese di somministrazione di alimenti e
bevande ed alberghiere
 La Circolare CM 6/2009
A) Rinuncia alla detrazione IVA
Massima: Nel caso in cui la prestazione sia certificata con
ricevuta o scontrino è indeducibile dall’ammontare sui redditi
l’ammontare dell’IVA
Motivazione: l’indetraibilità dell’imposta non deriva da cause
oggettive, ma da una scelta discrezionale del contribuente.
Difficoltà operative: le aziende sono costrette a chiedere sempre
la fattura, evitando di richiedere la ricevuta fiscale,
accrescendo gli oneri amministrativi della società stessa; in
caso contrario dovranno scorporare dall’importo della
ricevuta il 10% dell’IVA e rendere questa parte indeducibile
Spese di rappresentanza
B) Cointestazione della fattura
Massima: Nel caso di prestazione fruita da un soggetto diverso
dal committente, la fattura deve essere intestata soltanto a
quest’ultimo, mentre il beneficiario va indicato nel corpo della
fattura o in una nota allegata
Correzione della CM 53/E del 2008: era stato detto che la fattura
doveva essere cointestata sia al committente che al
beneficiario.
Spese di rappresentanza
C) Amministratori
Massima: Nel caso di trasferte fuori dal territorio comunale
effettuate da amministratori (non professionisti) le spese di
vitto ed alloggio sono integralmente deducibili senza applicare
la limitazione del 75%
Motivazione: Il limite di deducibilità del 75% non si applica anche
nel caso di spese di vitto ed alloggio sostenute in occasione di
trasferte FUORI da territorio comunale da parte degli
amministratori a condizione che siano titolari di rapporto di
collaborazione
Spese di rappresentanza
Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili
C) Spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte FUORI dal Comune
sede di lavoro da parte dei dip. o co.co.co con rimborso analitico
documentato
Art. 95 c. 3 Tuir
Voce CE B7 - costi per servizi
IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100%
Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato integrale del 100%
Ma con limitazione di euro 180,76 al giorno
Spese di rappresentanza
Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili
C) Spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte FUORI dal Comune
sede di lavoro da parte dei dip. o co.co.co con indennità forfetaria
(46,48 Italia e 77,47 all’estero al giorno)
Art. 95 Tuir
Voce CE B7 - costi per servizi
IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100%
Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato integrale del 100%
Nessun limite alla deducibilità dell’indennità forfetaria
Spese di rappresentanza
E) Soci di una Società in nome collettivo (SNC)
Massima: Nel caso di trasferte fuori dal territorio comunale
effettuate da parte di soci di una società di persone si applica
la limitazione della deduzione del 75%
Motivazione: l’Agenzia delle Entrate precisa, che nel caso in
cui la trasferta sia effettuata da parte di un soggetto che non è
dipendente o collaboratore dell’impresa, come nel caso di
socio di società di persone, si applica la limitazione prevista
dall’art. 109 c. 5 del Tuir; pertanto la deducibilità delle spese
di vitto ed alloggio risultano deducibili nella misura del 75%.
Spese di rappresentanza
Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili
E) Soci di una Società in nome collettivo (SNC) (socio lavoratore di
Srl)
Art. 109 c. 5 Tuir
Voce CE B7 - costi per servizi
IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100%
Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato nel limite del 75%
Spese di rappresentanza
F) Spese di vitto ed alloggio sostenute per trasferte dei dipendenti
nell’ambito del territorio comunale
Massima: Nel caso di trasferte nell’ambito del territorio
comunale effettuate da parte di dipendenti o collaboratori si
applica la limitazione della deduzione del 75%
Spese di rappresentanza
G) Servizio mensa
Massima: Le spese per la gestione diretta di un servizio di
mensa aziendale sono deducibili integralmente.
Motivazione: l’Agenzia delle Entrate fornisce un’interpretazione
estensiva favorevole al contribuente, ed è quindi deducibile
integralmente. Analogamente per la mensa gestita da terzi i costi sono
deducibili integralmente in quanto viene definita come “l’acquisizione
di un servizio complesso non riconducibile alla sempplice
somministrazione di alimenti e bevande.
Spese di rappresentanza
Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili
G) Servizio mensa – appalto a terzi con somministrazione dei pasti
presso l’azienda
Art. 95 Tuir
Voce CE B7 - costi per servizi
IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100%
Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato nel limite del 100%
Spese di rappresentanza
H) Convenzione con un esercizio pubblico per la fornitura di un
servizio di mensa esterna
Massima: Le spese sostenute per la fornitura di un servizio di
mensa esterna con la stipula di un’apposita convenzione con
un esercizio pubblico sono deducibili integralmente.
Motivazione: Tale fattispecie viene considerata una delle modlaità a
disposizione del datore di lavoro per garantire ai dipendneti il servizio
di mensa.
Spese di rappresentanza
I) Ticket restaurant acquistati dal datore di lavoro
Massima: Le spese sostenute per l’acquisto di ticket restaurant
sono deducibili integralmente.
Motivazione: Le spese per l’acquisto di ticket restaurant sono da
considerare anch’esse una modalità per garantire ai dipendenti il
servizio di mensa e quindi sono deducibili integralmente
Spese di rappresentanza
Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili
I) Acquisto di buoni pasto per i dipendenti
Art. 95 Tuir
Voce CE B7 - costi per servizi
IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100%
Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato nel limite del 100%
Spese di rappresentanza
L) Impresa distributrice di ticket restaurant
Massima: Il rimborso dato dalle società emittenti buoni pasto ai
pubblici esercizi convenzionati è deducibile integralmente.
Motivazione: La limitazione alla deduzione contenuta nell’art. 109 c. 5 si
applica solo nei casi in cui i servizi alberghieri concorrono in maniera
indiretta alla produzione di ricavi.
Spese di rappresentanza
M) Tour operator ed agenzie di viaggio
Massima: L’acquisto di prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande da parte di tour
operator e agenzie di viaggi è deducibile integralmente.
Motivazione: Non si applica la limitazione alla deduzione contenuta
nell’art. 109 c. 5 in quanto sono prestazioni la cui rivendita costituisce
oggetto della propria attività.
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IRAP - Iva per cassa_Traballi_200309