Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Transfer pricing ed IRAP: dal 2013 solo un’adeguata documentazione mette in salvo dall’applicazione delle sanzioni del Dott. Michele Ghiringhelli e della Dott.ssa Roberta De Pirro La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha esteso retroattivamente – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento anche ai fini IRAP. Tuttavia, con riferimento a periodi d’imposta per i quali alla data di entrata in vigore della suddetta legge siano decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l’eventuale violazione della disciplina dettata dall’articolo 110, comma 7 del D.P.R. n. 917/1986 non determina l’applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele. A decorrere dal 2013, le sanzioni per infedele dichiarazione derivante dall’errata applicazione della disciplina in parola potranno essere disapplicate, anche ai fini IRAP, soltanto in virtù del regime premiale introdotto dall’articolo 26 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Premessa La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità per l’anno 2014), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87, della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (articolo 1, commi 281 – 284) ha retroattivamente esteso la disciplina relativa ai prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 anche ai fini IRAP. Per effetto delle rettifiche operate dalla Legge di Stabilità per l’anno 2014, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, (e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2013) le rettifiche operate a fronte dell’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento trova applicazione anche di fini della determinazione della base imponibile IRAP. A decorrere da tale periodo, pertanto, la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione sarà possibile soltanto in virtù del regime premiale di cui all’articolo 26, del D.L. n. 78/2010. Resta, tuttavia, salva la disapplicazione del regime sanzionatorio con riferimento ai periodi d’imposta compresi tra il 2008 e il 2012. Il contesto normativo ante Legge di Stabilità 2014 A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 (e quindi, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2008), la base imponibile IRAP è determinata in applicazione del principio di c.d. “derivazione diretta” dalle risultanze di bilancio (per effetto 1 dell’abrogazione dell’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997 da parte della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 c.d. “Legge finanziaria per l’anno 2008”). A seguito di tale abrogazione, le componenti positive e negative concorrono alla formazione del “valore della 2 produzione” così come risultanti dal conto economico. Peraltro, è stato stabilito che, indipendentemente dall’effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. 1 L’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997 stabiliva che i componenti positivi e negativi che concorrevano alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP si assumevano apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. 2 Cfr. D. Avolio, M. Mantovani, B. Santacroce “La rettifica del transfer pricing rileva ai fini IRAP ed IVA?” in Corriere tributario n. 22/2012, pag. 1677. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Lo sganciamento della determinazione della base imponibile IRAP dalle regole dettate per la determinazione di quella IRES comporta, quindi, l’irrilevanza ai fini IRAP della disciplina dei prezzi di trasferimento, atteso che la stessa è dettata da una specifica norma del TUIR (articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986). Il principio generale contenuto nella citata disposizione stabilisce che i componenti di reddito derivanti da operazioni intercorse con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestato e dei beni e servizi ricevuti. Detto valore 3 normale deve essere determinato secondo le indicazioni fornite dall’articolo 9 del D.P.R. n. 917/1986. Di conseguenza, la rilevazione dei ricavi dei beni e/o dei servizi ceduti infragruppo deve essere effettuata, ai 4 fini IRAP, tenendo in considerazione unicamente l’ammontare indicato nel conto economico. Nonostante il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con tale principio, l’Amministrazione Finanziaria ha assunto una condotta contraria: in talune occasioni, infatti, gli organi accertatori hanno 5 continuato a ritenere applicabile la disciplina dei prezzi di trasferimento anche ai fini del tributo regionale. A sostegno del loro operato, i verificatori hanno rilevato che l’estensione ai fini IRAP delle rettifiche dei prezzi di trasferimento operate ai fini IRES troverebbe la sua giustificazione nelle indicazioni recate nella Circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010, ove l’Agenzia delle Entrate, argomentando in merito all’effetto premiale derivante dall’adesione al regime documentale, ha affermato che “Il beneficio in questione, consiste nell’escludere dall’applicazione della sanzione prevista dal comma 2, dell’art. 1 del D.lgs. n. 471/1997 in caso di infedeltà della dichiarazione (nonché, per ragioni di coerenza sistematica, dalle analoghe sanzioni previste 6 per il comparto IRAP)”. 7 Tale regime premiale, introdotto dall’articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 , permette, di escludere dall’applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2-bis del D.Lgs. n. 471/1997, tutti i contribuenti IRES che nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, consegnino all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, purché ne sia data apposita comunicazione all’Amministrazione 8 finanziaria. Con il citato documento di prassi, quindi, l’Agenzia, seppur in assenza di un’esplicita previsione di applicabilità in ambito IRAP della disciplina sui prezzi di trasferimento, ha chiarito che “per ragioni di coerenza sistematica”, la predisposizione della documentazione in parola sarebbe stata idonea a “proteggere” l’impresa anche dalle sanzioni per infedele dichiarazione IRAP. A tal proposito attenta dottrina ha, però, rilevato che tale riferimento debba intendersi riferito ai soli periodi d’imposta antecedenti al 2008 e per i quali, alla data di emanazione della Circolare n. 58/E/2010 non era ancora decorso il termine per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973. 3 Cfr. Il valore di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 917/1986 è il c.d. “valore normale”, da identificarsi con “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso”. 4 Cfr. L. Fornero e G. Valente “Le novità in materia di prezzi di trasferimento Quaderni Eutekne, 2014. 5 Cfr. S. Mattia, C. Melillo “(Ir)rilevanza dell’Irap e dell’Iva in caso di rettifica nel transfer pricing” in Il fisco n. 3 del 30 gennaio 2012, pag. 1 – 687. 6 Per completezza espositiva si ricorda infine che il riferimento contenuto nella Circolare n. 58/E/2010 deve ritenersi riferito ai periodi d’imposta in cui era ancora in vigore l’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997 e per i quali, alla data di emanazione della riferita circolare non era ancora decorso il termine per l’accertamento per gli esercizi 2006 e 2007. 7 Si ricorda, inoltre, che al riferito regime premiale è stata data attuazione attraverso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 con il quale sono stati individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato Codice di Condotta, gli elementi documentali la cui predisposizione e detenzione costituisce onere per le imprese soggette ex lege all’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, che vogliono beneficiare del regime di esenzione delle sanzioni ordinarie contemplate in caso di dichiarazione infedele. 8 Cfr. S. Capolupo, “D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito - Transfer pricing. Predisposizione della documentazione e disapplicazione delle sanzioni” in Il fisco n. 33 del 13 settembre 2010, pag. 1 – 5302. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International A conferma di quanto detto valga anche la considerazione secondo la quale il modello UNICO, a differenza di quelli IRAP, reca uno specifico quadro (RS) per il monitoraggio delle operazioni intercompany, nel quale si deve riportare l’eventuale opzione per il regime degli oneri documentali di cui all’articolo 26, del D.L. n. 78/2010. Inoltre, sempre secondo quanto rilevato da parte della dottrina, il riferito articolo 26 fa riferimento soltanto all’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997 relativo all’infedele dichiarazione IRES, e non all’articolo 32 del D.Lgs. 9 n. 446/1997 inerente all’infedele dichiarazione IRAP. Pertanto, sulla base di un’interpretazione meramente letterale della norma in questione si potrebbe sostenere che non sia del tutto condivisibile l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’estensione della disciplina dei prezzi di trasferimento anche ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP. La rilevanza della disciplina dei prezzi di trasferimento ai fini IRAP Come anticipato, con la modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 la disciplina relativa ai prezzi di trasferimento trova applicazione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Condividendo l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 58/E/2010, si pone così fine ai dubbi interpretativi sorti in ordine all’applicazione o meno della normativa in questione anche ai fini IRAP a seguito dello sganciamento della determinazione del valore della produzione dalle variazioni dettate in materia di reddito d’impresa; ciò a dire che, lo sganciamento della base imponibile IRAP da quella IRES operato dalla legge n. 244/2007 trova un’esplicita deroga nella disciplina del prezzi di trasferimento. Efficacia retroattiva della previsione normativa Il contesto di incertezza normativa ha, tuttavia, portato il legislatore a decidere per la non applicazione delle sanzioni previste per infedele dichiarazione con riferimento ai periodi d’imposta per i quali alla data del 1° gennaio 2014 (ossia data di entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2014) siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione. Di fatto, laddove siano riscontrate eventuali violazioni della disciplina dettata dall’articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, ossia le transazioni intercompany non siano state realizzate al valore normale, non trovano applicazione, con riferimento ai riferiti periodi d’imposta le sanzioni per infedele dichiarazione dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito derivanti dalle rettifiche sui prezzi di trasferimento, 10 di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. Tale regime di favore è la chiara espressione della concreta applicazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, di cui all’articolo 10, della legge 27 luglio 2000 n. 212 - c.d. “Statuto per la tutela dei diritti del contribuente” (per i contribuenti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta 11 degli esercizi dal 2008 al 2012). Infatti, le sanzioni non sono irrogate nel caso in cui la violazione commessa dal contribuente sia dipesa da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. 9 Cfr. M. Marani “La rettifica rischia di estendersi automaticamente a IVA e IRAP” in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 1° ottobre 2012, pag. 27; G. Albano e M. Marani “Rettifiche da transfer pricing con paletti sull’IRAP” in Il Sole 24 ore, Norme e tributi 25 febbraio 2013, pag. 27. 10 Cfr. art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 471/1997 “Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte”. 11 Cfr. articolo 1, comma 283, della legge n. 147/2013, ove si legge che: “La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione”. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Sempre con riferimento ai predetti periodi d’imposta (2008 – 2012), le sanzioni per infedele dichiarazione potranno essere disapplicazione anche in virtù del regime premiale di cui all’articolo 26 del D.L. n. 78/2010, del quale si è già detto. Ai sensi dell’articolo 1, comma 284, della legge n. 147/2013, resta, tuttavia, salva l’applicazione della sanzione nel caso in cui la medesima sia stata già irrogata con provvedimento divenuto definitivo in data antecedente al 1° gennaio 2014. Effetti della rilevanza ai fini IRAP della disciplina sui prezzi di trasferimento Come sopra esposto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, (e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2013) le rettifiche operate a fronte dell’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento trova applicazione anche di fini della determinazione della base imponibile IRAP; pertanto, la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione potrà avvenire solo in virtù del regime premiale di cui all’articolo 26, del D.L. n. 78/2010. Il riferito articolo 26 ha introdotto, com’è noto, anche nell’ambito nazionale, specifici obblighi documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento di beni e servizi rientranti nell’ambito di applicazione del disposto di cui all’articolo 110, comma 7 del D.P.R. n. 917/1986. La novità recata da tale articolo si traduce in concreto nella disapplicazione delle sanzioni previste per infedele dichiarazione, qualora a seguito dei controlli esperiti dall’Agenzia delle Entrate ovvero della Guardia di finanza venga accertato un maggior reddito da assoggettare a tassazione nei confronti del contribuente che abbia predisposto ed esibito agli organi di controllo un dettagliato set documentale, idoneo a consentire 12 la verifica della congruità dei prezzi infragruppo praticati. Tale previsione normativa affronta una delle tematiche maggiormente dibattute nel corso degli ultimi anni in materia di transfer pricing, ossia quella relativa agli obblighi documentali a cui le imprese multinazionali devono adempiere, al fine di giustificare e supportare le politiche dei prezzi di trasferimento adottate nell’ambito delle transazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, e ciò al fine di garantirne la conformità al c.d. principio del valore normale (arm’s length principle). Da tempo gli organismi sovranazionali che si occupano della disciplina del transfer pricing hanno, infatti, focalizzato la loro attenzione sull’importanza della predisposizione da parte del contribuente di un’idonea documentazione atta a rappresentare alle Autorità fiscali deputate al controllo la corretta politica dei prezzi di trasferimento praticati dal gruppo. In ambito OCSE, gli obblighi di documentazione sono trattati del capitolo V delle Guidelines, ove si rileva che sarebbe opportuno che ciascun gruppo societario predisponga un set di documenti in grado di comprovare e rappresentare tutte le attività che sono state poste in essere per garantire la conformità dei prezzi di trasferimento al principio del valore normale e di individuare tutti gli aspetti, le informazioni ed i criteri presi in 13 considerazione a tal fine. Di contro, alle Amministrazioni finanziarie dei singoli Stati, l’OCSE ha raccomandato che nel corso delle operazioni di verifica non vengano richiesti documenti la cui predisposizione sia eccessivamente onerosa o 14 impossibile da ottenere. In argomento, l’OCSE, pur non individuando un unico set completo di documenti che le imprese devono predisporre in ogni situazione, ha indicato, in via generale, le informazioni base che dovrebbero emergere e, in particolare la descrizione: delle transazioni similari a quelle realizzate intercompany tra l’impresa contribuente e soggetti indipendenti; 12 Cfr. P. Pirani “I nuovi oneri documentali previsti in materia di transfer pricing” in Il Fisco n. 10 del 5 marzo 2012, pag. 1 – 1469. Cfr. A.M. Gaffuri “La nuova disciplina in tema di documentazione dei prezzi di trasferimento” in Rassegna tributaria n. 6/2011, pag. 1444; G. Ferranti “Finalità ed effetti degli oneri documentali per il Transfer pricing” in Corriere tributario n. 3/2011, pag. 173. 14 Per completezza espositiva si ricorda inoltre che l’OCSE non fornisce un’analisi dettagliata della documentazione che il contribuente deve predisporre, ma fissa comunque dei principi importanti: la documentazione deve contenere un’analisi funzionale relativa alle varie unità del gruppo e deve fornire tutti gli elementi utili per una corretta comparabilità delle transazione oggetto di indagine. 13 Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International dell’attività economica svolta, della struttura organizzativa, dei rapporti di proprietà all’interno del gruppo, dell’ammontare delle vendite e dei risultati operativi degli anni precedenti all’attività con soggetti terzi; delle metodologie utilizzate per la determinazione dei prezzi di trasferimento; di alcune particolari circostanze che potrebbero influire sul principio del valore normale; delle condizioni commerciali, nonché industriali, del gruppo, delle diverse funzioni aziendali e dei possibili rischi assunti dalle imprese; dei flussi finanziari all’interno del gruppo; dei processi di negoziazione posti in essere per determinare o correggere i prezzi nelle transazioni infragruppo. La predisposizione della riferita documentazione non deve essere effettuata in maniera superficiale da parte dell’impresa, ma seguendo gli stessi principi di “diligente gestione aziendale” che la stessa utilizzerebbe nel processo di valutazione di una decisione aziendale di analoga importanza e complessità. A tal riguardo, sarebbe opportuno che per l’applicazione di questi principi il contribuente predisponga o per lo meno si riferisca del materiale scritto che documenti gli sforzi effettuati per comformarsi al riferito criterio del valore normale, includendo le informazioni sulle quali si è basato il transfer pricing, i fattori considerati e i metodi di valutazione dei prezzi di trasferimento utilizzati. L’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di ottenere un set di documentazione completa non deve, tuttavia, rappresentare un onere eccessivo per l’impresa, derivante dalla difficoltà sia di reperirla dalle società 15 consociate estere sia di ricercare situazioni confrontabili. In ambito europeo, la questione relativa alla documentazione di supporto alle operazioni realizzate intercompany è stato affrontato nel luglio 2005, quando la Commissione europea ha avanzato una proposta per la realizzazione di un codice di condotta in materia di prezzi di trasferimento, il quale è stato adottato dal Consiglio dell’UE del 2006. Tale documento ha una mera valenza politica, in quanto non incide sui diritti e sugli obblighi degli Stati membri, né sulle rispettive sfere di competenza degli Stati e dell’UE. A differenza delle Guidelines OCSE, il Codice di condotta affronta nel dettaglio la natura della documentazione che occorre predisporre ed esibire alle autorità fiscali; prevedendo che la stessa debba concretizzarsi nella realizzazione di una documentazione standardizzata, composta dal: c.d. “master file”, contenente le informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel sui complesso; c.d. “country file”, che fornisce specifiche informazioni relativamente alle operazioni infragruppo che la società intende documentare. Recependo pienamente lo spirito del codice di condotta UE, il legislatore nazionale, nel 2010, non ha imposto al contribuente degli obblighi specifici con riferimento alla documentazione da predisporre in materia di transfer pricing, preferendo, al contrario, introdurre un onere il cui adempimento determina l’applicazione di apposito “regime premiale”, mediante l’introduzione del comma 2-ter, nell’articolo 1, del D.Lgs. n. 471/1997. Infatti, la disposizione contenuta nell’articolo 26 del D.L. n. 78/2010 deve essere coordinata con le norme secondo cui le sanzioni per infedele dichiarazione conseguenti a violazioni in materia di transfer pricing non risultano applicabili nel caso in cui il contribuente adempia determinati oneri documentali, consistenti nella predisposizione della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, nella comunicazione in possesso di tale documentazione all’Agenzia delle 16 Entrate, e nella consegna della stessa agli organi di controllo, ove specificamente richiesta. 15 Cfr. V. Marraffa e I. La Candia “Transfer pricing: l’importanza di un’adeguata documentazione”, in Il fisco n. 39 del 23 ottobre 2006, pag. 1 -6099. 16 Cfr. L. Marraffa “La definizione di transfer pricing ai fini del regime premiale” in Fiscalità internazionale n. 12 del 2012, pag. 905; L. Marraffa “Documentazione sul transfer pricing per le stabili organizzazioni: quando il master file è necessario” in Corriere tributario n. 46 del 2012, pag. 3585. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Inoltre, intervenendo in argomento, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 58/E/2010 ha evidenziato che la disciplina in esame si pone in alternativa alla procedura del ruling di standard internazionale, la cui duplice finalità, realizzata mediante la stipulazione di un accordo tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, è identificabile nel garantire, da un lato, all’impresa con attività internazionale, certezza in merito ai metodi di calcolo dei prezzi da praticarsi nell’ambito delle operazioni concluse con imprese associate non residenti, dall’altro all’Amministrazione finanziaria la possibilità di vigilare attivamente sul rispetto del principio di libera concorrenza da parte della stessa impresa con attività internazionale in via preventiva e senza dover ricorrere a mezzi di accertamento ordinari. Tali mezzi, infatti, sono di solito suscettibili di generare contenzioso, in quanto un appuramento rigoroso ed esaustivo dell’effettivo rispetto delle condizioni di libero mercato nell’ambito delle transazioni tra contribuenti residenti e imprese associate non residenti risulta particolarmente complesso. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, sono state disciplinate nel concreto e nel dettaglio la natura, le modalità di tenuta e di esibizione della documentazione prevista dall’articolo 26, del D.L. n. 78/2010. I vantaggi rinvenibili in primo luogo dall’adozione di tale documentazione sono così riassumibili: garantire alle imprese che hanno rapporti con l’estero, di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni derivanti da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento; permette all’Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, di un valido supporto documentale al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo dalle imprese associate con quelli adottati in regime di libera concorrenza. Non solo, ma la predisposizione della documentazione in esame potrebbe consentire alle imprese che pongono in essere transazioni intercompany anche di fornire: la prova contraria avverso la presunzione di non commercialità in caso di prevalenza di prestazioni di servizi, anche finanziari, rese all’interno del gruppo, che impedisce la disapplicazione della disciplina 17 18 CFC . Tale presunzione è stata ritenuta “relativa”, e non assoluta ed è, pertanto, possibile dimostrare l’assenza di un intento elusivo finalizzato alla distrazione di utili verso Paesi a fiscalità privilegiata e che le operazioni hanno prodotto effettivi benefici; un’efficace dimostrazione della concreta effettuazione di operazioni poste in essere con imprese 19 residenti in “paradisi fiscali”, al fine di evitare l’indeducibilità dei relativi costi. Il legislatore nazionale, nell’adeguarsi alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ha voluto, infatti, rispondere ad un’esigenza di certezza e di trasparenza da parte dei contribuenti e, in particolare, delle imprese estere che effettuano investimenti sul territorio italiano, rendendo così garantita alle imprese la conoscibilità di tutti gli elementi indispensabili per la realizzazione della politica dei prezzi di trasferimento adottata. In linea con quanto riportato nel riferito provvedimento del 29 settembre 2010, la documentazione da produrre si compone dal master file che raccoglie le informazioni dell’intero gruppo e dal country file nazionale, che riguarda le informazioni relative alla singola società del gruppo multinazionale. Nello specifico, il master file deve fornire una descrizione generale del gruppo e della sua struttura. Lo stesso deve contenere una breve informativa sulle strategie, di sviluppo e di coordinamento, adottate dal gruppo sia nel periodo d’imposta in corso sia in riferimento ai periodi d’imposta precedenti, della politica di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, nonché dei flussi delle operazioni realizzate. Il country file si pone ad integrazione del master file e contiene una descrizione generale della società, del settore le quale essa opera, della sua struttura operativa, delle strategie generali adottate, nonché delle operazioni poste in essere e degli accordi di ripartizione dei costi. 17 Cfr. artt. 167 e 168 del D.P.R. n 917/1986. Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E. 19 G. Ferranti “Finalità ed effetti degli oneri documentali per il Transfer pricing” in Corriere tributario n. 3/2011, pag. 173; E. De Pace “La ragionevolezza dei prezzi di trasferimento come esimente delle sanzioni” in Dialoghi tributari n. 6/2010. 18 Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International La valutazione in ordine all’idoneità della documentazione a fornire all’Amministrazione finanziaria tutti i dati e gli elementi conoscitivi necessari per effettuare una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati infragruppo, viene rimessa congiuntamente agli organi deputati al controllo e all’Ufficio titolare della potestà impositiva. Infatti, l’esibizione della documentazione descritta non fa venir meno l’onere probatorio che grava sull’ufficio riguardo alla dimostrazione dei presupposti per la correzione dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo. 20 Stante quanto concluso dalla giurisprudenza , nella verifica del rispetto delle disposizioni sul valore normale, la prima mossa spetta all’Ufficio, il quale ha il compito di spiegare la ragioni per le quali ritiene non allineato al prezzo di mercato il corrispettivo pattuito tra le imprese appartenenti al medesimo gruppo. Soltanto, in seguito, l’iniziativa passa al contribuente, il quale, laddove intenda evitare il recupero delle imposte nonché l’irrogazione delle relative sanzioni, deve replicare ai rilievi fatti dall’Ufficio, cercando di dimostrare di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986. L’ufficio dovrà esaminare scrupolosamente la documentazione prodotta dal contribuente prevista dal più volte citato articolo 26, del D.L. n. 78/2010, e solo qualora le informazioni rese da quest’ultimo non siano precise e dettagliate o in assenza di un’adeguata collaborazione da parte dello stesso con l’Ufficio, questi può, mettendo a confronto il listino prezzi dell’impresa appartenente al gruppo con quello di un’impresa indipendente, verificare la congruità del prezzo a cui sono state realizzate le transazioni intercompany oggetto d’indagine. Pubblicato su il fisco n. 14/2014, pag. 1-1357 in data 7 aprile 2014 20 Cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sentenza n. 22023/2006.