Misure per la competitività e la
giustizia sociale: decreto legge
24 aprile 2014, n. 66
8/5/2014
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Sviluppo d’Impresa, Innovazione ed Economia
Area Fiscale e Societatio
Disposizioni in materia di IRAP (art. 2)
E’ stata prevista una riduzione IRAP a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 del
10%.
Le aliquote ordinarie passano:

da 3,9 a 3,5%, per la generalità dei contribuenti;

da 1,9 a 1,7%, per il settore agricolo e le cooperative di piccola
pesca;

da 4,65 a 4,2%, per le banche e gli altri soggetti finanziari;

da 5,9 a 5,3%, per le imprese di assicurazione;

da 4,2 a 3,8%, per le imprese titolari di concessioni per la
gestione di servizi e opere pubbliche diverse da quelle di
costruzione e gestione di autostrade e trafori.
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Il beneficio potrà essere fruito, parzialmente, già in occasione del
primo acconto 2014: nel calcolare l’importo dovuto con il metodo
previsionale, si potranno applicare le seguenti aliquote:
- 3,75%, per la generalità dei contribuenti;
- 1,8%, per il settore agricolo e le cooperative di piccola pesca;
- 4,5%, per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- 5,7%, per le imprese di assicurazione;
- 4%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi
e opere pubbliche diverse da quelle di costruzione e gestione di
autostrade e trafori.
In sede di saldo IRAP 2014 dovranno comunque essere applicate le
aliquote previste a regime
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Versamento dell’imposta sostitutiva per la
rivalutazione in un’unica soluzione(art. 4, comma 11)
La legge di stabilità per il 2014 ha previsto la possibilità di
rivalutare fiscalmente i beni dell’impresa mediante il
pagamento di un’imposta sostitutiva del:
-
16% per i beni ammortizzabili;
del 12% per i beni non ammortizzabili.
Sono rivalutabili tutti i beni “patrimonio” ma la rivalutazione
deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima
categoria omogenea come definita dal decreto n. 162 del 13
aprile 2001.
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La rivalutazione, che deve essere effettuata nel bilancio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è fiscalmente
riconosciuta:
– ai fini dell’ammortamento dal terzo periodo d’imposta
successivo (2016);
– ai fini della determinazione delle plusvalenze dal quarto
periodo d’imposta successivo (2017).
L’imposta sostitutiva doveva essere versata in tre rate annuali di
pari importo senza applicazione di interessi, entro il termine
previsto per il versamento del saldo annuale delle imposte sui
redditi (16 giugno 2014, 16 giugno 2015 e 16 giugno 2016).
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Il decreto riscrive retroattivamente le regole per il versamento
dei tributi dovuti in caso di rivalutazione stabilendo il pagamento
in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento
del saldo annuale delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (16 giugno 2014), in
luogo delle tre rate annuali senza interessi previste dalla legge
originaria.
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Aumento dell’imposta sulle rendite finanziarie (art. 3)
Dal 1° luglio l’aliquota dell’imposta sui rendimenti finanziari (quali
interessi su conti correnti, certificati di deposito, prestiti
obbligazionari, dividendi da partecipazioni non qualificate) e sui
relativi capital gain passa dal 20% al 26%.
L’aumento non interessa gli interessi e i capital gain relativi ai titoli
di Stato, anche di Paesi white list, per le quali resta confermata
l’aliquota del 12,5%.
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16 giugno 2014