INDICE DELL’INTERVENTO GLI ALTRI PROSPETTI • Rivalutazione immobili • Prospetto capitale e riserve • Società di comodo • Dichiarazione IRAP LA RIVALUTAZIONE 2008 IN UNICO 2010 UNICO 2010 Le modalità di compilazione non mutano sia nel caso in cui sia stata data rilevanza fiscale alla rivalutazione o meno. La compilazione del quadro RV di UNICO 2010 è necessaria in quanto pur avendo pagato la sostitutiva il riconoscimento dei maggiori valori decorre dal 2013. Affrancamento del saldo attivo: non cambia nulla Rivalutazione solo civilistica: caso 1 Nel 2008 Alfa ha rivalutato con soli effetti civilistici un immobile iscritto in bilancio. Anno 2009 Nel 2009 è calcolato un ammortamento in misura pari al 3% del valore complessivo e dunque pari a € 6.000. 3.900 3.900 IMMOBILE 197.000 6.000 191.000 97.600 2.400 95.200 Rivalutazione solo civilistica: caso 2 Nel 2008 Alfa ha rivalutato con soli effetti civilistici un immobile iscritto in bilancio. Anno 2009 Nel 2009 è calcolato un ammortamento in misura pari al 3% del valore del manufatto e dunque pari a € 4.500. Gli ammortamenti riconosciuti fiscalmente sono pari al 3% del valore lordo originario dedotto il 20% da riferire al terreno e quindi pari a 2.400. 2.100 2.100 IMMOBILE 197.000 4.500 193.100 97.600 2.400 95.200 ESEMPIO PROSPETTO CAPITALE E RISERVE 2010 PROSPETTO CAPITALE E RISERVE: Aumento capitale sociale ESEMPIO: Società con un capitale sociale al 1 gennaio 2009 di euro 30.000 Nel corso del 2009 il capitale è aumentato a € 50.000 con il passaggio di 10.000 euro prelevati dalla riserva straordinaria formatasi con utili degli anni precedenti e 10.000 euro prelevati dalla riserve in sospensione di imposta La società dispone anche della riserva legale il cui importo ha raggiunto il limite minimo previsto dall’art. 2430 c.c. La società accantona a riserva l’utile 2008 pari ad euro 32.400. L’utile 2009 pari ad euro 18.600 viene distribuito ai soci. 30.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 32.400 10.000 18.600 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 32.400 PROSPETTO CAPITALE E RISERVE: Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ESEMPIO: La società Alfa Srl ha rivalutato, optando per il riconoscimento fiscale del maggior valore, il proprio fabbricato ex D.L. 185/2008 decidendo di affrancare il saldo attivo di rivalutazione pari ad euro 388.000. La società dispone di riserve di utili ante 2007 per euro 30.000 e destina l’utile 2008 pari ad euro 13.400 a riserva: Imposta sostitutiva 10% = (388.000 – 38.800) = 349.200 Il capitale sociale, formato con apporti in denaro, è pari a 10.000 euro e l’utile d’esercizio 2009, pari a 9.600 euro, viene accantonato a riserva. 10.000 10.000 Ovvero riserva in sospensione euro 349.200 + utile 2008 euro 13.400 . 30.000 30.000 362.600 349.200 392.600 30.000 349.200 9.600 PROSPETTO CAPITALE E RISERVE: Presunzione ex art. 1 co. 2 decreto 02.04.2008 ESEMPIO: Alfa SPA ha rivalutato nel 2008 un immobile con un saldo attivo ( affrancato) pari a € 500.00. Inoltre ha chiuso il bilancio 2008 con una perdita di 23.000 euro che si decide di coprire mediante utilizzo delle riserve. La società dispone di riserve di utili ante 2007 per euro 30.000. 10.000 30.000 500.000 30.000 500.000 10.000 23.000 500.000 507.000 30.000 PROSPETTO CAPITALE E RISERVE: Presunzione ex art. 1 co. 2 decreto 02.04.2008 ESEMPIO: Riprendendo i dati dell’esempio precedente si ipotizzi ora che la Alfa Srl non abbia affrancato il saldo attivo di rivalutazione con il pagamento della sostitutiva del 10%. Il bilancio 2008 chiude con un utile di 25.800 euro che si decide di distribuire per 10.000 euro. La società dispone di riserve di utili ante 2007 per euro 30.000. 10.000 10.000 Ovvero l’intero utile 2008 (25.800) in quanto le riserve utili ante 2007 sono capienti. 30.000 30.000 25.800 388.000 10.000 10.000 45.800 20.000 388.000 9.600 LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2010 IL PROSPETTO IN UNICO SC 2010 CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE Esclusione Articolo 30 legge 724/1994 Disapplicazione Provvedimento del Direttore Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 INDICARE IL CODICE SPECIFICO SOCIETÀ NON OPERATIVE Cause di esclusione Art. 30 L. 724/1994 1) soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) società con un numero di soci non inferiore a 50; SOCIETÀ NON OPERATIVE Le “nuove” cause di esclusione con i chiarimenti della cir. 9/08 1) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100) La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo d’imposta 2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità Non si tratta di dato medio, bensi’ in ciascuno dei giorni del biennio precedente non deve esservi un numero dipendenti inferiori a dieci 3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale Il test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelli precedenti 4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici Partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta 5) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore La congruità per adeguamento deve avvenire al valore puntuale, determinato considerando anche gli indici di normalità economica Non vale per le società soggette a parametri. Nell’esercizio di riferimento e non nel trienni. SOCIETÀ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione con i chiarimenti della circ. 9/08 Cause che permettono disapplicazione senza interpello • Società in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione dichiarazione successiva (impegno in Unico 2010 entro il 30.9.2011). COD. 99 • Società in procedura concorsuale: la causa di esclusione opera anche dall’esercizio precedente. COD. 20 • Società sottoposte a sequestro penale o confisca o siano stati nominati amministratori giudiziari. COD. 30 • Società che locano immobili a enti pubblici o in regime di equo canone. Disapplicazione parziale limitata agli immobili .COD. 40 SOCIETÀ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione con i chiarimenti della circ. 9/08 Altre cause che permettono disapplicazione senza interpello a) Società che detengono partecipazioni in società operative o escluse dall’articolo 30 ( anche tramite interpello) o società collegate cui si applica la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitata alle partecipazioni .COD. 50 b) Società che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpello se non sono cambiati i motivi. •Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano che non vanno considerati anche i componenti economici ad essi correlati: es. immobile locato a ente pubblico > esclusi gli affitti dal test di operatività TEST DI OPERATIVITÀ E REDDITIVITÀ Alcune regole da ricordare - Beni in leasing – sempre costo del concedente - Beni ammortizzabili – costo storico - Costi pluriennali – valore residuo - Beni in corso di costruzione – non rilevano - Fabbricati e auto – costo storico contabile - Questione della “omogeneità” beni – proventi - Anche beni inferiore a 516,46€ RICAVI PRESUNTIVI 1) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni Art.30 comma 2 del D.L. 724/94 Avviene in base alle regole fiscali di cui all’art.110 del Tuir Circ. 11/07: beni a deducibilità limitata rilevano per il costo integrale RICAVI PRESUNTIVI 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni Regole di determinazione del valore di cui all’art.110 del Tuir - Rivalutazioni che hanno rilevanza fiscale es. L. 342/2000 > valore riconosciuto - Rivalutazione a effetto posticipato es. L. 266/05 > valore storico fino al momento di rilevanza fiscale - Al netto dei contributi in conto impianti (principio del tempus regit actum Circ. 55/02) - Disavanzi di fusione irrilevanti RICAVI PRESUNTIVI 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni - Costi incrementativi rilevanti Regole di determinazione del valore di cui all’art.110 del Tuir - Ragguaglio a giorni per detenzione minore di 365 gg - Doppio ragguaglio per periodo inferiore a 12 mesi - Partecipazioni > non rilevano rivalutazioni e svalutazioni da iscrizione - Costi pluriennali > circ. 48 > rilevano al netto degli ammortamenti COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALE Assonime ed Agenzia entrate Se non ci sono tre esercizi si assumono anche in numero minore I periodi esclusi rilevano nella media (cir 5/2007) LA RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008 Immobili diversi da A/10 situati in Comuni con più di 1.000 abitanti Fino al 2012 coefficiente del 6% sul valore non rivalutato A partire dal periodo d’imposta 2013 e per i successivi due coefficiente agevolato del 4% sul maggior valore divenuto fiscalmente rilevante A partire dal periodo d’imposta 2015 coefficiente del 6% sul valore rivalutato Tremonti ter Circolare del 27/10/2009 n. 44 Bonus capitalizzazione Circolare del 21/12/2009 n. 53 l'agevolazione non viene meno qualora il beneficiario non superi la verifica di operatività. L'importo escluso da imposizione per effetto della Tremonti-ter dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative.Tali importi sono sottratti dal reddito presunto per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo confronto di quest'ultimo con il reddito effettivo. SOCIETÀ NON OPERATIVE Determinazione del reddito minimo IRAP Dal 2007 le norme in materia di società di comodo interessano anche la modalità di determinazione della base imponibile IRAP si presume non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, aumentato: - delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; - dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; - dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; - degli interessi passivi. SOCIETÀ DI COMODO E IRAP Circolare 21/E del 17 marzo 2008 L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina IRAP in tema di società di comodo legata ad uno specifico criterio di determinazione dell’imponibile, la stessa resta sganciata dai possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al D.Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun contrasto normativo e quindi, lo speciale sistema forfetario di determinazione della base imponibile minima ai fini dell’Irap prevista per le società di comodo, resta confermato, a prescindere dalle risultanze contabili della società. SOCIETÀ NON OPERATIVE Le conseguenze ai fini IVA L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso ne' può costituire oggetto di compensazione o di cessione se per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1 LE LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEL CREDITO IVA ARTICOLO 30, COMMA 4, L. 724/1994 Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi. Anno Credito da utilizzare in compensazione € 2007 6.000,00 società non operativa 2008 € 8.500,00 società non operativa Media dei ricavi risultante da percentuali ex art. 30, comma 1, L. 724/1994 Volume d'affari € 2009 9.600,00 società non operativa € 2010 9.600,00 20.000 € 15.000,00 € 18.000,00 € 16.000,00 credito non riportabile LA DICHIARAZIONE IRAP 2010 DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ DI CAPITALI E ENTI COMMERCIALI ↓ VALORE DELLA PRODUZIONE (A) - COSTI DELLA PRODUZIONE (B) CON L’ESCLUSIONE DELLE VOCI B9 – B10c – B10d – B12 – B13 N.B. I VALORI SONO QUELLI RISULTANTI DAL CONTO ECONOMICO DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOCIETA’ DI CAPITALI REGOLE DI CHIUSURA ↓ • SI CONSIDERANO ANCHE I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI CLASSIFICABILI IN VOCI DIVERSE SE CORRELATI A COMPONENTI RILEVANTI PER LA BASE IMPONIBILE DI PERIODI PRECEDENTI O SUCCESSIVI • RILEVA LA CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEI CORRETTI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOGGETTI IAS SOGGETTI IAS ↓ LA BASE IMPONIBILE E’ DETERMINATA ASSUMENDO LE VOCI DEL VALORE E DEI COSTI DELLA PRODUZIONE CORRISPONDENTI A QUELLE DELLE SOCIETA’ CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE QUADRO IC SEZ. I • • • • B10 c) – B10 d) – B12 – B13 – NON SONO RICHIAMATE: svalutazione immobilizzazioni svalutazione dei crediti accantonamenti per rischi altri accantonamenti QUADRO IC SEZ. IV GESTIONE DELLE DEROGHE RISPETTO ALLE REGOLE GENERALI DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOCIETA’ DI CAPITALI COMPONENTI NEGATIVI NON DEDUCIBILI ↓ • SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO CLASSIFICATO IN VOCI DIVERSE DA B9 • COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI • COMPENSI COLLABORATORI • UTILI AD ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE • INTERESSI SU LEASING DESUNTI DA CONTRATTO •PERDITE SU CREDITI • ICI DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOCIETA’ DI CAPITALI CONCORRONO A FORMARE IL VALORE DELLA PRODUZIONE ↓ • I CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NORME DI LEGGE, SE NON CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI • LE PLUS/MINUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI IMMOBILI PATRIMONIO DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOCIETA’ DI CAPITALI REGOLA SPECIFICA ↓ PER I MARCHI E L’AVVIAMENTO LA DEDUZIONE DEVE AVVENIRE IN MISURA NON SUPERIORE A 1/18 DEL COSTO INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO IMPUTATO A C.E. QUADRO IC IC41 •Compensi per lavoro autonomo e attività commerciali occasionali • Collaborazioni a soggetti senza partita IVA • Compensi ad associati che apportano solo lavoro (senza partita IVA) IC42 Nonostante la norma preveda diversamente, gli interessi si computano secondo il metodo forfetario del DM 98, tranne che per i soggetti IAS (circolare 8/E/2009). La circolare 19/E lascia aperta la possibilità di scelta. IC43 • Le svalutazioni crediti vanno indicate solo se non collocate in B10 d) • Le perdite su crediti vanno inserite in quanto collocate in B14 QUADRO IC IC45 IC44 ICI è collocata nella voce B14)C Plusvalenze collocate in voci non rilevanti ai fini IRAP IC46 Marchi e avviamento deducibili in 18 anni Qui indico le quote eccedenti 1/18 IC47 Solo per soggetti che deducono al 97% Qui indicano il 3% QUADRO IC QUOTE DI PLUSVALENZE ORDINARIE DI ANNI PRECEDENTI TASSATE SEPARATAMENTE • • • • • quote di plusvalenze ordinarie di anni precedenti tassate separatamente spese per il personale dipendente collocate in voci rilevanti (diverse da B9) plusvalenze straordinarie del 2009 (quelle ordinarie sono già in A5) maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore contributi erogati in base a norma di legge se non collocati in voci rilevanti QUADRO IC IC51 Costi corrispondenti all’utilizzo fondi non dedotti, se rientranti tra quelli rilevanti (per irrilevanza vedi risoluzione 25/E/2009) IC52 Minusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimonio se imputate in voci non rilevanti (E21) IC53 Ammortamenti di marchi e avviamento nella quota max di 1/18 se non imputati a conto economico QUADRO IC Quote di componenti negativi sostenuti sino al 31.12.2007 e rinviati per la deduzione. Esempio: • spese rappresentanza • manutenzioni • • • • • minus da vendita beni ammortizzabili premio da fermo pesca se contabilizzato a ricavo rimborso quote costo del lavoro per interinale esuberanza di fondi rischi con acc.to non dedotto indennità di trasferta per imprese trasporto se B9 DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRPEF SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVUALI ↓ RICAVI EX ART. 85 CO. 1 LETT. a,b,f,g + VARIAZIONI RIMANENZE FINALI EX ARTT. 92 E 93 - COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI - COSTI PER SERVIZI - AMMORTAMENTO E CANONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DEI BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI N.B. SI APPLICANO LE REGOLE DEL TUIR DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRPEF SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVUALI POSSONO OPTARE, SE IN CONTABILITA’ ORDINARIA, PER LE REGOLE PREVISTE PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI CON OPZIONE VINCOLANTE PER ALMENO UN TRIENNIO QUADRO IQ RICAVI + ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE • CONTRIBUTI DELL’ANNO 2009, TRANNE QUELLI NON TASSATI • NEL CASO DI TASSAZIONE FRAZIONATA, INDICARE QUOTA DI ANNI PRECEDENTI QUADRO IQ INDICARE LE QUOTE RESIDUE DELLE PLUSVALENZE ORDINARIE DI PRECEDENTI ANNI PER LE QUALI SIA STATA SCELTA LA TASSAZIONE SEPARATA QUADRO IQ CORRISPONDONO ALLA VOCE B6 DEL CONTO ECONOMICO COMPRENDONO LE SPESE PER CARBURANTI LA CIRCOLARE 60/E/2008 HA INDICATO I CRITERI DEL DM 19.01.1992 NON DEDUCIBILI: • Compensi occasionali • Compensi a collaboratori • Compensi associato di solo lavoro QUOTE DI PRECEDENTI ESERCIZI: • manutenzione • rappresentanza QUADRO IQ RICHIAMATO L’AVVIAMENTO NON RICHIAMATI GLI ONERI PLURIENNALI AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI QUADRO IQ INDICARE LE QUOTE DI ONERI DI PRECEDENTI ESERCIZI CON DEDUZIONE RINVIATA, MA SOLO SE NON TROVANO COLLOCAZIONE IN ALTRI RIGHI SPECIFICI QUADRO IS RECUPERO DISALLINEAMENTI ECCEDENZE DEDOTTE TRAMITE QUADRO EC ↓ RECUPERO A TASSAZIONE IN SEI QUOTE COSTANTI A PARTIRE DAL 2008 E SVINCOLO DELLA RISERVA IN SOSPENSIONE QUADRO IS – SEZ. III QUADRO IS – SEZ. IV SOCIETA’ DI COMODO