Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Legge di Stabilità 2016, quote e terreni: rivalutazione ad aliquota unica Con il via libera da parte del Senato al testo del disegno di legge di Stabilità per l’anno 2016, sono state approvate una serie di modifiche, tra le quali emerge l’unificazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva da versare nel caso di rideterminazione del valore delle quote (qualificate e non). A seguito delle modifiche approvate dal Senato, infatti, dal 1° gennaio 2016 la rideterminazione del valore di terreni e quote sconterà l’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’8%. L’unificazione dell’aliquota determinerà un aggravio del costo della rivalutazione per i contribuenti titolari di partecipazioni non qualificate, i quali si troveranno un prelievo fiscale raddoppiato. Ormai da 13 anni, il legislatore rinnova la possibilità per i soggetti IRPEF di rideterminare il valore di quote e terreni, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Nella versione del disegno di legge, licenziato lo scorso 15 ottobre 2015, dal Consiglio dei Ministri, era stata confermata la previsione del raddoppio delle aliquote dell’imposta sostitutiva da versare per perfezionare la rivalutazione, già prevista dalla legge di stabilità per il 2015. Pertanto, stante quanto detto: la rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate avrebbe comportato il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 4%; la rivalutazione di quelle qualificate e dei terreni avrebbe comportato il versamento dell’imposta con aliquota dell’8%. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, la rideterminazione del valore di terreni e quote sconterà dal prossimo 1° gennaio 2016 l’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’8%. La disciplina relativa alla rideterminazione del valore d’acquisto di terreni edificabili o con destinazione agricole e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati trova origine negli articoli 4 e 7 della Legge n. 448/2001, e richiede che al fine di effettuare la stessa sia necessaria sia la redazione di un’apposita perizia di stima giurata che il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Beneficiari di tale possibilità sono: persone fisiche non esercenti attività d’impresa; società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 917/1986; enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia. Oggetto della rivalutazione sono sia i terreni che le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati i quali devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Gli adempimenti necessari per la rivalutazione sono, come detto, la redazione di un’apposita perizia che deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2016 e il versamento dell’imposta sostitutiva, che stante, le modifiche in commento non è più prevista nelle misure: dell’8% per le partecipazioni qualificate e i terreni edificabili e a destinazione agricola; del 4% per le partecipazioni non qualificate, ma in quella unica dell’8%. Tale imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2016 oppure può essere rateizzata in tre rate di pari ammontare, la prima delle quali da versarsi entro 30 giugno 2016 e le successive rispettivamente entro il 30 giungo 2017 e 30 giugno 2018. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Gli importi successivi alla prima rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente. Aliquota modificata: quali effetti? L’unificazione dell’aliquota è evidente che determinerà un aggravio del costo della rivalutazione per i contribuenti titolari di partecipazioni non qualificate, i quali si troveranno a vedere raddoppiato il prelievo fiscale. Tuttavia, se si considera che in assenza di rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate, in caso di cessione delle stesse, si applicherebbe l’imposta sostitutiva nella misura del 26%, appare evidente come, nonostante l’aumento della misura in commento ci sarebbe comunque un significativo risparmio fiscale. Esempio: Supponiamo che il Signor Rossi possieda una partecipazioni pari al 3% della società Alfa Srl: costo fiscalmente riconosciuto € 40.000 valore di cessione € 120.000 plusvalenza da cessione € 80.000 Imposta sostitutiva (26%) € 20.800 Supponiamo inoltre che il Signor Rossi decida di rideterminare il costo della partecipazione e che esso sia periziato per € 100.000: costo fiscalmente riconosciuto € 40.000 valore rivalutato € 100.000 Imposta sostitutiva (8%) € 8.000 valore di cessione € 120.000 plusvalenza da cessione € 20.000 Imposta sostitutiva (26%) € 5.200 prelievo totale € 13.200 Nessun effetto invece tale previsione avrà per i contribuenti che rideterminano il valore delle partecipazioni qualificate, stante la conferma nella misura dell’aliquota all’8%. Pubblicato su Il Quotidiano Ipsoa in data 23 novembre 2015