Riaperta la RIVALUTAZIONE DI
RIVALUTAZIONE DI
PARTECIPAZIONI E TERRENI
* * * * *
Art. 7, co. 1, lett. t) e Art. 7, co
. 1, lett. t) e co
co. 2, lett. . 2, lett. dd
dd) ) –– gg
gg), D.L. n. ), D.L. n. 70 del 13/05/2011 (Decreto sviluppo)
SIRRI –– GAVELLI –
SIRRI GAVELLI – ZAVATTA & Associati
Dottori commercialisti
Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Nuova opportunità per l’affrancamento di valore
Si tratta di una “nuova” rivalutazione pur nella costanza delle regole (stabilite sin dagli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001) e dei chiarimenti interpretativi che si sono da allora stratificati
MA
che risolve buona parte dei motivi di contenzioso più frequenti in questi anni
L’art. 7, co. 1, lett. t), e co. 2, lett. dd) – gg), D.L. n. 70 del 13/05/2011 (Decreto sviluppo) ha riaperto il termine per effettuare la rideterminazione del valore d’acquisto di:
redazione ed asseveramento
PERIZIA DI
STIMA
TERRENI
e
PARTECIPAZIONI
posseduti alla data del 1° luglio 2011
versamento IMPOSTA SOSTITUTIVA
(1a o unica rata)
Entro il 30/06/2012
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Superato il “solve et repete”
La norma contenuta nel D.L. sviluppo stabilisce espressamente che se il contribuente ha già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, può detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata (anche nel 2002)
Si verserà la sostitutiva solo sul maggior valore maturato rispetto alla precedente perizia, senza più esborsi finanziari indebiti e istanze di rimborso
Si supera così il meccanismo di “solve et repete” (introdotto dalla prassi, Si supera così il meccanismo di (introdotto dalla prassi, Circolare n. 27/E/2003 e successive) in base al quale ad ogni nuovo affrancamento di valore occorreva versare l’integrale imposta sostitutiva, salvo poi richiedere a rimborso, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 602/73, quella versata in precedenza e duplicata
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Rimborso in luogo della compensazione
La nuova disposizione prevede, comunque, in luogo della compensazione, la POSSIBILITÀ di ottenere il rimborso della sostitutiva, nei limiti di quella pagata per il secondo affrancamento
Si tratta di:
una disposizione “di chiusura” del sistema, rivolta a chi per errore versa integralmente sulla base delle vecchie regole
oppure
attiene all’ipotesi in cui la seconda perizia riporti un valore inferiore alla precedente (Risoluzione n. 111/E/2010)
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Fugati i dubbi sulla decorrenza del termine di 48 mesi per il rimborso
La nuova disposizione prevede, altresì, che il termine di 48 mesi per l’istanza di rimborso decorra:
DAL PRIMO O UNICO VERSAMENTO EFFETTUATO IN OCCASIONE DELL’AFFRANCAMENTO PIÙ RECENTE
concedendo
UN ANNO DI
UN ANNO DI TEMPO ANCHE A CHI ERA GIÀ DECADUTO DAL DIRITTO
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Sintesi delle precedenti rivalutazioni
Riferimento normativo
Data possesso 3° rata
2° rata
Versamento in unica soluzione (+ interessi (+ interessi o 1° rata
al 3%)
al 3%)
Codice tributo
Chiarimenti Agenzia delle Entrate
Artt. 5 e 7
Legge n. 30/09/2002
448/2001 prorogato prima al 30/11/2002
partec.
(art. 4, co. 3, D.L. n. 209/2002) 16/12/2003 16/12/2004 1808
e 01/01/2002
e poi al 16/12/2002
terreni art. 4, co. 3,
(L. n. 265/2002)
1809
D.L. n. 209/2002
CC.MM.: 30/01/2002 n.9/E, 31/01/2002 n. 12/E,
01/02/2002 n. 15/E, 05/06/2002 n. 47/E,
20/06/2002 n. 55/E, 06/11/2002 n. 81/E
RR.MM.:
31/01/2002 n. 31/E,
26/11/2002 n. 372/E
Art. 2, co. 2, D.L. n. 282/2002 16/05/2003
partec. e
prorogato al 16/03/2004 8051 16/03/2005 16/03/2006
terreni
art. 39, co. 01/01/2003 (art. 39, co. 14‐undecies, D.L. n. 269/2003) 8052
14‐undecies,
D.L. n. 269/2003
C.M. 09/05/2003 n. 27/E
RR.MM.:
27/02/2003 n. 48/E ,
27/06/2003 n. 141/E
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Sintesi delle precedenti rivalutazioni
(segue)
Riferimento normativo
Data possesso Art. 6‐bis,
D.L. n. 355/2003 e
01/07/2003
Art. 1, co. 376, L. n.
311/2004
Art. 11‐
quaterdecies, 01/01/2005
co. 4, D.L. n. 203/2005
3° rata
2° rata
Codice Chiarimenti Agenzia delle Versamento in unica soluzione o (+ interessi (+ interessi tributo
Entrate
1° rata
al 3%)
al 3%)
partec.
30/09/2004
8053
30/06/2006 30/06/2007
prorogato al 30/06/2005 terreni
(art. 1, co. 376, L. n. 311/2004)
8054
CC.MM.:
04/08/2004 n.35/E,
22/04/2005 n. 16/E
R.M. 15/09/2004 n. 119/E
partec.
8055
30/06/2007 30/06/2008
terreni
8056
CC.MM.:
13/02/2006 n. 6/E, 13/03/2006 n. 10/E R.M. 25/05/2006 n. 75/E
C.M. 19/02/2008 n. 12/E
RR.MM.:
10/04/2008 n. 144/E,
17/04/2008 n. 158/E, 10/06/2008 n. 236/E, 01/08/2008 n. 332/E 01/08/2008 n. 333/E,
29/09/2008 n. 362/E
30/06/2006
partec.
Art. 1, co. 91, 30/06/2008
8055
01/01/2008
31/10/2009 31/10/2010
Legge n. prorogato al 31/10/2008 terreni
244/07
(art. 4, co. 9‐ter, D.L. n. 97/2008 )
8056
Art. 2, co. 229, Legge n. 01/01/2010
191 del 23/12/2009
31/10/2010
partec.
8055
31/10/2011 31/10/2012
terreni
8056
R.M.
22/10/2010 n. 111/E
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Ambito soggettivo
La rivalutazione può essere effettuata dai soggetti che possiedono partecipazioni e terreni al di fuori del regime di impresa, vale a dire contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di cui all’art. 67 Tuir. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti (cfr. anche Circolare Assonime n. 39/2002):
le
le PERSONE FISICHE
per le operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa
SOCIETÀ SEMPLICI e SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI ad esse equiparate gli ENTI NON COMMERCIALI
ad es. società di fatto che non
abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali
per le operazioni realizzate al di fuori dell’attività commerciale eventualmente esercitata
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Ambito soggettivo
‐ eredi e donatari ‐
CC. MM. n. 12/E/2002 e n. 27/E/2003
Non possono rivalutare gli eredi e donatari che acquisiscono la
partecipazione o il terreno dopo l’01/07/2011 in quanto a tale data non erano in possesso della partecipazione o del terreno
Eccezione per le partecipazioni
Possono rivalutare gli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in
successione dopo l’01/07/2011 nella particolare ipotesi in cui il de cuius
avesse conferito prima del decesso un mandato a un professionista per
la redazione della perizia di stima
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Ambito soggettivo
‐ usufrutto ‐
La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni può riguardare sia il nudo proprietario, sia l’usufruttuario
Terreni gravati da usufrutto
Usufrutto di partecipazioni
Il valore dell’usufrutto può essere determinato nella perizia di stima secondo le disposizioni dell’art. 48, DPR n. 131/86 in materia di imposta di registro
In caso di decesso dell’usufruttuario il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario non retroagisce alla data di acquisizione della nuda proprietà e quindi la rivalutazione ha effetto solo con riferimento alla nuda proprietà (vano l’affrancamento effettuato dall’usufruttuario)
Al fine di determinare il valore delle partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto si può fare riferimento a quanto indicato nella C.M. 10/05/1985, n. 16
Circ. Min. n. 81/E/2002
Circ. Min. n. 27/E/2003
Circ. Min. n. 27/E/2003
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Ambito soggettivo
‐ soggetti non residenti ‐
Circ. Min. n. 12/E/2002
Non possono rivalutare (né avrebbero convenienza a farlo) i soggetti non residenti per i quali le plusvalenze non sono imponibili in Italia per effetto delle previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni
Occorre che la plusvalenza sia
imponibile in Italia
cfr. art. 23 Tuir e convenzioni contro le doppie imposizioni
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Ambito oggettivo
Come in passato, possono essere oggetto di rivalutazione:
le PARTECIPAZIONI
(art. 5, L. n. 448/01) non negoziate in mercati regolamentati QUALIFICATE
Anche gravati da diritti reali (Circ. Min. n. 55/E/2002)
NON
QUALIFICATE
Art. 67, co. 1, lett. c), Tuir Art. 67, co. 1, lett. c‐bis), Tuir
partecipazione al capitale partecipazione al capitale o o al patrimonio > 25%
al patrimonio ≤ 25%
oppure
oppure
diritti di voto in diritti di voto in assemblea ordinaria
assemblea ordinaria
> 20%
≤ 20%
i TERRENI
(art. 7, L. n. 448/01) EDIFICABILI
art. 36, co. 2, D.L. n. 223/2006
con DESTINAZIONE AGRICOLA
ossia aree suscettibili di qualunque tipo d’utilizzazione edificatoria (residenziale, commerciale, industriale o artigianale), e terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili
ossia aree classificate come agricole
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Effetti della rivalutazione
ex art. 67 co. 1, lett. c) e c‐bis), Tuir per le partecipazioni
ex art. 67, co. 1, lett. a) e b), Tuir per i terreni
Ai fini della determinazione della plusvalenza, una volta effettuata la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, in base al loro valore al 01/07/2011, sarà possibile assumere tale ultimo valore in luogo del costo di acquisto
COSTO D’ACQUISTO
può essere sostituito con
VALORE DI PERIZIA al 01/07/2011
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Rivalutazione beni in seguito caduti in successione
PARTECIPAZIONI
Circ. Min. n. 12/E/2008
Per il periodo in cui le partecipazioni non si dichiaravano in successione cfr. Circ. Min. n. 91/E/2001
La successione, contrariamente a quanto avviene in sede di donazione, rende vano l’affrancamento operato dal “de cuius” in quanto gli eredi assumono quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ereditata il, VALORE DEFINITO O DICHIARATO AI FINI DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
SUCCESSIONE, determinato sulla base del patrimonio netto contabile della società partecipata, senza considerare plusvalenze latenti sui beni aziendali e avviamento (art. 16 del D.Lgs. n. 346/90). Il valore normale a tale data è riservato ai soli titoli esenti da imposta
Esempio
Partecipazione dal valore contabile all’atto della successione di 100, acquisita per 150 dal Partecipazione dal de cuius che ha effettuato successivamente un affrancamento a 300 prima del decesso  il valore fiscalmente riconosciuto in capo agli eredi è quello da dichiarare in successione, ossia, obbligatoriamente, 100, vanificando la rivalutazione effettuata dal congiunto e anche una parte del costo di acquisto da lui sostenuto (cfr. anche Ris. Min. n. 158/E/2008)
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Rivalutazione beni in seguito caduti in successione
TERRENI
La vanificazione dell’intervenuto affrancamento operato dal soggetto deceduto si manifesta anche in presenza di terreni edificabili, in quanto, anche in questo caso, gli eredi sono vincolati ad assumere come costo fiscalmente riconosciuto ai fini IRPEF il valore dichiarato in successione (art. 68, co. 2, Tuir), ma quest’ultimo, almeno, corrisponde con il VALORE VENALE (art. 14 D.Lgs. n. 346/90)
Esempio
Terreno acquistato per 100 dal de cuius che ha effettuato successivamente un affrancamento a 180 prima del decesso; valore dichiarato in successione 200  gli eredi acquisiscono come costo fiscalmente riconosciuto 200 Analogamente accade per la donazione di terreni edificabili, mentre per la donazione di terreni agricoli si veda il nuovo testo dell’art. 68, co. 1, Tuir, dopo la modifica di cui all’art. 37, co. 39, D.L. n. 223/2006
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Rivalutazione beni in seguito caduti in successione
Rimborso imposta sostitutiva inutilmente versata dal de cuius
E’ dibattuto in giurisprudenza con esiti alterni:
Favorevoli al contribuente
Contrari al contribuente
CTP Forlì sent. 26/11/2007 n. 175 CTR E/R sent. 16/03/2009 n. 34 CTP Napoli sent. 09/03/2006 n. 29
CTP Torino sent. 01/06/2006 n. 34
Analogamente dibattuta è la possibilità di cessare i versamenti iniziati prima della morte del proprietario che ha rivalutato
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Perizia di stima
La perizia giurata di stima, che determina il valore che costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, deve essere redatta e giurata entro il 30/06/2012 (che è la scadenza anche per il versamento dell’imposta sostitutiva) unicamente da soggetti aventi specifiche competenze, la cui specializzazione sia comprovata dall’iscrizione in uno dei seguenti Albi (Circ. n. 15/E/2002):
per le PARTECIPAZIONI
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori contabili
ESTESO A
Periti iscritti alla CCIAA ai sensi del RD n. 2011/34
(art. 1, co. 428, L. n. 311/2004) per i TERRENI
vale anche per i terreni (Circ. n. 16/E/2005)
Ingegneri
Architetti
Geometri
Dottori agronomi
Agrotecnici
Periti agrari
Periti industriali ed edili
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Costo della perizia di stima
PARTECIPAZIONI
La perizia di stima può essere predisposta alternativamente:
per conto della società ed essere utilizzata dai soci che intendono rivalutare
su incarico di ciascun socio
il costo della stessa è deducibile dal reddito della società nell’esercizio
in cui è sostenuta e nei 4 successivi
la spesa sostenuta
aumenta il costo rivalutato della partecipazione
cfr. Circ. Min. n. 12/E/2002
per i TERRENI
Il costo sostenuto aumenta il valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza
cfr. Circ. Min. n. 12/E/2002
E’ possibile rivalutare con gli indici ISTAT il valore di perizia ed il costo sostenuto per la stessa
Circ. Min. n. 06/E/2006 risposta n. 11.4
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Costo della rivalutazione
La rivalutazione comporta il pagamento di un‘imposta sostitutiva calcolata sul valore del terreno o della partecipazione così come risulta dalla perizia di stima nelle seguenti misure:
2%
4%
per partecipazioni non qualificate
per terreni e partecipazioni
qualificate
Per individuare l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile al valore della partecipazione è necessario verificare se essa è qualificata o non qualificata alla data del 01/07/2011. Non si tiene invece conto delle cessioni intervenute nei 12 mesi precedenti (cfr. Circ. Min. n. 12/E/2002)
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Convenienza dell’affrancamento per le partecipazioni
La convenienza o meno ad effettuare la rivalutazione delle quote presenta connotazioni diverse, a seconda che la quota posseduta sia qualificata o meno
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
la tassazione sostitutiva del 2% sul valore di mercato diviene conveniente (costi di perizia a parte) quando il “capital gain” prevedibile è:
superiore al 16% del corrispettivo, ovvero
superiore al 19% del costo fiscalmente riconosciuto
I calcoli sono più complessi (confronto con IRPEF ad aliquota marginale + addizionali), tuttavia, per soggetti con aliquota IRPEF massima, affinché vi sia convenienza, la plusvalenza sperata deve essere sicuramente:
superiore al 23% del costo della quota
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Termini di versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata alternativamente:
in UNICA SOLUZIONE
in TRE RATE ANNUALI di pari importo
1° rata
30/06/2012
2° rata
30/06/2013
3° rata
30/06/2014
la 2° e la 3° rata sono maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo
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Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata tramite mod. F24 utilizzando appositi codici tributo da riportare nella sezione “Erario”, indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, ossia “2011”
Alla data attuale non sono ancora stati resi noti dall’Agenzia delle Entrate i CODICI TRIBUTO con i quali versare l’imposta sostitutiva ma potrebbero essere confermati quelli già stabiliti in precedenza, ossia:
8055
“Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”
8056
“Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola”
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata, nel mod. F24, utilizzando gli eventuali crediti disponibili
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Imposta sostitutiva e ravvedimento operoso
La rivalutazione si perfeziona con il versamento, entro il 30/06/2012, dell’intero importo ovvero, della prima rata, in caso di versamento rateale, dell’imposta sostitutiva dovuta. L’eventuale relativo omesso o insufficiente versamento comporta l’inefficacia della rivalutazione; diversamente, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 35/E/2004, il mancato versamento delle rate successive alla prima:
non fa venire meno la validità della rivalutazione
30/06/2012
comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati in base all’art. 10, DPR n. 602/73, con applicazione della sanzione per omesso versamento regolarizzabile con il ravvedimento operoso
30/06/2013
30/06/2014
MANCATO VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA
rivalutazione non
perfezionata
NON RAVVEDIBILE
rivalutazione perfezionata
RAVVEDIBILE
rivalutazione perfezionata
RAVVEDIBILE
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Errato versamento in difetto della prima o unica rata e ravvedimento operoso
CTP Forlì, Sez. 4, sent. n. 156 dep. il 26/11/2008
Analogamente:
CTP Macerata, Sez. 1, sent. n. 171 dep. il 27/07/2009
Il versamento effettuato in ritardo della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva non rende inefficace la rivalutazione se il contribuente è in buona fede
“Questo collegio ritiene che la ricorrente, avendo manifestato la propria volontà di adesione all’istituto della rivalutazione del bene in suo possesso sia indicando nel mod. UNICO la rivalutazione effettuata come da perizia giurata, sia versando l’imposta sostitutiva anche se in parte entro la scadenza prefissata del 16/12/2002 e il saldo solo successivamente, alla data cioè del 29/01/2003, possa usufruire della norma di cui all’art. 7 delle legge n. 448/2001. Non può, infatti, condividersi quanto affermato dall’Ufficio sulla base della Circ. n. 35/E/2004 del 04/08/2004, che il tardivo pagamento anche solo di una parte dell’imposta sostitutiva dovuta, comporti automaticamente l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato del bene, ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata”
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Versamento cumulativo
Circ. Min. n. 81/E/2002
È POSSIBILE il versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva riferita a più terreni o partecipazioni
Essendo tuttavia necessario ricollegare il valore di ciascun terreno o partecipazione all’imposta versata, assume importanza indicare
nella dichiarazione dei redditi il valore di ciascuna partecipazione e di ciascun terreno
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Rivalutazione e compilazione UNICO
In generale, i dati riferiti alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni vanno riportati nel mod. UNICO PF, ed in particolare nei quadri:
RT
RM
per i soggetti che hanno rivalutato le PARTECIPAZIONI
per i soggetti che hanno rivalutato i TERRENI
Con riferimento alla rivalutazione effettuata entro il 30/06/2012 i dati dovranno essere indicati nel mod. UNICO 2013 PF evidenziando anche l’eventuale “quadratura” tra vecchia e nuova rivalutazione
(cfr. Circ. Min. n. 35/E/2004 e art. 7 co. 2, lett. dd), D.L. “sviluppo”)
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Coordinamento con le precedenti rivalutazioni
Circ. Min. n. 27/E/2003
I terreni e le partecipazioni già oggetto di rivalutazione sulla base delle precedenti disposizioni (ad es., DL n. 355/2003, Legge n. 311/2004, DL n. 203/2005, Legge n. 244/2007) possono essere nuovamente rivalutati effettuando una nuova perizia di stima e procedendo al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta in base al nuovo valore A differenza del passato, È ORA CONSENTITO È ORA CONSENTITO “dedurre” i versamenti già effettuati in passato
Le rate non ancora scadute, riferite alla precedente rivalutazione, possono non essere versate (cfr. Circ. Min. n. 35/E/2004)
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Affrancamento in assenza di versamento
Precedente affrancamento
Valore area 1.000
Imposta sostitutiva 40
Ipotesi possibili in base alle nuove regole
Valore area
1.000
Valore area
1.500
Valore area
800
nessun nuovo adempimento necessario
perizia a 1.500 e versamento di 20 (differenza tra la nuova sostitutiva di 60 e quella già versata di 40)
il contribuente non versa nulla, indicando nel mod. F24 che compensa il nuovo debito d’imposta (32), il credito relativo al precedente versamento (32)
(l’eccedenza di 8 non è recuperabile)
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Cessione anticipata dei beni rivalutati
Cessione prima del versamento dell’imposta sostitutiva
Cessione prima del giuramento della perizia di stima
PARTECIPAZIONI e TERRENI
È valida la rivalutazione se il bene rivalutato è ceduto prima del versamento dell’imposta sostitutiva
TERRENI
Non è possibile
rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima in quanto nell’atto di cessione del terreno deve essere indicato il valore risultante dalla perizia
PARTECIPAZIONI
La rivalutazione è possibile se la partecipazione è ceduta prima del giuramento della perizia, ma solo nel caso di applicazione del
regime
della dichiarazione
Circ. Min. n. 12/E/2002
Circ. Min. n. 9/E/2002
Circ. Min. n. 47/E/2002
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Coordinamento con altre norme tributarie
D.M. 02/04/2008
Art. 68, co. 6‐bis, Tuir
(inserito dall’art. 3, co. 1, D.L. n. 112/2008)
Adeguamento delle aliquote per i capital gain qualificati
Esenzione delle plusvalenze da “start up”
A seguito della riduzione dell’aliquota IRES, sono state modificate le percentuali di imponibilità/esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate; in particolare, per le cessioni realizzate dal 01/01/2009 esse sono IMPONIBILI PER IL 49,72% (in luogo del 40%)
E’ prevista una sostanziale ESENZIONE per alcune plusvalenze da cessione di partecipazioni, o di strumenti finanziari e contratti, di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) e c‐bis) Tuir, subordinata al ricorrere di particolari condizioni temporali
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Dottori commercialisti
Chiarimenti Agenzia Entrate
PARTECIPAZIONI
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su partecipazioni
Regime di determinazione dei redditi finanziari
Circ. Min. n. 12/E/2002
La rivalutazione è possibile a prescindere dal regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria scelto dal contribuente, ossia:
REGIME DELLA DICHIARAZIONE
REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO
REGIME DEL RISPARMIO GESTITO
art. 5, D. Lgs. n. 461/97
art. 6, D. Lgs. n. 461/97
art. 7, D. Lgs. n. 461/97
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su partecipazioni
Rivalutazione parziale
Circ. Min. n. 12/E/2002
È POSSIBILE la rivalutazione parziale della partecipazione. La misura dell’imposta sostitutiva (2 o 4%) dipende però dalla tipologia di partecipazione posseduta all’01/01/2010 (qualificata/non qualificata)
Pertanto, coloro che possiedono una partecipazione qualificata sono
soggetti all’imposta del 4% anche se rivalutano una parte della
partecipazione che da sola è considerata non qualificata
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su partecipazioni
Partecipazioni acquisite in epoche diverse – metodo LIFO
Circ. Min. n. 12/E/2002
In caso di titoli acquisiti in epoche diverse, si considerano rivalutati
quelli acquisiti in epoca più recente.
La partecipazione rivalutata si considera acquisita l’01/01/2010 Se in data successiva non sono state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su partecipazioni
Rivalutazione partecipazioni e recesso
RECESSO “ATIPICO”
RECESSO “TIPICO”
Acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo
Liquidazione della quota da
parte della società al socio recedente
Il valore rivalutato delle partecipazioni può essere utilizzato dal socio in quanto in tale ipotesi le somme ricevute dal socio recedente sono soggette alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) di cui all’art. 67, Tuir
La rivalutazione non ha effetto. Infatti, la differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio recedente e il prezzo pagato per lʹacquisto/ sottoscrizione della quota costituisce reddito di capitale ex art. 47, co. 7, Tuir, e non capital gain
cfr. Circ. Min. n. 16/E/2005
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Partecipazioni ricevute in donazione e imposta sostitutiva
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Circ. Min. n. 35/E/2004
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il donante fosse stato possessore di una partecipazione qualificata è previsto, per effetto della norma antielusiva contenuta nell’art. 16, co. 1, L. n. 383/2001, che il donatario determini, nell’ambito della cessione della partecipazione entro 5 anni dalla donazione, il capital gain come se fosse titolare di una partecipazione qualificata
Maggio 2011
Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Chiarimenti Agenzia su partecipazioni
Ciò si riflette anche agli effetti della disciplina della rivalutazione delle
partecipazioni in quanto sarà necessario, nell’ipotesi sopra delineata, che il versamento dell’imposta sostitutiva avvenga nella misura del 4%, anziché del 2%, ancorché il contribuente donatario sia titolare di una partecipazione non qualificata
A differenza della successione (con dichiarazione) la donazione attribuisce al donatario lo stesso costo riconosciuto precedentemente in capo al donante. Nel caso in cui la rivalutazione venga effettuata dal donatario titolare di una partecipazione non qualificata, lo stesso è normalmente tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 2%
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su partecipazioni
Successiva cessione della partecipazione ‐ minusvalenze
Circ. Min. n. 12/E/2002
L’eventuale minusvalenza conseguita in sede di successiva cessione della partecipazione oggetto di rivalutazione non ha rilevanza fiscale e, pertanto, non può essere utilizzata in compensazione
delle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta e nei quattro successivi
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Dottori commercialisti
Chiarimenti Agenzia Entrate
TERRENI
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su terreni
Terreni posseduti in comunione
Circ. Min. n. 81/E/2002
Possono essere rivalutate le aree possedute in regime di comunione pro indiviso nel caso in cui soltanto alcuni dei comproprietari intendano rivalutare
Per determinare la quota di terreno da affrancare il singolo
comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima, il valore dell’intera area in modo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 4% la percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su terreni
Particelle catastali parzialmente edificabili
Circ. Min. n. 81/E/2002
Nell’ipotesi in cui gli strumenti urbanistici prevedano che solo una
porzione della particella catastale risulti edificabile è possibile la
rivalutazione della sola parte dell’area edificabile senza procedere
preventivamente al frazionamento dell’area
Nell’atto di perizia deve essere fatto riferimento allo strumento
urbanistico che delimita la parte edificabile
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su terreni
Costo d’acquisto dei terreni ricevuti in successione o donazione
Circ. Min. n. 81/E/2002
In presenza di terreni edificabili acquisiti per successione o donazione il costo d’acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è quello risultante dalla denuncia di successione o donazione
Non va utilizzato il costo sostenuto dal de cuius o dal donante come
accade per le partecipazioni
V. Slide n. 15
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su terreni
Rivalutazione e successivo esproprio
Circ. Min. n. 81/E/2002
La rivalutazione ha effetto anche qualora il terreno sia
successivamente oggetto di provvedimento di esproprio, nel caso in
cui il contribuente opti per la tassazione secondo le regole dell’art. 67, comma 1, lett. b)
Il pagamento dell’imposta sostitutiva non fa venire meno l’obbligo dell’ente che eroga l’indennità di esproprio di operare la ritenuta del 20%, che, quindi, determina un credito spendibile dal contribuente in dichiarazione
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Sirri – Gavelli ‐ Zavatta
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su terreni
Rivalutazione e valore dei terreni ai fini dell’imposta di registro
Circ. Min. n. 15/E/2002
Il valore rivalutato del terreno rappresenta il VALORE MINIMO DI
RIFERIMENTO anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali
In altre parole, se il valore indicato nellʹatto di trasferimento è inferiore a quello rivalutato:
lʹUfficio potrà procedere alla rettifica del valore dichiarato ai fini delle imposte indirette (rischio che si corre comunque)
ma
soprattutto
per il calcolo della plusvalenza si dovrà assumere il costo/valore dʹacquisto del terreno secondo gli ordinari criteri di cui allʹart. 68, Tuir
Tuttavia, secondo la Circolare n. 15/E/2002 deve ammettersi che il contribuente, in un momento successivo, possa non avvalersi del valore rideterminato ove siano sopravvenuti fatti che lo rendano non più attuale, facendo risultare la circostanza nell’atto di cessione (es. passaggio del terreno da edificabile ad agricolo)
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Rivalutazione partecipazioni e terreni
Maggio 2011
Chiarimenti Agenzia su terreni
Problema della riduzione di valore
Ris. Min. n. 111/E/2010
Il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore dei terreni ad una certa data, ove lo ritenga opportuno, può usufruire della norma agevolativa successivamente emanata, ma dovrà in tal caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2010, nonché procedere al versamento della relativa imposta sostitutiva, richiedendo il rimborso dell’importo precedentemente versato. In tale ipotesi, se il contribuente si è avvalso della rateazione dell’imposta dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione. Quanto sopra specificato vale anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore del terreno inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Problema risolto con il D.L. n. 70/2011 ??? V. slide n. 4
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FPC - 25/05/2011 - Slides Convegno Dott. Gavelli