Prot. n. 78/FI/RoNi Roma, 3 maggio 2013 - AZIENDE ASSOCIATE - SEZIONI TERRITORIALI – LORO SEDI – Circolare n. 78/2013 DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ: CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11/E DEL 30 APRILE 2013 Con circolare n. 11/E del 30 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di detassazione della retribuzione di produttività in vigore per l’anno 2013. Nella presente circolare una sintesi delle principali indicazioni fornite dall’Agenzia. ***** Segnaliamo la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito primi chiarimenti in merito agli aspetti fiscali connessi alle “misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”, previste per l’anno 2013 dall’articolo 1, comma 481 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) ed attuate con D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013). Come noto, le norme sopraindicate prevedono l’applicazione, per il solo settore privato, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 10% sulla"retribuzione di produttività" prevista dalla contrattazione collettiva di II livello, nei limiti annui di euro 2.500 lordi, per i soggetti che nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 40.000. In premessa l’Agenzia delle Entrate rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15/2013 (cfr. circolare associativa n. 73/2013) per la definizione della nuova nozione di “retribuzione di produttività” e per gli aspetti di natura giuslavoristica connessi all’applicazione dell’agevolazione. Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che le nuove disposizioni sono in linea con le precedenti formulazioni dell’incentivo e che, pertanto, la circolare riprende - con finalità riepilogative e di coordinamento - i principali orientamenti interpretativi già elaborati in merito ai all’applicazione dell’imposta sostitutiva de qua. 00185 Roma – Piazza dell’Esquilino, 29 – C.F. 97185750581 -Tel. 06 48 79 301 Fax 06 48 21 204 e-mail: [email protected] – www.anav.it Soggetti ammessi La circolare ricorda che l’accesso al regime agevolato è riservato ai lavoratori che, nel 2012, abbiano conseguito redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 26 del D.L. n. 98/2011 e degli articoli 22, comma 6 e 33, comma 12, della L. n. 183/2011. Ai fini della verifica della predetta soglia di 40.000 euro rileva l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente (ivi incluse pensioni ed assegni equiparati) conseguiti dal lavoratore nel 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria ed aumentati delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva ai sensi delle citate disposizioni. Vale il principio di cassa “allargato” per cui assumono rilevanza le somme e i valori percepiti dal lavoratore entro il 12 gennaio 2013. Restano, invece, esclusi dal calcolo della soglia i redditi sottoposti a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente. La circolare conferma altresì che risulta irrilevante, ai fini dell’accesso al beneficio, l’eventuale superamento nell’anno 2013 della soglia di 40.000 euro. Somme agevolabili L’importo massimo della retribuzione di produttività che può beneficiare dell’imposta sostitutiva è fissato, dall’articolo 1, comma 3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, in 2.500 euro lordi per l’anno 2013. Anche in questo caso vale il principio di cassa “allargato” per cui si considerano percepite nel periodo d’imposta 2013 le somme corrisposte fino al 12 gennaio 2014. Ai fini della quantificazione dell’importo di 2.500 euro, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Inoltre, poiché il decreto individua l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva facendo riferimento esclusivamente alle “somme erogate”, l’Agenzia precisa che dall’ambito di applicazione dell’agevolazione sono esclusi i compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività. Non sono altresì assoggettabili ad imposta sostitutiva le retribuzioni di produttività erogate ai lavoratori distaccati all’estero, tassate su base convenzionale ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis del TUIR. Applicazione dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta: - in via automatica qualora il sostituto abbia rilasciato il CUD 2013 in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno 2012; - previa comunicazione scritta del lavoratore dell’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012, qualora il sostituto tenuto ad applicare l’imposta 2 - sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013 ovvero l’ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno; previa comunicazione scritta del lavoratore, qualora questi nel 2012 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente. Incombe sul lavoratore l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo qualora: a) nel corso del 2012 abbia intrattenuto, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, altro/i rapporto/i di lavoro dipendente tale da determinare il superamento del limite di 40.000 euro; b) nel corso del 2013 abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro 2.500 fissato dalla norma. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità: - per il lavoratore di rinunciare al regime agevolativo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro; per il sostituto d’imposta di applicare la tassazione ordinaria, se più favorevole, portandone a conoscenza il dipendente. La circolare precisa che il sostituto d’imposta può compensare l’imposta sostitutiva con altre ritenute dovute nello stesso periodo d’imposta ai sensi del D.P.R. n. 445/1997 ovvero, qualora l’imposta sostitutiva versata in eccedenza non sia recuperata con tale modalità, la stessa può essere chiesta a rimborso o riportata negli anni successivi ed utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Decorrenza temporale per il 2013 L’articolo 3, comma 1 del DPCM 22 gennaio 2013 prevede che “i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente decreto”. Con riferimento a tale prescrizione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce - d’intesa con il Ministero del lavoro - che per tutti i contratti già sottoscritti alla data del 13 aprile 2013 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 marzo 2013) il termine ultimo per effettuare il deposito ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto è il 13 maggio 2013. La circolare precisa, tuttavia, che per i contratti sottoscritti in vigenza della precedente disciplina, che prevedano l’erogazione di una “retribuzione di produttività” conforme alle disposizioni del decreto del 22 gennaio scorso è possibile applicare l’agevolazione dal 1° gennaio 2013. L'Agenzia conferma, quindi, la correttezza del comportamento delle imprese che hanno applicato l’imposta sostitutiva sulle retribuzioni erogate nel corso del 2013 prima dell’entrata in vigore del decreto, purché siano rispettati i presupposti ed i limiti stabiliti dal 3 medesimo decreto. Diversamente il datore di lavoro, laddove abbia applicato l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti fissati dal decreto, dovrà versare la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in base alla tassazione ordinaria con applicazione delle sanzioni e degli interessi. I sostituti d’imposta, che hanno prudenzialmente assoggettato a tassazione ordinaria le retribuzioni erogate prima dell’entrata in vigore del decreto, possono applicare l’imposta sostitutiva, sempre se sussistano le condizioni previste dal decreto, con la prima retribuzione utile. Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD l'importo della retribuzione teorica che poteva essere assoggettata a tassazione sostitutiva. Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti ([email protected] – 06 48793014), l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE Tullio Tulli 4