FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE A cura di Direzione servizi tributari dott.ssa Federica Sottotetti IMPOSTE SUI REDDITI L’IRPEF è un'imposta progressiva ad aliquote crescenti per scaglioni; grava sul reddito imponibile complessivo delle persone fisiche L’IRES è un'imposta proporzionale con aliquota 27,5%, che si applica sul reddito imponibile complessivo delle persone giuridiche (società di capitali) L’IRAP può essere definita come un’imposta locale all'esercizio di un'attività, esercitata nel territorio autonomamente organizzata diretta alla produzione o alla prestazione di servizi; l’aliquota IRAP è stabilita in valore della produzione netta. Le singole regioni hanno la stessa entro il limite dello 0,92% in quanto applicabile di ciascuna regione, allo scambio di beni o misura pari al 3,9% del la possibilità di variare 2 IMPOSTE SUGLI IMMOBILI Dal 2014 il possesso degli immobili situati in Italia è soggetto alla IUC (imposta unica comunale). La IUC si compone di tre tributi: IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore TASI (tributo per i servizi indivisibili), destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti alla collettività (spese per il manto stradale, la pubblica amministrazione, ecc..), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile 3 REGIMI CONTABILI PER IMPRESE 1) Contabilità ordinaria 2) Contabilità semplificata 3) Regime dei «contribuenti minimi» Regimi agevolati 4) Regime dei «contribuenti forfetari» 4 CONTABILITA’ ORDINARIA Può essere: obbligatoria opzionale La verifica dell’obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a: la natura giuridica del contribuente l’ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente 5 CONTABILITA’ SEMPLIFICATA Possono accedervi: • le persone fisiche che esercitano attività commerciali • le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) • gli enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi in misura inferiore a: euro 400.000,00, per le imprese che prestano servizi euro 700.000,00, per le altre imprese 6 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI AMBITO SOGGETTIVO • Regime riservato alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione AMBITO TEMPORALE • Si può applicare per i primi 5 anni di attività; al termine del quinquennio si può restare nel regime fino al raggiungimento del 35°anno di età 7 REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI CARATTERISTICHE Determinazione semplificata del reddito mediante applicazione di coefficienti di redditività ai ricavi/compensi percepiti Assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali Irpef e dell’Irap nella misura del 15% Previsione di un regime agevolato anche ai fini previdenziali Adempimenti semplificati 8 REQUISITI DI ACCESSO Il nuovo regime • non è riservato alle nuove iniziative • riguarda tutte le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa (incluse le imprese familiari) o di lavoro autonomo in forma individuale e che rispettano i requisiti di accesso e di permanenza • sono escluse, quindi, professionisti le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra 9 REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI 10 REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI START-UP Per i contribuenti che rispettano i requisiti per l’accesso al nuovo regime agevolato e che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito forfetariamente determinato è ulteriormente ridotto di un terzo. Condizioni di ammissione • nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non sia stata esercitata un’attività di impresa o di lavoro autonomo anche in forma associata o familiare • l’attività non rappresenti in alcun modo una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (è escluso il tirocinio obbligatorio) • in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati da quest’ultimo nell’anno precedente non sia superiore a quello fissato dalla nuova normativa in base al codice ATECO 11 Milano, 16 novembre 2015 Grazie per l’attenzione d.ssa Federica Sottotetti NOTA BENE: I riferimenti e i contenuti normativi della presentazione sono aggiornati alla data del 16 novembre 2015. La presentazione sintetica è di supporto ad una esposizione orale: i contenuti non possono essere adeguatamente interpretati se non accompagnati dal relativo commento. 12