FAI LA MOSSA GIUSTA
PER DIVENTARE
IMPRENDITORE
CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE
A cura di Direzione servizi tributari
dott.ssa Federica Sottotetti
IMPOSTE SUI REDDITI

L’IRPEF è un'imposta progressiva ad aliquote crescenti per scaglioni; grava sul
reddito imponibile complessivo delle persone fisiche

L’IRES è un'imposta proporzionale con aliquota 27,5%, che si applica sul reddito
imponibile complessivo delle persone giuridiche (società di capitali)

L’IRAP può essere definita come un’imposta locale
all'esercizio di un'attività, esercitata nel territorio
autonomamente organizzata diretta alla produzione o
alla prestazione di servizi; l’aliquota IRAP è stabilita in
valore della produzione netta. Le singole regioni hanno
la stessa entro il limite dello 0,92%
in quanto applicabile
di ciascuna regione,
allo scambio di beni o
misura pari al 3,9% del
la possibilità di variare
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IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
Dal 2014 il possesso degli immobili situati in Italia è soggetto alla IUC (imposta
unica comunale).
La IUC si compone di tre tributi:

IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili

TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore

TASI (tributo per i servizi indivisibili), destinato al finanziamento dei servizi
comunali rivolti alla collettività (spese per il manto stradale, la pubblica
amministrazione, ecc..), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile
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REGIMI CONTABILI PER IMPRESE
1)
Contabilità ordinaria
2)
Contabilità semplificata
3)
Regime dei «contribuenti minimi»
Regimi agevolati
4)
Regime dei «contribuenti forfetari»
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CONTABILITA’ ORDINARIA
Può essere:

obbligatoria

opzionale
La verifica dell’obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a:

la natura giuridica del contribuente

l’ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente
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CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Possono accedervi:
• le persone fisiche che esercitano attività commerciali
• le società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
• gli enti non commerciali che esercitano un’attività
commerciale in via non prevalente
che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi
in misura inferiore a:
 euro 400.000,00, per le imprese che prestano servizi
 euro 700.000,00, per le altre imprese
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REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
AMBITO SOGGETTIVO
•
Regime riservato alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa,
arte o professione
AMBITO TEMPORALE
•
Si può applicare per i primi 5 anni di attività; al termine del quinquennio si
può restare nel regime fino al raggiungimento del 35°anno di età
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REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI
CARATTERISTICHE
Determinazione semplificata del reddito mediante applicazione di coefficienti di
redditività ai ricavi/compensi percepiti
Assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali Irpef e
dell’Irap nella misura del 15%
Previsione di un regime agevolato anche ai fini previdenziali
Adempimenti semplificati
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REQUISITI DI ACCESSO
Il nuovo regime
•
non è riservato alle nuove iniziative
•
riguarda tutte le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa (incluse
le imprese familiari) o di lavoro autonomo in forma individuale e che
rispettano i requisiti di accesso e di permanenza
•
sono escluse, quindi,
professionisti
le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra
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REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI
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REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI
START-UP
Per i contribuenti che rispettano i requisiti per l’accesso al nuovo regime agevolato
e che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito
forfetariamente determinato è ulteriormente ridotto di un terzo.
Condizioni di ammissione
•
nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non sia stata esercitata un’attività di
impresa o di lavoro autonomo anche in forma associata o familiare
•
l’attività non rappresenti in alcun modo una mera prosecuzione di un’attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (è escluso
il tirocinio obbligatorio)
•
in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto,
l’ammontare dei ricavi realizzati da quest’ultimo nell’anno precedente non sia
superiore a quello fissato dalla nuova normativa in base al codice ATECO
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Milano, 16 novembre 2015
Grazie per l’attenzione
d.ssa Federica Sottotetti
NOTA BENE:
I riferimenti e i contenuti normativi della presentazione sono
aggiornati alla data del 16 novembre 2015.
La presentazione sintetica è di supporto ad una esposizione
orale: i contenuti non possono essere adeguatamente
interpretati se non accompagnati dal relativo commento.
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