Voluntary disclosure estesa alle società
La voluntary disclosure è un procedimento che consente ai contribuenti i quali
detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di
sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni
in misura ridotta.
Dopo la mancata conversione (in parte) del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4, il tanto
atteso provvedimento di regolamentazione della procedura di «collaborazione
volontaria» è stato approvato dalla Camera dei Deputati con il Disegno di legge
A.C. n. 2247 del 16 ottobre scorso, che passa ora all’esame del Senato.
Tra le novità più significative introdotte in sede referente si segnala l’estensione
della procedura anche alle società.
E invero, il nuovo testo legislativo prevede espressamente che potranno avvalersi
della procedura di collaborazione volontaria anche contribuenti diversi da quelli
soggetti al monitoraggio fiscale che intendono sanare le violazioni degli obblighi
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività
produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d’imposta.
In tal modo, pertanto, anche soggetti esercenti attività commerciali (in primis le
società di capitali) avranno la possibilità di “denunciare” beni e attività estere
non indicate nella dichiarazione dei redditi.
La procedura da seguire è identica a quella della disclosure relativa alle attività
non dichiarate nel quadro RW: potrà essere attivata entro il 30 settembre 2015 per
le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 e dovranno essere messi a
disposizione tutti i documenti necessari per la ricostruzione delle attività estere
in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta di ammissione alla procedura in esame, non siano ancora scaduti i
termini per l'accertamento. In tal caso, le imposte dovute e le sanzioni potranno
essere corrisposte in misura ridotta (minimo edittale ridotto di un quarto).
Flavia Di Luciano
Ottobre 2014
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