Corso di formazione per Volontari penitenziari I principi di difesa sociale Antonio De Salvia Torino, 23/11/13 1 Art. 27 Costituzione italiana •I Principi di difesa sociale hanno il loro fondamento nell’art. 27 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. “La responsabilità penale è personale”: è soggettiva, individuale. •Non posso difendermi attribuendo la responsabilità delle mie azioni agli altri: “cattive compagnie, genitori, insegnanti, educatori, … politici(!?), … •La magistratura durante il processo deve accertare sempre qual è la responsabilità del singolo: anche se si stratta di una grande associazione per delinquere di stampo mafioso (cfr. maxi processi di mafia). 3 “ L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. •Presunzione di innocenza: deve essere la Magistratura (con gli altri organi inquirenti) a provare la colpevolezza dell’imputato. •Non è l’imputato che deve dimostrare la propria innocenza. •L’imputato si può avvalere della facoltà di non rispondere. 4 Per l’accertamento della responsabilità penale nell’Ordinamento sono previsti 3 gradi di giudizio; Ora esiste anche il 4° grado di giudizio: La Corte europea dei diritti dell’Uomo, a Strasburgo. N. B. Nonostante le garanzie disposte dalla Costituzione e dalla Corte europea, qualcuno pretende la certezza di innocenza presente e futura. “E’ meglio che 10 colpevoli restino in libertà piuttosto che un solo innocente sia condannato ingiustamente”. (C. Beccaria) 5 “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. •Colui che commette il reato continua a mantenere la sua qualifica e qualità di essere umano=persona= soggetto titolare di diritti, anche se ha violato i diritti di altre persone. •“Il senso di umanità” richiama il valore della dignità della persona. •La dignità non è un valore relativo: cioè, non è riconoscibile solo ad alcune persone; è un valore riconoscibile anche a coloro che non l’hanno riconosciuto alle loro vittime. 6 “(Le pene) devono tendere alla rieducazione del condannato”. •Le pene (compresa la pena detentiva) non possono ignorare la presenza di 2 vincoli ineludibili: a. Non possono essere contrari al senso di umanità; b. Devono tendere alla rieducazione del condannato. ‘Rieducazione’=processo educativo da ripetere, riattivare, orientare, comporre. 7 “Non è ammessa la pena di morte”. La pena massima prevista dal nostro codice è l’ergastolo (= fine-pena: mai). N. B. La 2ª parte del 4° comma è stata abolita con l. n° 589/94: “La pena di morte prevista dal codice penale di guerra e dalle leggi militari di guerra è sostituita con la pena massima prevista dal codice penale”. E’ giusta questa scelta? (cfr. gli Stati favorevoli e contrari alla pena di morte; tesi e antitesi). •Il caso dei suicidi indotti: … e se fosse una pena di morte delegata? 8 Dall’ art 27 derivano i 5 principi di difesa sociale: 1) Il principio del bene e del male: deriva dall’etica; le azioni sono classificate secondo parametri che le identificano come positive o come negative. • Il bene astratto e il bene concreto. • Il reato si identifica col male • L’autore del reato è un elemento disfunzionale della società. 9 2) Principio di legittimità e legalità: il Parlamento, espressione legittima del popolo e della società, svolge la funzione legislativa (art. 70 Costituzione); le Istituzioni hanno il compito di reprimere il comportamento delinquenziale. • Principio di costituzionalità delle leggi (Corte Costituzionale). 10 3) Principio dell’interesse sociale: •Il comportamento delinquenziale viola sempre l’interesse sociale che le leggi (il diritto) hanno il compito di difendere. •N.B. Il reato, anche il meno grave, non si riduce mai ad un fatto solo intersoggettivo; esso costituisce sempre un colpo inferto alla stabilità e alla forza della legge. 11 4) Principio della verità processuale: il processo penale deve acquisire la verità sui fatti (i reati) e accertare la responsabilità personale dei singoli autori dei reati. a. Reato colposo: reato commesso per imperizia, negligenza, noncuranza; b. Reato doloso: reato commesso con inganno; c. Reato preterintenzionale: reato commesso senza l’intenzione di commetterlo; d. Reato premeditato: reato preparato, programmato, studiato. 12 5)Principio dello scopo: •La punizione deve rispettare la dignità della persona e deve tendere alla rieducazione del condannato. •Cos’è la rieducazione? Un processo educativo da ripetere. •Cos’è l’educazione? E’ un processo interpersonale tra due o più soggetti tendente a far acquisire la capacità di fare scelte e di prendere decisioni in modo libero, motivato, responsabile, vantaggioso per sé senza danneggiare gli altri. •Raggiungimento dell’equilibrio: “autonomia funzionale” (Allport). 13 •Il reato è riconducibile sempre alla responsabilità personale. •La pena non può mai essere, consistere nella risposta personale (fai da te), ma deve sempre essere la risposta istituzionale. •“Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di loro natura”. (C. Beccaria) •“Un’ingiustizia commessa da qualche parte minaccia la giustizia del mondo intero”. (M. L. King) 14 Bisogni, diritti, giustizia •Riconoscimento dei bisogni: mangiare, bere, dormire, salute e benessere, etc,… •Risposta ai bisogni: riconoscimento dei diritti, non opere di misericordia. •Giustizia: summum jus, summa injuria. •“La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento; quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra”. (G. Rodari) 15 • Apologo delle 2 anfore: “In un villaggio del Senegal…” • Quesito del maestro Zen: “L’albero che cade in una foresta disabitata fa rumore?” •Le detenute del corso per Operatori Socio Sanitari: “Comincia a cadere la pioggia, …” 16