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Ordinamento penale
dello Stato
Il diritto penale è il complesso delle norme che descrivono i
reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti.
Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i
reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione
afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti della società.
Ed è il tipo di sanzione, “la pena”, che distingue il reato, ovvero
l’illecito penale, dall’illecito civile e dall’illecito
amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè “la pena”,
a distinguere la norma penale, da quella civile e
amministrativa.
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Principi fondamentali del diritto
penale
 Principio di legalità
 Principio di materialità
 Principio di offensività
 Principio di colpevolezza
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Principio di legalità
 Il Principio di legalità è sancito dall’art.1 del c.p. secondo cui “Nessuno
può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto
come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.
 L’importanza di questo principio è rafforzata anche dall’art. 25 della
Costituzione il quale, infatti, stabilisce che “Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso”.
Nullum crimen, nulla poena sine lege
4
Principio di legalità
Il principio di legalità si esprime attraverso quattro
“sotto principi”:
 1) la riserva di legge della fonte penale;
 2) l’irretroattività della norma penale;
 3) la sufficiente determinatezza e la tassativa
applicazione della norma penale;
 4) il divieto di analogia in malam partem di norma
non eccezionale (cfr art. 14 Prel.).
5
Principio di materialità
Non si può ravvisare un reato se la volontà criminale non
si manifesta in una condotta esterna
Cogitationis poenam nemo patitur
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Principio di offensività
La volontà criminale deve manifestarsi in un
comportamento esterno che leda o ponga in pericolo
uno o più beni giuridici
Cos’è il bene giuridico?
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Reato e bene giuridico
Può considerarsi reato un fatto
umano, previsto dalla legge, che
aggredisce un bene giuridico
ritenuto meritevole di protezione
da un legislatore che si muove nel
quadro dei valori costituzionali.
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I beni protetti
dalla norma penale
 Beni costituzionalmente rilevanti
 Beni costituzionalmente non incompatibili
Filosofia del codice penale, emanato nel 1930, durante il
regime fascista
9
Principio di colpevolezza
Un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono
i presupposti per ritenere sia soggettivamente
imputabile al suo agente.
Questo principio si desume direttamente dal disposto
dell’articolo 27 comma 1 della Costituzione, secondo cui
“la responsabilità penale è personale”.
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Elemento soggettivo del reato
Imputabilità: capacità di intendere e di volere al
momento del fatto.
Elemento psicologico: dolo (con INTENZIONE) e colpa
(senza intenzione).
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Cause di esclusione della
colpevolezza
Errore:
 Errore di diritto (mancanza conoscenza della legge):
non scusa
Ignorantia legis non excusat
 Errore sul fatto: esclude la punibilità (purchè si tratti
di errore non determinato da colpa)
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Struttura del reato
Fatto
Antigiuridicità
Colpevolezza
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Cause di esclusione
dell’antigiuridicità
Cause di giustificazione, o scriminanti:
 Consenso dell’avente diritto
 Esercizio del diritto o adempimento del dovere
 Legittima difesa
 Uso legittimo delle armi
 Stato di necessità
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Distinzione di reati
 Delitti: tutelano i beni e valori primari
dell’ordinamento
 Contravvenzioni: derivano dai ‘reati di polizia’ (reati
meno gravi, puniti con pena più lieve)
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Le sanzioni
 Pena (ergastolo, reclusione, multa, arresto,
ammenda): hanno la funzione di punire il fatto.
 Misure di sicurezza (colonia agricola o casa di
lavoro, casa di cura, OPG, riformatorio giudiziario,
libertà vigilata, divieto di soggiorno): hanno la
funzione di prevenire comportamenti illeciti del
reo, e si basano su un giudizio di pericolosità
sociale.
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Funzione rieducativa della pena
Art. 27 Cost.: le pene devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Funzione della pena
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Accertamento del reato
Il processo penale
 Organi giurisdizionali
 Le indagini
 Il giudizio
 Le garanzie
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Il processo penale minorile
Dove, quando e perché nasce la giustizia minorile.
Competenza penale del Tribunale per i minorenni (RDL
1404/34)
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Duplice OBIETTIVO della giustizia minorile
(Nosengo)
Obiettivo principale dell’Autorità Giudiziaria è l’accertamento della
verità
Accertamento della
verità
Personalità
imputato
Il raggiungimento del secondo obiettivo è conseguito con la
collaborazione di soggetti specifici: servizi sociali, genitori, difensore
del minore, ecc.
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Tratti salienti del processo minorile
●
●
●
●
●
●
●
●
●
udienze “a porte chiuse”
necessità di valutare la personalità del minore
possibilità di compiere atti senza la presenza dell’imputato
facoltatività dell’arresto
termini di custodia cautelare ridotti
non ammissibilità della costituzione di parte civile
obbligo di illustrare al minorenne il contenuto ed anche le
ragioni etico sociali della sentenza
assistenza psicologica del minore imputato
emissione in sede penale anche di provvedimenti urgenti
civili
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Autonomia e sussidiarietà del
cpp minorile
Art. 1 DPR 448/88
Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le
disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non
previsto, quelle del codice di procedura penale.
Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla
personalità ed alle esigenze educative del minorenne
Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività
processuali che si svolgono in sua presenza nonché il
contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni
22
L’obiettivo principale è la tutela del
minore
•
Art. 4 DPR 448/88
Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del
tribunale per i minorenni, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora
dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.
Art. 32 DPR 448/88
•
In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili
temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi
e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione
Art. 40 DPR 448/88
•
Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di
esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti,
senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale
affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei
poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.
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Le esigenze educative
Costante
punto di riferimento di tutto l’impianto
processuale minorile:
●
●
●
●
●
●
●
-all’art. 1
-all’art. 19 comma 2
-agli artt. 20 comma 1 (dettato in tema di prescrizioni), 21 comma 2 (misura
della permanenza in casa) e 22 comma 1 (misura del collocamento
comunitario)
-all’art. 27
-all’art. 30
-all’art. 10 comma 2 lett. a) del D. L.vo 272/89 (norme di attuazione del
c.p.p.m
-all’art. 12quater del d.l. 92/08 (come introdotto dalla legge di conversione n.
125/08)
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Le fasi del procedimento



Indagini preliminari
 Competenza territoriale
 Polizia giudiziaria specializzata
 Dialettica processuale PM-GIP
Udienza preliminare (GUP)
Udienza dibattimentale (DIB)
25
Accertamento della minore età
●
●
●
Accertamenti medico-legali per stabilire
l’età (esami antropometrici: rx polso)
Competenza dell’A.G. minorile per
accertare la minore età, e comunque in
caso di dubbio tra maggiore o minore
età
Presunzione di minore età nel caso di
dubbio
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L’imputabilità
●
●
Concetto di imputabilità (capacità
di intendere e di volere)
Cosa prevede il codice (sotto i 14 anni
l’imputabilità è esclusa, tra i 14 e i 18 anni va
accertata caso per caso)
●
Come si accerta l’imputabilità
(accertamenti ex art. 9, ecc.)
●
L’immaturità
27
Accertamenti sulla personalità
Art. 9 DPR 448/88
Il giudice ed il pubblico ministero acquisiscono
elementi circa le condizioni, le risorse
personali, familiari, sociali e ambientali del
minorenne al fine di accertarne l’imputabilità
ed il grado di responsabilità, valutare la
rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le
adeguate misure penali e adottare gli
eventuali provvedimenti civili.
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Richiami e collegamenti
●
●
●
●
l’imputabilità ed il grado di responsabilità si
ricollegano alla previsione dell’art. 98 c.p.;
la rilevanza sociale del fatto richiama la
previsione dell’art. 27 DPR 448/88 (irrilevanza
penale del fatto);
le adeguate misure penali si riallacciano alla
previsione dell’art. 30 DPR 448/88 (le sanzioni
sostitutive irrogabili ai minorenni, principalmente
in sede di udienza preliminare);
gli eventuali provvedimenti civili richiamano
la previsione dell’art. 32 comma 4 DPR 448/88.
29
Norma eccezionale?
rispetto alla regola generale del divieto di
indagini sul carattere e la personalità
dell’imputato ed in genere sulle qualità
psichiche indipendenti da cause
patologiche (art. 220 c.p.p.), ovvero
sulla moralità dell’imputato (art. 194
c.p.p.)?
NO, norma «regolare»
30
…quindi
l’indagine sulla personalità si
pone come antecedente
necessario per assumere
qualsiasi decisione
processuale
31
Come va fatta l’indagine
Il PM ed il giudice possono assumere informazioni da persone che
abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti,
anche senza alcuna formalità.
In concreto, richiesta del PM al SS
Il Pubblico Ministero richiede:
●
●
1. di provvedere all’assistenza del minore, secondo il disposto dell’art. 12
D.P.R. 448/88;
2. di inviare a questa A.G. la relazione di osservazione ex art. 9 DPR 448/88,
entro 60 giorni, con eventuale proposta di trattamento, fornendo in
particolare informazioni :
–sulla condotta di vita dell’indagato
–sulle sue frequentazioni
–sul ruolo educativo svolto dalla famiglia
–sulle riflessioni effettuate in merito al reato per il quale è indagato.
32
Cosa ci si aspetta dal servizio
●
●
●
●
●
Ricostruzione del contesto socio-familiare
Ricostruzione della dimensione psicologica
del minore, con particolare riferimento alla
valutazione critica della propria condotta
Valutazione della necessità/opportunità di
progetti educativi
Informazione/riflessione sulla MaP
Eventuale progetto psico-socio-educativo
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Assistenza all’imputato minorenne
L’art. 12 DPR 448/88 assicura all’imputato
minorenne l’assistenza affettiva e psicologica in
ogni stato e grado del procedimento; essa è data
dalla presenza di:
●
●
Genitori o ogni altra persona indicata
dal minorenne
Servizi sociali la cui funzione può essere definita
quale mediazione tra le esigenze processuali e quelle
educative del minore, al fine di filtrare l’impatto del
minore con il processo
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Le restrizioni della libertà personale
(misure cautelari)
●
Tipicità
●
Facoltatività
●
Personalizzazione della misura
●
Progressività delle misure
●
Adeguatezza e proporzionalità
●
Affidamento del minore al servizio minorile
35
Tipologia di misure cautelari
●
Prescrizioni
●
Permanenza in casa
●
Collocamento in comunità
●
Custodia cautelare
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Misure pre-cautelari
●
Arresto in flagranza
●
Fermo di indiziato di delitto
●
Accompagnamento a seguito di
flagranza
37
Adempimenti procedurali
●
●
●
●
●
Avviso al PM e trasmissione atti nelle 24 ore
Avviso ai genitori / avviso al servizio
Richiesta di convalida da parte del PM entro
48 ore
Convalida del G.I.P. entro 48 ore
Decreto di liberazione del PM, ove non
intenda procedere con richiesta di convalida
38
Chiusura delle indagini preliminari
●
Archiviazione (notizia infondata, indagato
innocente, ecc.)
●
●
●
●
Avviso di conclusione indagini (art.
415bis c.p.p.)
Richiesta di rinvio a giudizio
Richiesta di giudizio immediato
Richiesta di irrilevanza del fatto
39
L’irrilevanza del fatto
●
●
●
Tenuità del fatto
Occasionalità del
comportamento
Salvaguardia delle esigenze
educative
40
Natura sostanziale e non processuale
Attiene a condotte di reato
 prive di allarme sociale per la loro tenuità ed
occasionalità (…)
 destinate a rimanere nella vita del minore un fatto
episodico e ad essere autonomamente assorbite.
In simili casi, le dottrine criminologiche e psicologiche
ritengono il contatto del minore con la giustizia non
soltanto privo di ogni utilità sociale, ma anzi
portatore di possibili danni, al punto che appare
preferibile, evitando ogni forma di intervento, che il
sistema della giustizia penale rimanga
assolutamente inerte
41
L’udienza preliminare
●
●
●
●
●
Svolgimento
Presenza del minore ed esercente potestà
Presenza dei servizi
Consenso alla definizione in quella sede
Giudizio abbreviato (allo stato degli atti)
42
Esiti processuali dell’U.P.

Sentenza di proscioglimento (Non Doversi
Procedere)





Nel merito
Irrilevanza penale del fatto
Perdono giudiziale
Estinzione reato per esito positivo della Messa alla
Prova
Condanna


pena sostituita
pena sospesa
43
Le misure di sicurezza
Art. 224 c.p.
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici
sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia
pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della
gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui
il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel
riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.
Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o
l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre
anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il
ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non
inferiore a tre anni.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che,
nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla
legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma
non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non
imputabile, a norma dell'articolo 98.
44
Le misure di sicurezza



Articolo 224 codice penale
Sentenza NDP per non imputabilità e contestuale
sussistenza di pericolosità sociale
Tipologia di misure




Libertà vigilata (applicata nelle forme di cui agli articoli
20-21 DPR 448/88)
Riformatorio giudiziario (solo per i reati previsti
dall’articolo 23 comma 1 ed eseguita in comunità)
Applicazione provvisoria e successiva conferma
Esecuzione delle misure di sicurezza (art. 40)
45
Il perdono giudiziale
•
Condizioni:
 Pena non superiore a 2 anni
 Prognosi favorevole (ragionevole previsione che
l’imputato non commetterà in futuro altri reati)
Concedibile una sola volta (possibilità di seconda
concessione)
Il perdono produce l’estinzione del reato
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Rinvio a giudizio e dibattimento
●
●
●
●
●
Decreto di rinvio a giudizio
Formazione fascicolo dibattimento
Svolgimento
Applicabilità del rito ordinario previsto per gli
adulti, con limitate eccezioni (udienza a porte
chiuse, inapplicabilità della cross examination
dell’imputato)
Esiti processuali
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Sospensione del processo con Messa
alla Prova




Origine e funzione del probation
Giudizio sulla personalità
Valutazione della personalità all’esito della
prova
Differenze con istituti simili: l’affidamento
in prova al servizio sociale
48
Art. 28
Sospensione del processo e messa alla prova
1.
2.
3.
4.
Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione
del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del
minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il
processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando
si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per
un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso
il corso della prescrizione.
Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in
collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di
osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento
il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del
reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona
offesa dal reato.
Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore.
La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle
prescrizioni imposte.
49
Art. 29 - Dichiarazione di estinzione del
reato per esito positivo della prova
Decorso il periodo di sospensione, il
giudice fissa una nuova udienza nella
quale dichiara con sentenza estinto il
reato se, tenuto conto del comportamento
del minorenne e della evoluzione della
sua personalita', ritiene che la prova abbia
dato esito positivo. Altrimenti provvede a
norma degli articoli 32 e 33.
50
Presupposti applicativi
●
●
Presupposti oggettivi
– Capacità di intendere e volere
– Responsabilità penale
– Ammissione/confessione
– Tipologia di reati per la quale è applicabile
Presupposti soggettivi
– Età
– Giudizio prognostico positivo
– Consenso/volontà del minore
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Il progetto e il ruolo del SS
●
●
●
●
●
Caratteristiche
– Adeguato - praticabile – flessibile – verificabile
Il contenuto
– Prescrizioni
– Mediazione penale
– Attività socialmente utile
Elaborazione del progetto
Messa in campo di risorse
Attività di verifica (relazioni periodiche)
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Decisione
●
●
●
●
Rapporti TM – servizi
Durata della prova
Verifiche intermedie
Le vicende della prova:
– modifica
– abbreviazione
– proroga
– revoca
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Verifica finale
●
●
Esito positivo – estinzione dei reati
Esito negativo
– Condanna
– Eventuale spazio per perdono
giudiziale?
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cenni su ordinamento penale e processo minorile