Progetto IO + TU = NOI Vademecum sul bullismo Istituto Professionale “Francesco Datini” Prato Prof.ssa Anna Carpani PERSONA FISICA La legge italiana riconosce a ogni persona che nasce la qualità di soggetto di diritto, e riconosce quindi la capacità di possedere diritti e doveri. Questa caratteristica viene chiamata in linguaggio tecnico capacità giuridica e fa sì che, per esempio, anche un minorenne possa ereditare e acquistare il diritto di proprietà su una casa o possa negare a terzi l'utilizzo della propria immagine in una pubblicità. D'altra parte si ritiene che un minorenne sia troppo giovane per esercitare bene questi diritti e che potrebbe fare grossi errori nell'assumersi dei doveri: perciò l'ordinamento giuridico lo autorizza a metterli in pratica (capacità di agire) soltanto al raggiungimento della maggiore età (18 anni). ……Riassumendo …… CAPACITA’ GIURIDICA = è la capacità ad essere titolare di diritti e di doveri; si acquista con la nascita (a condizione di nascere vivo) e si perde solo con la morte CAPACITA’ NATURALE = capacità di intendere e di volere CAPACITA’ D’AGIRE = è la capacità di poter disporre dei propri diritti e di dover assumere i propri doveri; si acquista alla maggiore età (18 anni), se vi è la capacità d’intendere e di volere IL MINORE • E’ minore chi non ha compiuto il 18° anno di età • Il minore è definito dalla legge totalmente incapace d’intendere e di volere (ma la definizione è un eufenismo, poiché gli viene riconosciuta una capacità naturale, via via più ampia all’aumentare dell’età). • Il minore viene affiancato dai genitori, che hanno la potestà, o in sostituzione di questi, da un tutore. • Il minore può comunque: prendere il patentino per guidare un motorino fare un contratto di lavoro, assolto l’obbligo scolastico e a 14 anni (art. 27 della Costituzione) …….. ____________________________________________________________ Nota: POTESTA’ = complesso di diritti e doveri attribuiti ad un soggetto non nell’interesse proprio, ma per la protezione di un interesse altrui (es: la potestà dei genitori) Artt. 97 e 98 del codice penale …….. acquista la responsabilità penale ! Art. 97 c.p. Minore degli anni 14. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. Art. 98 c.p. Minore degli anni diciotto. - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita. Imputabilità • Ogni individuo, raggiunta la maturità mentale, se dispone di qualità naturali che lo pongono in grado di regolare consapevolmente e liberamente le proprie azioni, acquisisce la capacità mentale. • L'imputabilità consiste nella idoneità ad essere imputato di un reato, ossia è la condizione occorrente per attribuire al soggetto agente il fatto da lui commesso e mettergli in conto le conseguenze giuridiche della sua condotta ……. Definizione di reato • Cos’è un reato? Si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l’Ordinamento giuridico fa discendere l’irrogazione di una pena (sanzione penale). L’Ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone. Bullismo • Il termine italiano “bullismo” è la traduzione letterale della parola inglese “bullying” (bully = prepotente), termine ormai comunemente usato nella letteratura internazionale per indicare il fenomeno delle prepotenze ripetute tra pari. • Possiamo dire di assistere ad una relazione di questo tipo se: - avvengono prepotenze intenzionali di tipo verbale, psicologico, fisico o elettronico; - queste prepotenze non sono occasionali bensì ripetute nel tempo e riguardano sempre gli stessi soggetti; - tra i protagonisti esiste uno squilibrio di forze tale per cui chi è oggetto di prevaricazioni è più debole e non è in grado di difendersi da solo. - Il bullismo è una dinamica di gruppo • Bullismo e reato • Per la normativa italiana il Bullismo non è un reato, ma intorno a questo fenomeno “girano” vari reati chiamati reati satelliti, quali: percosse (art.581 codice penale) o lesioni, se lasciano tracceconseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss c.p.) danni alle cose, danneggiamento (art. 635 c.p.) offese = ingiuria, se a tu per tu (art. 594 c.p.) diffamazione, se di fronte ad altri (art. 595 c.p.) minacce = minaccia (art. 612 c.p.) prese in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) estorsione (art. 629 c.p.) razzismo (art. 261bis CPS) Molestie sessuali (art. 609 bis c.p.) e …………… NB: • In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.) per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela). Responsabilità • L'atto di bullismo spesso viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile. • Responsabilità civile: • Chi arreca un danno ingiusto (volontario o anche non intenzionale) alla persona o alle cose (art. 2043 codice civile) deve pagare un risarcimento. Tipologie di danno subito e risarcibile 1) DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo); 2) DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute in sé considerata, è un danno all’integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione Italiana all’art. 32); 3) DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale. La tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione). Il danno esistenziale è un non poter più fare, doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente. • • • • • Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità (=giustizia). Il che può dar luogo a valutazioni molto diverse). Chi ne paga le conseguenze • Se il bullo è maggiorenne la responsabilità è solo sua • Se il bullo è minorenne la colpa è sua, degli insegnanti (che hanno il dovere di vigilare sui ragazzi), dell’amministrazione scolastica (che ha il dovere di controllare che sussista una vigilanza) e dei genitori (coloro che hanno il dovere di educare il ragazzo). • Colpa del bullo minorenne • L’art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo, secondo l’articolo difatti chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il del significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa. • Anche il minore, se ritenuto capace di intendere di volere, è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola. • Essendo spesso il bullo un minorenne sono molti i casi in cui si prevedono responsabilità da parte di soggetti che rispondono per lui. Chi ne paga le conseguenze Responsabilità penale: Si è detto che la responsabilità penale è personale e quindi sia che il bullo sia maggiorenne, che minorenne, ne risponde solo lui. Le conseguenze possono essere: reclusione pena pecuniaria altre sanzioni, quali attività socialmente utili (ma è difficile che ciò avvenga, soprattutto se l'autore del reato è minorenne). NB: E’ possibile un'attività di mediazione penale tra autore del reato e vittima. Reati esaminati nel test • Estorsione art. 629 c.p. • Razzismo art. 261bis CPS (commissione Federale contro il razzismo) • Diffamazione art. 595 c.p. Molestie sessuali art. 609 bis c.p. Violenza sessuale • Oltraggio (a Pubblico Ufficiale)