PERSONALITA’
E
CRIMINALITA’
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Francesco Rovetto
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Ord Psicologia Clinica e Psicofarmacologia
CdL Psicologia
Università di Pavia
E-mail [email protected]
Tel 3356058145
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• In gran parte il materiale seguente è tratto da
una presentazione del Prof Lino Rossi in un
corso di perfezionamento in Psicologia
giuridica effettuato presso l’ Università di
Parma
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COMPONENTI DELLA
PERSONALITA’
Componenti di vulnerabilità individuale : Fattori diversi da persona a
persona, psicologici o biologici, che spiegano la maggior o minor
resistenza di ogni soggetto, a parità di condizioni ambientali, a
commettere azioni contrarie alle norme.
Tali componenti sono: il temperamento, la moralità, la reattività,
l’intelligenza, i valori etici, capacità di sopportare frustrazioni,
aggressività, tolleranza, ecc. Tutti dipendono dalla
PERSONALITA’.
Fondamentale dunque l’integrazione tra individuo e ambiente, tra
fattori criminogeni endogeni ed esogeni.
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PERSONALITA’ E DELITTO
“Per ogni delinquente, per ogni delitto, sorge un
problema: quale significato ha questo delitto?
Come lo si può collocare nel quadro di quella
personalità? Come si deve ritenere che abbiano
agito i vari fattori che hanno agito da stimolo
remoto o prossimo? Quale quadro si deve dare
dello sviluppo della personalità in ordine alla
preparazione remota o prossima e alla
realizzazione dell’atto delittuoso?” (A. Gemelli).
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CONCETTO DI
PERSONALITA’
PERSONALITA’: complesso delle disposizioni
psichiche dell’uomo che si riflettono sul modo di
reagire alla situazione esterna, di perseguire gli
interessi, di soddisfare i bisogni, di raggiungere i
fini; l’organizzazione dinamica degli aspetti
cognitivi, affettivi e volitivi dell’uomo; l’insieme
delle caratteristiche di ciascun individuo quali si
manifestano nelle modalità del suo vivere
sociale, nelle sue interrelazioni con il contesto;
essa costituisce l’aspetto dinamico dell’esistenza
dell’uomo. FONDAMENTALE LA REAZIONE DEL
PROSSIMO AL MODO DI INTERAGIRE DI UN
INDIVIDUO.
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TEMPERAMENTO
e
CARATTERE
TEMPERAMENTO: base innata ancorata alla
struttura biologica della persona; l’insieme dei
tratti generali che caratterizzano la costituzione
fisiologica individuale di un soggetto. Esso risulta
poco modificabile nel tempo. E’ la struttura più
stabile della nostra personalità.
CARATTERE: risultante dell’interazione tra
temperamento e ambiente; e’ la componente più
dinamica della personalità, in quanto si modifica
nel tempo e con le esperienze della vita.
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PERSONALITA’
E
DIRITTO
DIRITTO PENALE DEL FATTO: sorto dalla Scuola
Classica; ciò che rileva ai fini giuridici è il TIPO DI
REATO commesso, non il “tipo di soggetto” che ha
commesso un certo reato. Rappresenta il massimo
del garantismo ma anche della rigidità. Il
trattamento uguale di situazioni diverse provoca
disuguaglianza. Non consente l’adattamento della
norma alla specificità del caso concreto.
DIVIETO DI PERIZIA CRIMINOLOGICA (art. 220 c.p.p.)
per stabilire la personalità dell’imputato.
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PERSONALITA’
E
DIRITTO
DIRITTO PENALE DELL’AUTORE: richiama l’attenzione
sul soggetto che ha commesso un reato e sulla
sua PERSONALITA’. Esso rappresenta l’ideale di
malleabilità ed elasticità, il massimo di
adeguamento della norma generale al caso
concreto. Potrebbe però prestarsi a
strumentalizzazioni politiche allo scopo di
eliminare soggetti socialmente indesiderati. Si
rischierebbe di giudicare un soggetto “per ciò che
è e non per ciò che ha fatto” .
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PERSONALITA’
E
DIRITTO
DIRITTO PENALE MISTO: tiene conto sia del fatto
reato che del suo autore; considera la
personalità del reo ma solo in relazione al fatto
reato, non come valutazione indipendente dal
fatto stesso. E’ il miglior punto di incontro tra le
esigenze garantiste e di certezza del diritto, e le
esigenze di flessibilità e di adattabilità della
norma giuridica al caso concreto.
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PERSONALITA’
E
RESPONSABILITA’
INDIVIDUALE
• Dialettica tra SCUOLA CLASSICA (libero arbitrio)
e SCUOLA POSITIVA (determinismo).
Alla base del nostro sistema penale vi è il principio
di libero arbitrio: la punizione di un soggetto che
ha commesso un’azione antigiuridica deve
presumere una sua responsabilità per ciò che ha
commesso, dunque deve presumere una libertà
nella scelta delle sue azioni. Di qui la
presunzione di CAPACITA’ di autodeterminarsi
nelle proprie azioni (salvo dimostrazione
contraria).
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PERSONALITA’ E
RESPONSABILITA’
La responsabilità individualizzata deve tener conto
della personalità del reo ma senza sconfinare nella
c.d. “responsabilità per il modo di essere del reo”.
La valutazione della responsabilità va sempre riferita
ad un fatto specifico.
“L’agente risponde pur sempre di un fatto determinato
ma nei limiti in cui il reato e la sua concreta gravità
gli appartengono e pertanto gli possano essere
rimproverati” (Mantovani).
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PERSONALITA’
E CODICE PENALE
Articoli del c.p. nei quali ha rilevanza la personalità del reo:
• Art. 42 c.p.: coscienza e volontà
• Art. 43 c.p.: dolo, intenzione, volontà, previsione
• Art. 44 c.p.: volontà
• Art. 59 c.p.: conoscenza delle circostanze
• Art. 61 c.p.: motivi abbietti e futili
• Art. 62 c.p.: particolare valore morale, stato d’ira, suggestione,
abitualità, professionalità, tendenza.
• Art. 85 c.p.: capacità di intendere e di volere
• Art. 88 c.p.: infermità, stato di mente
• Art. 89 c.p.: capacità di intendere e di volere grandemente
scemata
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• Art. 90 c.p.: stati emotivi e passionali
PERSONALITA’ E
CODICE PENALE 2
Art. 92 c.p.: ubriachezza volontaria o colposa
Art. 93 c.p.: azione di sostanze stupefacenti
Art. 94 c.p.: ubriachezza abituale
Art. 97 c.p.: imputabilità di soggetti minori di 14 anni
Art. 102 c.p.: abitualità
Art. 103 c.p.: condotta e genere di vita del colpevole,
dedizione al delitto
Art. 105 c.p.: professionalità nel delitto
Art. 108 c.p.: delinquente per tendenza, inclinazione al
delitto, indole particolarmente malvagia
Art. 133 c.p.: intensità del dolo e grado della colpa,
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PERSONALITA’ E
CODICE PENALE 3
…capacità a delinquere, motivi a delinquere,
carattere del reo, condotta di vita del reo,
condizioni di vita individuale familiare e sociale.
Art. 148 c.p.: infermità tale da impedire
l’esecuzione della pena
Art. 202 c.p.: persone socialmente pericolose
Art. 203 c.p.: probabilità nella commissione di
nuovi reati
Art. 208 c.p.: riesame delle condizioni della
persona sottoposta a misura di sicurezza
Art. 224 c.p.: condizioni morali della famiglia in cui
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PERSONALITA’ E CODICE DI
PROCEDURA PENALE
Art. 194 c.p.p.: personalità del reo e personalità
della persona offesa
Art. 220 c.p.p.: divieto di perizia psicologica
Art. 236 c.p.p.: acquisizione documenti dai quali si
può desumere la personalità
Art. 274 c.p.p.: in tema di misure cautelari
Art. 381 c.p.p.: in tema di arresto facoltativo
Art. 47 O.P.: in tema di affidamento in prova al
servizio sociale.
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PERSONALITA’ E
PSICOLOGIA GIURIDICA
“Apparente” (o reale?) contraddizione tra:
Art. 133 c.p.: il giudice deve tener conto della gravità del reato e
della capacità a delinquere del colpevole desunta da….
E
Art. 220 c.p.p.: Divieto di perizia psicologia al fine di determinare
la personalità e il carattere del reo.
La valutazione della personalità deve essere compiuta dal giudice
stesso; tale principio è dovuto ad un retaggio derivato dalla
convinzione che in assenza di patologie il giudice sia in grado di
valutare la personalità di un soggetto senza necessità di
ricorrere ad esperti.
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PERSONALITA’ E
PSICOLOGIA GIURIDICA
“ Il legislatore, richiedendo l’indagine del giudice
sulla personalità dell’imputato, è a posto con il
precetto costituzionale ma non ha fiducia nella
perizia psicologica e perciò nega
l’approfondimento di quell’indagine oltre i limiti
raggiungibili dalla cultura e dall’esperienza del
giudice” (Corte Cost. n. 124 del 1970).
Secondo alcuni la perizia psicologica violerebbe il
principio di presunzione di innocenza ma se così
fosse, la stessa cosa varrebbe per la perizia
psichiatrica.
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PERSONALITA’ E
PSICOLOGIA GIURIDICA
“Evidentemente lo domina [il legislatore] il
pensiero che lo studio della personalità
dell’imputato possa venir compiuto solo da chi
abbia presente il carattere afflittivo e
intimidatorio della pena con cui la finalità della
rieducazione deve essere temperata.
Non si esclude che la diffidenza verso la perizia
psicologica sia discutibile di fronte allo sviluppo
degli studi moderni sulla psiche ed è
auspicabile che la norma sia aggiornata” (Corte
Costituzionale 1970).
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PERSONALITA’ E
PSICOLOGIA GIURIDICA
Al fine di ovviare al divieto espresso dall’art. 220
c.p.p. riteniamo legittima una valutazione non
tanto sulla personalità del reo, quanto piuttosto
sulla RELAZIONE che intratteneva con la vittima.
Ciò costituirebbe un’analisi fondamentale al fine
della comprensione della criminogenesi e della
criminodinamica anche ai fini della valutazione
della giusta pena, e nello stesso tempo non
rischierebbe di violare il precetto previsto
dall’art. 220 c.p.p.
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L’IMPUTABILITA’
Criteriologia di tipo PSICOPATOLOGICO puro: non
sono imputabili coloro che soffrono di una malattia
mentale diagnosticata e nosograficamente definita,
indipendentemente dalla valutazione dell’incidenza
di detta patologia sulla capacità di intendere e di
volere.
Criteriologia di tipo NORMATIVO puro: l’imputabilità
di un soggetto dipende dall’effettiva e concreta
capacità di intendere o di volere
indipendentemente dalla causa o dalle cause cha
hanno portato all’esclusione di detta capacità.
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L’IMPUTABILITA’
In Italia il concetto di imputabilità è ancorato ad una
criteriologia nosografica (nel senso che si richiede
comunque la presenza di un’infermità) ma si tiene
in considerazione anche quanto questa infermità
abbia inciso sulla capacità d’intendere e di volere.
In Italia vi è dunque una doppia valutazione in merito:
1) Diagnosi di un’infermità
2) Valutazione di quanto e come questa infermità
abbia inciso o meno sulla capacità d’intendere o di
volere al momento della commissione del fatto.
Art. 85 codice penale
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L’IMPUTABILITA’
Tale sistema è stato in parte attenuato da una
recente sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (n. 9163 del 8 marzo 2005) la quale
ha posto l’attenzione non tanto sulle CAUSE
quanto sugli EFFETTI dell’infermità.
Tale sentenza infatti ha stabilito che anche i
disturbi di personalità rilevano ai fini
dell’imputabilità se hanno provocato effetti del
tutto assimilabili ad una infermità vera e propria.
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L’IMPUTABILITA’
Cause di esclusione dell’imputabilità:
1) La minore età art. 97 c.p.
2) Il vizio totale di mente art. 88 c.p.
3) L’intossicazione cronica da alcool art. 95
c.p.
4) L’intossicazione cronica da stupefacenti
art. 95 c.p.
5) Il sordomutismo (solo in alcuni casi) art. 96
c.p.
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L’IMPUTABILITA’
Cause di diminuzione dell’imputabilità:
Vizio parziale di mente art. 89 c.p.
Ubriachezza dovuta al caso fortuito o a forza
maggiore art. 91 2 c. C.p.
Azione di sostanze stupefacenti art. 93 c.p.
Cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti art. 95 c.p.
Sordomutismo art. 96 c.p.
Minore degli anni 18 art. 98 c.p.
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IMPUTABILITA’ E MINORE
ETA’
Il nostro codice penale prevede che il minore degli
anni 14 non è MAI imputabile; il maggiore degli
anni 18 si presume imputabile salvo la
dimostrazione di una delle cause di esclusione
viste sopra (sempre che abbiano inciso sulla
capacità d’intendere e di volere).
Per il minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni
non vi può essere nessun tipo di presunzione,
ma la sua capacità va verificata CASO PER CASO.
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IMPUTABILITA’ E INFERMITA’
INFERMITA’: concetto più ampio del concetto di
malattia in quanto ricomprende, oltre ad essa,
anche lo stato di debolezza residuato a malattia.
Essa può essere definita come una forma patologica
tale da rendere impossibile al soggetto qualsiasi
vita di relazione.
MALATTIA: concetto univoco in ambito medicolegale: lo costituiscono l’abnormità del fenomeno,
il dinamismo del fattore causale, il conseguente
disturbo disfunzionale, l’esigenza di prestazioni
diagnostiche e terapeutiche.
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LA CAPACITA’ DI INTENDERE E
DI VOLERE
Presupposti per l’imputabilità:
CAPACITA’ DI INTENDERE: capacità di conoscere la
realtà esterna e di rendersi conto del valore
sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e
degli atti che un soggetto compie.
CAPACITA’ DI VOLERE: Attitudine di un soggetto ad
autodeterminarsi, a determinarsi cioè in modo
autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno
scopo, volendo ciò che l’intelletto ha giudicato di
doversi fare e quindi adeguando il proprio
comportamento alle scelte fatte.
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VIZIO TOTALE E PARZIALE
DI MENTE
Art. 88 c.p.
“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale
stato di mente da escludere la capacità
d’intendere o di volere”
Art. 89 c.p.
“Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era,
per infermità, in tale stato di mente da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità
d’intendere o di volere, risponde del reato
commesso, ma la pena è diminuita”.
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VIZIO TOTALE O PARZIALE
DI MENTE
Oltre alla valutazione diagnostica dell’infermità,
oltre alla valutazione della sua incidenza sulla
capacità d’intendere o di volere al momento del
fatto, occorre anche la valutazione del rapporto
tra infermità e reato, nel senso che QUELLA
PARTICOLARE INFERMITA’ DEVE AVER INCISO SU
QUEL PARTICOLARE REATO.
Es. soggetto affetto da delirio di gelosia che uccide
il vicino convinto che sia l’amante della moglie, o
lo stesso soggetto che emette assegni a vuoto.
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GLI STATI EMOTIVI E
PASSIONALI
Art. 90 c.p.
“Gli stati emotivi e passionali non escludono
né diminuiscono l‘imputabilità”
Articolo a nostro avviso “superfluo” visti gli
articoli precedenti; in fase di abrogazione
nel progetto di riforma del codice penale.
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LA CRONICA
INTOSSICAZIONE DA
ALCOOL E STUPEFACENTI
Art. 91 c.p.
“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva la capacità
d’intendere o di volere, a cagione di piena
ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza
maggiore.
Se l’ubriachezza non era piena ma era tuttavia tale
da scemare grandemente, senza escluderla, la
capacità d’intendere o di volere, la pena è
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LA CRONICA INTOSSICAZIONE
DA
ALCOOL E STUPEFACENTI
Art. 92 c.p.
“L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o
da forza maggiore non esclude né
diminuisce l’imputabilità.
Se l’ubriachezza era preordinata al fine di
commettere un reato, o di prepararsi una
scusa, la pena è aumentata”.
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LA CRONICA
INTOSSICAZIONE DA
ALCOOL E STUPEFACENTI
Art. 94 c.p.
“Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza
e questa è abituale, la pena è aumentata.
Agli effetti della legge penale è considerato ubriaco
abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e
in stato di frequente ubriachezza.
L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di
questo articolo si applica anche quando il reato è
commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti
da chi è dedito all’uso di tali sostanze”.
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LA CRONICA
INTOSSICAZIONE DA
ALCOOL E STUPEFACENTI
Art. 95 c.p.
“Per i fatti commessi in stato di cronica
intossicazione prodotta da alcool ovvero da
sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni
contenute negli artt. 88 e 89” [vizio totale e
vizio parziale di mente].
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IL SORDOMUTISMO
Art. 96 c.p.
“Non è imputabile il sordomuto che, nel
momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva, per causa della sua infermità, la
capacità di intendere o di volere.
Se la capacità di intendere o di volere era
grandemente scemata, ma non esclusa, la
pena è diminuita.”
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LA PERICOLOSITA’
SOCIALE
DIFFERENZA TRA PENA E MISURA DI SICUREZZA
STRUMENTALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO
ALEATORIETA’ DEL CONCETTO DI PERICOLOSITA’
CAPACITA’ A DELINQUERE: motivi a delinquere, carattere del reo, vita de
reo antecedente al reato, condotta del reo contemporanea o
susseguente al reato, condizioni di vita (art. 133 c.p.).
LA PROGNOSI DI RECIDIVA e la psicologia investigativa
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Presentazione di PowerPoint