Il reato
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Si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in
un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui
l’Ordinamento giuridico abbina l’esecuzione di una pena (sanzione penale).
L’art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è personale”.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che
“l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e che “le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e essere un reato
occorre che sia contrario alle norme dell’Ordinamento Giuridico. Ma non basta.
Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze: comportamento
volontario del soggetto attivo (autore del reato), sussistenza dell’elemento
psicologico (dolo o colpa), nesso di causalità (lega il comportamento attivo del
soggetto che agisce al verificarsi dell’evento lesivo) e insussistenza di
determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del
comportamento da illecito a lecito
Elementi essenziali del reato sono:



il fatto (condotta umana, evento e
nesso di causalità che lega la condotta
all'evento)
la colpevolezza (imputazione
soggettiva del fatto che si risolve in
un giudizio di colpevolezza)
l'antigiuridicità (contrasto tra la
norma ed il fatto)
Minore colto in flagranza di reato o indiziato
A. Il reato è MOLTO GRAVE
La PG procede
all’accompagnamento in
caserma
B. Il reato è GRAVE
C. Il reato è
LIEVE
La PG procede all’arresto del
minore
La PG consegna il
minore a EPG
La PG denuncia il minore a
PIEDE LIBERO
Il reato viene comunicato al
PM o SM
Entro le 24 ore
La PG accompagna il minore presso il CPA
Del fatto viene data comunicazione a EPG
Ruolo Centro di Prima Accoglienza
E’ il Servizio Minorile che ospita i minorenni in stato
di arresto, fermo o accompagnamento fino
all'udienza di convalida che deve aver luogo entro
96 ore dall'arresto, fermo o accompagnamento.
Pur non essendo una struttura carceraria assicura
la custodia dei minorenni. Al suo interno opera
un’équipe composta da educatore, psicologo,
mediatore culturale, che predispone una prima
relazione informativa sulla situazione psicologica e
sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul
territorio per quel caso con l'obiettivo di fornire
all'Autorità giudiziaria competente, tutti gli
elementi utili ad individuare, in caso di
applicazione di misura cautelare, quella più idonea
alla personalità del minorenne.
Entro le 96 ore
Udienza di convalida con GIP
PM-EPG-SM-DI
Il GIP convalida L’ARRESTO o il
FERMO
Il GIP pronuncia la non
PROCEDIBILITÀ o su richiesta
del PM l’IRRILEVANZA DEL
FATTO
Il GIP decide di applicare le
MISURE CAUTELARI
USCITA DAL CIRCUITO
PENALE
L’ARRESTO e il FERMO sono provvedimenti limitativi della libertà personale
temporanei e precautelari in quanto rappresentano un’anticipazione di quella
tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano
per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida


L’ARRESTO consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la
P.G. dispone a carico di "chi viene colto nell’atto di commettere il reato" (c.d.
flagranza propria) o di "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o
tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima"
(c.d. flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.). Il tutto con la finalità di impedire che
il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l’autore alla
giustizia.
Il FERMO (art. 384 c.p.p.) consiste, come nel caso dell’arresto, in una privazione
della libertà personale che il P.M. dispone, "anche fuori dei casi di flagranza,
quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di
identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga" a carico della
"persona gravemente indiziata di un reato Il tutto con la finalità di impedire
che l’indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto
della flagranza, non può procedersi all’arresto. Al fermo può procedere anche la
P.G. quando ancora non vi sia stata l’assunzione della direzione delle indagini da
parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l’indiziato
Misure cautelari
PERMANENZA a
CASA con : ELEPG-SM
COLLOCAMENTO
IN COMUNITA’
Con: EL-SM
PRESCRIZIONI
Con: EL-EPG-SM
Il GIP dispone le
prescrizioni
CUSTODIA
CAUTELARE
Con: SM
Il minore
attende il
giudizio a
PIEDE LIBERO
Le misure cautelari Sono provvedimenti coercitivi emessi dal giudice,
su richiesta del Pubblico Ministero, al fine di garantire le indagini e
la collettività nel caso di pericolosità del reo.
Le misure cautelari si distinguono in base al loro progressivo grado
di afflittività:
 Art. 20 D.P.R. 448/88 - prescrizioni: misura più blanda e non
detentiva, il giudice può impartire al minorenne specifiche
prescrizioni/limitazioni inerenti alle attività di studio o di lavoro
ovvero di altre attività utili per la sua educazione; Le Prescrizioni
hanno valenza per due mesi dalla data di applicazione e non sono
rinnovabili se non quando ricorrono esigenze probatorie (per non più
di una volta). Nel caso di gravi e ripetute violazioni il Giudice può
disporre le misure cautelari successive.
 Art. 21 D.P.R. 448/88 - permanenza in casa: obbligo al
minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di
privata dimora; con lo stesso provvedimento il giudice può imporre
limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone;
Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato
in stato di custodia cautelare.
 Art. 22 D.P.R. 448/88 - collocamento in comunità: affidamento
del minore a una struttura pubblica o privata con prescrizioni
aggiuntive quando la situazione socio-familiare non risulti idonea a
tale compito;
 Art. 23 D.P.R. 448/88 - custodia cautelare: misura che prevede
la custodia del minore presso un Istituto Penale per i Minorenni.
Udienza preliminare e dibattimento
MESSA ALLA PROVA
PERDONO
GIUDIZIALE
RINVIO AL
DIBATTIMENTO
Massimo
tre anni
Minimo un
anno
Il GUP valuta
positivamente
la MESSA
ALLA PROVA
USCITA DAL CIRCUITO PENALE
SENTENZA DI
NON DOVERSI
PROCEDERSI
NON
IMPUTABILITA’
Il PM chiede l’applicazione di misure di sicurezza provvisorie
La Messa alla prova
La messa alla prova, disciplinata negli art. 28 e 29 del DPR 448/1998 , viene
disposta dal giudice ogni qual volta ritenga possibile - con concrete
possibilità di successo - un tentativo di recupero del minore, mirando
fondamentalmente alla salvaguardia della personalità del minore, gli
offre la possibilità di uscire rapidamente dal circuito penale,
sottoponendolo ad una serie - più o meno ampia - di prescrizioni, il cui
adempimento comporta l'estinzione del reato.
Lo Stato, in questi casi, rinuncia alla pretesa punitiva nei confronti di tali
soggetti, ai fini del loro miglioramento sociale, chiedendo in cambio non
solo di astenersi, in futuro, dalla commissione di altri reati, ma anche
l'impegno ad aderire ad un programma di crescita, cambiamento e
reinserimento sociale
Il giudice, può disporla con ordinanza, quando ritiene di dover valutare la
personalità del minore all'esito di un periodo di osservazione.
Prerequisiti per la messa alla prova
I presupposti per l'applicazione della messa alla prova, sono classificabili in
oggettivi e soggettivi a seconda che si riferiscano alla verifica di fatti e
circostanze estranei alle condizioni personali dell'imputato oppure che abbiano
attinenza con quest'ultime e sono:
OGGETTIVI
Accertamento della
responsabilità penale del
minore
 Tipologia di reati per cui è
applicabile la messa alla
prova
 Compatibilità della messa
alla prova con il
raggiungimento della
maggiore età
 Eventuale valenza ostativa
dei precedenti penali e
giudiziari
SOGGETTIVI

Analisi della personalità del
minore
 Accertamento circa la capacità di
intendere e di volere del minore
 Il problema del consenso del
minore

Per arrivare al raggiungimento di tale obiettivo è senz'altro necessaria una cocostruzione del progetto affinché il giudice, gli operatori sociali, il ragazzo e
la famiglia, pur nella diversità delle funzioni e dei ruoli reciprocamente giocati,
costruiscano insieme le condizioni perché la messa alla prova possa funzionare,
attraverso un impegno a mantenere attive quelle condizioni, ad ipotizzare e,
per questa via, controllare, gli incidenti di percorso.
Il progetto pertanto, deve presentare le seguenti caratteristiche:
 Adeguatezza: il contenuto del progetto, cioè, deve essere adatto alla
personalità del minorenne, al tipo di reato commesso, alla entità della lesione
del patto sociale, alle risorse che possono essere mobilitate, e soprattutto
alla capacità dell'adolescente di adeguarsi.
 Praticabilità : il progetto deve contenere l'indicazione delle risorse da
utilizzare e dei processi da attivare, non bastano cioè delle affermazioni
generiche, ma occorre prevedere nello specifico in cosa consistano, ad
esempio, l'impegno del minore ed il coinvolgimento del suo nucleo familiare,
indicando magari la frequenza di un determinato corso di formazione o lo
svolgimento di una data attività di volontariato, etc.
 Flessibilità : questa caratteristica è legata a quella precedente per cui, se
taluno degli elementi del progetto diventa non più praticabile a seguito del
mutamento delle condizioni del minore o dell'ambiente che lo circonda, il
progetto stesso deve poter essere modificato ed adattato alle nuove
contingenze.
Il Perdono Giudiziale
Tramite il perdono giudiziale,previsto dall'art. 169 c.p., il minore può essere
assolto dal giudice anche se colpevole del reato imputatogli.
In sostanza, si tratta in una rinuncia da parte dello Stato, nel non condannare il
minore, in considerazione, non solo della sua giovane età, ma, soprattutto
sul presupposto del ravvedimento che lo stesso abbia mostrato al processo
e, del suo impegno di astenersi, per il futuro alla reiterazione dei fatti
criminosi.
La norma impone che, in ogni caso, non può` essere concesso più` di una volta.
Il perdono giudiziale e` dichiarato in sentenza dal giudice competente, cioè
il Tribunale dei Minori, ed iscritta nel casellario giudiziale, "fedina penale",
solo fino al raggiungimento dei 21 anni
La sua concessione e` condizionata, dunque, alla presenza di una serie di
elementi:
1) Minore eta`;
2) Presunzione di ravvedimento;
3) Assenza di precedenti penali e giudiziari in capo al minore.(il minore cioe`
deve essere incensurato)
4)Un reato per il quale non e` prevista una pena superiore nel massimo a due
anni e diecimila euro di ammenda.
Sentenza di Non Luogo a
Procedere
La sentenza di non luogo a
procedere disciplinata
dall’art. 26 e 27 è
emessa al termine
dell‘Udienza preliminare
dal Gip qualora ritenga o
accerti che ci siano degli
elementi contraddittori
riguardo ad una causa di
estinzione del reato, di
improcedibilità
dell'azione, al fatto che
non costituisce reato,
che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto
non sussiste.
Non imputabilità
Nel Diritto Penale Italiano
le cause di non
impunibilità, agli art. 88 e
89 c.p. ,sono le cause che
neutralizzano o rendono non
applicabile la sanzione
associata a un precetto o
norma penale.
Nessuno può essere
imputabile se al momento
del reato non era in grado
di intendere o di volere; e
non aveva ancora compiuto i
14 anni
Il dibattimento
Effettuato con TM-PM-SM DI-EPG
Il minore viene
dichiarato CAPACE
Il minore viene
giudicato
RESPONSABILE
DETENZIONE O
PENE
SOSTITUTIVE
USCITA DAL CIRCUITO
PENALE
Il Magistrato di
sorveglianza decide
con sentenza
l’applicazione di
misure di sicurezza
MISURE DI SICUREZZA
Giudice delle Indagini Preliminari
Il GIP è il giudice, monocratico e togato che, in
tutta la fase delle indagini preliminari,
esercita una funzione di garanzia, di
controllo e di decisione, affiancando
l'opera del PM Infatti, sta a lui
convalidare il fermo e l‘Arresto ,
autorizzare le misure cautelari (come la
custodia in carcere) e le intercettazioni.
Se il PM chiede il rinvio a giudizio, e il GIP
valuta positivamente la richiesta, si ha
l’inizio del processo penale, se al contrario
valuta negativamente la richiesta, si ha
l’istanza di archiviazione.
Giudice dell’Udienza Preliminare
Chiesto il rinvio a giudizio, si ha l’udienza
preliminare, di fronte al GUP (giudice per
l’udienza preliminare) Giudice collegiale, composto
da un giudice togato e due giudici onorari.
Il compito del GUP è quello di valutare se sussistono
o meno le condizioni per procedere. Nel processo
minorile l’udienza preliminare è di centrale
importanza: il 90% dei casi di processo minorile si
chiude conclude con questa udienza, questo in
virtù delle “Regole di Pechino” per una rapida
fuoriuscita del minore.
Dibattimento
Nel dibattimento, il tribunale per i minori ha composizione piena: 2
giudici togati e 2 giudici onorari. Oltre alle classiche fasi del
processo, si hanno anche procedimenti speciali, atti a
deflazionare al processo penale.
I più comuni sono:
il giudizio per direttissima,
il rito abbreviato (applicabile anche al minore, questo comporta
un’immediata riduzione di pena di 1/3. Con esso si rinuncia alla
fase del dibattimento e si chiede che sia il GUP ad esprimersi, si
viene così giudicati sulla base degli atti, senza ulteriori prove o
testimonianze)
A questo punto si ha la sentenza. Questa, può essere impugnata
anche dal PM, presso la corte d’appello per minorenni; se anche la
sentenza emessa dalla corte d’appello viene impugnata da una
delle parti, si ricorre alla corte di cassazione (questa è un giudice
di legittimità, un tribunale non specializzato). La sentenza della
cassazione non può essere impugnata.
Legenda dei soggetto citati
PG
PM
• Pubblico
Ministero
• Agenti e organi
di Polizia
Giudiziaria
GUP
TM
• Giudice
dell’Udienza
Preliminare
EPG
• Genitori o chi
ha l’esercizio
della podestà
GIP
• Giudice delle
Indagini
Preliminari
DI
• Tribunale per i
Minorenni
SM
• Servizi Sociali
del Ministero
• Avvocato
difensore
EL
• Servi Sociali
dell’Ente
Locale
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diagramma percorso penale