Giustizia negoziata • Secoli XI-XIII • Diritto penale delle origini • Giustizia penale negoziata – – – – – – – – – Vendetta Soddisfazione Transazione-pace Oralità Delitto = offesa – iniuria Giustizia comunitaria che opera dal basso Appartenenza e protezione Intractabiles la vendetta pubblica dall’alto • Mutamenti politici secoli XII-XV • Nuove forme di governo ‘autoritarie’ • Giustizia negoziata- incompatibilità con i nuovi assetti centralizzati degli ordinamenti politici Un nuovo modo di fare giustizia • Forte carattere pubblicistico impresso al penale tra il secolo XIII e gli inizi del XIV secolo • Giustizia penale strumento di governo – – – – Non più iniziativa alle vittime Chi commette il delitto offende la res publica Giudici agiscono ex officio Potere d’indagare sulla commissione dei crimini, inquisitiones generales – Avviano i processi e li portano a termine – Condanna del colpevole Giustizia egemonica – Si spezza la prassi della transazione – Ufficialità dell’azione pubblica – Indisponibilità del processo – Delicta ne remaneant impunita – Direzione del giudice – Nasce il processo ‘inquisitorio’ • Non c’è giustizia senza la punizione del colpevole • Modello processuale inquisitorio • L’ordo processuale accusatorio al margine • Giustizia penale autoritativa soppianta la giustizia ‘consuetudinaria e stipulativa’ • Repressione • Sudditanza • Regole: norme legislative e dottrinali • Giustizia amministrata da apparati Giuristi • Avviano riflessioni critiche • Disordine dell’autonomia • Ordine – norme – Interesse generale – Giustizia retributiva • Alberto Gandino – Tractatus de maleficiis (1286-1300) • Bonifacio Antelmi – Tractatus super maleficiis (ca. 1301) • Stesse linee metodologiche – – – – – – – – – Centralità del processo e del giudice Diritto penale articolato su una tela iudiccis Imputabilità Responsabilità Causalità Colpevolezza Circostanze Tentativo ecc. Commisurazione delle pene Giustizia egemonica • • • • Lenta affermazione dal secolo XIV in poi Amministrata da apparati Formalizzata Dominata dalla scrittura • • • • • Presupposti: Norme poste dall’autorità - ruolo dei giuristi L’azione pubblica La prova - potere d’inchiesta del giudice La pena: signum imperii seu potestatis • • • • • • Distributivo – retributivo Condivisione – imposizione Trattativa possibile – repressione inevitabile Verticalizzazione di poteri Vincolo orizzontale - soggezione verticale Giustizia fondata sugli ordinamenti • Tribunali supremi – Decisiones: integrazione e omogeneità delle politiche giudiziarie – Uniformità dello Stylus curiae – Omogeneità delle prassi Giuristi • Practicae criminales • Architrave dottrinale della giustizia d’apparato • Consuetudo iudicandi • Ordo decidendi per il giudice • Governo del processo • • • • • Practica fonte della vera interpretatio Infinità di casi Giurista fonde scienza ed esperienza Crea un testo per i giudici artifices iustitiae Scopo principale an, quomodo, quantum della pena da applicare • Crea l’impalcatura del processo dalla notitia criminis alla sentenza • • • • • Accadimento del delitto Raccolta di indizi materiali Inculpatio Ricerca delle prove Confessione o convinctio • I giuristi creano un diritto che ha origine nella pratica e lo convertono in ius • Consuetudo iudicandi diventa norma agendi • Interpretatio funzionale agli interessi del potere politico • Si affinano le cognizioni dei principi penalistici prodotti interpretativamente nella stagione dei commentatori Giustizia egemonica • • • • • Nuova concezione del penale Delitto dal danno alla disobbedienza Infrazione politica Offesa alla res pubblica (già in Gandino) Legittimità dell’azione del giudice de quolibet maleficio