Giustizia negoziata
• Secoli XI-XIII
• Diritto penale delle origini
• Giustizia penale negoziata
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Vendetta
Soddisfazione
Transazione-pace
Oralità
Delitto = offesa – iniuria
Giustizia comunitaria che opera dal basso
Appartenenza e protezione
Intractabiles
la vendetta pubblica dall’alto
• Mutamenti politici secoli XII-XV
• Nuove forme di governo ‘autoritarie’
• Giustizia negoziata- incompatibilità con i
nuovi assetti centralizzati degli
ordinamenti politici
Un nuovo modo di fare giustizia
• Forte carattere pubblicistico impresso al penale
tra il secolo XIII e gli inizi del XIV secolo
• Giustizia penale strumento di governo
–
–
–
–
Non più iniziativa alle vittime
Chi commette il delitto offende la res publica
Giudici agiscono ex officio
Potere d’indagare sulla commissione dei crimini,
inquisitiones generales
– Avviano i processi e li portano a termine
– Condanna del colpevole
Giustizia egemonica
– Si spezza la prassi della transazione
– Ufficialità dell’azione pubblica
– Indisponibilità del processo
– Delicta ne remaneant impunita
– Direzione del giudice
– Nasce il processo ‘inquisitorio’
• Non c’è giustizia senza la punizione del
colpevole
• Modello processuale inquisitorio
• L’ordo processuale accusatorio al margine
• Giustizia penale autoritativa soppianta la
giustizia ‘consuetudinaria e stipulativa’
• Repressione
• Sudditanza
• Regole: norme legislative e dottrinali
• Giustizia amministrata da apparati
Giuristi
• Avviano riflessioni critiche
• Disordine dell’autonomia
• Ordine
– norme
– Interesse generale
– Giustizia retributiva
• Alberto Gandino
– Tractatus de maleficiis (1286-1300)
• Bonifacio Antelmi
– Tractatus super maleficiis (ca. 1301)
• Stesse linee metodologiche
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Centralità del processo e del giudice
Diritto penale articolato su una tela iudiccis
Imputabilità
Responsabilità
Causalità
Colpevolezza
Circostanze
Tentativo ecc.
Commisurazione delle pene
Giustizia egemonica
•
•
•
•
Lenta affermazione dal secolo XIV in poi
Amministrata da apparati
Formalizzata
Dominata dalla scrittura
•
•
•
•
•
Presupposti:
Norme poste dall’autorità - ruolo dei giuristi
L’azione pubblica
La prova - potere d’inchiesta del giudice
La pena: signum imperii seu potestatis
•
•
•
•
•
•
Distributivo – retributivo
Condivisione – imposizione
Trattativa possibile – repressione inevitabile
Verticalizzazione di poteri
Vincolo orizzontale - soggezione verticale
Giustizia fondata sugli ordinamenti
• Tribunali supremi
– Decisiones: integrazione e omogeneità delle politiche giudiziarie
– Uniformità dello Stylus curiae
– Omogeneità delle prassi
Giuristi
• Practicae criminales
• Architrave dottrinale della giustizia
d’apparato
• Consuetudo iudicandi
• Ordo decidendi per il giudice
• Governo del processo
•
•
•
•
•
Practica fonte della vera interpretatio
Infinità di casi
Giurista fonde scienza ed esperienza
Crea un testo per i giudici artifices iustitiae
Scopo principale an, quomodo, quantum
della pena da applicare
• Crea l’impalcatura del processo dalla
notitia criminis alla sentenza
•
•
•
•
•
Accadimento del delitto
Raccolta di indizi materiali
Inculpatio
Ricerca delle prove
Confessione o convinctio
• I giuristi creano un diritto che ha origine nella pratica e lo
convertono in ius
• Consuetudo iudicandi diventa norma agendi
• Interpretatio funzionale agli interessi del potere politico
• Si affinano le cognizioni dei principi penalistici prodotti
interpretativamente nella stagione dei commentatori
Giustizia egemonica
•
•
•
•
•
Nuova concezione del penale
Delitto dal danno alla disobbedienza
Infrazione politica
Offesa alla res pubblica (già in Gandino)
Legittimità dell’azione del giudice de
quolibet maleficio
Scarica

Diritto penale