Accoglimento totale n. cronol. 441/2013 del 11/04/2013
RG n. 20160/2013
N. R.G. 20160/2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente
Giudice Relatore
Giudice
all’esito dell’udienza del
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 20160/2013 promosso da:
MARE S.A. (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO e dell’avv.
RICCIARDI STEFANO (RCCSFN74T21H703X) VIA FRANCESCO DAVERIO, 6 20122
MILANO ; elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso il difensore
avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO
RECLAMANTE/I
contro
TRAFOMEC INTERNATIONAL SRL IN LIQ. (C.F. 05447750967) con il patrocinio dell’avv.
STOPPA NADIA e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA B. TELESIO, 2 20100 MILANO
presso il difensore avv. STOPPA NADIA
RECLAMATO/I
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con il ricorso in esame l'istante propone reclamo avverso l'ord. 27.2.13 con cui il primo giudice ha
respinto la domanda di sospensione delle delibere assembleari assunte in data 12.7.12 della società
TRAFOMEC INTERNATIONAL srl di riapprovazione del bilancio di esercizio 2010 (a fronte di
giudizio di impugnazione già pendente nei confronti di precedente delibera di approvazione del
medesimo bilancio), approvazione del bilancio di esercizio 2011, sostituzione del liquidatore già in
precedenza nominato e poi dimissionario.
Nella specie la parte ripropone i medesimi motivi di doglianza già proposti innanzi al primo giudice
e relativi
i) innanzitutto all'iter di formazione della maggioranza assembleare, in ragione di voto determinante
espresso da soggetto in tesi non legittimato (custode giudiziario nominato nell'ambito di procedura
esecutiva di pignoramento nonostante la successiva emissione di sequestro preventivo penale ex art
321 cpp, con la nomina di diverso custode della medesima partecipazione in TRAFOMEC),
ii)in secondo luogo alla asserita violazione dei principi di chiarezza e verità di entrambi i bilanci in
oggetto, in tesi ingiustificatamente gravati del peso di perdite in realtà inesistenti.
Il Collegio osserva preliminarmente che nel caso di specie non risulta controversia tra le parti circa
l'astratta sospendibilità delle delibere impugnate, secondo valutazione qui pienamente condivisa alla
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dott. Vincenzo Perozziello
dott. Angelo Mambriani
dott. Guido Vannicelli
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Al riguardo, a fronte della nuova disciplina di cui agli artt 2470-2472 cc, pare senzaltro corretta la
valutazione del primo giudice circa la necessità di fare riferimento, ai fini della verifica della
legittimazione al diritto di voto, al dato formale di una intervenuta iscrizione dei vincoli de quo
presso il registro delle imprese; si ritiene invece non condivisibile il tentativo di risolvere il
problema della evidenziata situazione di compresenza di due distinti provvedimenti giurisdizionali
di nomina di due diversi custodi (e dunque di distinti titoli di legittimazione al voto assembleare in
capo a soggetti diversi) attraverso rinvio al principio della anteriorità della trascrizione dei rispettivi
provvedimenti ex art. 2915 cc.
Sul punto si osserva innanzitutto come già all'interno del codice tale principio non sia affatto
assunto come assoluto ed esclusivo dal legislatore, tanto è che proprio in riferimento alla
attribuzione del diritto di voto il potenziale conflitto tra creditore pignoratizio e custode
sequestratario risulta comunque risolto in favore del secondo, evidentemente nella ritenuta
irrilevanza della anteriorità della trascrizione e piuttosto in ragione della diversa funzione dei
vincoli così imposti sul bene in questione
- esattamente in tal senso v Cass 1716/98 "nella ipotesi in cui i beni pignorati costituiscano oggetto
di sequestro giudiziario è imprescindibile farsi luogo allo spossessamento del bene in capo al
possessore o detentore, al fine della relativa attribuzione al custode sequestratario"; nel medesimo
senso, da ultimo, Cass 22860/07 per cui l'attribuzione al custode "in vista delle finalità proprie del
suo ufficio presuppone lo spossessamento anche del creditore pignoratizio"; non pare invece in
alcun modo pertinente in relazione al caso di specie la riserva proposta dalla menzionata Cass
22860/07 al precedente di cui Cass 11950/93 (qui invocato da parte reclamata) che attiene al
diverso profilo della ritenuta continuità ininterrotta del rapporto privatistico di deposito in una
specifica ipotesi di sequestro penale di somme depositate su libretto di risparmio c/c con nomina a
custode della medesima banca già depositaria.
Muovendo in tal senso dalla peculiare funzione che all'interno dell'ordinamento risultano svolgere i
diversi vincoli qui in esame, quale emergente alla stregua dei rispettivi presupposti formali di
assunzione, pare agevole constatare che il vincolo del pignoramento vede limitata la sua funzione
nel garantire il soddisfacimento delle ragioni di un singolo creditore nei confronti della persona che
risulti titolare del bene e in tale contesto il sistema della trascrizione viene adeguatamente a
dirimere il potenziale conflitto tra soggetti titolari di diritti omogenei - ma l'intera disciplina
privatistica qui richiamata "pre-suppone", implicitamente ma necessariamente, la libera
negoziabilità del bene oggetto di vincolo, laddove il provvedimento di sequestro penale,
collocandosi in una diversa dimensione propriamente pubblicistica ("quale tipicamente posto a
garanzia di interessi costituzionalmente rilevanti" - Cass 21858/05), è chiamato ad incidere proprio
sulla (necessariamente pregiudiziale) libera disponibilità del bene nei rapporti erga omnes.
In simile ottica assolutamente esemplare appare il confronto tra l'ipotesi limite di confisca
obbligatoria (cui il sequestro penale può essere funzionale) "delle cose, la fabbricazione, l'uso, il
porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato" (art 240 cpv n 2 cp) e l'ampio
potere di cui gode il debitore di sostituire una somma di denaro ai beni pignorati ex art 495 cpc: di
qui l'agevole constatazione della costitutiva diversità di piani in cui si collocano le procedure di
pignoramento e di sequestro penale a confronto e la conseguente inconferenza dei principi di cui
all'art 2915 cc per la risoluzione delle ipotesi di conflitto all'esame (atteso che, in tutta evidenza, il
menzionato vincolo di indisponibilità assoluta posto dalla norma penale varrebbe indiscutibilmente
anche nei confronti del creditore pignorante estraneo al reato). Proseguendo quindi secondo il
medesimo iter logico pare agevole in particolare apprezzare, quale dato strettamente formale, che il
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luce di una lettura del riferimento normativo alla sospensione della "esecuzione" delle delibere
come sospensione degli effetti giuridici non ancora esauriti delle stesse. Muovendo da tale
premessa, si ritiene qui di dover condividere i preliminari rilievi in diritto proposti dal reclamante
sub i).
provvedimento di sequestro penale (e di nomina di custode), nella sua tipica funzione pubblicistica
di evitare la libera disponibilità di cose pertinenti al reato, presuppone una valutazione in fatto di un
concreto "pericolo" ex art 321 comma 1° ovvero di assoggettabilità a confisca (ex art 321 comma
2°) che in via di principio investe tutte quante le circostanze del caso concreto al momento della
emissione della misura, tra le quali, in astratto, inevitabilmente anche l'eventuale compresenza di un
già nominato custode in ambito civilistico - laddove eventuali ragioni ostative alla emissione o
mantenimento della misura sono piuttosto destinate a trovare nel sistema adeguata tutela "su un
piano diverso, con la possibilità di impugnare davanti al giudice penale, in sede di riesame o di
appello, il provvedimento cautelare o di chiedere al medesimo giudice la revisione della portata del
sequestro", sull'essenziale presupposto che "il sequestro penale preventivo è posto a garanzia di
interessi costituzionalmente rilevanti" (così in particolare Cass 21858/05, con specifico riferimento
alla tutela delle ragioni del socio che veda assoggettata a sequestro penale la propria quota di
partecipazione e in particolare all'esercizio del diritto di voto, con argomentazione di portata così
ampia da ricomprendere in tutta evidenza la posizione di qualunque soggetto che sul bene
assoggettato a sequestro penale possa vantare una pretesa formalmente tutelata dall'ordinamento).
Alla stregua di tale principio si ritiene pertanto che la legittimazione esclusiva del custode nominato
in sede di sequestro penale discenda automaticamente (non già da una qualche gerarchia di rapporti
tra giudice civile e giudice penale ma) dalla necessaria pregiudizialità (logica e sistematica) delle
funzioni assegnate dall'ordinamento al sequestro penale.
Tale valutazione in ordine all'iter di formazione della volontà assembleare quale emergente dalle
delibere impugnate risulta all'evidenza del tutto assorbente di ogni altra eccezione invece relativa al
merito delle medesime delibere (in particolare per quanto attiene alle delibere di approvazione del
bilancio) e quindi esime da ogni ulteriore esigenza di esame per quanto attiene i profili di fumus
boni iuris sotteso all'originario ricorso cautelare e al presente reclamo.
Sotto il distinto profilo del dovuto bilanciamento tra opposte esigenze di tutela previsto ex art 2378
comma 4° cc, ritiene d'altro canto il Collegio che la peculiare natura del vizio rilevato nella
formazione della asserita volontà assembleare, alla luce anche del voto contrario alla ratifica delle
delibere in esame da parte della maggioranza dei soggetti da reputarsi (fin dall'origine) legittimati al
voto, faccia in realtà venir meno nel caso di specie l'astratta contrapposizione cui la norma di legge
fa riferimento, senzaltro superata dalla prioritaria esigenza di rimettere immediatamente i soci
effettivamente legittimati al voto nelle condizioni di esprimersi finalmente sui nodi controversi
assumendosene le relative responsabilità, proprio nell'interesse della società alla assunzione di
delibere che possano legittimamente aspirare ad uno statuto di stabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale,
in accoglimento del reclamo di parte,
sospende l'esecuzione delle delibere di nomina/sostituzione del liquidatore e di approvazione dei
bilanci di esercizio 2010 e 20111 della resistente società TRAFOMEC INTERNATIONAL srl in
liquidazione.
rinvia agli esiti del già pendente giudizio di merito ogni determinazione in tema di spese di lite.
Milano, 24.4.13
Il Presidente
dott.
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