Accoglimento totale n. cronol. 441/2013 del 11/04/2013 RG n. 20160/2013 N. R.G. 20160/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Presidente Giudice Relatore Giudice all’esito dell’udienza del nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 20160/2013 promosso da: MARE S.A. (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO e dell’avv. RICCIARDI STEFANO (RCCSFN74T21H703X) VIA FRANCESCO DAVERIO, 6 20122 MILANO ; elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO RECLAMANTE/I contro TRAFOMEC INTERNATIONAL SRL IN LIQ. (C.F. 05447750967) con il patrocinio dell’avv. STOPPA NADIA e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA B. TELESIO, 2 20100 MILANO presso il difensore avv. STOPPA NADIA RECLAMATO/I Ha emesso la seguente ORDINANZA Con il ricorso in esame l'istante propone reclamo avverso l'ord. 27.2.13 con cui il primo giudice ha respinto la domanda di sospensione delle delibere assembleari assunte in data 12.7.12 della società TRAFOMEC INTERNATIONAL srl di riapprovazione del bilancio di esercizio 2010 (a fronte di giudizio di impugnazione già pendente nei confronti di precedente delibera di approvazione del medesimo bilancio), approvazione del bilancio di esercizio 2011, sostituzione del liquidatore già in precedenza nominato e poi dimissionario. Nella specie la parte ripropone i medesimi motivi di doglianza già proposti innanzi al primo giudice e relativi i) innanzitutto all'iter di formazione della maggioranza assembleare, in ragione di voto determinante espresso da soggetto in tesi non legittimato (custode giudiziario nominato nell'ambito di procedura esecutiva di pignoramento nonostante la successiva emissione di sequestro preventivo penale ex art 321 cpp, con la nomina di diverso custode della medesima partecipazione in TRAFOMEC), ii)in secondo luogo alla asserita violazione dei principi di chiarezza e verità di entrambi i bilanci in oggetto, in tesi ingiustificatamente gravati del peso di perdite in realtà inesistenti. Il Collegio osserva preliminarmente che nel caso di specie non risulta controversia tra le parti circa l'astratta sospendibilità delle delibere impugnate, secondo valutazione qui pienamente condivisa alla Pagina 1 http://bit.ly/15MrZ7G Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 dott. Vincenzo Perozziello dott. Angelo Mambriani dott. Guido Vannicelli Accoglimento totale n. cronol. 441/2013 del 11/04/2013 RG n. 20160/2013 Al riguardo, a fronte della nuova disciplina di cui agli artt 2470-2472 cc, pare senzaltro corretta la valutazione del primo giudice circa la necessità di fare riferimento, ai fini della verifica della legittimazione al diritto di voto, al dato formale di una intervenuta iscrizione dei vincoli de quo presso il registro delle imprese; si ritiene invece non condivisibile il tentativo di risolvere il problema della evidenziata situazione di compresenza di due distinti provvedimenti giurisdizionali di nomina di due diversi custodi (e dunque di distinti titoli di legittimazione al voto assembleare in capo a soggetti diversi) attraverso rinvio al principio della anteriorità della trascrizione dei rispettivi provvedimenti ex art. 2915 cc. Sul punto si osserva innanzitutto come già all'interno del codice tale principio non sia affatto assunto come assoluto ed esclusivo dal legislatore, tanto è che proprio in riferimento alla attribuzione del diritto di voto il potenziale conflitto tra creditore pignoratizio e custode sequestratario risulta comunque risolto in favore del secondo, evidentemente nella ritenuta irrilevanza della anteriorità della trascrizione e piuttosto in ragione della diversa funzione dei vincoli così imposti sul bene in questione - esattamente in tal senso v Cass 1716/98 "nella ipotesi in cui i beni pignorati costituiscano oggetto di sequestro giudiziario è imprescindibile farsi luogo allo spossessamento del bene in capo al possessore o detentore, al fine della relativa attribuzione al custode sequestratario"; nel medesimo senso, da ultimo, Cass 22860/07 per cui l'attribuzione al custode "in vista delle finalità proprie del suo ufficio presuppone lo spossessamento anche del creditore pignoratizio"; non pare invece in alcun modo pertinente in relazione al caso di specie la riserva proposta dalla menzionata Cass 22860/07 al precedente di cui Cass 11950/93 (qui invocato da parte reclamata) che attiene al diverso profilo della ritenuta continuità ininterrotta del rapporto privatistico di deposito in una specifica ipotesi di sequestro penale di somme depositate su libretto di risparmio c/c con nomina a custode della medesima banca già depositaria. Muovendo in tal senso dalla peculiare funzione che all'interno dell'ordinamento risultano svolgere i diversi vincoli qui in esame, quale emergente alla stregua dei rispettivi presupposti formali di assunzione, pare agevole constatare che il vincolo del pignoramento vede limitata la sua funzione nel garantire il soddisfacimento delle ragioni di un singolo creditore nei confronti della persona che risulti titolare del bene e in tale contesto il sistema della trascrizione viene adeguatamente a dirimere il potenziale conflitto tra soggetti titolari di diritti omogenei - ma l'intera disciplina privatistica qui richiamata "pre-suppone", implicitamente ma necessariamente, la libera negoziabilità del bene oggetto di vincolo, laddove il provvedimento di sequestro penale, collocandosi in una diversa dimensione propriamente pubblicistica ("quale tipicamente posto a garanzia di interessi costituzionalmente rilevanti" - Cass 21858/05), è chiamato ad incidere proprio sulla (necessariamente pregiudiziale) libera disponibilità del bene nei rapporti erga omnes. In simile ottica assolutamente esemplare appare il confronto tra l'ipotesi limite di confisca obbligatoria (cui il sequestro penale può essere funzionale) "delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato" (art 240 cpv n 2 cp) e l'ampio potere di cui gode il debitore di sostituire una somma di denaro ai beni pignorati ex art 495 cpc: di qui l'agevole constatazione della costitutiva diversità di piani in cui si collocano le procedure di pignoramento e di sequestro penale a confronto e la conseguente inconferenza dei principi di cui all'art 2915 cc per la risoluzione delle ipotesi di conflitto all'esame (atteso che, in tutta evidenza, il menzionato vincolo di indisponibilità assoluta posto dalla norma penale varrebbe indiscutibilmente anche nei confronti del creditore pignorante estraneo al reato). Proseguendo quindi secondo il medesimo iter logico pare agevole in particolare apprezzare, quale dato strettamente formale, che il Pagina 2 http://bit.ly/15MrZ7G Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 luce di una lettura del riferimento normativo alla sospensione della "esecuzione" delle delibere come sospensione degli effetti giuridici non ancora esauriti delle stesse. Muovendo da tale premessa, si ritiene qui di dover condividere i preliminari rilievi in diritto proposti dal reclamante sub i). provvedimento di sequestro penale (e di nomina di custode), nella sua tipica funzione pubblicistica di evitare la libera disponibilità di cose pertinenti al reato, presuppone una valutazione in fatto di un concreto "pericolo" ex art 321 comma 1° ovvero di assoggettabilità a confisca (ex art 321 comma 2°) che in via di principio investe tutte quante le circostanze del caso concreto al momento della emissione della misura, tra le quali, in astratto, inevitabilmente anche l'eventuale compresenza di un già nominato custode in ambito civilistico - laddove eventuali ragioni ostative alla emissione o mantenimento della misura sono piuttosto destinate a trovare nel sistema adeguata tutela "su un piano diverso, con la possibilità di impugnare davanti al giudice penale, in sede di riesame o di appello, il provvedimento cautelare o di chiedere al medesimo giudice la revisione della portata del sequestro", sull'essenziale presupposto che "il sequestro penale preventivo è posto a garanzia di interessi costituzionalmente rilevanti" (così in particolare Cass 21858/05, con specifico riferimento alla tutela delle ragioni del socio che veda assoggettata a sequestro penale la propria quota di partecipazione e in particolare all'esercizio del diritto di voto, con argomentazione di portata così ampia da ricomprendere in tutta evidenza la posizione di qualunque soggetto che sul bene assoggettato a sequestro penale possa vantare una pretesa formalmente tutelata dall'ordinamento). Alla stregua di tale principio si ritiene pertanto che la legittimazione esclusiva del custode nominato in sede di sequestro penale discenda automaticamente (non già da una qualche gerarchia di rapporti tra giudice civile e giudice penale ma) dalla necessaria pregiudizialità (logica e sistematica) delle funzioni assegnate dall'ordinamento al sequestro penale. Tale valutazione in ordine all'iter di formazione della volontà assembleare quale emergente dalle delibere impugnate risulta all'evidenza del tutto assorbente di ogni altra eccezione invece relativa al merito delle medesime delibere (in particolare per quanto attiene alle delibere di approvazione del bilancio) e quindi esime da ogni ulteriore esigenza di esame per quanto attiene i profili di fumus boni iuris sotteso all'originario ricorso cautelare e al presente reclamo. Sotto il distinto profilo del dovuto bilanciamento tra opposte esigenze di tutela previsto ex art 2378 comma 4° cc, ritiene d'altro canto il Collegio che la peculiare natura del vizio rilevato nella formazione della asserita volontà assembleare, alla luce anche del voto contrario alla ratifica delle delibere in esame da parte della maggioranza dei soggetti da reputarsi (fin dall'origine) legittimati al voto, faccia in realtà venir meno nel caso di specie l'astratta contrapposizione cui la norma di legge fa riferimento, senzaltro superata dalla prioritaria esigenza di rimettere immediatamente i soci effettivamente legittimati al voto nelle condizioni di esprimersi finalmente sui nodi controversi assumendosene le relative responsabilità, proprio nell'interesse della società alla assunzione di delibere che possano legittimamente aspirare ad uno statuto di stabilità. P.Q.M. Il Tribunale, in accoglimento del reclamo di parte, sospende l'esecuzione delle delibere di nomina/sostituzione del liquidatore e di approvazione dei bilanci di esercizio 2010 e 20111 della resistente società TRAFOMEC INTERNATIONAL srl in liquidazione. rinvia agli esiti del già pendente giudizio di merito ogni determinazione in tema di spese di lite. Milano, 24.4.13 Il Presidente dott. Pagina 3 http://bit.ly/15MrZ7G Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Accoglimento totale n. cronol. 441/2013 del 11/04/2013 RG n. 20160/2013