Governo Berlusconi e
conflitto d’interessi
Un anno di leggi e provvedimenti
Studio realizzato da Giovanna Melandri per conto
dell’Associazione “Aprile. Per la sinistra”
(a cura di Lucia Urciuoli - Aggiornato al 15 Novembre 2002)
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Quella che segue è una breve rassegna, ordinata cronologicamente,
delle norme contenute in leggi emanate dopo la formazione del
Governo Berlusconi e fino alla metà di novembre del 2002
rispetto alle quali è possibile formulare l’ipotesi che
rappresentino casi evidenti di norme che realizzano un reale
conflitto tra gli interessi generali e gli interessi privati del
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e delle aziende che a
lui fanno capo, o anche di altri Ministri o esponenti della
maggioranza.
Segue una identica analisi fatta sui Disegni di legge di iniziativa
del Governo ancora in discussione alle Camere.
Conclude una scheda su alcuni progetti di legge presentati da
alcuni autorevoli e rappresentativi esponenti della maggioranza
parlamentare su alcuni temi particolarmente delicati come la
giustizia, la disciplina del sistema radiotelevisivo e la disciplina
dei mercati.
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Leggi approvate
Legge 3 Ottobre 2001, n. 366, “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”
La presente legge ha attribuito al Governo una delega molto ampia – che il Governo ha esercitato con atti successivi - a riscrivere
il diritto societario, ad es. a riscrivere la normativa in materia di falso in bilancio
Art. 11.(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali)
1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:

prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi: falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previstedalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci o il
pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta
dalla legge;
Finché non è risolto il problema del conflitto d’interessi in maniera tale da separare lo svolgimento di incarichi di governo con la
proprietà o lo svolgimento di attività d’impresa in settori interessati da atti di governo, esiste ipotesi di conflitto ogni
qualvolta un atto legislativo, anche se rivolto alla generalità delle imprese, possa andare a riguardare e ad incidere
direttamente ed in maniera impropria su ogni attività imprenditoriale o ogni vicenda processuale legata a Silvio Berlusconi,
con un immediato ed evidente vantaggio per la sua persona o per le aziende del gruppo Mediaset.
Nel caso di specie valgano le valutazioni in merito alla depenalizzazione di alcuni reati societari e alla riscrittura delle norme
penali per reati come il falso in bilancio, oggetto da tempo di procedimenti giudiziari nei confronti di aziende del gruppo
Mediaset.
CONTINUA
3
Varrà la pena di riportare a solo titolo di esempio le norme del:
Decreto legislativo 11 Aprile 2002, n. 61 “Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali a
norma dell’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 336”
Le previsioni di attuazione della delega contenuta nell’art. 11della legge 366 del 2001, contenute nei decreti legislativi di
attuazione, depenalizzano gran parte dei reati societari o diminuiscono le sanzioni ed i tempi di prescrizione per questi tipi di
reato. La diminuzione, per il falso in bilancio, dei termini di prescrizione (da 15 a 7 anni e mezzo) e delle pene (da 1 a 4 anni
per le società quotate, da 6 mesi a 3 anni per quelle non quotate, da 6 mesi a un anno e sei mesi se non comporta un danno
patrimoniale), la procedibilità solo su querela per le società non quotate e la nuova rubricazione come reati di “danno” e non
più di “pericolo” si rivolgono con favore alle vicende societarie del Presidente del Consiglio, con particolare riferimento alla
reale possibilità di far saltare inchieste e processi in corso come quelli per i casi “All Iberian” (accertamenti sul bilancio
consolidato del Gruppo Fininvest per gli anni 1989- 95 per i quali si ipotizza un falso in bilancio per circa 1.500 miliardi di
vecchie lire) o dei fondi neri utilizzati dal Milan per l’acquisto di giocatori come Gigi Lentini)
(nb. è notizia del 4 Luglio 2002 l’avvenuta caduta in prescrizione di quest’ultima vicenda a causa della nuova disciplina dell’art.
2621 del Codice Civile mentre nel processo All Iberian il Pm Greco nel mese di novembre, evitata l’archiviazione, ha chiesto,
non ottenendolo, il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea affinchè
valutassero l’incostituzionalità e la contrarietà alle direttive comunitarie e alle norme Ocse della nuova disciplina).
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Leggi approvate
Legge 5 Ottobre 2001, n. 367, “Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra Italia e Svizzera ...nonché modifiche del codice di
procedura penale”
Art. 13. 1. All’articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La violazione delle norme di cui all’articolo 696, comma 1, riguardanti l’acquisizione o la trasmissione di documenti o di
altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all’estero comporta l’inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti
o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è
vincolata al rispetto di tali condizioni.

1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ai sensi
dell’articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall’autorità straniera sono inutilizzabili.

1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti
inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis".
Art. 18. 1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle
indagini preliminari ovvero nei quali è in corso o deve aver luogo l’udienza preliminare.
2. Quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l’eventuale causa di
nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità
degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con
ordinanza appellabile ai sensi dell’articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 304
del medesimo codice.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati di cui all’articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia
cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell’articolo 304, comma 1, del medesimo
codice. Restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 304 del codice di procedura penale.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai
sensi dell’articolo 159 del codice penale.
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Sono noti gli effetti processuali arrecati dall’entrata in vigore di queste norme su molti procedimenti in corso
che vedono coinvolte imprese facenti capo al Presidente del Consiglio, la cui applicazione è stata peraltro
già richiesta all’indomani dell’approvazione definitiva della norma, da parte di soggetti coinvolti in
processi in corso (es. SME-Ariosto) che riguardano in maniera diretta o indiretta attività del gruppo
Mediaset – Fininvest direttamente riconducibili a Silvio Berlusconi.
Il Disegno di legge di ratifica dell’Accordo sottoscritto nel settembre del 1998 tra Italia e Svizzera è stato
stravolto, nel corso dell’esame, da emendamenti di numerosi senatori di Forza Italia tra cui il sen.
Marcello dell’Utri, emendamenti accolti in commissione ed in Aula con favore dal Governo.
L’art. 13 nel riformare l’art. 729 del codice di procedura penale commina la più grave delle sanzioni
processuali, l’inutilizzabilità (prevista dal codice solo per le prove la cui raccolta violi diritti e garanzie
fondamentali) per irregolarità formali o di trasmissione delle prove o dei documenti formati attraverso le
rogatorie. Il tutto al fine di creare un vero e proprio “cordone protettivo” in favore dei deputati –imputati.
Proprio relativamente all’art. 13 è stata espressa la volontà di procedere a referendum abrogativo.
L’art. 18 e l’art. 20 poi, non previsti dal testo base del Disegno di legge ma inseriti al Senato sulla base di un
emendamento di Forza Italia presentato dal presidente della Commissione sen. Centaro, introducono un
regime procedurale e transitorio teso a fornire immediatamente un’insperata “ancora di salvezza”
processuale ad imputati di procedimenti in corso la cui tempistica è stata così “sincronizzata” in maniera
perfetta all’andamento dei lavori del Parlamento. I primi due commi dell’art. 18 rendono infatti,
immediatamente inutilizzabili in tutti i gradi del processo, anche in Cassazione i documenti e le prove
acquisite per rogatoria per i quali si possa far valere un vizio formale o di trasmissione (es. un timbro, un
bollo). L’art. 20 ha escluso la “vacatio legis” è reso immediatamente applicabile la norma.
Giova ricordare che all’aggressività, questo attacco alle norme di procedura penale ha aggiunto una certa
grossolanità. La maggior parte delle corti giudicanti, infatti, in sede di applicazione di questa norma ha
continuato a conformarsi agli accordi internazionali.
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Leggi approvate
Legge 18 Ottobre 2001, n. 383 “Primi interventi per il rilancio dell’economia”.
Art. 2 Delega al Governo in materia ambientale.
Vedi quanto detto nelle pagine successive proposito del provvedimento “Lunardi”.
Capo II Art. 4 “Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo”.

Comma 1” E’ escluso dall’imposizione di reddito d’impresa il 50% del volume degli investimenti in beni strumentali
realizzati nel periodo d’imposta in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge e nell’intero periodo di imposta
successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.”.

Comma 4. “Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere
sospese, l’ampliamento e la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi
anche medianti contratti di locazione finanziaria”.
Fatta salva ogni valutazione sugli effetti del provvedimento nei confronti della generalità dei destinatari, di quanto Mediaset può
avvantaggiarsene? Va rilevato, infatti, a proposito della detassazione degli utili reinvestiti contenuta in questa legge che essa
è copia conforme della previsione contenuta nell’analogo provvedimento emanato dallo stesso Tremonti come Ministro
dell’Economia del primo Governo Berlusconi nel 1994.
Relativamente alla legge del 1994 è ancora in corso un procedimento presso la Commissione Europea che sta valutando l’ipotesi
che tale legge e la sua circolare applicativa abbiano procurato un indebito vantaggio fiscale a Mediaset, configurando così
un caso di aiuti di Stato che, se provato, comporterebbe una multa per l’Italia.La vicenda è relativa al contestato acquisto da
parte di Mediaset nei confronti della casa madre Fininvest di diritti televisivi per oltre 2000 miliardi di lire nel 1994-95,
attraverso la presentazione dell’operazione come “nuovo investimento” ai sensi della legge Tremonti. Si contestano i
caratteri di “novità” di un’operazione di acquisto di diritti già utilizzati da altri, e la pretesa di configurare come
“investimento” nient’altro che un’operazione di ristrutturazione tra società dello stesso gruppo.
Va, infine, ricordato a proposito di questa norma, anche se non direttamente connesso con il tema conflitto d’interesse, che questa
legge sarà quasi certamente una delle prime “vittime eccellenti” delle disposizioni contenute nel recente decreto cosiddetto
“tagliaspese” (Dl 6 settembre 2002, n. 194) che stabilisce il blocco delle leggi di spesa scoperte finanziariamente.
Capo VI. Art 13 “Abolizione dell’imposta sulle successioni e donazioni”
Riguardando tale norma non solo le successioni ma anche gli atti di liberalità tra vivi vale lo stesso discorso di cui sopra.
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Leggi approvate
Legge 21 dicembre 2001, n. 403 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attività produttive” (cd. legge “Lunardi”).
Questa legge contiene all’interno un serie di deleghe al Governo volte a riscrivere quasi completamente le norme relative alla
realizzazione di opere infrastrutturali. Quest’opera di profonda riscrittura delle norme è funzionale alla realizzazione dei
grandi cantieri promessi da Berlusconi in campagna elettorale.
L’intera legge prefigura “in sé” un ipotetico conflitto d’interessi del Ministro Lunardi, che ha dismesso la proprietà della società
“Rocksoil”, principale società del settore progettazione e realizzazione di gallerie, ma nei confronti di moglie e figli. Lunardi
si è “disfatto”, intestandole alla propria famiglia, di società quali la Rocksoil e la Stone srl e di un’attività di progettazione
di gallerie stradali e ferroviarie (sono 33 i tunnel dell’AV progettati dalle società di Lunardi) in rapporto con le
concessionarie autostradali (le società di Lunardi hanno contribuito alla realizzazione di progetti quali la Variante di Valico
Firenze-Bologna, il tunnel del Monte Bianco, il passante di Mestre, la Livorno-Civitavecchia, la Salerno-Reggio Calabria) e
con i General Contractor, scelti a trattativa privata, per la realizzazione dell’AV (sono 33 i tunnel progettati dalla Rocksoil).
Tutti i progetti autostradali ricordati, nonché il rilancio in ambito nazionale del progetto dell’Alta Velocità ferroviaria, dopo la
battuta di arresto legata alla verifica iniziata nel 1996 e la conversione del progetto in Alta Capacità, sono contenuti nella
Delibera CIPE del 21 dicembre 2001 che individua l’elenco delle circa 250 opere strategiche ai sensi della Legge Obiettivo.
n.b: Lo scorso 2 Agosto, infine, il Governo ha presentato il Primo Programma delle infrastrutture strategiche, al cui interno vi
sono i progetti dell’Alta Velocità che vedono coinvolte le imprese che fanno capo a Lunardi e ben tre dei progetti di lavori
autostradali sopraelencati che coinvolgono la Rocksoil (Passante di Mestre, Livorno – Civitavecchia e Salerno – Reggio
Calabria)
(CONTINUA)
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Solo a titolo d’esempio dell’enorme discrezionalità affidata a Ministro delle Infrastrutture e Governo in materia di opere
infrastrutturali si possono citare:
Art.1. “Il programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale
da realizzare è adottato su proposta dei Ministri competenti”
Art. 2. Viene affidato al Governo il compito di emanare decreti legislativi in materia di revisione delle procedure di VIA e di
autorizzazione integrata ambientale. Inoltre, alla lettera h tra i principi informatori dei decreti delegati si inserisce
“l’introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici”.
Si segnala inoltre, a proposito delle attività della Rocksoil, attiva nella progettazione e realizzazione di gallerie:
Art. 17 “Il comma 3, lettera b, dell’art. 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell’art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997 si
interpretano nel senso che le terre e rocce di scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e perciò sono escluse
dall’ambito d’applicazione del medesimo decreto, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo da sostanze
inquinanti derivanti dall’attività di escavazione, perforazione e costruzione”
Va ricordato, infine, che ai sensi di questa legge il Governo è delegato ad emanare entro il dicembre 2002 un D. Lgs volto alla
riscrittura del testo Unico del 2001 sull’edilizia (la cui entrata in vigore viene peraltro prorogata a ripetizione – v. nota nelle
pagine seguenti), settore nel quale operano società del settore edilizio-immobiliare legate allo stesso Berlusconi o in ogni
caso società, come Edilnord, che dallo stesso gruppo Fininvest – Mediaset, sono state recentemente vendute a terzi (Pirelli)
facendo sorgere il legittimo dubbio che sulla loro valutazione economica complessiva e sulla determinazione del conseguente
prezzo di vendita abbia potuto influire la promessa più o meno esplicita o la prospettiva di interventi normativi ”favorevoli”
nel settore.
L’art. 14 del Decreto attuativo della Legge Obiettivo (Decreto Legislativo 190 del 20 Agosto 2002), infine, detta disposizioni in
materia processuale. L'articolo in esame infatti definisce come di preminente interesse nazionale la sollecita realizzazione
dell'opera, anche quando venga aperto un procedimento su un determinato progetto o contratto da parte della giustizia
amministrativa. Questa norma è in contrasto con la recente riforma della giustizia amministrativa, ed in evidente violazione
della Costituzione.
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Leggi approvate
Legge 23 Novembre 2001, n. 410, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2001,n. 351
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppi dei fondi comuni di investimento immobiliare”.
Art. 2 “Il Ministro dell’Economia è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più
società... aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblico. Le società possono essere costituite anche con
atto unilaterale del Ministro dell’Economia”.
tali previsioni sono state confermate dall’approvazione del cosiddetto decreto “salva-deficit” (Legge 15 giugno 2002, n.112)
Vedi quanto già detto a proposito delle norme operanti nel settore dell’edilizia. Ma, in tal senso va visto con particolare attenzione
anche:
Art. 5. (Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare)
1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d), è
aggiunta la seguente:
Il Ministro del Tesoro…determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni d’investimento con riguardo:
….
"d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in
fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o
prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;".
CONTINUA
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1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera
b) è sostituita dalle seguenti:
Il Regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
….
"b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della
società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un
limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo
ai soggetti suddetti;";
"b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del
rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale
degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque
prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore
degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto
di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto
disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.
In base a queste disposizioni il Ministero dell’Economia lo scorso 29 Luglio ha modificato il Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, “Testo Unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria” e trasmesso, il 20 settembre, la bozza di Regolamento di attuazione al
Consiglio di Stato per il prescritto parere. Concretamente ciò significa che oggi è consentita una cosa che,
per esigenza di trasparenza dei mercati, non era consentita fino ad ora e cioè che una quota sino al 60%
del capitale di un fondo immobiliare chiuso possa essere investita in beni di proprietà della Società di
Gestione del Risparmio che gestisce il fondo stesso.
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Tradotta nel concreto della pratica del conflitto d’interessi va ricordato che Berlusconi, in rapida
successione cronologica prima ha venduto mesi fa la certo non promettente e florida Edilnord
di proprietà di Mediaset alla Pirelli Real Estate di Tronchetti Provera ad una valore ritenuto
dai più ben superiore al suo reale valore di mercato, poi ha emanato una norma di“favore”
che di fatto consente alla stessa Pirelli Real Estate, di fare una cosa che non era consentita
fino ad ora e cioè conferire beni di sua proprietà, ivi compresi quelli della stessa Edilnord, ad
uno dei suoi fondi immobiliari. Insomma Berlusconi-imprenditore ha realizzato un proprio
interesse imprenditoriale (disfarsi di una società in perdita e ricompensare Tronchetti
Provera che, oltre a questo favore, gli aveva fatto anche quello di “affossare” la Sette)
garantendo successivamente come Capo del Governo una succulenta modifica normativa che
ha “indorato” la pillola a Pirelli e rovesciato esclusivamente sul mercato tutti i rischi
dell’operazione. Nel primo semestre 2002 Pirelli Real Estate ha fatto segnare un più 445%
nell’utile netto consolidato rispetto al primo semestre del 2001.
E’ notizia del 21 Ottobre che il Consiglio di Stato ha rinviato al Ministero
dell’Economia la bozza di Regolamento trasmessa lo scorso 20 settembre “con
osservazioni”. Nello specifico il Consiglio di Stato chiede ulteriori chiarimenti “invitando
alla cautela sulla percentuale del 60% di apporto di immobili al fondo da parte dei soci
della stessa Società di gestione del risparmio (sgr) o di società dello stesso gruppo. Ancora
una volta, dopo la disapplicazi0ne da parte dei gudici ordinari della nuova legge sulle
rogatorie, si conferma che quelle scritte in conflitto di interesse sono spesso “cattive
norme” o norme mal scritte.
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Leggi approvate
Legge 31 Dicembre 2001, n. 463, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 Novembre 2001, n. 411
recante proroghe e differimenti di termini”.
La conversione di questo decreto legge, peraltro reiterato, prevede proroghe dei termini per:
Art. 2 Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale
Art. 3: Misure di sostegno per le imprese televisive locali.
Ogni intervento normativo nel settore dell’emittenza radiotelevisiva riscontra profili di conflitto d’interesse con l’attività del
gruppo Mediaset.
Art. 5- Bis Proroga al 30 giugno 2002 dell’entrata in vigore del Testo Unico sull’edilizia (rispetto al quale peraltro la legge delega
“Lunardi” (legge 21 dicembre 2001, n. 443 art 1, comma 14) attribuisce al Governo la facoltà di emanare decreti legislativi
di modifica)
Vedi nota su settore edilizio. L’entrata in vigore del Testo Unico sull’edilizia è stata ulteriormente prorogata, al 30 giugno del
2003, dal Decreto Legge del 20 Giugno del 2002, n. 122 “Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, edilizia ed
espropri”, la cui conversione in legge è stata approvata in via definitiva dal Senato il 30 Luglio del 2002 (legge 1 Agosto
2002, n. 185)
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Leggi Approvate
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)"
Art. 33. Prevede la possibilità per il Ministero dei Beni Culturali, ai sensi della legge cosiddetta “Ronchey”, di “dare in
concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e
della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall’articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400”
La società Electa – Elemond, del gruppo Mondadori – che fa capo alle imprese del Presidente del Consiglio -, è uno dei principali
operatori nazionali nel settore dei cosiddetti servizi museali “aggiuntivi” (biglietterie, guide, mostre, bookshops). La legge
attribuisce al Ministero il compito di disciplinare con regolamento successivo la materia.
Ma un parere del Consiglio di Stato della fine di agosto ha stabilito che in materia di gestione dei beni culturali, trattandosi
oramai di competenza concorrente con le Regioni ai sensi delle modifiche recenti in senso federalista del Titolo V della
Costituzione, il Ministero non ha più potere regolamentare ma può al massimo emanare una normativa quadro
chiamando poi le regioni a definire la normativa di dettaglio. Di conseguenza viene meno la possibilità di applicare questa
norma, che fin dall’inizio l’opposizione aveva definito “un’inutile e dannosa fuga in avanti”
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Leggi Approvate
Legge 23 Aprile 2002, n. 73 “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare”
(approvata con ricorso al voto di fiducia)
Art. 1. Proroga dei termini fissati dal decreto legge 350 del 25 settembre 2001. (Scudo fiscale)
Finché non è sciolta in maniera tale da separare lo svolgimento di incarichi di governo con la
proprietà o lo svolgimento di attività d’impresa in settori interessati da atti di governo,
l’ipotesi di conflitto d’interesse esiste ogni qualvolta un atto legislativo possa andare a
riguardare ogni attività imprenditoriale legata al gruppo Mediaset.
Ciò vale anche per l’introduzione dello “scudo fiscale”, per l’ulteriore proroga dei termini per il
rientro dei capitali esportati irregolarmente (che è contenuta in questa legge) e per
l’annuncio di una sua ulteriore riproposizione, annuncio fatto dallo stesso Berlusconi
all’inaugurazione della Fiera del Levante di Bari ai primi di settembre.
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Leggi Approvate
Legge 6 Luglio 2002, n. 137 “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché di enti pubblici
Art. 7. (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e
diritto d’autore).
Comma 1. “Per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali,il Governo è delegato ad emanare…. uno o più decreti
legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:

a) beni culturali e ambientali; b) cinematografia; c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; d) sport; e)
proprietà letteraria e diritto d’autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 … si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: …. riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a
privati….
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni,
anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione
dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli
Stati dell’Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell’Istituto per il credito sportivo; garantire strumenti di
finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui
statuto dovrà assicurare un’adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell’ente e
la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall’esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.
La concessione di una delega così ampia al Governo con l’indicazione così ampia dei principi sopra indicati fa sorgere profili di
conflitto d’interessi nei confronti delle aziende del gruppo Mediaset che operano nel settore dei servizi museali aggiuntivi
(Electa – Elemond), della produzione e distribuzione cinematografica (Medusa, Cinemacinque) musicale, sportivo (ad es.
Milan) ed editoriale (Mondadori).
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Disegni di legge in corso di approvazione
(di iniziativa governativa)
Ddl 1707-b “Norme sul conflitto d’interessi”
(approvato dal Senato in seconda lettura il 4 Luglio 2002 e rinviato alla Camera, ove risulta assegnato alla I Commissione affari Costituzionali in sede
referente – attualmente in corso di esame in Commissione)
L’intero testo di questo Ddl configura una vera e propria “norma generale di chiusura” che impedisce– per le mille condizioni poste e per gli accorgimenti
che appaiono ritagliati attorno al profilo imprenditoriale di Silvio Berlusconi – che si possano qualificare come episodi di conflitto di interessi
l’emanazione di atti normativi palesemente ispirati alla finalità di perseguire interessi puntualmente attribuibili agli interessi privati dello stesso
Berlusconi.
Si ricordino le forti censure al provvedimento espresse dal Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza in sede di audizione al Senato lo
scorso 20 Marzo. Tesauro, Presidente di quella stessa Autorità a cui il Governo vorrebbe affidare il ruolo di controllore ha rilevato tra l’altro che “..i
parametri di orientamento per i compiti di accertamento rimessi all’Autorità restano alquanto imprecisati” e che il provvedimento “contiene una
definizione restrittiva di conflitto d’interessi” che “porta ad escludere la configurabilità di situazioni di conflitto d’interessi rispetto ad atti aventi
forza di legge”.
Quanto ai poteri attribuiti all’Autorità – estesi anche all’Autorità delle Comunicazioni dal Senato - continua Tesauro “andrebbero definiti più chiaramente”
in quanto “trattandosi degli effetti derivanti da un atto di legge in vigore, che tipo di rimedi possono essere ritenuti adeguati?”
17
Disegni di legge in corso di approvazione
(di iniziativa governativa)
Disegno di legge recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e delega al Governo per l’emanazione del Codice
della radiotelevisione”
(approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 Settembre 2002 – assegnato in sede referente alle commissioni VII Cultura e IX
Trasporti – l’esame in commissione è cominciato il 17 Ottobre)
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Ambito di applicazione e finalità)
Comma 1. La presente legge individua i principi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale
e locale, e adegua tale assetto agli sviluppi determinati dall’avvento della tecnologia digitale e dal processo di convergenza
tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni,
l’editoria, anche elettronica, ed internet in tutte le sue applicazioni.
Comma 2. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi
radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di
servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo, via satellite e con ogni altro mezzo di comunicazione
elettronica.
Art. 3. (Principi fondamentali)
Comma 1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo,inclusa la libertà di opinione e quella
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità
dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle
diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto
comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano.
Art. 5 (Principi a salvaguardia del pluralismo del sistema radiotelevisivo)
Comma 1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti
principi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità,
vietandosi qualsiasi atto o comportamento avente per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione
dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurandosi la trasparenza
degli assetti proprietari;
CONTINUA
18
CAPO II – TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 12. (Limiti al cumulo dei programmi televisivi o radiofonici).
Comma 1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive e radiofoniche in tecnica digitale, uno stesso
fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18 della legge 31luglio
1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o
più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
Questo articolo va letto insieme alle abrogazioni della legge 223 del 1990 (legge Mammì) e 249 del 1997 (legge Maccanico) e alle disposizioni transitorie e
finali dello stesso Disegno di legge, tra cui:
Art. 21. (Disciplina della fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale)
Comma 1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica i soggetti che
esercitano in base a norme di legge o regolamento o atti amministrativi o dell’autorità giudiziaria o altro atto comunque legittimante l’attività
radiotelevisiva, in ambito locale o nazionale, ancorchè privi di titolo abilitativo, sono autorizzati di diritto alla prosecuzione dell’esercizio e alla
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale.
Si vanificano cioè così (v. anche art. 22, che contiene l’obbligo per la Rai – e non per Mediaset - di spostare in digitale due canali entro il 1° Luglio 2003,
liberando così altre due frequenze e portandone il numero complessivo a ben 15) le previsioni della Legge Maccanico che avevano limitato il numero
delle frequenze radiotelevisive e stabilito il procedimento per l’invio su satellite della rete televisiva del gruppo Mediaset (posseduto al 48% da
Fininvest) che eccedeva i limiti consentiti e si sancisce la possibilità per Mediaset, grazie a questo “condono tombale” delle posizioni irregolari, di
confermare il suo assetto attuale con tre reti televisive (20% appunto delle 15 frequenze).
ART. 13 (Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato delle comunicazioni)
Comma 1. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i
soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. a), numero 5, della legge
31 luglio 1997, n. 249 non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18 della legge
31 luglio 1997, n. 249, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.
Comma 2. I ricavi di cui al comma 1 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità
nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da
offerte televisive a pagamento, da vendite di beni ed abbonamenti, la prestazione di servizi.
L’inserimento di moltissime nuove voci rispetto alla legislazione vigente nel computo delle risorse complessive del sistema, di fatto, legittima le attuali
posizioni sul mercato del gruppo Mediaset, sancendo così di fatto il suo ruolo di monopolista nel mercato della pubblicità. Una prima stima delle
risorse complessive del settore le fa calcolare in circa 25 miliardi di euro, cifra che consentirebbe a Mediaset non solo di legittimare l’attuale
posizione ma anche di accrescerla ad es. attraverso l’ingresso in altri gruppi suoi attuali concorrenti.
In valori di borsa, e per dare una cifra di confronto in grado di valutare l’importanza attuale sul mercato dei singoli gruppi, va ricordato che 8,3 miliardi di
euro è il valore di borsa di Mediaset, 1,5 miliardi quello di Mondadori, mentre tutti gli altri competitori messi insieme non arrivano a 4 miliardi di
euro. Il giorno stesso dell’approvazione del Ddl, il titolo Mediaset ha guadagnato circa il 7% in borsa.
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CAPO IV – COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI
ART. 18. (Disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.)
Comma 3. Il consiglio di amministrazione della società RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a, composto da nove membri, è
nominato dall’assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
Art. 19. (Dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.)
Comma 3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della partecipazione dello Stato nella società
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. come risultante dall’operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene
mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti
attuativi, ed alla legge 30 luglio 1994, n. 474. Con una o più deliberazioni del CIPE sono definiti i tempi, le modalità di
presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
Comma 5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla
concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a., è inserita nello
statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1 della legge 30 luglio
1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i
soggetti indicati da tale comma. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi
alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., che intercorrano tra
soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al
limite di possesso azionario del due per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste
da parte di soggetti in tale posizione.
Le previsioni di modifica dei meccanismi di nomina degli organi della Rai, ricondotti al controllo del Governo, e di privatizzazione
della Rai con limite al possesso azionario vanno letti con le disposizioni di tale Ddl che confermano a Mediaset la possibilità
di mantenere di addirittura accrescere la sua posizione sul mercato radiotelevisivo e delle risorse pubblicitarie. Tutto ciò,
insieme con il ridimensionamento della Rai sancisce di fatto il passaggio da un sistema oligopolistico al monopolio assoluto
di Mediaset nel mercato radiotelevisivo.
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PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA DI ALCUNI AUTOREVOLI E
RAPPRESENTATIVI MEMBRI DELLA MAGGIORANZA ED IN CORSO DI ESAME
Pdl 1372 d'iniziativa del deputato CAPARINI “Disposizioni in materia di abolizione del canone di
abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione”
Art 1. “A decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché
la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono aboliti.
Pdl 2470 d’iniziativa del deputato COLLAVINI “Soppressione del canone di abbonamento speciale
alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell' ambito familiare di apparecchi radioriceventi e
televisivi”
L’abolizione del canone di abbonamento alla Rai si traduce in un impoverimento drammatico di risorse per la
Rai, unico reale competitore delle televisioni del gruppo Mediaset nel sistema radiotelevisivo. Giova
ricordare che l’on. Caparini è membro di spicco del gruppo Lega Nord e vicepresidente della Commissione
di Vigilanza sulla Rai. L’on Manlio Collavini è invece esponente del gruppo Forza Italia
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PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA DI ALCUNI AUTOREVOLI E
RAPPRESENTATIVI MEMBRI DELLA MAGGIORANZA ED IN CORSO DI ESAME
Pdl 2224 di iniziativa del deputato TABACCI “Nuove norme in materia di Autorita' di garanzia,
regolazione e vigilanza”
Art. 3. “E' istituita l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici a rete, di seguito denominata "Autorità di
regolazione", cui sono trasferite le competenze già attribuite:
….b) all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, relativamente alle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) e lettera
c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della medesima legge n. 249 del 1997.
Art. 4. E' istituita l'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, cui sono trasferite le competenze già
attribuite:
a) alla Banca d'Italia, relativamente alle competenze ad essa attribuite ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito dalla legge 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;
c) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni;
d) alla Commissione nazionale per le società e la borsa, relativamente alle funzioni in materia di vigilanza
sugli intermediari finanziari, ai sensi degli articoli da 5 a 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
Art. 14. (Indirizzi del Governo). “Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economicofinanziaria, indica all'Autorità di regolazione il quadro di riferimento e di sviluppo dei servizi di pubblica
utilità corrispondente agli interessi generali del Paese.
E’ evidente come la riorganizzazione dell’attività delle Autorità operanti nei settori delle comunicazioni, della
borsa e delle assicurazioni possa riguardare direttamente gli interessi di alcune aziende operanti
all’interno del gruppo Mediaset.
A tale proposito va segnalata l’intenzione del Governo, più volte espressa attraverso il Ministro Frattini, di
presentare, di presentare entro il mese di settembre del 2002 un Disegno di legge in materia.
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PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA DI MEMBRI DELLA
MAGGIORANZA ED IN CORSO DI ESAME
Pdl di iniziativa del sen. Cirami (Udc) “modifiche agli art. 45 e 47 del Codice di procedura penale
DIVENUTA LEGGE 7 NOVEMBRE 2002, N.248

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo
svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo
ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del
procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo
ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".

2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la
sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di
cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere
pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione
è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone
la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non
impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono
sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in
cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo
dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto
compatibili le disposizioni dell'articolo 304".



3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 48 - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se
necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma
dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo
610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
23

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente
trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti
anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di
cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero
loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".

4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere
un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati
in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un
procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in
vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità
e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata
comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Come evidenziato spesso tale legge comporterebbe la possibilità di richiedere di sospendere immediatamente alcuni processi che vedono
coinvolti esponenti di spicco della maggioranza (tra cui il sen. Previti) pregiudicando tra l’altro la possibilità per le corti giudicanti di
pronunciarsi sul merito del giudizio. La reintroduzione del “giusto sospetto” nel nostro codice di procedura penale confligge con il
principio costituzionale per cui “nessuno può essere sottratto al giudice naturale precostituito per legge” (si ricorda che siamo in attesa
di una sentenza su tale vicenda da parte della Corte Costituzionale) e mette inoltre a rischio un’innumerevole serie di processi in corso e
futuri soprattutto legati ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.
Va registrato come, a seguito della attività dell’opposizione, dei rilievi del Quirinale e della generalizzata protesta, il provvedimento è
stato parzialmente modificato, in particolar modo per quanto riguarda il previsto automatismo della sospensione automatica del
processo. Nel frattempo il 22 Ottobre la Corte Costituzionale ha avviato l’esame della questione legata alla legittimità
costituzionale.
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Governo Berlusconi e conflitto d`interessi