DIRITTI CALCISTICI:
Provvedimento:
marzo 2005 - giugno 2006
Settore
Televisivo
Mercato Tv
Mercato Tv
a pagamento
in chiaro
Mercato raccolta
pubblicitaria su
Tv
Consumo
contenuti televisivi
Compravendita
inserzioni
televisive
LE PARTI:

Reti Televisive Italiane S.p.A.

Mediaset S.p.A.

Fininvest S.p.A.
LE CONTROPARTI:

SKY Italia S.r.l.

FastWeb S.p.A.

Tiscali S.p.A.

Associazione Italiana Interent Providers
POSIZIONE DOMINANTE
Gruppo Mediaset:

Offerta di contenuti Tv - RTI e Mediadigit

Raccolta pubblicitaria Tv – Publitalia ‘80



Mercato del Broadcasting analogico e digitale
terrestre
Produzione di programmi Tv – Videotime
Produzione cinematografica - Fininvest controlla il
Gruppo Medusa



Quota di mercato pari 65,4%
Distanza superiore al doppio,con il
secondo operatore televisivo, RAI, che
deteneva il 29,2% e rispetto alla
posizione dei restanti operatori
Possesso della più importante
“library” di diritti Tv italiana e di una
delle più importanti in Europa
ABUSO DELLA POSIZIONE
DOMINANTE


Contratti di licenza
Scritture private, contenenti diritti di
prelazione e prima negoziazione
EFFETTI ESCLUDENTI:


Diritto di trasmissione per il tramite di
qualsiasi apparato ricevente presente, futuro,
prevedibile e non;
Diritti di prima negoziazione e
prelazione;

Arco temporale eccessivamente prolungato;

Clausola Inglese;
ELIMINAZIONE DELL’ABUSO:


Stipula dei futuri contratti di licenza per
durata massima di 3 anni ovvero per la
durata massima prevedibile dalla
normativa antitrust e dalla normativa
applicabile;
Esclusiva solo trasmissione su
piattaforma del digitale terrestre;


Cessione ai terzi dei diritti relativi alle
altre modalità trasmissive secondo
modalità eque, trasparenti e non
discriminatorie;
Cessione a SKY diritto di trasmissione
degli eventi sporti relativi alle partite di
serie A (Juventus, Inter, Roma, Lazio) in
esclusiva sulla piattaforma
sattellitare;
DELIBERA AGCom:



Contratti di licenza e scritture private –
estate 2004 – configurano una violazione
dell’art. 82 T.I.C.E.;
A seguito delle modifiche contrattuali, non
esclusività dei diritti trasmissivi sulle diverse
piattaforme non comportano un abuso della
posizione dominante;
Gruppo Mediaset deve presentare, entro 90 gg.
la documentazione relativa agli impegni assunti
affinché l’Autorità possa valutare il pieno e
completo rispetto degli impegni.
Scarica

presentazione