DIRITTO CANONICO
LA NORMA PENALE
FONTI DEL DIRITTO PENALE
• Canoni 1315 – 1319
Criteri e limiti che i legislatores inferiores
devono osservare nell’esercizio della loro
potestà legislativa penale
Canone: 1315
• Chi ha potestà legislativa può anche
emanare leggi penali; può inoltre munire,
con leggi proprie, di una congrua pena, la
legge divina o la legge ecclesiastica
emanata dall’autorità superiore, osservati i
limiti della propria competenza in ragione
del territorio o delle persone
La legge penale costituisce una
delle modalità dell’esercizio del
potere legislativo
Legge penale e forme
• legge universale
Valevole per tutta la Chiesa con carattere
personale
• legge particolare
Dettata per un territorio determinato o anche
per singole persone
Anche il diritto penale canonico ha
il principio della irretroattività
Inapplicabilità dell’analogia
(ammessa per attenuanti ed
esimenti)
I precetti penali
• Ordini diretti a soggetti determinati che
comminano una pena per il caso in cui sia
tenuto un determinato comportamento
il delitto nel diritto canonico
• can. 1321:
• il delitto è una violazione grave ed esterna
di una norma penale
• è norma penale quella che prevede una
pena
• è grave la violazione che costituisca un
male rilevante o notevole
delitto
• azione contraria ai fondamentali valori
della vita cristiana e che attenta
gravemente all’ordine della vita ecclesiale
fonti dell’imputabilità
• DOLO
deliberata volontà di
violare la legge o il
precetto
• COLPA
omissione
gravemente colpevole
della dovuta diligenza
circostanze del delitto
• esimenti
• attenuanti
• aggravanti
esimenti can. 1323
cause di non punibilità
•
•
•
•
età inferiore agli anni 16
ignoranza della legge o del precetto
violenza fisica e caso fortuito
timore grave, stato di necessità, grave
incomodo
• la legittima difesa
• difetto attuale dell’uso di ragione
attenuanti can. 1324
• uso imperfetto della ragione
• ubriachezza colpevole o altra simile perturbazione della
mente
• grave impeto passionale non volontariamente eccitato o
favorito
• età maggiore di sedici ma sotto i diciotto
• timore grave, stato di necessità e grave incomodo
• legittima difesa non proporzionata
• provocazione
• erroneo convincimento colposo
• ignoranza incolpevole della pena annessa alla legge o al
precetto
aggravanti can.1326
• recidiva
• costituzione in dignità del reo o l’aver
commesso il fatto con abuso dell’autorità o
dell’ufficio
• previsione dell’evento e negligenza
nell’evitarlo
concorso di delitti
• ferendae sententiae:
al cumulo materiale si
sostituisce il cumulo
giuridico
• latae sententiae:
opera
automaticamente il
cumulo materiale
concorso di persone
• ferendae sententiae
sono soggetti alle
stesse pene
• latae sententiae
concorrono nel delitto
anche se non sono
nominati se senza la
loro opera il delitto
non sarebbe stato
commesso
SINGOLI DELITTI
• delitti contro la religione e l’unità della
Chiesa
• delitti contro le autorità ecclesiastiche e la
libertà della Chiesa
• Usurpazione degli uffici ecclesiastici e
delitti nel loro esercizio
• delitto di falso
• delitti contro obblighi speciali
• delitti contro la vita e la libertà umana
LA PENA
• La pena è la reazione dell’ordinamento al
delitto
Quale è la funzione della pena ?
• Retribuzione ?
• Intimidazione ?
• Emenda ?
Nel diritto penale dello Stato
• Le pene devono tendere alla rieducazione
del condannato art. 27 Cost.
• Finalizzate a dissuadere la commissione
di altri reati
Nel diritto canonico
• la pena è una risposta al peccato
interpretazione polifunzionale
• riabilitazione
• rieducazione
modi di applicazione delle
pene
• latae sententiae
il reo vi incorre per il
fatto stesso di aver
commesso il delitto
• ferendae sententiae
il reo è costretto solo
dopo che le stesse
sono inflitte
classificazione delle pene
• pene medicinali o
censure:
scomunica
interdetto
sospensione
• pene espiatorie :
can. 1336 vi è elenco
non tassativo
altre punizioni
• rimedi penali
can. 1339:
- ammonizione
- riprensione
• penitenze
can. 1340
extrema ratio
can. 1341: principio fondamentale del diritto
canonico
• la pena è l’ultimo dei mezzi pastorali
• non vi è l’obbligatorietà dell’azione penale
notizia di un delitto
• Ordinario che abbia avuto notizia di un
delitto, quanto meno probabile, è tenuto
ad indagare sui fatti, le circostanze e
l’imputabilità
inizio della procedura per
irrogare o dichiarare una pena
• via giudiziaria
• via amministrativa
le vicende della pena
regole di applicazione delle pene
• pene facoltative:
possono essere applicate o meno oppure
mitigate o sostituite da penitenza
• pene obbligatorie:
il giudice può astenersi, differire o mitigare
sospensione condizionale della
pena
• la pena viene sospesa a seguito di un
giudizio prognostico positivo
• se il reo commette un nuovo delitto
sconterà anche la pena a suo tempo
sospesa
cessazione della pena
• espiazione
• morte del reo
• remissione
Scarica

document