DIRITTO CANONICO LA NORMA PENALE FONTI DEL DIRITTO PENALE • Canoni 1315 – 1319 Criteri e limiti che i legislatores inferiores devono osservare nell’esercizio della loro potestà legislativa penale Canone: 1315 • Chi ha potestà legislativa può anche emanare leggi penali; può inoltre munire, con leggi proprie, di una congrua pena, la legge divina o la legge ecclesiastica emanata dall’autorità superiore, osservati i limiti della propria competenza in ragione del territorio o delle persone La legge penale costituisce una delle modalità dell’esercizio del potere legislativo Legge penale e forme • legge universale Valevole per tutta la Chiesa con carattere personale • legge particolare Dettata per un territorio determinato o anche per singole persone Anche il diritto penale canonico ha il principio della irretroattività Inapplicabilità dell’analogia (ammessa per attenuanti ed esimenti) I precetti penali • Ordini diretti a soggetti determinati che comminano una pena per il caso in cui sia tenuto un determinato comportamento il delitto nel diritto canonico • can. 1321: • il delitto è una violazione grave ed esterna di una norma penale • è norma penale quella che prevede una pena • è grave la violazione che costituisca un male rilevante o notevole delitto • azione contraria ai fondamentali valori della vita cristiana e che attenta gravemente all’ordine della vita ecclesiale fonti dell’imputabilità • DOLO deliberata volontà di violare la legge o il precetto • COLPA omissione gravemente colpevole della dovuta diligenza circostanze del delitto • esimenti • attenuanti • aggravanti esimenti can. 1323 cause di non punibilità • • • • età inferiore agli anni 16 ignoranza della legge o del precetto violenza fisica e caso fortuito timore grave, stato di necessità, grave incomodo • la legittima difesa • difetto attuale dell’uso di ragione attenuanti can. 1324 • uso imperfetto della ragione • ubriachezza colpevole o altra simile perturbazione della mente • grave impeto passionale non volontariamente eccitato o favorito • età maggiore di sedici ma sotto i diciotto • timore grave, stato di necessità e grave incomodo • legittima difesa non proporzionata • provocazione • erroneo convincimento colposo • ignoranza incolpevole della pena annessa alla legge o al precetto aggravanti can.1326 • recidiva • costituzione in dignità del reo o l’aver commesso il fatto con abuso dell’autorità o dell’ufficio • previsione dell’evento e negligenza nell’evitarlo concorso di delitti • ferendae sententiae: al cumulo materiale si sostituisce il cumulo giuridico • latae sententiae: opera automaticamente il cumulo materiale concorso di persone • ferendae sententiae sono soggetti alle stesse pene • latae sententiae concorrono nel delitto anche se non sono nominati se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso SINGOLI DELITTI • delitti contro la religione e l’unità della Chiesa • delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa • Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio • delitto di falso • delitti contro obblighi speciali • delitti contro la vita e la libertà umana LA PENA • La pena è la reazione dell’ordinamento al delitto Quale è la funzione della pena ? • Retribuzione ? • Intimidazione ? • Emenda ? Nel diritto penale dello Stato • Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato art. 27 Cost. • Finalizzate a dissuadere la commissione di altri reati Nel diritto canonico • la pena è una risposta al peccato interpretazione polifunzionale • riabilitazione • rieducazione modi di applicazione delle pene • latae sententiae il reo vi incorre per il fatto stesso di aver commesso il delitto • ferendae sententiae il reo è costretto solo dopo che le stesse sono inflitte classificazione delle pene • pene medicinali o censure: scomunica interdetto sospensione • pene espiatorie : can. 1336 vi è elenco non tassativo altre punizioni • rimedi penali can. 1339: - ammonizione - riprensione • penitenze can. 1340 extrema ratio can. 1341: principio fondamentale del diritto canonico • la pena è l’ultimo dei mezzi pastorali • non vi è l’obbligatorietà dell’azione penale notizia di un delitto • Ordinario che abbia avuto notizia di un delitto, quanto meno probabile, è tenuto ad indagare sui fatti, le circostanze e l’imputabilità inizio della procedura per irrogare o dichiarare una pena • via giudiziaria • via amministrativa le vicende della pena regole di applicazione delle pene • pene facoltative: possono essere applicate o meno oppure mitigate o sostituite da penitenza • pene obbligatorie: il giudice può astenersi, differire o mitigare sospensione condizionale della pena • la pena viene sospesa a seguito di un giudizio prognostico positivo • se il reo commette un nuovo delitto sconterà anche la pena a suo tempo sospesa cessazione della pena • espiazione • morte del reo • remissione