Maltrattamento di animali
In diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544ter del Codice Penale ai sensi del quale: 1.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona
una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o
con la multa da 5.000 a 30.000 euro ». 2. La stessa
pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata
della metà se dai fatti cui al primo comma deriva
la morte dell'animale.
Procedibilità d’ufficio
Procedibilità d’ufficio
• la procedibilità d'ufficio è la qualità di
alcuni reati in base alla quale l’azione penale deve
essere avviata al mero ricevimento della notitia
criminis. Diversamente da quanto accade per i
reati perseguibili a querela della parte offesa, non
è necessario che taluno, avendone diritto,
solleciti l'avvio dell'azione penale. L'azione
avviata d'ufficio è irretrattabile, non è dunque
possibile interromperla come avviene nel caso
della remissione di querela.
La denuncia anonima
• Le denunce anonime non possono essere
utilizzate in dibattimento e non hanno quindi
valore probatorio. Sono però elemento idoneo
ad innescare l’attività dell’Autorità Giudiziaria
nel caso in cui si perseguano reati per i quali è
prevista la procedibilità d’ufficio sopratutto se
corredate da opportuna documentazione
(foto-filmati-etc).
Il rischio della calunnia
• Quando si denuncia un reato (anche se) ai danni degli
animali, se il fatto non è provato si può incorrere nella
• Calunnia: è il reato previsto dall'articolo 368 del codice
penale,
ai
sensi
del
quale:
"chiunque,
con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se
anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità
Giudiziaria o ad un`altra Autorità che a quella abbia
obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli
sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di
un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.“
Legge Regionale Sicilia 3/7/2000 n.15, B.U.R.
7/7/2000 n.32
Articolo 18
• Protezione dei gatti in libertà
• 1. E’ fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o
domestici. E’ fatto divieto di maltrattare e di allontanare
dal loro habitat naturale i gatti che vivono in libertà. Per
habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione
di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un
gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente
dal
fatto
che
sia
accudita
dai
cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali,
possono stipulare con le associazioni protezionistiche o
animaliste apposite convenzioni per il censimento delle
colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per
assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
• 5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che
nell’ipotesi di cui al comma 4 (ai fini della sterilizzazione), soltanto per
comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni
protezionistiche o animaliste convenzionate.
• Dare da mangiare ai randagi non è reato
• Il Consiglio di Stato ha così statuito: «nessuna norma di legge, né statale
• né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro "habitat", cioè
nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio» e inoltre che
«l’ordinanza (di un sindaco che vietava di sfamare i randagi nel territorio)
cui la statuizione si riferisce viola anche la legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione dei randagismo».
• Sarà però doveroso al fine di rispettare le fondamentali norme igienicosanitarie procedere all’asportazione di ciotole piatti etc oltrechè il cibo
avanzato.
Impedire, mediante minaccia, di sfamare i
randagi può determinare il reato di
Minaccia
che in diritto penale, è il delitto regolato dall'art.
612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia
ad altri un danno ingiusto è punito,
a querela della persona offesa ……………..
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339 Codice Penale (con armi - da
persona travisata – etc), la pena è
della reclusione fino a un anno si procede
d’ufficio.
…….. o il reato di
• Violenza privata
• delitto previsto dall'art. 610 Codice Penale secondo
cui: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a
fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con
la reclusione fino a 4 anni.
• L'omissione è il mancato svolgimento di un determinato
compito od obbligo e consiste tipicamente nella mancata
esecuzione di una azione.
• Nel diritto penale, per azione si intende la realizzazione
di movimenti corporei capaci di rappresentare una
manifestazione esteriore della persona che li compie.
Sono dunque movimenti di parti del corpo perciò può
trattarsi di movimenti degli arti ……………………….
……………….e
• Maltrattamento di animali
• Se l’impedire di sfamare gatti o cani, anche se
randagi, determina sofferenza per gli animali
poiché questi hanno difficoltà o non riescono
a procurarsi cibo o acqua a sufficienza, si
concreta il reato di maltrattamento di animali
Il cane di quartiere
REGIONE SICILIA LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 15
• 7 . Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione,
identificazione ed iscrizione all’anagrafe come cani sprovvisti
di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano
sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in
caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel
medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta
al comune purchè i cani interessati siano di indole docile e le
loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi
dalla remissione in libertà ……………….
• 8 . I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo
sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati
per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al
controllo sanitario.
Il diritto-dovere di soccorrere gli
Animali feriti
• Sono in vigore dal 13 agosto le nuove disposizioni di legge in
materia di soccorso agli animali vittime di incidenti stradali,
secondo quanto stabilito dalla riforma del Codice della strada
pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio. Le nuove norme
introducono il principio secondo cui anche gli animali hanno diritto
al soccorso in caso di incidenti stradali.
•
Si prevede inoltre lo «stato di necessità» per il trasporto di un
animale in gravi condizioni di salute, finora occasionalmente
riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della
strada. Ciò significa che chi si occupa della loro cura urgente
non può essere sanzionato se, per raggiungere un
ambulatorio veterinario, si troverà a violare il Codice della
Strada. I mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila
vengono equiparati a quelli di ambulanze, vigili del fuoco e
forze di polizia.
L’incertezza del Diritto
• I profili penali trattati nelle precedenti slide
sono
(sfortunatamente)
soggetti
ad
interpretazione sia del p.m. che del giudice.
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