STUDIO RAG. SIMONE BOSCHI
Commercialista – Revisore Legale dei Conti – Consulente in Management dello Sport
ATTIVITA’ RIVOLTE A MINORENNI: OBBLIGO DI CERTIFICATO PENALE
Tutti i soggetti che organizzano iniziative, attività, manifestazioni, corsi, centri estivi, ma anche feste di
compleanno e party, che prevedano la partecipazione di minorenni e si avvalgono delle prestazioni di istruttori,
insegnanti, operatori volontari, ecc., a qualunque titolo siano essi inquadrati e retribuiti (autonomi con partita
Iva, collaboratori, sportivi dilettantistici, volontari gratuiti, lavoro accessorio con voucher, ecc.), sono obbligati a
richiedere il certificato penale per ciascuno dei soggetti suindicati.
Questo adempimento, che entra in vigore dal prossimo 6 aprile, è volto a verificare, prima dell’avvio delle
prestazioni, se il prestatore sia stato condannato per reati in materie di prostituzione e pornografia minorile o
adescamento di minori ovvero se sia stato interdetto a partecipare o svolgere attività a contatto con minori.
L’inosservanza di questo nuovo obbligo fa scattare sanzioni pesantissime per il committente o datore di lavoro:
da 10mila a 15mila euro.
Pertanto, l’associazione, il circolo ricreativo, l’associazione o società sportiva (così come qualunque altro
soggetto) che organizzi corsi, iniziative, attività di qualunque tipo che prevedano la partecipazione di
minorenni e si avvalga delle prestazioni di soggetti che abbiano contatti con detti minori, deve chiedere
direttamente al Casellario Giudiziale il certificato penale dei soggetti descritti.
La formulazione della norma sembra impedire che si possa ricorrere all’autocertificazione, rendendo vana la
previsione dell’articolo 46 del DPR 445/2000 che consente di autocertificare sia l’assenza di condanne penali,
sia l’assenza di misure di sicurezza/prevenzione e altri provvedimenti restrittivi.
Le elevatissime sanzioni inducono a prestare con la massima attenzione.
Si allega il testo della normativa citata.
Firenze, 26 Marzo 2014
STUDIO BOSCHI
VIALE DEI MILLE, 73 – 50131 FIRENZE
TEL. 055 573040 – FAX 055 577262 – [email protected]
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 (in G.U. n. 68 del 22 marzo 2014 - in vigore dal 6 aprile 2014) - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce
la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare,
l'Allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto di accogliere la condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di
accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla 2ª Commissione permanente del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del Codice Penale
1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione
dei dati di accesso alle reti telematiche.».
2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti:
«5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.».
3. All'articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.».
4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 609-duodecies
Circostanze aggravanti
Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di
mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14/11/2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14/11/2002, n. 313, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività
volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e
609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. ».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonchè per il delitto di cui all'articolo 609undecies».
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante la approvazione del codice di procedura penale
1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», è aggiunto il seguente periodo: «, nonchè dall'art. 609-undecies».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.».
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 2014.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003 - Supplemento Ordinario n.22
……
ART. 25 (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive
modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
CODICE PENALE
Art. 600-bis.
Prostituzione minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo
promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Art. 600-ter.
Pornografia minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo
comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
euro 1.500 a euro 6.000. (5)
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Art. 600-quater.
Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Art. 600-quater.1.
Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o
parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere
situazioni non reali.
Art. 600-quinquies.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con
la multa da euro 15.493 e euro 154.937.
Art. 609-undecies.
Adescamento di minorenni.
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire
la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
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