Relazione
Avv. Massimiliano D. Parla
del 23 novembre 2013
PREMESSA
Normalmente il P.M. esercita d’ufficio l’azione
penale, tuttavia esistono dei casi eccezionali in cui
l’esercizio dell’azione penale è subordinata
all’esistenza di una condizione di procedibilità:
UNA DI QUESTE E’ LA QUERELA;
In mancanza di essa, per un certo genus di reati
( es. ingiuria ex art. 594; percosse ex art. 581 c.p. ecc,
è impossibile iniziare le indagini e, quindi, non
potrebbe promuoversi l’azione penale.
DEFINIZIONE NORMATIVA DI QUERELA
ART. 336 C.P.P.
“
La querela e` proposta mediante
dichiarazione nella quale, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, si manifesta
la volonta` che si proceda in ordine a un
fatto previsto dalla legge come reato”
DUE SONO GLI ELEMENTI DI CUI SI
COMPONE LA QUERELA:
1) LA NOTIZIA DI REATO;
2)LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ CHE SI PROCEDA
PENALMENTE IN ORDINE AL REATO E CHE SI
PUNISCA IL COLPEVOLE;
N.B. La manifestazione di volontà è la prima differenza
della querela rispetto alla DENUNCIA (quest’ultima NON
DEVE contenere necessariamente una manifestazione di
volontà ma è sufficiente che venga data la notizia che è
avvenuto un reato)
TITOLARITA’ DIRITTO DI QUERELA
ART 120 C.P.
1)
Il diritto di querela spetta alla persona offesa dal
reato;
soggetto passivo del reato,
titolare dell’
direttamente protetto dalla norma penale
interesse
N.B. La persona offesa non è solo quella fisica, ma anche una
persona giuridica (pubblica o privata) o un ente di fatto
(associazioni, comitati…)
IN QUESTI CASI IL DIRITTO
SPETTERA’ ALL’ORGANO COMPETENTE AD ADOTTARE LE
DECISIONI DELLA VITA DELL’ENTE
2) Nel caso di minori di 14 anni e interdetti per
infermità di mente: la querela è proposta dal genitore
o dal tutore;
3) Nel caso di minori >14 anni e di inabilitati:
- possono proporre querela ;
- in loro vece possono altresì proporla i genitori, il
tutore o il curatore anche contro la volontà degli stessi;
N.B. in questo caso la rinuncia fatta dal genitore o dal
tutore o dal curatore non preclude al minore la
possibilità di proporre querela;
PRINCIPIO DELLA INDIVISIBILITA’ DELLA QUERELA
SOTTO IL PROFILO ATTIVO
ART. 122 C.P.
« Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche
se la querela è proposta da una soltanto di esse»
A CIASCUN OFFESO SPETTA IL DIRITTO DI
PROPORRE QUERELA
N.B. SE LA QUERELA E’ PROPOSTA DA UNO
SOLTANTO, ANCHE GLI ALTRI SOGGETTI PASSIVI
POTRANNO IN SEGUITO COSTITUIRSI PARTE CIVILE
NEL PROCESSO PENALE
PRINCIPIO DELLA INDIVISIBILITA’ DELLA
QUERELA SOTTO IL PROFILO PASSIVO
ART. 123 C.P.
« La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno
commesso il reato»
Es. concorso di persone nel reato [v. art. 110] e di
cooperazione nel reato colposo [v. art. 113] l'aver
sporto querela nei confronti di uno o alcuni soltanto
degli autori del reato, non comporta improcedibilità nei
confronti degli altri
CASO - ECCEZIONE:
ART. 58 BIS, COMMA 2 C.P.
(reati commessi a mezzo stampa)
«In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela a carico
del giornalista non si estende al direttore del giornale, ai sensi
dell’art. 123 c.p., atteso che tale norma prevede l’estensione a
tutti coloro che sono individuabili come autori del medesimo
reato, mentre l’omesso controllo sulla pubblicazione di un
articolo offensivo, costituisce reato distinto dalla diffamazione e
considerato che l’art. 58 bis c.p., che prevede che la querela
proposta contro il direttore abbia effetto anche nei confronti
dell’autore dello scritto, ha natura eccezionale (Cass. pen. sez.
V, 17.11.2000 n. 4741)
ESTINZIONE DEL DIRITTO DI QUERELA
ART. 126 C.P.P.
 il diritto di querela si estingue con la morte della
persona offesa;
 se la persona offesa muore dopo aver esercitato il diritto,
il reato non si estingue, salva la successiva remissione da
parte degli eredi;
 se i soggetti passivi sono più di uno, la morte di uno di
essi non estingue il potere degli altri;
 in alcuni casi il diritto di querela si trasmette ai
terzi anche se non è stato ancora esercitato dal suo
originario titolare;
Es. IN TEMA DI INGIURIA O DIFFAMAZIONE:
Se la persona offesa muore prima della scadenza
del termine per proporre querela, il potere non
si estingue ma si trasmette ex lege ai prossimi
congiunti, all’adottante e all’adottato
(art. 597, comma 3 c.p.)
RINUNCIA DIRITTO DI QUERELA
ART. 339 C.P.P. E ART. 124 C.P.
LA RINUNCIA:
1)
manifestazione di volontà del soggetto passivo, IRREVOCABILE E
INCONDIZIONATA, di non proporre querela per il reato commesso;
2)
negozio giuridico unilaterale recettizio, non ha bisogno di accettazione;
3)
è irrevocabile
salva la possibilità di agire in sede civile per le
restituzioni ed il risarcimento del danno;
4)
Non è ammessa la rinuncia prima della commissione del fatto;
5)
La rinuncia non può essere sottoposta a condizioni o a termini (es. non
è ammessa rinuncia alla querela a condizione di essere risarciti dal
danno).
RINUNCIA ESPRESSA:
- atto con il quale la parte esprime la volontà di non proporre
querela prima della scadenza del termine di legge;
- è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale con
dichiarazione sottoscritta rilasciata all’interessato o a un suo
rappresentante;
- la dichiarazione può essere fatta oralmente anche ad un
ufficiale di PG o ad un notaio, i quali accertata l’identità del
rinunciante, redigono un verbale; IL VERBALE DEVE
ESSERE ACCETTATO DAL DICHIARANTE PER ESSERE
EFFICACE;
RINUNCIA TACITA:

La persona offesa o chi è legittimata ad
esercitare il potere di querela tiene un
comportamento concludente incompatibile
con la volontà di querelare;
 È sufficiente qualsiasi fatto dal quale emerga
una volontà contraria ad esercitare il diritto
purché sia serio obiettivo ed univoco.
REMISSIONE DELLA QUERELA
Art. 340 C.P.P. E ART 152 C.P.
 manifestazione di volontà con la quale si toglie efficacia alla querela gia’
presentata;
 Può essere ESPRESSA O TACITA;
 Può essere compiuta dal querelante (personalmente o a mezzo di un
procuratore speciale) o dagli eredi della persona offesa;
 può essere fatta solo da persona offesa dal reato
( nel caso di più offesi la remissione di uno non pregiudica
il diritto degli altri di proporre la querela);
 Può essere PROCESSUALE (ovvero fatta in sede di processo, nel corso del
giudizio e va effettuata con le stesse forme della rinuncia espressa);
EXTRAPROCESSUALE (se resa al di fuori dal processo);
 nell’atto di rimessione può essere fatta rinuncia al
diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno;
 le spese del procedimento sono a carico del
querelato, salvo che nell’atto di rimessione sia stato
diversamente convenuto (art. 340 c.p.p. , comma 4
introdotto dalla L. N. 205/1999);
 la remissione DEVE ESSERE ACCETTATA dal
querelato (personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità
procedente o da un ufficiale di PG che deve
trasmetterla immediatamente all’autorità);
ACCETTAZIONE DELLA REMISSIONE
ART. 155 C.P.P.
 La remissione non produce effetto se il querelato
l’ha espressamente o tacitamente ricusata
(tacitamente, cioè quando il querelato ha compiuto
fatti incompatibili con la volontà di accettazione;
 La remissione fatta a favore anche di uno soltanto
fra coloro che hanno commesso il reato si estende a
tutti, ma non per chi l’abbia ricusata;
 Non possono accettare la remissione coloro che non
sono legittimati a farla (minori, interdetti ex art.
153, comma 1 e 2 c.p.p.)
DIFFERENZE TRA RINUNCIA E REMISSIONE:
1) TEMPI:
- LA
RINUNCIA
deve essere fatta prima
dell’esercizio del diritto di proporre querela, e
dunque prima della scadenza del termine di legge;
- LA REMISSIONE, presuppone che sia già stata
proposta una querela e il soggetto intende farne
cessare gli effetti e rinunciare a chiedere la
punizione del colpevole
PURCHE’ NON SIA
INTERVENUTA UNA SENTENZA DI CONDANNA
passata in giudicato!
2) NATURA:
 LA RINUNCIA è un negozio giuridico unilaterale e
non presuppone l’accettazione del presunto autore
del reato;
 LA REMISSIONE, presuppone l’accettazione del
querelato secondo le forme previste per la sua
proposizione .
3) EFFETTI:
 LA RINUNCIA, comporta l’estinzione del diritto di
proporre querela;
 LA REMISSIONE, comporta l’estinzione del reato.
ESTINZIONE DEL DIRITTO DI QUERELA
ART. 126 C.P.P.
 il diritto di querela si estingue con la morte della
persona offesa;
 se la persona offesa muore dopo aver esercitato il
diritto, il reato non si estingue, salva la successiva
remissione da parte degli eredi;
 se le persone offese sono più di uno, la morte di
uno di essi non estingue il potere degli altri;
N.B. In alcuni casi il diritto di querela si trasmette ai terzi
anche se non è stato ancora esercitato dal suo originario
titolare;
Es. IN TEMA DI INGIURIA O DIFFAMAZIONE:
Se la persona offesa muore prima della scadenza del
termine per proporre querela, il potere non si estingue
ma si trasmette ex lege ai prossimi congiunti,
all’adottante e all’adottato (art. 597, comma 3 c.p.)
TERMINE PER PROPORRE QUERELA
ART. 124 C.P.
Salvo che la legge disponga diversamente:

il diritto di querela puo’ essere esercitato entro TRE
MESI dal giorno della notizia del fatto che costituisce
il reato;
( salvo per alcuni reati per i quali il termine è
diverso Es. stalking ex art. 612 bis c.p., 6 mesi;
violenza sessuale di gruppo ex art. 609 bis, 6
mesi
N.B. in tale ultimo caso la querela
proposta è irrevocabile!!!
DIES A QUO PER PROPORRE QUERELA
“
il termine per la presentazione della querela
decorre dal momento in cui il titolare ha
conoscenza certa, sulla base di elementi
seri,
del
fatto-reato
nella
sua
dimensione oggettiva e soggettiva (cfr.
Cass. pen. Sez. V Sentenza n. 33466 del
09/07/2008)
N.B. LA SCADENZA DEL TERMINE E’ DI 3
MESI E NON DI 90 GIORNI
Cass. pen., sez. V, 25/01/08, n. 9572
“ la scadenza di un termine stabilito a mesi ,quale è
quella prevista dall’art. 124, co. I, c.p., si verifica,
ex art. 14 c.p., nel giorno corrispondente a
quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo
il calendario comune, indipendentemente dal
numero dei giorni di cui è composto ogni
singolo mese”
APPROFONDIMENTO:
IPOTESI: si iniziano le indagini per un fatto ipotizzato come
estorsione (procedibile d’ufficio) e in seguito emerge che si
trattava di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
(procedibile a querela)
SE LA QUERELA NON VIENE PRESENTATA NEL TERMINE
DI LEGGE, L’AZIONE PENALE COMUNQUE NON E’
PROCEDIBILE
N.B. il privato non è tenuto a qualificare il fatto, ma solo di
denunciare il fatto, mentre spetterà al PM la sua
qualificazione;
DIFFERENZE TRA DENUNCIA- QUERELA - ESPOSTO
LA DENUNCIA:
 è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato
perseguibile d’ufficio, ne informa il PM o un ufficiale di PG;
LA QUERELA:
 è la dichiarazione con la quale la persona offesa che ha subito un
reato esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole;
L’ESPOSTO:
 è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica
Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da uno o da
entrambe le parti coinvolte ;
se il fatto è perseguibile d’ufficio, l’Ufficiale di PS deve
informare l’autorità giudiziaria;
se il fatto è perseguibile a querela invece, può esperire a richiesta
un preventivo componimento della lite.
IN PARTICOLARE: differenze tra querela e denuncia
QUERELA:
 può essere proposta da ogni persona offesa dal
reato per il quale non debba procedersi d’ufficio;
 può essere proposta entro il termine di tre mesi
(o nel termine superiore per alcune specifiche
ipotesi di reato es. stalking);
 Si sostanzia su due elementi, notizia di reato e
manifestazione di volontà che si proceda
penalmente in ordine al medesimo;
DENUNCIA:
 Può essere presentata da chiunque (non solo dalla
persona offesa);
 Non deve necessariamente contenere una
manifestazione di volontà ma è sufficiente che
venga data la notizia che è avvenuto un fatto di
reato;
 Se è facoltativa (non è previsto alcun termine per la
sua presentazione);
 Se è obbligatoria (es. se si viene a conoscenza di un
reato contro lo Stato) apposite disposizioni
stabiliscono il termine per la sua proposizione.
DIFFERENZA SOSTANZIALE :
la querela può essere oggetto di RIMESSIONE la
denuncia no
N.B. per i reati procedibili d’ufficio lo Stato non
permette che la persona offesa rimetta la denuncia
perché detiene Esso stesso un interesse
giuridicamente rilevante a reprimere la commissione
di quei fatti di reato.
N.B.B. in casi particolari anche il privato cittadino ha
un preciso dovere giuridico di denuncia e che in caso
di omissione ne risponde penalmente (art. 364 C.P.)
IN CONCLUSIONE:
Praticamente, il legislatore ha posto una regola
secondo cui: per la procedibilità di alcuni reati è
necessario che la persona offesa chieda che venga
punito il colpevole (QUERELA), mentre per altri
reati (più gravi) è sufficiente che giunga la notizia di
reato all’autorità (DENUNCIA) indipendentemente
da tale manifestazione di volontà.
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