Relazione Avv. Massimiliano D. Parla PREMESSA Normalmente il P.M. esercita d’ufficio l’azione penale, tuttavia esistono dei casi eccezionali in cui l’esercizio dell’azione penale è subordinata all’esistenza di una condizione di procedibilità: UNA DI QUESTE E’ LA QUERELA; In mancanza di essa, per un certo genus di reati ( es. ingiuria ex art. 594; percosse ex art. 581 c.p. ecc, è impossibile iniziare le indagini e, quindi, non potrebbe promuoversi l’azione penale. DEFINIZIONE NORMATIVA DI QUERELA ART. 336 C.P.P. “ La querela e` proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volonta` che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato” DUE SONO GLI ELEMENTI DI CUI SI COMPONE LA QUERELA: 1) LA NOTIZIA DI REATO; 2)LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ CHE SI PROCEDA PENALMENTE IN ORDINE AL REATO E CHE SI PUNISCA IL COLPEVOLE; N.B. La manifestazione di volontà è la prima differenza della querela rispetto alla DENUNCIA (quest’ultima NON DEVE contenere necessariamente una manifestazione di volontà ma è sufficiente che venga data la notizia che è avvenuto un reato) TITOLARITA’ DIRITTO DI QUERELA ART 120 C.P. 1) Il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato; soggetto passivo del reato, titolare dell’ direttamente protetto dalla norma penale interesse N.B. La persona offesa non è solo quella fisica, ma anche una persona giuridica (pubblica o privata) o un ente di fatto (associazioni, comitati…) IN QUESTI CASI IL DIRITTO SPETTERA’ ALL’ORGANO COMPETENTE AD ADOTTARE LE DECISIONI DELLA VITA DELL’ENTE 2) Nel caso di minori di 14 anni e interdetti per infermità di mente: la querela è proposta dal genitore o dal tutore; 3) Nel caso di minori >14 anni e di inabilitati: - possono proporre querela ; - in loro vece possono altresì proporla i genitori, il tutore o il curatore anche contro la volontà degli stessi; N.B. in questo caso la rinuncia fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore non preclude al minore la possibilità di proporre querela; PRINCIPIO DELLA INDIVISIBILITA’ DELLA QUERELA SOTTO IL PROFILO ATTIVO ART. 122 C.P. « Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse» A CIASCUN OFFESO SPETTA IL DIRITTO DI PROPORRE QUERELA N.B. SE LA QUERELA E’ PROPOSTA DA UNO SOLTANTO, ANCHE GLI ALTRI SOGGETTI PASSIVI POTRANNO IN SEGUITO COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PRINCIPIO DELLA INDIVISIBILITA’ DELLA QUERELA SOTTO IL PROFILO PASSIVO ART. 123 C.P. « La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato» Es. concorso di persone nel reato [v. art. 110] e di cooperazione nel reato colposo [v. art. 113] l'aver sporto querela nei confronti di uno o alcuni soltanto degli autori del reato, non comporta improcedibilità nei confronti degli altri CASO - ECCEZIONE: ART. 58 BIS, COMMA 2 C.P. (reati commessi a mezzo stampa) «In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela a carico del giornalista non si estende al direttore del giornale, ai sensi dell’art. 123 c.p., atteso che tale norma prevede l’estensione a tutti coloro che sono individuabili come autori del medesimo reato, mentre l’omesso controllo sulla pubblicazione di un articolo offensivo, costituisce reato distinto dalla diffamazione e considerato che l’art. 58 bis c.p., che prevede che la querela proposta contro il direttore abbia effetto anche nei confronti dell’autore dello scritto, ha natura eccezionale (Cass. pen. sez. V, 17.11.2000 n. 4741) ESTINZIONE DEL DIRITTO DI QUERELA ART. 126 C.P.P. il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa; se la persona offesa muore dopo aver esercitato il diritto, il reato non si estingue, salva la successiva remissione da parte degli eredi; se i soggetti passivi sono più di uno, la morte di uno di essi non estingue il potere degli altri; in alcuni casi il diritto di querela si trasmette ai terzi anche se non è stato ancora esercitato dal suo originario titolare; Es. IN TEMA DI INGIURIA O DIFFAMAZIONE: Se la persona offesa muore prima della scadenza del termine per proporre querela, il potere non si estingue ma si trasmette ex lege ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato (art. 597, comma 3 c.p.) RINUNCIA DIRITTO DI QUERELA ART. 339 C.P.P. E ART. 124 C.P. LA RINUNCIA: 1) manifestazione di volontà del soggetto passivo, IRREVOCABILE E INCONDIZIONATA, di non proporre querela per il reato commesso; 2) negozio giuridico unilaterale recettizio, non ha bisogno di accettazione; 3) è irrevocabile salva la possibilità di agire in sede civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno; 4) Non è ammessa la rinuncia prima della commissione del fatto; 5) La rinuncia non può essere sottoposta a condizioni o a termini (es. non è ammessa rinuncia alla querela a condizione di essere risarciti dal danno). RINUNCIA ESPRESSA: - atto con il quale la parte esprime la volontà di non proporre querela prima della scadenza del termine di legge; - è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale con dichiarazione sottoscritta rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante; - la dichiarazione può essere fatta oralmente anche ad un ufficiale di PG o ad un notaio, i quali accertata l’identità del rinunciante, redigono un verbale; IL VERBALE DEVE ESSERE ACCETTATO DAL DICHIARANTE PER ESSERE EFFICACE; RINUNCIA TACITA: La persona offesa o chi è legittimata ad esercitare il potere di querela tiene un comportamento concludente incompatibile con la volontà di querelare; È sufficiente qualsiasi fatto dal quale emerga una volontà contraria ad esercitare il diritto purché sia serio obiettivo ed univoco. REMISSIONE DELLA QUERELA Art. 340 C.P.P. E ART 152 C.P. manifestazione di volontà con la quale si toglie efficacia alla querela gia’ presentata; Può essere ESPRESSA O TACITA; Può essere compiuta dal querelante (personalmente o a mezzo di un procuratore speciale) o dagli eredi della persona offesa; può essere fatta solo da persona offesa dal reato ( nel caso di più offesi la remissione di uno non pregiudica il diritto degli altri di proporre la querela); Può essere PROCESSUALE (ovvero fatta in sede di processo, nel corso del giudizio e va effettuata con le stesse forme della rinuncia espressa); EXTRAPROCESSUALE (se resa al di fuori dal processo); nell’atto di rimessione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno; le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di rimessione sia stato diversamente convenuto (art. 340 c.p.p. , comma 4 introdotto dalla L. N. 205/1999); la remissione DEVE ESSERE ACCETTATA dal querelato (personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di PG che deve trasmetterla immediatamente all’autorità); ACCETTAZIONE DELLA REMISSIONE ART. 155 C.P.P. La remissione non produce effetto se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata (tacitamente, cioè quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettazione; La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non per chi l’abbia ricusata; Non possono accettare la remissione coloro che non sono legittimati a farla (minori, interdetti ex art. 153, comma 1 e 2 c.p.p.) DIFFERENZE TRA RINUNCIA E REMISSIONE: 1) TEMPI: - LA RINUNCIA deve essere fatta prima dell’esercizio del diritto di proporre querela, e dunque prima della scadenza del termine di legge; - LA REMISSIONE, presuppone che sia già stata proposta una querela e il soggetto intende farne cessare gli effetti e rinunciare a chiedere la punizione del colpevole PURCHE’ NON SIA INTERVENUTA UNA SENTENZA DI CONDANNA passata in giudicato! 2) NATURA: LA RINUNCIA è un negozio giuridico unilaterale e non presuppone l’accettazione del presunto autore del reato; LA REMISSIONE, presuppone l’accettazione del querelato secondo le forme previste per la sua proposizione . 3) EFFETTI: LA RINUNCIA, comporta l’estinzione del diritto di proporre querela; LA REMISSIONE, comporta l’estinzione del reato. TERMINE PER PROPORRE QUERELA ART. 124 C.P. Salvo che la legge disponga diversamente: il diritto di querela puo’ essere esercitato entro TRE MESI dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato; ( salvo per alcuni reati per i quali il termine è diverso Es. stalking ex art. 612 bis c.p., 6 mesi; violenza sessuale di gruppo ex art. 609 bis, 6 mesi N.B. in tale ultimo caso la querela proposta è irrevocabile!!! DIES A QUO PER PROPORRE QUERELA “ il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr. Cass. pen. Sez. V Sentenza n. 33466 del 09/07/2008) N.B. LA SCADENZA DEL TERMINE E’ DI 3 MESI E NON DI 90 GIORNI Cass. pen., sez. V, 25/01/08, n. 9572 “ la scadenza di un termine stabilito a mesi ,quale è quella prevista dall’art. 124, co. I, c.p., si verifica, ex art. 14 c.p., nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese” APPROFONDIMENTO: IPOTESI: si iniziano le indagini per un fatto ipotizzato come estorsione (procedibile d’ufficio) e in seguito emerge che si trattava di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (procedibile a querela) SE LA QUERELA NON VIENE PRESENTATA NEL TERMINE DI LEGGE, L’AZIONE PENALE COMUNQUE NON E’ PROCEDIBILE N.B. il privato non è tenuto a qualificare il fatto, ma solo di denunciare il fatto, mentre spetterà al PM la sua qualificazione; DIFFERENZE TRA DENUNCIA- QUERELA - ESPOSTO LA DENUNCIA: è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio, ne informa il PM o un ufficiale di PG; LA QUERELA: è la dichiarazione con la quale la persona offesa che ha subito un reato esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole; L’ESPOSTO: è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da uno o da entrambe le parti coinvolte ; se il fatto è perseguibile d’ufficio, l’Ufficiale di PS deve informare l’autorità giudiziaria; se il fatto è perseguibile a querela invece, può esperire a richiesta un preventivo componimento della lite. IN PARTICOLARE: differenze tra querela e denuncia QUERELA: può essere proposta da ogni persona offesa dal reato per il quale non debba procedersi d’ufficio; può essere proposta entro il termine di tre mesi (o nel termine superiore per alcune specifiche ipotesi di reato es. stalking); Si sostanzia su due elementi, notizia di reato e manifestazione di volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo; DENUNCIA: Può essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa); Non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà ma è sufficiente che venga data la notizia che è avvenuto un fatto di reato; Se è facoltativa (non è previsto alcun termine per la sua presentazione); Se è obbligatoria (es. se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato) apposite disposizioni stabiliscono il termine per la sua proposizione. DIFFERENZA SOSTANZIALE : la querela può essere oggetto di RIMESSIONE la denuncia no N.B. per i reati procedibili d’ufficio lo Stato non permette che la persona offesa rimetta la denuncia perché detiene Esso stesso un interesse giuridicamente rilevante a reprimere la commissione di quei fatti di reato. N.B.B. in casi particolari anche il privato cittadino ha un preciso dovere giuridico di denuncia e che in caso di omissione ne risponde penalmente (art. 364 C.P.) IN CONCLUSIONE: Praticamente, il legislatore ha posto una regola secondo cui: per la procedibilità di alcuni reati è necessario che la persona offesa chieda che venga punito il colpevole (QUERELA), mentre per altri reati (più gravi) è sufficiente che giunga la notizia di reato all’autorità (DENUNCIA) indipendentemente da tale manifestazione di volontà.