Stalking Art. 612 bis c.p. (Atti persecutori) Art. 7 D.L. n. 11/09 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Legge 23 aprile 2009, n. 38 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009 Art . 612 bis c.p. (Atti persecutori) «Art. 612-bis). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla metà se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.» Origine anglosassone del termine To stalk: fare la posta Condotte persecutorie Interferenza nella vita privata La collocazione del delitto Libro secondo (Dei delitti in particolare) Titolo XII (Dei delitti contro la persona) Capo III (Dei delitti contro la personalità individuale) Sezione III (Dei delitti contro la libertà morale) Inquadramento generale del reato Reato comune Delitto Previsto nella sola forma dolosa Previsto nella sola forma commissiva Reato di danno Ammissibile il tentativo Salvo che il fatto costituisca più grave reato Clausola di riserva Disponibilità vicaria della norma Rapporto di sussidiarietà con altri delitti La condotta vietata 1 Minaccia o molestia Stato di ansia o di paura qualificato: grave e perdurante (evento) La condotta vietata 2 Minaccia o molestia Fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva (evento) La condotta vietata 3 Minaccia o molestia Costrizione ad alterare le abitudini di vita (evento) Aggravanti speciali ad effetto ordinario Fatto commesso da: coniuge legalmente separato (circostanza soggettiva); coniuge divorziato (circostanza soggettiva); persona legata in passato da relazione affettiva con la persona offesa (circostanza soggettiva) Aggravanti speciali ad effetto speciale 1 (aumento della pena fino alla metà) Fatto commesso a danno di: A) un minore (circostanza oggettiva); B) donna in stato di gravidanza (circostanza oggettiva); C) persona affetta da disabilità di cui all’art. 3, l. 104/1992 (circostanza oggettiva). Aggravanti speciali ad effetto speciale 2 Fatto commesso: a) con armi (circostanza oggettiva); b) da persona travisata (circostanza oggettiva). Procedibilità A querela della persona offesa. Termine di sei mesi per la proposizione della querela Si procede d’ufficio se il fatto: a) è commesso nei confronti di soggetto minorenne; b) è commesso nei confronti di soggetto diversamente abile ai sensi dell’art. 3, l.104/1992; c) risulta in connessione con altro delitto procedibile d’ufficio