Stalking
Art. 612 bis c.p.
(Atti persecutori)
Art. 7 D.L. n. 11/09
Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori.
Legge 23 aprile 2009, n. 38
 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante
misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori"
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24
aprile 2009
Art . 612 bis c.p.
(Atti persecutori)

«Art. 612-bis). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o
molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il
fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia
stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla
metà se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela
della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si
procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché
quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.»
Origine anglosassone del termine
 To stalk: fare la posta
 Condotte persecutorie
 Interferenza nella vita privata
La collocazione del delitto
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Libro secondo (Dei delitti in particolare)
Titolo XII (Dei delitti contro la persona)
Capo III (Dei delitti contro la personalità individuale)
Sezione III (Dei delitti contro la libertà morale)
Inquadramento generale del reato
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Reato comune
Delitto
Previsto nella sola forma dolosa
Previsto nella sola forma commissiva
Reato di danno
Ammissibile il tentativo
Salvo che il fatto costituisca più
grave reato
 Clausola di riserva
 Disponibilità vicaria della norma
 Rapporto di sussidiarietà con altri delitti
La condotta vietata 1
 Minaccia o molestia
 Stato di ansia o di paura qualificato:
grave e perdurante (evento)
La condotta vietata 2
 Minaccia o molestia
 Fondato timore per l’incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona legata da
relazione affettiva (evento)
La condotta vietata 3
 Minaccia o molestia
 Costrizione ad alterare le abitudini di vita
(evento)
Aggravanti speciali ad effetto
ordinario
 Fatto commesso da:
 coniuge legalmente separato (circostanza
soggettiva);
 coniuge divorziato (circostanza soggettiva);
 persona legata in passato da relazione affettiva
con la persona offesa (circostanza soggettiva)
Aggravanti speciali ad effetto
speciale 1 (aumento della pena fino alla metà)
 Fatto commesso a danno di:
A) un minore (circostanza oggettiva);
B) donna in stato di gravidanza (circostanza
oggettiva);
C) persona affetta da disabilità di cui all’art. 3, l.
104/1992 (circostanza oggettiva).
Aggravanti speciali ad effetto
speciale 2
 Fatto commesso:
a) con armi (circostanza oggettiva);
b) da persona travisata (circostanza oggettiva).
Procedibilità
 A querela della persona offesa.
 Termine di sei mesi per la proposizione della querela
 Si procede d’ufficio se il fatto:
a) è commesso nei confronti di soggetto minorenne;
b) è commesso nei confronti di soggetto diversamente
abile ai sensi dell’art. 3, l.104/1992;
c) risulta in connessione con altro delitto procedibile
d’ufficio
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