Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani
Civitavecchia
<<La legge sullo Stalking
tra dubbi ed incertezze>>
25 marzo 2011
Prof. Federico Bona Galvagno
Docente di diritto europeo - Magistrato
L’espressione <<STALKING>>
Verbo inglese “to stalk”:
inseguire furtivamente (la selvaggina); pedinare
silenziosamente; braccare o fare la posta alla
preda
“Stalker”:
“cacciatore in agguato” e, nella lingua parlata
inglese, “colui che assilla, che molesta, che
perseguita”
<<molestatore assillante/insistente>>
Profili psichiatrico-forensi
ed aspetti psicopatologici
La c.d. “Sindrome delle molestie assillanti”
<<un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi
di sorveglianza e controllo, di ricerca e di contatto
e di comunicazione nei confronti di una vittima
che risulta infastidita e/o allarmata da tali
intenzioni o comportamenti>>
Lo stalking spesso affonda le sue radici nella
normalità ma può spesso approdare nella
psicopatologia
modalità di estinsecazione
La vittima da “stalking” subisce le condotte poste in essere
dal soggetto molestatore, con azioni che possono
consistere in telefonate, e-mail, messaggi di ogni altro
tipo, anche postati via internet sui c.d. social network
(“facebook”), pedinamenti, appostamenti, procacciamento
e divulgazione di notizie riservate sull’offeso e sulle sue
abitudini di vita, inserimento fraudolento nei suoi mezzi di
comunicazione, invio di regali non richiesti, effettuazione di
acquisti utilizzando abusivamente i suoi dati personali,
intrusioni nel suo ambiente di lavoro e nelle sue
frequentazioni ed amicizie ed, in generale, tutti quegli altri
comportamenti, minacciosi e molesti, tali da generare nella
vittima uno stato d’animo di profondo disagio o paura.
I potenziali stalker
Le possibili tipologie di soggetti agenti
che, avendo un rapporto “qualificato” con
la vittima, possono trasformarsi da
semplici molestatori in potenziali “stalker”:





il
il
il
il
il
rifiutato;
bisognoso di affetto;
corteggiatore incompetente;
rancoroso;
predatore
difficoltà di catalogazione delle
singole condotte
Premesso che lo “stalking” si estrinseca sempre
in una serie di azioni affatto episodiche e
saltuarie che, solo ove valutate nel loro insieme,
vengono ad assumere la natura di atti
persecutori rilevanti mentre, singolarmente
prese, potrebbero risultare per loro natura
innocue, appare evidente che sia di fatto
impossibile ed inutile per l’interprete procedere
ad una loro completa ed esaustiva catalogazione
Le carenze delle fattispecie
contenute nel codice Rocco
Articolo 660 c.p. <<molestia o disturbo alle
persone>>;
Articolo 610 c.p. <<violenza privata>>;
Articolo 612 c.p. <<minaccia>>.
Articolo 660 c.p.
Molestia o disturbo alle persone
Chiunque in un luogo pubblico od aperto al
pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per
petulanza o per altro biasimevole motivo, reca
a taluno molestia o disturbo è punito con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino
ad euro 516,00
Articolo 610 c.p.
violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia,
costringe altri a fare, tollerare od omettere
qualche cosa è punito con la reclusione
fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le
condizioni prevedute dall’articolo 339
Art. 339 c.p. circostanze aggravanti delitti dei privati contro P.A. (armi; persona travisata; da più
persone riunite; con scritto anonimo o in modo simbolico; valendosi forza intimidatrice di segrete
associazioni).
Ex art. 7 L. n. 575/65, particolare aggravante se commesso da persona già sottoposta a misura di
prevenzione.
Ex art. 1 L. n. 107 del 1985, aggravante se commesso ai danni di persone internazionalmente
protette a causa delle funzioni da essa esercitate.
Articolo 612 c.p.
minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito,
a querela della persona offesa, con la multa fino ad
euro 51,00.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi
indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino
ad un anno e si procede d’ufficio.
Inidoneità a colpire lo “stalker”
ed a proteggere la vittima
La molestia di cui all’art. 660 c.p. è un reato
contravvenzionale che a norma dell’art. 162-bis
c.p. è oblabile e non consente né l’arresto né il
fermo né l’applicazione di misure cautelari;
Le minacce di cui all’art. 612, pur se delitto, non
consente né l’arresto né il fermo né
l’applicazione di misure cautelari personali; il
primo comma è procedibile solo a querela
innanzi al giudice di pace; solo l’ipotesi
aggravata di cui al secondo comma è procedibile
d’ufficio innanzi al giudice monocratico.
Ritardo dell’Italia in materia






Pur con notevoli differenze quanto a sanzioni, gli
Stati Uniti e la maggior parte dei paesi europei,
hanno introdotto nei propri ordinamenti sistemi
cautelari, variamente graduati, a tutela della
vittima da “stalker”:
dal 1990 al 1996 gli Stati Uniti;
nel 1997 la gran Bretagna;
nel 1998 il Belgio;
nel 2000 l’Olanda;
nel 2006 l’Austria;
nel 2007 la Germania.
Gestazione e nascita dell’art. 612-bis c.p.





A partire dal 2004, il disegno di legge n. 4891, prevedeva
“disposizioni per la tutela delle molestie insistenti”;
Nel 2006, si sono succeduti: il disegno di legge n. 1249; il
disegno di legge n. 1819 a firma On.le Lussana; il disegno di
legge n. 1901, curato da On.le Codurelli; il disegno di legge n.
2033; il progetto di legge 2101, d’iniziativa dei deputati On.li
Mura, Belisario, Ossario e Palomba;
Nel 2007 veniva presentato dal Governo il ddl n. 2169 che
all’art. 13 prevedeva inserimento reato atti persecutori – quale
nuovo art. 612-bis;
Nel 2008 – XV Legislatura - ddl n. 1249-ter, non approvato per
caduta Governo Prodi;
Nella XVI Legislatura, si seguono 5 nuovi ddl compreso uno
Governativo a firma dei Ministri Alfano e Carfagna, n. 1440,
approvato alla Camera e giunto in Senato come AS 1348.
Il D.L. 23.02.2009 n. 11
(conv. in L. 23.04.2009, n. 38)
Il decreto legge risulta diviso in tre capi:
 Il primo reca “Disposizioni in materia di
violenza sessuale, esecuzione dell’ espulsione e controllo del territorio”;
 Il secondo reca “Disposizioni in materia di
atti persecutori “;
 Il
terzo
reca
“Disposizioni
finali”,
disciplinando copertura finanziaria ed
entrata in vigore.
Il secondo capo del DL 11/09
L’art. 7 ha introdotto, con la tecnica della novella
normativa, il nuovo articolo 612-bis c.p. in tema di
atti persecutori;
L’art. 8 ha introdotto la procedura di ammonimento
amministrativo affidata al Questore;
l’art. 9 introduce alcune modifiche processuali ed
introduce la misura cautelare di cui all’art. 282-ter
c.p.p.;
L’art. 10 si occupa delle problematiche civilistiche in
tema di ordini di protezione contro abusi familiari;
Artt. 11 e 12, elaborano un sistema di contrappesi
socio-assistenziali a tutela della P.O. istituendo
anche un numero verde gratuito di assistenza
L’art. 612-bis c.p.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia
o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato d’ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per
l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o
di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita.
L’art. 612-bis c.p.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal
coniuge legalmente separato o divorziato o da
persona che sia stata legata da relazione affettiva
art. 8, comma 3, D.L. 11/2009, pena aumentata se
alla persona offesa. Ex
commesso da soggetto ammonito
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è
commesso a danno di un minore, di una donna in
stato di gravidanza o di una persona con disabilità
di cui all’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, ovvero
con armi o da persona travisata.
L’art. 612-bis c.p.
4. Il delitto è punito a querela della persona
offesa. Il termine per la proposizione della
querela è di sei mesi. Si procede tuttavia
d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di
un minore o di una persona con disabilità di
cui all’articolo 3 della legge 5.02.1992, n. 104,
nonché quando il fatto è connesso con altro
delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Perseguibilità d’ufficio ex art. 8 comma 4 del D.L. 11/2009
se commesso da soggetto ammonito
L’art. 8 del D.L. 11/2009
ammonimento
1.Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art.
612-bis del codice penale (…) la persona offesa può esporre i fatti
all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore
di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La
richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga
fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui
confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere
una condotta conforme alla legge e redigendo il processo verbale.
Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente
l’ammonimento ed al soggetto ammonito. Il questore valuta
l’eventuale adozione di provvedimenti in materie di armi e
munizioni.
L’art. 8 del D.L. 11/2009
ammonimento
3. La pena per il delitto di cui all’art. 612-bis del
codice penale è aumentata se il fatto è
commesso da soggetto già ammonito ai sensi
del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto
dall’articolo 612-bis del codice penale quando il
fatto è commesso da soggetto ammonito ai
sensi del presente articolo.
L’art. 282-ter c.p.p.
divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa
1.
Con il provvedimento che dispone il divieto di
avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa ovvero di mantenere una
determinata distanza da tali luoghi o dalla persona
offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice
può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con questa
conviventi o comunque legate da relazione affettiva
ovvero di mantenere una determinata distanza da tali
luoghi o da tali persone.
L’art. 282-ter c.p.p.
divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con
le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai
commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di
lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalità e può
imporre limitazioni.
L’art. 282-quater c.p.p.
obblighi di comunicazione
1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e
282-ter sono comunicati all’autorità di
pubblica sicurezza competente, ai fini
dell’eventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e di munizioni. Essi sono
altresì comunicati alla parte offesa ed ai
servizi socio-assistenziali del territorio.
Collocazione sistematica art. 612-bis c.p.
All’interno del nostro codice penale
Libro II
– Dei delitti in particolare
Titolo XII – Dei delitti contro la persona;
Capo III
– Dei delitti contro la libertà
individuale;
Sezione III – Dei delitti contro la libertà morale.
Bene giuridico tutelato
Considerata la collocazione della norma all’interno
del codice penale e la condotta come descritta dal
primo comma della norma, va individuato nella:
TUTELA
DELLA
LIBERTA’
MORALE
DELLO
INDIVIDUO
INTESA
COME
CAPACITA’
DI
AUTODETERMINAZIONE ED INTERESSE DELLO
STESSO DI VIVERE LIBERO DA PREOCCUPAZIONI E
NELLE PROPRIE SCELTE E NEI COMPORTAMENTI
DI VITA
= Tutela della libertà personale individuale
Finalità del legislatore



Se si considera l’intervento normativo del DL
11/2009 nel suo complesso, si tratta di un
pacchetto di norme rivolte principalmente a
rispondere in modo efficace alle istanze di
protezione e tutela della persona offesa:
Introduzione del nuovo reato di “stalking”;
Implementaz. delle tutele endo-procedimentali
per la P.O. mediante introduzione della nuova
misura cautelare di cui all’art. 282-ter c.p.p.;
Introduzione della procedura di ammonimento
amministrativo affidata al questore.
intervento normativo victim oriented
FONDATO: valutazione
del giudice ex ante
dell’azione a cagionarlo



Art. 612-bis c.p.
la condotta
Per nozione penalistica di “congiunto” vedi art. 307, co. 4, cp
Il reato di “atti persecutori” richiede che l’agente abbia
tenuto una reiterata condotta di molestia o minaccia nei
confronti della P.O. dalla quale discenda uno dei
seguenti tre eventi tipizzati dal legislatore:
Il cagionarsi di uno stato di ansia o di paura nella
vittima, che sia perdurante e grave;
L’ingenerarsi di un timore nella vittima, purché fondato,
circa l’incolumità propria o quella di un congiunto o di
una persona ad essa sentimentalmente legata;
Il costringere la vittima a modificare le proprie abitudini
di vita.
De jure condendo: perché solo “PROPRIE” e non anche dei soggetti di cui all’ipotesi precedente?
Analisi elementi del reato


Si tratta di un reato COMUNE, in quanto può
essere commesso da “chiunque”;
La norma prevede nel suo incipit la clausola di
sussidiarietà “salvo che il fatto costituisca più
grave reato”, il che comporta che il giudice, nel
regolare la problematica del c.d. concorso
apparente di norme (ed i correlati “principio di
specialità” ed il c.d. “criterio di consunzione”),
sarà chiamato ad una delicata valutazione caso
per caso se i diversi reati sottoposti alla sua
valutazione possano o meno concorrere tra loro.
Rapporti con delitto di cui all’art. 609-bis cp (violenza sessuale); art. 610 cp (violenza
privata - ritenuta norma di carattere generico e sussidiario); art. 572 cp (maltrattamenti
in famiglia e verso fanciulli)
Analisi elementi del reato

La condotta descritta dalla fattispecie incriminatrice
richiede per il suo perfezionarsi la reiterazione di
più condotte da parte dell’agente, cioè la
necessaria ripetizione delle azioni in essa descritte
= la reiterazione delle condotte è elemento
costitutivo del reato; (almeno due, Cfr. sez. V

11945/2010)
Si tratta di un reato abituale improprio (in quanto la
necessaria reiterazione delle condotte abbraccia
condotte che assumono già di per se stesse
rilevanza penale autonoma);
Analisi elementi del reato

È un reato d’evento, cioè la norma incriminatrice
oltre al compimento di azioni reiterate da parte
dell’agente, richiede che tale condotta abbia
causato la lesione o messa in pericolo
dell’interesse tutelato dalla norma, ad essa
legata logicamente da un nesso di causalità
materiale e rappresentata dai tre possibili eventi
alternativi indicati dal legislatore;
Reato di danno e non di mero pericolo
Analisi elementi del reato

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma
è il dolo generico: occorre cioè la semplice
coscienza e volontà del fatto tipico
comprensivo di uno degli eventi indicati dal
legislatore nella norma, mentre non
assumono alcun rilievo gli scopi da esso
perseguiti (non escludibile la compatibilità
con il dolo eventuale);
Problematiche interpretative del
secondo comma




Quid juris nel caso di coniugi separati solo di fatto ?
Quid Juris in caso di condotte perpetrate in costanza
di matrimonio prima della separazione?
Tecnica redazionale: l’aggravante è applicabile in via
“generale” e quindi anche nei casi in cui la condotta
venga tenuta nei confronti di soggetti passivi “terzi”
non qualificati?
Come va interpretata la nozione di “relazione
affettiva”? Perché solo “che sia stata” e non anche
“che sia” legata da relazione affettiva? (relazione
sentimentale ed amorosa? stabile?)
Sez. 5, Sentenza n. 27774 del
26/04/2010
In tema di misure cautelari personali, le
dichiarazioni accusatorie della persona offesa,
ancorché costituita parte civile, possono
integrare
i
gravi
indizi
necessari
per
l'applicazione della custodia cautelare in carcere
- nella specie in ordine al delitto di cui all'art.
612-bis cod. pen. - senza necessità di riscontri
oggettivi esterni ai fini della valutazione di
attendibilità estrinseca. (La Corte ha riaffermato
che la valutazione del giudice deve essere, in
ogni caso, caratterizzata da rigore e prudenza).
Sez. 5, Sentenza n. 17698 del
05/02/2010
Il delitto di atti persecutori è
reato ad evento di danno e si
distingue sotto tale profilo dal
reato di minacce, che è reato di
pericolo.
Sez. 5, Sentenza n. 17698 del
05/02/2010
La reciprocità dei comportamenti molesti non
esclude la configurabilità del delitto di atti
persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul
giudice un più accurato onere di motivazione in
ordine alla sussistenza dell'evento di danno,
ossia dello stato d'ansia o di paura della
presunta persona offesa, del suo effettivo timore
per l'incolumità propria o di persone ad essa
vicine o della necessità del mutamento delle
abitudini di vita (Fattispecie relativa a
provvedimento "de libertate").
Sez. 5, Sentenza n. 6417 del
21/01/2010
Integrano il delitto di atti
persecutori, di cui all'art. 612 bis
cod. pen., anche due sole
condotte di minaccia o di
molestia, come tali idonee a
costituire la reiterazione richiesta
dalla norma incriminatrice.
Sez. 5, Ordinanza n. 11945 del
12/01/2010
Il perdurante e grave stato di ansia o di
paura, costituente uno dei tre possibili
eventi del delitto di atti persecutori, è
configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una
minore determinato da reiterate condotte
dell'indagato consistite nel rivolgere
apprezzamenti mandandole dei baci,
nell'invitarla a salire a bordo del proprio
veicolo e nell'indirizzarle sguardi insistenti
e minacciosi.
Sez. 5, Sentenza n. 34015 del
22/06/2010
Il delitto di cui all'art. 612 bis,
cod. pen. (atti persecutori,
cosiddetto "stalking") - è un
reato a fattispecie alternative,
ciascuna delle quali è idonea
ad integrarlo.
Sez. 6, Sentenza n. 32404 del
16/07/2010
Integra l'elemento materiale del delitto di
atti persecutori il reiterato invio alla
persona offesa di "sms" e di messaggi di
posta elettronica o postati sui cosiddetti
"social network" (ad esempio "facebook"),
nonché la divulgazione attraverso questi
ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali
intrattenuti dall'autore del reato con la
medesima.
Scarica

presentazione in Power Point