Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani Civitavecchia <<La legge sullo Stalking tra dubbi ed incertezze>> 25 marzo 2011 Prof. Federico Bona Galvagno Docente di diritto europeo - Magistrato L’espressione <<STALKING>> Verbo inglese “to stalk”: inseguire furtivamente (la selvaggina); pedinare silenziosamente; braccare o fare la posta alla preda “Stalker”: “cacciatore in agguato” e, nella lingua parlata inglese, “colui che assilla, che molesta, che perseguita” <<molestatore assillante/insistente>> Profili psichiatrico-forensi ed aspetti psicopatologici La c.d. “Sindrome delle molestie assillanti” <<un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca e di contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o allarmata da tali intenzioni o comportamenti>> Lo stalking spesso affonda le sue radici nella normalità ma può spesso approdare nella psicopatologia modalità di estinsecazione La vittima da “stalking” subisce le condotte poste in essere dal soggetto molestatore, con azioni che possono consistere in telefonate, e-mail, messaggi di ogni altro tipo, anche postati via internet sui c.d. social network (“facebook”), pedinamenti, appostamenti, procacciamento e divulgazione di notizie riservate sull’offeso e sulle sue abitudini di vita, inserimento fraudolento nei suoi mezzi di comunicazione, invio di regali non richiesti, effettuazione di acquisti utilizzando abusivamente i suoi dati personali, intrusioni nel suo ambiente di lavoro e nelle sue frequentazioni ed amicizie ed, in generale, tutti quegli altri comportamenti, minacciosi e molesti, tali da generare nella vittima uno stato d’animo di profondo disagio o paura. I potenziali stalker Le possibili tipologie di soggetti agenti che, avendo un rapporto “qualificato” con la vittima, possono trasformarsi da semplici molestatori in potenziali “stalker”: il il il il il rifiutato; bisognoso di affetto; corteggiatore incompetente; rancoroso; predatore difficoltà di catalogazione delle singole condotte Premesso che lo “stalking” si estrinseca sempre in una serie di azioni affatto episodiche e saltuarie che, solo ove valutate nel loro insieme, vengono ad assumere la natura di atti persecutori rilevanti mentre, singolarmente prese, potrebbero risultare per loro natura innocue, appare evidente che sia di fatto impossibile ed inutile per l’interprete procedere ad una loro completa ed esaustiva catalogazione Le carenze delle fattispecie contenute nel codice Rocco Articolo 660 c.p. <<molestia o disturbo alle persone>>; Articolo 610 c.p. <<violenza privata>>; Articolo 612 c.p. <<minaccia>>. Articolo 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone Chiunque in un luogo pubblico od aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad euro 516,00 Articolo 610 c.p. violenza privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339 Art. 339 c.p. circostanze aggravanti delitti dei privati contro P.A. (armi; persona travisata; da più persone riunite; con scritto anonimo o in modo simbolico; valendosi forza intimidatrice di segrete associazioni). Ex art. 7 L. n. 575/65, particolare aggravante se commesso da persona già sottoposta a misura di prevenzione. Ex art. 1 L. n. 107 del 1985, aggravante se commesso ai danni di persone internazionalmente protette a causa delle funzioni da essa esercitate. Articolo 612 c.p. minaccia Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino ad euro 51,00. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d’ufficio. Inidoneità a colpire lo “stalker” ed a proteggere la vittima La molestia di cui all’art. 660 c.p. è un reato contravvenzionale che a norma dell’art. 162-bis c.p. è oblabile e non consente né l’arresto né il fermo né l’applicazione di misure cautelari; Le minacce di cui all’art. 612, pur se delitto, non consente né l’arresto né il fermo né l’applicazione di misure cautelari personali; il primo comma è procedibile solo a querela innanzi al giudice di pace; solo l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma è procedibile d’ufficio innanzi al giudice monocratico. Ritardo dell’Italia in materia Pur con notevoli differenze quanto a sanzioni, gli Stati Uniti e la maggior parte dei paesi europei, hanno introdotto nei propri ordinamenti sistemi cautelari, variamente graduati, a tutela della vittima da “stalker”: dal 1990 al 1996 gli Stati Uniti; nel 1997 la gran Bretagna; nel 1998 il Belgio; nel 2000 l’Olanda; nel 2006 l’Austria; nel 2007 la Germania. Gestazione e nascita dell’art. 612-bis c.p. A partire dal 2004, il disegno di legge n. 4891, prevedeva “disposizioni per la tutela delle molestie insistenti”; Nel 2006, si sono succeduti: il disegno di legge n. 1249; il disegno di legge n. 1819 a firma On.le Lussana; il disegno di legge n. 1901, curato da On.le Codurelli; il disegno di legge n. 2033; il progetto di legge 2101, d’iniziativa dei deputati On.li Mura, Belisario, Ossario e Palomba; Nel 2007 veniva presentato dal Governo il ddl n. 2169 che all’art. 13 prevedeva inserimento reato atti persecutori – quale nuovo art. 612-bis; Nel 2008 – XV Legislatura - ddl n. 1249-ter, non approvato per caduta Governo Prodi; Nella XVI Legislatura, si seguono 5 nuovi ddl compreso uno Governativo a firma dei Ministri Alfano e Carfagna, n. 1440, approvato alla Camera e giunto in Senato come AS 1348. Il D.L. 23.02.2009 n. 11 (conv. in L. 23.04.2009, n. 38) Il decreto legge risulta diviso in tre capi: Il primo reca “Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’ espulsione e controllo del territorio”; Il secondo reca “Disposizioni in materia di atti persecutori “; Il terzo reca “Disposizioni finali”, disciplinando copertura finanziaria ed entrata in vigore. Il secondo capo del DL 11/09 L’art. 7 ha introdotto, con la tecnica della novella normativa, il nuovo articolo 612-bis c.p. in tema di atti persecutori; L’art. 8 ha introdotto la procedura di ammonimento amministrativo affidata al Questore; l’art. 9 introduce alcune modifiche processuali ed introduce la misura cautelare di cui all’art. 282-ter c.p.p.; L’art. 10 si occupa delle problematiche civilistiche in tema di ordini di protezione contro abusi familiari; Artt. 11 e 12, elaborano un sistema di contrappesi socio-assistenziali a tutela della P.O. istituendo anche un numero verde gratuito di assistenza L’art. 612-bis c.p. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. L’art. 612-bis c.p. 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva art. 8, comma 3, D.L. 11/2009, pena aumentata se alla persona offesa. Ex commesso da soggetto ammonito 3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. L’art. 612-bis c.p. 4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5.02.1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Perseguibilità d’ufficio ex art. 8 comma 4 del D.L. 11/2009 se commesso da soggetto ammonito L’art. 8 del D.L. 11/2009 ammonimento 1.Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis del codice penale (…) la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo il processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento ed al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materie di armi e munizioni. L’art. 8 del D.L. 11/2009 ammonimento 3. La pena per il delitto di cui all’art. 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. 4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo. L’art. 282-ter c.p.p. divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. L’art. 282-ter c.p.p. divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. L’art. 282-quater c.p.p. obblighi di comunicazione 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e di munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa ed ai servizi socio-assistenziali del territorio. Collocazione sistematica art. 612-bis c.p. All’interno del nostro codice penale Libro II – Dei delitti in particolare Titolo XII – Dei delitti contro la persona; Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale; Sezione III – Dei delitti contro la libertà morale. Bene giuridico tutelato Considerata la collocazione della norma all’interno del codice penale e la condotta come descritta dal primo comma della norma, va individuato nella: TUTELA DELLA LIBERTA’ MORALE DELLO INDIVIDUO INTESA COME CAPACITA’ DI AUTODETERMINAZIONE ED INTERESSE DELLO STESSO DI VIVERE LIBERO DA PREOCCUPAZIONI E NELLE PROPRIE SCELTE E NEI COMPORTAMENTI DI VITA = Tutela della libertà personale individuale Finalità del legislatore Se si considera l’intervento normativo del DL 11/2009 nel suo complesso, si tratta di un pacchetto di norme rivolte principalmente a rispondere in modo efficace alle istanze di protezione e tutela della persona offesa: Introduzione del nuovo reato di “stalking”; Implementaz. delle tutele endo-procedimentali per la P.O. mediante introduzione della nuova misura cautelare di cui all’art. 282-ter c.p.p.; Introduzione della procedura di ammonimento amministrativo affidata al questore. intervento normativo victim oriented FONDATO: valutazione del giudice ex ante dell’azione a cagionarlo Art. 612-bis c.p. la condotta Per nozione penalistica di “congiunto” vedi art. 307, co. 4, cp Il reato di “atti persecutori” richiede che l’agente abbia tenuto una reiterata condotta di molestia o minaccia nei confronti della P.O. dalla quale discenda uno dei seguenti tre eventi tipizzati dal legislatore: Il cagionarsi di uno stato di ansia o di paura nella vittima, che sia perdurante e grave; L’ingenerarsi di un timore nella vittima, purché fondato, circa l’incolumità propria o quella di un congiunto o di una persona ad essa sentimentalmente legata; Il costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. De jure condendo: perché solo “PROPRIE” e non anche dei soggetti di cui all’ipotesi precedente? Analisi elementi del reato Si tratta di un reato COMUNE, in quanto può essere commesso da “chiunque”; La norma prevede nel suo incipit la clausola di sussidiarietà “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, il che comporta che il giudice, nel regolare la problematica del c.d. concorso apparente di norme (ed i correlati “principio di specialità” ed il c.d. “criterio di consunzione”), sarà chiamato ad una delicata valutazione caso per caso se i diversi reati sottoposti alla sua valutazione possano o meno concorrere tra loro. Rapporti con delitto di cui all’art. 609-bis cp (violenza sessuale); art. 610 cp (violenza privata - ritenuta norma di carattere generico e sussidiario); art. 572 cp (maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli) Analisi elementi del reato La condotta descritta dalla fattispecie incriminatrice richiede per il suo perfezionarsi la reiterazione di più condotte da parte dell’agente, cioè la necessaria ripetizione delle azioni in essa descritte = la reiterazione delle condotte è elemento costitutivo del reato; (almeno due, Cfr. sez. V 11945/2010) Si tratta di un reato abituale improprio (in quanto la necessaria reiterazione delle condotte abbraccia condotte che assumono già di per se stesse rilevanza penale autonoma); Analisi elementi del reato È un reato d’evento, cioè la norma incriminatrice oltre al compimento di azioni reiterate da parte dell’agente, richiede che tale condotta abbia causato la lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato dalla norma, ad essa legata logicamente da un nesso di causalità materiale e rappresentata dai tre possibili eventi alternativi indicati dal legislatore; Reato di danno e non di mero pericolo Analisi elementi del reato L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico: occorre cioè la semplice coscienza e volontà del fatto tipico comprensivo di uno degli eventi indicati dal legislatore nella norma, mentre non assumono alcun rilievo gli scopi da esso perseguiti (non escludibile la compatibilità con il dolo eventuale); Problematiche interpretative del secondo comma Quid juris nel caso di coniugi separati solo di fatto ? Quid Juris in caso di condotte perpetrate in costanza di matrimonio prima della separazione? Tecnica redazionale: l’aggravante è applicabile in via “generale” e quindi anche nei casi in cui la condotta venga tenuta nei confronti di soggetti passivi “terzi” non qualificati? Come va interpretata la nozione di “relazione affettiva”? Perché solo “che sia stata” e non anche “che sia” legata da relazione affettiva? (relazione sentimentale ed amorosa? stabile?) Sez. 5, Sentenza n. 27774 del 26/04/2010 In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ancorché costituita parte civile, possono integrare i gravi indizi necessari per l'applicazione della custodia cautelare in carcere - nella specie in ordine al delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. - senza necessità di riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca. (La Corte ha riaffermato che la valutazione del giudice deve essere, in ogni caso, caratterizzata da rigore e prudenza). Sez. 5, Sentenza n. 17698 del 05/02/2010 Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo. Sez. 5, Sentenza n. 17698 del 05/02/2010 La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Fattispecie relativa a provvedimento "de libertate"). Sez. 5, Sentenza n. 6417 del 21/01/2010 Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis cod. pen., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice. Sez. 5, Ordinanza n. 11945 del 12/01/2010 Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell'indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole dei baci, nell'invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell'indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi. Sez. 5, Sentenza n. 34015 del 22/06/2010 Il delitto di cui all'art. 612 bis, cod. pen. (atti persecutori, cosiddetto "stalking") - è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo. Sez. 6, Sentenza n. 32404 del 16/07/2010 Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio "facebook"), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima.