LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA
Corso di Tecnica Professioanle a.a.2013/2014
DEFINIZIONE DI DIRITTO PENALE

INSIEME DELLE NORME CON CUI IL
LEGISLATORE PROIBISCE DETERMINATI
COMPORTAMENTI MINACCIANDO
L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
PENALE, CIOE’ DELLA PENA
CARATTERE RESIDUALE DEL
DIRITTO PENALE

IL LEGISLATORE PREVEDE LA SANZIONE
PENALE SOLAMENTE NEI CASI IN CUI
RITIENE CHE
 SANZIONI
DI ALTRO GENERE (ES.
CIVILI O AMMINISTRATIVI) NON
SIANO IDONEE AD INDURRE IL
SOGGETTO A RISPETTARE LA
NORMA
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL
DIRITTO PENALE
PRINCIPIO DI LEGALITA’
 PRINCIPIO DI TASSATIVITA’
 PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ E NON
ULTRATTIVITA’
PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’
 PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE
PRINCIPIO DI LEGALITA’
NESSUNO PU0’ ESSERE PUNITO
1.
PER UN FATTO CHE NON E’ PREVISTO
DALLA LEGGE COME REATO
2.
E CON UNA PENA DIVERSA (PER
NATURA E MISURA) DA QUELLA
PREVISTA DALLA LEGGE MEDESIMA
PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’


IL FATTO PREVISTO DALLA LEGGE COME
REATO DEVE COMUNQUE COMPORTARE
UN’EFFETTIVA
OFFESA (LESIONE) DEL BENE/INTERESSE
GIURIDICO TUTELATO DALLA NORMA
PENALE
RESPONSABILITA’ PERSONALE
LA RESPONSABILITA’ PENALE E’
PERSONALE VIENE DUNQUE ESCLUSA LA
POSSIBILITA’ DI RISPONDERE
PENALMENTE PER FATTO ALTRUI

ELEMENTI PRINCIPALI DEL REATO
ELEMENTO OGGETTIVO
 ELEMENTO SOGGETTIVO

ELEMENTO OGGETTIVO
SI ARTICOLA IN
 -CONDOTTA (AZIONE O OMISSIONE)
 - EVENTO COME CONSEGUENZA DELLA
CONDOTTA
 IMPORTANZA DEL NESSO DI CAUSALITA’
FRA CONDOTTA ED EVENTO
REATO OMISSIVO

COLUI CHE CAUSA UN EVENTO MEDIANTE
OMISSIONE NON NE RISPONDE SEMPRE,
MA SOLO QUANDO SUSSISTE A SUO CARICO
UN OBBLIGO GIURIDICO DI ATTIVARSI
DANNO E PERICOLO
NEL REATO DI DANNO L’EVENTO COINCIDE
CON
1.
LA CONCRETA LESIONE DELL’INTERESSE
TUTELATO
NEL REATO DI PERICOLO l’evento coincide
con la
LA POSSIBILITA’ CHE LA
LESIONE SI VERIFICHI (C.D.
“ANTICIPAZIONE” DELL’EVENTO)
ELEMENTO SOGGETTIVO
IL SOGGETTO DEVE ESSERE LEGATO AL
REATO ANCHE DA UN
NESSO PSICOLOGICO,
CHE PUO’ MANIFESTARSI NELLE FORME
DEL DOLO, DELLA COLPA E, IN CASI
PARTICOLARI, DELLA PRETERINTENZIONE
DOLO
SI HA DOLO QUANDO
 L’EVENTO
E’ VOLUTO DALL’AGENTE
COME CONSEGUENZA DELLA SUA
CONDOTTA (DOLO DIRETTO) O
COMUNQUE ACCETTATO COME
CONSEGUENZA DELLA STESSA
(DOLO EVENTUALE)
COLPA
SI HA COLPA QUANDO
L’EVENTO,
NON
VOLUTO
DAL
SOGGETTO,
SI
VERIFICA
COME
CONSEGUENZA
DI
IMPERIZIA,
IMPRUDENZA, NEGLIGENZA (COLPA
GENERICA) OVVERO INOSSERVANZA
DI LEGGI, REGOLAMENTI ORDINI O
DISCIPLINE (COLPA SPECIFICA)
IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE

L’ART. 5 DEL CODICE PENALE STATUISCE
CHE NESSUNO PUO’ INVOCARE A
PROPRIA SCUSA L’IGNORANZA DELLA
LEGGE PENALE
ECCEZIONI

1.
2.
A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELLA CORTE
COSTITUZIONALE (ANNO 1988), OGGI SI
DISTINGUE
FRA
IGNORANZA INEVITABILE E DUNQUE
SCUSABILE
ED IGNORANZA EVITABILE E QUINDI
NON SCUSABILE
RESPONSABILITA’ PENALE DEL
COMMERCIALISTA
IPOTESI PIU’ FREQUENTE:
CONCORSO NEL REATO FRA IL
COMMERCIALISTA ED IL CLIENTE (ES.
NEI REATI TRIBUTARI, NEI REATI
SOCIETARI, NEI REATI FALLIMENTARI DI
BANCAROTTA)
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

ISTITUTO GENERALE PREVISTO DALL’ART.
110 DEL CODICE PENALE
ELEMENTI ESSENZIALI DEL
CONCORSO
PLURALITA’ DI AGENTI
 REALIZZAZIONE DI FATTO REATO
 CONTRIBUTO CAUSALE DI CIASCUN
AGENTE
 VOLONTA’ DI COOPERARE NEL REATO DA
PARTE DI OGNI SOGGETTO

CONCORSO DEL COMMERCIALISTA
ESEMPI
IL COMMERCIALISTA DOLOSAMENTE
PREDISPONE UNA FALSA DICHIARAZIONE,
CONSAPEVOLE DELLA FALSITA’
 IL COMMERCIALISTA ISTIGA O INDUCE IL
CLIENTE ALLA VIOLAZIONE PENALE

COMMERCIALISTA
RESPONSABILE
NON
ESEMPI
 MERA
CONNIVENZA (IL
COMMERCIALISTA APPRENDE
DELL’ILLECITO, MA NON VI PARTECIPA
IN ALCUN MODO)
 CONSULENZA (IL COMMERCIALISTA
CORRETTAMENTE ILLUSTRA LE
POSSIBILI CONSEGUENZE – ANCHE
PENALI – DI DETERMINATI
COMPORTAMENTI)
DOCUMENTAZIONE UTILE
 DECRETO
LEGISLATIVO N° 74 / 2000
(“RIFORMA DEL DIRITTO PENALE
TRIBUTARIO”)
Testo normativo
 “PROFILI DI RESPONSABILITA’ PENALE
DEL DOTTORE COMMERCIALISTA”
Pubblicazione Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e Fondazione
“Aristeia” Istituto di Ricerca Dottori
Commercialisti (www.irdcec.it)
Scarica

RESPONSABILITA` PENALE DEL COMMERCIALISTA