La responsabilità di essere Capo
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GUIDE E SCOUTS d’EUROPA CATTOLICI
DELLA FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO EUROPEO
La responsabilità di fare il Capo:
la responsabilità civile e panale
PARTE I I
LA RESPONSABILITA’ DI FARE IL CAPO:
LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE14
CAPITOLO 1 – L’OBIETTIVO
Obiettivo di questa seconda parte - chiacchierata usando il termine
da campo scuola - è quello di responsabilizzare anche sotto il profilo
giuridico il Capo unità.
Se è vero che nell’affrontare le nostre “insicurezze“ educative nei
confronti dei ragazzi/ragazze che ci vengono affidati ci poniamo ogni sorta
di dubbio e cerchiamo conforto e risoluzione ai nostri problemi educativi
sia nelle parole di B.P., sia nei manuali associativi sia nell’esperienza
professionale di figure quali psicologi, educatori e similari, ben poche volte
ci fermiamo a pensare alla nostra responsabilità giuridica nei loro
confronti.
La nostra missione educativa rischia a volte di farci sentire quasi dei
reges legibus soluti, in quanto giustifichiamo ogni nostra mancanza,
imprudenza con una frase che suona circa così: “anche se non è proprio
regolare, non faccio niente di male….lo faccio a fin di bene, lo faccio per i
ragazzi.”.
Educare
significa
anche
essere
consapevoli
della
nostra
responsabilità giuridica e trasmettere questa consapevolezza con il nostro
agire.
Il far bene il nostro servizio non ci esime dal rispettare le regole del
gioco che in questo ambito si traducono in Leggi e Autorità statali.
Credo che per curiosità sia doveroso segnalare che B.P. nel 1931 fu
insignito della Laurea ad honorem in Legge dall’Università di Sidney.
14
Chiacchierata tratta ed adattata da un articolo su Proposta Educativa 1981 e riveduta e
corretta dalla sottoscritta nel maggio 2004.
La responsabilità di fare il Capo:
la responsabilità civile e panale
CAPITOLO 2 – PRINCIPI GENERALI
La responsabilità Penale e Civile di un Capo Scout è un concetto
prettamente giuridico, occorre, quindi, preliminarmente chiarirne alcuni
aspetti fondamentali e prendere un po’ di familiarità con alcuni termini
tecnici.
Parlando di responsabilità civile e penale si fa riferimento al dover
rispondere
dinanzi
ad un
Giudice
del comportamento
tenuto in
determinate occasioni e sopportarne le conseguenze determinate a priori
dalla Legge.
Tale responsabilità può essere di natura penale o di natura civile, a
seconda che le norme violate riguardino il codice penale o il codice civile.
Ciò che differenzia questi due tipi di violazione sono, da un punto di vista
pratico, essenzialmente le conseguenze, le sanzioni che il capo scout
dovrà sopportare.
Ovviamente, trattare compiutamente un tema così vasto in poche
pagine non è possibile.
Il compito è solo quello di dare degli strumenti per orientarsi nel
campo del diritto, praticando a volte spiacevoli e forse troppo
ermeneutiche sintesi, di cui chiedo scusa agli operatori del diritto ed agli
occasionali giuristi in uniforme.
La raccomandazione è, comunque, quella di non applicare
indiscriminatamente le fattispecie qui riportate a tutti i casi che possono
capitare (spero nessuno!) e di avere l’accortezza di chiedere informazioni e
delucidazioni qualora qualcosa dovesse accadere.
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La responsabilità di fare il Capo:
la responsabilità civile e panale
CAPITOLO 3 - LA RESPONSABILITÀ PENALE
Si ha responsabilità penale quando vengono violate le norme poste
dal codice penale e quelle racchiuse in leggi speciali penalmente
sanzionate. Con la violazione di tali norme si innesca l’iter procedimentale
che porterà prima all’accertamento della commissione dell’eventuale fattoreato e poi alla celebrazione del processo con l’emanazione della sentenza
di proscioglimento o di condanna e, in tale ultimo caso, l’irrogazione della
relativa sanzione.
Par. 3.1. – Definizioni: l’illecito penale, reato, dolo, colpa,
sanzioni.
Illecito penale - reato: è la violazione di un norma penale alla quale
il diritto ricollega l’irrogazione, al responsabile, di una pena. È retto dal
principio di specialità e tipicità: per cui sono reati solo le violazioni dalla
Legge espressamente previsti come tali.
I reati si dividono in due tipi: i delitti e le contravvenzioni a seconda
della sanzione prevista per il trasgressore della norma penale; i delitti sono
puniti con multa, reclusione, ergastolo; le contravvenzioni con ammenda
ed arresto.
Per parlare di reato occorre che vi sia un comportamento (azione
od omissione) posto in essere da un soggetto con la volontà (dolo o colpa)
e l’assenza di cause di giustificazioni.
Dolo: si ha dolo quando chi commette un reato lo commette con la
coscienza e volontà del suo comportamento e dei suoi effetti.
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Colpa: si identifica nel comportamento di chi commette un reato,
pur non volendolo, a causa di negligenza, imprudenza, imperizia e
inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Sanzioni: può essere detentiva (arresto o reclusione) oppure
pecuniaria (ammenda o multa); non sono infrequenti i casi di reati puniti
con entrambi i tipi di sanzione. Da rilevare che se viene stabilita come
sanzione il pagamento di una somma di denaro (ammenda o multa) ciò
nulla toglie al carattere penale di tale sanzione che verrà comunque
iscritta, se la legge lo prevede, nel certificato penale del trasgressore.
Par. 3.2. – Principi generali.
La responsabilità penale è personale e diretta (nessuno cioè può
essere punito per il reato commesso da un altra persona a meno che non
avesse un obbligo giuridico di impedirlo); per essa si risponde dal
compimento del 14 anno di età se chi ha commesso il fatto aveva al
momento la capacità di intendere e di volere che è accertata di caso in
caso; tale capacità è sempre presunta dal compimento del 18 anno di età.
L’infraquattordicenne non è punibile.
Per essere chiamato a rispondere penalmente il soggetto deve aver
agito con "dolo", oppure con "colpa". La legge penale sanziona in maniera
più grave i reati dolosi di quelli colposi, mentre esclude la punibilità per i
reati causati dal caso fortuito o commessi in stato di necessità, di legittima
difesa o di forza maggiore.
Va precisato che le contravvenzioni sono punibili sia se commesse
con dolo che con colpa, mentre i delitti sono punibili solo se commessi con
dolo, salvo i casi (come quelli sopra citati) di delitti colposi espressamente
previsti dalla legge.
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Par. 3.3. - Casi possibili.
Alcuni fatti previsti dalla legge come reati, debbono essere oggetto
di attenzione in quanto abbastanza facilmente possono verificarsi nello
svolgimento di attività non preparate coscienziosamente. Alcuni reati
possono sembrare banali anche in considerazione delle conseguenze
relativamente modeste, ma occorre ricordare che si tratta pur sempre di
comportamenti vietati con conseguenze penali:
- Art. 635: danneggiamento di cose altrui; - Art. 637: ingresso
abusivo nel fondo altrui; - Art. 659: disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone; - Art. 675: collocamento pericoloso di cose; - Art. 676:
costruzione di opere instabili e cadenti; - Art. 734: distruzione e
deturpamento di bellezze naturali;
Ma il Codice contempla anche reati di estrema gravità:
- Art. 449: cagionare per colpa un incendio; - Art. 589: cagionare
per colpa la morte di qualcuno; - Art. 590: cagionare per colpa lesioni
personali; - Art. 591: abbandonare o lasciare senza assistenza un minore
di anni 14 di cui si abbia la custodia.
Per maggiori dettagli (descrizione, sanzioni, ecc.) consultare
l’appendice.
Par. 3.4. - Quando e perché il capo può essere ritenuto
responsabile per fatti commessi dal ragazzo.
Perché il capo scout venga punito per la commissione di un reato
occorre
che
l’abbia
commesso
con
l'atteggiamento
psicologico
caratterizzato dal dolo o dalla colpa.
Nessun problema, quindi, quando il Capo ha realizzato il reato con
dolo, cioè lo ha "voluto": questi sarà punito per reato doloso.
Discorso diverso è il caso di un reato commesso dal Capo per colpa.
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Tutte le volte che nel reato commesso da un ragazzo posto sotto la
sua responsabilità sia ravvisabile un collegamento col comportamento
negligente o imprudente del Capo quest’ultimo potrà essere chiamato a
rispondere a titolo di concorso colposo nel reato commesso.
Il Capo infatti, in quanto educatore, ha un dovere giuridico di
vigilanza sui ragazzi nel tempo in cui sono ad esso affidati (deducibile in
particolare dall'art. 2048 c.c. e 591 c.p.), dovere che, tra gli altri, include
certamente quello di impedire che i ragazzi stessi commettano reati e,
comunque, rechino danno a sé e agli altri.
Pertanto, sarà responsabile penalmente se abbia omesso di
esercitare la dovuta vigilanza e, se a causa di questa inosservanza, un
reato sia stato realizzato.
Alcuni esempi serviranno a chiarire la conclusione accennata.
Spesso avviene che i ragazzi, al campo, utilizzino i coltelli scout per fini di
gioco. Se in tale occasione, senza che alcuno sia intervenuto per far
cessare il gioco pericoloso, uno dei ragazzi rimane ferito, il Capo
negligente potrà essere chiamato a rispondere penalmente del reato di
lesioni colpose, da solo o in concorso con l'autore del fatto, qualora questi
abbia più di 14 anni e sia ritenuto dal giudice psichicamente in grado di
rendersi conto della pericolosità del suo comportamento.
Un altro esempio, piuttosto verosimile.
Qualora un Capo, senza la necessaria esperienza e/o oculatezza,
improvvisi una route in alta montagna dove il percorso richieda particolari
abilità tecniche, e a causa di ciò i ragazzi, inesperti, causino a sé o ad altri
lesioni o addirittura la morte, quel Capo potrebbe essere imputabile a
titolo di colpa dei reati di lesioni colpose e/o di omicidio colposo per la sua
inescusabile imprudenza, con le pesanti conseguenze previste dalla legge.
Occorre, quindi, che i Capi pongano il massimo della attenzione e della
diligenza nella scelta delle attività, dei modi per realizzarle, dei percorsi
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delle routes e in tutte quelle occasioni in cui si impone un dovere di
vigilanza sui ragazzi ad essi affidati.
In materia di delitti solo dolosi, non sarà punibile per il reato di
danneggiamento commesso da un ragazzo il Capo che non abbia
esercitato la dovuta vigilanza, non essendo punito dalla legge penale
italiana il danneggiamento colposo.
E' importante ricordare che un medesimo reato può essere
imputato a più persone, che lo abbiano compiuto in concorso tra loro, ed
in questo caso la legge penale contempla a volte un aggravamento della
pena.
Par. 3.5. - Quando e perché il capo può essere ritenuto
responsabile per fatti subiti dal ragazzo.
Ovviamente qualora il capo scout causi per volontà o per colpa
(caso più probabile nella normale attività scout) un fatto–reato ai danni di
un suo ragazzo sia esso minore, o non, risponderà di quanto accaduto
personalmente o in concorso, eventualmente anche colposo, con altri.
CAPITOLO 4 - LA RESPONSABILITÀ CIVILE.
La responsabilità civile si ha ogni qual volta un soggetto viola le
specifiche disposizioni stabilite in un contratto ovvero viola il principio
generale del neminem ledere, da qui discende la natura atipica dell’illecito
civile.
Pertanto, l'illecito civile può derivare dalla violazione di un dovere o
di un obbligo assunto volontariamente con un contratto: si verserà allora
in "colpa contrattuale"; questo tipo di colpa sembra configurabile ogni qual
volta uno dei nostri ragazzi subisce un danno durante le attività, perché si
può ritenere (anche se è tesi non unanime) che i rapporti che si
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instaurano fra l'Associazione e la famiglia nel momento in cui il ragazzo
entra nella nostra unità abbiano natura contrattuale.
Quando invece il fatto dannoso deriva dalla violazione di una norma
di legge, si verserà in "colpa extra contrattuale"; così se si danneggiano
piante e animali nel corso di una attività all'aperto, se si brucia un bosco,
ecc...
Par. 4.1.
- Differenze tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale.
La distinzione fra i due tipi di colpa civile è molto importante
perché, mentre la responsabilità contrattuale del danneggiante va
dimostrata dal danneggiato e per essa si risponde solamente del danno
prevedibile al momento in cui è sorto l'obbligo ed in caso che non si sia
usata la normale diligenza; la responsabilità extracontrattuale del
danneggiante si presume: egli, cioè, dovrà dimostrare di aver usato una
diligenza estrema e tuttavia di non aver potuto evitare l'avverarsi
dell'evento dannoso, se vorrà essere liberato dalla responsabilità.
Inoltre, in caso di colpa extracontrattuale si risponde anche per il
danno imprevedibile al momento della commissione del fatto.
Fondamento essenziale per essere chiamato a rispondere in sede
civile di una colpa (contrattuale o extra-contrattuale) è l'esistenza di un
nesso di causalità cioè l'azione o l'omissione devono essere state la causa
diretta della produzione dell'evento dannoso; mancando tale nesso non
sorge la responsabilità.
Tali violazioni comportano l’obbligazione di risarcire il danno nelle
due forme possibili: reintegrando il bene distrutto oppure per equivalente:
il risarcimento del danno in forma monetaria.
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Par. 4.2. - Quando e perché il capo può essere ritenuto
responsabile per fatti commessi dal ragazzo.
Principio generale in materia è che qualunque fatto - doloso o
colposo - che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto, obbliga chi lo ha
commesso a risarcire il danno (art. 2043 c.c.), se la responsabilità non è
esclusa per motivi espressamente previsti dalla legge.
In tema di responsabilità civile, la legge chiama a rispondere
persone diverse dai colpevoli: così per un danno causato da un minorenne
sono chiamati a rispondere civilmente i genitori o le persone ad essi
equiparate (genitori adottivi, tutori, ecc...).
Il
Codice Civile, all'art. 2048, prevede anche: "...i precettori e
coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui
sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate sono liberate dalla
responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto...".
L'articolo citato (2048 c.c.) non presuppone necessariamente un
rapporto di insegnamento (anche se in proposito abbiamo contro parte
della giurisprudenza della cassazione) ma è applicabile anche nel caso in
cui il rapporto tra il minore e colui che deve rispondere del suo fatto
illecito abbia soltanto fini di educazione: quindi i Capi (ed anche gli
Assistenti) possono venire chiamati rispondere civilmente sia per fatto
proprio (come tutti) sia per fatti altrui: sia che il danno sia il risultato di
una loro azione o omissione, sia che il fatto causativo dell'evento sia stato
realizzato da uno dei loro ragazzi, e ciò per omissione dei loro doveri di
vigilanza.
I Capi sono liberati dalla responsabilità civile per il fatto commesso
dai loro ragazzi solo nel caso in cui possano dimostrare: 1) che il fatto
dannoso si è realizzato sebbene abbiano fatto il possibile per impedirlo, 2)
o che si è verificato in circostanze tali che essi non avevano potuto usare
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dei loro poteri per impedirlo, 3) o che, infine, sarebbe accaduto anche se
essi avessero usato la normale diligenza per impedirlo. La prova che può
liberarli ricade su di loro secondo le regole proprie della responsabilità
extracontrattuale.
Va notato che l'ipotesi di responsabilità del precettore non è - come
sembrerebbe - rigorosamente alternativa a quella, prevista nello stesso
art. 2048 c.c., dei genitori: concorrendo i diversi presupposti dell'una e
dell'altra ipotesi, si verifica il loro concorso con la conseguenza che il
danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni sia al Capo che ai
genitori (ex art. 2055 c.c.).
Nessuna responsabilità civile, invece, sembra attribuibile al Capo nel
caso di danni arrecati a terzi dal ragazzo che abbia raggiunto la maggiore
età: in questa ipotesi, infatti, il ragazzo non è sottoposto ad alcun potere
ed è libero di scegliere i propri comportamenti, né il Capo ha alcun potere
su di lui. L'obbligo del non danneggiare nessuno grava esclusivamente sul
ragazzo e non sul Capo.
Nel caso in cui un ragazzo procuri un danno a se stesso durante
attività scout, di regola interviene l'assicurazione associativa a risarcire i
danni derivanti da infortuni occorsi durante le attività, sempre che il
ragazzo sia regolarmente censito per l'anno in corso.
Da ultimo, per quanto riguarda la responsabilità civile dei Capi,
ricordiamo che un aggravamento di essa può derivare dal carattere di
"pericolosità", che le attività stesse possono rivestire, tenuto conto della
natura di talune attività o dei mezzi usati per realizzarle. Il Codice Civile,
infatti, prescrive che chi cagiona danno ad altri nel corso di attività
pericolosa (pericolosità che sarà valutata dal Giudice), deve risarcire il
danno se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo
(art. 2050 c.c.). Ad ogni verificarsi di un evento dannoso si può dunque
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presumere che le misure adottate non siano state sufficienti ad evitarlo (e
il contrario non sarà spesso facile da dimostrare).
Par. 4.3. - Quando e perché il capo può essere ritenuto
responsabile per fatti subiti dal ragazzo.
Ovviamente, anche in questo caso sul versante civile, qualora il
capo scout causi per volontà o per colpa (caso più probabile nella normale
attività scout) un danno ad un suo ragazzo sia esso minore, o non,
risponderà personalmente di quanto accaduto.
CAPITOLO 5 - L’ASSICURAZIONE
Compito del contratto di assicurazione è quello di trasferire il rischio
di dover pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento danni per la
responsabilità civile del fatto ovvero al verificarsi di un infortunio subito dal
singolo individuo alla compagnia stessa dietro pagamento di un premio.
Con l’atto del censimento, oltre a divenire soci della associazione
F.S.E. a tutti gli effetti, l’associato viene coperto da polizza assicurativa per
eventuali infortuni o danni occorsi nello svolgimento delle attività.
Con tale polizza l’associazione e l’assicurazione predispongono
un’informativa circa i diritti per il trattamento dei dati comuni come
previsto dalla c.d. legge sulla privacy che ogni associato deve firmare per
manifestare il proprio consenso.
Nella polizza infortuni, sono oggetto di garanzia gli infortuni occorsi
agli associati durante tutte le loro attività; l’infortunio è un evento
generato da causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni
corporali
obiettivamente
constatabili
che
determinano
la
morte,
un’invalidità permanente e/o temporanea e la necessità di cure mediche.
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Particolarmente rilevante è il fatto che nella polizza venga
specificato che possono usufruire della copertura assicurativa sia
l’Associazione, in quanto tale, sia i singoli associati, i quali sono considerati
terzi tra loro.
Nella polizza per la responsabilità civile è coperto il rischio di dover
corrispondere somme di denaro a titolo di risarcimento danno.
CAPITOLO 6 - DICHIARAZIONI LIBERATORIE e TUTELA
DELLA PRIVACY
Occorre riflettere circa l’ efficacia giuridica che rivestano le
dichiarazioni che i genitori, prima dei campi o all'inizio di un nuovo anno
scout, eventualmente facciano di accollarsi la responsabilità per i danni
causati dai loro figli liberandone contemporaneamente i Capi.
Dette dichiarazioni hanno dubbia validità.
Tali dichiarazioni non hanno efficacia liberatoria dei Capi, i quali, in
assenza di una espressa approvazione del danneggiato, saranno
ugualmente chiamati a rispondere civilmente verso quest'ultimo (vedi art.
1273 c.c.). In mancanza di tale approvazione i genitori rimarranno
obbligati in solido con il Capo, e il terzo potrà chiedere il risarcimento del
danno all'uno o all'altro (o da entrambi in solido) per l'intero.
La dichiarazione dei genitori riveste unicamente un'efficacia interna,
cioè rispetto al Capo, nel senso che questo potrà rivolgersi ai genitori per
riavere quanto corrisposto al danneggiato a titolo di risarcimento.
Si dovrà porre particolare attenzione nel redigere tali dichiarazioni
per non violare le norme poste a tutela della Privacy. Infatti, come
associazione e come singoli Gruppi non possiamo trattare i cosidetti “dati
sensibili” ossia quelli, per quel che a noi interessa, atti a rilevare lo stato di
salute dell’associato.
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La responsabilità di fare il Capo:
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Di fronte alle esigenze sopra esposte, si è avuta l’occasione di
redigere per un Gruppo una modulo per la richiesta di iscrizione. Le
esigenze da affrontare erano due:
1) chiarire quale sia la specificità del metodo scout ed il nostro
compito e ruolo educativo;
2) chiedere la collaborazione dei genitori nel ruolo educativo senza
poter chiedere e trattare i dati sensibili.
Alla luce di ciò, è stato elaborato un documento con uno stile
abbastanza cordiale e sincero ma che, purtroppo, essendo comunque una
scheda non poteva essere meno "formale", composto da due parti.
A) La prima è costituita dalla nostra informativa sul metodo e con la
richiesta esplicita di farci sapere preventivamente eventuali "problemi" dei
figli, ed una informativa per la privacy che si va ad aggiungere a quella
associativa.
B) La seconda è costituita dalla richiesta di iscrizione del genitore;
in questa il genitore non deve dire che problemi psicofisici ha il figlio (dato
che non potremmo trattare il dato) ma segnalarci l'esigenza di poter
partecipare o meno alle attività proposte, impossibilità che, messa in
questi termini, potrebbe essere legata anche a impedimenti logistici o di
altro genere, ma non medici. Anche in questa parte è stata prevista una
blanda autorizzazione al trattamento dei dati.
Nel presentare la scheda ai Capi Unità, il Capo Gruppo che ne ha
assunto la parità di fronte al gruppo ed a tutti i destinatari (genitori, tutori)
ha spiegato oltre ai dati tecnici alcuni punti sostanziali (la scheda deve
essere fotocopiata avanti e retro, previa apposizione della data e
sottoscrizione nella parte A; ogni capo unità la consegnerà in duplice copia
ai ragazzi e/o ai genitori con preghiera di far riavere la "copia per il
Gruppo").
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La responsabilità di fare il Capo:
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E' importante che i Capi unità sottolineino che questa scheda
(confronta parte IV-modulistica) non sostituisce il rapporto personale di
fiducia che deve esserci con ogni genitore, ma è solo uno strumento in più
per raggiungere i più lontani o chi entra per la prima volta ed
una occasione in più per fare il punto delle varie situazioni in caso di
scout/guide, rover/scolte già da molto in Gruppo.
E', comunque, uno strumento utile e necessario al Capo Gruppo per
conoscere la situazione dei singoli associati visto che le dimensioni
numeriche del gruppo stesso non rendono possibile la conoscenza
personale di tutti.
È bene far presente ai genitori che l'elencazione è solo
esemplificativa e, per quanto riguarda la capacità di partecipare alle
attività del ragazzo, i Capi Unità debbono essere in grado di far
comprendere che quello che si vuole sapere è qualsiasi problematica
psicofisica - medica che necessiti di un intervento specifico (si può trattare
dalla timidezza acuta, al soffrire di vertigini, al non saper nuotare fino a
patologie più gravi).
La scheda deve essere lo strumento per "ottenere quelle
informazioni" che non possono essere messe per iscritto, ma
che
spesso stanno dietro alla semplice impossibilità di partecipare e svolgere
tutte le attività.
Nella casella "vuota-altro" se qualcuno ha la necessità di
comunicare qualcosa lo può fare, non è una informazione richiesta, ma
semplicemente data di cui ci limitiamo a prendere conoscenza, potrebbe
essere lo spazio per qualche appunto o commento del genitore, per
esempio, il perché si chiede l'iscrizione, per aiutare a superare un
problema di inserimento, per superare la timidezza, per apprendere più
abilità manuale, indipendenza, responsabilità, ecc.…
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La responsabilità di fare il Capo:
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Sarebbe sempre meglio che le informazioni assunte non abbiamo
carattere sanitario, ma, come in tutte le situazioni delicate occorre avere
l’elasticità che la situazione ci richiede.
CAPITOLO 7 - CENNI AMMINISTRATIVI
Da ultimo, necessita fare un accenno alla materia amministrativa.
Occorre
porre
attenzione
a
tutta
la
parte
burocratica
di
preparazione dei campi estivi/Route ecc. soprattutto accertandosi dei
permessi sanitari richiesti dalle varie Regioni, dell’agibilità/abitabilità della
casa scelta per il campo; della figura dei cuochi, ecc. ecc.Per
un
campo
fisso
occorre
informarsi
sui
certificati
di
dell’agibilità/abitabilità delle case per l’accantonamento, della normativa
sanitaria: il famoso “modello 81” per i ragazzi; il libretto sanitario per i
cuochi.
Per un campo estivo occorre informarsi, oltre alla solita parte
sanitaria, circa eventuali divieti di accensione dei fuochi o di particolari
specie floro/faunistiche protette.
Nel pensare un percorso di Route occorre dare uno sguardo alle
normative regionali in tema di campeggio (molte volte esistono leggi
regionali che impongono il divieto assoluto), se si attraversano parchi,
informarsi circa i regolamenti e divieti del parco stesso, oltre come sempre
la parte sanitaria.
Tutte le informazioni, purtroppo, vanno ricercate con lavoro
certosino e pazienza a prova di santo presso le varie amministrazioni locali
con cui si deve venire in contatto (ASL, Corpo Forestale, Comuni, Regioni,
ecc.).
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La responsabilità di fare il Capo:
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La violazione di tali norme comporta quasi sempre l’irrogazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria, il che vuol dire niente galera ma
molti denari da sborsare personalmente dal Capo Unità.
CAPITOLO 8 – SUGGERIMENTI PRATICI
Alla fine di questa chiacchierata che, oltre ad averci spaventato,
spero che ci abbia reso consapevoli dell’importanza del nostro servizio e
della sua rilevanza esterna all’Associazione, proviamo a formulare qualche
suggerimento pratico.
o I capi unità devono essere maggiorenni e non sono ammesse
eccezioni. Un minorenne non può avere la responsabilità di un altro
minorenne, è come chiedere ad un cieco di guidare un altro cieco.
Le alternative sono: - o chiudere l’unità; - o il Capo Gruppo ricopra
formalmente il ruolo di Capo Unità, anche perché se consentisse ad
un minore di guidare un’unità ne sarebbe comunque responsabile.
Ovviamente, anche il capo campo deve essere sempre un
maggiorenne.
o Tutti i soci debbono essere censiti nel momento che vengono in
attività, così in caso di infortunio sarà l'assicurazione associativa a
risarcire il danno nei limiti della polizza.
o Nella
programmazione
delle
attività
si
devono
tenere
in
considerazione la capacità, l'età e le forze di chi dovrà attuarle.
Pensare bene se proporre un’attività non coperta da assicurazione
(in caso stipularne una ad hoc).In caso esserne coscienti.
o Tutte le attività debbono essere seguite da persone esperte e
preparate tecnicamente, debbono essere presenti anche un certo
numero di capo in relazione all’attività organizzata. Ricordarsi di
chiedere tutte le autorizzazioni necessarie.
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La responsabilità di fare il Capo:
la responsabilità civile e panale
o A seconda delle usanze del gruppo e delle sue dimensioni può
essere necessario ed utile che ogni nuovo iscritto venga accettato
sulla base di domanda scritta firmata dai genitori.
o È bene farsi rilasciare un’autorizzazione
scritta in occasione dei
campi, ed in un eccesso di zelo anche in occasione di uscite di
squadriglia, o per attività più impegnative.
o Si usino sempre mezzi di trasporto regolari e mai mezzi di fortuna;
se si usa la propria autovettura, il conducente ed il proprietario (ed
il Capo unità ove abbia affidato la guida ad un capo inesperto)
saranno responsabili in solido degli eventuali incidenti.
o La cassetta di Pronto Soccorso è indispensabile ad ogni uscita: per i
campi occorre garantirsi l'assistenza medica.
o Fare
attenzione
a
tutto
ciò
che
può
costituire
attività
specificatamente pericolosa: accensione di fuochi, balneazioni,
abbattimenti di alberi, costruzioni pionieristiche, marcia su terreni
disagevoli o in ore notturne, condizioni del mare per i nautici, ecc...
o Non lasciare mai il campo senza la presenza di un capo
maggiorenne.
o Il collocamento e la manutenzione delle attrezzature e delle
installazioni (tende sopra elelvate, alzabandiera, ecc…) richiedono
adeguata esperienza e un'attenta sorveglianza, ma in tutte le
attività occorre attenersi sempre alle norme di una particolare
prudenza e perizia.
o Occorre valutare bene l’entità della cassa dell’unità, perché
nell’eventualità caso che i soldi non bastino i Capi faranno fronte
personalmente (o insieme al gruppo, secondo il buon cuore di
questo in quanto non obbligato in solido).
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La responsabilità di fare il Capo:
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o È buona abitudine avvertire le autorità locali di pubblica sicurezza
(Carabinieri, Polizia Statale, Polizia Municipale, Corpo Forestale dello
Stato, ecc.) dei nostri soggiorni durante i campi estivi e route.
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