LA RESPONSABILITA’ PENALE
DEL COMMERCIALISTA
DEFINIZIONE DI DIRITTO
PENALE
• INSIEME DELLE NORME CON CUI IL
LEGISLATORE PROIBISCE
DETERMINATI COMPORTAMENTI
MINACCIANDO L’APPLICAZIONE
DELLA SANZIONE PENALE, CIOE’
DELLA PENA
CARATTERE RESIDUALE
DEL DIRITTO PENALE
• IL LEGISLATORE PREVEDE LA
SANZIONE PENALE SOLAMENTE NEI
CASI IN CUI RITIENE CHE SANZIONI
DI ALTRO GENERE (ES. CIVILI O
AMMINISTRATIVI) NON SIANO
IDONEE AD INDURRE IL SOGGETTO A
RISPETTARE LA NORMA
PRINCIPI FONDAMENTALI
DEL DIRITTO PENALE
PRINCIPIO DI LEGALITA’
• PRINCIPIO DI TASSATIVITA’
• PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ E
NON ULTRATTIVITA’
PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’
• PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE
PRINCIPIO DI LEGALITA’
• NESSUNO PU0’ ESSERE PUNITO PER
UN FATTO CHE NON E’ PREVISTO
DALLA LEGGE COME REATO E CON
UNA PENA DIVERSA (PER NATURA E
MISURA) DA QUELLA PREVISTA
DALLA LEGGE MEDESIMA
PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’
• IL FATTO PREVISTO DALLA LEGGE
COME REATO DEVE COMUNQUE
COMPORTARE UN’EFFETTIVA
OFFESA (LESIONE) DEL
BENE/INTERESSE GIURIDICO
TUTELATO DALLA NORMA PENALE
RESPONSABILITA’
PERSONALE
• LA RESPONSABILITA’ PENALE E’
PERSONALE
VIENE
DUNQUE
ESCLUSA
LA
POSSIBILITA’
DI
RISPONDERE
PENALMENTE
PER
FATTO ALTRUI
ELEMENTI PRINCIPALI DEL
REATO
• ELEMENTO OGGETTIVO
• ELEMENTO SOGGETTIVO
ELEMENTO OGGETTIVO
SI ARTICOLA IN
• -CONDOTTA (AZIONE O OMISSIONE)
• - EVENTO COME CONSEGUENZA
DELLA CONDOTTA
• IMPORTANZA DEL NESSO DI
CAUSALITA’ FRA CONDOTTA ED
EVENTO
REATO OMISSIVO
• COLUI CHE CAUSA UN EVENTO
MEDIANTE OMISSIONE NON NE
RISPONDE SEMPRE, MA SOLO
QUANDO SUSSISTE A SUO CARICO
UN OBBLIGO GIURIDICO DI
ATTIVARSI
DANNO E PERICOLO
• NEL REATO DI DANNO L’EVENTO
COINCIDE CON LA CONCRETA
LESIONE DELL’INTERESSE
TUTELATO
• NEL REATO DI PERICOLO CON LA
POSSIBILITA’ CHE LA LESIONE SI
VERIFICHI (C.D. “ANTICIPAZIONE”
DELL’EVENTO)
ELEMENTO SOGGETTIVO
• IL SOGGETTO DEVE ESSERE LEGATO
AL REATO ANCHE DA UN NESSO
PSICOLOGICO, CHE PUO’
MANIFESTARSI NELLE FORME DEL
DOLO, DELLA COLPA E, IN CASI
PARTICOLARI, DELLA
PRETERINTENZIONE
DOLO
• SI HA DOLO QUANDO L’EVENTO E’
VOLUTO DALL’AGENTE COME
CONSEGUENZA DELLA SUA
CONDOTTA (DOLO DIRETTO) O
COMUNQUE ACCETTATO COME
CONSEGUENZA DELLA STESSA
(DOLO EVENTUALE)
COLPA
• SI HA COLPA QUANDO L’EVENTO,
NON VOLUTO DAL SOGGETTO, SI
VERIFICA COME CONSEGUENZA DI
IMPERIZIA, IMPRUDENZA,
NEGLIGENZA (COLPA GENERICA)
OVVERO INOSSERVANZA DI LEGGI,
REGOLAMENTI ORDINI O DISCIPLINE
(COLPA SPECIFICA)
IGNORANZA DELLA LEGGE
PENALE
• L’ART. 5 DEL CODICE PENALE
STATUISCE CHE NESSUNO PUO’
INVOCARE A PROPRIA SCUSA
L’IGNORANZA DELLA LEGGE
PENALE
ECCEZIONI
• A SEGUITO DELL’INTERVENTO
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
(ANNO 1988), OGGI SI DISTINGUE
FRA IGNORANZA INEVITABILE E
DUNQUE SCUSABILE ED
IGNORANZA EVITABILE E QUINDI
NON SCUSABILE
IGNORANZA INEVITABILE
• ESEMPI
• C.D. “OSCURITA’ NORMATIVA” (ES.
ART. 15 D.LVO N° 74 /2000)
• FONTE QUALIFICATA DI
INFORMAZIONE (ES. UFFICIO
PUBBLICO O PROFESSIONISTA
SPECIALIZZATO)
RESPONSABILITA’ PENALE
DEL COMMERCIALISTA
• IPOTESI PIU’ FREQUENTE:
CONCORSO NEL REATO FRA IL
COMMERCIALISTA ED IL CLIENTE
(ES. NEI REATI TRIBUTARI, NEI REATI
SOCIETARI, NEI REATI
FALLIMENTARI DI BANCAROTTA)
CONCORSO DI PERSONE
NEL REATO
• ISTITUTO GENERALE PREVISTO
DALL’ART. 110 DEL CODICE PENALE
ELEMENTI ESSENZIALI DEL
CONCORSO
• PLURALITA’ DI AGENTI
• REALIZZAZIONE DI FATTO REATO
• CONTRIBUTO CAUSALE DI CIASCUN
AGENTE
• VOLONTA’ DI COOPERARE NEL
REATO DA PARTE DI OGNI
SOGGETTO
CONCORSO DEL
COMMERCIALISTA
ESEMPI
• IL COMMERCIALISTA
DOLOSAMENTE PREDISPONE UNA
FALSA DICHIARAZIONE,
CONSAPEVOLE DELLA FALSITA’
• IL COMMERCIALISTA ISTIGA O
INDUCE IL CLIENTE ALLA
VIOLAZIONE PENALE
COMMERCIALISTA NON
RESPONSABILE
ESEMPI
• MERA CONNIVENZA (IL COMMERCIALISTA
APPRENDE DELL’ILLECITO, MA NON VI
PARTECIPA IN ALCUN MODO)
• CONSULENZA (IL COMMERCIALISTA
CORRETTAMENTE ILLUSTRA LE POSSIBILI
CONSEGUENZE – ANCHE PENALI – DI
DETERMINATI COMPORTAMENTI)
DOCUMENTAZIONE UTILE
• DECRETO LEGISLATIVO N° 74 / 2000
(“RIFORMA DEL DIRITTO PENALE
TRIBUTARIO”)
Testo normativo
• “PROFILI DI RESPONSABILITA’
PENALE DEL DOTTORE
COMMERCIALISTA”
Pubblicazione Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e Fondazione “Aristeia” Istituto di
Ricerca Dottori Commercialisti (www.irdcec.it)
Scarica

RESPONSABILITA` PENALE DEL COMMERCIALISTA