LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA DEFINIZIONE DI DIRITTO PENALE • INSIEME DELLE NORME CON CUI IL LEGISLATORE PROIBISCE DETERMINATI COMPORTAMENTI MINACCIANDO L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PENALE, CIOE’ DELLA PENA CARATTERE RESIDUALE DEL DIRITTO PENALE • IL LEGISLATORE PREVEDE LA SANZIONE PENALE SOLAMENTE NEI CASI IN CUI RITIENE CHE SANZIONI DI ALTRO GENERE (ES. CIVILI O AMMINISTRATIVI) NON SIANO IDONEE AD INDURRE IL SOGGETTO A RISPETTARE LA NORMA PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PENALE PRINCIPIO DI LEGALITA’ • PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ • PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ E NON ULTRATTIVITA’ PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ • PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE PRINCIPIO DI LEGALITA’ • NESSUNO PU0’ ESSERE PUNITO PER UN FATTO CHE NON E’ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO E CON UNA PENA DIVERSA (PER NATURA E MISURA) DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE MEDESIMA PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ • IL FATTO PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO DEVE COMUNQUE COMPORTARE UN’EFFETTIVA OFFESA (LESIONE) DEL BENE/INTERESSE GIURIDICO TUTELATO DALLA NORMA PENALE RESPONSABILITA’ PERSONALE • LA RESPONSABILITA’ PENALE E’ PERSONALE VIENE DUNQUE ESCLUSA LA POSSIBILITA’ DI RISPONDERE PENALMENTE PER FATTO ALTRUI ELEMENTI PRINCIPALI DEL REATO • ELEMENTO OGGETTIVO • ELEMENTO SOGGETTIVO ELEMENTO OGGETTIVO SI ARTICOLA IN • -CONDOTTA (AZIONE O OMISSIONE) • - EVENTO COME CONSEGUENZA DELLA CONDOTTA • IMPORTANZA DEL NESSO DI CAUSALITA’ FRA CONDOTTA ED EVENTO REATO OMISSIVO • COLUI CHE CAUSA UN EVENTO MEDIANTE OMISSIONE NON NE RISPONDE SEMPRE, MA SOLO QUANDO SUSSISTE A SUO CARICO UN OBBLIGO GIURIDICO DI ATTIVARSI DANNO E PERICOLO • NEL REATO DI DANNO L’EVENTO COINCIDE CON LA CONCRETA LESIONE DELL’INTERESSE TUTELATO • NEL REATO DI PERICOLO CON LA POSSIBILITA’ CHE LA LESIONE SI VERIFICHI (C.D. “ANTICIPAZIONE” DELL’EVENTO) ELEMENTO SOGGETTIVO • IL SOGGETTO DEVE ESSERE LEGATO AL REATO ANCHE DA UN NESSO PSICOLOGICO, CHE PUO’ MANIFESTARSI NELLE FORME DEL DOLO, DELLA COLPA E, IN CASI PARTICOLARI, DELLA PRETERINTENZIONE DOLO • SI HA DOLO QUANDO L’EVENTO E’ VOLUTO DALL’AGENTE COME CONSEGUENZA DELLA SUA CONDOTTA (DOLO DIRETTO) O COMUNQUE ACCETTATO COME CONSEGUENZA DELLA STESSA (DOLO EVENTUALE) COLPA • SI HA COLPA QUANDO L’EVENTO, NON VOLUTO DAL SOGGETTO, SI VERIFICA COME CONSEGUENZA DI IMPERIZIA, IMPRUDENZA, NEGLIGENZA (COLPA GENERICA) OVVERO INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI ORDINI O DISCIPLINE (COLPA SPECIFICA) IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE • L’ART. 5 DEL CODICE PENALE STATUISCE CHE NESSUNO PUO’ INVOCARE A PROPRIA SCUSA L’IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE ECCEZIONI • A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (ANNO 1988), OGGI SI DISTINGUE FRA IGNORANZA INEVITABILE E DUNQUE SCUSABILE ED IGNORANZA EVITABILE E QUINDI NON SCUSABILE IGNORANZA INEVITABILE • ESEMPI • C.D. “OSCURITA’ NORMATIVA” (ES. ART. 15 D.LVO N° 74 /2000) • FONTE QUALIFICATA DI INFORMAZIONE (ES. UFFICIO PUBBLICO O PROFESSIONISTA SPECIALIZZATO) RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA • IPOTESI PIU’ FREQUENTE: CONCORSO NEL REATO FRA IL COMMERCIALISTA ED IL CLIENTE (ES. NEI REATI TRIBUTARI, NEI REATI SOCIETARI, NEI REATI FALLIMENTARI DI BANCAROTTA) CONCORSO DI PERSONE NEL REATO • ISTITUTO GENERALE PREVISTO DALL’ART. 110 DEL CODICE PENALE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONCORSO • PLURALITA’ DI AGENTI • REALIZZAZIONE DI FATTO REATO • CONTRIBUTO CAUSALE DI CIASCUN AGENTE • VOLONTA’ DI COOPERARE NEL REATO DA PARTE DI OGNI SOGGETTO CONCORSO DEL COMMERCIALISTA ESEMPI • IL COMMERCIALISTA DOLOSAMENTE PREDISPONE UNA FALSA DICHIARAZIONE, CONSAPEVOLE DELLA FALSITA’ • IL COMMERCIALISTA ISTIGA O INDUCE IL CLIENTE ALLA VIOLAZIONE PENALE COMMERCIALISTA NON RESPONSABILE ESEMPI • MERA CONNIVENZA (IL COMMERCIALISTA APPRENDE DELL’ILLECITO, MA NON VI PARTECIPA IN ALCUN MODO) • CONSULENZA (IL COMMERCIALISTA CORRETTAMENTE ILLUSTRA LE POSSIBILI CONSEGUENZE – ANCHE PENALI – DI DETERMINATI COMPORTAMENTI) DOCUMENTAZIONE UTILE • DECRETO LEGISLATIVO N° 74 / 2000 (“RIFORMA DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO”) Testo normativo • “PROFILI DI RESPONSABILITA’ PENALE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA” Pubblicazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Fondazione “Aristeia” Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti (www.irdcec.it)